CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 17 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
All'inizio del 1979, la ditta Pendy Plastic Products, con sede in Helmond (Paesi Bassi) — ricorrente nella causa principale —, promuoveva dinanzi al tribunale di Boscoducale una causa civile contro la Pluspunkt, con sede in Neuss (Repubblica federale di Germania). Ciò avveniva chiaramente mediante trasmissione, il 26 marzo 1979, della domanda giudiziale nonché dell'atto di citazione a comparire all'udienza del 27 aprile 1979, al procuratore presso il tribunale di Boscoducale, possibilità offerta dal diritto olandese in caso di notificazione all'estero. Inoltre i suddetti atti dovevano venire notificati all'indirizzo della convenuta, Kaarster Straße 36, Neuss, quindi all'indirizzo che l'attrice e successivamente ricorrente conosceva a quell'epoca.
Ciò non era però possibile, poiché nell'aprile del 1979, sempre rimanendo a Neuss, la convenuta aveva trasferito i propri uffici, circostanza di cui l'attrice veniva presumibilmente a conoscenza alla fine di aprile, tramite la Camera di commercio ed industria della circoscrizione Mittlerer Niederrhein. A proposito della tentata notifica, il 17 maggio 1979 (‘Amtsgericht Neuss rilasciava un attestato — forse un po’ precipitoso e senza aver svolto sufficienti indagini — sull'impossibilità di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 6, 2o comma, della convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, sulla notifica all'estero degli atti processuali ed extraprocessuali in materia civile e commerciale.
L'8 giugno 1979, il giudice olandese adito emetteva una sentenza interlocutoria, poiché la convenuta non si era costituita. Di conseguenza l'attrice doveva dimostrare che la convenuta aveva avuto la possibilità di ricevere tempestivamente l'atto di citazione o che era stato fatto tutto il necessario per consentirle di difendersi. Contemporaneamente, la causa veniva rinviata al 20 luglio 1979.
L'attrice ottemperava producendo le risposte fornite a sua richiesta dall'ufficio anagrafe nonché dal registro delle imprese commerciali di Neuss, da cui risultava che — in base ai dati in loro possesso — l'indirizzo della convenuta era Kaaster Straße 36, Neuss. Il tribunale di Boscoducale riteneva quindi sufficientemente provato che l'attrice aveva fatto tutto il necessario per notificare la domanda al destinatario; la notifica alla procura olandese risultante dall'atto 26 marzo 1979 veniva quindi considerata sufficiente. Il 14 settembre 1979 il tribunale emanava quindi una sentenza contumaciale con cui condannava la convenuta a pagare una determinata somma, più gl'interessi nonché le spese giudiziali. Questa sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, veniva notificata alla convenuta attraverso l'Amtsgericht di Neuss e quindi per la prima volta, grazie a questa sentenza, la convenuta veniva manifestamente a conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti. A quanto pare, essa impugnava la sentenza, ma non si conoscono le vicende successive.
Successivamente, a norma dell'art. 31 e seguenti della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Convenzione di Bruxelles», l'attrice, onde eseguire la suddetta sentenza, chiedeva al Landgericht di Düsseldorf l'apposizione della formula esecutiva. La richiesta veniva respinta con ordinanza 24 luglio 1980 e ciò sostanzialmente in nome del principio del contraddittorio nonché del fatto che la convenuta non era a conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti.
L'impugnazione della suddetta ordinanza veniva respinta. Nell'ordinanza 6 gennaio 1981, l'Oberlandesgericht di Düsseldorf stabiliva in proposito che il giudice dello Stato richiesto deve controllare la regolarità della notificazione della domanda giudiziale ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, n. 2, e dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles. Sotto tale profilo risultava che la notifica non era stata effettuata conformemente alla Convenzione dell'Aia; si era soltanto tentato di effettuarla e, poiché la Convenzione in un caso del genere non stabilisce null'altro, la procedura di notifica termina con il rilascio dell'attestato circa l'impossibilità di effettuare la notifica stessa. Il modo in cui era stata effettuata la notifica non corrispondeva poi nemmeno alle norme olandesi sulla notificazione pubblica, poiché era stata omessa la prescritta pubblicazione su un giornale; si era invece soltanto provveduto — formalità che a norma del diritto olandese è sufficiente per la notificazione all'estero — a notificare al procuratore dello Stato. In ogni caso, l'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles stabilisce che sia garantito il diritto al contraddittorio. Questo principio era stato violato in quanto la convenuta non aveva avuto conoscenza del procedimento. In proposito — e, essendo un'impresa commerciale, anche l'attrice avrebbe dovuto saperlo — i passi da essa compiuti erano del tutto inidonei ad accertare l'indirizzo. della convenuta in quanto non avrebbe dovuto accontentarsi di chiederlo all'ufficio dell'anagrafe (il quale non registra l'indirizzo delle imprese commerciali), né al registro delle imprese commerciali (in cui non vengono annotati gli indirizzi delle stesse), ma avrebbe dovuto almeno rivolgersi alla Camera di commercio.
La ditta Pendy Plastic ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Bundesgerichtshof. Essa sostiene che, come risulta dal relativo attestato del Landgericht di Neuss, non si è potuta effettuare la notifica per la via ufficiale e che quindi il giudice olandese ha con ragione accettato la notificazione pubblica. La sola cosa importante in proposito è che il giudice olandése abbia osservato il combinato disposto dell'art. 20 della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia. In base a queste disposizioni, il giudice richiesto non ha più la facoltà di controllare se la notifica sia stata effettuata conformemente a quanto stabilito dal diritto olandese.
Per il Bundesgerichtshof, il quale parte dal principio che la Convenzione dell'Aia vale tanto per la Repubblica federale di Germania quanto per i Paesi Bassi, non è del tutto chiaro come si debbano valutare i poteri di sindacato del giudice richiesto ai sensi dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles. Le sue perplessità riguardano soprattutto l'art. 20 della Convenzione di Bruxelles e l'art. 15 della Convenzione dell'Aia. Certo il Bundesgerichtshof è propenso a ritenere che, anche qualora il giudice dello Stato d'origine abbia cercato di chiarire la situazione a norma dell'art. 20 della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia e non abbia tenuto conto di circostanze essenziali, non si possa negare al giudice richiesto un potere di controllo. Esso ritiene tuttavia possibile che, qualora il giudice dello Stato d'origine abbia cercato di accertare se il convenuto sia stato posto in grado di difendersi ai sensi dell'art. 20 della Convenzione di Bruxelles, il risultato cui esso è pervenuto debba essere accettato, senza ulteriore esame, dal giudice dello Stato richiesto, a norma dell'art. 34, n. 3, della Convenzione di Bruxelles.
Con ordinanza 8 luglio 1981, il Bundesgerichtshof ha perciò sospeso il procedimento per sollevare, a norma dell'art. 3 del protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, la seguente questione pregiudiziale:
«Se, a norma dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, il riconoscimento di una decisione emessa in un procedimento in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio nello Stato d'origine e la relativa domanda giudiziale non gli sia stata notificata regolarmente e in tempo congruo perché egli potesse presentare le proprie difese, possa essere rifiutato anche qualora il giudice dello Stato di origine abbia accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, n. 3, della Convenzione e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, che il convenuto aveva avuto la possibilità di ricevere l'atto di citazione tempestivamente al fine di proporre le proprie difese».
In proposito, i Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito e della Repubblica italiana nonché la Commissione delle Comunità europee hanno proposto la soluzione positiva. Dal canto mio, sono convinto che la questione può essere risolta solo in questo senso.
1.
Consentitemi anzitutto di richiamare il contenuto delle disposizioni che qui c'interessano.
Nel caso del convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che venga citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente, ma non si costituisca, l'art. 20, n. 2, della Convenzione di Bruxelles stabilisce che:
«Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso».
Nel nostro caso si deve invero applicare — a norma dell'art. 20, n. 3, — l'art. 15 della convenzione dell'Aia, che, così recita:
«Qualora sia stato necessario inviare all'estero una domanda giudiziale od un atto equivalente, al fine della notificazione, ai sensi della presente Convenzione, e il convenuto non si sia costituito, il giudice deve sospendere il giudizio fin quando non sia accertato:
a)
che il documento è stato notificato in uno dei modi prescritti nello Stato richiesto per la notificazione degli atti emanati nel suo territorio a persone ivi domiciliate;
b)
che il documento è stato effettivamente consegnato al convenuto o alla sua dimora in un altro dei modi contemplati da questa Convenzione e che, in ogni caso, la notificazione o la consegna sono avvenute tempestivamente perché il convenuto potesse difendersi.
Ciascuno Stato contraente può dichiarare che, nonostante il disposto del primo comma, i suoi giudici possono decidere la lite, anche in mancanza di un attestato circa la notificazione o la consegna, purché
a)
il documento sia stato trasmesso in uno dei modi contemplati dalla presente Convenzione,
b)
dalla spedizione del documento sia trascorso un termine che il giudice considera adeguato date le circostanze e comunque non inferiore a 6 mesi,
e)
nonostante tutti i passi compiuti presso le competenti autorità dello Stato richiesto, non sia stato possibile ottenere un attestato.
...».
I Paesi Bassi hanno fatto una dichiarazione in tal senso. In essa (secondo quanto pubblicato nel Bundesgesetzblatt 1980, parte II, pag. 912) è detto:
«Diversamente da quanto disposto nell'art. 15, n. 1, della Convenzione, il giudice olandese può decidere la lite, anche nei casi in cui non sia stato prodotto un attestato circa la notificazione o la consegna, purché:
a)
il documento sia stato trasmesso in uno dei modi contemplati dalla Convenzione,
b)
dalla spedizione del documento sia trascorso un termine che il giudice considera adeguato date le circostanze e comunque non inferiore a 6 mesi,
c)
nonostante tutti i passi compiuti presso le competenti autorità, non sia stato possibile ottenere un attestato circa la notificazione o la consegna».
D'altra parte è significativo che, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione di Bruxelles, la richiesta di apposizione della formula esecutiva da parte del giudice dello Stato richiesto possa essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli artt. 27 e 28. In proposito l'art. 27, per quanto qui c'interessa, stabilisce:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1)
se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2)
se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto contumace regolarmente e in tempo utile perché questi potesse presentare le proprie difese».
2.
Per la soluzione del problema ci si può rifare anzitutto alla causa 166/80 ( 2 ), che verteva del pari sull'art. 27, n. 2. Si trattava di dare esecuzione nei Paesi Bassi ad un atto tedesco equivalente ad una sentenza contumaciale, che era stato emesso dopo che il giudice tedesco aveva accertato che la notificazione della domanda giudiziale era stata regolarmente effettuata al domicilio tedesco del convenuto.
Nella sentenza si afferma in proposito che l'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles mira ad escludere il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziali qualora le garanzie offerte dal diritto dello Stato d'origine e dalla Convenzione di Bruxelles non siano sufficienti perché il convenuto possa difendersi. La suddetta disposizione fa obbligo al giudice dello Stato richiesto di controllare due presupposti: l'uno riguarda la regolarità della notifica, la quale deve avvenire a norma delle leggi dello Stato d'origine nonché delle convenzioni per esso vincolanti; l'altro riguarda il tempo necessario per la difesa ed implica quindi valutazioni di fatto. Una decisione emessa nello Stato d'origine e relativa al primo dei suddetti presupposti non dispensa il giudice dello Stato richiesto dall'obbligo di procedere all'esame della seconda condizione. Il giudice dello Stato richiesto deve accertare di volta in volta se circostanze eccezionali non obblighino a ritenere che la notifica non è stata sufficiente per consentire al convenuto di difendersi, e ciò tenuto conto di tutte le circostanze concrete, ivi compreso il modo in cui la notifica è stata effettuata.
Ciò premesso, è evidente che lo scopo principale dell'art. 27, n. 2, consiste nel garantire una regolare difesa o — in altre parole — nel far osservare il principio del contraddittorio (in proposito vedi Geimer, Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen nach dem EWG-Übereinkommen vom 27 September 1968, Recht der Internationalen Wirtschaft 1976, pag. 139 e segg.; Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, 1972, n. 500). Dalla sentenza si desume inoltre, a mio parere, il principio secondo cui il giudice richiesto deve procedere autonomamente senza essere vincolato dal giudizio espresso dal giudice d'origine.
3.
a)
Si deve certo ammettere che il titolo II della Convenzione di Bruxelles nonché l'art. 15 della Convenzione dell'Aia servono a tutelare gli interessi del convenuto.
La normativa nel suo complesso, se si tiene presente la dichiarazione olandese relativa all'art. 15, rende tuttavia evidente che non viene data alcuna garanzia che il convenuto abbia effettivamente notizia della domanda giudiziale e possa quindi difendersi. Come si desume dalla relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU C 59 del 5. 3. 1979, pag. 39), il diritto olandese è fra l'altro caratterizzato dal fatto che, per quanto riguarda gli atti giudiziari il cui destinatario risiede all'estero, le formalità necessarie sono localizzate nel territorio dello Stato del foro competente, il che significa appunto che la notificazione si considera valida qualora sia stata trasmessa alla competente Procura di Stato olandese oppure al Ministero degli esteri. Questo vale chiaramente anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione dell'Aia, come si desume dal memorandum del Governo tedesco relativo alla Convenzione dell'Aia, menzionato dalla Commissione (Drucksache des Deutschen Bundestages 8/217 II A 1 b).
Già così deve apparire logico che non ci si limita al sindacato del giudice dello Stato d'origine sulla possibilità di difendersi, bensì viene aggiunto un secondo controllo autonomo nello Stato richiesto, inteso a verificare se il convenuto sia stato effettivamente posto in grado di difendersi prima della pronunzia della sentenza contumaciale.
b)
Ho già rilevato che nell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles viene espressa l'esigenza fondamentale della tutela del contraddittorio. Circa l'importanza di questo principio ci si è richiamati in corso di causa alla sentenza 125/79 ( 3 ) nonché al fatto che esso viene spesso fatto rientrare nel campo dell'ordine pubblico. In ogni caso, ciò è stato posto in rilievo per il diritto inglese e, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione francese (sentenza 4 ottobre 1967, in Droz, loc. cit., pag. 317), vale anche per il diritto francese. Di conseguenza, si può senz'altro sostenere che disposizioni aventi questo contenuto non vanno interpretate in senso restrittivo, cioè in modo da limitare i poteri del giudice che le deve applicare.
e)
E stato altresì sostenuto con ragione che esiste un principio internazionalmente ammesso secondo cui i giudici sono liberi nell'adottare le loro decisioni, e che si può parlare di una limitazione dei loro poteri di accertamento e di valutazione dei fatti solo se ciò è espressamente stabilito.
È quanto è effettivamente avvenuto nella Convenzione di Bruxelles circa il riesame della legalità di una decisione straniera (art. 34, 3o comma) e nell'art. 28, 2o comma, che così recita:
«Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza».
Anche l'art. 5 dell'accordo tedesco-olandese del 30 agosto 1962 disponeva in tal senso.
Per il controllo di cui all'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles non sono tuttavia contemplate limitazioni di alcun genere, né dalla suddetta disposizione né da altre disposizioni della Convenzione. In particolare, questa non contiene alcuna riserva circa l'art. 20. Non si può certo nemmeno sostenere che quest'ultimo articolo obblighi a ritenere — cosa necessaria per il principio posto in discussione — che con ciò si mira a limitare il controllo affidato al giudice richiesto.
4.
Infine, è altresì significativo che l'art. 46 della Convenzione di Bruxelles stabilisca, nel caso della decisione contumaciale, che la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve produrre un documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata al contumace. Questo, cioè la mancanza di qualsiasi limitazione, significa indubbiamente che il giudice dello Stato richiesto deve riesaminare la notifica e che non può quindi semplicemente partire dal principio che siano sufficienti a tal fine i controlli che vanno regolarmente effettuati nel giudizio in contumacia.
La mia opinione è inoltre condivisa da diversi autori.
Mi riferisco all'articolo già citato di Geimer, ove si sostiene che il sindacato dell'ordine pubblico comprende anche l'accertamento se, nel processo straniero, non siano stati trasgrediti principi fondamentali di ritualità processuale, ai quali non è possibile derogare nello Stato richiesto, e che nel far ciò il giudice non è vincolato alle valutazioni di fatto del primo giudice.
D'altra parte sono interessanti alcune considerazioni contenute in Bülow-Böckstiegel, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Erläuterungen zu dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. Ivi si sostiene (nota III 4a) all'art. 27) che, proprio a causa delle notificazioni fittizie tipo quella pubblica, si esige — come necessaria correzione — anche la tempestività della notifica e, rispettivamente, la possibilità della difesa. Inoltre, a causa delle gravi conseguenze delle sentenze contumaciali, l'art. 27, n. 2, stabilisce, per la regolarità della notifica, un'eccezione al divieto di riesame del merito. Ed anche qualora il giudice d'origine, a norma dell'art. 20, 2o comma, o dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia, si sia già espresso positivamente circa la tempestività della notifica, il giudice richiesto può procedere ad un ulteriore controllo, il quale può giungere ad un giudizio diverso (nota III 4b) all'art. 27).
5.
Propongo quindi che la questione sollevata dal Bundesgerichtshof venga risolta come segue:
L'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles va interpretato nel senso che, anche qualora il giudice dello Stato d'origine abbia accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, 3o comma, della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, che il convenuto ha avuto la possibilità di ricevere l'atto di citazione tempestivamente al fine di proporre le proprie difese, il giudice dello Stato richiesto, nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio nello Stato d'origine, deve controllare autonomamente se la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto regolarmente ed in tempo congruo perché questi potesse presentare le proprie difese e che, qualora accerti che ciò non è avvenuto, deve rifiutare il riconoscimento della decisione.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 16 giugno 1981 nella causa 166/80, Peter Klomps e/Karl Michel, Racc. 1981, pag. 1593.
( 3 ) Sentenza 21 maggio 1980 nella causa 125/79, Bernard Denilauler e/S.n.c. Couchet Frères, Racc. 1980, pag. 1553.
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