CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL10 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I — Introduzione
1.
La causa oggi in esame, promossa dal sig. Bosmans, offre alla Corte la possibilità di chiarire meglio la posizione di molti dipendenti, il cui posto o grado ( 2 ) è stato definito «ad personam» nelle note alla tabella degli organici allegata alle singole sezioni del bilancio, come stabilito all'art. 6 dello Statuto.
A quanto risulta dalla tabella degli organici che si trova nel fascicolo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 1980, il numero dei gradi «ad personam» era a quell'epoca di 69 solo presso la Commissione. Ad eccezione della Corte dei conti, pare tuttavia che anche presso le altre istituzioni vi siano svariati gradi «ad personam». Solo presso la Corte di giustizia, in alcuni casi, è stato aggiunto all'indicazione «per la durata delle funzioni». Si tratta sempre di posti permanenti, ai sensi dell'art. I dello Statuto.
Maggior chiarezza circa questa posizione è naturalmente utile specialmente per tutti gli interessati, tra i quali il ricorrente nella causa odierna. Essa è stata poi ritenuta auspicabile anche per altre ragioni, come risulta da un estratto — versato agli atti — di una relazione dell'organo predecessore dell'odierna Corte dei conti, la Commissione di controllo, sui conti del bilancio 1976. A pag. 33 di detta relazione, detta Commissione osserva che l'attribuzione di gradi «ad personam» non è disciplinata da alcuna norma dello Statuto e che si devono per lo meno chiarire il senso e l'esatta portata di queste autorizzazioni in materia di bilancio. Alla pag. 34 la Commissione di controllo rileva che il conferimento di un siffatto grado «ad personam» a dipendenti cui, in base alle vostre sentenze nelle cause 20 e 21/63, Maudet e/Commissione (Race. 1964, pag. 215) e 79 e 82/63, Reynier ed Erba e/Commissione (Race. 1964, pag. 509), spetta il grado A3, è incompatibile con dette sentenze. I soli inquadramenti «ad personam» che la Commissione di controllo allora ritenne conformi al diritto comunitario erano quelli disposti in forza del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU 56, del 4. 3. 1968, pag. 1).
2.
Prendendo lo spunto da queste osservazioni della Commissione di controllo, mi pare anzitutto opportuno, ai fini della presente lite, ricordare brevemente che cosa siano, presso la Commissione, le principali tre categorie di gradi «ad personam». In primo luogo si deve citare la già ricordata categoria di dipendenti che — per effetto di dette sentenze e in relazione all'entrata in vigore dello Statuto — sono stati «promossi» al grado A 3. Questa promozione è stata fatta «ad personam». Fra l'altro poiché in questi casi in realtà si trattava ciononostante di una promozione, è concepibile che gli interessati non si siano opposti, benché naturalmente ci si possa chiedere, come la Commissione di controllo, se questo modo di dar esecuzione alle vostre sentenze sia consono alle stesse.
La seconda categoria, un po più ampia, di gradi «ad personam» è scaturita dal regolamento del Consiglio n. 259/68, emanato in occasione della fusione delle istituzioni ed ha implicato, come è emerso ancora una volta nel presente giudizio, il declassamento delle mansioni degli interessati, che hanno conservato il loro grado «ad personam». Questi dipendenti sono indubbiamente stati svantaggiati, specie riguardo alle responsabilità loro attribuite, che non erano pari al loro grado. Questa deroga all'art. 7 dello Statuto è stata però autorizzata da detto regolamento.
La terza e più numerosa schiera di dipendenti con grado «ad personam», a quanto risulta dalle allegazioni fatte nel presente procedimento, si è creata in occasione del primo ampliamento delle Comunità. Il ricorrente nella causa odierna fa parte di questa categoria. Dalle risposte date alle vostre domande all'udienza nella causa odierna nulla si è potuto desumere quanto all'applicazione di chiari criteri nel trasferire, in quest'occasione, dipendenti ad impieghi ai quali, secondo la tabella di cui all'art. 6 dello Statuto, era collegato solo un grado «ad personam», peraltro di livello immutato. Nella fattispecie non è nemmeno contestato che il nuovo incarico, a suo tempo affidato al ricorrente, era rimasto corrispondente al suo grado A3. Né il ricorrente contesta questo fatto per quel che riguarda il nuovo impiego di consigliere, affidatogli mediante trasferimento nel 1980.
Dal raffronto tra dette tre categorie si desume che la prima categoria di fatto ha ottenuto un vantaggio finanziario. La seconda categoria non ha avuto alcun vantaggio finanziario mentre, sotto il profilo della responsabilità, è stata lesa benché, a causa del detto regolamento, non potesse opporvisi. La terza categoria, nella quale rientra il Bosmans, è stata trasferita a norma dell'art. 7 dello Statuto, cioè conservando il grado ed il posto ad esso corrispondenti, però questo grado, nella tabella di cui all'art. 6 dello Statuto, viene definito «ad personam» al pari del grado delle altre due categorie. La qualifica «ad personam» si riferisce dunque a categorie di dipendenti molto diverse, per i cui interessi l'attribuzione della qualifica stessa ha avuto conseguenze disparate. Per amor di completezza, ricorderò ancora che — tenendo conto della vostra sentenza Loebisch (causa 14/79, Race. 1979, pag. 3692) — esiste ancora una quarta categoria, probabilmente meno numerosa. Si trattava di una «promozione discrezionale dovuta ai suoi meriti personali e probabilmente alla circostanza che egli era alla fine della carriera». Le mansioni dell'interessato rimanevano in quel caso mansioni corrispondenti al grado A 3. Questo mi pare l'unico caso in cui, sotto ogni aspetto, si può parlare del tutto a ragione di una qualifica ad personam.
3.
Prima di passare al caso concreto, mi pare opportuno aggiungere alcune osservazioni circa la terminologia. Sotto il profilo dello Statuto, hanno qui rilevanza le nozioni di «posto permanente» e di «grado». La nozione di «grado ad personam» o una nozione analoga ricorre, come ho detto, in particolare nell'allegato di bilancio di cui all'art. 6 dello Statuto, ma non nello Statuto stesso. La nozione contemplata in detto allegato di bilancio ha importanza fondamentale nel procedimento odierno.
Il problema è però se nello Statuto non abbia importanza una possibile distinzione tra la nozione di «posto» sotto l'aspetto «di bilancio» e la nozione di «posto» sotto l'aspetto «funzionale» (alle quali corrisponderebbero due nozioni di grado, «di bilancio» e «funzionale»). Secondo Euler (Europäisches Beamtenstatut, Kölner Schriften zum Europarecht, parte 4 A), la nozione di «posto» nello Statuto non ha effettivamente sempre lo stesso senso. Talvolta, particolarmente negli artt. 1 e 6, come pure implicitamente nell'art. 4, la nozione avrebbe un significato chiaramente di bilancio. Per quel che riguarda l'art. 1, l'Euler trova conferma fra l'altro nella vostra sentenza 18/63 (Schmitz, Race. 1964, pag. 191), ove è detto che «questa nozione [posto permanente] comprende soltanto gli impieghi espressamente contemplati come “permanenti” o denominati in modo analogo nel bilancio della Comunità». Questa massima è stata ancora recentemente ribadita nei nn. 9 e 10 della sentenza Fournier del 19 novembre 1981 (causa 106/80, non ancora pubblicata) mediante un richiamo alla sentenza Deshormes del 1o febbraio 1979 (causa 17/78, Racc. 1979, pag. 189). La vostra sentenza più recente, summenzionata, sottolinea in modo non equivoco la differenza tra le nozioni di bilancio e quella funzionale, affermando che un dipendente temporaneo in senso funzionale può certo coprire un posto permanente in senso di bilancio. Contemporaneamente la sentenza sottolinea che anche nell'art. 6 dello Statuto la nozione di «posto» ha un senso permanente di bilancio.
Per contro, la stessa nozione, nell'art. 5 dello Statuto — secondo l'Euler — ha chiaramente senso funzionale, che chiarisce compiti, doveri e poteri dei dipendenti (loc. cit. p. 61). Lo stesso senso funzionale dovrebbe a mio parere attribuirsi alla nozione di «posto» nell'art. 7 dello Statuto, che nella presente fattispecie ha importanza fondamentale assieme agli artt. 1 e 5 e all'allegato I A dello Statuto.
Quanto al rapporto fra la nozione di «posto» in senso di bilancio e in senso funzionale (e quindi tra le parallele nozioni di «grado», osserverò in primo luogo che anche la nozione di bilancio, come ho detto, trae il proprio fondamento dallo Statuto, come è stato da voi interpretato. Quindi non si può equiparare detta distinzione a quella tra le nozioni di «posto» in senso di bilancio e in senso «statutario». Inoltre ci si può chiedere, come ha fatto la Commissione di controllo, se la nozione di «grado ad personam» nella tabella degli organici allegata al bilancio a norma dell'art. 6 dello Statuto sia o non conforme allo Statuto. Il ricorrente nella presente causa lo nega e la Commissione di controllo pare avesse in proposito, nella relazione sui conti del 1976, quanto meno seri dubbi.
In secondo luogo, si deve tuttavia osservare, a proposito di detta distinzione, che le nozioni di «posto» nel senso del bilancio e in quello funzionale (e le relative nozioni parallele di «grado» nello Statuto non sono affatto del tutto distinte, come la Commissione ha suggerito durante il procedimento. La vacanza di un posto di bilancio costituisce infatti il presupposto perché si possa occupare un posto in senso funzionale (cfr. Euler, loc. cit. pag. 63). Anche questa considerazione mi sembra importante nella presente lite. In particolare, nel caso in cui un posto, al quale corrisponde, sotto il profilo del bilancio, nell'ambito dell'art. 6 dello Statuto solo un grado ad personam, possa essere considerato classificato ad un livello inferiore a quello al quale — sotto l'aspetto funzionale — dovrebbe essere valutato a norma dell'art. 5 dello Statuto, sorge la questione del se questa prassi sia o non conforme allo Statuto ( 3 ). Solo nei casi scaturenti dal regolamento, del Consiglio n. 259/68 pare che non vi sia possibilità di dubbio circa la legittimità della prassi di bilancio rispetto al diritto comunitario. Per la terza categoria, che nella fattispecie è quella che ci interessa, di gradi ad personam, un grado ad personam A 3 in senso di bilancio (ammesso che questa terminologia sia accettabile sotto il profilo del bilancio) in ogni caso deve corrispondere ad un posto di grado A 3 in senso funzionale.
4.
Il seguito della mia esposizione sarà così articolato. Nel paragrafo seguente riassumerò gli antefatti, lo scopo del ricorso ed i mezzi dedotti. Per un compendio più esauriente rinvio, come è mia abitudine, alla relazione d'udienza.
Nel terzo paragrafo esporrò le ragioni per cui a mio parere non si possono accogliere le eccezioni d'irricevibilità sollevate dalla Commissione, ed i motivi per cui il ricorso va cionondimeno dichiarato irricevibile d'ufficio.
Nel quarto paragrafo farò, per quanto necessario, un breve esame nel merito, per il caso che riteneste ricevibile il ricorso.
Nel quinto paragrafo farò alcune osservazioni finali ed esporrò le mie conclusioni definitive. Per i motivi esposti all'inizio cercherò anche nel seguito della mia esposizione di chiarire la situazione giuridica dei dipendenti interessati, per quanto ciò può esser rilevante ai fini della presente causa.
II — Gli antefatti, lo scopo ed j mezzi del ricorso
Il ricorrente veniva assunto dalla Commissione il 1o settembre 1958 ed inquadrato nel grado A 5. Dopo successive promozioni, in data 1o ottobre 1963 veniva nominato capo della divisione «Relazioni con le Comunità e con gli enti europei» della Direzione generale I «Relazioni esterne». In seguito veniva incaricato di volta in volta di dirigere varie altre divisioni presso le Direzioni generali I e VI della Commissione.
Con decisione della direzione generale 25 maggio 1973, il ricorrente veniva nominato capo della divisione «Stipendi, pensioni, missioni e indennità varie» della Direzione generale IX. Dopo che dalla tabella degli organici pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 novembre 1973, come prescritto dall'art. 6 dello Statuto, come pure da un organigramma datato 30 ottobre 1973, aveva appreso che il suo precedente posto A 3 era sostituito da un posto A 5/A 4 con grado A 3 ad personam, egli presentava una domanda con cui chiedeva all'autorità che ha il potere di nomina di sostituire questa indicazione con l'indicazione del grado che egli aveva avuto ininterrottamente dal 1o ottobre 1963. Dopo un colloquio con il suo direttore generale, nel quale — a quanto ha dichiarato — avrebbe ottenuto sufficienti assicurazioni in proposito, l'8 febbraio 1974 ritirava la domanda. Osservo che dal fascicolo non si desume nulla di preciso circa il contenuto di detto colloquio. A mio parere, nel giudicare l'eventuale rilevanza del ritiro della domanda, bisogna tener presente, fra l'altro, che a quell'epoca non si aveva alcuna esperienza circa le eventuali conseguenze dell'occupare un siffatto posto con un grado ad personam per le possibilità di carriera o di trasferimento ad un posto A 3 «regolare».
Comunque sia, anche in base alle sue esperienze personali in occasione di candidature per mansioni di livello superiore o con inquadramento normale, dopo una nuova decisione di trasferimento adottata dalla Commissione nei suoi riguardi il 25 giugno 1980, il 25 luglio 1980 presentava una nuova domanda all'autorità che ha il potere di nomina in cui chiedeva la conferma del fatto che, dopo il trasferimento, egli occupava nel «tableau des effectifs» (la tabella degli organici contemplata dall'art. 6 dello Statuto) un posto A 3 diverso da un posto A 3 ad personam. Dopo un buon mese, il 4 settembre 1980 egli riceveva dal direttore generale del Personale e dell'amministrazione la comunicazione ufficiale del suo trasferimento ad un posto di consigliere presso la direzione del personale.
Questa comunicazione era stata evidentemente spedita prima che il direttore generale prendesse visione della domanda in data 25 luglio. Il 13 ottobre 1980, il direttore generale gli inviava una nuova lettera che, secondo quanto ha dichiarato la Commissione all'udienza, doveva costituire il riscontro alla domanda, benché ciò non risulti dalla lettera stessa. Il tenore di questa seconda lettera è il seguente:
«Nell'ambito della riorganizzazione della direzione generale “Personale ed amministrazione”, la Commissione, nella 565a riunione in data 25 giugno 1980, ha deciso di assegnarla — a decorrere dal 1o agosto 1980 — in qualità di consigliere alla direzione IX A, “Personale”, senza modificare il posto che Lei occupa.
Di conseguenza Ella continuerà ad occupare un posto A 3 ad personam nell'ambito dell'organico».
Il 2 dicembre 1980, cioè prima del termine stabilito ad hoc dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, l'interessato presentava quindi all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso la decisione di reiezione della sua domanda.
Non avendo la Commissione risposto entro quattro mesi a detto reclamo, egli impugnava giurisdizionalmente il silenziorifiuto a norma dell'art. 91 dello Statuto entro il termine di tre mesi stabilito dallo stesso.
Oggetto del ricorso, per quanto ora ci riguarda, è «l'annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 1980, nella parte in cui stabilisce che il suo trasferimento come consigliere presso la direzione IX A “Personale”, a decorrere dal 1o agosto 1980, è stato effettuato ad un posto A 3 ad personam; la dichiarazione che il posto che egli occupa è e deve essere un posto A 3 dell'organico della Commissione, e l'annullamento della reiezione della domanda 25 luglio 1980 e del reclamo 2 dicembre 1980».
Il ricorso si fonda su mezzi di impugnazione, che si possono così riassumere: violazione o disconoscimento
a)
dello Statuto, in particolare degli artt. 1, 5, 7, n. 1, ed allegato I, lett. A;
b)
della decisione della Commissione per l'applicazione dell'art. 5, n. 4, dello Statuto, nel quale sono definite mansioni e attribuzioni connesse a ciascun impiego;
e)
della decisione della Commissione 10 dicembre 1963, con cui il ricorrente, a decorrere dal 1o ottobre 1963, veniva nominato al grado A 3;
d)
di principi giuridici, in particolare del principio di uguaglianza, del principio di sana amministrazione e di quello della giustizia distributiva.
III — Sulla ricevibilità del ricorso
La Commissione solleva due eccezioni di irricevibilità. In primo luogo il ricorso sarebbe in realtà diretto contro una situazione esistente quanto meno già dal 1o agosto 1973 e quindi sarebbe tardivo. A mio giudizio questa eccezione va respinta, in quanto il ricorso è chiaramente diretto contro la decisione della Commissione 25 giugno 1980 e contro la reiezione del suo reclamo del 2 dicembre 1980. Solo esaminando il merito si potrà stabilire se la Commissione — con la sua decisione del 25 giugno 1980 — in base allo Statuto o in base ad altre norme o ad altri principi giuridici dovesse disporre il trasferimento con attribuzione di un regolare grado A 3 al posto nel senso di bilancio. Le circostanze che possono pienamente spiegare perché il ricorrente non ha impugnato la decisione già nel 1973 o nel 1974 sono già state illustrate sopra, ma questi precedenti non mi pare abbiano rilevanza per l'attuale impugnazione.
Richiamandosi alle vostre sentenze 177/73 e 5/74, Reinarz c/Commissione (Race. 1973, pag. 679 e segg.), la Commissione solleva un'altra eccezione d'irricevibilità sostenendo che il provvedimento impugnato non lede l'interessato nel modo specificato nella vostra giurisprudenza. In base a questa giurisprudenza vanno considerati atti lesivi impugnabili solo «quelli che influiscono direttamente su una situazione giuridica determinata» oppure quello che «può tuttavia ledere i suoi interessi morali e le sue aspettative di carriera». A mio giudizio, anche questa seconda eccezione d'irricevibilità va disattesa. Il ricorrente osserva infatti con ragione che nella fattispecie sono soddisfatte entrambe le condizioni che la Commissione desume dalla vostra giurisprudenza. Fra l'altro egli dichiara di aver ripetutamente constatato di persona che i dipendenti di grado A 3 ad personam, quando postulano un posto di grado immediatamente superiore o anche si candidano ad un posto di normale grado A 3 hanno minori possibilità di riuscita dei dipendenti regolarmente inquadrati in A 3. Le statistiche fornite dalla Commissione a richiesta della Corte mostrano che questo modo di vedere non è recisamente contraddetto dai fatti. Inoltre, l'ipotesi illustrativa prospettata dal ricorrente, secondo cui l'interesse del servizio della Commissione non consente di perdere, per effetto di promozione o trasferimento, un posto di responsabilità occupato da un dipendente di grado A 3 ad personam, non può nemmeno essa venir disattesa senza entrare nel merito. Infine egli invoca l'interesse morale alla corretta definizione della sua posizione giuridica. Se gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno della sua tesi vadano disattesi risulta quindi solo dall'esame del merito.
Come ho già osservato, vi è però un ulteriore motivo per cui la domanda in questione mi pare vada dichiarata irricevibile d'ufficio. A questo proposito devo osservare anzitutto che il ricorso parte dall'erroneo punto di vista che il ricorrente, in forza del provvedimento impugnato, sarebbe stato assegnato ad un posto A 3 ad personam. Al contrario, con il provvedimento 25 giugno 1980 che egli impugna, gli viene attribuito, mediante trasferimento, in perfetta conformità agli artt. 5 e 7 dello Statuto, un posto di grado A 3 nell'ambito della sua categoria o ruolo, nella fattispecie un posto di consigliere. Ciò risulta dalla comunicazione, inclusa nel fascicolo, inviatagli il 4 settembre 1980. Proprio in esito alla domanda del 25 luglio mirante a far chiarire che egli era titolare di un posto A 3 non ad personam, il 13 ottobre veniva specificato che l'assegnazione era stata effettuata senza modificare il suo posto, cosicché egli avrebbe continuato ad occupare un posto A 3 ad personam nella tabella degli organici. È su questa precisazione, che a mio parere è stata redatta senza la dovuta cura, della sua posizione giuridica che verte sostanzialmente il ricorso.
La precisazione pecca di negligenza, in quanto il posto dell'interessato, sotto il profilo funzionale, è proprio stato modificato, vale a dire da capo divisione a consigliere. La precisazione è inoltre negligente in quanto non già il posto dell'interessato (che è un posto permanente) ha carattere personale, bensì il grado, corrispondente al posto, sotto il profilo del bilancio.
Che cosa abbia voluto dire la Commissione con questa lettera così mal redatta è importante per il problema della ricevibilità che dobbiamo ora risolvere, al qual proposito bisogna premettere che la stessa Commissione con la sua lettera ha contribuito a confondere le responsabilità e i diversi significati del termine «posto» (e del termine «grado» che gli corrisponde) nello Statuto. Come ho detto nelle mie osservazioni introduttive, la Commissione, nell'applicare l'art. 7, è tenuta soltanto ad assegnare al dipendente un posto in senso funzionale corrispondente al suo grado nella sua categoria o ruolo. Come ho pure osservato nella parte introduttiva, la nozione di «posto» in senso funzionale va tenuta ben distinta dalla nozione di «posto» nel senso del bilancio, come è stata impiegata — fra l'altro — nell'art. 6 dello Statuto. Vi è certo un'interdipendenza, nel senso che, a norma di detto art. 6, l'autorità di bilancio deve compilare una tabella dei posti e dei gradi in ogni carriera, che limitano il potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina nell'applicare l'art. 7. Responsabile per il numero di posti indicati nella tabella che possono venir occupati solo con un grado ad personam non è però la Commissione, ma l'autorità di bilancio, attualmente il Consiglio e il Parlamento. Non occorre stabilire ora se un ricorso contro l'autorità di bilancio sarebbe ricevibile nella fattispecie. È assodato, a mio parere, che il ricorso promosso dall'interessato contro la Commissione in ogni caso non è ricevibile. Questa conclusione mi è dettata, fra l'altro, dall'ordinanza della Prima Sezione della vostra Corte nella causa Ooms c/Commissione del 4 ottobre 1979 (Race. 1979, pag. 3123), da cui cito il seguente brano: «Il ricorso è manifestamente irricevibile. Secondo l'art. 91, n. 2, dello Statuto del personale, i ricorsi proposti dai dipendenti nell'ambito dell'art. 179 Trattato CEE devono essere diretti contro l'autorità che ha il potere di nomina e riguardare atti od omissioni di detta autorità recanti pregiudizio ai ricorrenti. Il presente ricorso non soddisfa tale condizione, in quanto mira all'annullamento di un regolamento del Consiglio». Analogamente, il ricorso in esame è diretto, a mio parere, in sostanza contro un provvedimento, non già dell'autorità che ha il potere di nomina, bensì dell'autorità di bilancio.
Nella discussione orale il ricorrente ha ribattuto che l'autorità di bilancio in questo caso ha deciso su proposta della Commissione. Un argomento del genere è stato da voi tuttavia disatteso espressamente nell'ordinanza di cui sopra. Inoltre il ricorrente, nella discussione orale ha dedotto che la Commissione era tuttavia quanto meno responsabile per l'applicazione della decisione dell'autorità di bilancio nel suo caso. A questo proposito si deve però anzitutto osservare che in corso di causa, in risposta ad un quesito della Corte, è stato accertato che nella fattispecie si trattava di un nuovo posto per il quale erano disponibili solo posti di grado A 3 ad personam (sotto il profilo del bilancio). Non è emersa dunque alcuna responsabilità della Commissione per la decisione di applicazione al caso singolo per quel che riguarda il grado di bilancio del posto del ricorrente. In secondo luogo, come si desume dall'esame di cui sopra, la Commissione, nell'applicare l'art. 7 dello Statuto, non può prendere alcuna decisione in fatto di posti o gradi di bilancio, bensì solo in fatto di assegnazione ad un posto in senso funzionale che corrisponda al grado funzionale dell'interessato, indipendentemente da quello che l'autorità di bilancio può decidere quanto alla qualificazione del grado sotto il profilo del bilancio.
Certo, a mio parere, alla Commissione si deve far carico della già menzionata negligenza nella risposta all'interessato circa la sua posizione giuridica. Secondo me, la Commissione, nell'ambito dell'art. 7 dello Statuto, deve senz'altro considerare l'interessato come un dipendente occupato in qualità di consigliere in conformità al suo grado A 3. Sotto questo aspetto, l'organico che essa ha pubblicato nel dicembre del 1981 è corretto, come pure era del tutto corretta sotto questo profilo la sua comunicazione iniziale all'interessato in data 4 settembre 1980. Il fatto che la Commissione, con la risposta del 13 ottobre 1980, abbia confuso ancor più, invece di chiarire, la posizione giuridica del ricorrente, implica — a mio parere — che essa va condannata alle spese processuali a norma dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura.
IV — Il merito della controversia
Come si può desumere da quanto precede, sono del parere che il miglior modo di chiarire — come è auspicabile — la posizione giuridica del ricorrente è quello di dichiarare irricevibile il ricorso per i motivi che ho indicato. Non mi sembra infatti utile per il chiarimento della sua posizione giuridica il dichiarare la Commissione responsabile di aspetti della sua politica del personale che sono disciplinati da norme dello Statuto della cui applicazione, tanto formale quanto sostanziale, è chiaramente responsabile l'autorità di bilancio. Tuttavia all'udienza abbiamo visto che il rappresentante della Commissione aveva dei dubbi su questo punto. Egli pareva poco disposto ad escludere senz'altro la responsabilità della Commissione per l'applicazione in concreto della tabella degli organici elaborata dall'autorità di bilancio a norma dell'art. 6 dello Statuto. Qualora doveste in definitiva dichiarare ricevibile il ricorso, mi pare che dovreste comunque respingerlo. Per cominciare, il provvedimento impugnato, come già detto, si basa chiaramente sull'art. 7 dello Statuto e lo applica correttamente.
Il provvedimento, qualora a causa delle precisazioni fornite nella lettera del 13 ottobre 1980 vada contemporaneamente considerato come atto esecutivo della tabella degli organici elaborata a norma dell'art. 6 dello Statuto, nonostante la scarsa cura con cui è redatta la precisazione si deve ritenere attribuisca a detta tabella il significato che le spetta secondo la mia interpretazione dell'art. 6. Risulta che non già il posto dell'interessato, bensì solo il grado corrispondente ha carattere personale e, nei limiti in cui la disponibilità del posto ne dipende, quello di detta tabella è un posto «di bilancio», nel senso sopra indicato, e non «funzionale». La tecnica di bilancio seguita non mi pare certo elegante, se la Commissione di controllo, nella relazione summenzionata, ha ragione nel dichiarare che il numero dei posti in questione non diminuisce nemmeno dopo la partenza dei dipendenti che li occupavano. Sarebbe forse più opportuno regolarizzare detti posti. Tuttavia non mi pare che la tecnica di bilancio seguita sia in contrasto con gli articoli dello Statuto citati dal ricorrente, poiché in questo modo né è stata sminuita la permanenza del posto, né è stato leso il diritto di occupare un posto corrispondente al suo grado. A parte ciò, alla luce dei fatti della presente causa, pare che questa tecnica di bilancio lasci alla Commissione una certa libertà nel creare posti nuovi, del tutto completi in senso funzionale.
A causa dell'erronea interpretazione successivamente data dalla Commissione al provvedimento di cui trattasi, ritengo tuttavia che, anche in caso di reiezione del ricorso, vi siano motivi eccezionali, ai sensi dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, per porre le spese processuali a carico della Commissione.
V — Osservazioni finali e conclusione
Dalla mia esposizione dovrebbe risultare chiaro che nella causa odierna si tratta soprattutto di problemi di terminologia, vale a dire di specificazione più esatta di nozioni contemplate dallo Statuto. Questi problemi interessano però, ai fini della definizione della loro posizione giuridica, molti dipendenti all'interno e all'esterno dell'istituzione per la quale lavorano. Per i dipendenti inquadrati nella stessa categoria di dipendenti con grado ad personam del ricorrente è cioè insoddisfacente il fatto che questa definizione — fra l'altro negli organigrammi redatti annualmente e comunque evidentemente diffusi negli uffici della Commissione — li ponga sullo stesso piano di dipendenti che, per effetto del regolamento del Consiglio n. 259/68, occupano un posto che corrisponde ad un grado inferiore a quello che essi hanno e ciò per di più espresso con una terminalogia che si scosta dalla terminologia impiegata nelle tabelle di cui all'art. 6 dello Statuto. Una maggior chiarezza circa la posizione giuridica degli interessati mi pare poi molto auspicabile anche per gli altri motivi che ho già esposto. Ciò anche perché, come già detto, a mio giudizio non si può escludere completamente che il perdurare dell'attuale confusione circa la loro posizione giuridica possa ledere non solo il loro diritto morale ad una esatta definizione, ma possa provocare dubbi o incertezze nella valutazione delle loro candidature ad un posto altrimenti qualificato. Se dovesse risultare che essi in questa occasione — o anche a proposito delle norme sulle dimissioni volontarie, che sono già state più volte applicate nel passato per diversi motivi — sono effettivamente svantaggiati, questo svantaggio nei loro confronti farebbe effettivamente sorgere problemi di legittimità, sui quali dovreste eventualmente pronunziarvi.
A mio parere, la massima chiarezza possibile in materia può ottenersi — come ho detto — dichiarando irricevibile il ricorso e ponendo le spese a carico della Commissione per l'imprecisione terminologica ad essa imputabile.
Concludo quindi come segue:
1)
il ricorso va dichiarato irricevibile, poiché è diretto in realtà contro l'autorità di bilancio e non contro l'autorità che ha il potere di nomina, la quale ha adottato un provvedimento nell'ambito dei poteri conferitile dall'art. 7 dello Statuto, e quindi in perfetta conformità agli artt. 1 e 5 dello Statuto. Dal mio esposto emerge implicitamente che la Commissione, agendo in questo modo, non ha nemmeno trasgredito alcuno dei principi generali del diritto invocati del ricorrente, cosicché anche questo mezzo va disatteso. Non è il caso di accertare nel presente procedimento se l'autorità di bilancio abbia agito in spregio di alcune norme dello Statuto (ed in particolare dell'art. 6) o di principi giuridici generali:
2)
per motivi eccezionali, come sancito dall'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, le spese processuali vanno poste a carico della Commissione, in quanto essa ha inutilmente dato a detto provvedimento un'interpretazione che non fornisce una visione esatta della posizione giuridica dell'interessato.
( 1 ) Tradizione dall'olandese..
( 2 ) Il Parlamento e la Commissioni parlano di posto, a onesto proposito, il Consiglio e la Corte lo definiseono grado, il i'Ir ini pari- piu esatto, per i motivi the esporro. In prosieguo seguirò tļuiuili la terminologia titila Corti-t tit-I Consigliò.
( 3 ) Cosa la Commissione interpreta la classificazione nella tallella di bilancio dei suoi organici esibiti all'udienza, in cui il posto del ricorrerne, sotto il profilo del bilancio, era indicato come un posto A 5/A 4.
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