CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 18 FEBBRAIO 1982
Signor Presidente,
Signori giudici,
1.
In questo procedimento pregiudiziale siete chiamati a risolvere un altro problema di interpretazione dell'articolo 11, n. 2, dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari: cioè di una norma che recentemente avete avuto occasione di prendere in esame nella causa 137/80 (Commissione e/Regno del Belgio), decisa con sentenza del 20 ottobre 1981. La norma in questione conferisce al funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo aver avuto un altro impiego il diritto di far versare alle Comunità medesime.
«—
sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell'amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,
—
sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all'atto della cessazione dal servizio».
La Corte di cassazione del Lussemburgo vi ha rivolto ora, nell'ambito di un ricorso proposto dalla Cassa pensioni impiegati privati contro il signor Léon Bodson, il quesito seguente:
«se l'articolo 11, n. 2, dell'Allegato VII] dello Statuto del personale delle Comunità europee vada interpretato nel senso che può costituire o l'equivalente attuariale delle spettanze delle pensioni di vecchiaia acquisite, oppure il forfait di riscatto dovuto dalla Cassa pensioni, l'ammontare dei contributi (quota del datore di lavoro e quota dell'assicurato) effettivamente versati ad un regime pensionistico nazionale (regime contributivo) o/e fktiziamente calcolati (regime non contributivo), maggiorati degli interessi composti del 4 % annuo a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno di iscrizione».
2.
Per intendere in quale contesto preciso tale domanda sia stata concepita, conviene riassumere in primo luogo i fatti che hanno condotto alla causa di merito. Il signor Léon Bodson, cittadino lussemburghese, dopo aver occupato un impiego nel settore privato nel proprio paese, divenne successivamente funzionario del Parlamento europeo. A norma della disposizione innanzi citata, egli chiese alla Cassa pensioni impiegati privati del Lussemburgo di trasferire al regime pensionistico delle Comunità l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, maturati nell'ambito del regime assicurativo nazionale. In seguito al rifiuto opposto dal Consiglio di direzione della Cassa, l'interessato fece ricorso al Consiglio arbitrale delle assicurazioni sociali, ma questo respinse la domanda per il motivo che la legge lussemburghese non contempla il versamento dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati. Il signor Bodson si rivolse allora, in sede di appello, al Consiglio superiore delle assicurazioni sociali e, con sentenza del 1o dicembre 1977, questa giurisdizione riconobbe il suo diritto al trasferimento dell'equivalente attuariale di cui trattasi. In proposito, conviene sottolineare che la sentenza del Consiglio superiore ha interpretato il citato articolo 11, n. 2, dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari nel senso che l'interessato abbia il diritto di scegliere se far versare alle Comunità l'equivalente attuariale dei diritti a pensione di anzianità acquisiti nel precedente impiego, o il forfait di riscatto che gli è dovuto al momento della cessazione del servizio.
A questo punto spettava alla Cassa pensioni calcolare l'importo da trasferire alle Comunità, a favore del signor Bodson, in conformità dell'indicata sentenza. Ma una decisione a tale riguardo si è fatta attendere quasi venti mesi. Nel frattempo il Granducato del Lussemburgo, per dare attuazione nel proprio ordinamento all'articolo 11, n. 2, dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari, ha emanato la legge del 14 marzo 1979 (che modifica l'articolo 18 della legge 16 dicembre 1963 relativa al coordinamento dei regimi pensionistici), prevedendo a favore dei funzionari comunitari e internazionali la possibilità di trasferimento, dal regime pensionistico lussemburghese, di un importo corrispondente alla somma dei contributi versati sia dall'assicurato che dal datore di lavoro, maggiorati dell'interesse composto del 4 % annuo. Sulla base di questa normativa, il Comitato direttivo della Cassa pensioni impiegati privati, con decisione del 17 luglio 1979, ha finalmente stabilito l'importo dei diritti maturati dal signor Bodson, che sarebbero stati trasferiti al regime pensionistico delle Comunità, facendo la somma dei contributi versati al regime assicurativo lussemburghese, così dall'interessato come dal suo datore di lavoro, e maggiorandoli degli interessi composti del 4 % annuo a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno di affiliazione. Nella motivazione di tale decisione si allega in particolare che la nozione di «equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità» è ignota alla legge lussemburghese.
È seguito un nuovo ricorso dell'interessato al Consiglio superiore delle assicurazioni sociali, la cui sentenza era ormai passata in giudicato. Il Consiglio ha annullato la decisione della Cassa pensioni e ha nuovamente rinviato la pratica allo stesso ente affinché provveda, in esecuzione della citata sentenza del 1o dicembre 1977, a «calcolare l'equivalente attuariale delle spettanze delle pensioni di vecchiaia maturate dal signor Bodson e che questi intendeva far trasferire alle Comunità europee, a norma dell'articolo 11, n. 2, dell'Allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee».
Questa seconda sentenza del Consiglio superiore delle assicurazioni sociali è stata impugnata dalla Cassa pensioni impiegati privati di fronte alla Corte di cassazione. La ricorrente, partendo dall'assunto che la normativa lussemburghese in vigore rispetta gli obblighi comunitari, ha sostenuto che il sistema di calcolo conforme a tale normativa, applicato nella sua decisione del 17 luglio 1979, non si possa considerare come forfait di riscatto — perché questo, come è definito dalla legislazione lussemburghese, comprende unicamente i contributi versati dal lavoratore — e corrisponda quindi necessariamente all'altra possibilità contemplata dall'articolo 11, n. 2, sopra citato, cioè all'equivalente attuariale. Il punto controverso è dunque, in realtà, se il sistema di trasferimento lussemburghese rientri nell'una o nell'altra delle soluzioni accolte da questa norma. Ed è perciò che la Corte di cassazione, nel quesito pregiudiziale rivolto alla nostra Corte, riferendosi in termini generali alle caratteristiche del sistema di trasferimento previsto dalla legge lussemburghese del 14 marzo 1979, vuol sapere se un meccanismo di questo genere possa considerarsi come un trasferimento del forfait di riscatto oppure dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati sul piano nazionale, in modo da realizzare l'una o l'altra delle possibilità indicate dalla disposizione comunitaria pertinente.
3.
Per rispondere alla domanda della giurisdizione lussemburghese bisogna interpretare i due concetti di «equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità» e di «forfait di riscatto», contenuti nel citato articolo 11, n. 2. Osservo, preliminarmente, che una interpretazione comunitaria è certamente possibile, trattandosi di concetti che hanno un valore oggettivo in quanto si basano rispettivamente sulla scienza attuariale e sulla matematica. È vero che taluni dettagli di applicazione dell'uno e dell'altro sistema possono variare da Stato a Stato, ma questo non basta a ritenere — come ha sostenuto il Governo lussemburghese nella presente causa — che l'interpretazione della norma in questione debba essere rimessa ai singoli Stati membri.
L'equivalente attuariale di un diritto a prestazione pecuniaria ha per funzione di capitalizzare il valore di tale prestazione periodica futura ed eventuale. Si calcola quindi il capitale corrispondente alla pensione, di cui l'interessato ha maturato il diritto sul piano nazionale, e vi si applicano un interesse di sconto in ragione del carattere anticipato del versamento rispetto alla scadenza, cioè all'età pensionabile, e un coefficiente di riduzione commisurato al rischio di morte del beneficiario prima di quella scadenza (coefficiente determinato in funzione dell'età dell'assicurato e dei tassi di mortalità). Sia l'interesse di sconto che il coefficiente di riduzione sono grosso modo proporzionali al periodo di tempo intercorrente fra il momento della liquidazione dell'equivalente attuariale e l'età della pensione; perciò anche l'entità dell'equivalente attuariale, in relazione a un determinato numero di periodi assicurativi, varia in funzione dell'età del funzionario, situandosi a un livello più elevato con il crescere dell'età. In definitiva, dunque, la determinazione dell'equivalente attuariale implica un calcolo di probabilità, oltre ad una operazione di sconto.
Per un chiarimento ulteriore della materia, può essere utile consultare le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, n. 1, dell'Allegato VIII (in Corriere del personale, n. 77, del 29 luglio 1969, e Corriere del personale — Speciale interistituzioni, del 19 ottobre 1977). L'articolo 4 di tali disposizioni, riferendosi all'ipotesi di trasferimento dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione di anzianità quando un funzionario comunitario passa ad un'amministrazione nazionale (all'ipotesi dunque, reciproca rispetto a quella che qui discutiamo, e regolato precisamente dal n. 1 dell'articolo 11) prevede il modo di calcolo dell'equivalente attuariale da parte dell'istituzione alla quale il funzionario appartiene al momento della cessazione delle funzioni. Il criterio accolto è il seguente: si prende a base la pensione spettante al funzionario alla data del trasferimento, e se ne fa la capitalizzazione, con riferimento alle ultime tavole di mortalità adottate dalle autorità di bilancio, applicando inoltre un tasso d'interesse del 3,5 % l'anno. È evidente che un criterio analogo vale per i trasferimenti in senso inverso, la cui regolamentazione precisa spetta alle autorità nazionali.
Più semplice — e certamente assai diverso — è il meccanismo del «forfait di riscatto». Nei regimi assicurativi di carattere contributivo, si tratta di sommare i contributi versati dall'assicurato ed eventualmente dal suo datore di lavoro, e di aggiungere (o meno) un certo interesse. Nei regimi di carattere diverso, quei contributi debbono esser prima calcolati in modo fittizio (assumendo come punto di riferimento l'ammontare delle pensioni in rapporto alla durata del servizio) e poi addizionati.
4.
Una somma che sia determinata nella maniera descritta dal giudice di rinvio non può evidentemente costituire un equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati dall'interessato: mancano, infatti, sia il calcolo della pensione che sarebbe spettata a quest'ultimo alla scadenza di legge, sia la capitalizzazione della pensione medesima nelle condizioni da me indicate. Il calcolo descritto nella domanda pregiudiziale ha invece le caratteristiche essenziali del forfait di riscatto: si parte dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (o dai loro equivalenti fittizi), se ne fa la somma e si aggiungono gli interessi. Può sembrare strano che tutte le parti in causa davanti alle istanze giudiziarie lussemburghesi si siano dichiarate d'accordo nell'affermare che l'importo del quale la citata decisione del 17 luglio 1979 della Cassa pensioni lussemburghese ha disposto il trasferimento alle Comunità a favore del signor Bodson — e che sappiamo essere stato stabilito precisamente nel modo indicato dalla Corte di cassazione nel suo quesito — non costituisce un forfait di riscatto. Ma va considerato che nel regime pensionistico lussemburghese, prima e indipendentemente dalla citata legge del 14 marzo 1979, il forfait di riscatto era limitato alla somma dei contributi versati dall'assicurato, mentre l'importo destinato dalla Cassa al trasferimento richiesto dal signor Bodson comprende, come si è detto, anche i contribuai versati dal datore di lavoro e la maggiorazione risultante dall'interesse composto del 4 %. Questo tipo di forfait di riscatto è d'altronde analogo a quello previsto dall'articolo 12 dell'Allegato VIII a favore dei funzionari comunitari che cessino definitivamente il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità. Per questo motivo, anche a prescindere dalla normativa interna considerata, la somma cui si riferisce il quesito corrisponde senza dubbio al forfait di riscatto previsto dal citato articolo 11, n. 2, dell'Allegato VIII.
5.
Nelle osservazioni scritte presentate nel corso del presente procedimento, il Governo lussemburghese e la Commissione hanno sostenuto che per adempiere l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 11, n. 2, sopra citato è sufficiente che ciascuno Stato abbia regolato la materia in modo da assicurare al funzionario nazionale una delle due forme di trasferimento dei diritti a pensione. Se ciò fosse vero, il Granducato del Lussemburgo, avendo previsto una forma di forfait di riscatto, del resto più favorevole di quella anteriormente stabilita dalla sua legislazione interna, si sarebbe conformato ai suoi obblighi comunitari, e non sarebbe necessario che esso accordi anche la facoltà di trasferimento dell'equivalente attuariale.
Osservo che questo problema di interpretazione dell'articolo 11, n. 2, è diverso da quello sollevato dalla domanda pregiudiziale della Corte di cassazione lussemburghese. Sono d'avviso che la nostra Corte non debba affrontare tale problema, sia perché manca una domanda in tal senso del giudice «a quo» (con la conseguenza che gli Stati membri diversi dal Lussemburgo non hanno avuto l'occasione di esprimere il loro punto di vista in merito), sia perché nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della decisione di rinvio, il signor Bodson ha già ottenuto, mediante sentenza passata in giudicato del Consiglio superiore delle assicurazioni sociali, il riconoscimento del suo diritto ad ottenere il trasferimento, dalla Cassa pensioni lussemburghese alle Comunità europee, dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati nel paese d'origine. Quella giurisdizione ha dunque ritenuto — senza valersi della procedura di cui all'articolo 177 del Trattato CEE — che il diritto di scelta fra le due opzioni contemplate dall'articolo 11, n. 2, spetti al funzionario interessato.
Nella sua memoria, il Governo lussemburghese sembra anche voler sostenere che la disposizione anzidetta non abbia carattere direttamente applicabile, ma presupponga l'esistenza di una disciplina interna la quale definisca criteri e modalità idonei per il calcolo dell'equivalente attuariale; là dove tale disciplina manca — come sarebbe il caso del Lussemburgo — l'interessato non potrebbe comunque veder soddisfatta la sua richiesta. Relativamente alla situazione legislativa in Lussemburgo, vale la pena di ricordare a questo proposito ciò che stabilisce, per il settore del pubblico impiego, la legge del 27 agosto 1977, concernente lo statuto dei funzionari entrati in servizio presso organizzazioni internazionali : secondo l'articolo 8, n. 2, le disposizioni del n. 1 dello stesso articolo, le quali prevedono il riscatto dei diritti a pensione maturati, non escludono la facoltà dell'assicurato di far versare all'ente internazionale l'equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione nazionali qualora ciò sia previsto dal regime pensionistico dell'istituzione internazionale considerata (l'articolo 13 della stessa legge rinvia a un decreto granducale per la fissazione delle modalità del calcolo attuariale). Ma, in ogni caso, anche a prescindere da questa normativa e dalla possibilità di desumerne criteri e modalità per il calcolo attuariale dei diritti a pensione spettanti ai funzionari del settore privato che entrano al servizio delle Comunità, resta il fatto che il problema sollevato dal Governo lussemburghese va al di là della domanda pregiudiziale, e pare d'altronde in contraddizione con la citata sentenza definitiva del Consiglio superiore delle assicurazioni sociali del 1o dicembre 1977. Le difficoltà che potrebbe incontrare l'amministrazione lussemburghese per l'esecuzione di tale sentenza costituiscono evidentemente un problema interno all'ordinamento lussemburghese; quanto all'interpretazione del diritto comunitario richiesta a questa Corte, ribadisco la mia opinione che essa debba restare nei limiti della domanda formulata dalla giurisdizione richiedente.
6.
Per le ragioni fin qui esposte, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla domanda pregiudiziale posta dalla Corte di cassazione lussemburghese, con ordinanza del 25 giugno 1981:
La somma dei contributi versati dal lavoratore assicurato e dal suo datore di lavoro a un regime pensionistico nazionale, maggiorati degli interessi composti del 4 % annuo, non costituisce l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati da quel lavoratore, ai sensi dell'articolo 11, n. 2, dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Detto ammontare rappresenta invece un forfait di riscatto di tali spettanze, a norma della suddetta disposizione.
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