CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 5 LUGLIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In forza dell'art. 98, 2° comma, dello statuto del personale, l'art. 45, n. 2, dello stesso statuto, secondo cui il passaggio di un dipendente da una categoria ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso, non si applica a taluni dipendenti che lavorano in campo nucleare, e per i quali è richiesta una preparazione scientifica o tecnica. Per questi dipendenti, nel periodo da prendere in considerazione ai fini delle presenti cause, la Commissione aveva pubblicato nelle informazioni amministrative n. 220, del 20 dicembre 1978, una comunicazione relativa alle «Modalità preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari dei quadri scientifico e tecnico» (in prosieguo: «la comunicazione»).
Con tale comunicazione si invitavano i dipendenti che fossero in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. II della comunicazione stessa in relazione al grado, all'anzianità e all'esperienza professionale, a presentare la propria candidatura per un cambiamento di categoria in conformità a dette modalità. Secondo la comunicazione, le disposizioni adottate al riguardo avevano lo scopo di «istituire un sistema atto a valutare l'idoneità di funzionari scientifici o tecnici della categoria Β ad esercitare funzioni inerenti alla categoria A ... e quindi a dar loro la possibilità di accedere alla categoria A». Veniva sottolineato che le modalità in questione miravano a «conferire un adeguato fondamento alle decisioni in materia».
Per redigere l'elenco dei dipendenti della categoria Β riconosciuti idonei al cambiamento di categoria, veniva costituito un comitato ad hoc, incaricato di esaminare il fascicolo di candidature di ciascun interessato. I candidati titolari di un diploma universitario e in possesso dei necessari requisiti di esperienza professionale sarebbero stati riconosciuti idonei al cambiamento di categoria previa verifica dei rispettivi diplomi e «dopo un colloquio inteso a valutare il settore di competenza» (art. III, n. 2, leu. d)); i candidati che non fossero titolari di un diploma universitario e che avessero superato con successo la prima fase dell'esame avrebbero dovuto presentare una monografia che avrebbe costituito la base per accertare il loro livello di competenza e per consentire al comitato di valutare se essi fossero idonei ad esercitare funzioni corrispondenti alla categoria A (art. Ili, n. 2, lettere a) e c)).
L'art. Ili, n. 2, leu. e), recita: «Al termine delle operazioni anzidette, il comitato invia un rapporto motivato all'autorità che ha il potere di nomina, aggiungendovi l'elenco dei candidati riconosciuti idonei ad esercitare funzioni di categoria A e indicandovi il settore o i settori ove i singoli candidati si dimostrano più competenti».
Non tutti i candidati riconosciuti idonei potevano nutrire aspettative circa un immediato cambiamento di categoria, poiché le decisioni relative a tale cambiamento erano riservate all'autorità avente il potere di nomina, che avrebbe deciso in funzione delle esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio.
Ι quattro ricorrenti nelle presenti cause sono cittadini belgi che, all'epoca in cui veniva pubblicata la suddetta comunicazione, lavoravano ad Ispra con inquadramento nella categoria B. Ciascuno di loro è titolare di un diploma belga in ingegneria tecnica, equipollente, secondo la legge belga, ad un diploma universitario. A quanto pare, tuttavia, si chiedeva loro di presentare al comitato una monografia.
Dopo aver esaminato le candidature, il comitato redigeva due elenchi di idoneità, che venivano pubblicati nelle informazioni amministrative n. 281 del 10 giugno 1980. Nel primo elenco, detto di «prima priorità», i nominativi dei dipendenti figuravano in ordine alfabetico, mentre nel secondo elenco, detto di «seconda priorità», essi erano classificati in ordine decrescente di merito. In entrambi gli elenchi veniva specificato il settore di competenza di ciascun dipendente. I quattro dipendenti non erano menzionati né nell'uno, né nell'altro elenco. Con lettera inviata, a quanto pare, il 9 giugno 1980 — in un caso la lettera è senza data — veniva loro comunicato che il comitato «incaricato di valutare l'idoneità dei dipendenti della categoria Β ad esercitare funzioni di categoria A» non aveva ritenuto di poterli includere nell'elenco degli idonei e ch'essi avrebbero dovuto migliorare il proprio livello di competenza al fine di partecipare ad una successiva selezione.
Perciò, nelle cause 80-83/81, i ricorrenti contestavano la validità della decisione del comitato ad hoc con la quale si rifiutava di includerli nell'elenco degli idonei; essi chiedevano l'annullamento di tale decisione. Prima che venisse depositato il controricorso nelle suddette cause, il direttore generale del personale informava i ricorrenti, con lettera 24 settembre 1981, del fatto che, previo riesame, il comitato aveva deciso ch'essi erano idonei ad un cambiamento di categoria, anche se il comitato stesso, in esito al colloquio avuto con i candidati, non era stato in grado di determinare i settori di competenza nei quali gli interessati avrebbero potuto attualmente svolgere funzioni di categoria A col livello di competenza richiesto nei servizi della Commissione. Nelle informazioni amministrative n. 339 del 16 ottobre 1981 la Commissione pubblicava un «addendum» contenente un ulteriore elenco di dipendenti idonei al cambiamento di categoria, nel quale figuravano tutti i ricorrenti. In questo elenco non era stabilito alcun settore di competenza e si dichiarava che i ricorrenti si aggiungevano «all'elenco dei funzionari ... idonei al passaggio dalla categoria Β alla categoria A (informazioni amministrative n. 281 del 10. 6. 1980)». Stando così le cose, non mi sembra ne-cessaria alcuna decisione in merito al primo gruppo di ricorsi, salvo il fatto che, a mio avviso, la Commissione dovrebbe essere condannata alle spese dei relativi procedimenti, che devono ritenersi, alla luce degli eventi successivi, chiaramente giustificati.
I ricorrenti, tuttavia, non erano soddisfatti del procedimento seguito al fine di questa seconda decisione del comitato, per due principali motivi. L'«addendum» non specificava i rispettivi settori di competenza, né stabiliva se i candidati dovessero essere inclusi nel primo o nel secondo elenco. In seguito al rigetto del reclamo da loro presentato in forza dell'art. 90 dello statuto del personale, essi proponevano nuovamente ricorso, con atti datati 19 luglio 1982 (cause 182-185/82).
Il 1° gennaio 1984 il sig. De Blust, ricorrente nella causa 183/82, veniva promosso alla categoria A; egli perciò rinunciava agli atti, fatta salva la domanda relativa alle spese.
I primi due mezzi degli altri tre ricorsi riguardano la mancata indicazione di un settore di competenza. Viene chiesto l'annullamento sia della decisione del comitato, di non indicare alcun settore di competenza, sia la decisione dell'autorità avente il potere di nomina, contenuta nella lettera 24 settembre 1981, di fare propria la decisione del comitato. I ricorrenti sostengono che il comitato era tenuto ad effettuare questo accertamento e che l'autorità avente il potere di nomina avrebbe dovuto garantire che esso venisse effettuato e non avrebbe potuto pubblicare un elenco in cui mancavano le relative indicazioni. Essi sostengono inoltre che tale omissione reca loro pregiudizio. La Commissione ha opposto, in sostanza, che il comitato disponeva di un margine di discrezionalità quanto alla determinazione dei settori di competenza, e che, non essendo stato in grado di farlo, non era tenuto a indicarne alcuno. Se infatti esso non riteneva che i candidati fossero competenti ad esercitare funzioni di categoria in un determinato settore (eventualità cui sembra, ora, farsi allusione), era impossibile indicare qualsiasi settore. Inoltre, è stato osservato, la nomina è riservata all'autorità avente il potere di nomina, che dispone dell'intero fascicolo del candidato. È in base a tale fascicolo che può essere adottata una decisione in merito alla candidatura per un determinato posto, ed è quindi inconferente la semplice indicazione del settore in cui il candidato è stato precedentemente occupato. In ogni caso, l'autorità avente il potere di nomina non poteva sanare un'omissione da parte del comitato.
Le «Modalità» di cui trattasi sono vincolanti per i candidati; a mio avviso, pur avendo il carattere di un provvedimento amministrativo interno, esse sono vincolanti anche per l'amministrazione. Esse non possono essere considerate come giuridicamente prive di forza vincolante, ed i candidati possono fare affidamento sul fatto che esse saranno rispettate (sentenza nella causa 282/81, Ragusa/Commissione, Race. 1983, pag. 1245, punto 18 della motivazione).
A mio avviso, l'obbligo del comitato risulta chiaramente dall'art. Ili, n. 2, leu. d), delle «Modalità». Qualora ritenga che un candidato sia idoneo ad esercitare funzioni di categoria A, il comitato deve indicare inoltre i settori per i quali esso lo ritiene competente. A tal fine, per l'appunto, è previsto un colloquio inteso a valutare il settore di competenza del candidato (art. Ili, n. 2, lett. d)). Soltanto in questo modo il comitato realizza gli scopi del procedimento che deve consentire di stabilire se dipendenti della categoria B siano idonei ad esercitare funzioni di categoria A. Se il comitato ritiene che un candidato sia idoneo a svolgere mansioni di categoria A, ciò significa necessariamente che esso è convinto che l'interessato è in grado di svolgere siffatte mansioni in determinati settori; il suo compito non è quello di stabilire, in astratto, se il candidato sia idoneo ad esercitare funzioni di categoria A. D'altra parte, il comitato non ha alcun potere discrezionale, una volta che abbia riconosciuto l'idoneità del candidato ad esercitare funzioni di categoria A, nel senso che esso possa stabilire liberamente se determinare o meno il relativo settore di competenza.
Omettendo di procedere a tale determinazione, il comitato ha commesso un errore; l'autorità avente il potere di nomina avrebbe dovuto imporgli di agire correttamente e non avrebbe dovuto pubblicare l'elenco senza le necessarie precisazioni.
I ricorrenti sostengono poi che il comitato e l'autorità avente il potere di nomina hanno agito in modo non corretto, in quanto non hanno specificato quali candidati fossero inclusi nel primo gruppo o nel secondo gruppo dell'iniziale elenco figurante nelle informazioni amministrative n. 281.
Posso ammettere, senza entrare nel merito, che il comitato avesse la facoltà di includere i candidati inizialmente risultati idonei in due elenchi, l'uno alfabetico (contenente, probabilmente, i nominativi dei migliori candidati, press'a poco a parità di merito) e l'altro in ordine di merito decrescente, anche se ritengo che esso avrebbe dovuto indicare il criterio di distinzione fra questi due elenchi. Comunque, se il comitato procede nel modo suddetto, e l'autorità che ha il potere di nomina approva questi due elenchi, sarà necessario, qualora si dichiari che «all'elenco ... [inizialmente pubblicato nelle informazioni amministrative n. 281] si aggiungono altri candidati», specificare in quale delle due parti dell'elenco vengono inclusi questi candidati, quanto meno finché continuano ad esistere due elenchi. Altrimenti, l'elenco aggiuntivo darà l'impressione di essere un terzo elenco, magari di candidati meno qualificati, e si potrebbe far torto ai candidati in esso inclusi che avrebbero dovuto figurare nel primo gruppo dell'elenco iniziale. Se i candidati compresi nel secondo gruppo sono elencati in ordine di merito, anche i candidati «aggiunti» a questo secondo gruppo possono pretendere di essere classificati secondo la graduatoria di merito. Nel presente caso, alla data del 24 settembre (o 16 ottobre) 1981, rimaneva un solo nominativo sul primo elenco (non essendosi avuto passaggio alla categoria superiore) ; nessun cambiamento di categoria aveva avuto luogo per i dipendenti inclusi nel secondo elenco. Pertanto, esistevano ancora due elenchi e la Commissione avrebbe dovuto chiarire in quale dei due elenchi figurava ciascun candidato e, se nel secondo, con quale graduatoria.
Condivido il punto di vista della Commissione secondo cui, in ultima istanza, è l'autorità avente il potere di nomina che decide quanti cambiamenti di categoria possano aver luogo, tenuto conto dei posti vacanti e delle disponibilità di bilancio, e detta autorità dispone di un margine discrezionale quanto alla scelta del miglior candidato per ciascun posto vacante. Inoltre, è accertato che in realtà i candidati non sono stati nominati in base alla graduatoria stabilita nel secondo gruppo, e che un candidato di questo secondo gruppo ed uno il cui nominativo figurava nell'«addendum» accedevano alla categoria superiore prima di un candidato incluso nel primo gruppo.
Tuttavia, a mio avviso, poiché le «Modalità di procedura» non sono state debitamente osservate sotto un duplice profilo, se ne deve desumere che può esserne derivato un pregiudizio per i candidati (a) qualora non sia stato indicato alcun settore di competenza (dal momento che l'accertamento che il comitato doveva compiere al riguardo era chiaramente inteso a costituire la base per una decisione relativa al cambiamento di categoria) e (b) qualora i candidati «aggiunti» siano stati semplicemente menzionati in ordine alfabetico nell'«addendum», senza alcuna indicazione della graduatoria rispetto ai candidati inclusi nell'elenco originario.
Si deve notare che i 15 dipendenti compresi nel primo gruppo sono tutti passati alla categoria superiore; dei dipendenti inclusi nel secondo gruppo, 7 su 8 hanno cambiato categoria. Per 8 di questi 22 dipendenti, il cambiamento di categoria veniva deciso dopo la pubblicazione dell'«addendum», mentre dei candidati inclusi in questo «addendum», compreso il sig. De Blust, soltanto due passavano alla categoria superiore.
Dal momento che è stato dimostrato che le «Modalità» non sono state correttamente applicate, ciò è a mio avviso sufficiente per porre a carico della Commissione l'onere di provare che i candidati i cui nominativi figurano nell'«addendum» non hanno subito alcun pregiudizio. Pur ammettendo che i cambiamenti di categoria dipendono dall'esistenza di posti vacanti in determinati settori e dalle disponibilità di bilancio, non ritengo, considerati i fatti, che la Commissione abbia addotto questa prova.
Il quarto ed ultimo mezzo dei ricorrenti è diretto contro la decisione dell'autorità avente il potere di nomina, di non revocare tutte le promozioni basate sull'elenco pubblicato nelle informazioni amministrative n. 281 del 10 giugno 1980. I ricorrenti chiedono che tutte le decisione di promozione vengano annullate. Questa domanda appare sproporzionata ai loro legittimi interessi, che saranno sufficientemente tutelati qualora la Corte dichiari che la decisione del comitato ad hoc e dell'autorità avente il potere di nomina è illegittima, nella parte in cui risulta viziata, per quanto riguarda i ricorrenti. Questo modo di vedere mi sembra trovare sostegno nel punto 35 della motivazione della sentenza emessa nelle cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno/Commissione, Race. 1978, pag. 2403. Con questa sentenza veniva annullata la decisione con cui la commissione giudicatrice rifiutava di ammettere i ricorrenti alle prove di un concorso, ma la Corte non accoglieva la domanda di rimettere in discussione i risultati del concorso o di annullare le conseguenti nomine.
Per quanto riguarda il sig. De Blust, a mio avviso non vi è luogo a statuire sul suo ricorso; ritengo tuttavia che le spese del procedimento dovrebbero essere poste a carico della Commissione.
Quanto ai ricorsi 182, 184 e 185/82, sono del parere che si dovrebbe dichiarare che le decisioni del comitato ad hoc e dell'autorità avente il potere di nomina sono viziate, nel caso dei ricorrenti, da errore sostanziale in quanto non precisavano i settori di competenza dei candidati e non indicavano, per ciascuno dei ricorrenti, in quale elenco essi fossero inclusi e, se nel secondo, con quale graduatoria.
I ricorrenti hanno diritto, a mio avviso, al rimborso delle spese da essi sostenute, non soltanto nelle cause 80-83/81, ma anche nelle cause 182-185/82.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy