CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 4 FEBBRAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
Nella causa che ha dato origine al presente procedimento pregiudiziale, e che pende dinanzi alla Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione italiana, si controverte sul se il decreto legge italiano 24 luglio 1973, n. 425 (GU della Repubblica italiana n. 189 del 24 luglio 1973, poi convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 494), che bloccava i prezzi ai livelli raggiunti il 28 giugno 1973, si applichi ad un contratto stipulato in data 2 luglio 1973 tra la ditta Fratelli Fancon (in prosieguo: Fancon) e la Società industriale agricola Tresse (in prosieguo: SIAT) per la vendita di farina di estrazione di soia brasiliana. La Fancon si basa sul testo del decreto legge per sostenere che il prezzo stabilito nel contratto non può più essere praticato. La SIAT sostiene che il decreto legge non si applica perché la farina di soia è compresa nella sfera d'applicazione del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, (GU L 172, pag. 3025), - in prosieguo: regolamento — il quale istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini e — si sostiene — ha così privato gli Stati membri del potere di disciplinare i prezzi dei prodotti ai quali esso si applica. L'art. 1, n. 2, del regolamento contiene un elenco di tali prodotti, nel quale figurano i numeri di varie voci della Tariffa doganale comune (TDC) e la relativa descrizione tratta dalla stessa TDC.
La Corte suprema di cassazione ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia la seguente questione:
«Se la farina di estrazione di soia sia o non sia compresa fra i prodotti elencati nell'art. 1, sub 2, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, in particolare nelle voci 12.02, ex 15.17 ed ex 23.04 della Tariffa doganale comune.»
Dato che non è stata posta alcuna questione circa le conseguenze, per le merci, della loro inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento, non mi pronuncio al riguardo.
La merce di cui trattasi in questo procedimento è farina di estrazione di soia destinata all'alimentazione zootecnica. Si tratta di uno dei prodotti derivati dallo sfruttamento commerciale della soia. Il procedimento seguito per ottenerlo risulta essere il seguente. I semi vengono dapprima ripuliti, schiacciati e sgusciati. I gusci sono usati per l'alimentazione del bestiame. I semi vengono quindi spremuti meccanicamente e ne viene estratto l'olio. Ne deriva un prodotto chiamato panello, il cui contenuto di proteine è di circa il 45 % mentre il contenuto di grassi è del 4-5 %. L'olio può essere anche estratto, come è stato fatto nella fattispecie, mediante solventi. In questo caso, i semi frantumati, vengono trattati con esano. L'olio estratto viene purificato, eliminando la lecitina. Il residuo solido dell'estrazione viene anch'esso purificato con un trattamento termico volto a rimuovere ogni traccia di solvente. Il risultato è la farina di estrazione di soia, la quale può essere o macinata e venduta in polvere oppure pellettizzata. Si è dichiarato che con questo metodo si ottengono dalla soia per 1*80 % farina e per il 20 % olio, senza contare l'I % di lecitina di soia, che è anch'essa presente. Si è affermato che la farina ha un valore di mercato doppio di quello dell'olio. La farina di soia ha un contenuto proteico superiore a quello del panello e contiene circa l'I % di olio, che è impossibile estrarre completamente. Con l'estrazione mediante solvente si ottiene la massima quantità di olio che è possibile ricavare in un procedimento industriale-commerciale.
Il patrono della Fancon ha svolto vari argomenti di carattere generale a sostegno della tesi che la merce, quand'anche rientrasse effettivamente in una delle voci doganali elencate nell'art. 1, n. 2, del regolamento, tuttavia non sarebbe compresa nell'organizzazione comune di mercato da questo istituita. In primo luogo, si sostiene che lo scopo del regolamento era quello di proteggere la produzione comunitaria di olio d'oliva e di grassi vegetali e animali; all'epoca in cui esso venne emanato, però, la soia non veniva prodotta nella Comunità e quindi non era nelle intenzioni degli autori del regolamento farla rientrare nella organizzazione comune di mercato; in realtà solo dal luglio 1974, cioè successivamente all'odozione del decreto legge italiano, il regolamento di cui trattasi si applicava alla soia in forza del regolamento del Consiglio 15 luglio 1974, n. 1900 (GU del 23 luglio 1974, L 201, pag. 5). In secondo luogo, la farina di estrazione di soia non conterrebbe affatto olio o grassi e pertanto non potrebbe essere considerata compresa nell'organizzazione comune di mercato per gli oli ed i grassi.
Questi argomenti devono, a mio avviso, essere respinti. I prodotti che rientrano nell'organizzazione comune di mercato sono definiti nell'art. 1, n. 2, del regolamento. Nulla in tale disposizione indica che essa debba riferirsi unicamente a prodotti comunitari. Dal preambolo del regolamento, che fa specifico riferimento agli oli e ai semi oleosi importati da paesi terzi, risulta anzi il contrario. Lo scopo del regolamento può ben essere stato quello di proteggere la produzione comunitaria, ma il Consiglio riconobbe, come attesta il preambolo, che ciò poteva essere fatto solo se i prodotti concorrenti fossero compresi nell'organizzazione comune di mercato. Non condivido la tesi secondo cui la soia è rimasta esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento fino al 1974, perché l'art. 1, n. 2, menziona i «semi oleosi» compresi nella voce 12.01 della TDC e, in base alle note relative al capitolo 12 della TDC, i semi di soia rientrano in questo voce. Con il regolamento n. 1900/74 venne istituito un sistema di prezzi di obiettivo e di sussidi alla produzione per la soia. Da ciò non consegue, tuttavia, che la soia fosse esclusa dalla disciplina del regolamento n. 136/66. Inoltre, la questione se i prodotti ottenuti dalla soia rientrino nella sfera d'applicazione di tale regolamento non può essere risolta facendo riferimento al regolamento n. 1900/74, il quale si applica solo alla soia stessa.
Sembra chiaro che il procedimento col quale si ottiene la farina di estrazione di soia è volto ad eliminare dai semi quanto più olio possibile, essendo il pregio principale della farina estratta costituito dal suo contenuto proteico piuttosto che dal suo contenuto di grassi. La conclusione che un prodotto siffatto non rientrerebbe, in via di principio, in un'organizzazione comune di mercato per gli oli ed i grassi, sembra comunque essere direttamente contraddetta dallo specifico riferimento, nell'art. 1, n. 2, del regolamento, sotto la voce 23.04, ai «... residui dell' estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie...». Se ci fosse stato l'intento di escludere la farina di estrazione di soia, o sostanze simili, dall'ambito di applicazione del regolamento, quest'ultimo avrebbe dovuto contenere una disposizione in tal senso. La Fancon non è stata in grado di indicarne alcuna, per cui, a mio avviso, la soluzione della questione dipende dal se la farina di estrazione di soia rientri o meno in una delle voci doganali menzionate all'art. 1, n. 2.
È stato inoltre sostenuto che l'art. 2 del regolamento non contempla alcun prelievo per le merci comprese nei prodotti indicati alla leu. b) dell'art. 1, n. 2, ma dispone solo che ad esse si applica la Tariffa doganale comune. Non mi sembra che ciò abbia rilevanza per la questione in esame, giacché è evidente che le merci menzionate alla leu. b) dell'art. 1, n. 2, rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento e sono comprese nell'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi.
Tra le voci doganali menzionate nell'art. 1, n. 2, solo le tre indicate nell'ordinanza di rinvio appaiono pertinenti. La voce 12.02 è così formulata: «Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa», ed è divisa in due sottovoci: «A. di soia» e «B. altre». Le Note esplicative comunitarie non contengono alcun riferimento a questa voce. Nelle Note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale (CCD) si legge soltanto che essa comprende «... farine non disoleate ottenute dalla tritatura di semi oleosi... compresi nella voce 12.01. La voce non comprende: ... farine non disoleate (voce 23.04)». Tutte le parti sembrano concordare sul fatto che la merce di cui trattasi non rientra in questa voce.
La voce 15.17, nei periodi che qui interessano, recita: «Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali». Anch'essa è divisa in due sottovoce: «A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva» e «B. altri». Neanche per quanto concerne questa voce le Note esplicative comunitarie contengono alcun chiarimento, mentre nelle Note del CCD è espressamente dichiarato che essa non comprende «Panelli, polpa residua o altri residui dell' estrazione di oli vegetali, escluse le morchie (voce 23.04)». Sia la Fancon che la Commissione, anche se per diversi motivi, hanno espresso l'opinione che la farina di estrazione di soia non rientri nella voce 15.17. Né la SIAT né il Governo italiano hanno presentato alla Corte argomenti su questo punto.
La voce 23.04 recita: «Panelli, sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie». Essa è divisa in due sottovoci, «A. Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva» e «B. altri». Le Note del CCD definiscono i panelli e gli altri residui considerati nella voce come «residui solidi dell'estrazione di olio da semi oleosi... mediante solventi o spremitura o centrifugazione ... I residui classificati sotto questa voce possono presentarsi in forma di pani schiacciati (panelli) o di farina. Essi possono anche essere pellettizzati direttamente mediante compressione o con l'aggiunta di un legante ...». Tutte le parti, eccetto la Fancon, sostengono concordemente che la merce di cui trattasi rientra in questa voce.
A mio avviso, la farina di estrazione di soia non è compresa nella voce 12.02 per due motivi:
i)
l'olio ne è stato estratto, per cui essa non può essere considerata «non disoleata»;
ii)
Nelle Note del CCD è dichiarato che la voce comprende farine ottenute mediante tritatura di semi oleosi di cui alla voce 12.01 mentre in questo caso la merce è sottoposta ad ulteriore lavorazione.
Né essa ricade nella voce 15.17, perché le Note escludono espressamente i panelli e gli altri residui dell'estrazione degli oli vegetali. Ciò indica che la seconda sottovoce, «Altri», si riferisce a residui contenenti olio che non hanno le caratteristiche dell'olio d'oliva, anziché a residui che contengono poco olio o non ne contengono affatto; e che la totale estrazione dell'olio non è necessaria perché la merce sia esclusa dalla voce.
Secondo la Fancon, la farina di estrazione di soia non rientra nella voce 23.04 perché innanzitutto non è un panello, ma una farina di estrazione ottenuta mediante solvente, e inoltre non è un residuo ma il prodotto principale della lavorazione. Per quanto riguarda il primo punto sono d'accordo. Il termine «panello» non si riferisce, secondo me, ad una sostanza dalla quale è stata estratta la maggior quantità possibile di olio. Esso non si attaglia ad una sostanza secca e farinosa, contenente solo una percentuale di olio che non è conveniente, dal punto di vista commerciale, estrarre. Quanto al secondo punto, può sembrare strano, nel linguaggio corrente, definire «residuo» il prodotto che costituisce lo scopo principale della lavorazione. Si tratta però di stabilire se la farina costituisca un residuo ai sensi del regolamento. Le Note del CCD definiscono le merci comprese nella voce di cui trattasi come «i residui solidi dell'estrazione dell'olio». Esse non fanno alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui l'olio sia il prodotto che s'intende principalmente ottenere e quella in cui l'olio sia il sottoprodotto della lavorazione, e questa sia in primo luogo intesa ad ottenere la farina di estrazione, più preziosa e ricca di proteine. Ciò che conta è il risultato e non lo scopo. La farina è ciò che rimane dopo l'estrazione dell'olio e che quindi, a mio avviso, si intende con la parola «residuo». L'identificazione del «residuo» con 10 «scarto» risulta impossibile in ragione dell'esclusione delle «morchie» dalla voce in esame. Ciò risulta chiaramente dal testo francese che fa riferimento alle «lies» (fecce) e alle «fèces» (sedimenti) che sono esclusi dai «residui» ai fini presenti. 11 testo italiano menziona le «morchie», come quello inglese «dregs», mentre il testo olandese assomiglia maggiormente a quello francese in quanto parla di fecce («droessen») e sedimenti («rezinksel»). Il testo danese e quello tedesco sono alquanto diversi. Il primo esclude i «residui della purificazione dell'olio» («restprodukter fra rensning af olier»), mentre il secondo esclude i «residui oleosi» («Oldrass»). La conclusione risulta essere che il termine «morchie» ed i suoi equivalenti negli altri testi possono essere idonei a definire la lecitina, ma non la farina di estrazione di soia.
Come ha sottolineato il Governo italiano, la classificazione sotto questa voce non dipende dal se la merce sia stata o meno completamente disoleata. Le Note comunitarie consentono l'inclusione di residui con un contenuto di grassi non superiore all'8 % in alcuni casi, cioè i prodotti dell'estrazione di olio d'oliva e il residuo dell'estrazione di olio di germi di granturco. Le Note del CCD stabiliscono che dalla voce 23.04 sono esclusi i «concentrati proteici ottenuti dall'eliminazione di alcuni elementi della farina di soia disoleata, usati come additivi in preparazioni alimentari (voce 21.07)». Quest'ultima è una voce residua e le Note precisano che essa comprende solo preparazioni destinate al consumo umano. Nella fattispecie la merce risulta destinata all'alimentazione zootecnica. Anche se potesse essere appropriatamente definita concentrato proteico, essa non potrebbe per questo essere classificata sotto la voce 21.07. Di conseguenza, essa rientra, a mio avviso, nella voce 23.04.
Per questi motivi, ritengo che la questione sollevata dalla Corte suprema di cassazione vada risolta nel senso che la farina di estrazione di soia è compresa tra i prodotti elencati nell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 136/66.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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