CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 25 MARZO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti principali
Specialmente nelle cause relative alla previdenza sociale dei lavoratori migranti una chiara conoscenza dei fatti ha sovente importanza essenziale per la comprensione delle questioni pregiudiziali proposte. Nel caso presente, la mancanza di chiarezza circa la situazione concreta ha perfino costretto la Commissione a formulare le sue osservazioni scritte in base a supposizioni concernenti i fatti. La Corte ha chiesto informazioni supplementari al Rijksdienst voor Werknemerspensioenen (Ufficio nazionale pensioni per lavoratori dipendenti), il che consente attualmente di riassumere i più rilevanti antefatti nel modo seguente.
1.1.
La sig.ra Vlaeminck, vedova Saelens (per il seguito: la vedova) lavorava in Belgio dal 1926 al 1929 e dal 1950 al 1970, e in Francia dal 1931 al 1936. Il suo defunto marito lavorava in Belgio dal 1926 al 1929 e dal 1940 al 1942, e in Francia, come lavoratore frontaliero, dal 1930 al 1939. Con provvedimento 9 agosto 1971, il suddetto Ufficio pensioni le attribuiva una pensione di vecchiaia. Poiché la pensione era attribuita nella fattispecie in base ad 1/40 per anno civile, la frazione di attività lavorativa veniva fissata in 25/40) corrispondente ai 25 anni di lavoro in Belgio. Inoltre, la vedova otteneva nel 1971, dalla Caisse régionale d'assurance maladie du Nord de la France (CRAM), una pensione di vecchiaia per il suo periodo di occupazione in Francia. Contemporaneamente, l'Ufficio pensioni belga le attribuiva una pensione per superstiti. Quest'ultima le veniva concessa, come la pensione di vecchiaia belga, in forza del regio decreto n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (Gazzetta ufficiale belga del 27 ottobre 1967). In base ai dati, forniti dall'Ufficio pensioni, la pensione per superstiti era attribuita alla vedova non solo per gli anni di lavoro maturati dal marito in Belgio, ma anche per il periodo in cui egli era lavoratore frontaliero in Francia (1930-1939). Invece di 7/17, la frazione di carriera lavorativa veniva fissata in 17/17, in base all'art. 18, n. 6, del regio decreto suddetto. Tale norma così recita:
«In deroga ai paragrafi precedenti e per l'attività di cui all'art. 10, n. 5 (cioè per quella di lavoratore frontaliero o stagionale in un paese confinante), la vedova del lavoratore può fruire di una pensione per superstiti pari alla differenza tra l'importo della pensione per superstiti che essa otterrebbe se tale attività fosse stata esercitata in Belgio e la pensione spettante per la stessa attività in base alla legislazione del paese di occupazione.
Tale pensione costituisce una pensione minima. Tuttavia, per l'applicazione dell'art. 50 del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, la pensione minima è determinata senza tener conto della pensione estera».
Come risulta già da questa norma, la mancata maturazione del diritto a una pensione superstiti in Francia ha costituito il motivo per il quale l'Ufficio pensioni belga ha tenuto conto, in base all'art. 18, n. 6, del regio decreto, anche degli anni d'occupazione in qualità di lavoratore frontaliero in detto paese. Il regio decreto 21 dicembre 1967 contiene però una norma anticumulo, che è così formulata :
«Una pensione per superstiti attribuita in base al regio decreto n. 50 può essere cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o qualunque altro vantaggio equivalente, concessi in forza di una legge belga o straniera o in forza di un regime di pensioni del personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico, solo fino a concorrenza di una somma pari al 110 % dell'importo della pensione per superstiti concessa alla vedova, moltiplicata per la frazione inversa di questa, eventualmente limitata all'unità, che è stata impiegata per il calcolo della pensione di vecchiaia che serve di base al calcolo della pensione per superstiti».
La pensione superstiti concessa nella fattispecie, fissata a decorrere dal 1° settembre 1971 in 59910 FB, porta di conseguenza a un limite di cumulo di 65901 FB (59910 FB x 17/ 17 x 110%). Decurtata della somma delle pensioni di vecchiaia belga e francese, cioè 45437 FB, tale cifra dà una pensione superstiti da pagare di 20464 FB.
1.2.
L'ente previdenziale francese suddetto decideva tuttavia, il 25 novembre 1976, di concedere alla vedova, a decorrere dal 1973, anche una pensione superstiti di 11554 FB (1418 FF). I dati forniti dimostrano che si tratta nella fattispecie di una pensione proporzionale, liquidata a norma dell'art. 46, n. 2 (lett. a, b, c e d) del regolamento n. 1408/71, in relazione al periodo 1930-1939, il quale era servito da base per il calcolo della pensione superstiti belga. Il provvedimento della CRAM indicava inoltre che detta pensione era ridotta a zero, rinviando all'art. 12 del regolamento n. 1408/71 e all'art. 7 del regolamento n. 574/71. Da tale rinvio si può desumere che la decisione di non versare la pensione era manifestamente basata su di una norma nazionale anticumulo. Non è però del tutto chiaro quale norma nazionale sia stata applicata nella fattispecie. Secondo la Commissione, si tratta dell'art. 90 del decreto 29 dicembre 1975, n. 45-0179 (adottato in base al decreto 24 febbraio 1975 n. 75-109). Tuttavia, nemmeno il testo di tale norma, citato dalla Commissione, serve a chiarire a sufficienza la decisione della CRAM. La concessione della pensione superstiti francese, ma non, in modo espresso, la sua riduzione a zero, induceva l'Ufficio pensioni a rivedere d'ufficio la pensione superstiti belga pagata alla vedova. Invece della frazione di carriera lavorativa 17/17, determinata in base all'art. 18, n. 6, del citato regio decreto n. 50, venivano presi in considerazione questa volta solo gli anni di lavoro compiuti dal marito in Belgio (dal 1926 al 1929 e dal 1940 al 1942), di modo che la frazione di carriera veniva fissata in 7/17. Dopo la constatazione che l'importo teorico della pensione ammontava a 76315 FB, la pensione proporzionale per superstiti era fissata in 30312 FB. In base ai chiarimenti supplementari forniti dall'Ufficio pensioni, tale pensione proporzionale per superstiti è superiore a quella che si otterrebbe esclusivamente in base al diritto nazionale (belga). A seguito dell'applicazione della norma anticumulo suddetta, l'art. 18, n. 6, era pertanto esclusa.
2. La questione proposta e la sua rilevanza
2.1.
A seguito della riduzione della pensione superstiti belga, la vedova impugnava il provvedimento modificato dell'Ufficio nazionale pensioni dinanzi all'Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro), che annullava il provvedimento impugnato per difetto di motivazione sindacale. L'Ufficio pensioni interponeva appello dinanzi all'Arbeidshpf (Corte del lavoro) di Gand, che vi ha proposto la seguente questione:
«... se, nell'applicare il regolamento n. 1408/71 ad una pensione superstiti attribuita in Francia ad un belga, ma non pagabile, le disposizioni anticumulo possano nuovamente essere applicate nel Belgio: all'interessata veniva attribuita in Francia dal 1° gennaio 1973 una pensione superstiti di FF 1418, tuttavia non pagabile a norma dell'art. 12 del regolamento CEE η. 1408/71 e dell'art. 7 del regolamento n. 574/72; l'Ufficio nazionale pensioni per lavoratori dipendenti attribuiva all'interessata una pensione di vecchiaia non modificata, ma dalla pensione superstiti veniva detratta la pensione superstiti francese in conformità alla disposizione anticumulo di cui ai sopra menzionati regolamenti CEE».
2.2.
Sulla scorta delle informazioni supplementari fornite dall'Ufficio pensioni si può subito constatare che alla base di tale questione vi sono taluni malintesi. In primo luogo, alla pensione per superstiti francese, che è stata concessa, ma ridotta a zero, non è stata applicata alcuna norma anticumulo belga. Una norma del genere è stata applicata solo alle pensioni di vecchiaia belga e francese ed al cumulo delle pensioni di vecchiaia belga e francese con la pensione superstiti belga rettificata. In relazione a quest'ultima, la vedova fruisce della prestazione proporzionale più elevata. In secondo luogo, la pensione superstiti belga non è stata decurtata dell'importo della pensione superstiti francese ridotta a zero. Al contrario, la concessione della pensione superstiti francese ha indotto l'Ufficio pensioni a modificare la pensione superstiti belga, senza che l'importo di tale pensione francese sia stato preso in considerazione per la determinazione della pensione belga. Ciò che è accaduto, invece, è che il regime favorevole contemplato dall'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50 a favore dei lavoratori frontalieri è stato sostituito da un regime ordinario di ripartizione proporzionale, nell'ambito del quale hanno avuto rilevanza solo gli anni di attività del marito in Belgio. Se ne può concludere che nella fattispecie si tratta non di un'eventuale doppia applicazione di norme anticumulo nazionali, ma della sostituzione del regime del regio decreto, che comporta la frazione di carriera lavorativa 17/17, con il regime della ripartizione proporzionale (frazione di carriera 7/17), il che ha determinato la diminuzione della pensione superstiti belga.
2.3.
Tale malinteso si spiega forse col fatto che la base del provvedimento francese, come ha osservato anche la Commissione, non è chiara. La legittimità di tale provvedimento può essere accertata solo dal giudice francese competente. Ci si può chiedere se la modifica della pensione superstiti belga da parte dell'Ufficio pensioni non possa costituire, per la CRAM, un motivo per stabilire anche per la pensione superstiti francese un regime di ripartizione proporzionale senza applicare una norma anticumulo poiché — almeno in base a ciò che può essere dedotto dai fatti — è venuto meno la base per l'applicazione di tale norma anticumulo francese. Come ho già detto, non spetta alla Corte risolvere tale questione nell'attuale procedimento.
3. Il diritto comunitario in materia
3.1.
Tenuto conto di quanto precede, la questione posta dall'Arbeidshof dev'essere intesa come vertente sulla conformità, con il diritto comunitario, della trasformazione della pensione superstiti ai sensi dell'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50 in una pensione superstiti calcolata proporzionalmente. Tenuto conto del regolamento n. 1408/71, la concessione di una pensione superstiti proporzionale di 30312 FB va considerata come una corretta applicazione dell'art. 46, n. 2, lett. b, di tale regolamento, cioè 7/17 dell'importo della pensione. teorica di 73615 FB.
L'attribuzione di una prestazione proporzionale è anche, di per sé, conforme al regolamento n. 1408/71 poiché quest'ultimo non contiene disposizioni contrarie in materia di pensione di vecchiaia e superstiti dei lavoratori frontalieri.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, si può constatare che sia la pensione di vecchiaia e superstiti belga che la pensione di vecchiaia francese sono prestazioni calcolate pro rata, liquidate in base ai regolamenti nn. 3, 4 e 1408/71. Poiché la seconda frase dell'art. 12, n. 2, relativa alla prestazioni «della stessa natura» liquidate conformemente agli artt. 46, 50, 51 o 60 del regolamento n. 1408/71, non è applicabile — dal momento che si tratta del cumulo di pensioni di vecchiaia con una pensione superstiti —, l'applicazione della norma anticumulo belga è giustificata.
3.2.
Per quanto riguarda l'eventuale applicabilità dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, relativo alla pensione minima, condivido l'opinione della Commissione, che ha spiegato in modo convincente, nelle sue osservazioni scritte, come la pensione ai sensi dell'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50 non è una pensione minima ai sensi del suddetto art. 50. Anche accogliendo l'ipotesi contraria la questione della composizione e dell'importo di tale pensione minima resta pur sempre una questione di diritto belga, sulla quale la Corte non può pronunciarsi. Rinvio al riguardo alla vostra recente sentenza nella causa 22/81 (Regina contro Social Security Commissioner, ex parte Browning), in particolare al punto 10 della motivazione.
4. Conclusione
Riassumendo, è possibile dire che, alla luce delle indicazioni supplementari fornite dall'Ufficio pensioni belga, la trasformazione della pensione superstiti della vedova ai sensi dell'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50, in pensione proporzionale non solleva questioni di diritto comunitario, ma dev'essere valutata unicamente in base al diritto belga. In quanto si applica il regolamento n. 1408/71, non vi sono osservazioni da fare su tale applicazione. Concludo pertanto nel senso che, tenuto conto della correzione da effettuare, in base alle indicazioni supplementari, per quanto riguarda il vero motivo della trasformazione della pensione per superstiti, la Corte dia alla questione sottopostale soluzione affermativa.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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