CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 21 GENNAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il punto focale del presente procedimento pregiudiziale è rappresentato dalla normativa comunitaria relativa alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale, sulla quale la Corte ha già dovuto pronunciarsi più volte e la cui struttura debbo quindi considerare nota nelle sue caratteristiche fondamentali.
Ecco gli antefatti.
Alla ricorrente nella causa principale, Zuckerfabrik Franken GmbH, nel 1972 erano stati attribuiti dei titoli di premi di denaturazione, per complessive 114500 tonnellate di zucchero, da parte dell'Ein-fuhr- und Vorratsstelle für Zucker, il cui successore, l'ufficio federale per l'ordinamento del mercato agricolo (Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung) (in prosieguo: ente d'intervento) rappresenta la Repubblica federale di Germania, convenuta nella causa principale. Dopo che la ricorrente, a norma del regolamento (CEE) della Commissione, 14 gennaio 1972, n. 100, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (GU n. L 12 del 15 gennaio 1972, pag. 15) e del regolamento della Commissione 24 luglio 1972, n. 1574, che fissa il premio di denaturazione dello zucchero bianco per l'alimentazione animale (GU n. L 167 del 25 luglio 1972 pag. 18), aveva denaturato lo zucchero trasformandolo in zucchero per api in conformità agli allegati di tali regolamenti, l'ente d'intervento le versava un premio di denaturazione pari a DM 35618,70.
La ricorrente vendeva il suddetto zucchero denaturato per api ad un commerciante di prodotti agricoli, inserendo nel contratto la seguente clausola, che attirava l'attenzione del secondo sul fatto che il prodotto doveva essere destinato unicamente all'alimentazione delle api:
«Mi/ci è noto che lo zucchero denaturato in questione può essere destinato esclusivamente all'alimentazione delle api e che deve eventualmente fornirsi la prova dell'uso conforme a tale scopo.
Nel caso venga richiesta tale prova, ma che non possa/non possiamo fornirla o fornirla esattamente, le conseguenze che ne risulteranno saranno a mio/nostro carico».
Come risultava da un controllo effettuato nel 1974 presso una ferriera dall'Ufficio doganale di Würzburg, il suddetto zucchero per api non veniva usato per l'alimentazione delle api, bensì come legante per fonderie. Di conseguenza l'ente d'intervento pretendeva dalla ricorrente la restituzione del premio di denaturazione ai sensi del § 10, 1o comma, prima frase del regolamento tedesco 13 maggio 1970, relativo alla concessione di un premio per la denaturazione dello zucchero da usarsi come mangime (Bundesanzeiger 16 maggio 1970, n. 89, pag. 1), secondo cui «i premi indebitamente percepiti... vanno restituiti».
Il suddetto provvedimento con cui si chiedeva la restituzione veniva impugnato dalla ricorrente dinanzi al Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) di Francoforte.
Questo giudice si chiede se, considerata la relativa normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento n. 100/72, il premio di denaturazione fosse stato riscosso indebitamente. Contrariamente all'orientamento assunto dalla Corte d'appello amministrativa dell'Assia in un'altra causa (cfr. sentenza 18 febbraio 1980, Akt.Z. VIII OE 20/79) il giudice a quo propende per l'opinione che l'uso effettivo dello zucchero per lo scopo prescritto non costituisca un presupposto del diritto al premio di denaturazione. In questo senso militerebbe già in particolare la lettera dell'art. 14, 1o comma, lett. b), del regolamento n. 100/72, secondo cui la concessione del titolo «fa sorgere l'obbligo di denaturazione dello zucchero alle condizioni previste nel titolo», a prescindere dall'uso conforme allo scopo prescritto. Sussisterebbe del pari una responsabilità della ricorrente per il fatto del terzo, soltanto se il suddetto uso fosse incluso tra i presupposti del diritto al premio di denaturazione.
Con ordinanza 26 febbraio 1981, la 1a Sezione del Verwaltungsgericht di Francoforte ha pertanto sospeso il giudizio, per sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione:
"Se il destinatario di un provvedimento con il quale si concedono premi di denaturazione, ai sensi del regolamento della Commissione 14 gennaio 1972, n. 100, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (GU n. L 12 del 15 gennaio 1972, pag. 15) oltre ad attenersi alle disposizioni espresse dall'art. 14, n. 1, lett. b), di detto regolamento, sia anche tenuto ad usare lo zucchero denaturato solo come mangime e risponda dell'operato di terzi che ne fanno un impiego in contrasto con la prescritta destinazione.
Ecco il mio parere in proposito:
1.
Il giudice a quo deve pronunciarsi sulla legittimità della richiesta di restituzione fondata sul § 10, 1o comma, del regolamento tedesco relativo ai premi di denaturazione. In base a tale regolamento, la richiesta di restituzione si considera legittima solo nel caso in cui il premio sia stato indebitamente concesso ai sensi del summenzionato regolamento. L'esistenza di tale presupposto può essere accertata solo tenendo conto delle disposizioni comunitarie in materia, che la Corte deve interpretare in questa causa.
Poiché si tratta della ripetizione, non ci si deve chiedere quali requisiti siano necessari per il versamento del premio, bensì quali condizioni debbano essere soddisfatte perché il premio sia stato ottenuto lecitamente a norma del diritto comunitario e quindi non possa più essere ripetuto dal destinatario. In questo senso si deve pure intendere la questione posta dal giudice a quo, la quale tende a chiarire se, oltre agli obblighi che, a norma dell'art. 14, 1o comma, lett. b), del regolamento n. 100/72, derivano dalla concessione del titolo di premio di denaturazione, il beneficiario del premio sia inoltre tenuto a garantire che lo zucchero denaturato venga effettivamente usato per l'alimentazione animale. Nel caso che tale questione si debba risolvere in senso affermativo, rimane altresì da accertare se il beneficiario di un premio di denaturazione risponda anche dell'uso non conforme dello zucchero da parte di terzi con i quali non si trova in relazioni d'affari.
2.
Nella prima parte della questione sull'estensione degli obblighi giuridici del destinatario di un premio di denaturazione, il giudice a quo si domanda se l'effettiva destinazione dello zucchero denaturato per l'alimentazione animale faccia parte delle condizioni cui è subordinata la concessione del premio di denaturazione. A suo parere (parere che viene condiviso dall'attrice nella causa principale) milita per la negativa soprattutto il fatto che gli artt. 14 e 21 del regolamento della Commissione n. 100/72, i quali enumerano le condizioni per ottenere il premio di denaturazione, non menzionano l'obbligo della destinazione conforme allo scopo. In caso di oneri imposti agli operatori economici si dovrebbe tuttavia esigere, nell'interesse della certezza del diritto, una maggiore chiarezza delle norme. Le norme giuridiche non chiare ed equivoche dovrebbero, in ogni caso e giustamente, ripercuotere le loro conseguenze negative sulla Comunità o sullo Stato che deve applicarle.
Questo orientamento va senz'altro condiviso in quanto dalla sola lettera delle suddette disposizioni non risulta effettivamente che l'osservanza della destinazione costituisca una condizione indispensabile per la concessione del premio. Una lettura più attenta di tali disposizioni mostra tuttavia che queste non mirano a disciplinare in modo definitivo le condizioni per la concessione del premio, ma il loro scopo consiste solo nello stabilire più precisamente le condizioni per il pagamento del primio.
a)
Come si ricava dal regolamento in questione l'operatore economico, per poter fruire di un premio di denaturazione, deve possedere un titolo di premio di denaturazione. La concessione di tale titolo fa sorgere — come risulta in generale dall'art. 14, 1o comma, lett. a) — il diritto al pagamento del premio dopo la denaturazione. Per garantire che la partita di zucchero menzionata nel titolo venga effettivamente ritirata dal mercato, nella lettera b) dello stesso articolo — per così dire come rovescio della medaglia — è detto che la concessione del titolo fa sorgere l'obbligo di denaturazione dello zucchero secondo le modalità stabilite dallo stesso titolo, senza specificare che debbano essere soddisfatti ulteriori requisiti affinché il destinatario possa fruire lecitamente e definitivamente del premio.
In relazione a ciò, ai sensi del'art. 18, n. 3, del suddetto regolamento, la cauzione costituita viene svincolata quando lo zucchero è stato denaturato secondo dette modalità.
Per quanto riguarda lo stabilimento ed il metodo di denaturazione, l'art. 21, n. 2, lett. a), del regolamento mira poi a garantire un regolare procedimento di denaturazione, facendo dipendere il pagamento dal fatto che lo zucchero sia stato denaturato sotto controllo in uno stabilimento autorizzato ed in conformità di uno dei metodi indicati nell'allegato. Anche l'art. 24 del regolamento, come si ricava dalla sua lettera, riguarda soltanto una modalità a proposito del momento del pagamento, in quanto vi si prescrive che il premio venga pagato non prima della presentazione della prova della regolare denaturazione ed al più tardi alla fine del mese che segue quello della suddetta presentazione.
Poiché tali disposizioni riguardano solo modalità di pagamento, che perseguono manifestamente lo scopo di far sì che il pagamento del premio avvenga subito dopo effettuate le operazioni di denaturazione, onde evitare alle imprese di denaturazione maggiori oneri finanziari, non sussisteva per il legislatore alcun motivo impellente di menzionare l'obbligo di garantire l'uso conforme allo scopo prescritto. Dalla mancanza di una disposizione in tal senso non si può quindi desumere che il legislatore abbia voluto escludere tale requisito.
Dato che lo stesso regolamento stabilisce il momento del pagamento, non si può nemmeno sostenere — come fanno il giudice a quo e l'attrice nella causa principale — che si tratti di un anticipo di pagamento, inammissibile ai sensi dell'art. 24, n. 2, del suddetto regolamento. Come dimostrano la sua collocazione nonché i dodici punti della motivazione, questa disposizione mira soltanto e piuttosto ad impedire che i premi vengano pagati prima che sia stata effettuata regolarmente la denaturazione.
b)
Poiché dalle disposizioni summenzionate, in quanto tali, non è possibile desumere se, in caso di uso dello zucchero denaturato non conforme allo scopo, si perda il diritto alla concessione del premio, rimane ancora da stabilire se la soluzione della questione relativa ai requisiti di legittimità del premio non si possa ricavare da altre norme o dal contesto generale della normativa in materia di denaturazione.
In proposito bisogna considerare innanzitutto l'art. 19, n. 1, del regolamento della Commissione, il quale recita:
«Gli Stati membri designano gli organismi competenti ad eseguire il controllo della denaturazione e ad assicurare che lo zucchero così denaturato sarà utilizzato solo per l'alimentazione animale»
La prima parte di questo articolo riguarda i controlli della regolare denaturazione che — come abbiamo visto — costituisce il presupposto per il pagamento del premio. La seconda parte autorizza ed impone agli Stati membri di vegliare al corretto uso del prodotto. Ora, l'istituzione di un siffatto controllo, che deve avvenire dopo la denaturazione, prova che per il legislatore comunitario, oltre alla regolare denaturazione, cioè il ritiro dello zucchero dal settore alimentare, aveva importanza decisiva il sopra menzionato uso conforme allo scopo.
Come hanno giustamente rilevato la Commissione e l'ente d'intervento, i controlli hanno poi un senso solo se il loro esito negativo implica almeno qualche conseguenza. Un semplice controllo della destinazione, che non avesse alcuna conseguenza in caso di abusi, non potrebbe garantire — e su questo punto non è necessario che mi dilunghi — che lo zucchero venga effettivamente usato per lo scopo prescritto.
Ora, questa interpretazione, che già si ricava dalla lettera, può desumersi anche dalla motivazione del regolamento della Commissione. Così nel settimo considerando si dice che può fruire del premio di denaturazione soltanto lo zucchero «destinato all'alimentazione animale». Questa espressione non può — come sostiene l'attrice nella causa principale — essere interpretata nel senso che basti che il destinatario del premio richiami sufficientemente l'attenzione sulla disposizione relativa alla destinazione. Se bastasse tale requisito, si spalancherebbero le porte agli abusi. Onde garantire l'effettiva destinazione all'alimentazione animale, la Commissione ritiene quindi — come si legge nell'ottavo considerando — «indispensabile che gli Stati membri prendano le disposizioni necessarie a tale scopo».
Che la concessione del premio di denaturazione possa poi considerarsi legittima, a norma del diritto comunitario, solo se lo zucchero, dopo la denaturazione, sia anche stato effettivamente destinato ad uso zootecnico, risulta del tutto evidente se consideriamo il regolamento d'attuazione della Commissione alla luce del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1969, n. 2049, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale (GU 21 ottobre 1969, n. L 263, pag. 1).
Secondo l'art. 1, n. 2, prima frase, del suddetto regolamento del Consiglio «può beneficiare di un premio di denaturazione soltanto lo zucchero... destinato all'alimentazione animale». A parere del giudice proponente nonché dell'attrice nella causa principale, questa disposizione — come dimostrerebbero le parole «può soltanto» e la seconda frase, secondo cui «i denaturanti sono determinati in funzione di tale destinazione» — andrebbe considerata come un semplice compito imposto alla Commissione, sprovvisto di qualsivoglia sanzione concreta. Qualora la prescrizione della denaturazione non si rivelasse sufficiente per garantire il regolare espletamento del compito imposto dal Consiglio alla Commissione, si potrebbero ritenere responsabili gli operatori economici.
A proposito di questa tesi si deve anzitutto osservare che l'uso dell'espressione «può soltanto», come sostiene con ragione il giudice proponente, indica in primo luogo un divieto, ma che al tempo stesso ciò indica che, per dar luogo al premio, lo zucchero denaturato può essere destinato soltanto all'alimentazione animale, in altri termini, deve essere usato a tale scopo.
Del resto, a mio parere, la questione se la suddetta disposizione debba considerarsi una «norma che impone un compito» o una «norma di comportamento», può rimanere irrisolta, in quanto la sua lettera obbliga comunque ad interpretare in un determinato modo il regolamento di attuazione della Commissione sopra menzionato.
Quanto sopra si ricava anche dallo spirito della normativa sui premi di denaturazione, come si può dedurre soprattutto dalla motivazione del regolamento del Consiglio. In proposito l'attrice nella causa principale sostiene a torto che lo scopo della normativa consiste in primo luogo nel decongestionamento del mercato dello zucchero, mentre lo scopo di politica di sostegno della denaturazione «per l'alimentazione animale» passerebbe in seconda linea. A ciò osta infatti, oltre alle disposizioni già citate, anche la circostanza che, tanto nel regolamento del Consiglio quanto nel regolamento della Commissione, i considerandi che riguardono la destinazione dello zucchero precedono, sistematicamente, i considerandi che hanno ad oggetto il decongestionamento del mercato dello zucchero. Ad esempio, nel secondo considerando del regolamento del Consiglio, prima di qualsiasi accenno ad una possibilità di sbocco per le eccedenze di zucchero, è detto:
«considerando che, per impedire di far beneficiare di tale premio lo zucchero che non è utilizzato come alimento per gli animali, è necessario prevedere disposizioni che assicurino un'utilizzazione conforme alla sua destinazione e prescrivere che lo zucchero denaturato che ha beneficiato di un premio può essere utilizzato solo per l'alimentazione animale; che può dimostrarsi opportuno prevedere che lo zucchero da denaturare venga destinato all'alimentazione di talune specie animali».
Lo scopo di politica di sostegno del premio di denaturazione col quale si cerca di portare a livello competitivo lo zucchero come mangime o additivo rispetto ad altri mangimi, si desume inoltre indirettamente anche da criteri di calcolo richiamati nell'art. 3 del regolamento del Consiglio, ove è stabilito fra l'altro che, per la fissazione del premio, si tiene conto dei prezzi di mercato prevedibili per gli alimenti zootecnici coi quali lo zucchero denaturato deve entrare in concorrenza, nonché del rapporto fra il valore nutritivo dello zucchero denaturato e quello degli alimenti zootecnici concorrenti. Questo scopo — diminuzione del prezzo mediante corresponsione di un premio al produttore di zucchero — sarebbe tuttavia eluso se lo zucchero a prezzo ridotto per uso zootecnico potesse essere avviato — a scopo di lucro — ad altro impiego cui potrebbe altrimenti essere destinato solo zucchero a prezzo normale.
Se l'unico scopo della normativa fosse stato di alleggerire il mercato dello zucchero, le suddette disposizioni relative al controllo della destinazione dello zucchero denaturato — per citare un ultimo argomento — non avrebbero infine alcun senso.
Si deve quindi partire dal presupposto — come sostengono altresì la Commissione e l'ente d'intervento — che, col premio di denaturazione, si è perseguito lo scopo di alleggerire il mercato dello zucchero destinato al consumo umano, destinandone una parte all'alimentazione degli animali. Ora, si può parlare di una sovvenzione legittima per lo zucchero, vale a dire di un aiuto conforme a detto scopo, soltanto se lo zucchero sovvenzionato raggiunge effettivamente lo scopo perseguito. Se non altro in vista di questo spirito della disciplina, non possono secondo me — anche se si dovesse considerare la lettera come poco chiara — sussistere dubbi per un osservatore esperto, sul fatto che il premio viene concesso soltanto a condizione che lo zucchero denaturato venga usato in modo conforme allo scopo prescritto. E viceversa è perciò manifesto, a chi valuti con cognizione di cause la disciplina nel suo complesso, che l'uso dello zucchero non conforme allo scopo fa venir meno la causa del pagamento del premio, il quale dev'essere rimborsato.
e)
Questo risultato non può nemmeno essere rimesso in discussione — come vorrebbero il giudice proponente e l'attrice nella causa principale — dal raffronto tra la normativa sulla denaturazione qui in esame e le norme di altri regolamenti. In primo luogo tali regolamenti — mi riferisco qui al menzionato regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU n. L 190 del 14 luglio 1976, pag. 1) — hanno un con-tenuto diverso e, in secondo luogo, il legislatore comunitario è nel frattempo giunto evidentemente alla conclusione — come nel caso del regolamento della Commissione 31 marzo 1978, n. 649, che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (GU n. L 86 del 1° aprile 1978, pag. 33) — che è necessario il controllo continuo della merce per impedire abusi.
d)
In conformità all'interpretazione qui proposta, anche gli Stati membri ove si sono avute operazioni di denaturazione di rilevante entità negli anni in questione — si tratta, secondo le dichiarazioni della Commissione, oltre che della Repubblica federale di Germania, anche della Francia, del Belgio e dell'Olanda — sono partiti, come dimostrano i provvedimenti nazionali relativi al controllo della destinazione finale, dal principio che l'uso conforme allo scopo dello zucchero denaturato va considerato come un presupposto per la legittima attribuzione del premio di denaturazione.
Non da ultimo, anche l'attrice nella causa principale — come dimostra la clausola contrattuale citata all'inizio — ha evidentemente interpretato la normativa sulla denaturazione nello stesso senso, in quanto ha richiamato espressamente l'attenzione dell'acquirente della merce sul fatto che eventualmente doveva fornirsi la prova dell'uso conforme allo scopo.
3.
Poiché la prima parte della questione pregiudiziale deve essere risolta in senso affermativo, rimane da stabilire se il premio di denaturazione possa essere ripetuto dal destinatario anche qualora un terzo, col quale egli non ha alcuna relazione d'affari, abbia usato lo zucchero denaturato in modo non conforme allo scopo. A questo proposito si deve considerare che il regolamento n. 100/72 non contiene una disposizione analoga a quella del successivo regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1977, n. 1320, relativo ad una gara ai fini della determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api (GU n. L 152 del 21 giugno 1977, pag. 18) secondo cui, in caso di inosservanza dell'obbligo di denaturazione, «... lo Stato membro che ha effettuato il pagamento esige dal titolare del titolo di premio di denaturazione, il rimborso del premio». D'altro canto, l'Ente d'intervento che ha adottato il provvedimento di rimborso contestato ha interpretato nello stesso senso il § 10, 1o comma, del regolamento tedesco sui premi di denaturazione. La seconda parte della questione può quindi essere intesa solo nel senso che il giudice proponente, che deve giudicare della conformità della normativa tedesca al diritto comunitario, vuol sapere se le disposizioni comunitarie ostino ad una disciplina come quella di cui al sopramenzionato § 10, 1o comma, del regolamento tedesco.
In proposito l'attrice nella causa principale sostiene in via subordinata che non le si dovrebbe attribuire la responsabilità dell'uso dello zucchero denaturato in contrasto con lo scopo precritto da parte di terzi acquirenti, poiché un'obbligazione del genere dovrebbe essere inequivocabilmente e chiaramente espressa nelle norme giuridiche. Pertanto nella fattispecie, in base ai principi della chiarezza e della certezza del diritto, andrebbe esclusa la ripetizione del premio.
Su questa tesi, la quale riguarda la questione se sia possibile ripetere dal destinatario il premio indebitamente versato, anche qualora dei terzi, senza sua colpa, abbiano usato lo zucchero denaturato in modo non conforme allo scopo, si deve osservare che — come la Corte di Giustizia ha rilevato nella sentenza 14 marzo 1973, in causa 57/72 (Westzucker GmbH e/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, Racc. 1973, pag. 321) — ai sensi dell'art. 9, n. 8 del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 308, del 18 dicembre 1967, pag. 1), la Commissione è competente ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del regime dei premi di denaturazione. In mancanza di un'adequata infrastruttura amministrativa, l'art. 19 del regolamento n. 100/72 della Commissione ha perciò autorizzato e delegato gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire «che lo zucchero denaturato venga utilizzato solo per l'alimentazione animale».
Anche se dal suddetto regolamento, contrariamente al successivo regolamento n. 1320/77 che ho già menzionato, non risulta espressamente che i premi indebitamente riscossi vanno rimborsati, non si può certo contestare che tale obbligo di restituzione è perfettamente conforme allo spirito nonché allo scopo e al sistema delle disposizioni in questione, e va quindi considerato come un provvedimento indispensabile per garantire il funzionamento della disciplina dei premi di denaturazione. A questo proposito si deve anzitutto ricordare che la Corte di Giustizia, nelle sentenze 216/78 (28 giugno 1979, Nicolai Beljatzky e/Hauptzollamt Aachen-Süd, Racc. 1979, pag. 2273) e 217/78 (28 giugno 1979, S. Α. Nicolas Corman & Fils c/Hauptzollamt Aachen-Süd, Race. 1979, pag. 2287) ha ritenuto legittima la ripetizione di importi compensativi monetari per inosservanza della prescritta destinazione, sebbene tale conseguenza giuridica non fosse contemplata dal regolamento n. 1259/72 che attribuiva in particolare l'importo ridotto e che costituiva l'oggetto di dette cause.
A parte ciò, si deve considere che il controllo ha senso solo se può dar luogo alla ripetizione dei premi. Sotto questo aspetto, per la soluzione della presente controversia si debbono secondo me — contrariamente all'opinione dell'attrice — tener presenti anche le considerazioni contenute nelle sentenze 99 e 100/76 (11 maggio 1977, NV Roomboterfabriek «de Beste Boter» e Joseph Hoche, Butterschmelzwerk e/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Race. 1977, pag. 861) nonché 42/79 (13 dicembre 1979, Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH c/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Race. 1979, pag. 3703), in cui trattavasi del pari di garantire l'uso conforme allo scopo prescritto in occasione della rivendita. In entrambe le cause si trattava della questione se l'acquirente del burro d'ammasso fosse responsabile del comportamento del terzo. A differenza del regolamento n. 100/72 oggetto dell'odierno giudizio, i regolamenti della Commissione su cui vertevano le suddette sentenze, 16 luglio 1972, n. 1259 (GU, n. L 139 del 31 dicembre 1972, pag. 18) e 28 agosto 1968, n. 1308 (GU, n. L 214 del 28 agosto 1968, pag. 10) contenevano una disciplina dettagliata intesa a garantire l'uso conforme allo scopo.
Ora, è logico prendere in considerazione le suddette sentenze perché in entrambi i casi si trattava di giudicare casi di rivendita che non erano espressamente contemplati dalla disciplina delle sanzioni. In entrambi i casi, la Corte di Giustizia ha posto in evidenza, a proposito dell'efficacia del regime di controllo, il fatto che l'acquirente del burro d'ammasso non è liberato dalle obbligazioni per il fatto di aver rivenduto la merce, e rimane perciò tenuto a garantire l'uso conforme allo scopo.
Non può essere divesamente nella fattispecie. Anche la disciplina relativa alla denaturazione dello zucchero costituisce un provvedimento eccezionale, mediante cui si mira a far sì che le eccedenze di zucchero vengano indirizzate, a condizioni particolarmente favorevoli, verso il settore dell'alimentazione animale. Si dovevano quindi adottare idonee misure precauzionali sotto forma di controlli, onde garantire che lo zucchero così venduto non giungesse sul mercato normale, bensì venisse effettivamente destinato all'uso zootecnico. Se l'acquirente potesse liberarsi dalla suddetta obbligazione, collegata all'acquisto di zucchero a prezzo ridotto, rivendendo lo zucchero, ciò costituirebbe ovviamente una lacuna nella disciplina dettata dal regolamento n. 100/72, che potrebbe comprometterne gli scopi e la struttura. Non si può pertanto criticare il fatto che gli Stati membri, onde prevenire il suddetto pericolo di abusi, tengano fermo l'obbligo del destinatario dei premi di garantire l'uso conforme allo scopo anche nei casi in cui questo venga effettuato da terzi.
Così stando le cose, non è nemmeno possible parlare di trasgressione del principio della certezza del diritto o della chiarezza del diritto o addirittura, come ritiene il giudice proponente, del principio «nulla poena sine culpa». Come ho già detto, risulta in modo adeguatamente chiaro ed univoco dal contesto generale delle disposizioni in questione, tenuto conto degli scopi della normativa sulla denaturazione — in ultima analisi, ci troviamo nel campo dell'amministrazione attiva — che il premio dev'essere erogato solo a condizione che sia osservato l'uso conforme allo scopo. A parte ciò, nei titoli dei premi di denaturazione di cui è causa, è espressamente detto che i prezzi indebitamente riscossi vanno restituiti. Anche la ricorrente — come dimostra la clausola con cui ha cercato di tutelarsi dal punto di vista finanziario — sapeva che la Comunità la considerava responsabile del denaro comunitario versatole alla fine delle operazioni di denaturazione. Se il premio viene ripetuto per il fatto che l'uso prescritto non ha avuto luogo, non si può parlare di responsabilità per colpa o di «poena» ai sensi del suddetto principio.
Per i motivi esposti, non è nemmeno ammissibile la censura di trasgressione del principio di proporzionalità. Tenuto conto del fatto che l'attrice nella causa principale ha sponteneamente aderito all'azione di denaturazione, conoscendo l'obbligo di rimborso eventualmente esistente, concordo con la Commissione e con l'ente d'intervento nel ritenere che un obbligo siffatto imposto all'imprenditore che ha effettuato la denaturazione non va oltre quanto è opportuno e necessario per il conseguimento di entrambi gli scopi della disciplina sui premi di denaturazione, vale a dire il decongestionamento del mercato dello zucchero e la messa a disposizione di zucchero a prezzo ridotto per uso zootecnico.
4.
Propongo pertanto di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
Dai regolamenti del Consiglio n. 2049/69 e della Commissione n. 100/72 risulta che il destinatario di un premio di denaturazione è tenuto ad usare lo zucchero esclusivamente per l'alimentazione animale oppure a provvedere per tale uso. I suddetti regolamenti non ostano ad una disciplina nazionale che imponga la restituzione del premio da parte del destinatario se lo zucchero è stato usato, dallo stesso destinatario o da terzi, in modo non conforme allo scopo prescritto.
( 1 ) Traduzione dal redesco.
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