CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DELL'8 LUGLIO 1982 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Dovete esaminare un ricorso proposto da Dominique Noëlle Oberthür contro la Commissione delle Comunità europee per far annullare varie decisioni riguardanti i rapporti informativi sul suo conto nonché la sua assegnazione di servizio.
Gli antefatti sono i seguenti:
1.
Con ricorso 24/79, questa dipendente della Commissione — in servizio a Bruxelles — aveva impugnato la procedura relativa alle promozioni al grado B per il 1978.
Con sentenza 5 giugno 1980, la Corte (Prima Sezione) condannava la Commissione a versare a Dominique Oberthür l'importo di 20000 franchi belgi come risarcimento del danno e poneva le spese processuali a carico della Commissione.
La sentenza si fondava sul fatto che il rapporto informativo sulla ricorrente per il periodo 1° luglio 1975 - 30 giugno 1977 che — a norma dell'art. 43 dello Statuto — avrebbe dovuto costituire la base dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti in predicato per la promozione, non era stato elaborato tempestivamente, contrariamente a quelli dei suoi colleghi.
In seguito, in una nota del 4 luglio 1980, il relatore d'appello confermava senza modifiche il rapporto del 4 aprile 1979.
Con il presente ricorso, Dominique Oberthür contesta il modo in cui il rapporto è stato steso. Essa deduce in particolare che la sua assegnazione, la quale determina l'autorità competente a redigere i rapporti sul suo conto, è stata modificata retroattivamente e che essa è stata quindi sottratta alla valutazione del suo relatore naturale, competente a causa della sua assegnazione di fatto.
In via preliminare, osserverò che la ricorrente pare non abbia un concreto interesse a proporre questo nuovo ricorso. Infatti, i vizi intrinseci che potrebbero inficiare il rapporto finale non possono avere altre conseguenze oltre a quelle già scaturenti dal ritardo con cui è stato redatto il rapporto stesso.
Orbene, avete già tratto tutte le conseguenze dal fatto che detto rapporto non era stato steso tempestivamente, ed avete condannato la Commissione per illecito (faute de service) mentre Dominique Oberthür, nel ricorso 24/79, aveva chiesto un annullamento.
Avete infatti ritenuto (punto 13 della sentenza) che l'annullamento delle promozioni effettuate costituirebbe una sanzione eccessiva o arbitraria rispetto all'irregolarità commessa e che (punto 14) la concessione di un indennizzo avrebbe costituito, nella fattispecie, la forma di risarcimento più consona tanto agli interessi della ricorrente, quanto alle esigenze del servizio.
Avete aggiunto che (punto 15) «nello stimare il danno subito, si deve ritenere che la ricorrente potrà partecipare ad una prossima procedura di promozione che la Commissione avrà cura di far svolgere in modo regolare».
La Commissione ha accolto questa esortazione poiché, con decisione 24 novembre 1980, Dominique Oberthiir veniva promossa al grado B 2, 3° scatto, a decorrere dal 1° gennaio 1980.
Quindi, nemmeno nella sua quarta versione definitiva, il rapporto informativo sull'interessata per il periodo 1975/1977 ha costituito un ostacolo per l'ulteriore svolgimento della sua carriera. Tutti i suoi diritti sono stati tutelati.
2.
Tuttavia, taluni mezzi di questo nuovo ricorso hanno di per sé un certo interesse ed è sotto questo solo aspetto che li esaminerò.
A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce in particolare che:
1°
non è l'assegnazione di diritto del dipendente quella che deve determinare l'autorità competente a redigere il rapporto informativo, bensì l'assegnazione di fatto;
2°
pur nell'ipotesi in cui fosse determinante l'assegnazione di diritto, la competenza non può venir determinata da un provvedimento retroattivo.
Ci si può chiedere se l'autorità competente a redigere il rapporto informativo vada determinata in base all'assegnazione di diritto o a quella di fatto.
Dal canto mio, direi che l'ultima ipotesi è quella giusta, specie quando, come nella fattispecie, l'interessata — per due anni — ha lavorato solo quattro mesi presso la direzione generale da cui dipendeva ufficialmente.
Il fatto che la Guida sulla compilazione del rapporto informativo — redatta dalla Commissione a norma dell'art. 43 dello Statuto — nella versione vigente nel periodo in questione si ispiri all'orientamento opposto, non è una considerazione determinante.
La Guida in uso presso la Commissione è d'altronde stata modificata su questo punto.
Mentre la versione vigente nel luglio del 1975 stabiliva che le difficoltà inerenti alla determinazione del relatore competente «vanno risolte tenendo conto, a seconda dei casi, delle situazioni giuridiche oppure delle situazioni di fatto», la versione vigente dal settembre 1979 prescrive che «queste difficoltà vanno risolte tenendo presente non solo la situazione giuridica, ma anche la situazione di fatto» (punto B.I.2.2.). La frase: «infatti, per motivi giuridici quanto per motivi pratici, la destinazione ufficiale del dipendente deve prevalere sulla destinazione di fatto» che si trovava al punto B. 1.2.2.2. non ricompare nella versione del settembre 1979.
Appare infatti più logico rifarsi alla situazione di fatto di un dipendente in un ufficio piuttosto che alla sua posizione ufficiale.
Ammetto che, per motivi di opportunità o di semplicità, l'assegnazione ufficiale del dipendente prevalga, in certi casi, sulla situazione di fatto, ma è inoltre necessario che l'assegnazione ufficiale sia stata a sua volta regolarmente determinata durante il periodo cui il rapporto si riferisce.
Orbene, come aveva osservato l'avvocato generale Henri Mayras nelle conclusioni del 27 marzo 1980, poiché la decisione 29 novembre 1976 che assegnava il posto B 3-2 e la titolare dello stesso, Dominique Oberthiir, «agente temporaneo di grado B 3», alla direzione generale VII «Trasporti» era viziata da alcuni errori, il 13 dicembre 1978 veniva adottata una nuova decisione, che poneva termine all'assegnazione provvisoria della ricorrente — disposta il 17 ottobre 1975 — alla direzione VB «Fondo sociale europeo» e la trasferiva alla direzione generale «Trasporti» con effetto retroattivo al 1° dicembre 1976.
È impossibile ritenere che la determinazione del relatore competente possa dipendere da siffatta modifica retroattiva, dal momento che questa ha fatto sì che la competenza per il rapporto fosse attribuita ad una persona (l'assistente del superiore della ricorrente in luogo di questo) circa la quale si specifica nel fascicolo che non nutriva grandi simpatie nei riguardi della ricorrente.
Se ritenete che l'esame di questi due mezzi continui ad avere interesse, vi proporrei di accoglierli, ma senz'altra conseguenza che la condanna della Commissione alle spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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