CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 16 MARZO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La Staple Dairy Products Limited è una società inglese di importexport che opera nel settore dei prodotti lattiero-caseari. L'Intervention Board for Agricultural Produce è l'ente competente, secondo il diritto inglese, per il versamento agli operatori commerciali degli importi monetari dovuti dalla Comunità economica europea nell'ambito della politica agricola comune.
Fra il 1o e il 26 aprile 1980, la suddetta società aveva esportato varie partite di prodotti lattiero-caseari dal Regno Unito in altri Stati membri della Comunità economica europea. All'epoca la sterlina era apprezzata, rispetto al suo tasso rappresentativo, in misura da determinare il versamento di importi compensativi monetari a fronte di operazioni commerciali nella maggior parte dei settori della produzione agricola, fra cui quello lattierocaseario.
L'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU 1971, L 106) relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (modificato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112, GU 1973, L 114, pag. 4) stabiliva un criterio, che chiamerò «criterio base», di determinazione degli importi compensativi monetari non solo per gli Stati membri le cui monete fossero allineate nel cosiddetto «serpente» (successivamente sostituito dal Sistema monetario europeo) ma altresì per quelli le cui monete ne restassero al di fuori. Il criterio base viene descritto, in sintesi, nella sentenza della Corte in causa 154/73 (Becher c/ Hauptzollamt Emden, Racc. 1974, pag. 25, punto 5), come segue: «gli importi compensativi sono stabiliti applicando ai prezzi la percentuale rappresentante il divario tra la parità della moneta nazionale in questione e la media aritmetica dei tassi di cambio rilevati durante un certo periodo».
Fra il 1974 e il 1976 il criterio base veniva modificato così da disporre la detrazione di una «franchigia», definitivamente fissata al tasso di 1,50 punti in percentuale, dall'importo calcolato in conformità al criterio base, nel caso di monete, quali quella del Regno Unito, non allineate col «serpente» e deprezzate (cfr. regolamenti del Consiglio n. 2497/74, GU 1974, L 268, pag. 5; n. 475/75, GU 1975, L 52, pag. 28; n. 557/76, GU 1976, L 67, pag. 1). Il criterio base veniva ulteriormente modificato dall'art. 3 del regolamento 29 marzo 1979, n. 652 (GU 1979, L 84, pag. 1) che introduceva l'unità di conto europea (o ECU) nel sistema di fissazione dei prezzi agricoli e quindi apportava modifiche al sistema delle franchigie. Esso disponeva, fra l'altro, la detrazione di una franchigia, al tasso di 1,50 punti, dall'importo calcolato secondo il criterio base, nel caso di monete fluttuanti (quali la sterlina), che esse fossero o meno deprezzate in relazione al rispettivo tasso rappresentativo. Ai sensi dell'art. 5, il regolamento doveva applicarsi dal 9 aprile al 30 giugno 1979. Il periodo di validità veniva esteso fino al 31 marzo 1980 dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 25 giugno 1979, n. 1264 (GU 1979, L 161, pag. 1).
Il 18 febbraio 1980 la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio in materia, fra l'altro, di importi compensativi monetari che conteneva disposizioni relative alla detrazione di una franchigia di 1,50 punti nel caso di Stati membri nei quali si applicassero importi compensativi negativi, e di 1 punto nei confronti di importi compensativi positivi (GU 7 marzo 1980, C 576). Il 20 marzo 1980, la Commissione inviava un'ulteriore proposta mirante a prorogare il regolamento n. 652/79 fino al 30 giugno 1980. Il 2 aprile 1980, poco dopo la scadenza del regolamento del Consiglio n. 652/79, la Commissione emanava il regolamento n. 846/80 (GU 1980, L 91, pag. 1) che entrava in vigore il 7 aprile 1980. Quest'ultimo descriveva lo svolgimento storico della normativa sugli importi compensativi monetari con le modifiche apportate dal regolamento n. 652/79 che ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune e nel sistema delle franchigie. Nei considerandi, premesso che era risultato impossibile al Consiglio emanare, entro la fine del mese di marzo 1980, una normativa di proroga del sistema contenuto nel regolamento del Consiglio n. 652/79 si affermava:
«... onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, l'aumento o la reintroduzione degli importi compensativi monetari per taluni Stati membri, si ravvisa la necessità, nell'interesse pubblico cogente, di continuare ad applicare, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in materia, il regime attuale, cioè a calcolare gli importi compensativi monetari rispetto all'ECU e tenendo conto delle franchigie di cui al regolamento (CEE) n. 652/79».
Perciò, con questo regolamento, la Commissione fissava importi compensativi monetari determinati sulla base del regolamento del Consiglio n. 652/79.
È stato riferito alla Corte che «fra il 1o e il 26 aprile 1980 l'ente convenuto versava alla ditta ricorrente importi compensativi monetari per le esportazioni summenzionate previo defalco dell'1,50 %».
Non è stato specificato alla Corte quale percentuale delle esportazioni, effettuate dalla società fra il 1o e il 25 aprile 1980, abbia avuto luogo prima del 7 aprile 1980 e non abbia potuto quindi essere considerata dal regolamento della Commissione n. 846/80. La Commissione sostiene che le operazioni effettuate durante la prima settimana sono soggette in ogni caso alla normativa vigente al 30 marzo 1980.
Il 18 aprile la Commissione adottava un ulteriore regolamento (n. 967/80, GU 1980, L 103, pag. 1) che fissava importi compensativi monetari sulla stessa base salvo tener conto dei mutamenti intervenuti in campo valutano.
Il 26 aprile 1980 entrava in vigore il regolamento del Consiglio 23 aprile 1980, n. 1011 (GU L 108, pag. 3) che, all'art. 1, disponeva:
«Con effetto dal 1o aprile 1980 la data del 31 marzo 1980 contenuta nell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 652/79 è sostituita dalla data del 30 giugno 1980, senza che ciò possa pregiudicare i diritti acquisiti dagli operatori».
Proponendo ricorso dinanzi alla Commercial Court di Londra la società faceva valere l'illegittima detrazione della franchigia dell'1,50 % per il periodo successivo al 31 marzo 1980 nonché l'invalidità del regolamento della Commissione n. 846/80 in quanto diretto a disporre tale riduzione. Il giudice investito della controversia ha ritenuto che la soluzione di questa dipenda dalla validità del regolamento della Commissione n. 846/80 e dall'interpretazione dell'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 1011/80. Di conseguenza, ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi su tre questioni pregiudiziali. La prima verte sul se le autorità competenti del Regno Unito (l'ente convenuto) fossero tenute, per le operazioni effettuate fra il 1o e il 26 aprile 1980, a versare importi compensativi monetari senza detrarre la franchigia dell'1,50 %. La seconda verte sul se il regolamento della Commissione n. 846/80, adottato dopo la scadenza del periodo di applicazione stabilito dal regolamento n. 652/79 e successive modifiche, sia nullo in quanto diretto a dedurre la franchigia dagli importi compensativi monetari suddetti prima della pubblicazione del regolamento del Consiglio n. 1011/80. La terza è volta ad ottenere un'interpretazione dell'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 1011/80, al fine di stabilire se un'impresa che abbia esportato prodotti lattiero-caseari dal Regno Unito in un altro Stato membro fra il 1o e il 26 aprile 1980 abbia maturato diritti soggettivi aventi la natura di quelli fatti salvi dall'ultimo inciso di tale articolo.
La Commissione annette grande importanza alla seconda questione che è stata discussa come una materia di fondamentale importanza, riguardo, in generale, ai poteri e ai doveri della Commissione nella gestione della politica agricola comune in presenza di una situazione in cui il Consiglio aveva omesso di agire, con il conseguente verificarsi di una «lacuna normativa», e più in particolare, riguardo agli importi compensativi monetari. A mio parere, tuttavia, è più opportuno cominciare dalla terza questione in quanto la validità del regolamento della Commissione n. 846/80 non viene in gioco se il regolamento del Consiglio n. 1011/80 è valido e non fa salvi i diritti acquisiti che la società pretende di aver maturato.
La tesi di questa consiste essenzialmente nella circostanza che essa ha effettuato operazioni fra il 1o e il 26 aprile (forse più propriamente il 25 aprile) quando non era in vigore alcuna normativa che disponesse la detrazione della franchigia. Di conseguenza, essa ha maturato il diritto a vedersi corrisposti gli importi compensativi monetari senza tale riduzione. L'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 1011/80 faceva salvi tali diritti acquisiti rendendo illegittima la detrazione della franchigia. Se l'art. 1 non avesse garantito tali diritti acquisiti avrebbe efficacia retroattiva sulle operazioni compiute prima della sua entrata in vigore e sarebbe quindi nullo.
Una normativa diretta a disciplinare operazioni già effettuate non è auspicabile e può essere invalida. Tuttavia non può dirsi che, in materia di diritto comunitario, una normativa siffatta sia sempre nulla.
Nella sentenza in causa 98/78 (Racke e/ Hauptzollamt Mainz, Race. 1979, pag. 69) la Corte ha ritenuto valido un regolamento che si applicava ad operazioni nel settore vinicolo avvenute poco prima della pubblicazione del regolamento e che, precedentemente, non erano soggette al sistema degli importi compensativi monetari. La Corte si è pronunciata al riguardo nei seguenti termini:
«Benché, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora la esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.»
È pertanto eccezionale la validità di questo tipo di normativa a carattere retroat^ tivo. Secondo la mia interpretazione della sentenza della Corte, deve essere necessario, più che solo opportuno o auspicabile, che la retroattività della normativa sia giustificata dallo scopo da raggiungere. La Corte non intende avallare la validità di una normativa riguardante operazioni già compiute salvo che sia evidente l'intenzione in tal senso, lo scopo sia giustificato e sia rispettato il legittimo affidamento dei soggetti interessati.
Dal quadro storico della normativa illustrato alla Corte risulta chiaro che il sistema in vigore al 31 marzo 1980 (come risultante dal regolamento del Consiglio n. 652/79) era diverso da quello che si applicava in forza del regolamento del Consiglio n. 974/71, che stabiliva il criterio base per il calcolo degli importi compensativi monetari.
La «franchigia» o detrazione è stata istituita, a quanto pare, al fine di evitare l'insorgere di distorsioni ma altresì come parte di una politica a lungo termine di eliminazione progressiva, in quanto possibile, degli importi compensativi monetari. L'ECU aveva sostituito l'unità di conto ai fini della politica agricola comune. Il Sistema monetario europeo aveva sostituito il «serpente». In teoria, scaduto il periodo di validità del regolamento n. 652/79, avrebbe potuto essere compiuto un tentativo di ripristinare il sistema precedentemente in vigore, per quanto possa sembrare dubbio che tale via fosse davvero praticabile e, quanto meno, essa fosse estremamente difficoltosa alla luce dei mutamenti intervenuti dal 1971. Tuttavia non sono state fornite spiegazioni del perché dovrebbe verificarsi un ripristino della situazione preesistente all'entrata in vigore del regolamento n. 652/79. Inoltre, poiché non vi è dubbio che il Consiglio avesse il potere di reintrodurre, per il futuro, le norme del regolamento n. 652/79, a maggior ragione non ne sono state fornite per giustificare un diverso sistema riguardo al breve periodo tra la fine del periodo di validità del regolamento n. 652/79 e l'entrata in vigore del regolamento n. 1011/80.
Una volta chiarito che il Consiglio intendeva ripristinare per il futuro il regolamento n. 652/79, sia pure su basi diverse, e per un periodo limitato, tutto sembra indicare l'esigenza di garantire la continuità nel periodo transitorio. L'alternativa è l'incertezza, se non il caos. Per alcuni Stati membri potrebbe essere necessario fissare importi compensativi monetari ex novo o in misura maggiore; potrebbe verificarsi una rilevante interruzione nella conservazione del livello dei prezzi agricoli; la distorsione del meccanismo dei prezzi comunitari potrebbe aver conseguenze sull'idoneità a ricevere o sull'obbligo di versare importi compensativi monetari. Di conseguenza, benché sia increscioso il fatto che il regolamento n. 652/79 non sia stato esteso per un periodo transitorio prima della scadenza, fino ad un accordo circa le modifiche, così che gli operatori e gli uffici amministrativi si rendessero chiaramente conto della situazione, a mio parere è stato dimostrato nella presente controversia che, una volta deciso di conservare per il futuro il sistema in vigore, era necessario e rispondente al pubblico interesse applicarlo anche nel breve periodo transitorio trascorso, salvo il rispetto delle legittime aspettative.
Malgrado le argomentazioni suggestive addotte dalla difesa della società, non mi pare possibile giungere alla conclusione che gli operatori potessero avere una legittima aspettativa in ordine alla soppressione della franchigia alla fine del marzo 1980. La franchigia era rimasta in vigore in un modo o nell'altro fin dal 1974: nel 1980 venne riconfermata la fisionomia del sistema degli importi compensativi monetari e non vennero avanzate proposte per la sua abolizione. Nei mesi di febbraio e marzo 1980 la Commissione aveva presentato alcune proposte, la meno estensiva delle quali era nel senso di prorogare fino al giugno 1980 il sistema vigente. A mio parere gli operatori potevano legittimamente attendersi che l'ammontare della franchigia non sarebbe stato modificato retroattivamente. Ciò non avvenne. Essi non avevano, a mio avviso, una legittima aspettativa alla pura e semplice soppressione della franchigia. Di conseguenza non mi sembra sostenibile che prorogando, sia pur retroattivamente, la franchigia, venissero pregiudicate legittime aspettative.
Viene sostenuto altresì che il Consiglio ha violato l'art. 190 del Trattato CEE, omettendo di indicare la motivazione su cui si fondano il regolamento nonché, in particolare, l'efficacia retroattiva di questo.
Ovviamente è preferibile che la motivazione sia espressa nel regolamento stesso come prescrive l'art. 190; d'altro canto ritengo che essa possa esservi contenuta indirettamente ovvero possa risultare dall'insieme delle norme giuridiche in cui si inserisce il nuovo regolamento (quest'ultimo principio è stato affermato dalla Corte nella sentenza in causa 92/77 — An Bord Bainne e/ Ministro dell'agricoltura, Racc. 1978, pag. 497 — e pag. 515, punto 36). L'importante è che il soggetto interessato non sia in condizione di nutrire ragionevoli dubbi in ordine alle motivazioni della disciplina istituita dal regolamento. I considerandi del regolamento del Consiglio n. 1011/80 non forniscono particolari. Vi si afferma tuttavia che «l'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento (n. 652/79 successivamente modificato) fino al 31 marzo 1980 permette di prorogarne l'applicazioe fino al 30 giugno 1980». Tale esperienza, se giustifica una proroga vera e propria, deve legittimare la proroga a decorrere dal 31 marzo 1980 piuttosto che dalla data di pubblicazione del regolamento. Inoltre, considerando il quadro storico della normativa, appare chiaramente che la continuità dell'istituto della franchigia, anche se in forma di volta in volta modificata, è essenziale onde evitare il verificarsi del genere di fratture precedentemente menzionato e che tale è il motivo della necessità di attribuire efficacia retroattiva al regolamento. A mio modo di vedere si perviene a questa conclusione anche senza far riferimento alla motivazione del regolamento della Commissione n. 846/80. Comunque, prescindendo dalla validità di questo, mi sembra lecito tener conto dei suoi considerandi. I punti di vista ivi espressi riflettono le valutazioni fatte dalla Commissione e spiegano la necessità di evitare una frattura nel regime.
Di conseguenza giudico valido il regolamento del Consiglio n. 1011/80, indipendentemente dall'esattezza dell'interpretazione data dalla società alla formulazione dell'art. 1 dello stesso, in particolare dell'inciso «senza che ciò possa pregiudicare i diritti acquisiti dagli operatori».
A prima vista sembra molto persuasiva l'argomentazione addotta dalla società secondo cui quello di veder disciplinate le operazioni in conformità alla normativa vigente in quel momento è un diritto acquisito che non può venire pregiudicato dal ripristino del sistema della franchigia. La difficoltà che io trovo in ordine a tale argomentazione è che essa viene riferita, a quanto si sostiene, a tutte le operazioni effettuate nel periodo 1o-25 aprile 1980. Se così fosse, la franchigia non potrebbe mai venire detratta a fronte di alcuna operazione; per quanto riguarda la franchigia, il disposto dell'art. 1 del regolamento n. 1011/80, che sostituisce la data del 30 giugno 1980 a quella del 31 marzo 1980, sarebbe privo di contenuto. Se il richiamo ai diritti acquisiti non potesse interpretarsi in maniera più restrittiva, accoglierei tale argomentazione in quanto, chiaramente, altre disposizioni del regolamento n. 652/79 potrebbero ancora essere ripristinate così da non privare di contenuto l'art. 1. Tuttavia, a mio parere, il richiamo ai diritti acquisiti può essere interpretato in maniera più restrittiva in ordine alla franchigia. Il punto di partenza ė dato dal riferimento a «diritti soggettivi». Ciò indica, a mio avviso, che va verificato se sono sorti particolari diritti a norma di speciali pattuizioni. Se ve ne sono, essi restano fermi. Quindi, se un ufficio ha accettato di versare gli importi compensativi monetari espressamente detratta la franchigia, o se ha convenuto che in ogni caso venga versato l'intero ammontare, ovvero ha preso un provvedimento in tal senso, comunicato alla società ed eseguito in conformità, i diritti che discendono da tale pattuizione o provvedimento non vengono pregiudicati dal ripristino in forma retroattiva del regolamento n. 652/79. Una tale pattuizione potrebbe risultare implicitamente da un comportamento qualora l'intero importo venisse versato senza l'apposizione di alcuna riserva. Spetta ovviamente al giudice nazionale decidere sull'esistenza di una tale pattuizione o provvedimento da cui siano scaturiti diritti acquisiti.
Non ritengo che la sentenza a cui si richiama la società (causa 74/74, CNTA c/ Commissione, Racc. 1975. pag. 533) in quanto concernente legittime aspettative più che diritti acquisiti — nozioni fra loro diverse, come rileva la Commissione — porti a concludere che sia corretta l'interpretazione più estensiva.
Di conseguenza, benché le norme che contengono disposizioni retroattive vadano interpretate restrittivamente mentre quelle dirette a tutelare diritti acqusiti debbano essere fatte salve per quanto possibile, ritengo che i diritti soggettivi da salvaguardare, per quanto concerne la deduzione della franchigia, siano quelli risultanti da pattuizioni individuali con l'amministrazione interna ovvero da provvedimenti presi da questa a cui l'operatore si sia conformato e da cui sia garantita a quest'ultimo la non detrazione della franchigia qualunque sia la situazione in diritto.
Gli importi compensativi monetari fissati dalla Commissione dovevano essere corrisposti a meno che il regolamento fosse annullato in quanto illegittimo. Dato che il regolamento del Consiglio n. 1011/80 era valido, non può affermarsi ora che gli importi compensativi monetari di fatto versati furono corrisposti su di un'erronea base giuridica a meno che, da parte del convenuto nella causa principale, non sia intervenuta una speciale pattuizione ovvero un provvedimento del genere che ho indicato.
Su tale base, diventa superfluo chiedersi se la Commissione avesse il potere di fissare importi compensativi monetari, come avvenuto coll'emanazione del regolamento n. 846/80, prendendo in considerazione la franchigia e applicando l'ECU. Nel caso in cui la Corte condivida tale punto di vista mi pare non necessario, e anzi, forse neppure auspicabile, che venga preso in esame tale problema. Nel caso in cui la Corte pervenga alla conclusione opposta, mi sembra opportuno esprimere brevemente il mio parere sul fondamento di quanto invece sostenuto dalla Commissione, che cioè essa aveva il potere e il dovere di agire in ogni caso come ha fatto.
Non mi pare auspicabile o necessario considerare, su di un piano ampio e generale se, nella gestione della politica agricola comune, la Commissione possa agire «per colmare una lacuna» nel caso in cui un'altra istituzione, esclusivamente competente al riguardo, non emani un nuovo regolamento alla scadenza della normativa in vigore. Una questione così estesa solleva argomenti di rilievo che avrebbero dovuto essere esaminati in un contesto più ampio di quello degli importi compensativi monetari e che non sono stati esaurientemente discussi dalle parti, salvo la Commissione. Il problema è più ristretto, e cioè se, alla luce delle modificazioni intervenute nel sistema monetario, nei tassi di cambio e nella gestione degli importi compensativi monetari dal 1971, la Commissione fosse obbligata o autorizzata a prendere in considerazione le modifiche introdotte dal regolamento n. 652/79, nell'esercitare il proprio potere-dovere di fissare gli importi compensativi monetari a norma del regolamento n. 974/71.
La Commissione, in un accurato esame, scritto e orale, della situazione, ha illustrato il dilemma in cui si trovava. Concorderei, dal canto mio, sul fatto che se non fosse stato applicato l'ECU e se non fosse stato tenuto conto della franchigia, si verificherebbero distorsioni e interference col meccanismo dei prezzi che danneggerebbero gravemente l'attuazione della politica, che nel 1980 era effettivamente impossibile, o quanto meno difficile e complicato, cercare di tornare alla situazione preesistente applicando la normativa in essere prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 652/79 e che le difficoltà e le distorsioni nei prezzi non avrebbero potuto essere corrette semplicemente applicando in forma inversa il coefficiente stabilito all'art. 1 del regolamento n. 652/79. Non sembra rilevante, a tal fine, che la conseguente situazione sia o meno qualificabile come «lacuna normativa».
Non facile è la questione del se, anche ammettendo tale impossibilità o grande difficoltà, la Commissione avesse il potere di tener conto della franchigia, dopo la scadenza del regolamento che ne aveva reso legittima la detrazione. La Commissione ha diritto di richiamarsi all'ampio margine discrezionale, riconosciuto dalla Corte, che le compete nel fissare gli importi compensativi monetari a norma del regolamento n. 974/71 nonché al suo dovere di assicurare la corretta gestione della politica adottata dalla Comunità. Tuttavia, a mio parere va dimostrato un fondamento più solido per il potere da lei rivendicato in questa particolare controversia. Non mi soddisfano le argomentazioni addotte secondo cui tale potere le sarebbe stato conferito dal «principio di continuità» o dal regolamento n. 974/71. Questo (agli artt. 3 e 6) autorizza la Commissione ad emanare norme di applicazione del sistema istituito dall'art. 1, ma le attribuisce il potere di fissare importi compensativi monetari solo sulla base dettata dal regolamento stesso. Né mi soddisfa l'argomentazione secondo cui l'art. 155 del Trattato CEE conferisce tale potere alla Commissione. Esso dispone che «Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione: — vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate in virtù del Trattato stesso». Tale disposizione non può a mio parere legittimare l'applicazione, da parte della Commissione, di un atto del Consiglio che abbia cessato di essere in vigore. Le sentenze sulla conservazione delle risorse marittime a cui si richiama la Commissione (cause 804/79 e 124/80) si riferiscono, a mio parere, ad una diversa situazione. Esse riconoscono che uno Stato membro può intraprendere un'azione solo con l'apparovazione della Commissione nel caso in cui il Consiglio abbia omesso di prendere provvedimenti di propria competenza. Mi pare eccessivo affermare un potere, da parte della Commissione, di mettere in funzione un particolare sistema sulla base di una normativa che abbia cessato di essere in vigore, né interpreto la sentenza della Corte nel senso che essa autorizzi tale misura. Possono esservi situazioni in cui il potere-dovere della Commissione l'autorizza a continuare, per un breve periodo, a gestire un sistema ai sensi di una normativa che, dovendo essere rinnovata, non sia stata ripristinata nel termine, ma, dopo esitazioni, alla luce delle argomentazioni pragmatiche addotte dalla Commissione e dal Governo francese, sono del parere che nessun potere del genere consente l'emanazione del regolamento adottato nella fattispecie. Si può dire che la Commissione dovrebbe essere espressamente investita di una tale competenza transitoria. Ciò esula dal presente procedimento.
Di conseguenza, se non avessi concluso per la validità del regolamento del Consiglio n. 1011/80, sarei stato del parere che la Commissione non aveva il potere di prorogare, con un proprio regolamento, un regolamento del Consiglio scaduto. Proprio la mancanza di un siffatto potere rafforza la tesi per cui il Consiglio era necessitato e legittimato a disciplinare la situazione venuta in essere emanando una normativa a carattere retroattivo.
Per tali motivi ritengo che le questioni sollevate dalla Commercial Court vadano così risolte:
a)
Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1011/80 ha l'effetto di autorizzare e di obbligare le autorità competenti degli Stati membri ad operare la detrazione di 1,50 punti dagli importi compensativi monetari sulle esportazioni di prodotti lattiero-caseari dal Regno Unito in altri Stati membri della Comunità europea effettuate fra il 1o e il 25 aprile 1980, indipendentemente dalla data indicata dall'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 652/79, modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1264/79 nonché indipendentemente dalla validità o invalidità del regolamento della Commissione n. 846/80, fatti salvi i casi eventuali in cui un operatore abbia maturato un diritto soggettivo a percepire importi compensativi monetari senza la deduzione di tale percentuale di 1,50 punti.
b)
I diritti soggettivi acquisiti dagli operatori, di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1011/80, sono quelli che discendono da una pattuizione o da un provvedimento, specificamente provenienti da un'autorità amministrativa nazionale o da un'istituzione della Comunità, in forza dei quali un operatore debba percepire importi compensativi monetari, in ogni caso, senza la riduzione dell'1,50 %. Ove sia intervenuta una tale pattuizione, ovvero un tale provvedimento sia stato comunicato all'operatore ed eseguito in conformità, l'interessato che abbia effettuato esportazioni dal Regno Unito in un altro Stato membro, fra il 1o e il 25 aprile 1980, ha diritto di percepire importi compensativi monetari a fronte delle esportazioni, senza la detrazione dell'1,50 %.
( 1 ) Traduzioni dall'inglese.
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