CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 10 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Tra il 1965 (nell'ordinanza di rinvio è in modo chiaramente erroneo menzionato il 1956) e il 1974 l'attrice nella causa principale importava in Italia whisky dal Regno Unito. Poiché secondo la legge italiana si trattava di alcool di prima categoria — cioé ottenuto da materie diverse dal vino, vinacce, cascami della vinificazione e frutta — venivano riscosse, in base al contenuto di alcool puro, la sovraimposta di confine ed il diritto erariale ad aliquota piena.
In questa imposizione la ditta importatrice ravvisa— in ogni caso per quanto concerne le importazioni successive all'adesione del Regno Unito alla Comunità economica europea — una violazione dell'art. 95 del Trattato CEE, poiché i prodotti nazionali, che devono essere considerati come similari o comunque concorrenti ai sensi dell'art. 95, erano allora soggetti ad imposte esigue, cioè — trattandosi di acquavite di vinaccia o di vini nazionali — una imposta di fabbricazione corrispondente alla sovraimposta di confine ad aliquota ridotta e nessun diritto erariale o — trattandosi di altri prodotti della cosiddetta seconda categoria come alcool di datteri, uva passa, fichi, carrube ed altra frutta nonché di determinati prodotti della prima categoria (cioé alcool di melassa, canna da zucchero e sorgo) — un diritto erariale ad aliquota ridotta.
Sostenendo che il whisky importato deve essere assoggettato allo stesso trattamento fiscale riservato all'acquavite di vino italiana, e richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia sull'art. 95, la ditta COGIS esperiva, nel 1976, un'azione per il rimborso della sovraimposta di confine e del diritto erariale, a suo avviso indebitamente riscossi.
Il giudice adito rileva che, secondo la giurisprudenza richiamata, si dovrebbe ravvisare una discriminazione nei confronti della merce importata. Tuttavia, ritenendo che l'applicazione dei principi di cui alla sentenza 169/78 ( 2 ) e di quelli stabiliti nella sentenza 28/69 ( 3 ) porti a risultati contrastanti, esso, con ordinanza 9 luglio 1981, ha sospeso il procedimento ed ha proposto la seguente questione pregiudiziale:
«Se lo Stato italiano, applicando sulle importazioni di whisky dall'Inghilterra un sistema di tassazione comprendente il diritto erariale non previsto sull'acquavite di vino nazionale, e la sovraimposta di confine con aliquota piena, mentre sull'acquavite di vino nazionale l'imposta di fabbricazione viene applicata con aliquota ridotta, ha violato o no l'art. 95 del Trattato».
Su tale questione osserverò quanto segue:
1.
È chiaro che non possiamo risolvere la questione così com'è stata formulata.
Infatti, questo non è un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, il quale mira alla declaratoria di una violazione del Trattato, bensì un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, nel quale, prescindendo dall'esame della validità degli atti delle istituzioni — ipotesi che qui non ricorre — si tratta solo dell' interpretazione del diritto comunitario. Non possiamo quindi pronunciarci direttamente sulla compatibilità del sistema fiscale italiano col diritto comunitario poiché in tal caso si tratterebbe non di interpretazione, ma di applicazione del diritto. Invero, ci compete solo indicare criteri di interpretazione per l'art. 95 in relazione ad una determinata fattispecie che ci è stata descritta — cioè la riscossione di tributi sul whisky importato, da un lato, e la tassazione dell'acquavite di vino italiana dall'altro — e tali criteri possono quindi mettere il giudice nazionale in grado di formarsi un giudizio sulla compatibilità di determinate norme nazionali col diritto comunitario nonché, eventualmente, di trarre conclusioni circa la legittima misura della tassazione dei prodotti importati.
Tale compito viene sicuramente facilitato dal fatto che sull'art. 95 del Trattato CEE esiste complessivamente già una copiosa giurisprudenza, che, in sostanza, deve solo essere considerata in un contesto sistematico e chiarita in alcuni punti.
2.
In base all'art. 95, 1o comma, è vietato riscuotere su merci provenienti da altri Stati membri tributi interni superiori a quelli scontati dai prodotti nazionali similari.
L'attrice nella causa principale ritiene, come il Governo inglese, che tale norma si applichi al suo caso. Al riguardo — non essendo stabilita la condizione dell'identità delle merci — occorrerebbe che si tratti di prodotti simili, cioè che posseggano caratteristiche comuni come, ad esempio, nel presente caso, il contenuto alcolico. A sostegno di tale punto di vista, essa rinvia alle note interpretative relative alla disposizione (art. Ili, § 2) del GATT corrispondente all'art. 95, a norma della quale delle merci sono similari allorché sono tra loro sostituibili ed in concorrenza diretta. Al riguardo è, a suo parere, importante il fatto che i prodotti di cui trattasi sono classificati nella stessa voce della Tariffa doganale comune (22.09 C) e, in base alla legge italiana 7 dicembre 1951, appartengono alla stessa categoria fiscale.
Secondo il Governo italiano, invece, non è affatto ammissibile risolvere la questione della similarità in un modo, per così dire, astratto, ma ci si deve riferire, al riguardo, alle categorie concrete stabilite dal legislatore. Orbene, in base al sistema tributario generale relativo all'alcool, in Italia il whisky appartiene — come altri prodotti — alla prima categoria e l'acquavite di vino alla seconda categoria.
Nella giurisprudenza relativa a tale questione è stato, certo, inizialmente considerato importante il se i prodotti rientrino nella stessa categoria fiscale (vedi la sentenza nella causa 28/69 ( 4 ), citata nell'ordinanza di rinvio) o siano compresi nella stessa voce della Tariffa doganale comune (vedi sentenza in causa 45/75 ( 5 )). Io ho però l'impressione che nel frattempo la Corte si sia allontanata da una siffatta concezione formalistica che del resto, fin dal principio, non era da intendere nel senso che la similarità sussistasolo in caso di identica classificazione dal punto di vista del diritto doganale. Nella causa 168/78 ( 6 ) è stato infatti espressamente dichiarato che per la questione della similarità non è determinante la Tariffa doganale, e nella sentenza in causa 169/78 ( 7 ) è stato sottolineato che per tale questione non è decisiva né la classificazione dal punto di vista del diritto doganale né il trattamento nell'ambito della statistica doganale.
Secondo questa recente giurisprudenza l'art. 95, 1o comma, va, in via di principio, interpretato estensivamente e la questione della similarità risolta in base a criteri elastici (causa 169/78 ( 7 )). Nel caso dell'alcool, ad esempio, non ha importanza il fatto che vengano impiegate le stesse materie prime, bensì il se i prodotti posseggano agli occhi dei consumatori le stesse proprietà e servano al soddisfacimento delle stesse esigenze, quindi il se sussista identità di impiego (sentenza in causa 169/78 ( 7 )). A ciò è stato ancora aggiunto, nella sentenza in causa 170/78 ( 8 ) che non si può far riferimento alle abitudini di consumo di un solo paese e che si può parlare di similarità allorché si tratta di prodotti comparabili in larga misura.
Con ciò, dovrebbe effettivamente essere stato detto tutto il necessario circa l'interpretazione astratta dell'art. 95. 1o comma. In ogni caso dal presente procedimento non è risultato nulla che possa contribuire ulteriormente all'interpretazione di tale norma.
Compito del giudice nazionale è stabilire, in base ai suddetti elementi interpretativi, se effettivamente l'alcool di cereali e l'alcool di vino possano essere considerati come prodotti similari. Vorrei ancora solo ricordare che io stesso, nelle mie conclusioni nella causa 169/78 ( 7 ), mi sono espresso, riguardo a tale questione, in senso affermativo, mentre la Corte non è pervenuta ad una conclusione così precisa, ma nella citata sentenza ha solo dichiarato che l'acquavite di cereali e l'acquavite di vino sono da considerare similari o comunque concorrenti.
Se la mia opinione fosse esatta, ne conseguirebbe anche, in via di principio, per la causa principale, che il whisky importato non può essere assoggettato ad un onere fiscale superiore rispetto all'alcool nazionale di vino. Al riguardo è del resto irrilevante il richiamo del Governo italiano al fatto che altre acquaviti anch'esse similari, come quella di ginepro, vengono sottoposte in Italia ad un onere tributario superiore rispetto all'acquavite di vino. Infatti, per l'applicazione dell'art. 95 è naturalmente opportuno riferirsi al principale prodotto nazionale da prendersi in considerazione per un confronto, e non a categorie affatto subordinate che è senz'altro consentito al legislatore nazionale «di discriminare» internamente.
3.
In base all'art. 95, 2o comma, che l'ordinanza di rinvio prende anche in considerazione, non è inoltre lecito applicare a merci degli altri Stati membri tributi interni atti a proteggere indirettamente altre produzioni nazionali.
Al riguardo, nella sentenza in causa 169/78 ( 7 ) è stato chiarito che è sufficiente che i prodotti importati e le merci nazionali siano almeno parzialmente, indirettamente o potenzialmente in concorrenza tra loro e che tale rapporto di concorrenza sussista verosimilmente in relazione ad uno o più impieghi economici. Siffatto rapporto di concorrenza deve essere ritenuto sussistere anche per tutte le acquaviti e vale specialmente per l'alcool di vino e vinacce e per l'alcool di cereali (sentenza in causa 169/78 ( 9 ); analoghe statuizioni figurano nella sentenza in causa 168/78 ( 10 ), sul rapporto whisky-cognac).
In base a ciò, nella causa 169/78 ( 9 ) è stato affermato il carattere protezionistico del contrassegno di Stato italiano, poiché in tal modo si applica un'aliquota fiscale più elevata per prodotti che vengono quasi esclusivamente importati mentre la corrispondente produzione nazionale è esigua e per di più è costituita da bevande tagliate con una notevole quantità di alcool nazionale. Lo stesso deve senz'altro valere anche per le imposte di cui al presente procedimento. Infatti, dal raffronto dei dati numerici pertinenti alla materia — che sono stati prodotti dalla Commissione nella causa 169/78 ( 9 ) — risulta che l'onere fiscale gravante sull'acquavite di vino italiana determina un prezzo all'ingrosso di Lire 265000 — riferito all'alcool puro — mentre i tributi riscossi sull'alcool di cereali importato comportano un prezzo all'ingrosso di Lire 317 000.
Certamente non può essere accolta nemmeno l'obiezione sollevata dal Governo italiano secondo cui il consumo di whisky è ciononostante aumentato in misura maggiore di quello dell'acquavite di vino. Difatti, già nella causa 168/78 ( 10 ) fu dichiarato irrilevante un argomento del genere ed al riguardo venne affermato che non doveva escludersi un effetto protezionistico per il fatto che si poteva constatare un aumento delle importazioni.
In questo contesto deve comunque aggiungersi che l'art. 95, 2o comma, non esige che i prodotti importati e i prodotti nazionali concorrenti siano assoggettati a tributi identici. Come è stato dichiarato nella causa 68/79 ( 11 ), da detta disposizione risulta solo l'obbligo di applicare ai prodotti importati un'aliquota fiscale priva di effetto protezionistico a favore dei prodotti nazionali. Tra prodotti del genere deve sussistere — punto che dev'essere ancora esaminato nella causa 170/78 ( 12 ) in relazione alla tassazione della birra e del vino nel Regno Unito — solo un adeguato rapporto di tassazione. Al riguardo possono avere rilevanza anche i diversi costi di produzione, come è stato chiarito nella causa 21/79 ( 13 ), relativamente alla tassazione degli olii rigenerati, dopo che in precedenti procedimenti — cause 28/79 ( 14 ) e 45/75 ( 15 ) — era stato escluso che si dovesse aver riguardo ai costi di produzione e che si dovesse tener conto dell'incidenza delle imposte sul prezzo finale di vendita nell'ambito dell'art. 95.
4.
Se le considerazioni che precedono portano effettivamente alla conclusione che il sistema fiscale italiano — pei quanto concerne, da un lato, la tassazione dell'alcool di cereali, che viene quasi interamente importato, e, dall'altre lato, la tassazione dell'alcool di vino, tipico prodotto italiano — non è compatibile con l'art. 95, occorre però prendere in esame, prima di poter esprimere un giudizio definitivo, talune ulteriori considerazioni esposte dal Governo italiano. Esso ha fatto presente che secondo la giurisprudenza è possibile la differenziazione dei tributi e l'applicazione di aliquote ridotte a determinati tipi di prodotti o a categorie di produttori. In tal modo — come è stato sottolineato nella sentenza in causa 148/77 ( 16 ) — potrebbero essere perseguiti legittimi scopi di politica economica o sociale, come l'incentivazione dell'impiego di determinate materie prime, la conservazione della produzione di acquaviti tipiche di qualità o il mantenimento in vita di talune imprese. Al riguardo varrebbe, secondo la più recente giurisprudenza — sentenza in causa 140/79 ( 17 ) — innanzitutto l'esigenza di osservare criteri obiettivi, come le materie prime impiegate o il processo produttivo applicato, ed inoltre sarebbe decisivo solo il se il perseguimento di determinati scopi di politica economica sia compatibile con il diritto comunitario.
In base a questa giurisprudenza nulla si potrebbe eccepire contro la parte del sistema fiscale italiano in vigore per l'alcool che qui interessa. Manifestamente, alla base della minore tassazione dell'acquavite di vino vi sarebbe la preoccupazione di sostenere la viticoltura, settore sempre caratterizzato da eccedenze di produzione. Con l'aiuto del sistema fiscale — e in considerazione del fatto che in tale settore le spese sono superiori a quelle della trasformazione dei cereali in alcool — verrebbe quindi incentivato l'impiego di determinati prodotti agricoli e ciò dovrebbe essere considerato conforme al Trattato poiché una tale politica produce effetti rispondenti ai fini dell'art. 39 (garantire un tenore di vita equo agli agricoltori; stabilizzare i mercati). Inoltre, non si potrebbe neanche sostenere che tale sistema comporti discriminazioni, che, secondo la citata giurisprudenza, dovrebbero essere in ogni caso evitate. Infatti con l'ostacolare l'importazione dell'alcool ottenuto da cereali, si avrebbe un effetto equivalente anche nei confronti della corrispondente produzione nazionale, che sarebbe senz'altro possibile grazie alla presenza della materia prima necessaria, ma che proprio a causa del sistema fiscale verrebbe quasi del tutto impedita.
Sulla fondatezza di tale opinione ho però gravissimi dubbi.
Infatti, nella sentenza in causa 148/77', nella quale si tratta della legittimità di agevolazioni fiscali per determinati prodotti, viene anche sottolineato che tali agevolazioni vanno estese ai prodotti importati, allorché essi debbono essere considerati similari o soddisfino le condizioni di cui all'art. 95, 2o comma, il che — come si è visto — si verifica nel caso del whisky e dell'alcool di vino.
Inoltre, l'argomento che le agevolazioni fiscali per l'alcool di vino sono giustificate da motivi di politica economica e sociale, è già stato svolto nella causa 169/78 ( 18 ) che si riferiva ai contrassegni di Stato. Nella sentenza la Corte non si è soffermata su detto argomento e quindi lo ha implicitamente disatteso considerandolo privo di importanza; ciò non può essere spiegato — come ha tentato di fare ora il Governo italiano — solo col fatto che il contrassegno di Stato ha comunque rilevanza talmente scarsa che per il suo tramite non possono essere perseguiti efficacemente scopi di politica economica.
Soprattutto, bisogna considerare a quale fattispecie si riferivano le sentenze nelle cause 140/79 ( 19 ) e 46/80 ( 20 ) alle quali si è in primo luogo richiamato il Governo italiano per sostenere il suo punto di vista. In quelle cause si trattava della tassazione dell'alcool a base di derivati del petrolio e di quella dell'alcool ottenuto da prodotti agricoli. Al riguardo la Corte ha constatato che con le aliquote fiscali differenziate viene particolarmente perseguito lo scopo di limitare la produzione di alcool a base di derivati dal petrolio, di modo che questa sostanza — da importare — venga destinata soprattutto ad un altro uso, e contemporaneamente ne risultino avvantaggiate le materie prime agricole in base alla preferenza comunitaria. Perciò si è potuto affermare che in tal modo viene perseguito un legittimo scopo di politica industriale e che ciò non è in contrasto con il diritto comunitario e con le esigenze di una politica decisa nell'ambito della Comunità.
La presente fattispecie à notevolmente diversa in quanto si tratta solo della tassazione di alcool che viene ricavato da prodotti agricoli. Si tratta quindi non del perseguimento di scopi di politica industriale, bensì di mettere l'accento su taluni aspetti della politica agricola. Nella giurisprudenza non vi è, per buone ragioni, alcun elemento che deponga a favore della possibile legittimità, in questo campo, di provvedimenti nazionali di politica fiscale. In effetti non si può dimenticare — anche se non esiste ancora alcuna organizzazione comune di mercato per l'alcool — che le materie prime per la produzione di alcool del tipo di cui trattasi sono prodotti compresi in organizzazioni comuni di mercato, e che in entrambi i casi sussistono problemi, anche se probabilmente non di uguale gravità, di eccedenze di produzione. Non bisogna neanche dimenticare che a livello comunitario, per quanto riguarda appunto uno di questi prodotti — il vino —, vengono di regola adottati provvedimenti particolari per lo smaltimento delle eccedenze; mediante contributi del Fondo agricolo di orientamento e garanzia vengono continuamente incoraggiati provvedimenti per la distillazione del vino. Non posso quindi credere che nel settore di cui trattasi, per il quale il Trattato contempla in via di principio una politica comune, possano essere dichiarati legittimi ulteriori provvedimenti fiscali nazionali che potrebbero eventualmente determinare una modifica dell'orientamento deciso dalla Comunità.
Dalle sentenze citate che in realtà — diversamente da quanto sostiene il Governo italiano — non possono essere interpretate estensivamente, non può trarsi alcun argomento per il problema, di cui ci stiamo occupando, della diversa tassazione dell'alcool di cereali e dell'alcool di vino. Pertanto, non è nemmeno necessario occuparsi del se, sulla scorta delle suddette sentenze, sia lecito sostenere che per giudicare se sussista una discriminazione è sufficiente l'esistenza di una produzione nazionale potenziale. Si possono quindi considerare sufficienti le considerazioni fatte all'inizio circa l'art. 95, 1o e 2o comma.
5.
In definitiva, la questione del Tribunale di Milano si può, a mio parere, risolvere solo come segue;
a)
Per la questione se delle merci siano similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, è determinante il se esse, agli occhi del consumatore, abbiano proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze, e quindi abbiano un impiego in larga misura comparabile. Se esiste tale similarità, ne deriva la necessità di un identico trattamento fiscale.
b)
Per l'applicazione dell'art. 95, 2o comma, del Trattato CEE è sufficiente che le merci considerate siano almeno in parte, indirettamente o potenzialmente in concorrenza tra loro e che sussista un rapporto di concorrenza in uno o più impieghi economici. In tale caso le merci importate possono essere assoggettate a tributo solo in misura tale che l'onere fiscale sia privo de qualsiasi effetto protezionistico a favore dei prodotti nazionali.
c)
La riscossione di tributi differenziati è legittima solo qualora sia effettuata secondo criteri obiettivi, non sia collegata a modalità discriminatorie o protezionistiche e serva al perseguimento di scopi di politica economica non contrastanti col diritto comunitario.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 169/78 — Commissione e/Repubblica italiana — Racc. 1980, pag. 385.
( 3 ) Sentenza 15 aprile 1970, causa 28/69 — Commissione e/Repubblica italiana — Racc. 1970, pag. 187.
( 4 ) Sentenza 15 aprile 1970, causa 28/69 — Commissione c/Repubblica italiana — Race. 1970, pag. 187.
( 5 ) Sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH c/Hauptzollamt Undau/Pfalz, Race. 1976, pag. 181.
( 6 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 168/78, Commissione e/Repubblica francese, Race. 1980, pag. 347.
( 7 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 169/78 — Commissione e/Repubblica italiana — Race. 1980, pag. 385.
( 8 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 170/78, Commissione e/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Race. 1980, pag. 417.
( 9 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 169/78 — Commissione e/Repubblica italiana — Race. 1980, pag. 385.
( 10 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 168/78 — Commissione e/Repubblica francese — Race. 1980, pag. 347.
( 11 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 68/79, Hans Just I/S e/Ministero danese delle imposte ed accise, Race. 1980, pag. 501.
( 12 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 170/78, Commissione e/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Race. 1980, pag. 417.
( 13 ) Sentenza 8 gennaio 1980, causa 21/79, — Commissione e/Repubblica italiana — Race. 1980, pag. 1.
( 14 ) Sentenza 4 ottobre 1979, causa 28/79, La Providence agricole de la Champagne e/Consiglio, Race. 1979, pag. 3091.
( 15 ) Sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH c/Hauptzollamt Landau/Pfalz, Race. 1976, pag. 181.
( 16 ) Semenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, H. Hansen jun. & O.C. Balle GmbH & Co. c/Hauptzollamt Flensburg, Racc. 1978, pag. 1787.
( 17 ) Sentenza 14 gennaio 1981, causa 140/79, Chemial Farmaceutici S.p.A. c/DAF S.p.A., Racc. 1981, pag. 1.
( 18 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 169/78 — Commissione c/Repubblica italiana — Race. 1980, pag. 385.
( 19 ) Sentenza 14 gennaio 1981, causa 140/79, Chemial Farmaceutici S.p.A. c/DAF S.p.A., Race. 1981, pag. 1.
( 20 ) Sentenza 14 gennaio 1981, causa 46/80, S.p.A. Vinai c/ S.p.A. Orbat, Racc. 1981, pag. 77.
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