CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DELL'8 LUGLIO 1982 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 16 novembre 1979, una ditta tedesca che chiamerò «almadent», sdoganava per porla in libera pratica in Germania una partita di merce che, come risulta dal provvedimento di rinvio, è definita «gesso per calchi». Le autorità doganali tedesche classificavano il prodotto nella sottovoce 38.19 U della tariffa doganale comune (TDC) ed applicavano il dazio del 14,4 %. L'almadent si opponeva, osservando che il prodotto era costituito da un amalgama refrattario per calchi a base di fosfati (materiale per stampi) usato per la fusione di metalli preziosi per uso odontotecnico secondo il metodo detto della cera fusa e andava classificato nella sottovoce 38.19 K che implica un dazio del 3,2 %. Nella disciplina allora vigente, il regolamento 27 novembre 1978 n. 2800 (GU L 335/1 dell'1. 12. 1978), le due sottovoci in questione recitano: «Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuati delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove... K. Cementi, malte e composizioni simili, refrattari... U. Altri».
La merce veniva sottoposta ad analisi nel laboratorio doganale e risultava constare di complessi dei seguenti prodotti:
(1)
una polvere bianca, inodore, confezionata in sacchetti a chiusura ermetica del contenuto di 60 g, costituita da acido silicico, fosfato di ammonio, ossido di magnesio e grafite (Complete Investment);
(2)
un liquido rosso chiaro, trasparente, confezionato in una bottiglia di plastica del contenuto di 946 mi, costituito da una soluzione colorata di silicato di potassio (Complete Liquid Concentrate);
(3)
una striscia arrotolata di amianto, di colore grigio chiaro, della larghezza di 35 mm circa; e
(4)
un cilindro di plastica per il dosaggio.
Applicando la norma generale 3 b) delle regole per l'interpretazione della nomenclatura TDC, le autorità doganali decidevano di classificare la merce in base alla componente che ad essa conferiva il carattere essenziale, nel caso specifico la polvere detta «Complete Investment» la quale, mescolata con il liquido concentrato e diluita in acqua, forma il materiale per stampi. L'almadent non pare abbia impugnato ciò. Le autorità doganali, tuttavia, ribadivano che la sottovoce esatta era la 38.19 U. Esse rifiutavano di ammettere che la merce fosse un composto refrattario ai sensi della sottovoce 38.19 K, in quanto le note esplicative della TDC dichiarano che «una delle caratteristiche essenziali delle composizioni refrattarie comprese in questa sottovoce è che esse hanno una resistenza piroscopica minima di 1500 °C (determinata secondo le raccomandazioni ISO R 528-1966 e R 1146-1969)». All'analisi, la composizione per calchi risultò non avere questa resistenza.
L'almadent impugnava questa decisione dinanzi al Finanzgericht il quale ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale la seguente questione: «Se la voce 38.19 K della tariffa doganale comune del 1979 vada interpretata nel senso che fra le composizioni “refrattarie” ivi contemplate possono essere classificati solo prodotti con una resistenza piroscopica minima di 1500 gradi Celsius (determinata secondo le raccomandazioni ISO R 528-1966 e R 1146-1969), ovvero anche prodotti con un meno elevato punto di fusione possano essere “refrattari” ai sensi della suddetta voce doganale (a seconda della loro composizione e dell'uso cui sono destinati)».
L'almadent invoca la terza frase delle note esplicative della TDC relative alla sottovoce 38.19 K, la quale dice: «Rientrano inoltre nella presente sottovoce le composizioni refrattarie, a base di biossido di silicio, destinate alla fabbricazione di stampi per odontotecnica o per gioielleria secondo il procedimento detto a cera fusa» e sostiene che la merce corrisponde esattamente a questa descrizione. Secondo l'almadent, nessuno dei prodotti a base di biossido di silicio venduti sul mercato tedesco per questo uso è stato sperimentato a 1500 °C per controllarne la resistenza piroscopica, in quanto ciò è superfluo, giacché i metalli usati hanno un punto di fusione inferiore. L'agente della Commissione ammetteva ciò, ma osservava che il vero senso delle note è che i composti refrattari usati per gli stampi nel settore odontotecnico possano rientrare nella sottovoce 38.19 K solo se hanno una.resistenza piroscopica di almeno 1500 °C. A mio parere, questo è il modo corretto di interpretare le note: esse espongono anzitutto il criterio fondamentale per la classificazione nella sottovoce (resistenza piroscopica minima di 1500 °C) e poi elencano esempi di vari prodotti che rientrano nella sottovoce se sono conformi al criterio di base, ma esclusivamente in questo caso. Ciò corrisponde a verità per i «prodotti composti di materiali refrattari» cui si richiama la seconda frase delle note e per i «composti refrattari a base di silicio» cui si fa cenno nella terza frase. Mi pare impossibile isolare la seconda o la terza frase dalla prima. «Refrattario» ha lo stesso senso in tutte e tre. Le merci che hanno le caratteristiche indicate e non sono conformi al criterio di base, secondo la corretta interpretazione delle note, vanno escluse da questa sottovoce.
È vero che, nel linguaggio corrente, «refrattario» significa resistente al calore e che, come ha osservato l'agente della Commissione, molte sostanze possono definirsi resistenti al calore in misura maggiore o minore. Tuttavia, agli effetti doganali, il carattere refrattario di una determinata sostanza non fornisce un criterio certo per distinguerla da numerose altre sostanze, se non vi è un preciso parametro di resistenza al calore. Il requisito della resistenza piroscopica ad almeno 1500° C fornisce l'elemento di certezza necessario per garantire la coerente applicazione della Tariffa.
Il parametro adottato nelle note esplicative della TDC si fonda su quella che risulta essere la definizione scientifica e tecnica generalmente accolta di prodotto refrattario, come si desume dagli estratti di varie enciclopedie e dizionari prodotti in giudizio. È pure il parametro adottato nelle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale (CCD). Il titolo I del capo 69 della nomenclatura del CCD (e della TDC) comprende prodotti di ceramica descritti come «prodotti isolanti dal calore e refrattari». Le note esplicative del CCD si riferiscono a questi ultimi come «ad articoli pirofili, che hanno la particolare caratteristica di resistere ad alte temperature, frequenti nella metallurgia, nell'industria vetraria etc. (ad esempio di 1500° C ed oltre)...». Esse così continuano: «le voci 69.02 e 69.03 non comprendono gli articoli che, pur se talvolta definiti refrattari o semirefrattari, non sono in grado di resistere a temperature industriali del tipo sopra indicato». Detti articoli vanno classificati nel capo II, che comprende «altri prodotti di ceramica».
La limitazione, nelle note della voce 38.19 K, ai prodotti che hanno una resistenza piroscopica di almeno 1500° C, a mio parere non contrasta con la corretta interpretazione della sottovoce. Essa indica semplicemente con maggior precisione che cosa si intenda per «refrattario». Pur se nella fattispecie la merce può chiamarsi resistente al calore e, da quanto risulta, tale deve essere fino ad una temperatura leggermente inferiore ai 1500° C, ciò non significa che, per gli specifici scopi della TDC, si debba considerare una composizione refrattaria ai sensi della sottovoce 38.19 K.
Per questi motivi ritengo che la questione sottoposta alla Corte vada risolta nel senso che si possono considerare prodotti refrattari compresi in questa sottovoce solo i prodotti che hanno una resistenza piroscopica di almeno 1500° C, determinata secondo le raccomandazioni ISO R 528-1966 e R 1146-1969.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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