CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIMONE ROZÈS
DEL 5 MAGGIO 1982 ( 1 )
Signor presidente,
Signori giudici,
La presente causa trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof e riguardante, come la causa Polydor che voi avete trattato molto recentemente (sentenza 9 febbraio 1982), l'interpretazione di una disposizione dell'Accordo sottoscritto il 22 luglio 1972 a Bruxelles tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, concluso e approvato a nome della Comunità con regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2844.
Gli antefatti sono i seguenti:
La ricorrente nella causa principale, la società in accomandita per azioni Christian Adalbert Kupferberg & Cie., con sede in Magonza, faceva mettere in libera pratica nella Repubblica federale di Germania, nell'agosto 1976, dei vini di Porto provenienti dal Portogallo.
Questo prodotto viene fabbricato arrestando la fermentazione del prodotto base, che è il vino, e ottenendo il tenore finale di alcool con l'aggiunta di prodotti della distillazione del vino. Conformemente alla definizione di cui all'art. 2 del regolamento del Consiglio 26 maggio 1970, n. 948, il vino di Porto rientra nei«vini liquorosi» ai sensi della Branntweinmonopolgesetz (legge tedesca sul monopolio degli alcolici). In base agli artt. 151 e 152 di questa legge, l'importazione di vini liquorosi dà luogo alla riscossione di un conguaglio di monopolio («Monopolausgleich») per il tenore di alcool superiore al 14 % in volume, dazio che corrisponde, come avete già appreso nell'ambito di precedenti procedimenti, all'imposta sull'alcool o, rispettivamente, all'imposta supplementare sull'alcool («Branntweinaufschlag»).
In conformità alle suddette norme, lo Hauptzollamt riscuoteva per il tenore di alcool dei vini di Porto superiore al 14 % in volume un conguaglio di 18103,80 DM, applicando l'aliquota di 1650 DM/hl di alcool etilico allora in vigore.
Su ricorso della ditta Kupferberg, il Finanzgericht del Land Renania-Palatinato modificava il provvedimento di imposizione e riduceva il conguaglio di monopolio a 16303,80 DM. Al riguardo il Finanzgericht teneva conto del fatto che per l'acquavite di frutta impiegata per la fabbricazione di vini liquorosi nazionali bisognava ridurre del 21 % l'imposta supplementare sull'alcool, in conformità all'art. 79, n. 2, della Branntweinmonopolgesetz, quando detta acquavite fosse stata prodotta da distillerie di cooperative di frutticoitori che hanno anche il diritto di trasformare il vino. La questione se, alla data dell'importazione, le distillerie di cooperative di frutticoitori nazionali avessero effettivamente fabbricato prodotti della distillazione del vino non ha rilevanza, secondo il Finanzgericht, dato che la Branntweinmonopolgesetz contempla comunque questa possibilità, il che comporterebbe una discriminazione legale degli analoghi prodotti a base di alcool etilico importati.
Adito dall'Hauptzollamt, convenuto, il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento con ordinanza 24 marzo 1981. In conformità all'art. 177 del Trattato CEE, esso vi chiede se il divieto di discriminazione di cui all'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo sia una disposizione direttamente efficace, di cui la ricorrente possa valersi. Il Bundesfinanzhof ritiene che, in caso di soluzione affermativa, occorra ulteriormente accertare se tale disposizione abbia lo stesso contenuto dell'art. 95 del Trattato e se essa si applichi all'importazione di vini di Porto.
Solo in caso di soluzione affermativa di tali questioni il Bundesfinanzhof desidera sapere se l'art. 95 del Trattato CEE 0 l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo si applichino anche in presenza di una discriminazione solo potenziale, cioè allorché esista, da un punto di vista strettamente giuridico, una possibilità di discriminazione, ma quest'ultima sia esclusa di fatto poiché i prodotti nazionali paragonabili sono colpiti, senza eccezione, dallo stesso onere fiscale gravante sui prodotti importati. Considerando che il regime fiscale tedesco stabilisce un'ulteriore distinzione tra i vini cui sia stato aggiunto alcool e i vini il cui elevato tenore di alcool proviene dalla fermentazione naturale, il Bundesfinanzhof vi chiede se, per quanto riguarda il raffronto degli oneri fiscali da effettuare ai sensi dell'art. 95 del Trattato, il vino di Porto sia non solo similare ai vini liquorosi nazionali, ma vada anche paragonato ai vini la cui gradazione alcolica deriva dalla fermentazione naturale.
I —
Per motivi di logica, la Settima Sezione del Bundesfinanzhof solleva giustamente innanzitutto la questione del se l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo sia direttamente efficace, nel senso che gli operatori economici possono avvalersi, dinanzi ai giudici nazionali, di questa disposizione, così formulata:
«Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente».
Come sapete, già nella causa Polydor, la London Court of Appeal aveva sollevato la questione dell'efficacia diretta di una disposizione dell'Accordo CEE—Portogallo; si trattava, in quella causa, dell'obbligo, di cui all'art. 14, n. 2, di abolire le restrizioni quantitative all'importazione. Nella sentenza 9 febbraio 1982 non avete affrontato espressamente questo problema tenuto conto della soluzione data ad altre questioni sottopostevi. Tuttavia, nel caso presente, come i Governi di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Francia e del Regno Unito, nonché la Commissione, sono del parere che sia difficile non pronunziarsi sulla questione se l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo conferisca diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali.
Poiché mi sono già espressa al riguardo nelle conclusioni in causa Polydor, mi limiterò a ricordare i principali motivi che inducono a dare, a mio parere, soluzione negativa a tale questione.
Innanzitutto, nulla si può dedurre dalla forma dell'atto giuridico con il quale il Consiglio ha concluso ed approvato l'Accordo a nome della Comunità circa l'efficacia delle varie norme di tale Accordo.
Del pari, come il giudice di rinvio sottolinea giustamente, le sentenze emesse finora dalla Corte di giustizia circa l'efficacia diretta di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi non ci sono di aiuto. Infatti, avete riconosciuto l'efficacia diretta di varie norme dell'Accordo di Yaounde del 1973 poiché quest'Accordo non si basava sulla reciprocità ma intendeva conferire particolari vantaggi a taluni Stati africani e al Madagascar. Orbene, non ci si può richiamare a tale dissimmetria nel caso dell'Accordo CEE— Portogallo, che si basa sul principio della stretta parità.
Nella causa Haegeman (181/73, sentenza 30 aprile 1974, Race. pag. 449), avete affermato chiaramente che l'Accordo di associazione concluso tra la Comunità e la Grecia costituiva parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario e avete quindi riconosciuto l'efficacia diretta di talune disposizioni di tale Accordo. Nelle conclusioni in causa Pabst & Richarz, ho pertanto considerato del pari che l'art. 53, n. 1, dell'Accordo CEE—Grecia aveva tale efficacia tenuto conto sia degli scopi e del contenuto dell'Accordo di associazione che del testo di detta disposizione, analogo a quello dell'art. 95, 1° comma. Nella presente causa, però, innanzitutto l'Accordo di libero scambio con il Portogallo ha scopi e contenuto più limitati di quelli dell'Acordo di associazione; inoltre, la lettera dell'art. 21, 1 comma, dell'Accordo CEE—Portogallo differisce sensibilmente, come vedremo, da quella del corrispondente art. 95, 1° comma, del Trattato.
Infine, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nella causa principale, non ci si può nemmeno richiamare alla vostra sentenza 13 marzo 1979 nella causa Hansen (91/78, Race. pag. 935). La disposizione ivi interpretata, cioè l'art. 5, n. 1, della decisione 29 settembre 1970, n. 70/549, è, certo, quasi identica all'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo, ma costituisce parte integrante di un atto giuridico unilaterale con il quale la Comunità ha deciso di concedere taluni vantaggi a paesi e territori d'oltremare associati che vi sono menzionati. Anche in tale decisione si ritrova la dissimmetria che ho menzionato e che, sola, giustifica il riconoscimento dell'efficacia diretta.
Per contro, nella sentenza International Fruit Company del 12 dicembre 1972 (causa riunite 21-24/72, Race. pag. 1219), avete escluso l'efficacia diretta dell'art. XI del GATT — che riguarda la soppressione delle restrizioni quantitative — perché le norme del GATT, espressamente rivolte agli Stati in quanto «parti contraenti», sono caratterizzate da una notevole elasticità.
A mio parere, lo stesso vale per l'Accordo CEE—Portogallo: le sue norme — così come quelle del GATT — sono meno rigide di quelle del Trattato CEE; esso contiene una serie di disposizioni derogatorie di notevole portata e, infine, può essere denunciato, e la denuncia ha effetto un anno dopo la sua notifica (art. 37). Per quanto riguarda le differenze di contenuto, di struttura e di scopi che esistono tra il Trattato CEE e l'Accordo CEE—Portogallo, mi permetto di far riferimento alle mie considerazioni nelle conclusioni in causa Polydor.
Mi sembra particolarmente significativo al riguardo che l'Accordo CEE—Portogallo — come gli altri accordi di libero scambio — non contempli alcun organo di natura giurisdizionale per dirimere le controversie, ma rinvìi unicamente al procedimento politico del «Comitato misto» (artt. 32 e segg.). Ora, riconoscere l'efficacia diretta ad una norma di questo Accordo senza la garanzia che un privato possa invocarla in Portogallo alle stesse condizioni e con le stesse conseguenze in materia di tutela giuridica porterebbe, data la mancanza di reciprocità, a porre la Comunità in una posizione di svantaggio, il che non corrisponde alla manifesta volontà delle parti contraenti.
Nella sentenza 9 febbraio 1982 in causa Polydor, avete chiaramente messo in evidenza le diverse finalità dell'Accordo CEE—Portogallo, il quale «mira alla liberalizzazione degli scambi di merci tra la Comunità ed il Portogallo», e, rispettivamente, del Trattato CEE il quale «mira alla creazione di un mercato unico che presenti caratteristiche il più possibile affini a quelle di un mercato interno». In tale occasione, avete sottolineato che una distinzione si impone a maggior ragione «in quanto gli strumenti di cui la Comunità dispone per conseguire, all'interno del mercato comune, l'uniforme applicazione del diritto comunitario e la graduale abolizione delle disparità legislative, non hanno equivalenti nell'ambito dei rapporti fra la Comunità e il Portogallo». Di conseguenza, avete dichiarato che, nonostante l'analogia testuale degli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo CEE— Portogallo, da un lato, e degli artt. 30 e 36 del Trattato, dall'altro, non vi erano motivi sufficienti per trasporre al sistema dell'Accordo CEE—Portogallo la giurisprudenza relativa a queste ultime norme.
La stessa conclusione deve valere per quanto riguarda il raffronto tra l'art. 21, 1o comma, dell'Accordo CEE—Portogallo e l'art. 95 del Trattato. Con una giurisprudenza costante inaugurata con la sentenza Liitticke del 16 giugno 1966 (causa 57/65, Race. pag. 219) la Corte di giustizia ha riconosciuto efficacia diretta all'art. 95 del Trattato, benché, secondo la sua lettera, tale norma sia anch'essa rivolta solo agli Stati membri. In tale sentenza è espressamente sottolineato che il regime di cui all'art. 95, 1o comma, in base al quale i prodotti importati da altri Stati membri non possono essere colpiti da tributi interni superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali similari, ha lo scopo di garantire l'uguaglianza degli amministrati comunitari nei confronti delle leggi nazionali e costituisce al riguardo, in materia fiscale, «l'indispensabile fondamento del mercato comune». Da tale constatazione risulta che la portata di questa giurisprudenza dev'essere valutata tenendo presenti gli obiettivi e l'azione della Comunità come definiti negli ara. 2 e 3 del Trattato. Essa tiene conto in particolare del fatto che, come avete già dichiarato nella causa Costa e/Enel (6/64, sentenza 15 luglio 1964, Race. pag. 1127), «a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare».
Come ho già indicato, tale concezione non può essere trasposta all'Accordo con il Portogallo che differisce, quanto al suo scopo ed alla sua essenza, dal Trattato CEE e che mira unicamente a creare una zona di libero scambio tra le parti contraenti.
II —
Passo ora ad occuparmi della seconda questione sollevata dal Bundesfinanzhof, che verte sul se l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo contenga un divieto di discriminazione corrispondente a quello di cui all'art. 95, 1o comma, del Trattato. Data la soluzione negativa data alla prima questione, la seconda dev'essere esaminata solo in subordine; tuttavia la sua soluzione fornisce un nuovo argomento contro l'efficacia diretta dell'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo.
1.
Sin dalla sentenza Liitticke avete affermato, con una giurisprudenza costante, che l'art. 95, 1o comma, contiene un divieto di discriminazione che crea un obbligo chiaro e incondizionato che non è subordinato, quanto alla sua esecuzione e ai suoi effetti, all'emanazione di alcun atto delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri e può quindi produrre effetti diretti nei rapporti giuridici tra gli Stati membri e i loro amministrati. Inoltre, nella sentenza emessa il 4 aprile 1968 nella causa Fink-Fruit (27/67, Race. pag. 297), avete riconosciuto tale efficacia anche all'art. 95, 2° comma, del Trattato, il quale «stabilisce un divieto puro e semplice di protezione che costituisce il necessario complemento del divieto di cui al 1° comma». A questo proposito, avete esplicitamente sottolineato che detta disposizione implica certamente la valutazione di fatti economici, ma che tale circostanza non esclude il potere e l'obbligo del giudice nazionale di garantire l'osservanza delle norme del Trattato. Infine, nelle sentenze emesse il 27 febbraio 1980 nelle cause 168/78 (Commissione e/Repubblica francese, Race. pag. 347), 169/78 (Commissione e/Repubblica italiana, Race. pag. 385) e 171/78 (Commissione e/Regno di Danimarca, Race, pag. 447), che riguardavano la raffrontabilità degli oneri fiscali che colpiscono le bevande alcoliche, avete lasciato in sospeso, per le difficoltà inerenti alla determinazione di criteri sostanziali di distinzione, la questione se le bevande considerate fossero o no, in tutto o in parte, prodotti similari ai sensi dell'art. 95, 1° comma; voi avete constatato che le bevande importate si trovavano in un rapporto di concorrenza perlomeno parziale con i prodotti nazionali interessati e che non era quindi necessario constatare la sussistenza di una violazione dell'art. 95, 2° comma.
In un'altra serie di sentenze (in particolare 17 febbraio 1976, Rewe-Zentrale, Race. pag. 181; 22 giugno 1976, Bobie, Race. pag. 1079, e 10 ottobre 1978, Hansen & Balle, Race. pag. 1787) avete dichiarato sussistere una violazione dell'art. 95, 1° comma, qualora il sistema fiscale nazionale conceda ai prodotti nazionali, in taluni casi, vantaggi di cui non possa fruire il prodotto importato.
Tale giurisprudenza si spiega con lo scopo dell'art. 95 che, come la Corte di giustizia ha confermato nella causa 168/78, consiste nel «garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate».
2.
Ora, se si confronta l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo con l'art. 95 del Trattato CEE alla luce di questa giurisprudenza, si deve innanzitutto constatare che l'Accordo CEE— Portogallo non intende creare uno spazio «assolutamente neutro riguardo alla concorrenza» nell'ambito di un'economia integrata. Di conseguenza, una norma di questo Accordo relativa alle discriminazioni fiscali non può nemmeno essere interpretata nel senso che essa mira a tale scopo, quand'anche fosse redatta negli stessi termini dell'art. 95 del Trattato o in termini analoghi. Tenuto conto della finalità più limitata di questo Accordo, allorché ci si trova in presenza di una siffatta clausola di non discriminazione, il solo punto che occorre chiarire è se i provvedimenti fiscali abbiano effettivamente un effetto protezionistico per quanto riguarda l'importazione di merci, rischiando così di compromettere la soppressione degli ostacoli agli scambi.
Tale interpretazione corrisponde ai divieti di discriminazione di cui all'art. Ili, n. 2, del GATT e all'art. 6 dell'accordo EFTA del 1959 (Convenzione di Stoccolma), che prendono in considerazione l'effetto protezionistico del regime fiscale.
L'accertamento dell'esistenza di tale effetto protezionistico implica un notevole margine di valutazione che richiede necessariamente il ricorso a considerazioni di politica economica e fiscale. Ora, riconoscere efficacia diretta all'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo significherebbe consentire che delle decisioni giurisdizionali pregiudichino le decisioni del Comitato misto. Il procedimento di decisione politica voluto dalle parti contraenti sarebbe in tal caso spostato sul piano giudiziario e l'emanazione da parte dei giudici nazionali di decisioni difformi tra loro potrebbe provocare squilibri nell'esecuzione dell'Accordo, il che non sarebbe nemmeno compatibile con il principio di reciprocità cui è ispirato l'Accordo CEE—Portogallo.
Anche se si volesse sostenere che l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo non è basato sul criterio dell'effetto protezionistico delle misure fiscali ed ha un contenuto identico a quello dell'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE, vanno formulate le stesse riserve, poiché, come risulta dalla giurisprudenza relativa all'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE, la nozione di similarità comporta anch'essa un notevole margine di valutazione, il che porta a negare efficacia diretta al divieto di discriminazione fiscale di cui all'Accordo CEE—Portogallo ai sensi della vostra giurisprudenza.
3.
Se norme di diversi accordi internazionali formulate negli stessi termini non devono necessariamente avere lo stesso significato, ciò vale a maggior ragione per norme, che come nella fattispecie, sono redatte in termini notevolmtnte diversi. L'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, riguarda l'uguaglianza degli oneri fiscali, mentre l'art. 21 dell'Accordo CEE—Portogallo riguarda le «misure e pratiche di carattere fiscale interne» che stabiliscono una «discriminazione». L'accento posto su quest'ultimo punto indica comunque che le parti contraenti hanno inteso attribuire un'importanza maggiore di quella che risulta dall'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE all'effetto economico della discriminazione effettiva, invece di prendere in considerazione la sola disparità degli oneri fiscali.
Rispetto al Trattato CEE, si nota inoltre che, rinunciando ad una disposizione equivalente all'art. 95, 2° comma, le parti contraenti hanno manifestamente inteso adottare, col divieto di discriminazione figurante nell'Accordo CEE—Portogallo, una soluzione di minore portata. Inoltre, il fatto che l'art. 21, 1o comma, di questo Accordo menzioni semplicemente le merci similari riveste necessariamente un'importanza maggiore che nel caso dell'art. 95, che contiene, al 2° comma, una disposizione di carattere generale cui si può far ricorso, se necessario.
4.
Infine, la genesi, descritta particolareggiatamente dalla Commissione, dell'art. 21, 1o comma, dell'Accordo CEE—Portogallo dimostra che, tenuto conto dello scopo più limitato dell'Accordo di libero scambio, le parti contraenti hanno inteso attribuire a questa disposizione una portata più limitata di quella del corrispondente divieto di discriminazione sancito dall'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE.
III —
Tenuto conto di queste osservazioni, non dovrebbe essere più necessario affrontare le altre questioni. Tuttavia, in via puramente subordinata, osserverò in proposito quanto segue.
1.
Il giudice di rinvio vi chiede se, tenuto conto delle particolari modalità contemplate dal protocollo n. 8 allegato all'Accordo, l'art. 21, 1° comma, di quest'ultimo si applichi all'importazione di vini di Porto.
La soluzione di tale questione risulta dall'art. 2 dell'Accordo che definisce in generale il campo di applicazione ratione materiae di quest'ultimo. In base all'articolo suddetto, l'accordo si applica tra l'altro ai prodotti compresi nei protocolli nn. 2 e 8 — prodotti agricoli e prodotti trasformati — «tenuto conto delle modalità particolari ivi previste». Tuttavia, il divieto di discriminazione fiscale di cui all'art. 21, 1° comma, dell'Accordo non è scalfito dalle particolari modalità relative alla riduzione dei dazi all'importazione stabiliti nei protocolli nn. 2 e 8, con la conseguenza che i prodotti compresi nel protocollo n. 8 devono rientrare nella sfera d'applicazione delle norme generali dell'Accordo. Per il resto, questo protocollo non pregiudica la portata che va attribuita all'art. 21, 1° comma.
2.
Il giudice di rinvio desidera inoltre sapere se anche le merci importate debbano fruire, in conformità all'art. 95 del Trattato o all'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo, dei vantaggi fiscali, cioè se i vantaggi che la Branntweinmonopolgesetz tedesca offre in teoria ai prodotti nazionali debbano essere concessi anche ai prodotti similari importati. Al riguardo, sono d'accordo col Bundesfinanzhof nel ritenere che già dalla lettera dell'art. 95 del Trattato CEE nonché dalla vostra giurisprudenza — vedi in particolare le sentenze emesse nelle cause 45/75, 148/77, 26/80 (sentenza 30 ottobre 1980, Schneider-Import GmbH & Co. KG e/Hauptzollamt di Magonza, Race. 1980, pag. 3469) e 153/80 (sentenza 7 maggio 1981, Rumhaus Hansen GmbH & Co. e/Hauptzollamt di Flensburg, Race. 1981, pag. 1165) — si può dedurre che solo mediante un confronto concreto dei tributi è possibile risolvere la questione se esista o meno una discriminazione fiscale ai sensi di detta norma. Dei vantaggi fiscali potenziali per i prodotti nazionali similari, che una legge nazionale offre in teoria ma che non sono realizzabili concretamente, non devono quindi entrare in considerazione sulla sola base di questa norma.
Ciò vale in particolare per l'art. 21, 1° comma, dell'Accordo CEE—Portogallo, la cui portata, come ho già dimostrato, è ridotta e che mira solo a impedire la concessione di vantaggi protezionistici ai prodotti nazionali. Di conseguenza, nell'ambito di questa norma, si deve unicamente accertare se un vantaggio fiscale sfavorisca effettivamente l'importazione di prodotti comparabili, il che può essere constatato solo esaminando il volume effettivo della produzione nazionale favorita e l'entità delle ripercussioni che ne derivano sul piano della concorrenza. Ora, come risulta dal fascicolo, il trattamento di favore dei «vini liquorosi» prodotti nella Comunità rispetto ai vini di Porto — supponendo che questi prodotti siano comparabili — che deriva dalla possibilità di produrre questi vini liquorosi con l'impiego di alcool che fruisce dell'esenzione, è puramente teorico, poiché il prodotto nazionale che costituisce il termine di paragone è colpito concretamente e praticamente dallo stesso tributo che grava sul prodotto importato, il che comporta l'assenza di discriminazione.
3.
Infine, va risolta in senso negativo anche l'ultima questione che verte sul se il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 dell'Accordo CEE—Portogallo escluda una differenziazione in funzione della composizione dei prodotti. Il Bundesfinanzhof solleva tale questione con riferimento al fatto che il legislatore tedesco stabilisce una distinzione fra l'onere fiscale che colpisce i vini con aggiunta di alcool, di cui fanno parte i vini liquorosi e i vini di Porto, e quello applicato ai vini che hanno un tenore di alcool relativamente elevato, ma il cui contenuto alcolico è dovuto alla fermentazione naturale.
Ora, come avete dichiarato nella sentenza Bobie (Race. 1976, pag. 1079) per quanto riguarda l'art. 95 del Trattato CEE, questa norma non limita la libertà degli Stati membri di istituire il sistema di tassazione che ritengono più opportuno per ciascun prodotto. Inoltre, nelle cause Schneider-Import (Race. 1980, pag. 3469), Rumhaus Hansen (Race.1981, pag. 1165) e nelle cause Chemial Farmaceutici (140/79, sentenza 14 gennaio 1981, Race. 1981, pag. 1) e Vinai (46/80, sentenza 14 gennaio 1981, Race. 1981, pag. 77), avete chiaramente affermato che la tassazione differenziata di prodotti che possano prestarsi allo stesso uso ed abbiano la stessa utilità non è, di per sé, discriminatoria ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE se la differenza di trattamento si basa su criteri legittimi, obiettivamente giustificati, quali la diversa natura delle materie prime o il diverso procedimento di produzione. Questa considerazione deve applicarsi a maggior ragione nell'ambito dell'art. 21 dell'Accordo CEE—Portogallo. Come il Bundesfinanzhof ha giustamente constatato, tenuto conto di questi criteri, il trattamento fiscale differenziato dei vini con aggiunta di alcool e dei vini normali è ineccepibile.
IV —
Concludo pertanto che, pronunciandovi sulle questioni sottopostevi, dichiariate che l'art. 21,1° comma, dell'Accordo 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese — la cui portata è minore di quella dell'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE — non ha efficacia diretta nell'ordinamento giuridico comunitario e non attribuisce ai singoli alcun diritto che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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