OSSERVAZIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
PRESENTATE IL 22 SETTEMBRE 1983 ( 1 )
1. Aspetti procedurali dell'art. 102 del regolamento di procedura
Esclusa la presente causa, l'interpretazione di sentenze — in un caso si trattava di un'ordinanza — contemplata dall'art. 102 del regolamento di procedura è stata chiesta solo 9 volte (cause 5/55, Assider, Race. 1954-55, pag. 265; 70/63 bis, Collotti, Race. 1965, pag. 342; 110/63 bis, Willame, Race. 1966, pag. 441; 13/67, Kurt Becher, Race. 1968, pag. 262; 17/68, Reinarz, Race. 1970, pag. 1 ; 24/66 bis, Getreidehandel, Race. 1973, pag. 1599; 41/73, 43/73 e 44/73, SA générale sucrière, Race. 1977, pag. 443; 40/70, Sirena, Race. 1971, pag. 69 e 9/81, Williams, Race. 1982, pag. 3301). In cinque casi la domanda d'interpretazione è stata seguita, dopo la discussione orale, da un sentenza ed in tre casi da un'ordinanza. In sei casi l'avvocato generale ha presentato conclusioni motivate, in due ha comunicato alla Corte in altro modo le sue osservazioni. L'art. 102 del regolamento di procedura non contiene disposizioni vincolanti né per quanto riguarda la forma in cui le parti vanno poste «in grado di presentare le loro osservazioni», né per quanto riguarda la forma in cui va «sentito l'avvocato generale». L'esistenza di un regime vincolante in materia non si può neppure dedurre indirettamente da altre disposizioni del titolo terzo del regolamento di procedura. Nel contesto di tale regolamento sembra tuttavia più razionale risolvere le due suddette questioni di forma l'una rispetto all'altra. L'art. 59 del regolamento di procedura è evidentemente basato sul principio che la fase orale comprende conclusioni formali dell'avvocato generale. Quando, come nella fattispecie, le parti vengono poste in grado di presentare le loro osservazioni altrimenti che nell'ambito dell'udienza, è quindi logico che neppure l'avvocato generale esponga il suo parere sotto forma di conclusioni all'udienza, ma che porti la sua opinione a conoscenza della Corte in altro modo, scritto o no. In considerazione della complessità procedurale della presente causa, ritengo opportuno presentare il mio parere per iscritto.
2. La sentenza di cui si chiede l'interpretazione
Nella causa 206/81 l'Alvarez domandava, in primo luogo, l'annullamento del rapporto relativo al periodo di prova e della conseguente decisione di licenziamento presa a suo carico dal Parlamento europeo. Inoltre, egli chiedeva il risarcimento dei danni causatigli dalla decisione di licenziamento.
Nella sentenza 6 ottobre 1982, la Corte (Terza Sezione) dichiarava che la decisione di licenziamento 26 giugno 1981 nei confronti del ricorrente era effettivamente nulla e condannava il Parlamento europeo alle spese di causa. Il dispositivo della sentenza non contiene alcunché in merito al punto della domanda che riguarda l'annullamento del rapporto relativo al periodo di prova ed il risarcimento del danno. Dopo aver accertato, al punto 5 della motivazione, che non erano stati comunicati al ricorrente tutti i documenti in base ai quali era stata adottata la decisione e che pertanto l'APN aveva perso di vista il carattere contraddittorio della procedura prevista dall'art. 34, n. 2, dello Statuto del personale, la decisione di licenziamento, come si desume dal punto 6 della motivazione della suddetta sentenza, veniva annullata, «poiché il ricorrente non è stato posto in condizione di comunicare le sue osservazioni sull'insieme delle censure mossegli e che hanno portato alla decisione di licenziamento ... in quanto basata su una motivazione compilata in esito ad una procedura non contraddittoria. Siffatto annullamento si impone tanto più che, nella presente fattispecie, la comunicazione al ricorrente delle note complementari al suo rapporto sul periodo di prova rivestiva una particolare importanza in quanto il rapporto stesso era incompleto per ciò che riguarda i titoli e la valutazione del rendimento e particolarmente lapidario per il resto».
Ai sensi del punto 7 della motivazione la domanda di risarcimento danni è stata respinta «non essendo il ricorrente riuscito a dimostrare l'esistenza di un danno del quale l'annullamento della decisione di licenziamento non comporti, di per se stesso, la riparazione».
3. Le conseguenze di fatto della sentenza
In seguito alla sentenza, il Parlamento europeo comunicava all'Alvarez tutti i documenti perché potesse presentare le sue osservazioni, onde sanare i vizi di procedura accertati dalla Corte. L'Alvarez rifiutava tuttavia di prendere conoscenza di tali documenti in quanto riteneva che, secondo la sentenza, essi non potevano essere utilizzati a suo danno. Hasandosi sulla sentenza della Corte nelle cause 45 e 49/70, Bode, Race. 1971, pag. 465, egli era del parere che un vizio di procedura non fosse sanabile a posteriori. Inoltre, secondo lui, una volta annullata la decisione di licenziamento, egli non doveva essere riammesso in servizio come dipendente in prova, ma gli dovevano essere offerte altre mansioni.
Stando così le cose il Parlamento europeo — dopo aver rigettato le tesi del richiedente ed avergli concesso un nuovo termine per presentare le sue osservazioni sui documenti trasmessigli — lo licenziava nuovamente il 6 dicembre 1982. Contro questo secondo licenziamento, il 27 dicembre 1982 egli proponeva ricorso dinanzi alla Corte (causa 347/82) chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecuzione della nuova decisione di licenziamento. Il 17 gennaio 1983 il presidente della Sezione incaricata rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, specialmente perché aveva potuto constatare (punti 23 e 24 della motivazione) che il Parlamento aveva ottemperato alla sentenza della Corte 6 ottobre 1982, trasmettendo al richiedente tutti i documenti onde consentirgli di formulare le sue osservazioni.
Dopo la pronunzia nel procedimento sommario, il 3 marzo 1983 il richiedente ha proposto la presente domanda d'interpretazione della sentenza 6 ottobre 1982. Dopo aver ricevuto le osservazioni scritte del Parlamento europeo sulla domanda d'interpretazione, la Sezione designata ha disposto la convocazione delle parti per sentirle però esclusivamente sulla questione della ricevibilità della domanda d'interpretazione. Specialmente su questo punto le osservazioni scritte delle parti non erano infatti esaurienti alla luce della giurisprudenza della Corte.
4. Le questioni d'interpretazione sollevate
Le tre questioni proposte dal richiedente alla Corte si possono enunciare come segue:
a)
se in seguito all'annullamento della decisione di licenziamento il richiedente abbia diritto a percepire integralmente lo stipendio e le indennità ovvero gli debbano essere applicate trattenute pari a quanto percepito altrove per il lavoro svolto;
b)
se in seguito all'annullamento della decisione di licenziamento il Parlamento fosse obbligato ad assegnare l'Alvarez ad un posto della sua categoria e del suo grado, ovvero fosse sufficiente che versasse solo la retribuzione e le altre indennità dall'annullamento del licenziamento;
e)
se in seguito all'annullamento del licenziamento come dipendente in prova l'Alvarez sia ritornato dipendente in prova ovvero vada considerato di ruolo.
5. La questione della ricevibilità
5.1.
Il Parlamento europeo ha messo in dubbio la ricevibilità della domanda d'interpretazione, perché questa si baserebbe sui medesimi argomento e mezzi che sono dedotti nel ricorso 347/82 tuttora pendente. Poiché la presente domanda ha chiaramente un oggetto diverso dalla causa 347/82, cioè l'interpretazione della sentenza emessa in merito alla prima decisione di licenziamento, non mi sembra giustificato dubitare per tale motivo della ricevibilità della domanda.
Le conseguenze giuridiche dell'interpretazione della vostra precedente sentenza chiesta dal ricorrente non dovrebbero neppure necessariamente corrispondere ad un parere favorevole a proposito del ricorso da lui proposto contro la seconda decisione di licenziamento mentre, inoltre, egli otterrebbe più rapidamente soddisfazione con l'interpretazione favorevole della sentenza 206/81. Non si può pertanto sostenere che il ricorrente non abbia interesse alla pronunzia interpretativa della Corte.
5.2.
Per risolvere la questione della ricevibilità della presente domanda mi sembra molto importante nella fattispecie la giurisprudenza della Corte. Considero particolarmente significative per questo caso le sentenze precedentemente menzionate 5/55 e 110/63, nonché le conclusioni presentate dall'avvocato generale Lagrange nella causa 5/55, che sono basate su un approfondito studio di diritto comparato.
Rifacendomi anche al testo dell'attuale art. 40 dello Statuto della Corte ritengo, come l'avvocato generale Lagrange, che per essere ricevibile una domanda d'interpretazione deve comunque soddisfare le seguenti condizioni:
a)
vi devono essere dubbi sul senso e sulla portata di una sentenza (nella sentenza 5/55 la condizione è stata precisata nel senso che è sufficiente che ciascuna delle parti in causa dia alla sentenza da interpretare un significato diverso; è quanto avviene nella fattispecie) ;
b)
il dubbio deve riguardare un punto su cui la sentenza ha statuito, senza che l'interpretazione richiesta limiti, amplii o modifichi i diritti sanciti dalla sentenza (in linea di principio nel dispositivo, tenendo conto tuttavia della motivazione che chiarisce e quindi determina il dispositivo);
e)
la sentenza deve essere realmente oscura o ambigua.
Stando alla lettera dell'attuale art. 102 del regolamento di procedura, si può aggiungere la seguente condizione:
d)
la domanda d'interpretazione deve indicare con precisione i passi (della sentenza di cui trattasi) dei quali si chiede l'interpretazione.
Nelle sentenze già menzionate 5/55, 70/63 bis, 110/63 bis, 24/66 bis e 13/67, la Corte stessa ha indicato alcune altre condizioni generali per la ricevibilità di una domanda d'interpretazione. Tra queste è particolarmente importante per la presente fattispecie il chiarimento di cui alla causa 110/63 bis, secondo il quale:
e)
la domanda deve riguardare l'interpretazione della sentenza e non la sua applicazione a fatti determinati, come la questione «se la convenuta abbia il diritto di detrarre certe somme dall'importo che deve versare al richiedente».
D'altra parte, nella suddetta sentenza la Corte ha affermato «che la questione del se la sentenza da interpretare sia o meno ambigua od oscura rientra nel merito». Dopo aver svolto detto esame, la Corte giungeva tuttavia alla conclusione che la pane in fatto della sentenza «non era affatto ambigua né oscura» e «che non poteva quindi dar luogo ad interpretazione». Tale enunciazione dimostra che il confine tra irricevibilità e rigetto della domanda nel merito nella giurisprudenza della Corte non è, in fin dei conti, perfettamente chiaro sotto tutti gli aspetti.
6. Esame delle questioni d'interpretazione sollevate, alle luce delle condizioni enunciate dalla suddetta giurisprudenza
Se esamino ora le questioni d'interpretazione sollevate dal ricorrente alla luce delle condizioni poste dalla suddetta giurisprudenza, giungo alla seguente conclusione:
a)
La questione se il ricorrente, in seguito all'annullamento della decisione di licenziamento, abbia diritto all'intero stipendio ed alle altre indennità ovvero se ne possano detrarre i redditi di lavoro di altra fonte non è stata trattata nella causa 206/81 e non è quindi soddisfatta la condizione menzionata sub b). La questione riguarda altresì l'applicazione della sentenza a fatti determinati e di conseguenza non è soddisfatta neppure la condizione indicata sub e). Tale domanda va pertanto respinta.
b)
La questione se, in seguito all'annullamento della decisione di licenziamento, il Parlamento fosse tenuto ad assegnare il ricorrente ad un posto della sua categoria e del suo grado ovvero fosse sufficiente che gli versasse le retribuzioni e le altre indennità relative al periodo successivo al licenziamento va respinta perché la sentenza non è in proposito veramente oscura od ambigua. Nella causa 110/63 bis, analoga sotto questo profilo, la Corte ha già affermato che «a termini della motivazione della sentenza, a causa dell'annullamento della decisione impugnata, il ricorrente va considerato come tuttora in servizio presso il convenuto, alle condizioni previste dal suo contratto d'assunzione». È vero che nella sentenza di cui si chiede l'interpretazione non v'è un'affermazione del genere, ma ciò non toglie che anche in questo caso tale conseguenza giuridica sia evidente, cosicché non si può far carico alla sentenza 206/81 di non essere chiara in proposito. L'annullamento di una decisione di licenziamento ha di per sé l'effetto di ristabilire lo «status quo ante». Poiché il ricorrente era stato assunto come dipendente in prova, ciò significa che dopo l'annullamento della decisione di licenziamento egli è di nuovo in prova presso il convenuto, alle condizioni che disciplinano il contratto col quale era stato assunto come dipendente in prova.
e)
La terza questione sollevata dal ricorrente, se cioè in seguito all'annullamento del licenziamento come dipendente in prova egli continuasse ad essere in prova o andasse considerato di ruolo, va respinta per gli stessi motivi esposti a proposito della seconda questione.
Per completezza osservo ancora che la domanda l'interpretazione potrebbe essere senz'altro respinta nel suo complesso perché non soddisfa le condizioni di cui all'art. 102, che cioè essa deve precisare i passi di cui si chiede l'interpretazione. La seconda e la terza questione potrebbero essere respinte, come la prima, perché riguardano punti non trattati espressamente nella sentenza 206/81. Per motivi di buona amministrazione delle giustizia ritengo tuttavia preferibile motivare il rigetto della domanda come precedentemente proposto. Ciò se non provocherà la rinuncia agli atti nella causa 347/82, semplificherà comunque le cose in detta causa.
7. Osservazioni conclusive
Dal mio esame risulta che la presente domanda d'interpretazione va respinta. In considerazione della sopra rilevata mancanza di un chiaro confine fra il rigetto per irricevibilità e il rigetto in seguito all'esame della sentenza nel merito, vi propongo di attenervi nella motivazione alla formula usata nella sentenza 110/63 bis, cioè che la domanda non «può dar luogo ad interpretazione». Certo, solo la prima questione sollevata è chiaramente irricevibile per i motivi sopraddetti, ma anche ad una conclusione del genere si può giungere solo dopo aver esaminato il contenuto della sentenza.
Per quanto riguarda le spese, può sussistere qualche dubbio sul se il capo V del titolo secondo del regolamento di procedura si possa applicare nella fattispecie, in quanto rientra in un titolo diverso da quello qui pertinente. Conformemente alla vostra giurisprudenza (ad esempio nell'analoga causa 110/63 bis) e tenuto conto della natura di un procedimento come questo (che costituisce il seguito di una precedente causa, alla quale la domanda d'interpretazione si ricollega) ritengo tuttavia che il suddetto capo vada applicato e che a norma degli artt. 69 e 70, il ricorrente possa essere condannato solo alle sue spese. Mi sembra peraltro equo risolvere in tal senso la questione delle spese in quanto la domanda d'interpretazione trae origine da una sentenza in cui il Parlamento è rimasto soccombente ed è suto quindi condannato alle spese. Il fatto che la domanda d'interpretazione stessa vada respinta non fa sì che sia iniquo condannare il Parlamento a sopportare le proprie spese. Ciò vale certamente se, corno ho suggerito, la motivazione della sentenza chiarirà effettivamente al ricorrente per due delle questioni da lui sollevate, la portata della sentenza precedente.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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