CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 26 MAGGIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Osservazioni introduttive
Nella causa sulla quale esprimo oggi il mio parere si tratta ancora una volta del sistema delle quote di produzione dell'acciaio di cui alla decisione 31 ottobre 1980 n. 2794 (GU 31 ottobre 1980, L 291, pagg. 1 e segg.). Poiché esso è noto in conseguenza di numerosi altri procedimenti ed il suo contenuto essenziale è stato anche illustrato nella relazione d'udienza, non è necessario che mi ci soffermi ulteriormente.
Nell'ambito di detto sistema la ricorrente nella presente causa, un'impresa tedesca che produce acciaio, riceveva, una comunicazione della Commissione in data 6 aprile 1981, ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 2794/80 (vedi allegato 1 dell'atto introduttivo). In essa venivano indicate le produzioni di riferimento per il secondo trimestre 1981 e le quote di produzione risultanti dall'applicazione dei tassi di riduzione di cui alla decisione 13 marzo 1981, n. 664 (GU 14 marzo 1981, L 69, pag. 22), fissati per detto trimestre. Per quanto riguarda le produzioni di riferimento, nella comunicazione si dichiarava semplicemente che esse erano state adeguate a norma dell'art. 4 della decisione n. 2794/80. In corso di causa è poi stato chiarito che l'adeguamento era stato effettuato ai sensi dell'art. 4, n. 3, cioè in considerazione, da un lato, del tasso medio di utilizzo del treno per nastri larghi a caldo n. II della ricorrente istallato a Brema, nel periodo luglio 1977-giugno 1980 e, d'altro lato, del tasso medio di utilizzo degli stessi impianti delle altre imprese nella Comunità negli anni 1977 - 1979. Inoltre — mi occuperò in seguito dei particolari — ci si era basati sulla massima produzione possibile, che la ricorrente aveva dichiarato, in un questionario per l'anno 1980, essere di 4260000 tonnellate (mentre nel questionario relativo all'anno precedente era stata indicata in 3770000 tonnellate).
In seguito a tale provvedimento, il 15 maggio 1981, la ricorrente ha adito la Corte di giustizia. La sua domanda è diretta a far annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione 6 aprile 1981, nella parte in cui stabilisce la produzione di riferimento e la quota di produzione della ricorrente per i laminati del gruppo I (ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 2794/80).
A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto, nell'atto introduttivo, l'«inosservanza del principio della parità di occupazione», l'«inosservanza delle conseguenze del divieto di sovvenzioni di cui all'art. 4, lett. e) del Trattato CECA», nonché la mancanza di parere conforme del Consiglio dei Ministri sulla decisione n. 2794/80. Nella replica il primo mezzo del ricorso è stato precisato nel senso che si tratta dell'inosservanza del «principio della parità di occupazione minima». Inoltre, sempre nella replica — il che solleva naturalmente problemi di ricevibilità — la ricorrente ha formulato due ulteriori censure, cioè l'illegittima fissazione di quote di consegna nel mercato comune e l'illegittima fissazione di quote di consegna per l'esportazione.
Sulla controversia così delineata è opportuno, a mio parere, esporre quanto segue:
I — Sulla violazione dell'asserito principio della parità di occupazione minima
A prescindere dalla questione se il suddetto principio della parità di occupazione minima possa essere desunto dal Trattato CECA, vanno qui tenuti distinti aspetti diversi. La censura della ricorrente si riferisce infatti anzitutto alla decisione generale n. 2794/80 e concerne inoltre il modo in cui l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 è stato applicato nel caso della ricorrente. Di conseguenza è necessario fare una distinzione nel procedere all'analisi giuridica.
Per quanto riguarda l'asserita validità generale del summenzionato principio per l'applicazione dell'art. 58, mi limito in questa sede a constatare che, a mio parere, ciò non può comunque, come si sostiene nel ricorso, essere desunto senz'altro dalle norme relative alla cassa di compensazione. Della possibilità, indicata nel n. 2 dell'art. 58, di garantire la conservazione dei posti di lavoro in imprese particolarmente colpite non è fatto alcun uso nella decisione n. 2794/80 e quindi, secondo me, vale sotto questo riguardo solo l'obbligo meno ampio, di cui all'art. 2, di tutelare «la continuità dell'occupazione». Nemmeno in relazione al principio giuridico generale della parità di trattamento, si può desumere da detto obbligo un principio di parità di occupazione minima. La Comunità, proprio secondo la lettera dell'art. 58, deve anche tener conto degli scopi di politica economica, di cui all'art. 2, consistenti nel creare condizioni che garantiscano «la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività». Tali scopi di politica economica possono escludere completamente la parità di occupazione minima nelle imprese siderurgiche della Comunità.
1. La censura relativa al modo in cui è configurata la decisione n. 2794/80
a)
Va anzitutto stabilito a che cosa esattamente miri e quale portata abbia tale censura. Ciò risulta prima di tutto necessario in considerazione delle deduzioni figuranti nell'atto introduttivo, che inizialmente potrebbero essere intese come censure autonome riferite alla configurazione dell'art. 4, n. 3 della decisione n. 2794/80. Mi riferisco all'accenno al fatto che, ai sensi della citata disposizione, per l'accertamento del tasso medio di utilizzo della capacità di produzione di un'impresa, a cui viene applicata la disposizione, vale un perìodo di riferimento diverso da quello applicato in generale per la determinazione della produzione di riferimento; inoltre alla considerazione che il periodo di riferimento or ora menzionato non coincide con quello secondo il quale viene determinato il tasso medio di utilizzo degli stessi impianti nelle altre imprese; infine al riferimento al fatto che, ai sensi dell'art. 4, n. 3 della decisione n. 2794/80, è stato previsto solo un aumento della produzione di riferimento ad un livello corrispondente ad un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del tasso medio delle altre imprese. A questo proposito, è però risultato chiaramente nel corso del procedimento, ed in particolare a seguito delle risposte ai quesiti posti dalla Corte, che le suddete considerazioni non hanno il valore di censure autonome. Esse sono invece state svolte solo allo scopo di spiegare perché la decisione n. 2794/80 violerebbe il principio dell'occupazione minima, nel senso in cui lo intende la ricorrente, cosicché possiamo anche fare a meno di accertare se tali considerazioni, ammesso che siano state formulate come censure, siano sufficientemente motivate. Quando la ricorrente parla di trasgressione del principio dell'occupazione minima, essa pensa in verità solo alla mancanza, nella decisione n. 2794/80, di una disposizione che contempli l'aumento della quota di produzione ad un livello minimo stabilito in base alla capacità di produzione attuale della singola impresa e al tasso medio di utilizzo di tutte le imprese proporzionale alle ridotte produzioni di riferimento.
Infatti si è potuto in un primo momento avere l'impressione che per la ricorrente si trattasse solo dell'aumento del tasso di utilizzo del suo treno di laminazione II al livello medio della Comunità. Infatti essa ha insistito soprattutto sulla capacità di detto impianto ed ha sostenuto che questa era — il che ha rilevanza nel caso concreto anche in riferimento all'applicazione dell'art. 4, n. 3 — di 459000 tonnellate al mese e non, come valutato dalla Commissione, di sole 355000 tonnellate al mese. È risultato però chiaro dalla risposta ad una domanda da me posta in udienza che, ad avviso della ricorrente, in questo contesto si doveva anche tener conto della capacità di produzione del suo treno di laminazione I, fermo dall'aprile 1974, che ammonta a 169000 tonnellate al mese. Essa lo ritiene opportuno perché la messa fuori servizio di detto impianto ha costituito un provvedimento di riorganizzazione auspicato dalla Commissione, perché l'impianto potrebbe, dopo un certo periodo di avviamento, essere senz'altro rimesso in funzione e perché la ricorrente anche alla fine del 1980 aveva effettivamente avuto l'intenzione di informare la Commissione di tale capacità produttiva.
È quindi su questa base che va intrapresa l'indagine giuridica della prima parte del primo mezzo di ricorso.
b)
A sostegno della tesi secondo cui nello stabilire la disciplina delle quote doveva essere osservato il principio di provvedere ad un utilizzo minimo delle imprese, la ricorrente si richiama — come ho già accennato nelle mie osservazioni introduttive circa questo mezzo di ricorso — anzitutto all'art. 58, n. 2, del Trattato CECA.
Quest'ultimo dispone che il tasso di produzione delle imprese può essere regolato mediante imposizioni sulle quantità eccedenti un limite di riferimento fissato con decisione generale. La stessa disposizione stabilisce anche che le somme così ricavate vanno destinate alla sovvenzione delle imprese il cui ritmo produttivo si sia rallentato al di sotto del limite fissato, allo scopo «segnatamente, di assicurare per quanto possibile il mantenimento dell'occupazione in queste imprese». Secondo la ricorrente, è attorno a quest'ultimo scopo che deve considerarsi gravitare l'intero art. 58, quindi non solo in quanto esso si riferisce alla disciplina dei prelievi, ma anche in quanto mira a dirigere direttamente la produzione mediante le quote. Conformemente all'orientamento fondamentale del Trattato CECA — realizzazione della giustizia sociale — enunciato in numerose disposizioni dello stesso (artt. 3, lett. e), 46, 56, 67, 68 e 69), si dovrebbe anche ritenere che il suddetto scopo, il quale per di più troverebbe eco nell'art. 2, abbia la precedenza su altri fini del Trattato. Ne risulterebbe, per la Commissione, l'obbligo fondamentale di ripartire uniformemente fra le imprese, quando si rendano necessarie limitazioni della produzione, i sacrifici relativi all'occupazione e di provvedere all'uniforme conservazione dei posti di lavoro. Da ciò essa potrebbe scostarsi — a prescindere dal problema delle sovvenzioni, che va trattato in un altro contesto — in una sola direzione, cioè a favore delle imprese che hanno fermato gli impianti nell'ambito di provvedimenti di restrutturazione loro suggeriti. Questo sarebbe il caso della ricorrente, poiché essa ha posto temporaneamente fuori servizio il suo treno di laminazione I nell'aprile 1974. Per quanto concerne tali imprese, il fatto di basarsi semplicemente sulla produzione effettiva, andrebbe considerato incompatibile con gli scopi dell'art. 58. Sotto tale profilo sarebbe necessario fare dell'occupazione il criterio determinante del regime delle quote e ciò comporterebbe necessariamente l'obbligo di non scendere al di sotto di un determinato livello minimo di sfruttamento dell'attuale capacità di produzione della ricorrente.
e)
La Commissione contesta la validità di questa tesi con una serie di obiezioni riassunte nella relazione d'udienza. Come già risulta dalle mie osservazioni introduttive su questo mezzo di ricorso, anch'io non considero convincente il punto di vista della ricorrente sotto questo aspetto.
aa)
In via molto generale la Commissione ha sostenuto — e ciò afferma anche il mio collega Reischl nelle conclusioni nella causa 14/81 ( 2 ) — di disporre di un ampio potere discrezionale nella predisposizione del regime delle quote. Anche in questa materia si tratta infatti di una «valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche» ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA. Orbene, se sotto questo aspetto, ai sensi della suddetta disposizione, è consentita solo la censura di sviamento di potere o di misconoscimento patente del Trattato, ne consegue che il sindacato giurisdizionale su un regime di quote può concernere solo l'osservanza dei limiti massimi del potere discrezionale che spetta alla Commissione.
L'esistenza di tale potere può difficilmente negarsi e ciò va quindi in linea di principio tenuto presente nel presente contesto. Ho già osservato, inoltre, che il sistema di prelievi menzionato nell'art. 58 configura una facoltà, ma non un obbligo, per la Commissione, e che difficilmente da tale facoltà si possono trarre conclusioni per il caso in cui la Commissione, nell'ambito della sua discrezionalità, per l'appunto non se ne avvalga, come nella fattispecie.
bb)
Va altresì ricordato che il problema della capacità produttiva come criterio per la disciplina delle quote ha già avuto rilievo in alcune cause. A questo proposito l'avvocato generale Reischl ha già manifestato dei dubbi nelle conclusioni nelle cause 258/80 ( 3 ) e 14/81. 1o stesso, nelle conclusioni nelle cause riunite 39, 43, 85 e 88/81 ( 4 ), ho illustrato quali dubbi sorgono, dal punto di vista degli scopi perseguiti dal regime delle quote, da considerazioni di economia di mercato, con riguardo alla necessità di incoraggiare la riduzione della capacità di produzione, nonché dalla considerazione che il basarsi su detta capacità potrebbe risolversi nell'attribuire un vantaggio alle imprese meno efficienti. Conformemente a tale punto di vista, nelle sentenze pronunziate nelle suddette cause e nella causa 14/81 è stato dichiarato che spetta alla Commissione scegliere la base su cui impostare il sistema delle quote e che al riguardo va considerato appropriato il criterio della produzione effettiva, perché esso evita le incertezze inerenti alla capacità produttiva e consente di ridurre la produzione senza modificare la posizione delle imprese sul mercato.
In effetti proprio il caso presente dimostra chiaramente quali problemi sorgano nel determinare la capacità produttiva ed il suo sfruttamento, quando si tratti soprattutto di raffrontare informazioni sulla massima produzione possibile nel passato e sulla produzione effettiva. È altresì chiaro che la tesi della ricorrente porta ad una ridistribuzione della produzione e ad una modifica, eventualmente notevole, delle posizioni sul mercato, che dipende da molti fattori, come ad esempio il modo di produzione ed il tempestivo adeguamento di quest'ultima. Infatti, se, nell'ambito del programma generale di adeguamento della produzione alla minore domanda, ad un'impresa sono attribuite in proporzione alla sua capacità produttiva quote difformi dalla norma, ciò porta inevitabilmente, se lo scopo perseguito dev'essere raggiunto, a ridurre le quote di altre imprese e quindi eventualmente — il che non va dimenticato proprio nel presente contesto — a mettere in pericolo i posti di lavoro in altre imprese.
Indubbiamente già tali considerazioni depongono a sfavore dell'esattezza della tesi sostenuta dalla ricorrente, anche se secondo lei non si dovrebbe trattare di attribuire, in via di principio, rilevanza determinante alla capacità produttiva, ma solo di correggere le quote di produzione, commisurate, in linea di massima, alla produzione effettiva.
ce)
È poi soprattutto importante il fatto che, come ho già accennato dalle mie osservazioni introduttive, in realtà il principio invocato dalla ricorrente non si riscontra nel Trattato.
A tale proposito non forniscono certo alcuno spunto né l'art. 2 (nel quale, tra l'altro, si prescrive di salvaguardare «la continuità dell'occupazione») né l'art. 3, lett. e) (che si riferisce al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera). Se dalle suddette disposizioni si vuole trarre — nonostante la genericità dei termini usati — l'obbligo di ripartire uniformemente, nell'imporre restrizioni alla produzione, i necessari sacrifici fra i lavoratori, difficilmente appare con ciò incompatibile (proprio perché in generale il numero dei posti di lavoro non dipende dalla capacità produttiva di un'impresa, ma dalla sua produzione effettiva), il fatto di basarsi sulla produzione effettiva e provvedere alla sua uniforme riduzione, il che evita che presso le singole imprese si verifichi un calo sproporzionato della produzione con le relative conseguenze sull'occupazione.
Nemmeno l'art. 58, come già accennato, è atto a dimostrare l'esistenza del principio addotto dalla ricorrente. In particolare ho già osservato come difficilmente da un sistema non prescritto e non applicato dalla Commissione nell'esercizio del suo potere discrezionale si possano trarre principi validi per un sistema che essa in realtà applica. Dal fatto che l'art. 58, n. 2, seconda frase contempla la disciplina del tasso di sfruttamento della capacità e la fissazione di un limite di riferimento per la produzione, risulta altresì chiaro che per il sistema dei prelievi si presuppone per l'appunto un andamento differenziato del tasso di utilizzo, quindi non può essere garantito un utilizzo minimo. È inoltre importante il fatto che, per quanto riguarda i posti di lavoro, è prescritto di garantirne la conservazione — mediante il versamento di somme incassate come prelievi sulla produzione eccedente — solo «per quanto possibile» e che non risulta affatto possibile agire diversamente nell'attuare le riduzioni di produzione volute.
Da quanto precede discende comunque che il concetto informatore da ultimo menzionato deve valere anche per quanto concerne un regime di quote di produzione. In tale contesto si può ritenere che l'occupazione è tanto più minacciata quanto più basso è lo sfruttamento della capacità di produzione di un'impresa. In effetti, questa tesi della ricorrente è secondo me difficilmente confutabile in via di principio, a causa dell'alta incidenza dei costi generali in caso di minimo utilizzo delle capacità. Va in altri termini riconosciuta la necessità, nel predisporre il sistema delle quote, di badare a che uno sfruttamento anormalmente esiguo delle capacità, già esistente, venga preso in qualche modo in considerazione. Orbene, è proprio questa, manifestamente, la funzione della norma di adeguamento di cui all'art. 4, n. 3, che prescrive di tener conto di un tasso di utilizzo inferiore alla media e di aumentare in tal caso la produzione di referimento — a certe condizioni — fino ad un livello corrispondente ad un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del tasso medio delle altre imprese. (Ritornerò presto su questa disposizione).
Se si tiene presente ciò, difficilmente si può sostenere che la Commissione, nell'elaborare la decisione n. 2794/80, ha completamente ignorato il problema dell'occupazione ed ha quindi del tutto trascurato un importante scopo del Trattato. D'altra parte, non si può negare la sostanziale esattezza della sua scelta, nel predisporre il sistema di adeguamento, di usare criteri restrittivi perché le disposizioni di adeguamento portano a produzioni di riferimento fittizie. A mio avviso, non si può comunque sostenere che le disposizioni del Trattato invocate dalla ricorrente imponessero tassativamente di scostarsi in larga misura dalla produzione effettiva e che nella mancanza di una disposizione, come quella che la ricorrente ritiene opportuna — aumento di principio delle possibilità di produzione al livello medio della Comunità, quali che fossero i motivi per cui lo sfruttamento della capacità produttiva è rimasto in passato al di sotto della media — va ravvisato uno sviamento di potere nel senso descritto all'inizio. Come si è già rilevato, la Commissione deve in particolare tener conto anche degli scopi di politica economica menzionati nell'art. 2 del Trattato.
Che del resto nemmeno il richiamo fatto in udienza all'art. 14, leu. b), della normativa in materia di quote attualmente in vigore (decisione 24 giugno 1981, n. 1831, GU 1. 7. 1981, L 180, pagg. 1 e segg. nella versione di cui alla decisione 3 marzo 1982 n. 533, GU 9. 3. 1982, L 65, pagg. 6 e segg.) imponga un giudizio diverso è secondo me evidente perché questa nuova disposizione costituisce solo una norma di equità per le imprese minori e non invece l'attuazione pratica e quindi il riconoscimento del principio affermato dalla ricorrente.
dd)
Se si è d'accordo sul fatto che in realtà la Commissione non era tenuta a fare in modo che si realizzasse uno sfruttamento minimo uniforme della capacità presso tutte le imprese, non è necessario, nel presente contesto, affrontare la questione della capacità attuale della ricorrente su cui ci si sarebbe dovuti, correttamente, basare (com'è noto la ricorrente indica in proposito per il suo treno di laminazione II la cifra, contestata dalla Commissione, di 459000 tonnellate al mese) né tampoco stabilire se dovesse tenersi conto anche del treno di laminazione I, fermato dalla ricorrente nel 1974. Siffatte questioni hanno rilevanza solo per la valutazione della decisione concreta nel caso specifico in esame.
2. Sull'applicazione assertivamente erronea dell'art. 4, n. 3 della decisione n. 2794/80 nel caso della ricorrente
a)
All'inizio ho già detto che la Commissione ha aumentato la produzione di riferimento della ricorrente nella misura di cui all'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80. Com'è noto, tale disposizione, che ha avuto rilevanza anche in altre cause, prescrive, per il caso in cui il tasso medio di utilizzo della capacità di produzione di un'impresa nel periodo luglio 1977-giugno 1980 sia inferiore di dieci o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979, l'aumento della produzione di riferimento fino ad un livello corrispondente ad un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del tasso medio delle altre imprese (purché siano soddisfatte determinate condizioni che qui non hanno interesse, in particolare la partecipazione ad un programma di consegne stabilito dalla Commissione.
In corso di causa la Commissione ci ha spiegato particolareggiatamente come tale disposizione è stata applicata all'impresa ricorrente (più esattamente al suo treno di laminazione II di Brema). In tale applicazione hanno svolto un ruolo determinante i questionari 2/61 che forniscono dati sulla produzione effettiva e sulla massima produzione possibile e che la ricorrente — come le altre imprese — deve compilare ogni anno nell'ambito del suo obbligo di informazione in ordine agli investimenti a norma dell'art. 14 della decisione n. 22/66 (GU 219 del 29. 11. 1966, pagg. 3728 e segg.) La massima produzione possibile non costituisce la capacità tecnica teorica, ma — come chiariscono le note esplicative del questionario — una grandezza che è in funzione delle condizioni concrete di produzione e delle proporzioni della composizione del carico, e per la quale pertanto hanno rilevanza anche la capacità degli impianti posti a monte dell'impianto produttivo e l'acquisto delle materie prime, la struttura produttiva (elaborazione del programma di fabbricazione in base alla struttura della domanda) e la capacità degli impianti posti a valle. In base a detti criteri, la ricorrente aveva calcolato per anni, cioè nei questionari relativi al 1977, al 1978 e al 1979, la massima produzione possibile del suo treno di laminazione II in 3770000 tonnellate (= 314000 tonnellate al mese). Solo nel questionario da consegnare il 1o gennaio 1980 essa dichiarava — senza motivarla — una cifra più elevata, cioè 4260000 tonnellate (=355000 tonnellate al mese). Ciò portava nel maggio 1980 ad un controllo mediante prova di rendimento e successivamente — sebbene fosse risultata solo una massima produzione possibile di 4230000 tonnellate — all'accettazione, da parte degli uffici della Commissione, della nuova cifra indicata dalla ricorrente. Di conseguenza la Commissione modificava (con lettera 11 dicembre 1980) la sua prima decisione 1o novembre 1980 relativa alla ricorrente, nella quale per il quarto trimestre del 1980 era stato inizialmente operato un aumento della produzione di riferimento sulla base di 314000 tonnellate al mese. Inoltre essa si basava, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 4, n. 3 della decisione n. 2794/80 nei due trimestri seguenti, su di una massima produzione possibile della ricorrente di 355000 tonnellate al mese.
b)
La ricorrente non ritiene tuttavia sufficiente l'adeguamento — da calcolarsi su detta base — della produzione di riferimento ed anche di questo si lamenta nell'ambito del primo mezzo di ricorso. Secondo lei non ci si deve semplicemente attenere a cifre che essa aveva comunicato in precedenza una volta — quando i suoi impianti funzionavano molto al di sotto delle loro possibilità ed essa non poteva sapere quale importanza questa unica volta avrebbe avuto per un regime di quote — senza verificarle con esattezza, come «fatto di routine». Adesso occorrerebbe invece basarsi sulla sua capacità esatta che essa, nel questionario presentato il 1o gennaio 1981, ha indicato in 5508000 tonnellate (= 459000 tonnellate al mese) e che varrebbe anche per l'anno precedente. Da quanto sopra risulterebbe che il tasso di utilizzo della ricorrente era notevolmente inferiore a quello assunto dalla Commissione e ciò renderebbe necessario un ulteriore aumento della produzione di riferimento, che per il secondo trimestre del 1981 comporterebbe anche un tasso di utilizzo superiore.
e)
Su questo punto di vista, che la Commissione ha vigorosamente contestato, è opportuno, a mio avviso, osservare quanto segue:
aa)
Va anzitutto notato che dalle osservazioni scritte della ricorrente non risultava perfettamente chiaro se essa critichi il fatto che nell'ambito dell'esame della questione dello sfruttamento della capacità produttiva non si sia tenuto conto del suo treno di laminazione I di Brema, avente una capacità di 169000 tonnellate al mese. Adesso sappiamo, dalla risposta ad un quesito posto in udienza, che essa è assolutamente convinta che nell'applicare l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 si doveva tener conto anche di detto treno e della sua capacità.
Manifestamente, però, questo suo punto di vista non può essere condiviso. A proposito del tasso di utilizzo medio di un'impresa nel periodo luglio 1977 — giugno 1980, e quindi del raffronto tra la produzione effettiva e la massima produzione possibile, contemplato dalla menzionata disposizione, è chiaro che si può pensare solo agli impianti che erano in funzione almeno in parte nel periodo indicato, non già a quelli, come il treno di laminazione I, della ricorrente, che già nel 1974, a causa della costruzione di un impianto più grande e più moderno era stato messo fuori servizio e «in naftalina», senza che nemmeno oggi si possa con certezza dire se esso un giorno sarà di nuovo usato.
bb)
Secondo me, inoltre, non è censurabile il fatto che la questione dell'utilizzo venga trattata tenendo conto della massima produzione annuale possibile ai sensi dei menzionato questionario e che la Commissione, in questo contesto, si basi in via di principio sulle informazioni fornite dalle imprese.
A tal fine è importante rilevare che l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 opera in connessione con restrizioni della produzione per l'adeguamento ad una situazione di mercato modificata. Ciò considerato, era ovvio ed opportuno non basarsi sulla nozione teorica di capacità tecnica, ma scegliere un parametro il più possibile vicino all'effettiva situazione produttiva. Risulta altrettanto comprensibile che la Commissione, per motivi di praticità, si sia basata in via di principio sulle informazioni delle imprese. In effetti, trattandosi di un regime di quote stabilito allora per 9 mesi e che doveva essere attuato rapidamente, era impensabile, dato il gran numero di imprese interessate, che la Commissione effettuasse apposite indagini, lunghe e molto onerose, sul grado di capacità produttiva e sul suo effettivo sfruttamento. Senza contare che sarebbe stato, se non impossibile, certo straordinariamente difficile ottenere retrospettivamente un quadro attendibile della massima produzione possibile, ai sensi del menzionato questionario, per determinare la quale occorre tener conto di tutte le possibili circostanze concrete.
cc)
D'altra parte, però, non si può certamente neppure ritenere che si sia assolutamente vincolati dalle informazioni fornite nel questionario, nel senso di escludere successive rettifiche. A questo proposito la ricorrente ha sostenuto che l'art. 47 del Trattato contempla sanzioni per il caso in cui — per un motivo qualsiasi — vengano fornite informazioni inesatte. Sarebbe però iniquo istituire, per così dire, ulteriori sanzioni sottoforma di una determinazione non corretta delle quote di produzione, il che potrebbe eventualmente significare — se ci si basa sul calcolo fatto dalla ricorrente — un danno molto rilevante. Si può qui sorvolare sulla questione se tale argomentazione sia del tutto convincente e se la Commissione non abbia il diritto di basarsi, in via di principio, sulle informazioni fornite dalle imprese interessate senza che ciò vada considerato come una sanzione ulteriore. Invero, sta di fatto che anche la Commissione non ha escluso la possibilità di una rettifica. Essa ha anzi — come già accennato — effettivamente ammesso una rettifica dei dati relativi alla possibilità massima di produzione e, di conseguenza, ha modificato già la prima comunicazione in materia di quote inviata alla ricorrente e relativa al quarto trimestre del 1980.
dd)
Nel caso presente, si tratta perciò soltanto di stabilire se a buon diritto la ricorrente abbia chiesto una piu ampia rettifica dell'accertamento della sua capacità di produzione negli anni 1977-1979. Al riguardo si pongono in primo luogo il problema se una domanda del genere dovesse essere presentata entro un dato termine e, in secondo luogo, la questione se la ricorrente sia effettivamente stata in grado di dimostrare in modo soddisfacente che nemmeno le determinazioni della capacità modificate dalla Commissione corrispondono a quelle realmente esistenti nel periodo di riferimento.
—
Per quanto concerne il primo punto si può senz'altro ritenere che dovessero vigere condizioni rigorose perché il sistema delle quote era stato creato solo per un periodo di nove mesi, perché le limitazioni della produzione dovevano corrispondere alla flessione della domanda e l'aumento delle quote attribuite ad una o a talune imprese doveva produrre le sue conseguenze sul sistema generale almeno nel trimestre successivo. Doveva pertanto esigersi che la necessità di un'eventuale rettifica delle quote venisse segnalata con sollecitudine, fornendo anche elementi dettagliati e conclusivi.
E tuttavia difficile considerare il comportamento della ricorrente conforme a dette esigenze. A questo proposito è importante il fatto che già al momento dell'emanazione della disciplina delle quote nell'ottobre 1980 era evidente che ai fini dell'art. 4, n. 3, aveva rilevanza lo sfruttamento della capacità di produzione. È inoltre importante il fatto che la Commissione, già per il quarto trimestre 1980 (come poi anche per i primi due trimestri del 1981), si è basata su una determinata —rettificata — possibilità massima di produzione della ricorrente. La ricorrente ha reagito solo segnalando una capacità diversa, il 1o gennaio 1981, senza fornire alcuna giustificazione a questo proposito; si è invece arrivati ad un'approfondita discussione con richiami a consulenze tecniche soltanto in occasione dell'inizio del presente procedimento nel maggio 1981. In particolare, va eccepito alla ricorrente che essa avrebbe dovuto formulare senza indugio le sue obiezioni al termine della prova di rendimento effettuata, nel maggio 1980, in un lasso di tempo talmente breve da impedire, assertivamente, di procedere ai preparativi necessari (si tratta del fatto che il programma di laminazione applicato in quell'occasione non si era svolto sotto vari aspetti — elevata percentuale di materiale spesso, impossibilità di raggruppare il materiale in lotti di laminazione facilmente lavorabili, differenze insolitamente elevate nello spessore delle bramme — in condizioni normali). Inoltre, non potevano certo avere importanza le condizioni di produzione normalmente esistenti nel maggio 1980, ma si doveva tener conto delle prestazioni che il treno di laminazione collaudato era in grado di fornire nelle condizioni di produzione degli anni 1977-1980.
—
Anche prescindendo dalle considerazioni sopra esposte ed assumendo che la ricorrente dovesse avere la possibilità di dimostrare anche in seguito che la Commissione si era basata su un'inesatta capacità del suo treno di laminazione II, va comunque osservato quanto segue circa la questione se siano stati forniti indizi sufficientemente sicuri della necessità di una diversa valutazione di tale capacità:
Anzitutto la ricorrente si richiama ad una perizia della ditta giapponese Kawasaki Steel Corporation, effettuata nel 1981 a seguito, com'è noto, di un accordo fra la ricorrente, la Commissione e gli uffici competenti tedeschi nonché in vista di una disciplina del mercato da prendere eventualmente in considerazione dopo la scadenza del regime delle quote. A questo proposito non si può certo dire che la relazione peritale concerne — come sostiene la Commissione — solo dati teorici relativi allo sfruttamento massimo dell'impianto. Infatti la ricorrente sottolinea con vigore di aver fornito ai periti dati sui dettagli tecnici e operativi del treno, sulle dimensioni delle bramme e dei coils e sul suo programma di produzione, cosicché essi hanno potuto basarsi sulle condizioni concrete di produzione dell'impianto di Brema. Giustamente però la Commissione eccepisce, con riguardo al fatto che i programmi di produzione variano, a seconda delle circostanze, da un mese all'altro, che non è stato dimostrato che i periti abbiano preso come base il programma di produzione di un intero anno. Essa critica inoltre (in relazione al fatto che la capacità è stata calcolata per cinque situazioni di produzione diverse per composizione dei prodotti e ulteriori operazioni preliminari) che la ricorrente non ha chiarito perché ci si debba basare proprio sulla situazione che ha dato la cifra da essa indicata (487000 tonnellate al mese). Inoltre menziona il fatto che questa cifra, come si dichiara nelle «conclusions» della perizia, è stata determinata tenendo conto dei dati forniti dalla ricorrente relativamente, fra l'altro, alle prestazioni del suo forno di preriscaldamento, e rappresenta, in particolare, la misura fino alla quale può essere (ormai) aumentata la produzione.
Se d'altra parte si tiene presente che la ricorrente — la quale ha sottolineato che la struttura tecnica del treno di laminazione, la cui costruzione venne ultimata nel 1972, è rimasta immutata dal 1977, e che in particolare la trasformazione intesa a consentire l'impiego di altre fonti di energia era già avvenuta in precedenza — ha dovuto ammettere anche che da allora sono state effettuate determinate modifiche (modifica della lunghezza delle bramme, portata termica più elevata), e se si ricorda che il membro tecnico del Consiglio direttivo della ricorrente, in uno studio relativo al treno di laminazione II, pubblicato nella rivista «Stahl und Eisen» 1977, ha dichiarato che detto impianto aveva una capacità di 310000 tonnellate al mese, ma che era possibile, in particolare dopo l'ulteriore potenziamento dei forni di preriscaldamento, raggiungere, nello stadio finale d'i prestazione, le 450000/500000 tonnellate al mese, risulta in realtà impossibile ravvisare nella perizia Kawasaki un importante indizio del fatto che già durante l'intero periodo 1977-1980 la massima produzione possibile della ricorrente con l'uso del treno di laminazione di cui trattasi aveva il volume da essa dichiarato all'inizio del 1981.
Quanto poi al richiamo della ricorrente ad una perizia del 12 gennaio 1982 prodotta in allegato alla sua risposta ai quesiti della Corte e relativa alle prestazioni di un forno di preriscaldamento, essenziali per la capacità del treno di laminazione II (secondo tale documento dette prestazioni erano notevolmente superiori a quelle indicate dalla stessa ricorrente nonché ai valori assunti come base dalla Kawasaki) vanno in primo luogo — se si vuole considerare la perizia come prova — espressi gravi dubbi circa la sua ammissione dopo la conclusione della fase scritta, tenuto conto dell'art. 42 del regolamento di procedura. A norma di quest'articolo, le offerte di prove devono in linea di massima essere contenute nell' istanza introduttiva e nel controricorso, ed un'offerta successiva va specificamente giustificata. In secondo luogo non si può non ammettere la fondatezza di quanto osservato in proposito dalla Commissione, cioè che gli esperimenti effettuati ai fini della perizia erano durati solo 90 minuti, e della sua obiezione, basata su una lettera del presidente dell'istituto belga «Centre des Recherches Métallurgiques», che in tal modo non si può dimostrare che si tratti di prestazioni durature. Né si può dimenticare che la perizia si basa su esperimenti effettuati nel dicembre 1981 e nel gennaio 1982; essa può dunque eventualmente costituire una prova per quanto concerne la capacità attuale della ricorrente in diverse condizioni di produzione, ma non può dimostrare che tali prestazioni erano già possibili negli anni 1977-1980 e nelle condizioni di produzione di allora.
d)
Da quanto precede deriva, anche in relazione alla seconda parte del primo mezzo di ricorso, solo una conclusione negativa per la ricorrente: anche ritenendo possibile esigere la rettifica di determinazioni delle capacità relative agli anni 1977-1980 in un momento in cui il regime delle quote era già applicato da sei mesi (ricordo del pari a questo proposito che la Commissione esclude decisamente la possibilità di provare oggi quale fosse la produzione massima possibile nel periodo 1977-1980), si deve comunque almeno riconoscere che gli indizi forniti dalla ricorrente non offrono alcun motivo che obblighi a considerare errati i valori assunti dalla Commissione.
La decisione impugnata, pertanto, non può certo essere annullata per violazione dell'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80.
Il — Sull'omissione di tener conto della trasgressione del divieto di sovvenzioni di cui all'art. 4, lett. c) del Trattato CECA
La ricorrente, nel suo secondo mezzo di ricorso deduce che in taluni Stati membri (cioè il Belgio, la Francia, l'Italia ed il Regno Unito) già da molti anni, in particolare, a quanto risulterebbe da notizie di stampa, dal 1975, l'erario ha versato ingenti somme all'industria siderurgica nazionale e in tal modo non solo sono stati alterati i rapporti di concorrenza, ma si sono anche conservate ed accresciute artificiosamente le capacità di produzione (che in effetti sarebbero aumentate, dal 1974-1976, del 10% circa). Di fronte a tale evidente inosservanza del principio di cui all'art. 2 del Trattato e del divieto di sovvenzioni, la cui importanza, in via di principio, sarebbe stata già più volte sottolineata dalla giurisprudenza, la Commissione, venendo meno al suo compito definito nell'art. 8 del Trattato, sarebbe rimasta inerte, ed ormai le sovvenzioni sono state versate ed hanno prodotto i loro effetti. Considerato che, in tal modo, le condizioni di produzione nel periodo di riferimento rilevante ai fini della decisione n. 2794/80 sarebbero state illecitamente influenzate, dovrebbe ritenersi inammissibile che, nello stabilire la disciplina delle quote, ci si sia basati semplicemente sulla produzione effettiva di quegli anni. «Equo» sarebbe stato piuttosto tener conto dei fatti suddetti nel determinare le quote, al fine di compensare in certo qual modo i danni, e quindi o ridurre le quote per le imprese sovvenzionate, che senza tali aiuti avrebbero prodotto di meno, o concedere un premio sotto forma di quote maggiori alle imprese che non hanno fruito di sovvenzioni.
La Commissione non contesta che dall' inizio della crisi della siderurgia alcuni Stati membri abbiano fornito notevoli aiuti all'industria siderurgica. Essa, però, manifesta innanzitutto dubbi circa l'attendibilità dei dati della ricorrente sull'entità delle sovvenzioni. Inoltre sostiene che non si è trattato sempre di aiuti contemplati dall'art. 4, leu. e), concessi specificamente all'industria siderurgica, ma piuttosto, in parte, di provvedimenti generali — adottati del resto anche nella Repubblica federale di Germania — nei settori della politica economica, industriale, regionale, fiscale e sociale, nonché di aiuti alla ricerca, che non sono vietati dal Trattato e in relazione ai quali l'art. 67 contempla solo un procedimento inteso ad evitarne le ripercussioni sull'industria siderurgica. Inoltre, e soprattutto, la Commissione sostiene che, anche ove non si fosse trattato di sovvenzioni compatibili con l'art. 4. lett. c), essa non aveva, in mancanza di autorizzazione espressa nell'art. 58, il potere di provvedere ad una compensazione nell'ambito del regime delle quote: peraltro, ciò avrebbe significato, in primo luogo, ammettere ed approvare le sovvenzioni e, in secondo luogo — e ciò si riferisce alla tesi della ricorrente che propone una specie di compensazione del danno — imporre un onere alle imprese sovvenzionate anziché agli Stati membri responsabili delle sovvenzioni. Invero, essa potrebbe correttamente agire contro siffatte violazioni del Trattato solo mediante il procedimento ex. art. 88, che comporta anche specifiche garanzie per gli Stati membri interessati.
Per quanto riguarda questo punto controverso, appare senz'altro comprensibile che le imprese non sovvenzionate, come la ricorrente, muovano acerbe critiche al comportamento della Commissione ed anche al modo in cui è configurato il regime delle quote. E infatti evidente che il sistema delle quote, che si ricollega soprattutto alla produzione effettiva del passato, avrebbe dato altri risultati se la Commissione avesse in passato impedito l'erogazione delle sovvenzioni vietate e quindi evitato che imprese non vitali fossero, in tutto o in parte artificialmente, tenute in vita o che si verificassero aumenti di produzione impossibili senza sussidi.
Inoltre mi sembra in particolare troppo ardita la tesi della Commissione, secondo cui le sovvenzioni contrastanti col Trattato possono costituire oggetto solo di un procedimento ai sensi dell'art. 88 del Trattato CECA (che comporta l'accertamento di una violazione del Trattato e la sua eliminazione), mentre al di fuori di questo ambito non possono avere alcuna rilevanza come circostanze di fatto. Invero l'art. 58 prescrive pur sempre di tener conto dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 4, senza fare alcuna differenza a seconda di chi, in tali disposizioni, sia primariamente destinatario della norma. Va ricordato inoltre, in ispecie, l'art. 54 del Trattato CECA nel quale si tratta del parere della Commissione circa i programmi d'investimento. Tale articolo dispone espressamente, al 5o comma, per il caso in cui il finanziamento di un programma o l'esercizio degli impianti che esso importa richieda sovvenzioni, aiuti, ecc., contrastanti col Trattato, che il parere sfavorevole dato per questi motivi equivale a decisione ai sensi dell'art. 14 e comporta il divieto, per l'impresa interessata, di ricorrere per l'attuazione di tale programma a risorse diverse dai fondi propri. Ciò significa quantomeno che la Commissione, anche senza che sia istaurato un procedimento ai sensi dell'art. 88, può intervenire nei confronti delle imprese nel settore degli aiuti e comunque prima della concessione dell'aiuto. Oltre a ciò, non si può certo neppure escludere che nell'ambito della stessa decisione n. 2794/80 possano avere rilevanza casi di aiuti, per esempio in relazione all'applicazione dell'art. 4, n. 4, o, eventualmente, all'atto dell'applicazione dell'art. 14.
Infine non vedo nessun motivo per proporvi, nell'ambito della questione della presa in considerazione di precedenti sovvenzioni, di scostarvi dalla decisione nella causa 14/81, nella quale in merito ad un argomento analogo, anche se meno elaborato, è stato affermato che l'art. 58 non è volto a risolvere le distorsioni della concorrenza dovute alle sovvenzioni, nei confronti delle quali la Commissione dispone di altri mezzi d'azione (punto 23 della motivazione). Mi sembra anzi opportuno, considerate le tesi — come ho detto — troppo ardite della Commissione, precisare ed integrare ora, sotto questo aspetto, il citato punto motivo.
Poiché la Commissione, come si è visto, dispone, nel predisporre il sistema delle quote, di un notevole margine discrezionale, ha importanza decisiva anche nel presente contesto, come nella causa 14/81, la questione se la mancata presa in considerazione delle sovvenzioni nel periodo di riferimento vada considerata come uso errato del potere discrezionale. Per diversi motivi, difficilmente tale questione può essere risolta in senso affermativo. A questo proposito si può rilevare, in generale, che l'art. 58 del Trattato CECA, pur obbligando la Commissione a tener conto, nel determinare le quote, anche del divieto di sovvenzioni di cui all'art. 4, non stabilisce però in quale modo ciò debba avvenire.
Al riguardo va anzitutto ricordato che la Commissione, già con la decisione 1o febbraio 1980 n. 257 (GU L 29 del 6. 2. 1980, pagg. 5 e segg.), ha cercato di risolvere il problema degli aiuti specifici alle industrie siderurgiche e che tale azione è proseguita su base più ampia con la decisione 7 agosto 1981 n. 2320 (GU I. 228 del 13. 8. 1981, pagg. 14 e segg.). Non si deve affatto trascurare il fatto che tali normative, le quali — in quanto si applichino — escludono la trasgressione dell'art. 4, non comportano alcuna rettifica delle situazioni passate (infatti — come risulta dall'art. 1 delle decisioni — esse valgono unicamente per gli aiuti concessi dopo la loro entrata in vigore, mentre le sovvenzioni precedenti devono essere prese in considerazione, a norma dell'art. 2 della decisione n. 2320/81, solo in occasione dell'esame dei nuovi progetti di aiuti).
Orbene, appare estremamente dubbio che la Commissione possa adesso, in una decisione del genere, o applicando l'art. 88 del Trattato o nel calcolare le produzioni di riferimento nel passato, prendere ancora in esame situazioni che risalgono a vari anni fa con l'intento di porre riparo all'erogazione di aiuti allora concessi o di annullarne gli effetti sulle produzioni di riferimento. Oltre a dubbi di natura giuridica, anche considerazioni di ordine pratico osterebbero a siffatta applicazione dell'obbligo, imposto dall'art. 58, di tener conto del divieto di aiuti. In effetti, non è dato vedere come si sarebbe potuto effettuare adeguatamente un lavoro del genere senza lunghe indagini nell'ambito della disciplina delle quote, che doveva essere predisposta e messa in opera rapidamente. In particolare, si sarebbe posto il problema del calcolo di eventuali aumenti o riduzioni proporzionati alle sovvenzioni concesse ed ai loro effetti sulle condizioni di produzione. È altresì facile comprendere come ogni ricerca di una soluzione (anche con l'aiuto di stime come quelle — a cui ha accennato la ricorrente — contemplate dalla legge in materia di risarcimento del danno) avrebbe dato origine a controversie lunghe e complicate, ciò che avrebbe reso alla lunga impossibile da applicare il sistema delle quote, che funziona solo se si provvede rapidamente a stabilire chiari rapporti di produzione.
Orbene, se così è, dovrebbe anche essere difficile applicare, nei confronti delle imprese sovvenzionate, che hanno acquisito determinate situazioni giuridiche, sanzioni corrispondenti sotto forma di detrazioni sulle quote.
Secondo me, è quindi escluso che, nel fatto che la Commissione abbia rinunciato a prendere in considerazione in generale il problema degli aiuti illegittimi concessi nel passato si possa ravvisare un vizio della disciplina delle quote tale da giustificare l'annullamento della comunicazione impugnata.
Diversa è, invece, la questione della misura in cui il problema delle sovvenzioni ai concorrenti — ho già accennato a questo punto — possa essere preso in considerazione, per esempio, nell'ambito dell'art. 4, n. 4, o dell'art. 14 della decisione n. 2794/80. Sebbene una domanda del genere non sia stata discussa nel caso di specie, riterrei opportuno — considerata la manifesta contraddizione fra l'obbligo, stabilito dell'art. 58, di tener conto, nel fissare le quote, dell'art. 4 del Trattato CECA, e la tesi della Commissione secondo cui il divieto di aiuti non può affatto in tale sede essere preso in considerazione — che voi facciate nella vostra sentenza un accenno al suddetto obbligo. Nell'ambito della decisione n. 2794/80/CECA si potrebbe tener conto di tale obbligo — come ho già detto — tanto in occasione dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, quanto, eventualmente, nell'applicare l'art. 14. In futuro sarebbe secondo me del tutto possibile elaborare, sul modello dell'art. 54, 5o comma, del Trattato CECA, una disposizione intesa, per esempio, a non concedere alcuna quota per le produzioni rese possibili, o la cui conservazione sia resa possibile, in violazione della decisione 7 agosto 1981, n. 2320 (GU L 228, del 3. 8. 1981). Così come l'art. 54 autorizza, se non obbliga, la Commissione ad emettere in caso di concessione di aiuti vietati, parere negativo in merito ad un programma d'investimenti, si può dire che l'obbligo, stabilito dall'art. 58, n. 2, di tener conto del divieto di aiuti nel fissare le quote, quantomeno autorizzi la Commissione a rifiutare l'attribuzione di quote in caso di concessione di aiuti vietati.
III — Sulla mancanza di parere conforme del Consiglio dei Ministri sulla decisione n. 2794/80
1.
L'art. 58 del Trattato CECA prescrive, per il caso in cui la Commissione reputi che la Comunità si trovi in un periodo di crisi manifesta, l'istituzione di un regime di quote dopo consultazione del Comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la ricorrente — se ben capisco — non contesta che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 ottobre 1980, si sia occupato del problema ed abbia anche approvato il regime delle quote. Peraltro difficilmente avrebbe potuto sostenersi una tesi diversa, tenuto conto della menzione nella motivazione della decisione n. 2794/80, del parere favorevole del Consiglio nonché del comunicato stampa 30 ottobre 1980 della Segreteria generale del Consiglio, in cui si rendeva nota l'emissione di detto parere e inoltre si spiegava quali problemi ancora insoluti erano stati trattati nella riunione del Consiglio (in particolare i problemi degli acciai fini e speciali e la determinazione dei prodotti che non dovevano essere inclusi nel regime delle quote). La ricorrente, però, non ritiene ciò sufficiente (come sapete, essa sostiene che nella suddetta riunione si è discusso solo del se dovessero essere istituite quote di produzione, del se fosse opportuno escludere gli acciai speciali e delle percentuali che andavano attribuite ai singoli Stati membri). A suo avviso, il Trattato esigeva il parere favorevole del Consiglio dei Ministri su di un progetto di decisione completo e dettagliato; tale esigenza sarebbe però stata disattesa perché un progetto del genere non c'era e il Consiglio non è stato informato neppure a voce dei particolari del sistema delle quote. Né, peraltro, varrebbe a sanare tale vizio il fatto che il Consiglio, e quindi i Governi degli Stati membri, abbiano ritenuto corretto siffatto modo di procedere. Ciò dimostrerebbe soltanto che lo stesso Consiglio interpreta erroneamente l'art. 58 e le responsabilità incombentigli in forza di tale norma. In realtà quest'ultima non consentirebbe al Consiglio di autorizzare in genera/e la Commissione a stabilire a suo piacimento i particolari della disciplina. Un sistema del genere, poiché avrebbe conseguenze sull'occupazione e non potrebbe efficacemente essere integrato nella vita politica degli Stati membri della Commissione, la quale non ha alcun legame politico con le forze vive degli Stati membri, avrebbe invero bisogno dell'appoggio politico dei Governi dei singoli Stati proprio per quanto concerne i suoi dettagli.
A ciò la Commissione, nel controricorso, ha innanzitutto obiettato che, a norma dell'art. 58, il parere conforme del Consiglio dei Ministri è necessario solo sul «se» sia necessario istituire un sistema di quote; in particolare, dal n. 2 del suddetto articolo risulterebbe chiaramente che il compito di predisporre, nei dettagli, tale sistema spetta alla Commissione. A questo proposito la Commissione ha sottolineato che il Trattato CECA è sostanzialmente diverso dal Trattato CEE. In particolare dal suo art. 14 risulterebbe che, in via di principio, la Commissione emana gli atti giuridici necessari, mentre, a norma dell'art. 26, il Consiglio parteciperebbe al processo decisionale solo «al fine di mettere in armonia l'azione dell' Alta Autorità con quella dei Governi responsabili della politica economica generale dei loro paesi», per la qual cosa non sarebbe certo necessario che esso influisca su ogni dettaglio di un provvedimento. Inoltre la Commissione ritiene di poter trarre dall'art. 58, n. 1,2o comma, un argomento a sostegno della sua tesi. Poiché tale norma dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ordinare alla Commissione di stabilire un regime di quote, si dovrebbe ritenere che con ciò non sia stato trasferito al Consiglio il potere di istituire tale regime stabilendone tutti i dettagli; d'altra parte sarebbe anche difficilmente concepibile che in un caso del genere si debba chiedere ancora una volta il parere favorevole — a maggioranza — del Consiglio sui particolari di un regime di quote. Nella controreplica, tuttavia, la Commissione — se non sbaglio — ha un po' mitigato la sua posizione. Essa sostiene comunque che il Consiglio deve dare il proprio parere favorevole sul contenuto sostanziale di un sistema di quote e che questo riceve dalla Commissione, in una fase successiva, la forma di decisione. Per dimostrare che il Consiglio ha effettivamente partecipato debitamente all'adozione dell'atto, cioè che gli elementi sostanziali di base della disciplina delle quote hanno costituito oggetto del suo parere favorevole, la Commissione invita a fare un confronto tra la domanda che essa ha rivolto al Consiglio il 6 ottobre 1980 ed il contenuto della decisione in seguito adottata.
2.
Per quanto riguarda questo ulteriore punto controverso della causa, risulta anzitutto chiaro che per risolverlo un aiuto certo molto importante, ma non del tutto univoco, va trovato nella dottrina.
Da un lato, il Kovar (in: le Pouvoir réglementaire de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 1969, pag. 174) sostiene che nei casi in cui il Trattato CECA contempla un «parere conforme» del Consiglio dei Ministri non è sufficiente che siano sottoposti al Consiglio gli elementi della questione in discussione; al Consiglio va invece presentato un progetto di decisione e il suo parere favorevole deve riferirsi a tale progetto.
D'altra parte sono però numerosi i fautori della tesi secondo cui, a norma dell'art. 58, il parere del Consiglio va chiesto solo per quanto concerne la necessità di istituire un sistema di quote, quindi per accertare che sussistano i presupposti di cui all'art. 58 (crisi manifesta), non già per quanto riguarda i dettagli del sistema, la cui concreta realizzazione è lasciata all'Alta Autorità (cfr., ad esempio, Mertens de Wilmars in «Les Novelles, Droit des Communautés Européennes» pubblicato da Ganshof van der Meersch 1969, pag. 520; Quadri, Monaco, Trabucchi, Trattato Istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio 1970, nota 3 all'art. 58; Erichsen, Das Verhältnis von Hoher Behörde und Besonderem Ministerrat nach dem Vertrage über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 1966, pag. 115). A sostegno di tali tesi viene in particolare sottolineato che, a norma dell'art. 58, vanno distinte varie fasi d'applicazione di questa disposizione e che la partecipazione del Consiglio è contemplata solo in una di esse. L'Erichsen fa altresì notare che il Consiglio non ha un apparato amministrativo ad hoc e di conseguenza non può raccogliere il materiale necessario per stabilire le quote né svolgere le indagini a tal fine indispensabili.
3.
Se si considerano poi i vari -argomenti esposti in corso di causa, emerge quasi subito che tanto una parte delle considerazioni fatte dalla ricorrente a sostegno della sua posizione, quanto talune osservazioni avanzate dalla Commissione non sono particolarmente convincenti.
a)
Ciò vale indubbiamente — per cominciare con le tesi della ricorrente — per quanto concerne il richiamo alle competenze del Consiglio nell'emanazione di norme di diritto comunitario derivato in base al Trattato CEE, in cui il Consiglio, per così dire, svolge il ruolo principale. Tale rilievo non è pertinente perché il Trattato CECA è chiaramente strutturato in modo diverso: in base ad esso, infatti, il ruolo svolto dalla Commissione per quanto concerne la creazione del diritto comunitario derivato — che comunque ha scarsa importanza, in considerazione della configurazione molto dettagliata del Trattato — è senza dubbio alcuno il più rilevante.
Del pari, il richiamo della ricorrente al diritto amministrativo nazionale, a norma del quale nel caso dell'adozione degli atti amministrativi «che esigono una collaborazione» il parere conforme deve riguardare testi esaurientemente formulati, è altrettanto poco efficace dell'argomento relativo al diritto costituzionale tedesco, che — trattandosi di leggi del Bundestag che necessitano del parere favorevole del Bundesrat — non considera sufficiente il parere sulle intenzioni generali, ma esige l'esistenza di un testo legislativo completo. A prescindere dal fatto che questi brevi cenni, manifestamente riferentisi solo al diritto tedesco, non sono atti a delineare un preciso principio giuridico valido anche per il diritto comunitario, la Commissione anzitutto ha sostenuto che — in quanto, nel caso degli atti amministrativi che richiedono una partecipazione, si allude alla necessità che sia presentata una domanda da parte di determinati soggetti giuridici — è certo escluso che vi debba essere un parere favorevole su tutti i particolari di una normativa. In secondo luogo essa ha giustamente osservato che, riguardo agli artt. 77 e 78 della Costituzione tedesca, non va dimenticato che in base all'iter legislativo, nel momento in cui il Bundesrat interviene esiste già, indubbiamente, una decisione legislativa, mentre la partecipazione del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 58 si riferisce manifestamente a progetti di provvidimenti.
La ricorrente argomenta inoltre che la partecipazione del Consiglio ha la funzione di rinforzare la legittimazione delle decisioni di diritto comunitario. Essa sostiene che una siffatta legittimazione (che consiste nel creare una maggior disponibilità degli interessati ad accettare l'atto d'autorità), da interpretare in chiave sociologica, non è sufficientemente garantita se il ruolo principale spetta alla Commissione, che è soggetta solo ad un controllo parlamentare molto limitato. È facile obiettare che difficilmente è dato vedere come la partecipazione dei rappresentanti di governo membri del Consiglio (i quali hanno peraltro una legittimazione democratica solo indiretta) debba agire nel senso suddetto. Inoltre, vale la pena di rilevare che tale effetto, ammesso che esista effettivamente, è sufficientemente garantito dalla partecipazione del Consiglio alla determinazione delle lince fondamentali di una normativa, quindi anche senza che esso dia il suo placet su tutti i particolari.
b)
Un giudizio analogo deve esprimersi, d'altro canto, su talune considerazioni svolte della Commissione a proposito dell'interpretazione dell'art. 58.
Alludo anzitutto al suo richiamo all'art 14 del Trattato CECA, da cui dovrebbe desumersi che la Commissione ha un ruolo preponderante nella creazione dei diritto derivato della Comunità. Al riguardo, non si può dimenticare che l'art 14 parla di «condizioni previste dal presente Trattato», cioè fa riferimento ad altre disposizioni del Trattato: pertanto, solo attraverso l'analisi di queste — nei caso presente dello stesso art. 58 — si può stabilire con certezza in quale misura altri organi debbano partecipare all'adozione di una decisione.
Inoltre vorrei rilevare che, col richiamo all'art. 58, n. 1, 2o comma, difficilmente, si può dimostrare che la partecipazione del Consiglio si limita al parere conforme sul «se» sia necessario istituire un sistema di quote. Così come, in caso di applicazione di tale disposizione — ordine del Consiglio, che delibera all'unanimità, di istituire un sistema di quote — appare indispensabile l'ulteriore osservanza del primo comma per quanto concerne la consultazione del Comitato consultivo, può apparire del tutto logico considerare necessario, oltre alla decisione unanime del Consiglio sul «se» istituire una disciplina di quote, anche il suo parere conforme ai sensi del 1o comma — che può essere emesso semplicemente a maggioranza — sulla configurazione, nei tratti fondamentali, di tale disciplina. A favore di questo modo di vedere e contro una determinazione troppo restrittiva del requisito del parere di cui al n. 1, Io comma, milita infine la lettera di questa disposizione i cui autori, facendo menzione del parere conforme circa l'istituzione di una «disciplina»«regime», possono senz'altro aver pensato, oltre al «se», anche alle linee fondamentali della normativa.
4.
Importanti elementi per la corretta soluzione del presente problema sono invero forniti innanzitutto dalla giurisprudenza sulla perequazione del rottame, invocata dalla Commissione, ed inoltre del n. 2 dell'art. 58.
Nella sentenza in causa 111/63 ( 5 ) è stato chiarito che il parere conforme del Consiglio (che a norma dell'art. 53 deve essere dato all'unanimità per quanto concerne l'istituzione di apparati finanziari) non è necessario per ogni modifica di tali apparati, purché si tratti solo di punti di secondaria importanza, come in quel caso la disciplina degli interessi. Orbene, se ne può dedurre che, nei casi in cui il Consiglio deve intervenire col parere conforme, si tratta di questioni di massima, delle linee essenziali di una normativa, ed in proposito si può senz'altro ritenere — lo dico in riferimento ad una specifica obiezione della ricorrente — che i punti fondamentali di una normativa possono, sia pure forse con difficoltà, benissimo essere distinti da quelli secondari.
L'art. 58, n. 2, dispone che l'Alta Autorità (ora la Commissione) stabilisce le quote equamente, tenuto conto dei principi di cui agli artt. 2-4 e in base a studi fatti in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese (di cui non si parla al n. 1). Ora, ciò si può interpretare solo come riferimento ad una certa autonomia della Commissione nello stabilire la disciplina delle quote e come indizio del fatto che il Consiglio, del cui parere conforme si fa menzione nel paragrafo precedente, non deve approvare tutti i particolari della normativa.
D'altra parte, lo scopo del requisito del parere conforme si può comprendere nel modo più corretto attenendosi alla definizione generale delle attribuzioni del Consiglio di cui all'art. 26 del Trattato, a norma del quale esse consistono soprattutto nell'armonizzare l'azione dell'Alta Autorità con quella dei governi responsabili della politica economica generale dei loro paesi. Anche da questa disposizione si può dedurre che è sufficiente che il Consiglio dia il suo placet all'impostazione fondamentale ed alle linee essenziali della normativa.
Orbene, se ci si basa su tale criterio, è chiaro che nel caso dell'istituzione del sistema delle quote non si può parlare di un vizio di forma per insufficiente parere conforme del Consiglio. A questa conclusione si può pervenire anche senza accogliere la domanda della ricorrente di ordinare la produzione del verbale della riunione in cui il Consiglio ha emesso nella fattispecie il parere conforme, il che dovrebbe servire ad accertare con esattezza i punti specifici oggetto del parere, quali modifiche del progetto originario della Commissione siano state chieste e quali modifiche o aggiunte la Commissione abbia operato da parte sua. Ciò che conta infatti è che base per la formazione della volontà del Consiglio è stata una domanda della Commissione 6 ottobre 1980, già prodotta in altri procedimenti. In essa sono manifestamente specificati tutti i punti importanti del sistema delle quote (come i prodotti interessati, i criteri per la determinazione del periodo di riferimento, la fissazione delle quote — eventualmente tenendo conto di provvedimenti di ristrutturazione — i tassi di riduzione da stabilire per il primo trimestre, la disciplina delle consegne nel mercato comunitario, gli scambi e le cessioni di quote, i controlli e le sanzioni necessari, nonché l'inizio e la fine del regime delle quote). Inoltre è il caso, secondo me, di sottolineare — e ciò vale almeno come indizio importante — che nessuno degli Stati membri, alcuni dei quali vigilano molto severamente sull'osservanza delle competenze della Commissione, ha, dopo l'emanazione della decisione, formulato critiche e sostenuto che la decisione n. 2794/80 si sia discostata, su qualche punto importante, da quanto deciso dal Consiglio.
Di conseguenza, neppur per violazione di requisiti di forma sostanziali si può dichiarare inapplicabile la decisione n. 2794/80 e quindi annullare la comunicazione impugnata direttamente.
IV — Illegittima determinazione di quote di consegna nel mercato comune ed illegittima limitazione della produzione in quanto destinata all'esportazione
K vengo infine ad un ultimo gruppo di censure, formulate — come ho già detto all'inizio — per la prima volta nella replica. Una di esse si riferisce all'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80, che recita:
«Per quanto riguarda la consegna di prodotti soggetti alla disciplina di quote, le imprese non debbono superare per ciascun gruppo di prodotti, relativamente alle consegne nel mercato comune, il rapporto tra le consegne comunitarie e le consegne complessive rilevato nei dodici mesi del periodo luglio 1977-giugno 1980, durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata la più alta».
In ciò la ricorrente ravvisa la fissazione di quote di consegna per cui la Commissione mancava di competenza nell'ambito dell'art. 58. Inoltre essa deduce l'illegittimità dell'estensione della disciplina delle quote alla parte di produzione destinata all'esportazione. In tal modo sarebbe stata limitata l'esportazione e sarebbero state di conseguenza stabilite, per così dire, quote di consegna per l'esportazione, poiché a questo canale di vendita può essere destinata, a prescindere dalle scorte e dagli acquisti supplementari, solo la parte della produzione — ridotta — che non è stata smerciata nella Comunità. Anche per quanto riguarda tale provvedimento, la Commissione, secondo la ricorrente, mancava di competenza; essa avrebbe dovuto piuttosto limitare la produzione in funzione del fabbisogno interno e non includere nel sistema delle quote i prodotti destinati all'esportazione.
1.
A tale proposito si pongono anzitutto — ed anche questo ho già accennato — problemi di ricevibilità.
Occorre anzitutto chiedersi se a buon diritto sia stata eccepita l'illegittimità dell'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80 in connessione con l'impugnazione di un provvedimento che si limita a fissare quote di produzione. In secondo luogo si tratta della ricevibilità di argomenti non figuranti nell'atto introduttivo.
a)
Sul primo punto posso essere relativamente breve. Infatti il problema si è già posto analogamente in due altre cause (cause riunite 275/80 e 24/81 e causa 258/80) ( 6 ). Aderendo alle conclusioni dell'avvocato generale, la Corte ha sottolineato in quelle occasioni che, nell'impugnare un atto che costituisce applicazione di una decisione generale, si possono formulare censure nei confronti di quest'ultima solo se nell'atto individuale contestato sia stata applicata la decisione generale, se l'atto individuale sia basato su tale decisione e la sua legittimità dipenda da quella della stessa decisione generale. Per quanto riguarda la comunicazione delle quote di produzione e l'art. 7, n. 2, ciò è stato escluso con la motivazione che la prima non aveva per oggetto la determinazione di quote di consegna, e l'art. 7, n. 2 può anzi essere applicato anche senza provvedimenti individuali.
Analogamente si deve statuire, secondo me, nel caso presente, tanto più che la stessa ricorrente ha dichiarato che le quote di consegna per essa fissate erano basate sulla comunicazione relativa alle quote di produzione (e non viceversa). Inoltre non va dimenticato che il ricorso è diretto solo all'annullamento della comunicazione 6 aprile 1981, nella parte in cui stabilisce la produzione di riferimento e la quota di produzione della ricorrente per i prodotti laminati del gruppo I, non si riferisce cioè ad una disposizione tacita anch'essa contenuta nella comunicazione (perché risultante dal combinato disposto di questa e dell'art. 7, n. 2) e concernente la parte di produzione consentita che la ricorrente poteva smerciare nella Comunità.
In accordo con la Commissione va quindi ritenuto che la ricorrente può formulare censure nei confronti dell'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80 — poiché non vi è stata impugnazione diretta per sviamento di potere a norma dell'art. 33, 2o comma, del Trattato CECA — solo dopo l'emanazione di una decisione che irroghi sanzioni.
b)
Sul secondo punto — che secondo quanto or ora esposto è importante solo per l'argomento relativo alla restrizione delle esportazioni — va richiamato l'art. 42, § 2, del nostro regolamento di procedura, ai sensi del quale è vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Poiché quest'ultima condizione non è soddisfatta nella fattispecie, appare in effetti applicabile il principio secondo cui i mezzi dedotti per la prima volta nella replica, senza che siano stati anche solo accennati nell'atto introduttivo, sono irricevibili (di tale principio si parla per esempio nelle sentenze pronunziate nelle cause 9/55 ( 7 ) 18/57 ( 8 ), nelle cause riunite 27, 28 e 29/58 ( 9 )19-21/60 e 2-3/61 ( 10 ), 17 e 20/61 ( 11 ), nonché nella causa 12/79 ( 12 )).
Si potrebbero invero nutrire dubbi sull'esattezza di tale valutazione innanzitutto perché con la censura in esame viene dedotta la violazione dell'art. 58 del Trattato CECA e già nell'atto introduttivo figurano talune critiche sotto tale rubrica. Inoltre l'analisi della giurisprudenza in materia mette in luce anche una certa relativizzazione del principio ora enunciato e rende chiaro che esso non è stato applicato sempre con lo stesso rigore. Così, argomenti presentati in una fase successiva non sono stati ritenuti irricevibili in quanto si trattava di considerazioni supplementari a sostegno di mezzi già dedotti nell'atto introduttivo (v. per esempio le sentenze nelle cause 2/54 ( 13 )2/57 ( 14 ) e 18/60 ( 15 ). Risulta altresì che in questo campo non si è sempre proceduto con tanto rigore come nella causa 18/57, nelle cause riunite 19, 21/60 e 2, 3/61, nonché recentemente nella causa 11/81 ( 16 ). Alludo in particolare — senza specificare ora i dettagli della motivazione — ai casi in discussione nelle cause 2/56 ( 17 ) e 19/58 ( 18 ).
Poiché inoltre la Corte, nella causa 18/57, ritenne opportuno rilevare d'ufficio il difetto di motivazione, che doveva considerarsi dedotto tardivamente, vi è in effetti motivo, nel caso presente, di esitare a prendere in considerazione un'applicazione rigorosa dell'art. 42 del regolamento di procedura e di ritenere invece opportuno non considerare irricevibile la censura relativa alla limitazione delle possibilità di esportazione.
2.
Comunque, anche adottando tale punto di vista, appare subito chiaro che nemmeno detta censura può servire all'accoglimento del ricorso.
a)
Ci si può, a questo proposito, richiamare anzitutto alla sentenza in causa 276/80 ( 19 ), in cui il problema è già stato discusso. La censura in esame è stata disattesa con la motivazione che la Commissione era disposta ad applicare l'art. 14 della decisione n. 2794/80 nei confronti delle imprese le cui possibilità di esportazione fossero state limitate in conseguenza del sistema delle quote, e che la ricorrente non aveva dimostrato di aver perso mercati esteri a causa di detta disciplina.
Nel presente procedimento la Commissione ha nuovamente dichiarato di aver reso noto, nel secondo trimestre 1981, come anche già in precedenza, che le imprese particolarmente interessate all'esportazione potevano ottenere, in base all'art. 14 della decisione n. 2794/80, una quota di produzione più elevata. Abbiamo anche sentito che la ricorrente per il secondo trimestre 1981 non ha presentato una domanda in tal senso — ritenendola votata all'insuccesso — e che quella da essa basata sull'art. 14 e relativa al Io trimestre 1981 non è stata accolta perché si riferiva solo al problema dello sfruttamento della capacità di produzione. Inoltre, poiché neppure nel presente procedimento è stato dimostrato che le esportazioni della ricorrente sono state effettivamente limitate (a questo punto, cioè al problema se essa abbia dovuto respingere ordini provenienti da paesi terzi, si riferiva — come ricorderete — uno specifico quesito posto in udienza), la decisione in questo caso non può effettivamente essere diversa da quella adottata nella sentenza in causa 276/80.
b)
Per quanto concerne l'ulteriore critica della ricorrente, cioè che la Commissione non avrebbe motivato perché ha ritenuto necessario includere tutte le esportazioni nella decisione n. 2794/80, è del pari agevole opporre due considerazioni.
Anzitutto è importante il fatto che dalla motivazione della decisione si può chiaramente desumere che esiste una crisi mondiale poiché si è constatata ovunque una contrazione della domanda. In tal modo si è chiarito che delle ripercussioni del sistema delle quote sulle possibilità di esportazione possono di per sé essere giustificate. In secondo luogo è manifestamente inerente al sistema che un regime di quote per la produzione, come quello applicato nella fattispecie, si ripercuota anche sulle possibilità di esportazione e che delle possibilità di esportazione esistenti si possa tener conto solo caso per caso, attraverso l'applicazione di una disposizione speciale come l'art. 14 della decisione. Pertanto, con la motivazione della disciplina delle quote viene data anche una motivazione sufficiente dei suoi possibili effetti sull'esportazione.
3.
È così appurato che, manifestamente, nemmeno i nuovi argomenti contenuti nella replica sono d'aiuto per la domanda dell'attrice.
V — Conclusione
Non mi resta che riepilogare: a mio parere, il ricorso proposto dalla ditta Klöckner va respinto e di conseguenza va statuito che la ricorrente deve sopportare le spese di causa.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Alpha Steel Ltd. c/Commissione, sentenza 3 marzo 1982 (non ancora pubblicata).
( 3 ) S.p.A. Metallurgica Rumi e/Commissione, sentenza 16 febbraio 1982, non ancora pubblicata.
( 4 ) Halyvourgiki Inc. e Helleniki Halyvourgia S.A., sentenza 16 febbraio 1982, non ancora pubblicata.
( 5 ) Lemmerts-Werke GmbH e/Alta Autorità della CECA, sentenza 13 luglio 1965, Race. 1965, pagg. 971, 996.
( 6 ) Krupp Stalli AG e/Commissioni, sentenza 28 ottobre 1981, non ancora pubblicata; S.p.A. Metallurgica Rumi e/Commissione, sentenza 16 febbraio 1982, non ancora pubblicata.
( 7 ) Société des Charbonnages de Beeringen ed altri c/Alta Autorità, sentenza 29 novembre 1956, Race. 1955-56, pagg. 317,347.
( 8 ) I. Nold KG, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c/ Alta Autorita, sentenza 20 marzo 1959, Race. 1958-59, pagg. 85, 109.
( 9 ) Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors ed altri e/Alta Autorità, sentenza 10 maggio 1960, Race. 1960 pagg. 485,510.
( 10 ) Société Fives Lille Caii ed altri e/Alta Autorità, sentenza 15 dicembre 1961, Race. 1961, pagg. 545, 576.
( 11 ) Klöckner-Werke AG e Hoesch AG e/Alta Autorità, sentenza 13 luglio 1962, Race. 1962, pagg. 595, 635.
( 12 ) Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG e/Commissione, sentenza 12 dicembre 1979, Race. 1979, pagg. 3657, 3670.
( 13 ) Governo della Repubblica italiana e/Alta Autorità, sentenza 21 dicembre 1954, Race. 1954, pagg. 75, 101.
( 14 ) Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse c/Alta Autorità, sentenza 13 giugno 1958, Race. 1958, pagg. 121, 137.
( 15 ) Louis Worms c/Alta Autorità, sentenza 12 luglio 1962, Race. 1962, pagg. 369, 389.
( 16 ) Anton Diirbeck e/Commissione, sentenza 1o aprile 1982, non ancora pubblicata.
( 17 ) «Geitling» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH c/ Alta Autorità, sentenza 20 marzo 1957, Race. 1957, Pagg. 9, 39.
( 18 ) Governo della Repubblica federale di Germania e/Alta Autorità, sentenza 10 maggio 1960, Race. 1960, pagg. 455,474.
( 19 ) Ferriera Padana S.p.A. e/Commissione, sentenza 16 febbraio 1982, non ancora pubblicata.
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