CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL'8 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Mentre esiste già una consolidata giurisprudenza sulla questione fino a che punto siano ammissibili eccezioni ai principi fondamentali della libera circolazione delle merci in ossequio ai diritti nazionali di brevetto, di marchio e d'autore, nel presente procedimento va esaminata per la prima volta la questione dell'incidenza delle disposizioni del Trattato sull'esercizio dei diritti spettanti al titolare di un brevetto nazionale per modelli o disegni ornamentali.
La Nancy Kean Gifts BV (NKG), un'impresa commerciale con sede all'Aia, vende fra l'altro borsette da donna importate da Formosa. Il 23 aprile 1979 essa depositava il modello di una di tali borsette da donna presso l'ufficio Benelux disegni e modelli.
Per un modello corrispondente esiste dal gennaio del 1979 un brevetto USA, richiesto già nel marzo del 1977. Quale autore (inventor) è indicato un certo sig. Siegel dell'Arizona e quale licenziataria (assignee) una ditta chiamata Amba Marketing Systems Inc.
La cassa di vendite per corrispondenza Keurkoop BV con sede in Rotterdam all'inizio del 1980 offriva in vendita e talvolta anche in omaggio borsette da donna uguali o d'aspetto quasi identico, che venivano anch'esse direttamente importate nei Paesi Bassi da Formosa.
La NKG chiedeva ed otteneva quindi, in forza del diritto esclusivo spettantele a norma della legge uniforme Benelux sui disegni e modelli (Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. (BWTM)) entrata in vigore il 1° gennaio 1975, un provvedimento provvisorio col quale veniva fatto divieto alla Keurkoop «di fabbricare, importare, vendere, offrire in vendita, esporre al pubblico, consegnare, usare o detenere in scorta per uno di tali scopi» borsette da donna del genere.
La Keurkoop interponeva appello contro tale provvedimento.
Con sentenza 20 maggio 1981, che disponeva il rinvio pregiudiziale, la Terza Sezione del Gerechtshof dell'Aia ha in sostanza stabilito, per quanto riguarda i fatti, che la NKG non è l'autore del modello e che essa ha effettuato il deposito senza autorizzazione e senza alcun rapporto giuridico con l'autore o con un suo avente causa per il territorio del Benelux.
In diritto, il giudice proponente, in particolare ai nn. 11 e 12 della sentenza di rinvio, ha fatto le seguenti osservazioni: contrariamente alle affermazioni dell'appellante, lo spirito degli artt. 1 e seguenti della BWTM non è di «ricompensare» lo sforzo creativo dell'autore del modello. Come si desume dall'art. 1 della legge, può invece «venir tutelato come disegno o modello... il nuovo aspetto esterno dato ad un prodotto d'uso corrente». La legge non prescrive quindi che il modello o disegno sia l'espressione di una attività creativa od artistica. Lo scopo di tale norma consiste nell'impedire per un certo tempo la contraffazione dei modelli scelti dalle industrie e dagli artigiani. Di conseguenza il diritto di tutela a norma dell'art. 3, n. 1, della BWTM sorge, in linea di massima, dal primo deposito e ciò indipendentemente dal fatto che il depositante sia un'industria, un artigiano o anche l'autore del modello. Se il deposito avviene senza l'autorizzazione dell'autore del modello o di colui che, a norma della BWTM va considerato tale, ai sensi dell'art. 5, n. 1, solo il vero e proprio autore può rivendicare entro un certo termine il deposito o chiederne l'annullamento.
Avendo l'appellante sostenuto la tesi che le disposizioni riportate sono incompatibili con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE e che quanto meno l'azione inibitoria non poteva conseguire alcun effetto poiché essa aveva acquistato le borse in questione «altrove nell'ambito del mercato comune», il Gerechtshof dell'Aia ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 de Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se sia compatibile con le norme del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare con l'art. 36, l'applicare la “legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli”, nella parte in cui questa attribuisce un diritto esclusivo su un dato modello, come indicato nella stessa legge e con l'oggetto e la funzione descritti al punto 11 della motivazione della presente sentenza, a colui che per primo ha effettuato il deposito del modello presso l'ufficio competente senza che altri all'infuori di colui il quale sostiene di essere l'autore, o il suo committente, o il suo datore di lavoro, abbiano la possibilità di contestare il diritto del depositante e/o di opporsi a una domanda di provvedimenti inibitori da questo proposta, facendo valere che il depositante non è l'autore del modello, né il suo committente o il suo datore di lavoro.
2.
Se la domanda di provvedimenti inibitori possa essere respinta in quanto riguardi prodotti di cui il convenuto si è rifornito in un paese facente parte del mercato comune diverso da quello (anch'esso facente parte di tale mercato) per il cui territorio i provvedimenti sono stati richiesti, qualora nel primo paese la distribuzione di detti prodotti non implichi alcuna lesione dei diritti dell'attore che ha effettuato il deposito del modello».
Ecco il mio parere in proposito:
1.
La soluzione della questione presuppone che il fatto sul quale il giudice proponente deve pronunciarsi, rientri nell'ambito d'applicazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE. Come è noto, tali disposizioni devono esclusivamente garantire la libera circolazione delle merci «fra gli Stati membri». Ora, la causa principale è proprio caratterizzata dal fatto che un'impresa commerciale olandese fa valere il suo diritto di tutela territoriale per prodotti importati direttamente da un paese terzo, cioè Formosa, nei confronti di un'altra impresa commerciale olandese, che si rifornisce degli stessi prodotti del pari direttamente da Formosa. Di conseguenza l'appellata e la Commissione, basandosi sull'insegnamento della Corte nelle cause EMI Records ( 2 ) riguardo al diritto al marchio, sostengono che l'esercizio del diritto al modello o disegno ornamentale allo scopo di impedire la vendita di prodotti importati da paesi terzi, non ostacola la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri.
Per converso l'appellante sostiene fra l'altro che la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri è già ostacolata in quanto la sentenza del giudice olandese è esecutiva nei due altri Stati membri che fanno parte del Benelux.
Questa controversia, che solleva in primo luogo la questione della posizione dell'entità economica territoriale Benelux nell'ambito del mercato comune e in secondo luogo il problema del riconoscimento e dell'esecuzione delle pronunzie giudiziarie negli altri paesi del Benelux, non va, secondo me, ulteriormente esaminata nella presente fattispecie. La sola cosa che conta è che il giudice proponente ritiene determinanti per la decisione le questioni, evidentemente originate dalla tesi dell'appellante secondo cui le borse del medesimo modello provenienti da Formosa potrebbero essere importate nei Paesi Bassi da altri Stati membri. Poiché secondo la giurisprudenza costante della Corte, che ha trovato recentemente espressione fra l'altro nella sentenza Damiani ( 3 ), nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali disposta dall'art. 177 del Trattato CEE spetta solo al giudice nazionale, che è l'unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa nonché degli argomenti dedotti dalle parti e che dovrà assumere la responsabilità della decisione giudiziaria da emettere, valutare, con piena cognizione di causa, la rilevanza delle questioni di diritto sollevate nella lite pendente dinanzi a lui e la necessità di una pronunzia pregiudiziale ai fini della propria sentenza. Ritengo quindi opportuno risolvere le due questioni.
2.
Il giudice proponente deve decidere se l'applicazione della legge uniforme Benelux sui modelli e disegni ornamentali sia compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Onde poter chiarire la questione, chiede alla Corte l'interpretazione delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, ed in particolare degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE. In proposito va considerato che, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE; la Corte può decidere solo sull'interpretazione del Trattato e degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità o sulla validità di detti atti, non già sull'interpretazione di una norma di legge nazionale. Di conseguenza la prima questione posta dal giudice proponente verte sul se gli artt. 30 e 36 del Trattato vadano interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di disposizioni nazionali le quali attribuiscano al primo depositante un diritto esclusivo su un disegno o modello, senza che altri, all'infuori dell'autore, del suo committente o datore di lavoro o dei suoi aventi causa, abbiano la possibilità d'impugnare tale diritto affermando che il depositante non è in realtà l'autore del modello o disegno.
Per la soluzione della questione bisogna partire dal presupposto che l'esercizio di un diritto esclusivo territoriale costituisce di per sé un ostacolo per la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri.
Di conseguenza le disposizioni nazionali la cui applicazione crei ostacoli per gli scambi fra gli Stati membri vanno in generale considerate misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE. A norma dell'art. 36 del Trattato CEE, tuttavia, gli artt. 30-34 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione giustificati fra l'altro da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.
a)
Sorge quindi anzitutto la questione se anche i diritti nazionali ai modelli o disegni ornamentali rientrino nella suddetta deroga. Di qui bisogna secondo me partire, come rilevano anche tutte le parti del procedimento, in base alla giurisprudenza sulle relazioni fra il principio della libera circolazione delle merci e le norme nazionali sulla tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
La Corte cioè, dopo aver in un primo tempo stabilito in numerose sentenze che il richiamo al diritto al brevetto o al marchio è idoneo a giustificare un'eccezione al criterio della libera circolazione delle merci, — dapprima solo larvatamente nella causa Deutsche Grammophon Gesellschaft ( 4 ) ed infine apertamente nella causa GEMA ( 5 ) — ha chiarito che l'art. 36 del Trattato CEE va applicato anche al diritto d'autore — e quindi anche ai diritti di tutela ad esso analoghi —. Essa parte, come è chiaro nella sentenza ultima nominata, dalla considerazione che non vi è alcun ragionevole motivo per distinguere i diritti di tutela industriale e commerciale dal diritto d'autore, per quanto riguarda lo sfruttamento commerciale dei diritti stessi.
Ora, la particolarità del diritto al modello o disegno ornamentale in sé consiste nel fatto che esso può trovare giustificazione da un lato in considerazioni sul diritto d'autore e dall'altro in considerazioni di politica industriale. Per questo anche le legislazioni nazionali sui modelli o disegni ornamentali hanno caratteristiche diverse. In parte sono informate al modello del diritto al brevetto e in parte anche al modello del diritto d'autore. La questione non deve essere qui ulteriormente approfondita poiché sia il diritto al brevetto sia il diritto d'autore rientrano, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nella tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE, con la conseguenza che anche il diritto ai disegni o modelli ornamentali va in essa ricompreso. In proposito non si deve dimenticare che anche il legislatore del Benelux, come si desume fra l'altro dall'art. 3, n. 1, del BWTM, ha considerato il diritto esclusivo ad un modello come un diritto industriale protetto ai sensi della Convenzione d'unione di Parigi del 1883 sulla tutela della proprietà industriale. Nell'art. 1, n. 2, di detta Convenzione modificata da ultimo nel 1967 a Stoccolma ed alla quale aderiscono tutti gli Stati membri, i modelli e disegni industriali sono annoverati per gli oggetti cui si riferisce la tutela della proprietà industriale.
Che inoltre anche il Consiglio parta dall'idea che i modelli o disegni ornamentali vanno compresi nella proprietà industriale lo si desume — come ha rilevato il Governo del Regno Unito — in particolare dall'art. 4, n. 2, punto 2, lett. b) del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204) nel quale i brevetti, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali o i marchi vengono enumerati come sottogruppi dei diritti relativi alla proprietà industriale.
b)
Una volta assodato che si deve partire dal presupposto che anche i conflitti fra il diritto al modello o disegno ornamentale ed il principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune, vanno risolti a norma dell'art. 36 del Trattato CEE, ci si può inoltre riferire alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia secondo cui dalla lettera, in particolare della seconda frase, e dalla collocazione di detto articolo consegue che il Trattato lascia certo intatta l'esistenza dei diritti tutelati dalle leggi di uno Stato membro, mentrel'esercizio di tali diritti può essere senz'altro limitato, a seconda delle circostanze, da disposizioni inibitorie del Trattato. In quanto deroga ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 — secondo la giurisprudenza — consente limitazioni della libera circolazione della merci solo in quanto siano giustificate dalla tutela dell'oggetto specifico dei diritti di cui trattasi. Di conseguenza, nell'esaminare la questione se la legge Benelux sui modelli o disegni ornamentali possa essere con successo opposta al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, va anzitutto definito l'oggetto specifico del diritto territoriale tutelato, al fine di dedurne quali limiti per gli scambi possano essere accettati a norma del diritto comunitario e quali no.
In proposito sorge l'ulteriore questione se l'oggetto specifico del diritto al modello o disegno ornamentale dipenda — come sostiene l'appellante — da un unico modello per così dire ideale, di tale diritto ovvero se — come sostengono il Governo britannico, quello tedesco e quello francese, nonché l'appellata e la Commissione — per determinare l'oggetto specifico ai fini dell'art. 36 del Trattato CEE ci si debba basare di volta in volta sulla legislazione nazionale in materia e sulle specifiche caratteristiche.
A mio parere, tale questione, tenuto conto dello spirito della deroga di cui all'art. 36 del Trattato CEE, può essere risolta solo nel senso che, finché le disposizioni dei singoli Stati sulla tutela della proprietà industriale non saranno state unificate nella Comunità, solo il legislatore dello Stato membro può decidere sulla loro sussistenza ( 6 ). Di conseguenza, spetta del pari esclusivamente _ agli Staţi membri lo stabilire in quale misura desiderino garantire i diritti di proprietà industriale e commerciale e quali particolari caratteristiche questi debbano possedere, tenendo tuttavia conto dei limiti posti dal Trattato.
Partendo da questo presupposto e basandosi sulla giurisprudenza della Corte, l'oggetto specifico del diritto Benelux al modello o disegno ornamentale — come suggerisce la Commissione — si può definire nel senso che al titolare — cioè, nel caso concreto, al depositante — spetta il diritto esclusivo di porre in commercio per la prima volta il prodotto in cui si concreta il disegno o modello. Questa definizione dell'oggetto specifico del diritto al disegno o modello ornamentale, che si ricollega al titolare del diritto e non pretende di essere completa, dovrebbe del resto, se non m'inganno, valere per tutti gli analoghi diritti degli Stati membri e corrisponde anche alla descrizione dell'oggetto specifico del diritto al brevetto e al marchio sinora usata dalla Corte.
e)
Ora, a causa delle differenze che esistono fra i vari diritti nazionali al modello o disegno ornamentale, solo la legislazione nazionale può di volta in volta risolvere la questione di chi sia il titolare e quali siano le caratteristiche del diritto stesso.
Date le differenze tra gli scopi perseguiti dai vari diritti nazionali al modello o disegno ornamentale — quello della BWTM è, come ci è stato detto, quanto meno la tutela del produttore industriale o dell'artigiano che vuole distinguere il proprio prodotto da quelli altrui dandogli una forma diversa — va quindi ammesso che titolare del diritto può essere anche colui che ha depositato il modello senza il consenso dell'autore.
La disciplina della BWTM non sarebbe infine criticabile neppure se si fosse del parere che il Trattato CEE limita la libertà degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione delle caratteristiche dei diritti di proprietà industriale nel senso che l'autore del modello o disegno deve in qualche modo essere tutelato. A tale proposito va osservato che — come hanno in particolare rilevato il Gerechtshof dell'Aia ed il Governo dei Paesi Bassi — la disciplina della BWTM favorisce, fra l'altro, la certezza del diritto, in quanto il diritto sorge col deposito. Per motivi di semplicità si è volutamente rinunciato a verificare se il depositante sia pure l'autore. I diritti di questo vengono comunque tutelati, in caso di deposito effettuato da un terzo, dalla possibilità offertagli di far valere entro un certo termine il suo diritto al deposito o di chiederne l'annullamento.
Se invece tale possibilità fosse offerta — come chiede l'appellante — anche ai terzi, ciò avrebbe la conseguenza che l'autore effettivo non potrebbe più far valere il suo diritto in quanto mancherebbe la novità, il che significherebbe una notevole intrusione del diritto comunitario nella situazione garantita dal diritto nazionale.
Del resto la compatibilità col diritto comunitario di una tecnica legislativa del genere si desume anche dal fatto che gli artt. 56 e 57 della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (76/76/CEE, GU L 17 del 26. 1. 1976, pag. 1), che è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri, contempla per i brevetti un regime analogo.
d)
Come si può desumere dalla sentenza di rinvio, l'appellante sostiene inoltre che la tutela dei cosiddetti plagi, consentita dalla BWTM, è incompatibile col principio fondamentale della libera circolazione delle merci.
Anche a proposito di questo assunto va anzitutto osservato che la tutelabilità dei cosiddetti plagi rientra nel contenuto di una normativa sui modelli o disegni ornamentali ed è quindi di competenza degli Stati membri. Come giustamente rileva il Governo federale, a causa della mancata armonizzazione dei diritti sui modelli o disegni ornamentali è anche qui impossibile rifarsi a modelli ideali per una normativa in materia adeguata alla Comunità economica europea, in particolare per la nozione di «novità» come criterio distintivo fra le imitazioni che meritano tutela e quelle che non la meritano o plagi. Uno sguardo ai diritti sui modelli o disegni ornamentali degli Stati membri mostra invece che anche alla legislazione degli altri Stati membri in materia è nota, in una certa misura, la tutela dei cosiddetti plagi, quali le forme antiche, le forme di altre civiltà ecc. I singoli diritti sui modelli o disegni ornamentali distinguono i plagi che meritano tutela, dalle copie che non la meritano, di norma solo per mezzo della cosiddetta nozione di novità, la cui gamma di varianti, come è noto, va dalla novità soggettiva sino a quella assolutamente obiettiva. Anche a proposito di tale nozione di novità, contrariamente alla tesi sostenuta dall'appellante non può essere compito della Corte armonizzare i diritti dei singoli Stati membri in materia, che non sono stati ancora unificati.
3.
Con la seconda questione il giudice proponente desidera infine sapere se il titolare di un diritto al modello o disegno ornamentale nei Paesi Bassi possa opporsi all'importazione di un identico disegno o modello, anche se i prodotti si trovano legittimamente in commercio in un altro Stato membro. Per risolvere la questione ci si deve rifare di nuovo alla differenza, elaborata dalla costante giurisprudenza della Corte fra esistenza e esercizio dei diritti di proprietà industriale. Anche se è infatti certo che, nello stato attuale del diritto comunitario, ai termini dell'art. 36, 1a frase del Trattato, ci si può di massima opporre, invocando un diritto al modello o disegno ornamentale regolarmente acquistato in uno Stato membro, all'importazione di merci con identiche caratteristiche di modello o disegno, resta tuttavia da esaminare se l'esercizio di un siffatto diritto costituisca un «mezzo di discriminazione arbitraria» o «una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri» ai sensi dell'art. 36, 2a frase.
Per delimitare l'esercizio dei diritti di proprietà industriale ammesso dall'art. 36, la Corte ha poi enunciato il principio secondo cui il titolare di un diritto di proprietà industriale o commerciale tutelato dalle disposizioni di legge di uno Stato membro non può valersi di tali disposizioni per opporsi all'importazione di un prodotto che sia stato regolarmente posto in commercio in un altro Stato membro da lui stesso o col suo consenso ( 7 ).
Il titolare del. diritto, infatti, se fosse a ciò autorizzato, avrebbe la possibilità di isolare i mercati nazionali ed in tal modo limitare gli scambi fra gli Stati membri, senza che una limitazione del genere gli sia necessaria per conservare la sostanza dei vantaggi dell'esclusiva che derivano dal diritto.
Al più tardi dopo la sentenza della Corte nella causa Merck ( 8 ) si può a questo proposito ritenere chiarito — per rispondere a quanto è detto nelle memorie dei Governi britannico e francese — che non appena il titolare del diritto ha regolarmente posto in commercio in uno Stato membro il prodotto tutelato o questo vi è arrivato col suo consenso, il prodotto stesso può liberamente essere commerciato nell'intero mercato comune, senza che abbia a tal fine importanza se il titolare del diritto abbia nello Stato membro di cui trattasi la possibilità di essere tutelato. Se invece il prodotto tutelato viene prodotto o venduto in uno Stato membro senza il consenso del titolare del diritto, questo può opporsi all'importazione del prodotto nel territorio tutelato.
Un ulteriore problema deriva infine dal fatto che, secondo la BWTM, il diritto al modello o disegno ornamentale sorge col deposito, per il quale il depositante non deve identificarsi coll'autore, e ciò può avere come conseguenza che potrebbero sorgere in Stati membri diversi i cosiddetti diritti di tutela industriale paralleli di identica origine. A questo proposito va osservato che, qualora fra i titolari di tali diritti di identica origine vi siano relazioni giuridiche o economiche, le quali fanno presumere un'unica origine del disegno o modello ornamentale, applicando per analogia la giurisprudenza della Corte sui marchi di identica origine ( 9 ) si deve ritenere che i titolari stessi non possano servirsi della possibilità loro offerta dal diritto nazionale per impedire l'importazione dei prodotti tutelati, poiché altrimenti i vari mercati nazionali potrebbero essere artificiosamente isolati. Secondo la giurisprudenza, ciò avviene in particolare se l'esercizio di tali diritti è oggetto, mezzo o conseguenza di un'intesa vietata dal Trattato.
L'identità di origine di diritti paralleli su disegni o modelli ornamentali non si deve però presumere qualora essi consistano bensì in imitazioni parallele o persino in appropriazioni della medesima opera creativa di un terzo, ma non vi sia — a parte l'effettiva origine comune — un nesso giuridico o economico fra i singoli depositanti. Se in un caso del genere si ritenesse infatti sussistente l'identità di origine solo perché i due modelli o disegni ornamentali effettivamente risalgono alla stessa creazione, la legislazione in materia di quegli Stati membri i quali considerano sufficiente il deposito — come giustamente osserva il Governo federale — sarebbe alla fin fine lesa nella sua esistenza in modo inammissibile.
Spetta tuttavia al giudice del fatto lo stabilire quali siano i rapporti fra i singoli titolari del diritto e se siffatti diritti nazionali di identica origine siano nel caso concreto usati da un titolare al fine di isolare i mercati.
4.
In base a queste considerazioni propongo quindi di risolvere come segue le questioni sollevate dal Gerechtshof dell'Aia:
1.
Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che essi non ostano all'applicazione delle norme degli Stati membri che concedono al primo depositante un diritto esclusivo al disegno o modello ornamentale, senza che altri, all'infuori dell'autore, del suo committente o datore di lavoro o del suo avente causa abbiano la possibilità di contestare tale diritto facendo valere che il depositante non è l'autore del modello, né il suo committente o datore di lavoro.
2.
Il titolare di un diritto al disegno o modello ornamentale in uno Stato membro non può valersi del suo diritto esclusivo ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE per opporsi all'importazione di un prodotto che sia stato regolarmente posto in commercio in un altro Stato membro da lui stesso o col suo consenso. Il diritto esclusivo può però essere fatto valere qualora il prodotto tutelato sia stato posto in commercio in uno Stato membro senza il consenso del titolare del diritto stesso. Un comportamento del genere può tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 36, 2a frase, del Trattato, se è dimostrato che il titolare esercita il suo diritto allo scopo di isolare artificiosamente i mercati.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 15 giugno 1976 nella causi 51/75, EMI Records Limited c/CBS United Kingdom Limited, Racc. 1976, pag. 811;
sentenza 15 giugno 1976 nella causa 86/75, EMI Records Limited c/CBS Grammofon A/S, Racc. 1976, pag. 871;
sentenza 15 giugno 1976 nella causa 96/75, EMI Records Limited c/Schallplatten GmbH, Race. 1976, pag. 913.
( 3 ) Sentenza 14 febbraio 1980 nella causa 53/79, Office national des pensions pour travailleurs salariés c/Fioravante Damiani, Racc. 1980, pag. 273.
( 4 ) Sentenza 8 giugno 1971, 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c/Mctro-SB-GroßmSrkte GmbH & Co. KG, Race. 1971, pag. 487.
( 5 ) Sentenza 20 gennaio 1981, cause riunite 55 e 57/80 — Musik-Vertrieb membran GmbH e K-tcl International c/GEMA — Gesellschaft für musikalische Auffüh-rungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte —, Race. 1981, pag. 147.
( 6 ) Vedi a questo proposito: sentenza 29 febbraio 1968, 24/67, Parke, Davis and Co. e/Probe!, Reese, Beinte-ma-Interpharm e Centrafarm, Race. 1968, pag. 75 e seguenti.
( 7 ) Vedi per esempio: sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm BV e Adriaan de Peijper c/Sterling Drug Inc., Racc. 1974, pag. 1147, (brevetti paralleli); sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin (Overseas) Ltd c/Terranova Industrie CA Kapferer 8c Co., Racc. 1976, pag. 1039; sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, DGG c/Metro, v. nota 1, pag. 2879; sentenza 20 gennaio 1981, cause GEMA, v. nota 2, pag. 2879.
( 8 ) Sentenza 14 luglio 1981, causa 187/80, Merck & Co. Inc. c/Stephar BV e Petrus Stephanus Exler, Racc. 1981, pag. 2063.
( 9 ) Vedi sentenza 18 febbraio 1971, causa 40/70, Sirena Srl c/EDA Srl ed altri, Racc. 1971, pag. 69; sentenza 13 luglio 1971, causa 192/73, Van Zuylen Frères c/Hag AG, Racc, 1974, pag. 731.
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