CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 22 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente ricorso è stato proposto dalla Commissione per far dichiarare, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, che la Repubblica italiana, omettendo di porre in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 77/91 (GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1), nel termine stabilito dall'art. 43 della stessa, è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato. Tale termine è scaduto il 16 dicembre 1978, due anni dopo la notifica della direttiva agli Stati membri.
La Repubblica italiana non ha contestato né nella fase scritta né nella fase orale di non essersi conformata alla direttiva. Essa ha spiegato che un disegno di legge, inteso a consentire che la direttiva fosse messa in atto, era stato presentato al Parlamento, nel corso della VII legislatura, ma che era stato impossibile farlo adottare prima dell'anticipato scioglimento delle Camere nel 1979. Un analogo disegno di legge veniva presentato il 4 o 24 settembre 1979, nel corso dell'ottava legislatura, al Parlamento e, previo esame delle competenti commissioni, veniva debitamente approvato dal Senato il 16 luglio 1980. Attualmente si trova dinanzi alla Camera dei deputati. Il Governo italiano è più volte intervenuto per sollecitare la conclusione dell'iter parlamentare ed ha assicurato che la direttiva sarà attuata al più presto possibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a mio parere, uno Stato membro non può invocare circostanze o prassi del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi ad esso imposti da una direttiva.
Di conseguenza, ritengo che la domanda della Commissione debba essere accolta e che le spese del presente procedimento debbano essere poste a carico della Repubblica italiana.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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