CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 22 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signore Giudici,
Il presente ricorso è stato proposto dalla Commissione per far dichiarare, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, che l'Irlanda, omettendo di porre in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 13 decembre 1976, n. 77/91, intesa ad armonizzare il diritto delle società (GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1), nel termine stabilito dall'art. 43 della stessa, è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato. Tale termine è scaduto il 16 dicembre 1978, due anni dopo la notifica della direttiva agli Stati membri.
L'Irlanda non ha sostenuto, né nella fase scritta né in quella orale, di aver già posto in atto i provvedimenti prescritti per conformarsi alla direttiva. Essa dichiara di aver avviato il procedimento necessario a tale scopo e richiama l'attenzione della Corte su tre difficoltà cui attribuisce il ritardo nel porre in atto la direttiva. La prima è dovuta alla complessità della materia, che comporta sostanziali cambiamenti nel diritto irlandese delle società. La seconda è dovuta al termine stabilito dalla direttiva, che l'Irlanda reputa eccessivamente corto, come è stato dimostrato dal fatto che altri Stati membri non si sono ad essa conformati in tempo. La terza è dovuta alla situazione politica irlandese, che ha provocato la perdita di una parte rilevante del tempo parlamentare come conseguenza di due elezioni generali in sette mesi. Stando così le cose, l'Irlanda sostiene che la Corte può «attribuire il giusto peso a queste realtà», anche se «esse non costituiscono una giustificazione dal punto di vista strettamente giuridico». Essa sottolinea che è proprio disiderio porre in atto la direttiva il più presto possibile e chiede che la Corte respinga il ricorso o sospenda il procedimento in attesa della imminente entrata in vigore delle apposite leggi.
A sostegno di questo argomento, il patrono dell'Irlanda ha invocato un passo delle conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa 31/69, Commissione e/Italia (Race. 1970, pag. 25, a pag. 44), in cui egli concludeva nel senso che la Corte non dovrebbe censurare alla leggera il comportamento di uno Stato membro quando lo stesso ha un «margine di incertezza... nella valutazione di un comportamento». In quel caso, tuttavia, la critica della Commissione riguardava il ritardo che si verificava in pratica nel pagare determinate somme, in un caso in cui si poteva sostenere che sussistesse un margine discrezionale. Nel nostro caso, l'obbligo di porre in atto la direttiva è chiaro e non discrezionale ed il passo citato non può giovare qui. Il patrono dell'Irlanda ha pure richiamato la sentenza 91/79, Commissione e/ Italia (Race. 1980, pag. 1099, a pag. 1104), nella quale (secondo detto patrono) la Corte ha affermato che eventuali circostanze interne particolari di uno Stato membro possono essere prese in considerazione dalla Commissione, quando deve decidere se avviare o proseguire la procedura di cui all'art. 169. Il passo richiamato è, tuttavia, un riassunto dell'argomentazione della Commissione e non fa parte della motivazione della sentenza.
Questa Corte ha già affermato, nella causa 52/75, Commissione e) Italia (Race. 1976, pag. 277, a pag. 284), che l'eventuale ritardo con cui altri Stati membri hanno adempiuto degli obblighi non può essere invocato da uno Stato membro per giustificare l'inadempimento, sia pure temporaneo, dei propri obblighi. Qualora il termine stabilito per l'attuazione di una direttiva si riveli troppo breve, il rimedio idoneo per lo Stato membro interessato consiste nel cercare di ottenere, da parte dell'istituzione comunitaria competente, un'adeguata proroga del termine stesso. Non è stato sostenuto che l'Irlanda abbia cercato di ottenere una proroga del genere. D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, uno Stato membro non può invocare circostanze o prassi del proprio orinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi ad esso imposti da una direttiva.
Anche se, come ho detto nella causa 28/81, Commissione e) Italia (Race. 1981, pag. 2584), la Corte può a sua discrezione ritardare la decisione in ragione delle circostanze espostele, mi sembra che la decisione sul se e quando sottoporre al giudizio della Corte l'inaempimento dei suoi obblighi da parte di uno Stato membro, spetti in fin dei conti alla Commissione e, qualora l'inadempimento sia stato provato, di norma la Commissione ha diritto di ottenere la sua declaratoria, ove persista nell'azione.
La Corte era stata informata all'udienza che ora sono stati preparati i disegni di legge irlandesi intesi a porre in atto la direttiva, ma che essi non erano ancora stati discussi in Parlamento.
Con telex inviato al presidente della Corte in data 18 giugno 1982 il Chief State Solicitor ha dichiarato che un disegno di legge inteso a porre in atto la seconda direttiva in materia di società era stato presentato al Senato il 16 giugno 1982 e che egli confidava che il provvedimento sarebbe stato approvato da entrambe le Camere verso la fine del luglio del 1982.
In mancanza di un'istanza della Commissione intesa a porre termine al procedimento, mi sembra che, nonostante i passi che sono stati fatti successivamente all'udienza, la Commissione abbia il diritto di ottenere la declaratoria richiesta e che l'Irlanda vada in ogni caso condannata alle spese. D'altro canto, qualora la Commissione rinunciasse agli atti prima che la Corte pronunci la sentenza, questa sarebbe una questione che spetterebbe alla Corte risolvere.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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