CONCLUSIONI SUPPLEMENTARI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 15 LUGLIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa, in cui ho presentato le mie conclusioni il 25 marzo 1982, avete disposto la riapertura della fase orale. Desideravate infatti esser più dettagliatamente informati circa la natura, il fondamento e le conseguenze del provvedimento 25 novembre 1976 con cui l'ente previdenziale francese, la Caisse regionale d'assurance maladie du Nord de la France (CRAM), ha attribuito alla vedova una pensione per superstiti e l'ha immediatamente ridotta a zero richiamandosi all'art. 12 del regolamento n. 1408/71 ed all'art. 7 del regolamento n. 574/72. Detto provvedimento ha dato origine a taluni malintesi che sono alla base della domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal giudice belga e dicui mi sono occupato al punto 2.2, delle mie precedenti conclusioni. Tali malintesi riguardano la supposizione che l'ente belga abbia anche applicato una norma anticumulo alla pensione superstiti francese ridotta a zero. Ciò è inesatto, come risulta chiaramente dalla ben documentata risposta dell'Ufficio pensioni belga. Da questa risposta emerge che la vedova, oltre alla pensione di vecchiaia, percepisce, in base al provvedimento 11 gennaio 1977, una pensione superstiti più elevata di quella attribuitale con il precedente provvedimento 9 agosto 1971.
Per quanto riguarda il provvedimento francese in sé e per sé, nelle mie precedenti conclusioni ho formulato l'ipotesi, a seguito di quanto osservato al riguardo dalla Commissione, che nella fattispecie vi sia stata applicazione di una norma nazionale anticumulo. La risposta del Governo francese conferma l'esattezza di tale ipotesi. Non è compito della Corte esaminare, nell'ambito di questo procedimento, la questione della conformità del suddetto provvedimento al diritto francese. Ciò che importa nel caso di specie è che dalla risposta del Governo francese non emerge alcun elemento che possa far dubitare della legittimità del provvedimento dell'Ufficio pensioni belga. Di conseguenza non vedo alcun motivo per modificare l'opinione espressa nelle mie precedenti conclusioni in questa causa.
In base alle precisazioni attualmente ottenute circa gli antefatti ed alle norme di diritto comunitario applicate nella fattispecie, tale opinione potrebbe essere da voi espressa come segue nel dar soluzione alla questione sottopostavi:
Purché al riguardo si tenga conto di quanto disposto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72, l'art. 12 del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una norma nazionale anticumulo per quanto concerne pensioni di vecchiaia e pensioni per superstiti, indipendentemente da quanto un altro Stato membro abbia deciso relativamente all'applicazione di un'analoga norma anticumulo del suo diritto nazionale.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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