CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 7 OTTOBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorrente nella causa cui si riferiscono le presenti conclusioni, prestava servizio dal 1966 al 1977 presso l'Associazione Europea per la Cooperazione (AEC). In tale periodo egli, tra l'altro, veniva messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee, che lo inviava come, suo'delegato nel Benin, nel 1975, e nello Zambia, nel 1976.
All'inizio del 1977 il ricorrente disdettava il contratto di impiego a tempo determinato con l'AEC, per sottoscrivere, in data 9 giugno 1977, un nuovo contratto che gli era stato proposto dalla Commissione delle Comunità europee. Questo contratto contemplava con effetto dal 31 maggio 1977, l'assunzione del ricorrente come capodivisione, con inquadramento nel grado A 3, 4° scatto, presso la Direzione Generale «Sviluppo» (VIII-B-2) per la durata di un anno.
Alla scadenza di questo contratto e dopo una breve proroga, veniva stipulato, in data 15 novembre 1978, un nuovo contratto a tempo determinato, il quale contemplava l'assunzione del ricorrente, per il periodo 23 settembre 1978 - 30 giugno 1980, come capodivisione, col grado A 3, 4° scatto, nella delegazione permanente della Commissione presso le organizzazioni internazionali a Ginevra.
Dopo la scadenza di questo secondo contratto, la Commissione, in data 22 agosto 1980, offriva al ricorrente un nuovo contratto, con effetto dal 1o luglio 1980. Stavolta, però, veniva proposta l'assunzione a tempo indeterminato, come amministratore principale e con inquadramento nel grado A4, 4° scatto, presso la delegazione della Commissione in Ginevra (Direzione Generale «Sviluppo»).
Il 27 settembre 1980 il ricorrente restituiva, dopo averlo firmato, questo contratto unitamente ad una nota nella quale formulava espressamente una riserva circa l'inquadramento in A 4, 4° scatto. Egli motivava questa riserva col fatto, tra l'altro, che i precedenti contratti a termine contemplavano l'inquadramento nel grado A 3 e che le sue mansioni a Ginevra erano rimaste invariate. Data la sua situazione, egli si vedeva tuttavia costretto a sottoscrivere il contratto, benché non lo ritenesse coerente né con la sua ininterrotta attività lavorativa quindicennale alle dipendenze, dirette o indirette, della Commissione, né con la promessa di nomina in ruolo fattagli all'atto della conclusione del primo contratto.
Poiché la Commissione non rispondeva a tale nota, il ricorrente, in data 22 novembre 1980, presentava un reclamo amministrativo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, chiedendo che venissero annullati l'inquadramento nel grado A 4, contemplato dal contratto del 22 agosto 1980, e la qualifica delle sue mansioni, e di essere inquadrato, come «consigliere», nel grado A 3. Nemmeno questo reclamo riceveva risposta.
Successivamente, attraverso una nota in data 9 gennaio 1981, inviata dal direttore della Direzione Generale «Sviluppo», sig. Meyer, al capo della delegazione della Commissione presso le Nazioni Unite, il ricorrente apprendeva l'imminente arrivo a Ginevra di un dipendente, il sig. Grumbah, responsabile, dal 1° febbraio 1981, della DG VIII presso la delegazione; i compiti di quest'ultimo erano particolareggiatamente descritti nella stessa nota. Al tempo stesso veniva stabilito che il ricorrente avrebbe dovuto collaborare all'espletamento di detti compiti sotto la diretta responsabilità del nuovo arrivato.
All'arrivo del sig. Grumbach a Ginevra veniva inoltre tolto al ricorrente l'accreditamento presso le Organizzazioni che colà hanno sede, con la motivazione che tale accreditamento era riservato al responsabile della Direzione Generale VIII.
Il 20 gennaio 1981 il ricorrente presentava un nuovo reclamo amministrativo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, chiedendo la restituzione del suo accreditamento presso le Organizzazioni internazionali ed una descrizione particolareggiata delle sue mansioni.
In una nota del 18 marzo 1981 il capo della Delegazione permanente, sig. Trân Van-Thinh, confermava al ricorrente le sue nuove mansioni, specificando che egli doveva assistere il sig. Grunbach, sotto la guida ed il controllo di quest'ultimo, nell'elaborazione di atti riguardanti varie organizzazioni internazionali.
Con sentenza 13 luglio 1981 la Commissione infine respingeva espressamente il reclamo del ricorrente.
Nel frattempo il ricorrente aveva proposto il presente ricorso, pervenuto alla cancelleria il 22 giugno 1981, col quale chiede in via principale che la Corte voglia:
a)
annullare la decisione, contenuta nel contratto del 22 agosto 1980, che ha inquadrato il ricorrente nel grado A 4 ed ha precisato le sue mansioni e statuire che, in questo contratto, egli deve essere inquadrato come consigliere nel grado A 3, 5° scatto, e che la convenuta deve opportunamente regolarizzare le spettanze pecuniarie del ricorrente con effetto dal 1° luglio 1980,
b)
annullare il provvedimento che gli ha tolto l'accreditamento presso le Organizzazioni internazionali di Ginevra nonché il provvedimento, notificatogli il 9 gennaio 1981, con cui gli sono state tolte le mansioni precedentemente svolte, e statuire che il suddetto accreditamento deve essergli restituito e che egli deve essere reintegrato nelle precedenti mansioni,
c)
attribuirgli un'indennità, come risarcimento del danno morale, più gli interessi al tasso dell'8 % dal 22 novembre 1980
e
d)
annullare i silenzi-rifiuti opposti ai reclami del 22 novembre 1980 e del 20 gennaio 1981.
In subordine il ricorrente chiede che gli venga attribuita un'indennità, per risarcimento del danno materiale e morale, più gli interessi al tasso dell'8 % dal 22 novembre 1980.
Infine chiede che la convenuta sia comunque condannata alle spese.
Dal canto suo, la Commissione chiede in sostanza che la Corte voglia respingere il ricorso e statuire sulle spese in base al regolamento di procedura.
Su queste domande osserverò quanto segue.
I — Sulla ricevibilità del ricorso
La Commissione eccepisce l'irricevibilità della domanda del ricorrente volta all'annullamento dei silenzi-rifiuti opposti ai suoi reclami, poiché, come la Corte ha precisato in particolare nella sentenza in causa Kuhner ( 2 ), qualsiasi decisione di puro e semplice rigetto costituisce soltanto una conferma dell'azione o dell'omissione criticata dall'interessato e quindi non è un atto impugnabile.
À proposito di questa eccezione di irricevibilità è sufficiente rilevare che, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, la mancanza di risposta ad un reclamo entro il termine fissato da detta disposizione era considerata come silenzio-rifiuto impugnabile mediante ricorso ai sensi dell'art. 91 dello Statuto. In conformità alla stessa disposizione la Corte, nelle citate cause riunite, ha considerato la mancata risposta ad un reclamo come silenzio-rifiuto, contro il quale era stato legittimamente proposto il primo ricorso. Solo relativamente al secondo ricorso la Corte ha dichiarato che qualsiasi decisione di puro e semplice rigetto non costituisce, di per sé, un atto autonomamente impugnabile con un ricorso specifico; pertanto ha dichiarato il secondo ricorso privo di oggetto e quindi irricevibile. Poiché l'ultimo presupposto non ricorre nella fattispecie non vi è alcun motivo di dichiarare il ricorso irricevibile nel punto citato.
II — Nel merito
1. Sul primo caso della domanda
Il primo caso della domanda è inteso ad ottenere la modifica dell'inquadramento e della qualifica delle mansioni del ricorrente contemplati dal contratto del 22 agosto 1980 a valere dalla data in cui questa ha cominciato a produrre i suoi effetti e restando invariate le altre clausole del contratto. A sostegno di questa domanda il ricorrente deduce essenzialmente due mezzi a proposito dei quali esporrò le seguenti osservazioni:
a) Sul primo mezzo
Secondo il ricorrente, l'inquadramento nel grado A 4 e la qualifica di amminstratore principale attribuitigli sono in contrasto con il principio della corrispondenza tra mansioni, grado e posto, che è sancito dagli artt. 5 e 7 dello Statuto del personale e va osservato, in base agli artt. 9 e 10 del Regime che si applica agli altri dipendenti delle Comunità europee, anche per quanto concerne i dipendenti temporanei. Al riguardo egli sostiene che anche dopo il 30 giugno 1980, cioè sin dalla scadenza del secondo contratto a termine del 15 novembre 1978, le sue mansioni e la sua attività sono rimaste essenzialmente invariate. Orbene, come indicherebbe, tra l'altro, il precedente contratto e come del pari risulterebbe dalla descrizione, adottata dalla convenuta a norma dell'art. 5 dello Statuto, delle funzioni e delle attribuzioni relative a ciascun posto tipo (Corriere del personale n. 272 del 4 settembre 1973), alle suddette mansioni corrisponde il grado A 3 e la qualifica di consigliere o capodivisione. Un diverso inquadramento e una diversa qualifica costituirebbero errore di diritto o di fatto e sarebbero pertanto illegittimi. Né tale conclusione può essere smentita, a parere del ricorrente, dalle note — scritte solo in un secondo tempo — 9 gennaio 1981 dal direttore della Direzione Generale VIII e 18 marzo 1981 dal capo della delegazione permanente: queste note, secondo lui, avevano il solo scopo di riparare all'errore commesso.
Ad avviso del ricorrente, taluni indizi non infirmati dalla controparte dimostrano che l'intenzione della Commissione all'atto della conclusione del contratto, era che egli continuasse a lavorare alle sue dipendenze con le stesse mansioni di prima. In tal senso deporrebbe innanzitutto il fatto che, anche dopo la conclusione del contratto e almeno fino al gennaio 1981 — cioè per almeno quattro mesi — egli svolse gli stessi compiti di prima, senza che gli venisse comunicata alcuna modifica delle sue mansioni. Inoltre, sia nella sua nota 27 settembre 1980, scritta al momento della conclusione del contratto, sia nel successivo reclamo del 22 novembre 1980, egli avrebbe espressamente dichiarato di considerarsi riassunto per espletare le mansioni fino ad allora svolte, senza ricevere alcuna risposta in senso contrario dalla Commissione. Tale assunto sarebbe confermato anche dal fatto che egli viene retribuito in base alla stessa voce di bilancio contemplata dal precedente contratto e che la Commissione non è in grado di esibire documenti dai quali si deduca che all'atto della conclusione del contratto si intendesse modificare le sue mansioni.
Contro questa tesi del tacito rinnovo del precedente rapporto d'impiego, che ha nel fatto di essere basata su indizi, il suo principale punto debole, milita, a mio parere, innanzitutto il fatto che il contratto del 22 agosto 1980 ha un contenuto sostanzialmente diverso da quello dei contratti precedenti, in quanto contempla espressamente ed inequivocabilmente l'assunzione del ricorrente come amministratore principale di grado A 4 a tempo indeterminato. Ne risulta chiaramente come la continuazione pura e semplice del precedente rapporto di lavoro non fosse nelle intenzioni della Commissione. Inoltre il ricorrente, conoscendo la descrizione delle funzioni delle attribuzioni inerenti a ciascun posto tipo adottata dalla Commissione, difficilmente poteva ritenersi incaricato di continuare ad espletare a tempo indeterminato le sue precedenti mansioni. Se avesse nutrito dubbi al riguardo, egli avrebbe potuto rinnovarli chiedendo ulteriori precisazioni al momento della conclusione del contratto.
La conservazione delle precedenti mansioni non si può dedurre nemmeno dal fatto che la Commissione non ha immediatamente corretto l'assunzione del ricorrente contenuta nella nota 27 settembre 1980 e nel reclamo del 22 novembre 1980, che cioè egli continuava a svolgere le mansioni precedenti. Tale comportamento amministrativo, non può comunque mettere in discussione l'inquadramento e la qualifica chiaramente attribuiti al ricorrente. Né, contrariamente all'opinione del ricorrente, può autorizzare a concludere in senso opposto il comportamento della Commissione, la quale, seguendo una cattiva abitudine, ha respinto espressamente il reclamo dell'interessato solo dopo la scadenza del termine: infatti lo Statuto stabilisce a chiare lettere che l'assenza di risposta ad un reclamo entro quattro mesi va considerata come rigetto.
Infine, neanche dalla mancanza — anche se strana — di documenti interni, si deve necessariamente desumere che, al momento della conclusione del contratto, la Commissione non avesse in programma nessun rimpasto di personale presso la sua delegazione di Ginevra. Come ci assicura la Commissione, decisioni del genere possono essere prese anche oralmente. Comunque, i nuovi termini in cui è redatto il contratto e l'attribuzione di un posto di bilancio A 4/5 ACP temporaneo dimostrano che una siffatta decisione era stata presa.
Pertanto, per risolvere la questione se sia stato rispettato il principio della corrispondenza tra mansioni e grado, non resta che accertare — come la Commissione ha giustamente sottolineato — se le mansioni affidate al ricorrente in base al nuovo contratto siano effettivamente quelle di un amministratore principale di grado A 4. Al riguardo, mi sembra pacifico che i compiti svolti dal ricorrente fino all'arrivo del sig. Grumbach, il 1° febbraio 1981, sono stati più o meno analoghi a quelli precedenti, mentre in seguito, come risulta dalla nota 9 gennaio 1981 del direttore della Direzione Generale VIII e 18 marzo 1981 del capo della delegazione permanente in Ginerva, essi hanno subito una modifica dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo. Orbene, secondo la Commissione, i dipendenti devono accettare di essere adibiti temporaneamente a mansioni pertinenti ad un posto di una carriera superiore.
Questa tesi va accolta in quanto, a norma dell'art. 7, n. 1, dello Statuto, il dipendente incaricato per un periodo che può estendersi fino ad un anno, di espletare mansioni inerenti ad un posto di una carriera della sua categoria, superiore alla categoria alla quale appartiene, non può declinare tale incarico provvisorio, né ciò gli attribuisce il diritto al reinquadramento, come la Corte ha più volte dichiarato (vedasi tra l'altro le sentenze van Reenen ( 3 ) e Tontodonati ( 4 )).
D'altro canto si sarebbe dovuto tener conto del fatto che, come è stato affermato nelle cause Boursin ( 5 ) e Lampe ( 6 ) l'applicazione della suddetta disposizione, poiché implica per i dipendenti il diritto ad un'indennità differenziale a partire da questo mese, richiede l'espresso consenso dell'autorità che ha il potere di nomina nell'assegnare l'interessato interinalmente ad un posto superiore. In questo contesto va inoltre rammentato l'art. 10, 3° comma, del Regime che si applica agli altri dipendenti delle Comunità europee, in base al quale, qualora il dipendente temporaneo venga assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello in cui è stato assunto, è necessario stipulare una clausola addizionale al contratto d'assunzione.
Poiché infine non è stato violato il principio della corrispondenza tra posto e grado, rimane da esaminare l'argomento, dedotto in subordine secondo cui la Commissione non poteva offrire al ricorrente compiti di minore importanza rispetto ai precedenti e un posto di grado inferiore senza violare i suoi diritti.
b) Sul secondo mezzo
Il ricorrente sostiene al riguardo che la retrocessione nel grado e nelle mansioni costituisce violazione del dovere di assistenza di cui all'art. 24 dello Statuto del personale nonché una serie di altri principi generali di diritto, in particolare dell'obbligo di sollecitudine.
Secondo la Commissione, per contro, i diritti fatti valere dal ricorrente non si possono desumere né dal Regime che si applica agli altri dipendenti delle Comunità europee né dal contratto del 22 agosto 1980, che è stato proposto senza alcun impegno al ricorrente e da questi liberamente sottoscritto.
Nel valutare la fondatezza del mezzo in esame, devo concedere alla Commissione che, come la Corte ha già più volte affermato, da ultimo nella causa Munk ( 7 ), il richiamo all'art. 24 dello Statuto non è pertinente poiché questa norma mira a garantire la difesa dei dipendenti, da parte dell'istituzione cui appartengono, contro il fatto di terzi, non già contro atti emanati dalla loro stessa istituzione. Per contro non posso aderire alla sua tesi secondo la quale il contratto di cui trattasi va considerato ¡solamente, ed alla sua conclusione che il nuovo inquadramento del ricorrente non viola nessuno dei diritti derivanti dal precedente rapporto di lavoro.
Qui, in particolare, l'argomento formale ed a prima vista convincente che la Commissione non era obbligata, alla scadenza del precedente contratto, a proporre al ricorrente un nuovo contratto e ben poteva offrirgli un posto di grado inferiore, non in proposito risulta tale ad un più attento esame. Non si può infatti dimenticare in proposito che al contratto preesisteva già un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la convenuta. Questo rapporto di lavoro doveva continuare senza interruzione, come è dimostrato in particolare dalla retroattività attribuita al contratto. Trattasi pertanto nella fattispecie di un rapporto di lavoro continuato, basato su vari contratti a termine, l'uso successivo all'altro, e su un contratto a tempo indeterminato. Anche se la liceità di siffatti contratti a catena non può escludersi in assoluto — possono infatti sussistere motivi, che giustificano dal punto di vista economico il comportamento del datore di lavoro e lo fanno apparire accettabile sotto il profilo sociale — dovrebbe tuttavia essere certo, in base al diritto del lavoro di tutti o di almeno una gran parte degli Stati membri, che tali contratti di lavoro a catena non possono portare allo scalzamento della «tutela della situazione acquisita» che il diritto del lavoro garantisce a coloro che dipendono economica- mente e socialmente dal datore di lavoro. Di conseguenza — a ben vedere — in contratti di lavoro a catena, per quanto riguarda la tutela contro il licenziamento e la protezione degli altri diritti quesiti del lavoratori, vanno anche considerati come un rapporto di lavoro unitario.
Nel caso presente ciò significa che il ricorrente, tenuto conto della tutela dei suoi diritti, deve essere trattato come se il suo rapporto d'impiego non avesse soluzione di continuità indipendentemente dal se si tratti della proroga di un contratto o della stipulazione di un nuovo contratto. In armonia con tale premessa, la questione che si pone è non già in che grado egli potesse essere reinquadrato, ma al contrario se egli, dopo essere stato occupato come capodivisione o consigliere di grado A 3, potesse essere retrocesso ad amministratore principale di grado A4.
Una siffatta retrocessione è in via di principio esclusa in base allo Statuto del personale delle Comunità europee ed anche, ad esempio, in base al diritto del pubblico impiego tedesco, prescindendo da determinati casi particolari, come le sanzioni disciplinari. L'inquadramento in un grado inferiore o l'attribuzione di mansioni di minore importanza sono inoltre ammessi, almeno secondo le norme che si applicano nella Repubblica federale di Germania agli operai e agli impiegati che prestano servizio presso enti pubblici solo in presenza di rigorosissimi presupposti quali il consenso del dipendente o il recesso modificativo. Infine il conferimento di mansioni di minore importanza collegato ad una corrispondente riduzione delle retribuzioni dovrebbe, anche in altri settori lavorativi, essere ammissibile non in ogni caso, ma solo in presenza di determinati presupposti. Orbene, questo principio di tutela, che si deduce dalla natura stessa del diritto del lavoro, dev'essere tenuto presente anche nell'ambito del Regime relativo agli altri dipendenti delle Comunità europee, sebbene non vi abbia trovato concreta espressione. Anche in questo ambito, pertanto, deve essere respettato l'elementare principio del diritto del lavoro secondo cui un lungo rapporto di lavoro comporta particolari obblighi di tutela e di sollecitudine e tali obblighi non possono essere elusi mediante contratti a catena o mediante l'occupazione del lavoratore presso diverse persone giuridiche che in realtà fanno capo allo stesso datore di lavoro.
Tenuto conto di tali considerazioni, deve perciò respingersi l'argomento della Commissione secondo cui il dovere di sollecitudine, ammesso dalla Corte nella causa Kuhner ( 8 ) nei confronti dei dipendenti il ruolo, non si applica anche agli altri dipendenti.
Per quanto riguarda il contenuto del dovere di sollecitudine nei confronti dei dipendenti, la Corte di giustizia, nella causa suddetta e nella causa Arning ( 9 ) ha sottolineato che tale nozione, poiché corrisponde all'equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l'amministrazione ed i suoi dipendenti, implica in particolare che l'amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un dipendente, deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti a determinare la sua decisione, ed, in tale contesto, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente di cui trattasi. Ciò deve valere anche per il dovere di sollecitudine nei confronti degli altri dipendenti. Anche in questo caso l'equilibrio richiede che l'amministrazione, quando decide sulla situazione di. detti dipendenti soppesando gli interessi in gioco, tenga conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche del loro.
Del pari inaccettabile è la tesi della Commissione, esposta in subordine, secondo cui il dovere di sollecitudine sussiste solo in caso di atti unilaterali e non in caso di atti contrattuali dell'amministrazione. In fin dei conti il ricorrente avrebbe sottoscritto il contratto liberamente e con piena consapevolezza del suo contenuto.
Prescindendo dalla questione se l'amministrazione possa sottrarsi al dovere di sollecitudine, inerente al contenuto essenziale di ogni rapporto di lavoro, si deve comunque constatare nella fattispecie che il ricorrente — allora cinquanta-quattrenne e altamente specializzato nel campo in cui svolgeva la sua attività — costretto a decidere se continuare a prestare servizio come amministratore principale o lasciare il servizio, sottoscrisse il contratto solo in apparenza liberamente, e con espressa riserva dei suoi diritti.
Orbene, nell'ambito della questione se la Commissione, inquadrando l'interessato in un grado inferiore sia venuta meno al dovere di sollecitudine ad essa incombente in via di principio, basta accertare se essa, nell'attribuire allo stesso le attuali mansioni, abbia pienamente valutato tutte le circostanze rilevanti, comprese quelle connesse alla situazione personale del ricorrente. A questo proposito la convenuta sostiene, che per quanto riguarda la durata del servizio del ricorrente, che egli lavorò fino al 22 maggio 1977 alle dipendenze dell'Associazione Europea per la Cooperazione, persona giuridica autonoma, e solo successivamente, con libera decisione e previa ponderazione di tutte le circostanze, entrò in servizio presso la Commissione.
Ammesso che questo argomento possa essere giusto dal punto di vista formale, non si può tuttavia dimenticare che il ricorrente, anche durante il suo periodo di servizio presso l'AEC, venne già messo a disposizione della convenuta e, tra l'altro, fu suo delegato nel Benin e nello Zambia. Indipendentemente dal fatto che egli dipendesse dall'AEC, è comunque incontestabile che, già durante detto periodo — e questo mi sembra essere il punto decisivo — egli lavorava, in ragione delle sue finizioni per la Commissione e per circa 14 anni ha messo a disposizione di quest'ultima la sua forza produttiva.
Inoltre, in tale contesto bisogna considerare che, a giudicare secondo il senso comune, difficilmente il ricorrente avrebbe disdetto il suo contratto a tempo indeterminato con l'AEC se non gli fossero stati promessi un posto e mansioni di livello almeno pari al precedente. Ora, come risulta dai contratti del 9 giugno 1977 e dal 15 novembre 1978, almeno in origine entrambe le parti contraenti manifestamente ritenevano che il posto di capodivisione o di consigliere di grado A 3 corrispondesse alle mansioni precedentemente svolte dal ricorrente. Di conseguenza, questi poteva, secondo me, aspettarsi a buon diritto che anche in futuro, in base al principio della buona fede, gli venisse affidato un lavoro corrispondente a questo posto.
Né si può, in particolare, obiettare che l'inquadramento del ricorrente in un grado inferiore fosse consono all'interesse del servizio dato che, per motivi di bilancio, il posto fino ad allora da lui ricoperto doveva essere occupato da un dipendente di ruolo. Anche se il ricorrente non poteva forse più occupare un posto di quel grado a Ginevra, si sarebbe comunque potuto trovare il modo, data la vasta gamma di posti di cui dispone la Commissione, di affidargli mansioni corrispondenti al posto da lui fino a quel momento ricoperto.
L'inquadramento in un grado inferiore non può poi essere giustificato neanche con l'argomento che i contratti A 3 a termine sono stati sostituiti da un contratto A 4 a tempo indeterminato, che offre al ricorrente maggiore sicurezza. Prescindendo dal fatto che anche siffatti contratti a tempo indeterminato garantiscono solo una tutela limitata, a causa della possibilità di disdetta, al ricorrente, con il contratto a tempo indeterminato, è stato semplicemente attribuito uno status che, tenuto conto di quanto ho detto a proposito degli obblighi di tutela derivanti dai contratti a catena, gli spettava comunque.
Poiché quindi si deve in definitiva constatare che la Commissione è venuta meno al suo dovere di sollecitudine, avendo offerto al ricorrente nel contratto del 22 agosto 1980 solo il posto di amministratore principale di grado A 4, vi suggerisco di annullare, conformemente alla domanda del ricorrente, l'inquadramento attribuitogli e la qualifica delle mansioni ad esso connesse e di dichiarare che il ricorrente, in ossequio ai suddetti principi ed a tutela dei suoi diritti, va inquadrato nel grado precedente con effetto retroattivo al 1° luglio 1980.
2. Sul secondo capo della domanda
Questo capo della domanda concerne la revoca dell'accreditamento del ricorrente presso le organizzazioni internazionali di Genevra e contro la nuova definizione delle sue mansioni contenuta nella nota 9 gennaio 1981 del direttore della Direzione Generale VIII. Il ricorrente sostiene trattarsi di decisioni che gli recano pregiudizio, le quali, a norma del combinato disposto dall'art. 11 del Regime che si applica agli altri dipendenti e dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto del personale, avrebbe dovuto essere motivata.
Come ho già dimostrato, il provvedimento che reca pregiudizio al ricorrente deve essere ravvisato già nell'inquadramento in un grado inferiore, contemplato dal contratto del 22 agosto 1980. Pertanto, la nota controversa può essere considerata solo come un atto interno di organizzazione, non lesivo per il ricorrente, con il quale sono state specificate concretamente le sue mansioni di amministratore principale e che, come tale, non è autonomamente impugnabile. Se si accoglie la prima domanda, questa eccezione di nullità diventa inoltre priva di oggetto, poiché il ricorrente non ha più, sotto questo profilo, alcun interesse ad impugnare detta decisione.
Per quanto riguarda la domanda di riattribuzione delle precedenti mansioni ho del pari già osservato che né il Regime relativo agli altri dipendenti delle Comunità europee né lo Statuto del personale attribuiscono al dipendente il diritto di espletare determinate mansioni. Diversamente, infatti, la libertà delle istituzioni di organizzare i propri uffici nel modo più conforme all'interesse del servizio sarebbe — come la Corte ha costantemente affermato — eccessivamente limitata. Il potere discrezionale di cui l'amministrazione dispone nell'adottare i necessari provvedimenti di natura organizzativa trova un limite solo nel divieto di affidare al dipendente di ruolo o non di ruolo, in base a considerazioni di pura opportunità amministrativa, compiti che manifestamente non corrispondano, per natura, importanza e ampiezza, alla sua preparazione ed alla sua precedente attività.
Infine, anche il conferimento dell'accreditamento presso altri Stati o presso organizzazione internazionali deve essere considerato in stretta connessione con l'assegnazione delle mansioni nell'ambito dell'istituzione. In generale, senza scendere in particolari circa il contenuto specifico dell'accreditamento, si può dire che lo scopo principale di questo consiste nel consentire e nel facilitare ai dipendenti di ruolo o non di ruolo interessati l'esempletamento delle mansioni inerenti al posto che essi occupano. Di conseguenza, i vantaggi connessi all'accreditamento sono del pari inerenti al posto e non alla persona del dipendente interessato. L'autorità che ha il potere di nomina deve quindi disporre di un potere discrezionale nel decidere se determinate mansioni richiedano l'accreditamento. Qualora le mansioni del dipendente vengano modificate e l'autorità che ha il potere di nomina, esercitando scrupolosamente il suo potere discrezionale, non ritenga più necessario l'accreditamento, tale decisione non riguarda lo status, definito dallo Statuto del personale o dal Regime relativo agli altri dipendenti, della persona interessata e di conseguenza non va considerata come una decisione a carico della stessa ai sensi dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto del personale.
Poiché la Commissione ha tolto al ricorrente l'accreditamento, dopo avergli affidato nuove mansioni, con la motivazione che esso non è necessario per l'esercizio della nuova attività, tale decisione di natura interna non è perciò criticabile sotto il profilo giuridico — che, solo, rileva nel caso presente — né dal punto di vista della mancanza di motivazione né da quello dello sviamento di potere.
Poiché il ricorrente, come ho detto, non ha alcun diritto a che gli siano assegnate determinate mansioni, egli non può nemmeno pretendere che in futuro gli venga di nuovo concesso l'accreditamento.
3. Sugli altri capi della domanda
Il corrente chiede inoltre il risarcimento del danno morale che egli asserisce di aver subito a causa dell'inquadramento in un grado inferiore e della modifica delle sue mansioni. Il danno consisterebbe essenzialmente nella lesione della sua onorabilità professionale e della sua reputazione.
A parte il fatto che mancano prove sufficienti di questo danno, la soluzione proposta mi sembra costituire un'adeguata riparazione di un'eventuale lesione della reputazione professionale del ricorrente e quindi la domanda di risarcimento del danno morale è priva di oggetto.
Tenuto conto della conclusione di cui sopra, la domanda di annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente e le domande proproste in subordine sono ugualmente prive di oggetto.
III —
In conclusione propongo che la Corte, respingendo per il resto il ricorso, annulli la decisione, contenuta nel contratto del 22 agosto 1980, relativa all'inquadramento del ricorrente nel grado A 4 ed alla definizione delle sue mansioni e dichiari che il suo inquadramento conforme alle esigenze della tutela dei suoi diritti quesiti ed ai principi sopra descritti, deve aver luogo con effetto dal 1° luglio 1980. La Commissione, essendo risultata in ampia misura soccombente, va condannata alle spese ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 28 maggio 1980 nelle cause riunite 33 e 75/79 — Richard Kuhner c/Commissione — Racc. 1980, pag. 1677.
( 3 ) Sentenza 19 marzo 1975 nella causa 189/73 — van Reenen c/Commissione — Racc. 1975, pag. 445.
( 4 ) Sentenza 12 luglio 1973 nella causa 28/72 — Leandro Tontodonati e/Commissione — Racc. 1973, pag. 779.
( 5 ) Sentenza 17 dicembre 1964 nella causa 102/63 — Jacques Boursin e/Alta Autorità — Racc. 1964, pag. 1329.
( 6 ) Sentenza 9 luglio 1970 nella causa 35/69 — Herta Lampe, vedova Grosz c/Commissione — Racc. 1970, pag. 609.
( 7 ) Semenza 25 marzo 1982 nella causa 98/81 — K.J. Munk c/Commissione — non ancora pubblicata.
( 8 ) Sentenza 28 maggio 1980 nelle cause riunite 33 e 75/79 — Richard Kuhner cl Commissione — Race. 1980, pag. 1677.
( 9 ) Sentenza 29 ottobre 1981 nella causa 125/80 — Günther Arning e/Commissione delle Comunità europee—Race. 1981, pag. 2539.
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