CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 6 MAGGIO 1982
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente causa è l'epilogo giudiziario di una controversia fra la Commissione e la signora Teresita Porta in Pace, controversia scaturita dall'attività di insegnamento che la signora Porta ha svolto nell'interesse della CEEA durante 17 anni.
In effetti, l'attrice ha impartito lezioni di cultura generale e di lingua italiana nell'ambito dei «Corsi di formazione professionale» del Centro comune di ricerca di Ispra dall'inizio dell'anno scolastico 1963-64 fino alla fine dell'anno scolastico 1979-80. Mentre per i primi cinque anni l'insegnamento è stato tenuto senza la stipulazione di alcun contratto scritto, successivamente, dal 1969 al 1975, il direttore del Centro ha precisato ogni anno, in una lettera rivolta all'interessata, sia la durata della sua prestazione, corrispondente all'intero anno scolastico (cioè dal 15 settembre al 15 luglio successivo), sia il compenso che le sarebbe stato attribuito su base oraria. A partire poi dall'anno scolastico 1976-77, il rapporto fra la ricorrente e il Centro di Ispra è stato fondato su di un atto più ampio (redatto in francese e firmato dalle due parti interessaie) il quale, al suo punto 6, era definito contratto di «prestazione d'opere». Un'altra clausola disponeva che il contratto fosse sottoposto alla legge italiana. Ciò nonostante, l'insegnante riconosceva di essere stata informata che spettava a lei armonizzare la sua situazione con le norme fiscali e sociali italiane, «l'institution n'ayant aucune obligation en ce sens, au regard de la nature du présent contrat». Infine, ai sensi del punto 8, le parti contraenti, riferendosi agli articoli 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CEE, 153 del Trattato CEEA, dichiaravano che la Corte di giustizia delle Comunità europee «est seule compétente pour statuer sur tout litige relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat».
Il 16 luglio 1980, l'interessata inviava al direttore del Centro una lettera nella quale, dopo aver ricordato che il rapporto di lavoro era soggetto alla legge italiana, chiedeva che esso venisse considerato fin dal 1963 come un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto alla retribuzione nei mesi di chiusura della scuola, alle ferie o alla corrispondente indennità sostitutiva, ai contributi di previdenza e assistenza malattia e al conseguente trattamento pensionistico.
Il 12 settembre dello stesso anno, il direttore del Centro rispondeva affermando che i contratti temporanei stipulati annualmente dal Centro con la richiedente avevano dato luogo a un rapporto che rientrava non già nella categoria di «lavoro subordinato», ma in quella di «lavoro indipendente», il che sarebbe risultato dagli stessi termini contrattuali. In seguito a ciò, l'interessata, con nota del 2 ottobre 1980 rivolta al presidente della Commissione delle Comunità presentava reclamo, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee, contro la decisione di rifiuto contenuta nella suddetta lettera del 12 settembre. Non avendo ricevuto risposta, la signora Porta, in data 6 maggio 1981, ha introdotto il ricorso giudiziario volto ad ottenere l'annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo sopramenzionato.
Nelle sue conclusioni, la ricorrente aveva chiesto, in via preliminare e provvisoria, ai sensi dell'articolo 186 del Trattato CEE (corrispondente all'articolo 158 del Trattato CEEA), che fosse ordinato alla Commissione di effettuare il pagamento dei compensi a lei spettanti per l'anno scolastico in corso, ma nella replica ella ha dato atto che il richiesto pagamento era nel frattempo avvenuto. Restano le conclusioni principali: che la Commissione sia condannata a corrispondere all'attrice un trattamento economico e normativo pari a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro applicabile in Italia agli insegnanti privati, e inoltre a riconoscerle, all'atto della cessazione del rapporto, il trattamento di quiescenza previsto per il personale in servizio come dipendente della Comunità. Con l'ultimo capo della domanda, la ricorrente chiede la condanna della convenuta alle spese di causa.
2.
Conviene anzittuto chiarire che la competenza della Corte a giudicare sul ricorso Porta risulta dalla citata clausola compromissoria, contenuta in ciascuno dei contratti stipulati fra la ricorrente e la convenuta a partire dall'anno scolastico 1976-77, tenuto conto della disposizione dell'articolo 153 del Trattato CEEA che abilita la Corte «a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa». Tuttavia, prima di adire la Corte, la ricorrente ha seguito la procedura prevista dall'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari.
La convenuta ha sollevato nel controricorso un'eccezione di irricevibilità, affermando che la ricorrente avrebbe agito in base all'articolo 91 dello Statuto che concerne solo i funzionari e gli altri agenti comunitari, mentre la domanda, la quale scaturisce da un rapporto contrattuale di diritto privato, non avrebbe nulla a che fare con detta norma.
A tale eccezione la signora Porta ha replicato che, avendo svolto un lavoro subordinato alle dipendenze della Comunità, essa ha titolo per invocare il rispetto del regime applicabile agli altri agenti, il cui articolo 46 rende applicabili per analogia le disposizioni del titolo VII dello Statuto relative ai mezzi di ricorso.
Nel corso del procedimento, è stato peraltro chiarito che la ricorrente chiede non di essere considerata come un «agente» della Comunità ai sensi dello Statuto, ma soltanto di ottenere tutti i benefici che le spettano secondo il diritto italiano del lavoro, per il fatto di aver prestato un'attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Commissione. D'altra parte, per respingere l'eccezione di irricevibilità, è sufficiente constatare che, anche se la ricorrente non ha titolo per valersi dell'articolo 91 dello Statuto del personale, essa è comunque legittimata, in base alla citata clausola compromissoria, ad adire la Corte in ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del suo contratto di lavoro con il Centro comune di ricerca. È appena necessario aggiungere che non basterebbe l'invocazione erronea di una norma dello Statuto fatta nel ricorso per rendere irricevibile un'azione a cui l'attrice è certamente legittimata.
Ci si può anche chiedere se il fatto che la clausola attributiva di competenza figura solo nei contratti stipulati a partire dal 1977 impedisca alla Corte di accertare la natura del rapporto intercorso fra le parti nel periodo anteriore, dal 1963 al 1977. La risposta deve essere negativa, dal momento che il litigio solleva la questione del carattere continuativo o meno, e quindi dell'unicità, del rapporto di lavoro nell'ambito del quale la ricorrente ha insegnato presso il Centro comune di ricerca dal 1963 al 1980.
Niente si oppone quindi alla ricevibilità del ricorso.
3.
Il punto centrale della controversia è la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso fra l'interessata e il Centro comune di ricerca di Ispra. Riferendosi alla normativa e alla giurisprudenza italiane, la ricorrente sostiene che l'attività da essa svolta per conto del Centro, dal 1963 al 1980, ha dato luogo a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Da ciò discenderebbe il suo diritto al trattamento di cui fruiscono gli insegnanti privati, e che include la restribuzione durante i mesi estivi di chiusura della scuola, l'indennità di contingenza, gli aumenti periodici di anzianità, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto (indennità di anzianità) al momento della cessazione, ed ogni altro beneficio economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro dell'11 settembre 1978 del personale docente dipendente dalle scuole gestite da privati e da enti morali.
Non vi è dubbio (e le parti lo riconoscono) che il diritto italiano sia applicabile: è quindi in base a tale ordinamento che deve essere risolta in primo luogo la questione della natura autonoma o subordinata del rapporto di cui trattasi. Ora, secondo il diritto italiano del lavoro, la terminologia usata dalle parti nel testo del contratto non può modificare la natura del rapporto se essa è stabilita dalla legge. Come infatti affermò la Corte di cassazione nella sentenza n. 2730 del 24 aprile 1980, «al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre avere riguardo, più che al nomen iuris usato dalle parti, ancorché espressamente enunciato in un atto scritto, all'effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto stesso, nonché alle modalità di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa». Nella sentenza n. 3353 del 14 giugno 1979, la stessa Corte aveva dichiarato che, al fine della suddetta qualificazione, «il giudice è svincolato da ogni criterio formalistico e deve soffermare la propria attenzione, innanzitutto, sul fondamentale criterio differenziatore, per cui nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è l'opus, cioè il risultato dell'attività, laddove nel lavoro subordinato l'oggetto della prestazione è rappresentato dalle energie lavorative (operae) che il prestatore pone a disposizione del datore di lavoro esplicandole sotto la vigilanza e secondo le direttive del medesimo».
La convenuta sostiene che questa giurisprudenza riguarderebbe soltanto il settore dell'insegnamento gestito da privati, e si spiegherebbe in funzione dell'esigenza di tutelare la posizione della parte più debole di fronte a datori di lavoro che si prefiggono principalmente fini di lucro. Gli stessi criteri non dovrebbero applicarsi nei confronti di un istituto d'insegnamento gestito dalla Commissione delle Comunità europee, poiché questa persegue esclusivamente fini di utilità pubblica e quindi non può essere considerata alla stregua di un qualsiasi imprenditore privato. Perciò la convenuta ritiene che ci si debba riferire piuttosto alla giurisprudenza amministrativa relativa al pubblico impiego.
Questa tesi non pare tuttavia armonizzarsi con il rilievo che la stessa convenuta ha dato al carattere privato del rapporto d'impiego intercorso fra essa e la ricorrente. D'altra parte, non si vede come i criteri per la determinazione del carattere subordinato o meno della posizione del lavoratore rispetto al datore di lavoro possano essere diversi a seconda del carattere pubblico o privato di quest'ultimo.
In realtà, la giurisprudenza fornisce dei criteri precisi per individuare, a prescindere dalla terminologia usata dalle parti, il carattere autonomo o subordinato del rapporto di lavoro. L'elemento determinante a questo riguardo è costituito dalla posizione in cui si trova il prestatore di lavoro, nell'esplicazione della sua attività, nei confronti del datore di lavoro. In particolare, quando il prestatore di lavoro esplica la propria attività sotto la vigilanza e secondo le direttive del datore di lavoro, la giurisprudenza è nettamente orientata nel senso di ravvisare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A tal riguardo, si possono citare due decisioni della Corte di cassazione italiana che hanno specificamente riguardo all'attività d'insegnamento: si tratta delle sentenze del 16 giugno 1967, n. 1412, e del 26 marzo 1973, n. 653. La prima dichiarò che «Esattamente viene ravvisato un rapporto di lavoro subordinato ed esclusa la prestazione d'opera in via autonoma nell'attività di insegnamento svolta per più anni successivi da un docente presso un istituto di istruzione, quando si accerti che tale attività nel suo svolgimento comportava l'adempimento di obblighi quali lo svolgimento dei programmi e l'osservanza dell'orario prestabilito, suscettibile di controllo ed eventualmente di sanzioni disciplinari». Nella seconda, si parte dalla premessa che «Nel rapporto di lavoro subordinato oggetto della prestazione è l'attività che il lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro, da cui viene retribuito, e che esplica, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e secondo le direttive dell'imprenditore»; e se ne deduce: «Ricorre pertanto un'ipotesi di lavoro subordinato nel caso d'insegnanti di lingue estere che svolgano la loro attività didattica presso una scuola privata, con prestazioni continuative, svolte per. lungo periodo di tempo alle dipendenze del direttore della scuola, e retribuite mensilmente».
Nel caso di specie, il punto 3 dell'ultimo contratto stipulato fra le parti, in data 7 settembre 1979 (che figura ugualmente nei contratti precedenti stipulati a partire dal 1976), dispone che «le professeur exerce son art et organise son enseignement sous sa responsabilité et le dispense en fonction de l'objectif pédagogique à atteindre, tel qu'il résulte du programme des cours de formation professionelle». Sotto quest'aspetto, la posizione della ricorrente non pare differenziarsi da quella in cui si trovano generalmente gli insegnanti, siano essi temporanei o di ruolo, nelle scuole pubbliche o private. Ciascun insegnante è infatti responsabile dell'insegnamento che egli impartisce, mentre è vincolato dalle direttive delle autorità scolastiche per quanto riguarda il programma da svolgere e l'obbiettivo pedagogico da perseguire. La sfera di libertà che ha ciascun insegnante nell'impartire il proprio insegnamento non è in contrasto con il carattere subordinato della sua attività lavorativa, risultante in particolare dal suo obbligo di sottostare a controlli per quanto riguarda il corretto svolgimento dei programmi impostigli e il perseguimento degli obbiettivi pedagogici prestabiliti.
Il succitato contratto del 7 settembre 1979 stabiliva, al punto n. 5, che «les détails concernant l'organisation matérielle des cours et notamment les dates de début et fin de cours, les horaires, les jours fériés, etc., sont fixés d'un commun accord entre le professeur et l'Institution en fonction des exigences de service propres à celle-ci». In una scuola comprendente un ciclo di studi che si articola in corsi distinti, impartiti da insegnanti diversi per ciascuna materia, è normale che gli orari delle singole lezioni siano fissati per quanto possibile di comune accordo fra l'autorità responsabile del funzionamento dell'istituto scolastico ed i professori. Invece, le date d'inizio e di fine dei corsi, e così pure i giorni festivi, sono generalmente prestabiliti e uguali per tutti coloro che lavorano nella scuola. Nel presente caso, secondo la convenuta, anche questi ultimi elementi potevano fare oggetto di accordo fra il professore e la scuola. Non sappiamo come si sia effettivamente proceduto in pratica. Peraltro, il fatto stesso che la fissazione dei punti suddetti dovesse effettuarsi «in funzione delle esigenze di servizio proprie all'istituzione da cui la scuola dipende», conferma anche a questo riguardo il carattere di subordinazione della posizione dell'insegnante rispetto alla sua controparte.
4.
Resta da stabilire se il contratto de quo debba considerarsi a termine o senza determinazione di durata.
Va notato in proposito che secondo la legge italiana 18 aprile 1962 n. 230, la quale disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto di lavoro si reputa in linea generale a tempo indeterminato, salvo talune eccezioni tassative indicate dall'articolo 1 della legge. Questa disposizione prevede che «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
a)
quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale delle medesima;
b)
quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto;
c)
quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
d)
per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate;
e)
nelle scritture del personale artistico e tecnico per la produzione di spettacoli».
Il contratto di lavoro di cui trattasi non può essere ricondotto a nessuna delle ipotesi sopra indicate. La convenuta dà rilievo alla circostanza che l'interessata prestava la sua attività per un numero limitato di ore (da un minimo di 36 ore mensili, per l'anno scolastico 1969-70, ad un massimo di 63 ore mensili, per l'anno scolastico 1979-80), mentre la ricorrente adduce cifre superiori, contestando il metodo di calcolo seguito dalla convenuta, basato sui dodici mesi dell'anno, e non sul più breve periodo dell'anno scolastico. Inoltre, la convenuta sostiene che il lavoro sarebbe stato puramente saltuario e che sarebbe stato effettuato ad epoche fisse per mere esigenze interne della scuola (ragioni amministrative e di organizzazione dei corsi). Non si vede tuttavia come possa definirsi saltuario un lavoro che si articolava per tutto l'anno scolastico secondo un determinato orario settimanale, e che riguardava la svolgimento di una parte del normale programma prescritto per il primo ciclo di studi della scuola.
Pertanto, il suddetto argomento della convenuta, tendente a ricondurre il rapporto di lavoro di cui trattasi all'ipotesi prevista dall'articolo 1, lettera e), della citata legge 18 aprile 1962, non può essere accolto.
Un'attività di insegnamento che si è svolta regolarmente e in modo continuativo per 17 anni (salve le normali interruzioni dovute alle vacanze scolastiche, comuni a tutti gli insegnanti) non può essere considerato come un lavoro avente carattere straordinario od occasionale.
E la determinazione temporale della durata di ciascun contratto annualmente stipulato fra le parti in causa non vale a infirmare la presunzione legale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 230/1962, dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale conclusione si trova suffragata dalla giurisprudenza italiana sia anteriore sia posteriore alla citata legge del 18 aprile 1962. In particolare, secondo la giurisprudenza posteriore al 1962, «l'insegnante che è vincolato anche per il periodo degli esami e per diversi anni consecutivi è legato da un rapporto a tempo indeterminato. Pertanto gli competono la retribuzione per il periodo estivo e l'indennità di anzianità» (Appello Catania 19 novembre 1970, citato dalla ricorrente a pagina 16-17). Ancora più significativa è la sentenza della Corte di cassazione del 12 luglio 1980, n. 4452, la quale ha affermato: «Poiché l'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, prevede quali vere e proprie eccezioni le ipotesi elencate nell'articolo di contratti di lavoro a termine, il contratto di lavoro privatistico stipulato con un insegnante presso un istituto di istruzione, non rientrando nelle ipotesi previste dalla citata legge, né da altre disposizioni legislative, è da considerare a tempo indeterminato ex lege».
5.
Vi sono dunque, a mio avviso, solidi motivi per ritenere che il rapporto sussistito per 17 anni fra la ricorrente e la convenuta aveva natura di rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto di beneficiare di tutte le conseguenze che il diritto italiano ricollega a tale situazione. La convenuta, allo scopo di opporsi all'applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro invocato dalla ricorrente, ha sostenuto che gli emolumenti versati alla signora Porta sarebbero stati di gran lunga superiori a quelli previsti dal suddetto contratto nazionale, pur tenendosi conto del fatto che ella non godeva delle ferie, della tredicesima mensilità e di altri benefici previsti dal contratto collettivo. Anche se ciò fosse esatto, bisognerebbe rammentare che le prestazioni previste dai contratti nazionali di lavoro costituiscono dei minimi: nulla impedisce il versamento da parte del datore di lavoro di retribuzioni superiori a tali minimi. In ogni caso, nella misura in cui i contratti collettivi confermano condizioni stabilite per legge (come il diritto alle ferie, il diritto alla tredicesima mensilità, l'obbligo dei versamenti previdenziali a carico del datore di lavoro), tali condizioni, di natura imperativa, devono essere rispettate indipendentemente dalla questione controversa dell'applicabilità del contratto collettivo.
6.
Ho già menzionato il secondo punto delle conclusioni della ricorrente relativo alla corresponsione del trattamento di quiescenza previsto per il personale delle Comunità, e ho ricordato ciò che è stato successivamente chiarito nel corso della procedura orale, vale a dire che è del tutto estranea a questo processo la questione dell'inquadramento della ricorrente tra gli agenti della Commissione. Tale chiarimento dovrebbe implicare l'abbandono della richiesta sopra indicata: non vi è infatti alcuna base per pretendere dei benefici strettamente connessi alla qualità di funzionario o agente comunitario, se chi invoca tali benefici non è in grado di provare l'anzidetta qualità. Ad ogni modo, per l'ipotesi in cui il capo di domanda in questione si debba ritenere mantenuto, sono d'avviso che esso vada respinto: in effetti, la sottoposizione del rapporto de quo alla legge italiana e la sua qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, nel campo dell'insegnamento privato, comportano la conseguenza che anche il problema della pensione di anzianità debba essere risolto in base alla medesima legge, e non al diritto comunitario, che allo stato degli atti risulta inapplicabile.
7.
Ritengo che, a questo stadio, la Corte non dovrebbe spingersi oltre. È infatti opportuno che la determinazione puntuale degli effetti che debbono risultare a favore della ricorrente dall'applicazione della legge italiana, dopo che è stata chiarita la natura del suo rapporto di lavoro con la Commissione, sia deferita in primo lugo alle parti interessate. Esse dovrebbero cercare di giungere ad un accordo a questo riguardo, sulla base della normativa vigente in Italia in materia di rapporti di lavoro subordinato, determinando, fra l'altro, se ricorrano i presupposti per applicare, oltre le norme di legge, le clausole del contratto collettivo invocato.
8.
In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare che l'attività di insegnamento svolta dalla signora Teresita Porta presso la scuola professionale del Centro comunitario di ricerca di Ispra implicava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi della legislazione italiana applicabile in base al rinvio contrattuale. La Corte dovrebbe inoltre fissare un termine entro il quale le parti sarebbero invitate a mettersi d'accordo circa le conseguenze pecuniarie dell'anzidetta qualificazione. In difetto di tempestivo accordo, la Corte si riserverebbe di decidere sulla domanda concernente la retribuzione e il trattamento di quiescenza spettanti all'attrice. La questione delle spese dovrebbe nel frattempo restare riservata.
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