CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DELL'8 LUGLIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la High Court, Queen's Bench Division, inglese ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronunzia pregiudiziale volta a stabilire se il prodotto denominato «co-rian» vada classificato nella voce 68.11 della tarifa doganale comune che ricomprende, fra l'alto, la pietra artificiale, ovvero nelle voci 39.02 C XII e 39.07 B V d) che ricomprendono taluni polimeri e materie plastiche, ovvero in una qualsiasi altra voce.
La questione viene sollevata nell'ambito di una causa pendente dinanzi alla Commercial Court intentata, come prima attrice dalla E. I. Du Pont de Nemours & Co., in seguito denominata «Du Pont», una società costituita e avente sede in Delaware, che esercita un'attività molto importante nella fabbricazione e nella vendita di prodotti per uso domestico e industriale. La seconda attrice è la Dewfield, una società a responsabilità illimitata costituita e avente sede in Inghilterra e operante come rivenditrice commerciale. «Corian» è il marchio di fabbrica del manufatto prodotto dalla Du Pont e acquistato dalla Dewfield per rivenderlo nel Regno Unito. La Du Pont e la Dewfield banno chiesto alla Commercial Court di dichiarare che il corian va propriamente classificato nella voce 68.11 della tariffa doganale comune. I Commissioners of Customs and Excise, convenuti nella causa principale, sostengono che il prodotto va classificato nella voce 39.02, se importato in forma di lastre, e nella voce 39.07 se importato in forma di manufatti da esso ricavati.
Nel procedimento in atto la Commissione sostiene la tesi dei Commissioners of Customs and Excise.
Una concisa descrizione non contestata delle proprietà del corian è utilmente acclusa all'ordinanza di rinvio. Da essa risulta che il corian è un materiale da costruzione, non strutturale, presentato dai costruttori come avente l'apparenza del marmo. Viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni in abitazioni, alberghi ed edifici commerciali e pubblici. Viene fuso in lastre di vario spessore ed in forme di lavabi, lavandini e simili articoli che vanno lavorati e finiti a cura dell'installatore. È un materiale solido, trasparente, omogeneo che non può essere modellato a vuoto o trattato a caldo dopo la colata e la solidificazione, ma può essere lavorato con arnesi quali seghe o trapani muniti di lame o punte di carburo. Esso è composto di due sostanze principali, a parte gli agenti catalitici e altri agenti di trattamento. La prima sostanza principale, che compone il prodotto per i due terzi del volume (e, a quanto pare, per la metà del peso) viene qualificata dalle attrici come gibbsite e dai convenuti come idrossido di alluminio. Quest'ultimo, pare, è un idrato di allumina in forma cristallina, ricavato con un procedimento chimico da un minerale di bauxite estratto in Arkansas (USA). La seconda sostanza principale è una materia plastica nota come polimetacrilato di metile.
E stato affermato all'udienza dinanzi alla Corte che il brevetto che tutela il «corian» si estende a prodotti ricavati da minerali diversi dalla gibbsite (o dall'idrossido di alluminio). La presente controversia, tuttavia, riguarda soltanto il prodotto fabbricato secondo il procedimento descritto nell'ordinanza di rinvio.
Le voci 39.02 e 39.07 recitano:
«39.02:
Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) ....
C
...
XII
...polimeri metacrilici
39.07:
Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso».
La voce 68.11 recita:
«Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di ”granito”».
È pacifico che il corian può rientrare in questa voce solo ove sia qualificabile come «pietra artificiale».
Il corian, composto secondo la descrizione fornita, non può definirsi esclusivamente un «prodotto di polimerizzazione o copolimerizzazione». D'altra parte è pacifico che una delle sostanze che lo compongono (il polimetacrilato di metile) è un polimero metacrilico, di cui è fatta specificamente menzione alla voce 39.02 C XII. L'altro elemento costitutivo o sostanza impiegata per la fabbricazione del corian (la gibbsite o idrossido di alluminio) non rientra nella voce 39.
Nella regola 2 (b) delle regole per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (in seguito denominate «le regole di interpretazione») si legge:
«Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce della tariffa si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente di questa materia».
Di conseguenza la menzione dei polimeri metacrilici contenuta nella voce 39.02 va intesa nel senso di comportare un riferimento al corian e la menzione, contenuta nella voce 39.07, di lavori di polimeri metacrilici va intessa nel senso di comportare un riferimento a lavori di corian. Il corian rientra quindi prima facie nelle voci 39.02 e 39.07. Può dirsi che il corian sia classificabile, prima facie, anche in qualche altra voce così che divenga operante la regola 3?
Alla luce della regola 2 b) deve esaminarsi se il corian possa essere classificato con riferimento, quale secondo elemento costitutivo, alla «gibbsite» come affermano le attrici, o all'idrossido di alluminio come affermano i Commissioners of Customs and Excise. Detto elemento costitutivo, se è gibbsite, appare chiaramente un minerale metallurgico compreso a prima vista nella voce 26.01. Tuttavia la nota 2 a tale capitolo dispone che detta voce non ricomprende i minerali che abbiano subito lavorazioni diverse da quelle normali nell'industria metallurgica. L'opinione della Commissione secondo cui il minerale è stato ricavato da un procedimento non normale per l'industria metallurgica non è stata contestata né è stato sostenuto o provato che questa gibbsite è stata ricavata secondo un procedimento normale. A mio parere la voce 26.01 non si applica. Se detto elemento costitutivo è idrossido di alluminio, di cui è fatta espressa menzione nella voce 28.20, il corian viene escluso da questa dalla nota 1 a) al capitolo che dispone (salvo eccezioni senza importanza) che le voci si intendono riferite unicamente ad elementi chimici isolati e a composti isolati di costituzione chimica definita quale non si asserisce essere il corian.
Resta la voce 68.11 su cui si basano le attrici ed in particolare l'articolo «pietra artificiale». Questa espressione, presa a sé stante, può dirsi, nel linguaggio corrente, abbastanza ampia da comprendere qualsiasi prodotto che, pur non essendo pietra, ne possieda l'apparenza e le caratteristiche e sia suscettibile di essere utilizzato per gli usi che sono propri della stessa. Nell'ambito della tariffa doganale comune tale espressione va tuttavia interpretata nel contesto di questa ovvero secondo «la struttura di questa voce» (causa 165/78, IMCO-Michaelis e/ Oberfinanzdirektion di Berlino, Race. 1979, pag. 1837; cfr. pag. 1844). È altresì consentito tener presente il significato che l'espressione assume nell'attività o nel settore scientifico o tecnologico interessati nonché le note esplicative che, pur non potendo modificare il chiaro significato del testo altrimenti stabilito, possono costituire un utile strumento di interpretazione delle voci doganali (causa 183/73, Osram c/ Oberfinanzdirektion, Race. 1974, pag. 477, cfr. pag. 486 e causa 54/79, Hako-Schuh e/Hauptzollamt Francoforte, Race. 1980, pag. 311, cfr. pag. 318).
Considerando innanzitutto il contesto, sembra che gli altri prodotti di cui alla voce doganale (cemento, calcestruzzo e lavori di granito) vengano normalmente intesi contenere componenti di pietra naturale anche se, come viene affermato, è attualmente possibile trovare del calcestruzzo privo di pietra naturale. Questo è un certo indizio che la «pietra artificiale» contiene componenti di pietra naturale.
L'orientamento delle definizioni date dai dizionari, prodotte alla Corte, per quanto non unanime, suffraga la tesi secondo cui, tecnicamente parlando, nella composizione della pietra artificiale è compresa la pietra naturale. Così, ad esempio, il Chambers' Dictionary of Science and Technology definisce la pietra artificiale nella terminologia edilizia: «un'imitazione predisposta della pietra naturale fatta in forma di blocco. L'interno del blocco è composto di calcestruzzo, la superficie esterna necessariamente di cemento misto a polvere o schegge della pietra naturale da imitare».
Inoltre, se non dovesse intendersi entro questi limiti, la nozione di «pietra artificiale» si estenderebbe ad un'ampia serie di prodotti molti dei quali integralmente costituiti di materiali sintetici. Il provvedimento delle autorità doganali sarebbe probabilmente più preciso e coerente se il problema iniziale consistesse nello stabilire se il prodotto contiene componenti di pietra naturale come sostenuto dalla Commissione.
Le note esplicative del Consiglio per la cooperazione doganale affermano che: «la pietra artificiale è un'imitazione della pietra naturale normalmente ricavata agglomerando frammenti di pietra naturale (calcare, marmo, granito, porfido, serpentino, ecc.) con calce o cemento ovvero altri leganti (ad esempio, materia plastica artificiale). I prodotti di pietra artificiale comprendono quelli di “terrazzo”, “granito”, ecc».
Le attrici sottolineano in maniera particolare la parola «normalmente» che, come esse possono legittimamente argomentare, indica, prima facie, l'esistenza di altri casi eccezionalmente rientranti in tale categoria. Se, come viene sostenuto, «normalmente» limita «agglomerando», le note non giovano alle attrici in quanto le eccezioni hanno luogo nel caso in cui venga impiegato un procedimento diverso dall'agglomerazione per collegare la pietra naturale con un legante. Se così non fosse, io non riterrei in ogni caso che le note esplicative, impiegando l'avverbio «normalmente», estendano l'interpretazione per ¡1 resto corretta. A mio avviso (malgrado gli argomenti in contrario) la nozione di pietra artificiale di cui alla voce doganale si estende solo a materiale contenente componenti di pietra naturale.
Le attrici si fondano su pronunce della Corte che sottolineano l'importanza di considerare la caratteristiche e le proprietà oggettive del prodotto. Io concorderei sul fatto che l'aspetto tattile e visivo, il grado di durezza, la trasparenza, la struttura omogenea, il grado di durata, la porosità e la reazione al calore e al fuoco rappresentano fattori di cui tener conto nello stabilire se il prodotto sia o meno pietra artificiale e che, nella presente controversia, essi fanno pensare più alle caratteristiche della pietra che a quelle della plastica. Ma, a mio modo di vedere, tali fattori vengono in considerazione soltanto se il prodotto contiene innanzitutto componenti di pietra naturale il che, a mio avviso, non si verifica per il corian.
La bauxite è un composto minerale più che una pietra e la sostanza che ne viene estratta, anche se propriamente classificata come gibbsite, non è di per sé pietra. Essa è, a quanto pare dalla documenttazione prodotta dinanzi alla Corte, un minerale cristallino; l'idrossido di alluminio è un ossido metallico. Su tale premessa mi pare che il corian non ricada nella voce 68.11 così che la regola di interpretazione n. 3 non va presa in considerazione.
D'altro canto, ove non fosse necessario che un prodotto contenesse componenti di pietra naturale per poter essere classificato come una pietra naturale ai fini della tariffa doganale comune, allora concorderei sulla classificabilità del corian, prima facie, nella voce 68.11 per i motivi addotti dalle attrici. Poiché io ritengo che esso rientri altresì, prima facie, sotto le voci 39.02 e 39.07, è necessario applicare il principio espresso nella regola 3 delle regole di interpretazione. La regola 3 a) dispone che la voce più specifica deve avere la precedenza sulle voci di portata più generale. Non concordo con l'affermazione delle attrici secondo cui la voce 68.11 ha carattere più specifico rispetto alla voce 39.02. La tesi delle attrici potrebbe essere accettata solo se la portata dell'espressione «pietra artificiale» di cui alla voce 68.11 fosse tale da includere «qualsiasi sostanza che presenti le caratteristiche di un'imitazione della pietra naturale» come esposto dalla prima attrice. A mio parere ciò schiuderebbe la definizione data dalla voce di cui trattasi ad un'ampia serie di prodotti e costituirebbe una descrizione molto meno specifica di quella riscontrabile alla voce 39.02.
Là regola di interpretazione 3 b) dispone che i prodotti misti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), vanno classificati, in quanto sia possibile applicare tale criterio, secondo la sostanza o l'elemento costitutivo che conferisce loro il carattere essenziale. Tale principio non è di utilità nella controversia in atto: innanzitutto perchè esso viene escluso ogni qualvolta una sostanza possa essere classificata secondo la regola 3 a) (come avviene nel caso presente) ed in secondo luogo in quanto comunque ne derivano conseguenze inconcludenti nella causa attuale. La prima attrice sottolinea l'importanza della gibbsite (o idrossido di alluminio) nel contribuire alle caratteristiche del corian, osservando che si tratta di uno dei più costosi «riempitivi» a disposizione e che solo la pura gibbsite ottenuta dalla bauxite estratta in Arkansas determina le proprietà del corian. La Commissione, d'altro canto, sostiene che il corian riceve le sue caratteristiche principali (compattezza, bellezza, lucentezza, trasparenza e resistenza agli urti) dal polimetacrilato di metile e che l'idrossido di alluminio ha una semplice funzione di riempitivo. A mio avviso, il corian riceve il suo carattere essenziale da entrambi i principali elementi che lo compongono e non può affermarsi che esso lo riceva da uno solo di essi e cioè dalla gibbsite o dall'idrossido di alluminio.
Di conseguenza riterrei ancora che il corian vada classificato nelle voci 39.02 e 39.07 e non nella voce 68.11.
Sono giunto a tale conclusione senza tener conto dei diversi provvedimenti adottati dalle autorità doganali di Stati membri né delle decisioni del Comitato della Nomenclatura della tariffa doganale comune né di quelle del Comitato della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale a cui la Corte ha fatto riferimento per quanto queste ultime suffraghino chiaramente la conclusione a cui sono pervenuto.
Per questi motivi ritengo che la questione sollevata dalla Commercial Court vada risolta come segue:
«Il prodotto “corian” (composto secondo la descrizione fornita nell'ordinanza di rinvio) va classificato nella voce 39.02 della tariffa doganale comune se importato in forma di lastre, sotto la voce 39.07 se importato in forma di manufatti da esso ricavati e non va classificato in qualsiasi altra voce della suddetta tariffa».
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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