CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 22 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente ricorso è stato proposto dalla Commissione per far dichiarare, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, che il Granducato del Lussemburgo, omettendo di porre in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 77/91, intesa ad armonizzare il diritto delle società (GU L 26 de 31. 1. 1977, pag. 1), nel termine stabilito dall'art. 43 della stessa, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato. Tale termine è scaduto il 16 dicembre 1978, due anni dopo la notifica della direttiva agli Stati membri.
Il Granducato del Lussemburgo non ha contestato né nella fase scritta né nella fase orale di non essersi conformato alla direttiva. Esso sostiene, tuttavia, che la sua omissione è dovuta alla complessità della materia ed alla difficoltà di conciliare il relativamente limitato emendamento della legge d'armonizzazione imposto dalla direttiva con più estese modifiche da prevedere per il futuro. Il 9 febbraio 1979 il primo Ministro presentava al Consiglio di Stato una relazione sull'argomento; e il 21 gennaio 1981 veniva depositato alla Camera dei Deputati un disegno di legge inteso a mettere in atto la direttiva. Nel giugno e nel settembre dello stesso anno, membri o rappresentanti del Governo hanno insistito alla Camera sull'urgenza della questione. Il disegno di legge resta all'esame.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a mio parere, uno Stato membro non può invocare circostanze o prassi del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi ad esso imposti da una direttiva.
Di conseguenza, ritengo che la domanda della Commissione debba essere accolta e che le spese del presente procedimento debbano essere poste a carico del Granducato del Lussemburgo.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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