CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 4 MARZO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La ricorrente nel procedimento, di cui oggi ci occupiamo — una dipendente del Parlamento europeo — riportava il 25 maggio 1977, in un incidente stradale, diverse ferite (contusioni con ferite alle ginocchia, contusioni al gomito sinistro ed all'anca sinistra, distorsione delle vertebre cervicali, nonché scheggiatura di un dente). Ella rimaneva perciò inabile al lavoro per tre settimane.
Il 1o luglio 1977 ella sottoscriveva un modulo, in base al quale surrogava le Comunità nei suoi diritti nei confronti dell'altra persona coinvolta nell'incidente per l'ammontare delle prestazioni che esse avrebbero erogato, in ragione dell'incidente, in base agli artt. 72, 73 e 75 dello Statuto del personale. Tale surrogazione era contemplata al tempo dei fatti di causa dall'art. 8 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee; dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 912/78 (GU n. L 119 del 3 maggio 1978, pag. 1) essa è disciplinata dall'art. 73, n. 4, dello stesso Statuto del personale.
La ricorrente tuttavia faceva valere — senza informarne il Parlamento — nell'ambito del procedimento che era stato instaurato dinanzi ai tribunali lussemburghesi contro l'altra persona coinvolta nell'incidente, i suoi diritti al risarcimento del dolore sopportato e della menomazione dell'integrità fisica, nonché al rimborso delle spese mediche e di cura. Il perito, dottor Neuen, veniva incaricato dal tribunale lussemburghese di determinare l'entità dell'indennizzo. Dopo aver visitato la ricorrente nel novembre 1978, egli stabiliva, in una relazione del 13 febbario 1979, che il pretium doloris andava valutato in 15000 franchi lussemburghesi; tuttavia, in mancanza di postumi funzionali in senso proprio, non sussisteva — a suo avviso — alcuna invalidità permanente parziale ed alla ricorrente bisognava perciò attribuire — tenuto conto degli esiti traumatici temporanei e delle minime conseguenze durevoli — solo un risarcimento di 50000 franchi lussemburghesi per menomazione dell'integrità fisica. Questi importi venivano, come sapete, liquidati alla ricorrente dalla società presso la quale era assicurata l'altra persona coinvolta nell'incidente.
Poiché l'attrice — come tutti i dipendenti delle Comunità — è assicurata contro gli infortuni di ogni tipo in base al combinato disposto dell'art. 73 dello Statuto del personale e della già citata normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio, si procedeva anche in questo contesto ad un'indagine sulle conseguenze dell'infortunio. Al riguardo il medico di fiducia del Parlamento perveniva, nell'ottobre 1979, alla conclusione che i postumi dell'incidente avevano determinato un'invalidità permanente parziale del 6 %. Ciò veniva comunicato alla ricorrente con una lettera del capo della Divisione «affari sociali» in data 16 gennaio 1980, nella quale le veniva inoltre chiesto se ella fosse d'accordo sull'indennità di 292582 BFR spettamele in base a detto accertamento, e se avesse ricevuto un risarcimento dall'assicurazione dell'altra persona coinvolta nell'incidente. La ricorrente manifestava il suo consenso in una lettera in data 4 febbraio 1980 e dava inoltre ad intendere di non aver ricevuto dalla «partie adverse» nessuna indennità per invalidità, ma solo «un dédommagement pour douleurs endurées et atteinte à l'intégrité physique».
Dopoché, nel giugno 1980, l'amministrazione del Parlamento ebbe appreso dalla sua società di assicurazione e da quella dell'altra persona interessata dall'incidente quali indennità erano state liquidate da quest'ultima alla ricorrente, il capo della Divisione «affari sociali» comunicava alla ricorrente, con una lettera datata 24 luglio 1980, di aver dato disposizioni affinché le venisse solo pagata la somma di 242582 BFR, poiché si era dovuto detrarre dall'indennità sopra citata (292582 BFR) il risarcimento versato alla ricorrente dalla società assicuratrice dell'altra persona coinvolta nell'incidente per menomazione dell'integrità fisica.
La ricorrente impugnava questa decisione con un reclamo formale in data 2 ottobre 1980. Ella sosteneva che la suddetta detrazione non era legittima poiché al riguardo non vi era stata surrogazione a favore delle Comunità, non essendole stata liquidata dalla società assicuratrice dell'altra persona alcuna indennità per invalidità permanente parziale ma solo un'indennità per menomazione dell'integrità fisica.
A seguito del rigetto del reclamo con decisione del 29 gennario 1981, la ricorrente adiva, il 28 aprile 1981, la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento del provvedimento 24 luglio 1980 e la condanna del Parlamento al pagamento di 50000 BFR più gli interessi al tasso annuo del 6 % a decorrere dal 24 luglio 1980.
Circa tali domande, che il Parlamento convenuto considera infondate, osserverò quanto segue:
1.
Innanzitutto bisogna ricordare, sia perché se ne è parlato nel procedimento sia perché ha avuto, in particolare, un ruolo essenziale negli argomenti del Parlamento, la sentenza nella causa 152/77 ( 2 ), nella quale si trattava del pari dell'applicazione dell'art. 73 dello Statuto del personale e della concessione di un'indennità per le consequenze di un infortunio.
In tale sentenza si dichiara, innanzitutto, che l'art. 73 non può venire interpretato con riferimento alle disposizioni dei singoli Stati in materia, bensì solo in modo per così dire autonomo. È perciò chiaro che non può essere accolto il secondo mezzo della ricorrente col quale ella sostiene che l'applicazione data all'art. 73 con il provvedimento impugnato stride con i principi giuridici comuni agli Stati membri, cui è informata la suddetta disposizione di diritto comunitario.
In secondo luogo, la sentenza fornisce anche un chiarimento, importante per il presente caso, di nozioni rilevanti ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale. Aderendo alle mie conclusioni, nelle quali esposi determinate nozioni da dedurre dai diritti nazionali, feci poi riferimento ad una definizione che figura, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti, nel regolamento n. 574/72 (GU n. L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1), e infine chiarii che non solo nell'art. 73 viene stabilita una determinata relazione con l'attività lavorativa — poiché il contributo previdenziale e le prestazioni assicurative sono commisurati allo stipendio base del dipendente interessato —, ma inoltre la tabella che si trova nella normativa di attuazione dell'art. 73 è manifestamente basata sulla capacità di guadagno, la Corte di giustizia ha dichiarato che, anche se bisogna riconoscere che il grado di incapacità lavorativa non ha alcuna rilevanza ai fini dell'art. 73 e che l'indennità è concessa qualunque sia la capacità del dipendente di continuare a svolgere le sue mansioni; tuttavia la nozione di «invalidità» ai sensi di detta norma deve, in via di principio essere intesa nel senso che si tratta di menomazioni fisiche o psichiche per effetto delle quali l'interessato «non è più in grado, totalmente o parzialmente, di condurre una vita attiva normale» (punto 10 della motivazione).
Ne consegue che l'indennità d'invalidità è concepita innanzitutto come compenso per un danno che si deve qualificare come danno materiale, anche se non è collegato, o non lo è immediatamente, con una perdita patrimoniale. Ne consegue inoltre che è inaccettabile l'assunto del Parlamento — a suo avviso corroborato dalla suddetta sentenza — che invalidità significa solamente menomazione dell'integrità fisica, senza riferimento alla capacità lavorativa.
Bisogna perciò ritenere che l'indennità di cui all'art. 12 della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio, che viene concessa in caso di invalidità permanente parziale, costituisce un'indennità per riduzione della capacità di guadagno. Ciò è confermato, del resto, anche dall'art. 14 di detta normativa, a norma del quale — applicandosi per analogia la tabella di cui all'art. 12 — in caso di semplice menomazione dell'integrità fisica che lasci inalterata la capacità lavorativa, viene del pari concessa un'indennità quando la lesione rechi un effettivo pregiudizio alle relazioni sociali.
2.
La questione centrale del procedimento è se il Parlamento abbia giustamente fatto valere la surrogazione relativamente alle prestazioni che l'attrice ha ricevuto dall'assicurazione dell'altra persona coinvolta nell'incidente.
Tale surrogazione è attualmente disciplinata, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 912/78, dall'art. 73, n. 4, dello Statuto del personale, che così recita:
«Le Comunità, nei limiti degli obblighi che loro derivano dagli artt. 72, 73 e 75, sono surrogate di pieno diritto al funzionario o ai suoi aventi diritto nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell'incidente che ha causato la morte o le ferite del funzionario o delle persone assicurate per il suo tramite».
Precedentemente si applicava in materia l'art. 8 della più volte citata normativa concernente la copertura dei rischi di infortunio. Esso stabiliva:
«Le prestazioni ed indennità ed i rimborsi delle spese mediche contemplati dalla presente regolamentazione sono versati al funzionario od ai suoi aventi diritto a condizione che gli interessati surroghino le Comunità, per l'intero ammontare di tali prestazioni, indennità e rimborsi, nei diritti e nelle azioni loro spettanti contro l'eventuale terzo responsabile».
Dalla lettera e dallo scopo della disciplina — impedire una doppia prestazione per uno stesso danno — è chiaro che la surrogazione concerne solo prestazioni della stessa natura di quelle che il datore di lavoro del danneggiato eroga in base all'art. 73 dello Statuto del personale e della relativa normativa di attuazione in ragione dell'infortunio.
Tale indennità di natura non sussiste, secondo la ricorrente, nel presente caso. Ella sostiene che l'indennità pagata dall'assicurazione dell'altra persona coinvolta nell'incidente in base ad una perizia effettuata nell'ambito del procedimento giudiziario lussemburghese costituisce risarcimento di un danno morale in senso lato, non già, — come l'indennità di invalidità ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale — della diminuzione della capacità di guadagno. A sostegno del suo punto di vista ella si richiama ad una «note d'information» in data 18 febbraio 1980, del capo della Direzione generale «Amministrazione» del Parlamento, la quale, circa la questione della surrogazione in caso di infortunio chiarisce che il dipendente danneggiato può ottenere direttamente un risarcimento dal terzo responsabile di determinati danni materiali, come danneggiamento di indumenti o di un'autovettura, oppure di «pretium doloris» nonché di danni morali.
Il Parlamento, per contro, è del parere che tanto l'indennità pagata dall'assicurazione del terzo responsabile dell'infortunio quanto quella da esso concessa costituiscano indennità per semplice menomazione dell'integrità fisica, e che perciò la detrazione della prima ch'esso ha effettuato nel versare la seconda sia del tutto legittima.
a)
Alla soluzione di tale questione non contribuisce certamente il richiamo del Parlamento alla definizione della nozione di «infortunio» di cui all'art. 2 della citata normativa di attuazione, che recita:
«È considerato come infortunio qualsiasi avvenimento o fattore esterno ed improvviso o violento od anormale che abbia leso l'integrità fisica o psichica del funzionario».
A proposito di un analogo argomento, dedotto nella causa 152/77, ho osservato, nelle conclusioni presentate in quell'occasione, che la suddetta disposizione si limita a definire la nozione di «infortunio», basandosi ovviamente sulla lesione dell'integrità fisica o psichica, senza pronunziarsi sullo scopo delle prestazioni contemplate dall'art. 73 (Race. 1979, pag. 2850). Il richiamo a tale definizione non serve quindi a dimostrare che l'indennità per infortunio viene pagata solo per menomazione dell'integrità fisica.
b)
Per il presente caso è innanzitutto importante stabilire come sia da qualificare, in base agli elementi a noi noti, l'indennità concessa nell'ambito del procedimento dinanzi ai tribunali lussemburghesi. È del tutto ovvio che, al riguardo, ha un ruolo decisivo il diritto lussemburghese, a norma del quale — se ho capito bene — si deve parlare di invalidità allorché sussista una «perte ou une entrave dans les moyens d'action», e l'invalidità viene determinata in base alla diminuzione della capacità lavorativa, mentre non ha importanza la diminuzione del reddito (Thiry, Actions et recours des assurances sociales devant des jurisdictions répressives, pag. 114). In base a tale situazione giuridica ed in mancanza di «postumi funzionali in senso proprio», il perito consultato ha espressamente dichiarato che non si poteva parlare di invalidità permanente parziale. Poiché egli ha tuttavia ritenuto adeguata, per «gli esiti traumatici temporanei e le minime conseguenze durevoli» (discreta nevralgia occipitale, cicatrici meteosensibili e leggermente antiestetiche nella regione rotulea del ginocchio sinistro) un'indennità di 50000 franchi lussemburghesi, può trattarsi effettivamente — come sostiene la ricorrente — solo di un compenso per danni morali in senso lato.
e)
Per quanto concerne, d'altro canto, la qualifica dell'indennità concessa dal Parlamento, quest'ultima, in base a quanto abbiamo appreso nel corso del procedimento, non può che rientrare nell'ambito dell'art. 12 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio.
Al riguardo è importante il fatto che il medico di fiducia, nel suo certificato, dichiari puramente e semplicemente, per quanto concerne le conseguenze dell'infortunio: «L'invalidité est de 6 %». Anche il rappresentante del Parlamento, rispondendo in udienza ad un quesito della Corte, ha dichiarato semplicemente che era stata concessa un'indennità d'invalidità. Del pari, nella lettera 16 gennaio 1980 del capo della divisione «affari sociali» — citata all'inizio delle presenti conclusioni — nella quale viene comunicato l'esito della visita e si parla di una «invalidité permanente partielle de 6 %», nulla indica che l'importo concesso in base a tale accertamento possa essere stato determinato applicando per analogia la tabella menzionata nell'art. 12 della normativa di attuazione, e quindi ai sensi dell'art. 14 di questa normativa.
Dobbiamo quindi ritenere che l'indennità liquidata dal Parlamento è stata concessa avuto riguardo ad una — anche se solo esigua — diminuzione della capacità di guadagno, cioè che si tratta di un compenso non per danni morali bensì per danni materiali.
d)
La conclusione che ne deriva è chiara e inevitabile : il Parlamento, poiché non ha potuto dimostrare che sussistevano i presupposti per una surrogazione — identità di natura tra la prestazione erogata dal Parlamento e quella concessa in esito al procedimento giudiziario lussemburghese dall'assicurazione del terzo responsabile —, ha illegittimamente detratto quest'ultima. Bisogna perciò annullare il provvedimento impugnato e dichiarare che la ricorrente ha diritto, nei confronti del Parlamento, all'erogazione dell'intero ammontare dell'indennità, pari a 292582 BFR.
3.
Anche la domanda della ricorrente intesa ad ottenere gli interessi sull'ammontare della differenza a decorrere dal momento in cui è stata effettuata la detrazione mi sembra fondata.
Al riguardo non dobbiamo tanto orientarci sulla giurisprudenza elaborata proprio a proposito dell'indennizzo per le conseguenze di infortuni e secondo la quale bisogna tener conto del se nel ritardo del pagamento debba essere ravvisato un illecito che arreca realmente danno (causa 152/77) o se il versamento sia stato indebitamente ritardato (cause 156/80) ( 3 ) e 186/80 ( 4 ). Dalle circostanze particolari di tali casi, come del resto anche da quelle della causa 155/76 ( 5 ), risulta infatti chiaramente che si trattava della questione se il procedimento d'invalidità si fosse svolto in modo sufficientemente rapido e, in caso negativo, che fosse responsabile della mancata determinazione tempestiva del grado dell'invalidità dopo il consolidamento dei postumi dell'infortunio e quindi della nascita tardiva dell'obbligo di pagare.
Nel caso presente, però, si tratta solo del problema della legittimità della detrazione della somma pagata dall'assicurazione del terzo responsabile dall'indennità concessa dal Parlamento, sicché è opportuno attenersi alla giurisprudenza relativa ad un problema analogo, sorto a proposito delle pensioni spettanti alla vedova e agli orfani, a seguito di un infortunio (cause riunite 63 e 64/79) ( 6 ). Poiché in quell'occasione a seguito della dichiarazione dell'illegittimità di una trattenuta furono concessi gli interessi dal momento in cui tale trattenuta era stata effettuata, nel presente caso dovremmo seguire lo stesso criterio, e quindi concedere senz'altro — come nella causa 185/80 ( 7 ), nella quale si trattava del pagamento dell'indennità di dislocazione — gli interessi maturati dalla data in cui la somma era dovuta, al fine di porre la ricorrente nelle condizioni in cui si sarebbe trovata se le fosse stato pagata per tempo l'intero importo dell'indenità.
4.
Propongo perciò di accogliere il ricorso, di annullare il provvedimento 24 luglio 1980 e di condannare il Parlamento al pagamento di 50000 BFR più gli interessi del 6 % a decorrere dal 24 luglio 1980. Tale essendo l'esito del ricorso, il Parlamento deve sopportare anche le spese processuali.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 2 ottobre 1979, causa 152/77, B. e/Commissione, Race. 1979, pag. 2819.
( 3 ) Sentenza 21 maggio 1981, causa 156/80, Giorgio Morbelli e/Commissione, Race. 1981, pag. 1357.
( 4 ) Sentenza 14 luglio 1981, causa 186/80, Benoit Suss c/ Commissione, non ancora pubblicata.
( 5 ) Sentenza 16 marzo 1978, causa 115/76, Leonardo Leonardini c/Commissione, Race. 1978, pag. 735.
( 6 ) Sentenza 16 ottobre 1980 nelle cause riunite 63 e 64/79, Lieselotte Herber, vedova Boizard, e Martine Boizard e/Commissione, Race. 1980, pag. 2975.
( 7 ) Sentenza 2 luglio 1981, causa 185/80, Cosimo Garganese e/Commissione, non accora pubblicata.
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