CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL'11 MAGGIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Fra il sig. Ivenel, ricorrente nella causa principale residente in Strasburgo, ed il sig. Schwab, resistente nella causa principale, titolare nella Repubblica federale di Germania di una fabbrica di macchinari, si addiveniva nel settembre del 1971 alla stipulazione di un contratto. In base ad esso il ricorrente doveva vendere dei macchinari in Francia per conto del resistente e percepire per tale attività una provvigione del 15 % dell'importo di ogni ordine. A quanto si sostiene il resistente, dall'agosto del 1975 non pagava più le provvigioni il che faceva sì che il ricorrente, nel luglio 1976, doveva abbandonare l'attività svolta per il resistente.
Il ricorrente ravvisa in ciò un inadempimento del contratto da parte del resistente. Perciò nel gennaio del 1977 esso adiva il Conseil de prud'hommes commerciaux di Strasburgo e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di varie somme (provvigioni, indennità di conguaglio, indennità per mancato preavviso, indennità per ferie non godute e conguaglio di un cosiddetto conto interno).
Poiché il convenuto eccepiva l'incompetenza ratione loci e ratione materiae del giudice adito, questo emetteva il 17 aprile 1978 una sentenza sulla questione della competenza, nella quale anzitutto affermava la propria competenza per materia, in quanto si doveva partire dal principio che i diritti fatti valere derivavano da un contratto di lavoro. Inoltre esso affermava anche la propria competenza territoriale, in forza dell'art. 5, n. 1, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Convenzione di Bruxelles») il quale detta:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1.
in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.»
Il giudice motivava che le varie obbligazioni di un contratto non vanno considerate separatamente, bensì quella che conta è l'obbligazione caratteristica. Nel caso del contratto di rappresentanza è tale quella del rappresentante; poiché questa va adempiuta nel luogo in cui il rappresentante ha il suo ufficio, nel caso di specie — non da ultimo anche perché manca una convenzione sulla competenza — sono competenti i giudici francesi.
Contro questa sentenza, che rimetteva ad un momento successivo la decisione nel merito, il resistente proponeva appello dinanzi alla Cour d'Appel di Colmar che gli dava in parte ragione. Infatti la Chambre Sociale di tale Corte, con sentenza 10 ottobre 1978, confermava la pronunzia del giudice di primo grado secondo cui bisognava partire dall'esistenza di un contratto di lavoro e quindi dalla competenza per materia del giudice adito. Viceversa, non si poteva ammettere la competenza per territorio dei giudici francesi ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles. A tal fine, infatti, si doveva aver riguardo alle obbligazioni su cui si basava la domanda. Ora, poiché le obbligazioni di corrispondere provvigioni ed altre indennità, tanto secondo il diritto francese, quanto secondo quello tedesco andavano adempiute presso il domicilio del debitore, il luogo dell'esecuzione poteva trovarsi solo nella Repubblica federale di Germania.
Su ricorso per cassazione dell'attore 22 dicembre 1978, la Chambre Sociale della Cour de Cassation francese riteneva che nel caso di un contratto di rappresentanza con obbligazioni corrispettiva, alcune delle quali da adempiersi in Francia, la determinazione di un luogo di esecuzione ai fini della Convenzione di Bruxelles appariva problematica. Essa decideva quindi di sospendere il procedimento e, con sentenza 2 aprile 1981, chiedeva l'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles in considerazione delle particolarità della lite dinanzi ad essa pendente.
Ecco il mio parere in proposito.
1.
Quando si tratta del foro competente del luogo della prestazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles e quindi della determinazione del luogo in cui vanno adempiute determinate obbligazioni contrattuali, il giudice deve anzitutto risolvere un problema di diritto dei conflitti. Egli deve, secondo il proprio diritto internazionale privato, stabilire il diritto da applicare al rapporto contrattuale ed in base alle disposizioni dello stesso determinare poi il luogo dell'adempimento. Questo è stato deciso — in considerazione del fatto che la Convenzione di Bruxelles non contiene alcuna specifica definizione del concetto del luogo dell'adempimento — nella causa 12/76 (Sentenza 6 ottobre 1976, 12/76, Industrie Tessili Italiana Como e/Dunlop AG — Race. 1976, pag. 1473) e deve certo essere tenuto fermo, dato che il caso in esame e le osservazioni formulate su di esso non forniscono alcuna ragione di cercare altre soluzioni.
Nell'ambito di tale primo esame si giunge naturalmente anche ad una qualificazione del rapporto contrattuale da giudicare. Nel caso di specie essa è stata, come è noto, effettuata dal giudice di primo e di secondo grado nel senso che si tratta di un rapporto di lavoro.
Ammettendo ciò, si giunge evidentemente alla conclusione che va applicato il diritto francese, in particolare gli artt. L 751-1 e segg. del Code du travail. Questa sembra essere l'opinione della dottrina francese; il ricorrente ha citato in proposito Battifol, Traité de droit international privé, 1976, n. 576. Ciò corrisponde però anche a quanto stabilisce la Convenzione, non ancora entrata in vigore, sulla legge da applicare alle obbligazioni contrattuali (GU L 266 del 9 ottobre 1980, pag. 1 e segg.). L'art. 6 di detta Convenzione dispone infatti che, se non altrimenti convenuto, al contratto di lavoro va applicata la legge dello Stato nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro e stabilisce persino che l'eventuale scelta del diritto da applicarsi non può privare il lavoratore della tutela garantitagli dalle norme imperative della legge testé indicata come quella da applicare in linea di massima.
Il ricorrente nella causa principale ed anche la Commissione sono partiti esclusivamente da questo principio giuridico. Credo tuttavia che ciò restringa eccessivamente la trattazione.
In effetti, con una serie di motivi — che non voglio menzionare ora, perché non dobbiamo certo risolvere noi il problema della qualificazione — il resistente nel procedimento principale si oppone alla tesi secondo cui si tratta di un rapporto di lavoro e sostiene con vigore che il ricorrente va considerato un rappresentante di commercio autonomo. Non possiamo certo nemmeno essere sicuri del fatto che la questione della qualificazione sia già definitivamente decisa. In primo luogo, infatti, il resistente — dato che la competenza territoriale dei giudici francesi è stata comunque negata dalla Cour d'Appel di Colmar — non aveva alcun motivo di opporsi all'assunto che sussistesse la competenza del giudice del lavoro e, in secondo luogo, la Cour de Cassation, alla quale non è stato sottoposto il problema della competenza per materia, potrebbe pervenire ad un risultato diverso in fatto di qualificazione nell'applicare l'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles.
Logicamente, quindi, l'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, che ci è stata richiesta, non potrà essere effettuata solo partendo dal punto di vista che nella lite principale si discute di un contratto di lavoro; ma la si deve impostare in modo più ampio.
2.
Il giudice di rinvio, che deve stabilire nel modo descritto il luogo o i luoghi dell'adempimento determinanti per il rapporto contrattuale in questione, per la corretta applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles deve ancora rifarsi alla sentenza 14/76 (Sentenza 6 ottobre 1976, n. 14/76, Éts. A. de Bloos SPRL e/Société en commandite par actions Bouyer — Race. 1976 pag. 1497).
a)
In essa, d'accordo con le mie conclusioni nelle quali avevo enumerato gli argomenti decisivi in proposito, veniva stabilito che l'art. 5, n. 1, non parte dal principio di un unico luogo d'adempimento, che debba valere per l'intero rapporto contrattuale e sia determinato dall'obbligazione caratteristica per il contratto. L'obbligazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, è invece quella che costituisce oggetto della domanda; ci si deve dunque riferire all'obbligazione che corrisponde alla pretesa contrattuale sulla quale si basa la domanda giudiziale.
Ciò va rilevato in considerazione di determinati accenni nella sentenza di rinvio — che è molto succinta — i quali danno l'impressione che, secondo la Cour de Cassation, sarebbe sufficiente per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, che alcune obbligazioni del contratto sinallagmatico controverso vadano adempiute in Francia, anche se non si tratta di quelle su cui verte la causa.
Del resto, il presente procedimento non offre alcuno spunto per allontanarsi di nuovo in via generale dal menzionato principio. Tratterò in seguito della questione se una certa modifica possa essere opportuna per i veri e propri contratti di lavoro.
b)
Della suddetta sentenza vanno poi ricordate ancora due massime:
—
Anzitutto, con riferimento all'indennità che spetta al rappresentante — dopo la risoluzione del contratto di esclusiva — per la clientela che ha acquistato, è stato affermato che il giudice nazionale deve accertare se si tratti, secondo il diritto da applicarsi al contratto, di obbligazioni contrattuali autonome o di obbligazioni subentrate al posto di obbligazioni contrattuali non adempiute. Ciò è dovuto evidentemente al fatto che in proposito vi sono nel diritto belga, della cui applicazione si trattava allora, gravi problemi (v. ad esempio Vander Elst in Journal des Tribunaux 1976, pag. 733 e segg.). Se non sbaglio, di questo non si può però parlare nel caso presente, dati gli ordinamenti giuridici che vengono in considerazione. Specialmente nel diritto francese sarebbe chiaro — così vanno interpretate le allegazioni del resistente — che i diritti i quali, secondo il Code du travail, sussistono dopo la risoluzione del contratto di rappresentanza commerciale, non vanno considerati diritti autonomi, ma subentrano ai diritti contrattuali iniziali, cui corrispondono gli obblighi fondamentali del datore di lavoro. Non vi è quindi motivo di soffermarsi più a lungo su questa parte della sentenza 14/76 la quale — come ha mostrato la Commissione — ha dato luogo a commenti contrastanti, per esaminare, ad esempio, la questione se considerazioni, delle quali parlerò subito, non potrebbero far apparire opportuno il discostarsi da quanto detto sopra, e quindi, in un caso del genere, il considerare tutte le pretese come pretese contrattuali dello stesso genere, anche se esse non sono dirette all'adempimento del contratto, ma ad atti sostitutivi nel significato più ampio. Sono convinto che a favore di un siffatto punto di vista militino buoni argomenti.
—
In secondo luogo, nella menzionata sentenza è stato chiarito che, in una lite vertente sulle conseguenze dell'inadempimento da parte del rappresentato di un contratto di rappresentanza esclusiva, in cui si chiede ad esempio il risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto, è determinante l'obbligazione contrattuale del rappresentato di cui si sostiene l'inadempimento, che ci si deve quindi rifare ad essa per stabilire il foro del luogo dell'adempimento. In tal modo diventa palese l'intenzione di evitare la moltiplicazione dei fori competenti, * intenzione che, in un altro punto della sentenza, traspare anche dall'espresso riferimento «alla necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativamente al medesimo contratto» (punti 9-11 della motivazione). Aderendo alla tesi della Commissione io ho sostenuto la stessa cosa nelle mie conclusioni ed ho espressamente proposto di interpretare l'art. 5, n. 1 — conformemente allo scopo fondamentale della Convenzione — nel senso che, qualora vi siano più obbligazioni derivanti per una delle parti da un rapporto contrattuale, si deve tener conto dell'ob- bligazione principale. Quello che potrebbe esser fatto, e secondo me dovrebbe esser fatto, nella presente fattispecie per chiarire ed eventualmente portare ad ulteriori conseguenze la sentenza 14/76 è il porre in rilievo con la necessaria chiarezza questo principio della rilevanza decisiva dell'obbligazione principale del convenuto.
3.
Tali linee conduttrici potrebbero — anche se non dobbiamo certo stabilirlo ora — avere come conseguenza nella lite principale che il luogo dell'adempimento è in Francia e quindi sono competenti i giudici francesi.
Come è noto, il ricorrente chiede essenzialmente la condanna del resistente al pagamento di provvigioni, dell'indennità per inosservanza del termine di preavviso e dell'indennità per l'acquisto di clienti, che è considerata come compensazione per l'ingiustificato venir meno del rapporto contrattuale. Si tratta quindi in parte di adempimenti contrattuali (pagamento di provvigioni, liquidazione di un «conto interno» nel quale andavano iscritti gli incassi e i crediti del ricorrente) ed in parte di pretese per inadempimento (indennità per ferie, indennità per inosservanza del termine di preavviso e indennizzo per illegale recesso unilaterale del rapporto contrattuale).
Circa le obbligazioni del primo gruppo, secondo quanto è stato allegato, si può avere l'impressione che esse — in ogni caso se si deve partire dal presupposto di un contratto di lavoro — vadano adempiute in Francia. Ricordo a questo proposito gli argomenti del ricorrente, suffragati dalla giurisprudenza, secondo cui per il diritto francese il pagamento della retribuzione va effettuato nel luogo in cui viene eseguito il lavoro, i rimborsi ai viaggiatori di commercio vanno versati al loro domicilio e, quando si tratta di somme determinate, sussiste l'obbligo di pagare con assegno o bonifico bancario, il che normalmente implica del pari l'adempimento al domicilio del lavoratore.
Lo stesso potrebbe valere per le pretese derivanti dall'inadempimento (risarcimento danni per il venir meno del rapporto contrattuale, indennità per inosservanza del termine di preavviso) poiché si basano sull'obbligo del resistente di non turbare il riccorrente nell'esercizio della sua attività e a tal fine può evidentemente essere preso in considerazione solo un luogo d'adempimento nella circoscrizione giudiziaria nella quale l'attore doveva svolgere la sua attività. A questo proposito ci si può richiamare al già menzionato articolo di Vander Elst nonché alla giurisprudenza dei giudici belgi (Cour d'Appel di Mons, sentenza 3 maggio 1974; Cour de Cassation, sentenza 6 aprile 1978; Cour d'Appel di Liegi, sentenza 12 maggio 1977, riportata nel repertorio di giurisprudenza di diritto comunitario, serie D, Convenzione 27 settembre 1968 in relazione all'art. 5).
Se questo è vero — e lo deve stabilire in fin dei conti il giudice nazionale, al quale spetta anche la decisione sulle eccezioni del resistente, secondo cui il ricorrente avrebbe chiesto l'applicazione delle condizioni restrittive in vigore per i rappresentanti tedeschi e il pagamento delle sue competenze in DM — ciò significherebbe effettivamente una certa concordanza con la sentenza — menzionata dalla Commissione — pronunciata in un caso analogo il 29 gennaio 1980 dalla Cour d'Appel di Angers. Ciò vale quanto meno per la parte in cui la sentenza afferma che gli obblighi di pagamento che sono in questione sono subentrati ad obbligazioni contrattuali non adempiute e che le pretese relative all'indennità per inosservanza del termine di preavviso, all'indennità per la clientela acquistata nonché al risarcimento del danno sono sorte dalla trasgressione dell'obbligo di prosecuzione dei contratto. D'altra parte, in considerazione della giurisprudenza della nostra Corte di giustizia si dovrebbero certo munire di un punto interrogativo le considerazioni, del pari svolte nella sentenza, secondo cui le pretese relative alle provvigioni e all'indennità per ferie si baserebbero sull'inadempimento di obbligazioni che devono valere come «contropartita» per il lavoro prestato, e che andrebbe perciò assunto per esse come luogo d'adempimento il luogo in cui il lavoro è stato effettuato.
Il risultato sopra accennato corrisponderebbe oltre a ciò al desiderio, espresso nella relazione Jenard, che il foro del luogo dell'adempimento si trovi nello Stato il cui diritto deve essere applicato al rapporto contrattuale di cui è causa.
4.
Per finire, consentitemi di ritornare — come ho già preannunciato — alla questione se non appaia appropriata, quanto meno per i contratti di lavoro, una ben chiara modificazione dei principi posti dalla sentenza 14/76.
La Commissione ha svolto argomenti in tal senso. Essa si prefigge chiaramente, nel caso di rapporti giuridici del genere, di identificare un punto fondamentale e solo in base ad esso — si deve aver riguardo al territorio nel quale va eseguito il lavoro e le cui norme imperative vanno applicate — stabilire il luogo dell'adempimento rilevante ai fini dell'art. 5, n. 1, cioè, basandosi su un unico luogo dell' adempimento per l'intero rapporto contrattuale. In tal modo verrebbe ammessa, quanto meno nell'ambito del diritto del lavoro, la tesi dell'importanza decisiva dell'obbligazione caratteristica del contratto e della necessità di stabilire in relazione ad essa il foro del luogo dell' adempimento.
Tuttavia, ciò mi sembra solo difficilmente sostenibile data la situazione giuridica attuale.
È vero che, nella relazione Jenard, che è senza dubbio importante per l'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, è detto che, nell'elaborare la Convenzione si sono tenuti presenti i problemi particolari dei contratti di lavoro e che detta relazione sottolinea che «è opportuno che le controversie fondate su di un contratto di lavoro siano per quanto possibile giudicate dai tribunali dello Stato la cui legislazione interna disciplina il contratto stesso». Tuttavia non possiamo ignorare che la disposizione, contenuta nel progetto della Convenzione — secondo cui per le cause che derivano da contratti di lavoro dovrebbero essere esclusivamente competenti i giudici dello Stato contraente nel quale si trova l'impresa o nel quale deve essere eseguito il lavoro — non è stata inclusa nella Convenzione. Nella relazione si dice invece espressamente che si è rinunciato a disciplinare a parte la competenza nel settore del diritto del lavoro, e ciò evidentemente in considerazione di lavori che la Commissione CEE ha intrapreso per l'unificazione negli Stati membri delle norme di diritto del lavoro; vi si dice espressamente che devono valere anche in futuro per i contratti di lavoro le disposizioni generali della Convenzione con le quali — come già dimostrato nella causa 14/76 — tenuto conto dell'art. 5, n. 1, è incompatibile la teoria dell'importanza decisiva dell'obbligazione caratteristica del contratto. Non si può infine neppure pensare di allontanarsi da ciò, poiché nel frattempo è stato pubblicato il testo — non ancora in vigore — della Convenzione sulla legge da applicarsi alle obbligazioni contrattuali, a proposito del quale la relazione Jenard (GU C 59, del 4 marzo 1979, pag. 24) dice molto chiaramente:
«Una volta che i lavori attualmente in corso in seno alla Commissione saranno stati completati, le norme della Convenzione potranno essere modificate sia attraverso la stipulazione di un protocollo supplementare, sia mediante l'elaborazione di un accordo che disciplini tutti i problemi connessi con il contratto di lavoro ...»
5.
Posso pertanto solo proporre di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale della Cour de Cassation:
L'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles va interpretato nel senso che nel caso dei contratti con prestazioni corrispettive non va determinato un luogo dell'adempimento — secondo il criterio dell'obbligazione caratteristica del contratto —, ma ci si deve basare sull'obbligazione su cui si basa la pretesa fatta valere. Nel caso di pretese sorte dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, è determinante l'obbligazione della quale viene fatto valere l'inadempimento. Se le pretese derivanti da un contratto sono più di una, va accertato secondo il diritto da applicarsi al contratto cosa si debba considerare come l'obbligazione principale del convenuto; secondo il luogo di adempimento della stessa si stabilisce quindi il foro competente.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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