CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 29 APRILE 1982 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
con regolamento del Consiglio 17 novembre 1975, n. 3004 (GU L 310, del 29 novembre 1975, pag. 24) veniva disposta la sospensione dei dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato A e originari dei paesi enumerati nell'allegato B dello steso, dal 1o gennaio al 31 dicembre 1976.
La sospensione dei dazi a norma del regolamento n. 3004/75 era sottoposta a limiti quantitativi; al raggiungimento di questi limiti, la Commissione poteva rispristinare in qualsiasi momento la riscossione dei dazi fino alla fine del periodo di sospensione (cfr. art. 2). Per stabilire quando il limite doveva considerarsi superato, l'art. 3, n. 1, disponeva che «l'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata man mano che detti prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e da un certificato di origine ...». Secondo l'art. 3, n. 2, una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.
Il regolamento della Commissione 3 dicembre 1975, n. 3214 (GU L 323, del 15 dicembre 1975, pag. 1) contiene dettagliate norme di attuazione per una serie di regolamenti in materia di preferenze tariffarie, fra i quali il regolamento n. 3004/75. Il suo art. 6 dispone che le merci sono ammesse a fruire del regime tariffario preferenziale su presentazione di un certificato d'origine. A norma dell'art. 7, il cerificato d'origine deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi dalla data del rilascio da parte dell'autorità governativa competente del paese esportatore, all'ufficio doganale della Comunità cui le merci vengono presentate; tuttavia, nelle circostanze indicate all'art. 11, le competenti autorità doganali possono accettare un certificato presentato dopo la scadenza del termine suddetto.
Con regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 3022 (GU L 349, del 20 dicembre 1976, pag. 69), entrato in vigore il 1° gennaio 1977, veniva disposta la sospensione dei dazi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1977.
L'impresa H. Weidenmann GmbH & Co. (in prosieguo «Weidenmann») importava dall'Argentina una partita di 41 balle di lana pettinata della sottovoce 53.11 B II della tariffa doganale comune (TDC). Queste merci sono comprese nell'allegato A del regolamento n. 3004/75 e l'Argentina è uno dei paesi menzionati nell'allegato B. Esse venivano dichiarate per l'immissione in consumo, in Germania, il 20 dicembre 1976; tuttavia, benché l'Argentina fosse indicata nella dichiarazione in dogana come paese d'origine, il certificato d'origine non veniva prodotto; l'impresa s'impegnava comunque a produrlo successivamente. Il 21 dicembre le autorità doganali tedesche emanavano un provvedimento col quale si disponeva la provvisoria esenzione delle merci dai dazi e si esigeva unicamente l'imposta sulla cifra d'affari; esse chiedevano tuttavia alla Weidenmann di produrre la «prova della preferenza» (cioè il certificato d'origine) entro il 15 gennaio 1977. Questa data veniva scelta perché, secondo istruzioni impartite dalle autorità doganali tedesche (nota C relativa alla tariffa doganale per uso dell'amministrazione), la preferenza non poteva essere più concessa dopo tale data.
La Weidenmann trasmetteva il cerificato d'origine con lettera 2 febbraio 1977. Considerando tardiva la presentazione, le autorità doganali tedesche esigevano il pagamento del dazio secondo l'aliquota della TDC (5840,99 DM). La Weidenmann impugnava questo provvedimento, che veniva annullato dal Finanzgericht, il quale riteneva che le condizioni per l'esenzione dai dazi doganali erano soddisfatte, anche se il certificato d'origine era stato presentato dopo la fine del 1976, e che la nota dell'amministrazione non poteva limitare l'applicazione delle preferenze tariffarie. Le autorità doganali proponevano ricorso al Bundesfinanzhof.
Il Bundesfinanzhof sembra ritenere che, nel sistema del regolamento, l'esenzione dai dazi doganali può essere concessa unicamente se le merci possono essere imputate ai massimali e agli importi massimi comunitari. Di conseguenza, se tale imputazione non può avvenire, perché non è stato prodotto il certificato d'origine, non vi è alcun diritto all'esenzione e i dazi devono essere riscossi. A suo avviso, nella fattispecie si tratta in realità di stabilire se le condizioni necessarie dovessero essere soddisfatte entro il termine fissato del regolamento n. 3004/75 ovvero il certificato d'origine potesse essere prodotto anche dopo la scadenza di questo termine.
Perciò, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni:
«1.
Se la sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento (CEE), n. 3004/75 possa applicarsi nel caso di merci che sono state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine è stato prodotto solo nel febbraio 1977.
2.
Per il caso che la questione sub 1 venga risolta in senso affermativo: se la stessa soluzione valga anche qualora il certificato d'origine potesse venir prodotto nel 1977, ma entro un termine più breve (e cioè fino al 15 gennaio 1977).
3.
Per il caso che la questione sub 1 venga risolta in senso negativo: se la sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3022/76 possa applicarsi nel caso di merci che sono state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine è stato prodotto solo nel 1977».
I problemi che sorgono nel caso di specie sono in parte dovuti al fatto che le condizioni cui è subordinata la concessione della preferenza tariffaria non sono state chiaramente ed espressamente stabilite nel regolamento n. 3004/75 ed in parte alla circostanza che, invece di prorogare semplicemente il termine di vigenza di questo regolamento, per il periodo successivo veniva adottato un nuovo regolamento (n. 3022/76), che non aveva una identica formulazione. A mio avviso, la soluzione delle questioni sottoposte alla Corte non è facile. Per fortuna, per gli anni successivi la questione sembra essere stata risolta dall'art. 6 della direttiva 79/695 (GU L 205, del 13 agosto 1979, pag. 19), ma ciò non è di ausilio nel caso in esame.
Una questione preliminare riguarda la portata della sospensione dei dazi. Ci si chiede se si tratti, come fa pensare l'art. 1, n. 1, del regolamento n 3004/75, di una totale sospensione dei dazi fino a quando la riscossione degli stessi non venga ripristinata da un regolamento della Commissione, una volta raggiunto, ai sensi degli artt. 2 e 4, n. 2. del regolamento, il massimale stabilito per tutti i paesi interessati o l'importo massimo relativo ad un determinato paese, ovvero di una sospensione dei dazi unicamente nell'ambito dei massimali e degli importi massimi indicati, come suggerito dall'art. 1, nn. 3 e 4. A mio avviso è esatta la prima ipotesi: l'art. 1, nn. 3 e 4, non fa altro, nonostante la formula introduttiva dell'art. 1, n. 3, (« ... il beneficio di tale sospensione è accordato, entro il limite di un massimale comunitario»), che definire il massimale ed il limite massimo il cui raggiungimento autorizza la Commissione a ripristinare i dazi per il 1976.
c A prima vista il regolamento 3004/75 non sembra contenere alcuna espressa disposizione relativa all'accertamento del diritto alla sospensione dei dazi, a parte quelle cui le merci devono essere comprese nell'allegato A ed essere originarie di paesi enumerati nell'allegato B.
L'art. 3 riguarda, secondo quanto risulta dal testo, il modo in cui le merci sono imputate ai massimali ed agli importi massimi. I prodotti importati vegono «effettivamente imputati» ai massimali ed agli importi massimi «man mano che detti prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e da un certificato d'origine conforme alle norme di cui all'art. 1, n. 2 ... Una merce può essere imputata ... soltanto se il certificato d'origine ... viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi».
Ciò nonostante, è manifesta l'esistenza di un nesso fra l'esenzione dai dazi e l'imputazione ai massimali. Tale imputazione presuppone l'esenzione e, se questa potesse essere ottenuta senza imputazione ai massimali, i quantitativi non potrebbero essere pienamente controllati e sarebbe compromessa la facoltà della Commissione di rispristinare i dazi.
Il massimale deve ovviamente essere calcolato su quantitativi importati nel 1976 e, durante tale periodo, le importazioni vengono prese in considerazione «man mano» che i prodotti vengono dichiarati per l'immissione in consumo, cioè, come è detto nel testo francese, «au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane, sous le couvert de déclarations de mise à la consommation». Si può, certo, sostenere che la condizione «accompagnati da ... un certificato d'origine» debba essere interpretata letteralmente, nel senso che una dichiarazione di immissione in consumo non debba esser presa in considerazione a meno che il certificato d'origine accompagni materialmente le merci. Da parte mia, sarei propenso a non interpretare detta formula in modo cosi restrittivo e riterrei sufficiente che il certificato d'origine venga presentato successivamente all'arrivo delle merci ed alla loro dichiarazione in dogana. Tale conclusione è d'altronde confermata dall'art. 3, n. 2, interpretato nel seno in cui mi sembra debba essere inteso. A mio avviso, questa disposizione contempla la possibilità che il certificato venga presentato in un momento diverso da quello dell'arrivo e dalla dichiarazione delle merci (purché sia presentato prima della data in cui venga ripastinata la riscossione dei dazi) perché altrimenti, se le due operazioni dovessero coincidere ed i relativi documenti dovessero essere presentati nello stesso momento, la condizione si riferirebbe probabilmente alla dichiarazione di immissione in consumo o all'arrivo delle merci piuttosto che alla presentazione del certificato. Perciò ritengo che le merci potessero essere dichiarate per l'immissione in concumo e il certificato potesse essere presentato successivamente, in ogni caso durante il 1976, periodo cui si riferisce il regolamento.
Se il certificato fosse stato presentato dopo la fine del 1976, le merci non avrebbero potuto essere imputate ai massimali del 1976 in modo da rendere possibile una imposizione retroattiva di dazi. Vi sarebbero validi motivi per sostenere che necessariamente, in ragione del nesso esistente fra l'imputazione e l'esenzione dai dazi, non poteva esservi esenzione se il certificato fosse stato presentato dopo la fine dell'anno (in altri termini, il diritto all'esenzione è perfetto soltanto qualora sia stato presentato il certificato e l'esenzione dipende dal fatto che le merci siano state imputate ad un determinato massimale). Se il certificato fosse stato presentato dopo la fine dell'anno, il regolamento, e la preferenza tariffaria da questo contemplata, non sarebbero stati più in vigore e le condizioni per l'acquisto del diritto non avrebbero potuto essere soddisfatte retroattivamente.
Nonostante il carattere convincente di questa tesi, sono in definitiva pervenuto alla conplusione contraria. I dazi sono totalmente sospesi sulle merci in questione. La «imputazione» è richiesta al fine di poter constatare il raggiungimento del massimale. Una volta che questo sia stato raggiunto, i dazi possono essere ripristinati con regolamento. In caso di ripristino, nessuna successiva domanda di trattamento preferenziale le può essere perfezionata mediante presentazione di un certificato. Se invece i dazi non sono stati ripristinati, il certificato d'origine può essere presentato, per le merci in questione, non solo in un successivo momento durante il 1976, ma anche dopo la fine di tale periodo. Ritengo che qualora si fosse inteso negare alle merci il benefico dell'esenzione dei dazi prima del ripristino di questi, qualora il certificato non fosse stato presentato prima della scadenza del suddetto periodo, ciò sarebbe stato detto, nell'articolo relativo alla sospensione dei dazi, più chiaramente di come è stato fatto nell'articolo relativo all'imputazione ai massimali. Questa conclusione trova conferma nel fatto che la Commissione non ha sostenuto che la facoltà di presentare successivamente il certificato sia in contrasto con la finalità delle norme relative all'imputazione (anche se mi rendo conto delle difficoltà pratiche inerenti all'applicazione di queste norme); al contrario, la Commissione ha sottolineato la flessibilità con cui si possono ammettere le importazioni in franchigia, per le merci originarie dei paesi di cui trattasi. Anche le autorità doganali tedesche hanno in parte accettato questo modo di vedere, dal momento che erano disposte a considerare valida la presentazione del certificato durante le prime due settimane del gennaio 1977.
È tuttavia necessario accertare se altre disposizioni non siano in contrasto con questa interpretazione del regolamento.
Secondo l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3004/75 «la nozione di prodotti originari» è stabilita secondo la procedura prevista dall'art. 14 del regolamento 27 giugno 1968, n. 802 (GU L 148, del 28 giugno 1968, pag. 11). Questo articolo contempla il procedimento con il quale devono essere adottate le norme per l'applicazione della definizione dell'origine delle merci. Le norme del caso si trovano nel regolamento n. 3214/75. L'art. 6 di questo testo stabilisce che i prodotti sono ammessi, all'importazione nella Comunità, a fruire di determinate preferenze tariffarie su presentazione di un certificato d'origine, modulo A. Detta norma, a mio avviso, riguarda il metodo secondo cui si deve provare qual è il paese d'origine ai fini della concessione di una preferenza tariffaria, mentre non crea alcun diritto a questa preferenza. Essa non riguarda la questione che ora ci interessa. Secondo l'art. 7, il certificato deve essere presentato, entro un termine di 5 mesi (o 10 mesi, a secondo dei casi) dalla data del rilascio da parte dell'autorità governativa competente del paese esportatore. Questa norma riguarda la validità del certificato e non offre direttamente alcuno spunto per risolvere la questione del se il certificato possa essere presentato dopo la scadenza di un periodo di apertura della preferenze, relativamente a merci presentate in dogana durante detto periodo. A norma dell'art. 8, il certificato deve essere presentato secondo le modalità previste dalla regolamentazione dello Stato importatore. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, non ritengo che le «modalità», nel contesto di questo regolamento, comprendano disposizioni relative al periodo di tempo in cui il certificato può essere presentato; in ogni caso, siffatte norme relative al tempo non possono prevalere sulle disposizione dell'art. 7. La questione del se un certificato possa essere validamente presentato dopo la fine dell'anno dipende, a mio avviso, da una coretta interpretazione del regolamento n. 3004/75, non già da disposizioni di diritto interno, che per ipotesi possono essere ampiamente divergenti. Nella fattispecie, la discrezionalità gioca in senso contrario (gli Stati membri possono prolungare il periodo di 5 o 10 mesi, ad esempio in circostanze eccezionali o qualora i prodotti, ma non il certificato, siano stati presentati entro il periodo di 5 o 10 mesi. Perciò non ritengo che vi siano disposizioni del regolamento n. 3214/75 che ostino alle conclusioni cui sono pervenuto.
Per quanto riguarda la seconda questione, non mi sembra che la presentazione di un certificato valido ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 3214/75 possa essere dichiarata inammissibile perché non è ancora avvenuta alla data fissata dalle autorità doganali nazionali, nell'anno in questione o successivamente, o perchè il certificato è stato presentato in un momento successivo a quello in cui avrebbe potuto essere presentato.
Con la terza questione è stato chiesto se per le merci dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, per le quali il certificato di origine non è stato presentato entro un certo termine che scadeva nel 1977, si possa pretendere l'esenzione a norma del regolamento n. 3022/76.
L'art. 1 di questo regolamento stabilisce che i dazi su determinati prodotti originari di taluni paesi sono totalmente sospesi a decorere dal 1o gennaio 1977. A norma dell'art. 9, detti prodotti devono essere imputati a massimali, analogamente a quanto stabilito dall'art. 3 del precedente regolamento. Normalmente, secondo questi regolamenti, i dazi possono essere imposti sulle importazioni e i prodotti possono essere imputati ai massimali al momento della dichiarazione per l'immissione in consumo. Per le merci che sono state completamente dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976 non si può, a mio avviso, pretendere l'applicazione del regolamento n. 3022/76. In mancanza di chiare disposizioni, non mi sembra possibile combinare una dichiarazione per l'immissione in consumo a norma di un regolamento e la presentazione di un certificato a norma di un successivo regolamento, riguardante un periodo diverso, per poter importare in esenzione dai dazi. Spetta al giudice nazionale stabilire, alla luce delle norme e delle prassi doganali interne, se i prodotti siano stati in tal modo dichiarati per l'immissione in consumo. Perciò, se si considera che merci trovantisi nella stessa situazione di quelle di cui trattasi nel presente procedimento non sono state dichiarate per l'immissione in consumo fino al 1977 (vale a dire, la dichiarazione si considera avvenuta solo al momento della presentazione del certificato), per esse potrà pretendersi l'applicazione del regolamento n. 3022/76. E il giudice nazionale che dovrà decidere se, com'è stato sostenuto, la dichiarazione fatta nel 1976 possa essere ritirata, per sostituirla con un'altra, fatta nel 1977.
Le questioni sottoposte alle Corte dovrebbero quindi, a mio avviso, essere risolte nel seguente modo:
1 e 2)
La sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento n. 3004/75 può applicarsi nel caso di merci che sono state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine è stato prodotto solo nel febbraio 1977, purché il certificato sia presentato entro i termini stabiliti dall'art. 7 del regolamento n. 3214/75 o venga accettato ai sensi dell'art. 11 di questo regolamento
In subordine,
3)
se le questioni 1 e 2 venissero risolte negativamente, la sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento n. 3022/76 non potrebbe applicarsi nel caso di merci che sono state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine è stato prodotto nel 1977. Spetta al giudice nazionale decidere, in base alle norme e alla prassi doganale interna, se la dichiarazione per l'immissione in consumo si sia perfezionata nel 1976 o nel 1977 e se sia possibile ritirare una dichiarazione fatta nel 1976 e presentarne una nuova nel 1977.
( *1 ) Traduzione dall inglese.
Full & Egal Universal Law Academy