CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 29 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
col ricorso in esame la Alpha Steel Ltd contesta la fissazione delle quote per il secondo trimestre 1981, basata sulla decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 291 del 31 ottobre 1980, pag. 1) nonché sulla decisione n. 664/81/CECA.
Per detto trimestre, con decisione 6 aprile 1981, che perveniva alla ricorrente il 9 aprile 1981, la Commissione fissava le quote per i prodotti del gruppo I, cioè coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati, partendo da una produzione di riferimento di 80803 tonnellate, in base a un tasso di riduzione del 35,62 %, in 52021 tonnellate. La quota per l'acciaio grezzo veniva fissata, partendo da 53497 tonnellate, in base al medesimo tasso di riduzione, in 34441 tonnellate. Come è detto, inoltre, nella comunicazione di cui è causa, le quote venivano adeguate ai - sensi dell'art. 6 della decisione generale n. 2794/80.
L'8 maggio 1981 l'impresa interessata adiva la Corte di giustizia e chiedeva l'annullamento della decisione 6 aprile 1981 e la condanna della Commissione alle spese di causa.
La Commissione, da parte sua, chiedeva che il ricorso venisse respinto e che le spese fossero poste a carico della ricorrente.
I —
Come nel ricorso proposto nella causa 14/81, diretto contro la fissazione delle quote per il primo trimestre 1981, anche nella presente causa la ricorrente denuncia l'invalidità della decisione n. 2794/80 per violazione di forme sostanziali, e precisamente per insufficienza di motivazione, nonché per violazione degli artt. 58, nn. 1 e 2, 74 e 14 del Trattato CECA. Essa contesta altresìCONCLUSIONI DEL SIG. REISCHL — CAUSA 111/81 che la decisione impugnata, in particolare negli artt. 4, n. 3, e 14, sia compatibile con la decisione generale che ne costituisce la base.
Poiché, relativamente a questi mezzi, gli argomenti delle parti sono sostanzialmente identici a quelli dedotti nella causa 14/81, mi permetto di rimandare alle conclusioni da me presentate in detta causa e in cui ho esaurientemente valutato tali argomenti.
È necessaria una precisazione supplementare solo in quanto la ricorrente censura di nuovo l'incompatibilità della decisione individuale impugnata con l'art. 14 della decisione n. 2794/80.
Questa volta, cioè per la determinazione delle quote per il secondo trimestre 1981, la Commissione — come risulta dalla comunicazione 6 aprile 1981 — non aveva applicato l'art. 14 della decisione generale. Con'lettera 21 aprile 1,981 la ricorrente chiedeva perciò che, in considerazione della specifica situazione di fatto della sua impresa, le quote venissero adeguate ai sensi dell'art. 14 della decisione. La Commissione rifiutava però, con lettera30 giugno 1981, cioè dopo il deposito del ricorso, di applicare l'art. 14 alla ricorrente, perché, tenuto conto del limitato grado di utilizzazione delle quote attribuitele nei trimestri precedenti, nonché in quello in corso, sarebbe stato estremamente improbabile che la ricorrente esaurisse la quota complessiva a sua disposizione.
La ricorrente sostiene ora che la Commissione, applicando l'art. 14 per il primo trimestre, aveva giustamente ritenuto che sussistessero i presupposti di questa norma. Perciò l'art. 14 avrebbe dovuto essere applicato anche per il secondo trimestre 1981, in modo che, tramite questa disposizione, le quote venissero elevate oltre le produzioni di riferimento.
Da parte mia ritengo però d'accordo con la Commissione, che anche questo mezzo di impugnazione non può essere accolto. Nel ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione individuale 6 aprile 1981, che è fondata sulla decisione n. 2794/80 e che, non essendo stata presentata alcuna domanda al riguardo, non contiene alcun riferimento all'art. 14. Quanto alla domanda di applicazione dell'art. 14 presentata dalla ricorrente dopo la determinazione delle quote per il secondo trimestre, la decisione negativa in proposito veniva adottata solo in data 30 giugno 1981. Da ciò risulta che il rigetto di tale domanda non può essere compreso nell'oggetto del ricorso.
Anche qualora si dovesse ammettere il contrario — e questo sia detto per concludere — non si potrebbe, tenuto conto delle considerazioni da me fatte nella causa 14/81, far carico alla Commissione di uno sviamento di potere per aver rifiutato, viste le circostanze concrete, l'applicazione dell'art. 14. In proposito mi limito a ricordare che la ricorrente, trascorsi due mesi del secondo trimestre, aveva utilizzato soltanto il 16 % circa della quota globale attribuitale per i prodotti del gruppo I e lo 0 % della quota a sua disposizione per l'acciaio grezzo. Essa non poteva quindi provare che fossero sorte difficoltà particolarmente gravi a causa delle limitazioni della produzione.
II —
Non posso far altro che proporvi di respingere il ricorso e di porre le spese di causa a carico della ricorrente.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy