CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 OTTOBRE 1982 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I ricorrenti nelle cause riunite di personale, cui si riferiscono le presenti conclusioni, prestano servizio presso la Commissione, chi dal 1977, chi dal 1978, come operatori di impianti d'interpretazione (opérateurs d'installations d'interprétation). Essi venivano inizialmente assunti come dipendenti temporanei o dipendenti ausiliari e, dopo aver vinto il concorso interno per esami bandito al fine di costituire una riserva per l'assunzione di commessi aggiunti della carriera C 4/C 5 (COM/C/4/78), venivano nominati in ruolo con effetto dal 1 o marzo 1980. I sigg. Parlante, Broccart e Lattanzio venivano inquadrati nel grado C 5, i sigg. Micheli e Labate nel grado C 4.
Già durante il periodo di prova essi avevano presentato, nel novembre 1979, reclami ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale sostenendo che solo il grado e il posto tipo di commesso corrispondevano ai compiti da essi realmente svolti. Tali reclami venivano respinti dall'autorità che ha il potere di nomina con la motivazione che il suddetto bando di concorso contemplava solo l'assunzione di commessi aggiunti della carriera C 4/5 e non commessi della carriera C 2/3. I provedimenti di rigetto, non essendo stati impugnati nei termini prescritti, divenivano definitivi.
Indipendentemente dal suddetto reclamo, i ricorrenti presentavano il 25 aprile 1980 domande ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, intese ad ottenere l'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello stesso Statuto. Poiché anche queste domande venivano respinte, alcune espressamente, le altre implicitamente, gli interessati impugnavano il rigetto mediante reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Questo reclamo veniva espressamente respinto con lettera 8 aprile 1981 dal membro della Commissione incaricato delle questioni del personale.
Il 3 luglio 1981 i dipendenti interessati hanno adito la Corte chiedendo che la decisione della Commissione 8 aprile 1981 venga annullata e che la convenuta sia condannata a corrispondere loro un'indennità differenziale o compensativa pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbero dovuto ricevere per l'espletamento delle mansioni di operatore d'impianti d'interpretazione, dal giorno dell'entrata in servizio o, quanto meno, dal giorno della nomina in ruolo, più gli interessi.
Mi sia consentito osservare, prima di pronunziarmi sulla fondatezza di tali domande, che ci si potrebbe senz'altro chiedere se il ricorso non sia irricevibile in quanto gli interessati, in definitiva, attraverso la richiesta dell'indennità compensativa di cui all'art. 7, n. 2, dello Statuto, tentano di ottenere la modifica de facto del loro inquadramento ormai definitivo. Poiché la convenuta non solleva una siffatta eccezione d'irricevibilità e poiché — per lo meno de jure — lo scopo perseguito è diverso da quello del procedimento amministrativo iniziale, mi sembra opportuno prendere posizione sul merito della causa.
1.
Sulla domanda d'annullamento della decisione 8 aprile 1981
a)
A sostegno di questa domanda i ricorrenti assumono che la Commissione viola l'art. 5, n. 3, dello Statuto ed il principio della parità di retribuzione per il medesimo lavoro, in quanto paga ai ricorrenti una retribuzione inferiore a quella percepita da altri dipendenti della stessa istituzione o di altre istituzioni che espletano le medesime mansioni.
Anche se si deve dar ragione alla Commissione quando sostiene che la disposizione richiamata, ai termini della quale «i funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera», non è intesa a garantire una retribuzione identica ai dipendenti che svolgono compiti analoghi, è incontestabile che questo principio della parità di trattamento va osservato pure nel diritto del pubblico impiego comunitario. Come la Corte ha più volte sottolineato, fra l'altro nella causa Boursin ( 1 ), il principio — sancito dall'art. 5 dello Statuto — della corrispondenza fra le funzioni esercitate e il grado ha per l'appunto lo scopo di evitare disparità di trattamento fra dipendenti cui siano state legittimamente affidate mansioni analoghe.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non può parlarsi di violazione di detto divieto di discriminazione in tutti i casi in cui il trattamento è diverso. Invero, come la Corte ha sempre precisato, si deve ritenere che sussista violazione del principio della parità di trattamento solo quando la differenziazione non sia obiettivamente giustificata.
Orbene, nonostante a determinate mansioni corrisponda la stessa qualifica, un trattamento diverso può essere giustificato in particolare da motivi inerenti alla qualità ed alla quantità del lavoro. Non si può quindi criticare il fatto che gli operatori di impianti d'interpretazione che, come presso la sede di Lussemburgo della Commissione, costituiscono un esiguo gruppo di sei dipendenti e devono quindi, all'occorrenza, sostituirsi reciprocamente, si trovino dal punto di vista della retribuzione in una situazione migliore di quelli che lavorano presso la sede della Commissione a Bruxelles, dove allo svolgimento di compiti analoghi sono addetti ben ventidue dipendenti.
Inoltre, tale considerazione vale del pari per quanto concerne il confronto fatto dai ricorrenti coi tecnici che lavorano presso il Parlamento. Anche in questo caso è evidente che la diversa ampiezza dei compiti, tenuto conto in particolare delle dimensioni dell'impianto d'interpretazione, può giustificare un diverso trattamento dei tecnici. Non da ultimo, la diversità delle esigenze si riflette pure sui requisiti per l'assunzione. Così, nel bando di concorso COM/C/4/78 per la costituzione di un elenco di riserva di commessi aggiunti, la Commissione richiede solo cognizioni in materia di radiotecnica, mentre il Parlamento, in un analogo bando di concorso generale (PE 75/C — GU C 249 del 20. 10. 1978, pag. 8) per commessi di grado C 3 esige un diploma di tecnico di radioelettricista.
Infine, nemmeno dal confronto fatto dai ricorrenti con dipendenti dello stesso servizio in Bruxelles risulta che la Commissione, attribuendo a questi un inquadramento superiore, abbia leso il principio che prescrive di corrispondere la stessa retribuzione per compiti identici. In questo contesto è irrilevante stabilire se, malgrado l'identica descrizione delle mansioni, tali dipendenti esercitino effettivamente compiti che esigono requisiti superiori giacché una retribuzione diversa è comunque obiettivamente giustificata dalla diversa anzianità e dalla diversa età e dall'esperienza professionale a queste connessa. Dall'elenco dei dipendenti della Commissione che lavorano come operatori di impianti d'interpretazione, prodotto dalla convenuta, risulta chiaramente che questa ha tenuto conto di tali criteri. Così, l'anzianità di servizio media dei tecnici di grado C 5 è di cinque anni, quella dei tecnici di grado C 4, di sei anni, quella dei dipendenti C 2 di diciotto anni e quella dei dipendenti C 1 di diciotto anni e mezzo. L'età dei tecnici C 5, per fare un altro esempio, è inferiore ai trent'anni, mentre l'età dei dipendenti C 1 supera i quarant'anni. Se, in definitiva, i dipendenti giovani e con poca anzianità di servizio ricevessero subito lo stesso inquadramento dei dipententi più anziani cui vengono affidati compiti analoghi, sarebbe escluso un avanzamento nell'ambito della stessa categoria.
b)
A sostegno delle loro domande, i ricorrenti deducono inoltre che la difettosità della decisione con cui la Commissione ha negato loro l'indennità differenziale risulta pure dalla descrizione delle funzioni e attribuzioni dei posti tipo, adottata a norma dell'art. 5, n. 4, dello Statuto e pubblicata nel Corriere del personale n. 272 del 4 settembre 1973. Da questa descrizione si dovrebbe ricavare che i compiti di operatore d'impianti
d'interpretazione possono essere svolti solo da un commesso di grado C 2/C 3, è non da un commesso aggiunto di grado C 4/5.
Ora, l'inconsistenza di quest'argomento risulta già dal fatto che, come mostra chiaramente la parola «segnatamente» che precede le varie qualifiche, questa descrizione ha carattere non già tassativo, ma semplicemente esemplificativo. Se la tesi dei ricorrenti fosse esatta, ne conseguirebbe oltre tutto che una determinata attività potrebbe essere sempre esercitata solo da dipendenti dello stesso grado. Dalla suddetta descrizione delle funzioni risulta però chiaramente che le stesse mansioni possono essere espletate da dipendenti di grado diverso, mentre solo la natura dei diplomi e la vastità dell'esperienza professionale sono determinanti ai fini del diverso inquadramento.
c)
I ricorrenti sostengono infine che il rifiuto di attribuire l'indennità differenziale costituisce violazione dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, nonché del principio di equità e dell'obbligo di sollecitudine.
Come la Corte ha più volte precisato, fra l'altro nelle cause Küster ( 2 ) e Lampe ( 3 ), per l'applicazione della suddetta disposizione è necessaria una decisione espressa del-l'autorità che ha il potere di nomina, in quanto essa attribuisce ai dipendenti il diritto a determinate prestazioni da parte dell'amministrazione. Prescindendo dal fatto che i ricorrenti non svolgono come abbiamo visto, compiti superiori a quelli che possono essere affidati a dipendenti del loro grado, un siffatto «incarico» espresso manca comunque nel caso di specie. Inoltre, come si può desumere dalla sentenza in causa Prelle ( 4 ), l'applicazione di tale disposizione presuppone che le mansioni espletate interinalmente siano alquanto diverse da quelle inerenti al posto occupato dal dipendente. Orbene — ammettendo che ricorrano gli altri presupposti — questo non è il caso della fattispecie.
Tenuto conto della situazione giuridica che ho appena illustrato, non vedo infine come la Commissione, rifiutandosi di corrispondere l'indennità differenziale, abbia violato il principio d'equità e l'obbligo di sollecitudine che le incombe.
2.
Sulla domanda di risarcimento Indipendentemente dai summenzionati mezzi, i ricorrenti deducono che la Commissione ha commesso due illeciti nell'organizzazione del proprio servizio e pertanto è debitrice dell'indennità differenziale o compensativa richiesta come risarcimento. In primo luogo, essa avrebbe sottovalutato la reale portata delle mansioni e delle responsabilità affidate ai ricorrenti e, in secondo luogo, non avrebbe affidato ad alcun commesso di grado C 3 i compiti di operatore d'impianti d'interpretazione. Di conseguenza,
i ricorrenti, il cui superiore gerarchico è un dipendente di grado Β 1, avrebbero in realtà dovuto esercitare le funzioni di commesso.
Orbene, a questo argomento va opposto che, come la Corte ha sottolineato nella sua costante giurisprudenza, ciascuna istituzione stabilisce in maniera autonoma il proprio organico e dispone nell'organizzazione dei propri uffici di un ampio potere discrezionale. Poiché i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che i loro attuali compiti non corrispondono a quelli di un commesso aggiunto inquadrato in un grado della carriera C 4/5, non si può, in proposito, addebitare alla Commissione alcun eccesso di potere.
Inoltre, come ho già detto, compiti identici possono essere svolti da dipendenti inquadrati in gradi diversi di una carriera. In particolare, nulla nello Statuto consente di ritenere che l'attribuzione di un grado qualsiasi dipenda dal se il grado immediatamente superiore sia o no occupato. Né diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, si può comunque desumere il contrario dalla sentenza della Corte in causa Klaer ( 5 ), nella quale trattavasi di stabilire se un dipendente di grado A 1 possa essere sottoposto all'autorità di un altro dipendente di pari grado. In base alla descrizione delle funzioni stabilita dall'Alta Autorità, la Corte si è in proposito limitata ad affermare che il titolare di un posto è in via di principio soggetto all'autorità del dipendente la cui carriera è immediatamente superiore alla propria.
A prescindere da queste considerazioni di natura giuridica, sta comunque di fatto che, come abbiamo sentito, presso la Commissione lavorano sette operatori d'impianti d'interpretazione di grado C 2 che appartengono alla carriera C 2/3 (commesso).
3.
Dato che tutti i mezzi sostenuti dai ricorrenti risultano infondati, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di statuire sulle spese a norma dell art. 70 del regolamento di procedura.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 17 dicembre 1964 nella causa 102/63 — Jacques Boursin e/Alta Autorità della CECA — Race. 1964, pag. 1328.
( 2 ) Semenza 12 marzo 1975, causa 23/74 — Berthold Küster c/Parlamento europeo —, Racc. 1975, pag. 353.
( 3 ) Sentenza 9 luglio 1970, causa 35/69 — Herta Lampe,vedova Grosz c/ Commissione delle Comunità europee —, Racc. 1970, pag. 609.
( 4 ) Sentenza 16 dicembre 1970, causa 5/70 — Maurice Prelle c/Commissione delle Comunità europee — Racc. 1970, pag. 1075.
( 5 ) Sentenza 15 dicembre 1965, causa 15/65 — Werner Klaer e/Alta Autorità della CECA — Racc. 1965, pag. 1255.
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