CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 22 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
Il presente ricorso è stato proposto dalla Commissione per far dichiarare, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, che il Regno del Belgio, omettendo di porre in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 77/91, intesa ad armonizzare il diritto delle società (GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1), nel termine stabilito dall'art. 43 della stessa, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato. Tale termine è scaduto il 16 dicembre 1978, due anni dopo la notifica della direttiva agli Stati membri.
Il Regno del Belgio non ha contestato né nella fase scritta né nella fase orale di non essersi conformato alla direttiva. Esso sostiene che la sua omissione è dovuta in parte ai particolari procedimenti legislativi, cui si aggiunge la crisi politica, ed in parte al fatto che i termini stabiliti nella direttiva erano, ad avviso del Governo belga, troppo brevi. Un disegno di legge inteso a mettere in atto la direttiva era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 1978. Esso era stato poi trasmesso al Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio parere in merito il 29 gennaio 1979. Era stato quindi riesaminato, sottoposto di nuovo al Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei rappresentanti il 5 dicembre 1979. Nonostante l'insistenza del Governo sull'urgenza della questione, il disegno di legge rimane all'esame di uno speciale comitato della Camera che si occupa del diritto delle società, ma in udienza era stato assicurato alla Corte che l'approvazione del disegno di legge da parte di una delle Camere poteva solo prevedersi «entro sei settimane o due mesi» e che il disegno di legge sarebbe stato adottato prima della fine del corrente anno.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a mio parere, uno Stato membro non può invocare circostanze o prassi del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi ad esso imposti da una direttiva.
Di conseguenza, ritengo che la domanda della Commissione debba essere accolta e le spese del presente procedimento debbano essere poste a carico del Regno del Belgio.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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