CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DELL'11 MARZO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti e le questioni pregiudiziali
La società Wünsche, ricorrente nella causa principale, esportava nel Regno Unito, il 27 aprile 1972 e il 7 giugno 1972, talune partite di alimenti zootecnici composti a base di cereali. Poiché a quell'epoca tale Stato non aveva ancora aderito alla Comunità, la ricorrente poteva chiedere di fruire, per detta operazione, di restituzioni all'esportazione, i cui importi erano stabiliti dai regolamenti della Commissione 29 marzo 1972, n. 661 (GU 1972, L 79, pag. 5) e 29 maggio 1972, n. 1121 (GU 1972, L 126, pag. 33). Per fruire di tali restituzioni essa presentava l'apposita dichiarazione allo Hauptzollamt, che le versava la somma di DM 102895,49. La composizione degli alimenti zootecnici era specificata come segue:
— 66 % farina di orzo, altra,
— 20 % tegumento di orzo, macinato,
— 12 % amido di patate,
— 1 % miscuglio di minerali,
— 1 % melassa.
Successivamente lo Hauptzollamt appurava però che la base di calcolo della restituzione era errata, in quanto esso era inizialmente partito dal presupposto che il 66 % di «farina di orzo, altra» fosse un prodotto cerealicolo ai sensi dei suddetti regolamenti. Risultava invece che tale componente era costituita da una miscela d'orzo macinato e di cosiddetta farina di mondatura «Schleifmehl» ottenuta dalla prima e dalla seconda decorticazione effettuata per ottenere l'orzo mondato. Secondo lo Hauptzollamt, in tale miscela doveva essere preso in considerazione solo l'orzo macinato; di conseguenza, esso chiedeva la restituzione di DM 89175,33. Ad avviso dello Hauptzollamt, la farina di mondatura è un sottoprodotto della produzione dell'orzo decorticato e, come tale, va classificata nella voce 23.03 della TDC. Poiché questa tesi veniva respinta dal Finanzgericht, con la motivazione, fra l'altro, che anche la farina di mondatura va considerata prodotto cerealicolo, lo Hauptzollamt proponeva ricorso per cassazione («Revision»). Chiamato a pronunciarsi sul se la nozione di prodotto cerealicolo ai sensi dei suddetti regolamenti fosse stata correttamente interpretata, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
Se, nel decidere circa il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti (CEE) della Commissione nn. 661/72 e 1121/72, si debba tener conto anche di prodotti derivanti dalla perlatura o dalla mondatura dei chicchi di cereali, non già dalla molitura.
2)
Se il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti sopra menzionnati vada determinato in base al complesso degli ingredienti dell'alimento zootecnico derivanti dalla lavorazione dei cereali.
3)
In caso di soluzione negativa della questione n. 2.: se possa costituire un prodotto cerealicolo ai sensi dei regolamenti sopra menzionati un miscuglio composto di orzo macinato e di cosiddetto «Schleifmehl» (farina di mondatura).
4)
In caso di soluzione affermativa della questione n. 1 e di soluzione negativa della questione n. 3: se, nel decidere circa il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti sopra menzionati, i sottoprodotti («Schleifmehle») derivanti dai singoli processi di perlatura o mondatura dell'orzo decorticato vadano presi in considerazione separatamente l'uno dall'altro.
2. La normativa comunitaria in materia
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali è stata istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (GU L 117, pag. 2269). In base a detto regolamento, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 15 luglio 1968, n. 968 (GU L 166, pag. 2), relativo al regime da applicare agli alimenti zootecnici composti a base di cereali. La concessione e la fissazione delle restituzioni per tali alimenti sono disciplinate dal regolamento della Commissione 29 settembre 1969, n. 1913 (GU L 246, pag. 11), metre gli importi effettivi per i periodi considerati sono stati fissati dai già menzionati regolamenti della Commissione 29 marzo 1972, n. 661 (GU L 79, pag. 35), e 29 maggio 1972, n. 1121 (GU L 126, pag. 33).
3. Sulla prima questione
La prima questione proposta dal Bundesfinanzhof riguarda il se la farina di mondatura dell'orzo rientri anche essa nell'ambito d'applicazione dei due regolamenti della Commissione, se cioè vada tenuto conto anche del metodo di produzione (mondatura e perlatura) per stabilire cosa si debba intendere per «prodotti cerealicoli». L'art. 7 del regolamento n. 968/68 definisce l'ambito d'applicazione ratione materiae del regime di restituzioni di cui trattasi nei termini seguenti:
«1.
La restituzione all'esportazione è determinata tenendo conto soltanto di taluni prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione all'esportazione».
In base a tale definizione, il 4o condiderando dei regolamenti della Commissione nn. 661/72 e 1121/72 precisa che :
«... la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione».
Per quanto riguarda i «prodotti cerealicoli» contenuti in tali mangimi composti, la nota 2 dell'allegato di ciascuno dei due regolamenti rinvia al capitolo 10 ed alle voci 11.01 e 11.02 (eccezion fatta per la sottovoce 11.02 G) della Tariffa Doganale Comune (la versione della TDC in vigore per il 1972 è pubblicata nella GU 1972, L 1). Di conseguenza, la nozione di «prodotti cerealicoli» di cui ai regolamenti nn. 661/72 e 1121/72 comprende:
—
i cereali (capitolo 10);
—
le farine di cereali (voce 11.01);
—
le semole, i semolini, i cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) (voce 11.02).
Poiché i due regolamenti non contengono una nomenclatura propria, né disposizioni in senso contrario, la questione se la farina di mondatura dell'orzo rientri nella nozione di «prodotti cerealicoli» in tal modo definita va risolta interpretando la TDC. Ad una conclusione analoga era già giunto l'avvocato generale Mayras nella causa 80/72 (Race. 1973, pag. 657, colonna sinistra). Non potendosi applicare il capitolo 10 (cereali) in considerazione della natura del prodotto, vanno esaminate le suddette voci 11.01 e 11.02 della TDC, nonché i criteri in base ai quali i prodotti sono classificati in queste voci. Da tale esame risulta che, secondo la nota 2, leu. A, del relativo capitolo, il duplice requisito per la classificazione dell'orzo in una di dette voci è la contestuale presenza di un tenore minimo di amido del 45 % e di un tenore massimo di ceneri del 3 %. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, il prodotto dell'industria molitoria di cui è causa rientra, in base alla stessa nota, nella voce 23.02 della TDC, che comprende fra l'altro «crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi». Se le suddette condizioni sono soddisfatte, non è più rilevantte stabilire come il prodoto è stato ottenuto, cioè, nel caso di specie, se mediante molitura o decorticazione. La portata dei due criteri è stata esaurientemente esaminata dalla Corte nella già menzionata causa 80/72 (Lassie-fabrieken e/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Race. 1973, pag. 635). Più in generale, tale interpretazione è anche conforme al principio più volte enunciato dalla Corte, secondo cui la classificazione dei prodotti nella TDC va effettuata in base a caratteristiche obiettive, e quindi alla composizione del prodotto, non già in funzione del metodo secondo cui sono stati ottenuti i prodotti. Rinvio a questo proposito alle sentenze nelle cause 36/71 (Henck, Race. 1972, pag. 187), 128/73 (Past, Race. 1973, pag. 1277), 185/73 (König, Race. 1974, pag. 607), 53/75 (Vandertalen, Race. 1975, pag. 1647), 98 e 99/75 (Carstens, Race. 1976, pag. 241), 38/76 (Luma, Race. 1976, pag. 2027) e 62/77 (Carlsen, Race. 1977, pag. 2343).
In base a siffatte considerazioni propongo di risolvere nel modo seguente la prima questione sollevata dal Bundesfinanzhof:
La questione se i prodotti derivanti dalla mondatura o dalla molitura dei chicchi di cereali vadano considerati «prodotti cerealicoli» ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 661/72 e 1121/72 va risolta unicamente applicando i criteri qualitativi di classificazione — nella fattispecie tenendo conto del tenore di amido e di ceneri — che sono alla base delle voci 11.01 e 11.02 della TDC alle quali fa rinvio la nota 2 dell'allegato dei suddetti regolamenti. Il metodo di produzione è pertanto irrilevante.
4. Sulla seconda questione
Dopo aver così definito la nozione di «prodotto cerealicolo», bisogna stabilire se, al fine di determinare le restituzioni, il prodotto vada esaminato nel suo insieme alla luce dei suddetti criteri o se occorra esaminare separatamente ciascuno dei suoi componenti. Per risolvere tale questione, che corrisponde alla seconda questione proposta dal Bundesfinanzhof, ci si può richiamare anzitutto all'art. 7 del regolamento n. 968/68, che costituisce la base del regime delle restituzioni all'esportazione. Dalla lettera del n. 1 di detto articolo («... tenendo conto soltanto di taluni prodotti ...») risulta che, per quanto riguarda i prodotti contenenti ingredienti eterogenei, il calcolo delle restituzioni va effettuato in base ai singoli elementi costitutivi. La medesima soluzione risulta dal n. 1 dell'art. 2 del regolamento n. 1913/69:
«1.
L'esportatore dichiara agli organi competenti la composizione totale dell'alimento composto a base di cereali precisando, per voce tariffaria, la percentuale di ogni tipo di prodotto incorporato».
La soluzione della presente questione sulla scorta di argomenti basati sulla lettera delle norme in materia può risultare ulteriormente avvalorata se si tiene conto del sistema delle restituzioni all'esportazione degli alimenti zootecnici. Dal terzo considerando del regolamento n. 968/68 emerge che, per quanto riguarda il calcolo, detto sistema è legato a quell'alimento di valore elevato che è il granoturco. Dal già menzionato art. 7 dello stesso regolamento si desume che, ai fini delle restituzioni, si tiene conto di prodotti per quanto possibile equivalenti sul piano qualitativo e non di sottoprodotti e di residui, sebbene tali ingredienti possano anch'essi essere usati come alimenti zootecnici.
In conformità a quanto sopra, il secondo considerando del regolamento n. 1913/69 recita:
«considerando che a tal fine è opportuno prendere in considerazione i soli prodotti la cui quantità incorporata nell'alimento composto e le cui caratteristiche sono veramente rappresentative della sostanza dell'alimento a base, di cereali preso in considerazione, e cioè, in particolare, i cereali, le farine di cereali ed i prodotti non preparati provenienti dalla molitura e dalla lavorazione dei cereali, eccezion fatta per gli altri prodotti la cui incorporazione in tale tipo di alimenti presenta un aspetto complementare o marginale».
La restituzione per gli alimenti zootecnici dipende quindi in larga misura dalla loro qualità, cioè, nella fattispecie, da prodotti con basso contenuto di ceneri ed elevato tenore di amido. La difficoltà di analizzare gli alimenti zootecnici per individuarne i singoli ingredienti è quindi all'origine dell'obbligo sancito dall'art. 2, n. 1, già citato, del regolamento n. 1913/69, ai sensi del quale gli esportatori sono tenuti a dichiarare con esattezza tali ingredienti con riferimento alla voce corrispondente della TDC.
Propongo quindi la seguente soluzione alla seconda questione sottopostavi dal Bundesfinanzhof:
Il contenuto di prodotti cerealicoli dei mangimi composti ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 661/72 e 1121/72 va determinato in base ai singoli ingredienti derivanti dalla lavorazione e dalla trasformazione dei cereali.
5. Sulla terza e quarta questione
La soluzione della prima e della seconda questione determina anche la soluzione della terza e della quarta questione proposte dal Bundesfinanzhof. Data la già mezionata difficoltà di analizzare i mangimi composti, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1913/69 prescrive, come ho già detto, la dichiarazione dettagliata dei singoli ingredienti. La semplice dichiarazione di un prodotto quale «miscela» comporterebbe il rischio che vengano pagate restituzioni troppo elevate. L'argomento dedotto a questo proposito dalla ricorrente, secondo cui tale dichiarazione può essere effettuata al momento dell'importazione non è convincente. Nella fattispecie si tratta della fissazione delle restituzioni all'esportazione, non già della classificazione doganale all'atto dell'importazione. L'obbligo di dichiarare i singoli ingredienti non è basato sulla TDC, che costituisce solo un sussidio per agevolare tale dichiarazione, ma sul già menzionato regolamento n. 1913/69, in quanto risulta dal suddetto regime delle restituzioni all'esportazione degli alimenti zootecnici. Nel risolvere la seconda questione si è pertanto fornita anche la soluzione della terza e della quarta, per le quali è quindi superfluo formulare una risposta distinta.
6. Sulla questione della nullità dei regolamenti nn. 661/72 e 1 121/72
Alla fine delle sue osservazione scritte, la ricorrente eccepisce l'invalidità dei due regolamenti della Commissione. A tale proposito essa si richiama alla differenza esistente fra l'ambito d'applicazione ratione materiae del regime delle restituzioni all'esportazione, quale è definito dall'art. 7, n. 1, del regolamento base n. 968/68, ed il quarto considerando dei due regolamenti della Commissione. L'art. 7, n. 1 (versione tedesca), fa menzione di «... bestimmte Erzeugnisse ...» mentre nei due regolamenti della Commissione si parla di «... Erzeugnisse ... die gewöhnlich ...». Poiché il Bundesfinanzhof non ha sollevato alcuna questione circa questo mezzo della ricorrente, non ritengo necessario che la Corte esamini il punto. Qualora tuttavia la Corte volesse farlo, ritengo che tale mezzo debba essere respinto.
In effetti, si può constatare una certa discordanza nella versione tedesca delle citate disposizioni, discordanza che sussiste anche nella versione francese in cui sono impiegate le espressioni «... certains produits ...» e «... produits qui entrent habituellement ...». Risulta però, fra l'altro, dal testo olandese — che in entrambi i casi usa i termini «bepaalde produkten» — che si tratta di una discordanza nella redazione dei testi, ma non di una discordanza di diritto sostanziale, che varrebbe a ridurre l'ambito d'applicazione dei regolamenti nn. 661/72 e 1121/72 rispetto a quello del regolamento n. 968/68. La ricorrente non è stata in grado di dimostrare che la suddetta limitazione contenuta nella parte motiva dei due regolamenti della Commissione abbia anche inciso in modo determinante sulla parte dispositiva degli stessi. Non è neppure possibile accettare la conclusione della stessa ricorrente secondo cui detta discordanza di redazione ha l'effetto di rendere incompatibile col regolamento n. 968/68 il richiamo alle voci corrispondenti della TDC di cui alla nota 2 dell'allegato. Infatti il risultato sarebbe in contrasto col sopra descritto regime di restituzioni vigente per gli alimenti zootecnici, in quanto potrebbero essere versate restituzioni anche per prodotti che rientrano nella voce 23.02 della TDC (che comprende fra l'altro i sottoprodotti). Come ho già detto, tale regime è caratterizzato proprio dal nesso fra le restituzioni e la qualità del prodotto.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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