CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIMONE ROZÈS
DEL 1o APRILE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
le due domande di pronunzia pregiudiziale di cui dovete occuparvi e che sono state riunite con ordinanza della Corte 16 settembre 1981 provengono dalla Tarifcommissie e sono intese ad ottenere l'interpretazione della tariffa doganale comune ai fini dell'esatta classificazione di chicchi d'avena.
I fatti sono i seguenti:
La società olandese Palte & Haentjens importava nei Paesi Bassi, nell'aprile 1977, per conto di due imprese tedesche, due partite di avena originarie dell'Australia, la cui classificazione è controversa fra uno degli importatori e l'amministrazione doganale (che ritengono, rispettivamente, esatta l'applicazione della voce 10.04 o della sottovoce 11.02 B I a) 2 aa).
Secondo le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di coopcrazione doganale («nomenclatura di Bruxelles»), esistono due principali varietà di avena: l'avena grigia o nera e l'avena bianca o gialla. Sia nell'una, sia nell'altra varietà, i chicchi di avena si presentano spesso rivestiti della pula, anche dopo la battitura. Essi conservano anche le punte. Allo scopo di facilitarne l'ingestione da parte del bestiame (in particolare, del pollame), i chicchi vengono «spuntati» smussandone le estremità.
La semplice battitura (o trebbiatura) non è normalmente sufficiente per ottenere avena spuntata, poiché le punte costituiscono un elemento del pericarpo. Ora, l'eliminazione, seppure parziale, del pericarpo determinata dalla spuntatura costituisce una operazione del processo di trasformazione attuato dall'industria molitoria.
La spuntatura implica che l'avena abbia subito un trattamento supplementare, la mondatura, che, nelle note esplicative relative all'orzo (voce 10.03), viene definita come il passaggio fra due mole.
La tariffa doganale comune trae le conseguenze di questo stato di cose:
i chicchi di cereali non mondati né altrimenti lavorati rientrano nel capitolo 10. Le note esplicative summenzionate precisano che i prodotti di questo capitolo possono essere presentati sotto forma di spighe alla rinfusa, in covoni, semplicemente battuti o trebbiati. Anche dopo la battitura o la trebbiatura, le punte aderiscono ancora ai chicchi di avena. Si tratta, insomma, di cereali «greggi», quali si presentano alla fine dei normali lavori del raccolto agricolo. L'avena che risponde a queste caratteristiche (voce 10.04) è soggetta ad un prelievo del 13%.
Invece, i chicchi mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati, di avena spuntata rientrano nella voce 11.02 BIa) 2 aa). La lavorazione supplementare implica la riscossione di un prelievo più elevato (23 o/o).
È tuttavia possibile che, in seguito alla battitura e alle manipolazioni cui sono sottoposti i chicchi (immagazzinamento, carico, trasporto), delle punte se ne distacchino naturalmente, senza che sia necessario ricorrere ad un trattamento molitorio.
Nelle cause principali si presenta per l'appunto un caso limite di questo tipo: l'importatore considera che l'avena da lui presentata in dogana rientri nella voce 10.04; gli uffici doganali ritengono invece che vada applicata la voce 11.02 B I a) 2 aa). Secondo il provvedimento di rinvio del giudice olandese cui la controversia è stata sottoposta, il prodotto in questione è costituito da chicchi di avena che sono stati semplicemente battuti, ma che hanno perso parzialmente le punte in seguito alle operazioni cui sono stati sottoposti. Sotto il profilo quantitativo, il provvedimento di rinvio indica soltanto che le partite di cui trattasi contengono, da una parte, un gran numero di chicchi spezzati, senza precisare la percentuale, dall'altra, chicchi ancora muniti delle punte e, infine, punte separate dai chicchi.
Per definire le cause sottopostele, la Tariefcommissie ha formulato le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
Se l'avena i cui chicchi sono privi delle punte a causa delle semplici operazioni di trebbiatura, immagazzinamento, carico e trasporto, subite dopo il raccolto, vada classificata nella voce 10.04, ovvero nella sottovoce 11.02 B I a) 2 aa) della tariffa doganale comune.
2)
Per il caso in cui il prodotto descritto nella questione 1) vada classificato nella sottovoce 11.02 B I a) 2 aa), se esista, per una partita di avena siffatta, costituita in parte da chicchi spuntati e in parte da chicchi aventi ancora le punte, una percentuale di chicchi spuntati al di sopra della quale la merce debba essere classificata nella sottovoce 11.02 B I a) 2 aa) e al di sotto della quale essa debba essere classificata nella voce 10.04. Se sulla classificazione incida la circostanza che nella partita si riscontrino le punte spezzate.
3)
Ammesso che la mondatura dell'avena implica sempre anche la spuntatura dei chicchi, in quanto mediante la mondatura viene eliminato l'involucro corticale, che comprende anche le punte, si chiede come vadano reciprocamente delimitate le due ulteriori suddivisioni («aa) avena spuntata» e «bb) altra») della sottovoce 11.02 B I a) 2 «cereali mondati di avena».
1.
L'elemento decisivo ai fini della classificazione della merce di cui trattasi mi sembra essere la presenza di punte nelle partite importate, sia che le punte aderiscano ancora ai chicchi, sia che esse siano staccate.
Se, infatti, i chicchi fossero stati privati delle punte mediante un procedimento di mondatura, le punte stesse sarebbero state probabilmente eliminate dalle partite di avena, poiché non si vede quale possa essere l'interesse di trasportare a caro prezzo su lunghe distanze residui o scarti di così modesto valore.
Nella fattispecie, dalla presenza di punte ancora frammiste ai chicchi si può desumere che la spuntatura non è stata effettuata intenzionalmente, che essa non risulta dalla mondatura né da altri procedimenti di lavorazione e che costituisce un effetto accessorio non ricercato. Questo ragionamento è confermato dal fatto che le partite comprendono, oltre alle punte staccate, anche chicchi ancora provvisti delle punte. Normalmente, quindi, si dovrebbe procedere ad un'operazione supplementare (sia pure relativamente semplice, in quanto è simile alla trebbiatura) per separare le punte dai chicchi.
La Commissione ha spiegato che l'avena di cui trattasi ha probabilmente perduto gran parte delle punte durante il raccolto, nel quale vengono usate mietitrebbiatrici sofisticate, che permettono un trattamento di cui la tariffa doganale comune non teneva ancora conto al momento dell'importazione. Da ciò non risulta, tuttavia, che i chicchi abbiano subito un trattamento diverso dalla battitura o dalla trebbiatura, unica considerazione che dovrebbe essere rilevante.
La Commissione ha inoltre osservato che le note esplicative della tariffa doganale comune, relative alla sottovoce 11.02 B I a) 2 aa) sono state emendate nel mese di novembre 1980 per includere in questa sottovoce anche «i chicchi di avena che hanno subito solo la battitura dopo la raccolta» e che «hanno ancora le glumelle, ma le punte spezzate».
Le note esplicative della tariffa doganale comune delle Comunità europee — che non si devono confondere con le «note» o le «note complementari» che figurano nella tabella dei dazi (parte II dell'allegato al regolamento relativo alla tariffa doganale comune) — costituiscono, secondo la vostra giurisprudenza (causa 11/79, Cleton, sentenza 4 ottobre 1979, punto 13 della motivazione, Race. pag. 3080), un semplice strumento interpretativo d'indole amministrativa; esse non si sostituiscono alle note esplicative elaborate dal Consiglio di cooperazione doganale, ma sono unicamente intese a completarle, così come viene espressamente indicato nell'avvertenza che le precede. Ora, le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles non contengono alcuna precisazione del genere di quelle che sarebbero state messe a punto dal Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune.
Consultando l'ultimo aggiornamento di dette note, vi ho trovato, per la sottovoce B I a) 2 aa), soltanto il seguente commento:
«L'avena spuntata è costituita da chicchi che conservano ancora le glume o brattee, ma che sono stati privati delle punte. A seguito del trattamento subito, detti chicchi possono essere, per il 10 % in peso circa, sprovvisti delle glume».
Non vi ho trovato il nuovo paragrafo che sarebbe stato approvato il 27 ottobre 1980 dal Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, del quale parla la Commissione. Ritengo quindi che tale modifica, comunque posteriore ai fatti che interessano il giudice nazionale, non sia stata a tutt'oggi pubblicata.
Di conseguenza, la tabella dei dazi attualmente in vigore e le note esplicative elaborate dal Consiglio di cooperazione doganale, che costiuiscono un valido strumento interpretativo in assenza di specifiche disposizioni di diritto comunitario (sentenza citata, punto 12 della motivazione), non influiscono sulla conclusione secondo cui la sottovoce di cui trattasi non può comprendere l'avena per la quale la spezzatura delle punte è un effetto accessorio non ricercato, soprattutto se si considera che dette punte sono ancora frammiste ai chicchi.
Questa conclusione non è neppure in contrasto col principio da voi sancito in altre cause e secondo cui, per garantire la certezza del diritto e per facilitare il compito dell'amministrazione, la classificazione delle merci dev'essere fondata sulle loro caratteristiche e proprietà obiettive.
2.
Stando così le cose, il «tenore di punte» della partite di cui trattasi non mi sembra costituire un elemento decisivo. Non è stato sostenuto che le partite siano state deliberatamente composte da un miscuglio di chicchi spuntati, di chicchi muniti delle punte e di punte staccate.
In un caso siffatto, si dovrebbe ricorrere alle norme relative ai miscugli. Secondo la regola generale n. 3b per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune «i prodotti misti ... devono essere classificati ... secondo la materia ... che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale». In via accessoria, si dovrebbe far ricorso alle note complementari che figurano al n. 3 del capitolo 10, relative ai miscugli di cereali.
3.
Come sostiene la ricorrente nella causa principale, l'ultima questione pregiudiziale sottopostavi è puramente teorica. Il prelievo cui sono soggetti i chicchi mondati di avena spuntata è infatti lo stesso (23 %) nel caso che la mondatura abbia semplicemente portato all'eliminazione delle punte ovvero abbia avuto come effetto una più radicale ablazione dell'involucro corticale (pericarpo).
Inoltre, l'avena di cui alla sottovoce bb) («altra») è costituita da chicchi spuntati come quella della sottovoce aa), ma alla quale la più o meno intensiva mondatura cui è stata sottoposta conferisce un carattere diverso da quello dell'avena semplicemente spuntata. Si può pensare che l'ablazione del pericarpo di questa «altra» avena mondata sia più accentuata che non nel caso dell'avena i cui chicchi siano stati «mondati e spuntati».
4.
Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione aveva suggerito che la Corte chiedesse al giudice nazionale di fornire campioni del prodotto in questione. A sua volta, la Corte ha chiesto alla Commissione se il Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune avesse esaminato detti campioni prima di decidere di modificare la nota esplicativa riguardante la sottovoce 11.02 B I a) 2 aa).
Com'è noto, detto Comitato, istituito dal regolamento del consiglio 16 gennaio 1969, n. 97, relativo ai provvedimenti da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, ha in particolare il compito di risolvere i problemi tecnici che sorgano a proposito di casi concreti. È evidente che spetta a lui, in primo luogo, disporre eventualmente una perizia, come pure che esso deve pronunciarsi soltanto con piena cognizione di causa.
Ora, rispondendo alla vostra domanda, la Commissione ha indicato che la delegazione olandese in seno a detto Comitato non era stata in grado di fornire detti campioni e che il Comitato stesso non aveva ritenuto necessario prenderne visione prima di pronunciarsi. Date queste circostanze, è chiaro che il giudice olandese si troverebbe nell'impossibilità di fornire campioni prelevati dalle partite in questione e, di conseguenza, non vedo l'utilità di dar seguito al suggerimento.
Concludo perciò che le questioni sottopostevi dovrebbero essere risolte nel seguente modo:
Allo stato attuale del diritto comunitario, è necessario, per classificare chicchi d'avena nella sottovoce 11.02 B I a) 2 aa), che detti chicchi siano stati spuntati mediante mondatura o altro procedimento di lavorazione e che le punte staccate ed i chicchi ancora muniti delle punte siano stati eliminati dalle partite da classificare.
( 1 ) Tradu/.ione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy