CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 23 FEBBRAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La causa sulla quale prendo oggi posizione ha ad oggetto la disciplina delle quote di produzione per l'acciaio, quale è stata configurata — dopo la scadenza del periodo di validità della decisione n. 2794/80 (GU L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1) — con la decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180 del 1. 7. 1981, pag. 1 e segg.). Questa decisione, entrata in vigore il 1° luglio 1981 e valida per il periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1982, è stata più volte emendata ed integrata, cioè con la decisione n. 1832, entrata in vigore il 1° luglio 1981 (GU L 184, del 4. 7. 1981, pag. 1 e segg.), con la decisione n. 2804/81, entrata in vigore il 1° ottobre 1981 (GU L 278 del 1. 10. 1981, pag. 1 e segg.), nonché con la decisione n. 533/82, entrata in vigore il 9 marzo 1982 (GU L 65 del 9. 3. 1982, pag. 6 e segg.).
Non è mia intenzione descrivere ora in tutti i particolari il contenuto della nuova disciplina. Ai fini del presente giudizio, basterà ricordare in breve quanto segue.
Nella decisione non si parla più di quattro gruppi di prodotti, ma inoltre dei gruppi V e VI che rientravano prima nel gruppo IV. Le quote di produzione non sono più fissate per l'acciaio grezzo e — per quanto riguarda i summenzionati gruppi di prodotti — esse sono ormai fissate solo per taluni di tali prodotti, giacché i principali produttori d'acciaio hanno per il resto deciso di ridurre volontariamente la produzione.
Nella parte in cui trattasi del gruppo I — che è il solo che c'interessa qui — si è proceduto alla suddivisione nei gruppi a) - d). Il gruppo a) comprende tanto i nastri larghi a caldo e i nastri laminati a caldo, quanto alcuni prodotti derivati; nel gruppo b) - d) sono menzionati solo prodotti derivati, che non erano compresi nella decisione n. 2794/80. A norma della decisione n. 1831/81, delle quote dovevano essere fissate per i prodotti compresi in tali gruppi.
È stata introdotta un'importante innovazione per il calcolo della produzione di riferimento del gruppo I. Secondo la decisione n. 1831/81, hanno rilievo in proposito due grandezze delle quali viene calcolata la media aritmetica. La prima corrisponde alla media aritmetica della produzione di tre periodi: il 1974, i dodici mesi del periodo luglio 1977-giugno 1980 nei quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati I—IV, di cui all'art. 2 della decisione n. 2794/80 è stata massima, ed i dodici mesi dal luglio 1979 al luglio 1980. La seconda grandezza è un quantitativo di riferimento annuo che deriva dalle quote di produzione attribuite nell'ambito della decisione n. 2794/80 per il quarto trimestre del 1980 e il primo trimestre del 1981, tenuto conto degli adeguamenti effettuati. In proposito — per i particolari rinvio alla relazione d'udienza — le produzioni di riferimento vengono ricostituite a partire dalle quote di produzione ed un calcolo corrispondente viene effettuato per il secondo e il terzo trimestre del 1981.
Come già la decisione n. 2794/80, la nuova disciplina disponeva non solo riduzioni della produzione, ma anche che solo una certa parte della produzione ridotta poteva essere consegnata nel mercato comune. Il calcolo di questa parte, però, non era più affidato alle imprese, ma era effettuato dalla Commissione, tenendo conto del quantitativo di riferimento da calcolarsi a norma dell'art. 8. L'art. 9 prescriveva quindi che la Commissione fissasse trimestralmente i tassi di riduzione per la determinazione delle quote di produzione e della parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune. A norma dell'art. 5 essa doveva fissare trimestralmente, per ciascuna impresa, le quote di produzione e la parte di esse che può essere consegnata nel mercato comune, e comunicava, in forza dell'art. 9, a ciascuna impresa le produzioni di riferimento e i quantitativi di riferimento nonchè le quote di produzione e la parte delle stesse che può essere consegnata nel mercato comune.
E' ancora degno di menzione il fatto che l'adeguamento delle produzioni di riferimento non poteva effettuarsi in maniera generale in caso di difficoltà eccezionali, ma era subordinato a determinate condizioni; per quanto riguarda i gruppi la - Id, la produzione di riferimento totale doveva essere inferiore ad un milione di tonnellate all'anno ed essere composta per almeno il 75 % di prodotti il cui tasso di riduzione superasse il 20 %. Con la decisione n. 533/82 veniva inoltre istituita una particolare clausola di equità — art. 14 b) — per le imprese la cui produzione totale delle merci elencate nell'art. 1 della decisione n. 1831/81 non avesse superato un certo volume nel 1981 e la cui produzione dei gruppi IV, V e VI rappresentasse una determinata proporzione del totale. Ad essi veniva applicato, nel secondo trimestre del 1982, un minor tasso di riduzione delle quote di produzione e della parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune, per quanto riguarda il gruppo V.
In base a tali disposizioni, la decisione della Commissione 3 luglio 1981, n. 1833 (GU L 184 del 4. 7. 1981, pag. 6) fissava nei particolari per il terzo trimestre del 1981 — cui si riferisce la presente causa — i tassi di riduzione per la determinazione delle quote di produzione e della parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune.
Su questa base, il 28 luglio 1981 veniva inviata alla ricorrente una comunicazione ai sensi dell'art. 9 della decisione n. 1831/81, dalla quale — per quanto riguarda i gruppi la, Ib e le — si potevano desumere le produzioni di riferimento ed i quantitativi di riferimento validi per il terzo trimestre del 1981, nonché le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune. Tenendo conto dei rilievi formulati in proposito dalla ricorrente, essa veniva modificata da una comunicazione della Commissione 31 agosto 1981; ai sensi di questa, la produzione di riferimento annua del gruppo la aumentava a causa dell'inclusione di un quantitativo mensile tralasciato per errore, il che implicava un piccolo aumento della quota di produzione per il gruppo di prodotti la.
L'8 settembre 1981, la Klöckner, a causa di tali comunicazioni, adiva la Corte e le chiedeva :
«1.
di annullare le decisioni della convenuta in data 28 luglio e 31 agosto 1981;
2.
in subordine:
a)
di annullare le quote di produzione stabilite, nella parte in cui sono inferiori a determinate cifre per i gruppi di produzione la e Ib, per i quali cifre leggermente superiori sono state poi menzionate nella replica,
b)
di annullare la quota di produzione per il gruppo la nella parte in cui comprende lamiere laminate a freddo dello spessore di oltre 3 mm,
c)
di annullare le quote di produzione nella parte in cui è comprovato che la produzione è destinata a paesi terzi,
e
d)
di annullare la decisione in quanto stabilisce una parte delle quote di produzione che può essere smerciata sul mercato comunitario».
La Commissione eccepisce l'irricevibilità delle domande in subordine 2a) e e) e sostiene che la domanda principale come pure le domande in subordine 2b) e d) sono infondate.
Dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che la decisione n. 2804/81 aveva rettificato un vizio di forma della decisione n. 1831/81 in quanto, nell'art. 1, 2° comma, quinto trattino, prima della frase «lamiere laminate a freddo di spessore di 3 mm e più» erano state aggiunte le parole «nastri larghi a caldo per la fabbricazione di ...», la ricorrente ha dichiarato nella replica che in proposito la controversia principale era stata risolta e che restava soltanto da statuire sulle spese, le quali si sarebbero evidentemente dovute porre a carico della Commissione, tenuto conto degli argomenti esposti dalla ricorrente nella fase orale del procedimento.
Relativamente a questa causa prendo posizione come segue:
A — Sulla domanda principale
Essa si basa sui quattro gruppi di censure seguenti:
—
riduzione dell'attività della ricorrente ad un livello inferiore al tasso di utilizzazione minima imposto dall'art. 58 del Trattato CECA;
—
mancata presa in considerazione delle conseguenze del divieto di sovvenzioni di cui all'art. 4, lett. c) del Trattato CECA;
—
fissazione illegittima di quote di consegna per l'esportazione ed il mercato comune; nonchè
—
mancanza di parere conforme del Consiglio dei ministri sulla disciplina delle quote.
I — Sul primo mezzo
Occorre qui, in verità, distinguere tre aspetti.
1.
Nell'atto introduttivo figurava in primo piano la censura secondo cui la decisione generale n. 1831/81 era a torto sprovvista di una disposizione che garantisse alle imprese un minimo di attività, il tasso di utilizzazione minima della loro attuale capacità e ciò in relazione al tasso di utilizzazione media di tutte le imprese calcolato in base alle produzioni di riferimento ridotte. Questo vizio costituirebbe violazione dell'art. 58, n. 2, il quale prescriverebbe la conservazione dei posti di lavoro mediante un'attività corrispondente. La decisione n. 1831/81 non sarebbe quindi conforme nemmeno al principio della giustizia sociale, il quale troverebbe espressione in numerosi articoli del Trattato, né allo scopo preminente dell'art. 2 di salvaguardare la continuità dell'occupazione. Inoltre, vi si dovrebbe ravvisare una trasgressione del divieto di discriminazione. Nella replica, la ricorrente ha, inoltre, motivato la necessità di una disposizione in tal senso, che si sarebbe risolta per essa in quote più alte, con il principio giuridico generale secondo cui, pure in caso di esecuzione forzata, viene fatto salvo almeno un minimo. In altre cause (311/81 ( 2 ) e 136/82 ( 3 )) essa ha inoltre invocato il sopra ricordato art. 14, lett. b), introdotto con la decisione n. 533/82 e che riguarda il tondino per cemento armato, osservando che la Commissione aveva con ciò ammesso un principio la cui portata andava oltre quella del principio invocato dalla ricorrente.
Per quanto riguarda il primo aspetto del primo mezzo, mi sembra che non è certamente più necessario, ormai, esaminare le tesi svolte in proposito. Dopo che esse ci erano state illustrate — pure la replica della causa 136/82 ( 3 ) risale al giugno del 1982 — è stata infatti pronunziata, il 7 luglio 1982, la sentenza 119/81 ( 4 ), nella quale viene esaminata una censura dello stesso genere. Per quanto riguarda la tesi secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto, ai fini della propria disciplina delle quote, non solo dell'effettiva produzione, ma pure della capacità produttiva, la Corte vi si richiama alla sentenza 14/81 ( 5 ) secondo la quale il criterio della produzione effettiva è del tutto conforme all'art. 58 del Trattato CECA in quanto evita le incertezze inerenti alla valutazione della capacità produttiva e consente di ridurre la produzione complessiva senza per questo modificare le posizioni rispettive sul mercato delle imprese (punto 28 della motivazione). Inoltre, la Commissione non si è avvalsa in realtà dell'art. 58, n. 2, 1° comma, secondo inciso, nè ha di fatto ignorato l'esigenza di conservare, per quanto possibile, i posti di lavoro, giacchè si deve tener conto del tasso di attività delle imprese nell'ambito dell'art. 4, n. 3 (punto 14 della motivazione). A parte ciò, l'art. 58 non impone affatto alla Commissione l'obbligo di garantire ad ogni singola impresa un minimo di produzione, né ha lo scopo di garantire alle imprese un'occupazione minima in relazione alla loro capacità (punto 13 della motivazione).
A questo punto la ricorrente ha dichiarato, in un'apposita memoria dell'agosto del 1982, di rinunziare al mezzo secondo cui la Commissione era tenuta a garantire a tutte le imprese un'attività minima. Essa si limita ora a sostenere che è necessario che essa ottenga una quota minima — non meglio precisata — che le consenta di sopravvivere e nella fase orale ha invocato in proposito la figura giuridica dello stato di necessità. Orbene, ciò mi sembra alquanto diverso dalla tesi, in un primo momento sostenuta, sulla quale ritornerò subito in un particolare paragrafo.
Ora resta solo da constatare che, se non ha rilievo il fatto che sia garantita alla ricorrente un'attività minima corrispondente a quella media di tutte le altre imprese, non è neppure necessario accertare quale sia esattamente lo scarto fra il suo tasso di utilizzo ed il tasso medio della Comunità. In questo contesto è pure rilevante il problema, che incontreremo nella causa 303/81 ( 6 ), se la capacità del treno II della ricorrente sia stata correttamente calcolata e se vada presa in considerazione la capacità del treno I. Dopo la rinunzia al mezzo, è inoltre chiaro che è divenuta priva di oggetto pure la domanda in subordine 2a) la quale si basa chiaramente sulla tesi iniziale della ricorrente e nella quale era detto come si sarebbero dovute calcolare le quote minime secondo la sua valutazione della capacità.
2.
A proposito dell'argomento dello stato di necessità che prendo ora in esame, la ricorrente ha sostenuto che la nuova disciplina delle quote si è risolta — fra l'altro perchè gli adeguamenti delle produzioni di riferimento a norma della decisione n. 2794/80 hanno ora un peso molto ridotto — per la sua azienda in quote così esigue che la sua esistenza ne è minacciata. Essa si è adoperata a dimostrarlo nell'udienza a porte chiuse, richiamandosi — non menziono cifre per la summenzionata ragione — al parere di una società di revisione dei conti da cui risulterebbero le enormi ulteriori perdite che avrebbe causato l'osservanza delle quote di produzione calcolate in riferimento al tasso di utilizzo medio della Comunità. Essa si è d'altra parte rifatta all'entità del proprio capitale sociale e delle riserve, alla mancanza di riserve occulte, alla struttura del suo fondo pensioni, nonché alla chiusura già avvenuta di altri impianti in seno al gruppo. Essa lamenta — è in questo senso che va certo intesa la sua argomentazione — che nella disciplina delle quote non vi sia una clausola che consenta, in caso di un siffatto stato di necessità, di aumentare le quote di produzione ad un livello tale da escludere il rischio che imprese moderne ed intrinsecamente sane siano annientate.
La Commissione ribatte in primo luogo che, dopo la modifica degli argomenti, ci si trova di fronte ad un mezzo nuovo che è irricevibile in quanto tardivo. Quanto al merito della teşi della ricorrente, essa ha citato anzitutto la sentenza 119/81 ( 7 ) secondo la quale si dovrebbe negare in generale e senza restrizioni l'esistenza d'un obbligo della Commissione di garantire una produzione minima. Inoltre, qualora si applicassero criteri di redditività come quelli che la ricorrente invoca, verrebbe meno l'efficacia del sistema. Infatti, qualsiasi aumento di quote implicherebbe la diminuzione delle quote di altre imprese, le quali potrebbero così trovarsi al di sotto del limite di redditività ed avrebbero a loro volta il diritto di chiedere un aumento delle loro quote. A parte ciò, per il risanamento di singole imprese occorrerebbero mezzi diversi dal calcolo delle quote; in proposito, essa si rifa in particolare al codice degli aiuti di cui alla decisione n. 2320/81 (GU L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14) il quale consente agli Stati membri di versare transitoriamente alle imprese sovvenzioni destinate alla loro riorganizzazione. Infine la Commissione ha pure messo in dubbio sul piano dei fatti che la ricorrente abbia provato di trovarsi in ¡stato di necessità proprio a causa della disciplina delle quote; in proposito essa si è richiamata tanto all'entità delle perdite della ricorrente, che sarebbe stato possibile determinare ancora prima dell'entrata in vigore della disciplina delle quote, quanto alla circostanza che la perizia prodotta non forniva alcun dato sulla situazione del gruppo complessivamente considerato, cioè sulla possibilità di una compensazione con risultati positivi in altri settori della società o con utili straordinari.
a)
I dubbi espressi dalla Commissione quanto alla ricevibilità mi sembrano infondati; i nuovi argomenti della ricorrente non devono quindi necessariamente essere disattesi in quanto tardivi. In realtà si deve ammettere che i fatti essenziali che emergono dalla summenzionata perizia sono già stati illustrati alla Corte nell'atto introduttivo e si deve pure ammettere che la modifica delle conclusioni giuridiche che ne sono state ricavate non è lontana dalla tesi iniziale della ricorrente al punto che si possa parlare di un argomento del tutto nuovo a rendere la difesa più difficile ed a ritardare il procedimento. Né si può escludere che dai nuovi argomenti emerga un mezzo così importante da dover essere esaminato d'ufficio.
b)
È poi perfettamente concepibile che la disciplina delle quote causi, per singole imprese gravi difficoltà o persino uno stato di necessità che minacci la loro esistenza e che sarebbe contrario ai più elementari principi di equità non ovviare. È questa la ragione per cui la decisione n. 1831/81 contiene la già menzionata clausola di equità dell'art. 14 ed altre clausole speciali sono state istituite in seguito, cioè l'art. 14a) — destinato alla Grecia — della decisione n. 2804/81 nonchè l'art. 14b), pure già menzionato, della decisione n. 533/82 che è stato concepito per i produttori di tondino per cemento armato. Ora l'essenziale è che, contrariamente alla decisione n. 2794/80 che l'ha preceduta, la decisione n. 1831/81 non contiene una clausola di equità generale, ragion per cui talune imprese come la ricorrente — che non soddisfano le condizioni restrittive delle summenzionate disposizioni, non possono fruire di un adeguamento eccezionale delle quote di produzione.
Non vedo alcuna valida ragione per una siffatta limitazione della clausola di equità. Ciò consente senza alcun dubbio di parlare di una grave carenza della nuova disciplina delle quote e fors'anche — ma la questione può in definitiva restare aperta — di trasgressione del divieto di discriminazione in quanto le imprese che superino determinate dimensioni e che abbiano un determinato programma produttivo non potevano contare su alcun aumento di produzione in caso di difficoltà.
c)
Non è ora necessario stabilire nei particolari ed in via definitiva se una clausola d'equità generale sarebbe stata effettivamente rilevante nel caso della ricorrente qualora fosse esistita nella decisione n. 1831/81, cioè se trattasi effettivamente nel suo caso di uno stato di necessità di cui la disciplina delle quote costituisca una causa essenziale. Secondo le cifre che ci sono state sottoposte, ciò non può, comunque, essere escluso, ed in proposito occorre in particolare ricordarsi di quanto ho detto nella causa 303/81 ( 8 ) a proposito della valutazione dell'effettiva capacità della ricorrente e, pertanto, a proposito del suo grado di utilizzazione rispetto al grado di utilizzazione di altre imprese.
Mi sembra quindi del tutto legittimo annullare la decisione relativa alle quote di produzione della ricorrente, in quanto la nuova disciplina di quote è priva, a torto, di una clausola di equità generale che avrebbe permesso di attenuare la riduzione della produzione che le è stata imposta nella stessa misura che, secondo quanto ne sappiamo, era manifestamente opportuna anche nell'ambito della decisione n. 2794/80.
d)
Non ho d'altronde nemmeno l'impressione che gli argomenti che la Commissione ha dedotto in proposito siano perfettamente convincenti.
aa)
Ad esempio essa cita, certamente a torto, la sentenza 119/81 ( 9 ). Non si può in realtà ignorare qui il fatto che la massima che essa trae da tale sentenza, secondo la quale l'art. 58 non impone alla Commissione l'obbligo di garantire a ciascuna impresa un minimo di produzione, riguarda la valutazione della disciplina delle quote della decisione n. 2794/80, la cui clausola di equità generale dell'art. 14 poteva pur sempre garantire un'attività minima in quanto era basata sul'confronto col tasso di utilizzazione medio della Comunità.
bb)
Il timore della Commissione di veder crollare l'intero sistema qualora fosse ammessa la logica seguita dalla ricorrente non mi sembra affatto plausibile. Infatti trattasi, in verità, non già di garantire in ogni caso la redditività delle imprese, ma solo di ovviare a stati di necessità in cui le imprese potevano trovarsi a causa del regime delle quote. Orbene, se ciò è apparso accettabile nell'ambito del regime vigente all'inizio, non si capisce perchè una clausola d'equità analoga nell'ambito del regime istituito dalla decisione n. 1831/81 dovesse inficiarne l'efficacia.
cc)
Il richiamo al codice degli aiuti di cui alla decisione n. 2320/81 non mi sembra poi pertinente. Infatti, a norma di esso, gli Stati membri — a prescindere dal problema della disponibilità dei mezzi — non sono autorizzati ad adottare provvedimenti generali di sostegno per gli stati di necessità dato che l'accento viene piuttosto posto sul finanziamento di provvedimenti di riorganizzazione. Orbene, proprio nel caso della ricorrente, provvedimenti del genere sono del tutto esclusi in quanto essa — come ha sostenuto senza essere smentita — già da tempo ha proceduto alla riorganizzazione nello spirito della politica siderurgica della Comunità, del laminatoio di Brema di cui si tratta soprattutto.
3.
Il terzo aspetto del primo mezzo — che non sarebbe in realtà necessario esaminare dopo le considerazioni fatte circa la tesi della ricorrente sullo stato di necessità — parte dalla constatazione che il regime istituito con la decisione n. 1831/81, rispetto a quello della decisione n. 2794/80, ha provocato un evidente deterioramento della situazione della ricorrente nonché di varie altre imprese. Ciò sarebbe stato fatto senza adeguata motivazione.
In proposito vanno ricordate le argomentazioni nella parte in fatto sul calcolo delle produzioni di riferimento sulle quali si basano le quote di produzione. Ai sensi della decisione n. 1831/81, la media aritmetica di diversi valori — in sostanza: la produzione effettiva per un certo periodo e la produzione di riferimento secondo la decisione n. 2794/80 — è qui rilevante e ciò ha manifestamente la conseguenza che gli adeguamenti della produzione di riferimento da effettuare in forza della decisione n. 2794/80 hanno solo portata ridotta nell'ambito della decisione n. 1831/81. Non è necessario accertare qui nei particolari se le cifre citate dalla ricorrente siano esatte; come è noto, essa ha allegato che mentre il tasso di utilizzo medio di tutti i treni a bande larghe a caldo nel secondo trimestre del 1981 era del 52 %, il tasso di utilizzazione del treno II è calato dal 39 % nel summenzionato trimestre al 29,6 % nel terzo trimestre del 1981 dopo la decisione n. 1831/81, mentre il tasso di utilizzo medio era pari al 48 %. È infatti pacifico che la posizione della ricorrente e quella di altre imprese in situazione analoga si è effettivamente deteriorata dopo la decisione n. 1831/81. La Commissione ha sostenuto in merito che la decisione n. 1831/81 si proponeva di rispecchiare nel modo più preciso possibile i risultati produttivi che le imprese avevano avuto a causa dell'andamento del mercato e di non tener conto delle fasi particolarmente acute di riduzione della produzione. Si dovevano in particolare rettificare gli scarti rispetto al livello di produzione medio derivanti da adeguamenti individuali delle produzioni di riferimento e di cui avevano fruito in misura particolarmente ampia le imprese tedesche, cioè per il gruppo di prodotti I fino al 32 %, mentre nelle imprese di altri Stati membri gli adeguamenti non vi sarebbero stati o sarebbero stati pari solo al 3,5 % - 15 %. Si sarebbe così ottenuto che a imprese la cui produzione di riferimento non era stata aumentata ai sensi della decisione n. 2794/80 fossero assegnate nell'ambito del nuovo regime produzioni di riferimento più alte e che altre imprese, la cui produzione di riferimento aveva subito un aumento rilevante dovessero aspettarsi che fossero loro attribuite produzioni di riferimento meno alte; si sarebbero quindi abolite sproporzioni manifeste mediante la revoca parziale di agevolazioni eccessive.
Questo punto costituisce in modo del tutto evidente un'innovazione sostanziale nel regime delle quote, non già un qualsiasi particolare di secondaria importanza. Una motivazione in merito è certamente necessaria e ciò non già nel senso di una spiegazione della situazione individuale della ricorrente — come la Commissione sembra intendere il presente mezzo — bensì nel senso del chiarimento degli effetti generali del nuovo regime per numerose imprese. Orbene, una motivazione del genere non è stata effettivamente fornita in forma adeguata. Il solo punto del preambolo che qui c'interessa è il 3° comma del n. 4, il quale recita:
«Per queste quattro categorie di prodotti è indispensabile stabilire periodi di riferimento che tengano conto delle quote e dei loro adeguamenti assegnati per la produzione di nastri larghi a caldo, in applicazione della decisione n. 2794/80/CECA, nonché dell'esperienza acquisita nella gestione della disciplina introdotta con detta decisione».
Anche se non si può certo giudicare la motivazione di una decisione generale secondo criteri troppo rigidi, è difficile ravvisare nel solo riferimento all'«esperienza acquisita» una adeguata motivazione. In quanto il nuovo calcolo delle produzioni di riferimento non ha ricevuto un'adeguata motivazione, si può quindi considerare questa parte della decisione n. 1831/81 illegittima, il che rende allora giuridicamente infondata la comunicazione individuale di quote inviata alla ricorrente, per la quale la produzione di riferimento costituisce infatti un elemento essenziale.
Eventualmente — ciò mi sembra perfettamente sostenibile — si può fare ancora un passo avanti e constatare che non vi è una concreta giustificazione della summenzionata innovazione. L'aumento della produzione di riferimento a norma dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80, che solo c'interessa nella presente causa, è stato ritenuto opportuno a suo tempo per buone ragioni di gestione industriale — cioè il portare nei limiti del possibile tutte le imprese al tasso di utilizzazione medio della Comunità — allo scopo di attenersi al principio sancito dall'art. 58 del Trattato — garantire nei limiti del possibile la conservazione dei posti di lavoro. La sentenza 119/81 ( 10 ) vi si è richiamata, rilevando che la Commissione, nelľ adottare il regime delle quote, non aveva ignorato l'esigenza di conservare, per quanto possibile, i posti di lavoro, giacché aveva tenuto conto del tasso di utilizzo della capacità nell'ambito dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 (punto 14 della motivazione). Ora la decisione n. 1831/81 tiene conto di tale esigenza solo in misura molto limitata, cioè nel calcolare la media aritmetica. Inoltre, le possibilità di adeguamento di cui all'art. 14 sono state considerevolmente limitate in quanto vengono ormai prese in considerazione solo fino ad un certo volume della produzione di riferimento. Quindi — avrò ancora modo di parlare del problema dell'alterazione delle condizioni produttive causata dalle sovvenzioni di Stato, che non sono state nemmeno esse prese in considerazione — si può giustamente sollevare la questione se la decisione n. 1831/81 riposi su una «base équitable»; sarà difficile risolverla in senso affermativo.
A favore dell'annullamento della comunicazione delle quote indirizzata alla ricorrente non milita quindi solo la circostanza che manca la motivazione del nuovo modo di calcolare la produzione di riferimento, ma pure il fatto che la decisione n. 1831/81 ha troppo trascurato l'importante scopo, sancito dall'art. 58, di garantire, mediante una sufficiente utilizzazione delle capacità, un'adeguata conservazione dei posti di lavoro.
II — Sul secondo mezzo
Tenuto conto delle osservazioni che precedono, tratterò solo in subordine e quindi in modo relativamente succinto della mancata presa in considerazione delle conseguenze del divieto di sovvenzioni, come d'altronde degli altri mezzi.
Non è necessario che esponga qui nei particolari gli argomenti svolti in proposito, giacché essi coincidono in sostanza con quelli dedotti nella causa 119/81 ( 11 ). La ricorrente si è inoltre richiamata qui ai tributi fissati negli Stati Uniti per le importazioni d'acciaio della Comunità — in relazione alle sovvenzioni versate — i quali consentono di cogliere l'importanza delle distorsioni di concorrenza provocate dagli aiuti pubblici in seno alla Comunità.
Per quanto riguarda questi argomenti, mi sembra che tutto il necessario in proposito sia già stato detto nella sentenza 119/81 ( 11 ).
Ne risulta, in primo luogo, che taluni degli argomenti dedotti dalla Commissione non sono convincenti. Ciò vale per il richiamo a recenti decisioni in materia di aiuti, cioè la decisione n. 257/80 (GU L 29 del 6. 2. 1980, pag. 5) e la decisione n. 2320/81 che l'ha sostituita. Questo richiamo e, con esso, quello ai procedimenti promossi a norma di queste decisioni, non può infatti essere determinante, giacché la ricorrente parla di aiuti che hanno alterato le condizioni di produzione negli anni ancora precedenti e che non sono, in verità, contemplati dalle suddette decisioni. Ciò vale pure per la tesi della Commissione secondo cui solo l'art. 88 del Trattato CECA ha rilievo in proposito, non già l'art. 58, tanto più che è stato espressamente affermato nella summenzionata sentenza che nel calcolo delle quote di produzione, la Commissione può tener conto di situazioni incompatibili con l'art. 4, leu. e), del Trattato CECA.
D'altra parte — ciò va obiettato alla ricorrente — in tale sentenza è stato pure rilevato che la Commissione non era obbligata a tener conto, nell'ambito dei provvedimenti a norma dell'art. 58, delle distorsioni create nel mercato siderurgico dalla concessione di aiuti eventualmente incompatibili col Trattato e che non si può pretendere che i provvedimenti anticrisi di cui all'art. 58 vengano usati come correttivo delle conseguenze delle sovvenzioni illegittime concesse dagli Stati membri (punto 19 della motivazione). L'attuazione dell'art. 58 richiedeva un' azione rapida basata, per forza di cose, su criteri di una relativa semplicità ed un'azione del genere era incompatibile con la presa in considerazione di circostanze quali gli aiuti pubblici, la cui valutazione implica indagini particolarmente complesse. Non si può nemmeno ritenere che la situazione, al momento dell'adozione della decisione n. 1831/81, fosse molto diversa da quella che sussisteva al momento dell'adozione della decisione n. 2794/80. E' certo vero che durante il periodo di validità della decisione menzionata per ultima vi era abbastanza tempo per occuparsi del problema delle sovvenzioni. Tuttavia si deve ammettere che la disciplina delle quote di cui alla decisione n. 1831/81 doveva essere pure elaborata abbastanza rapidamente in quanto si rivelava solo tardi che il proseguimento della disciplina su base volontaria non era realizzabile senz'altro. A parte ciò, occorre senza dubbio anche ammettere che un' adeguata presa in considerazione delle sovvenzioni nell'ambito del regime modificato avrebbe richiesto nuove indagini complesse e calcoli che non potevano essere effettuati in poco tempo.
Nella summenzionata sentenza, a proposito della possibilità di tener conto, in linea di principio delle sovvenzioni nell'ambito di un regime a norma dell'art. 58, è stato poi rilevato che esse avrebbero dovuto essere debitamente comprovate secondo le procedure all'uopo previste. Ciò è mancato al momento dell'adozione della decisione n. 1831/81 — si deve chiaramente pensare qui alle possibilità di difesa degli Stati membri interessati — e non posso nemmeno immaginare che la censura di non aver portato a termine in tempo utile siffatte procedure prima dell'adozione della summenzionata decisione, consenta di concludere che le sovvenzioni andassero quindi prese in considerazione nell'ambito del regime di quote, anche senza essere state debitamente accertate.
La censura relativa alla mancata presa in considerazione delle sovvenzioni illegittime — con cui la ricorrente si proporrebbe di ottenere perlomeno l'attribuzione di un compenso alle imprese non sovvenzionate — non dovrebbe quindi dare frutti nemmeno nella presente causa, benché si debba senz'altro ammettere che la pecca in questione — come ho già detto — ha contribuito molto a dare l'impressione che la decisione n. 1831/81 manchi di una «base équitable».
III — Sul terzo mezzo
Riunisco qui — in quanto la ricorrente le considera strettamente connesse — le censure secondo cui la produzione è stata illegittimamente limitata nella parte in cui è destinata all' esportazione e la Commissione ha, a torto, fissato quote di consegna per il mercato comune, due censure che dimostrerebbero, qualora si rivelassero pertinenti, che sarebbe stata necessaria una diversa struttura della decisione generale e quindi una diversa fissazione delle quote.
1. La limitazione delle esportazioni
La ricorrente sostiene anzitutto che la limitazione generale della produzione, contemplata dalla decisione n. 1831/81, ha avuto l'effetto di limitare indirettamente pure le esportazioni giacché — prescindendo dalle giacenze — è possibile solo esportare la parte della produzione corrente che non viene venduta nel mercato comune, quindi proprio il resto della produzione autorizzata dal regime di quote. Ciò non sembra ammissibile alla ricorrente tenuto conto dei principi che regolano il Trattato CECA ed in forza dei quali la disciplina degli scambi esterni spetta agli Stati membri (art. 73). Essa rinvia in proposito all'art. 3, lett. f), del Trattato CECA, a norma del quale le istituzioni comunitarie devono promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali, nonché all'art. 61 del Trattato CECA ai sensi del quale, fra l'altro — con circostanziate cautele — possono essere fissati prezzi massimi e minimi per l'esportazione, mentre non si parla affatto nell'art. 58 di quantità massime esportabili. La Commissione potrebbe quindi logicamente istituire quote solo qualora avesse la possibilità di agire pure sulle altre offerte del mercato di cui trattasi, il che non avviene per i paesi terzi. L'inutilità del tentativo della Commissione di contribuire, sul piano mondiale, con quote comunitarie al ristabilimento dell'equilibrio del mercato nei paesi terzi — senza che la Comunità riceva d'altronde una contropartita — verrebbe illustrata dalla reazione degli USA che ha pure reso necessaria la conclusione di un particolare accordo a norma dell'art. 95 del Trattato CECA. Invece di ciò secondo la ricorrente — la quale inoltre critica la mancata motivazione dell'inclusione delle esportazioni nel regime delle quote — sarebbe stato giusto organizzare il regime delle quote in modo da fissare dei contingenti per le vendite previste nel mercato comune, quindi per la prevedibile domanda interna, e detrarre dalla produzione effettiva le quantità di cui fosse comprovato che sono state esportate. In proposito, essa ritiene tut-t'al più possibile, in considerazione del pericolo delle riesportazioni — che alcuni paesi come la Svizzera e l'Austria, ma forse anche tutti i paesi dell'Europa occidentale siano esclusi dalla possibilità di detrazione, mentre ciò non sarebbe necessario — a causa della situazione dei prezzi e tenuto conto delle spese di trasporto — in caso di esportazione in altre parti del mondo.
a)
Quanto a questi argomenti si deve anzitutto ammettere che non possono considerarsi irricevibili ad esempio per il fatto che non vi è stata contestazione da parte della ricorrente. Infatti, la ricorrente non ha solo sostenuto di aver seguito una politica produttiva diversa a causa del regime vigente e di non aver fatto sforzi ulteriori per vendere nei paesi terzi. Essa ha pure ricordato di aver presentato per il terzo trimestre 1981 una domanda d'aumento delle quote in considerazione d'un incremento delle esportazioni e che questa era stata respinta nel settembre, in quanto mancava una clausola di equità del genere di quella dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 che contemplasse una possibilità del genere.
b)
Del resto, tuttavia, la tesi della ricorrente consente tutt'al più di porre in luce un ulteriore aspetto della già criticata struttura della clausola di equità dell'art. 14 della decisione n. 1831/81, in quanto essa impedisce alle imprese che superino certe dimensioni di aumentare le loro esportazioni. Essa non può, per contro, dimostrare l'illegittimità del regime delle quote nel suo complesso.
aa)
In proposito, non si può perdere di vista che la soluzione di ricambio raccomandata dalla ricorrente sarebbe forse ancora più radicale del regime in atto, giacchè essa — se ho ben capito — escluderebbe completamente le esportazioni in determinati paesi; essa non può quindi essere invocata per dimostrare che la criticata limitazione indiretta delle esportazioni è manifestamente iniqua.
bb)
Per quanto riguarda gli altri argomenti della ricorrente, non è ora necessario esaminarli nei particolari; la Corte si è infatti già pronunciata sul problema nella sentenza 119/81 ( 12 ) nella quale gli argomenti della ricorrente erano in sostanza gli stessi.
In tale sentenza la Corte ha affermato che il fatto che la fissazione di quote di produzione limiti le possibilità di esportare è una conseguenza inevitabile del regime istituito a norma dell'art. 58 del Trattato (punto 24 della motivazione). Il decidere in quale misura, nell'ambito dei provvedimenti da adottare a norma dell'art. 58, si debba tener conto degli scambi esterni, rientra nel potere discrezionale della Commissione, la quale deve prendere in considerazione a tal fine tanto i bisogni propri del mercato siderurgico comunitario, quanto gli interessi della Comunità nei suoi rapporti con i paesi terzi (punto 25 della motivazione). Infine, non si può desumere dall'art. 58 alcun obbligo per la Commissione di escludere dal regime delle quote i prodotti che determinate imprese preferirebbero destinare al mercato d'esportazione (punto 25 della motivazione).
Risulta quindi implicitamente che i richiami che la ricorrente ha fatto già nella causa 119/81' all'art. 73 del Trattato CECA, all'art. 3, lett. f) — al qual proposito la ricorrente trascura d'altronde l'art. 3, lett. a) — nonché all'art. 61, sono altrettanto inconferenti del fatto che, per quanto riguarda taluni paesi terzi, oltre alla disciplina delle quote, che serve solo a dare un orientamento globale, possono essere necessari accordi particolari.
cc)
Aggiungo una breve osservazione sulla censura di difetto di motivazione che — se è lecito dirlo subito — mi sembra, in verità, infondata in questo contesto. Non è necessario stabilire se già le allusioni nel considerando n. 5 della decisione n. 1831/81 in relazione col considerando n. 6 della decisione n. 2794/80 — vi si distingue fra consegne nel mercato comunitario e consegne fuori di esso — possano considerarsi sufficienti ai fini della necessità di comprendere le esportazioni nella disciplina delle quote. Si potrà in ogni caso aderire al punto di vista espresso dal mio collega VerLoren van Themaat in merito ad un argomento analogo nella causa 119/81 1: basta il cenno nella motivazione dell'esistenza di una crisi mondiale e la constatazione che è inevitabile che un regime di quote di produzione incida pure sulle possibilità di esportazione. Si può quindi ritenere che la motivazione della disciplina delle quote ha automaticamente fornito un' adeguata motivazione pure delle sue eventuali conseguenze per le esportazioni.
2. Le quote di consegna per il mercato comune
Con la seconda censura sollevata nell'ambito del terzo mezzo la ricorrente sostiene che, adottando la normativa relativa alla parte delle quote di produzione che poteva essere consegnata nell'ambito del mercato comune, la Commissione ha superato i limiti della sua competenza, giacché nell'art. 58 del Trattato CECA si parla solo della fissazione di quote di produzione, non già di quote di consegna. A suo parere, non è ammissibile estendere l'art. 58, facendo appello al suo scopo, a mezzi diversi da quelli ch'esso prevede. In realtà, non si tratterebbe di stabilire un equilibrio fra l'offerta e la domanda giacché soltanto l'offerta, ed anche una parte soltanto di questa, rientra nel settore del Trattato CECA, di guisa che si potrebbe tutt'al più affermare che la Commissione deve contribuire, mediante l'art. 58, a stabilire il summenzionato equilibrio. Il richiamo agli «implied powers», che la giurisprudenza subordina a criteri particolarmente restrittivi, non può valere come giustificazione. Ciò in particolare in quanto il problema delle consegne sarebbe stato effettivamente considerato al momento dell'elaborazione del Trattato — cioè nell'art. 29 della Convenzione sulle disposizioni transitorie che è rimasta tuttavia in vigore per un periodo limitato — e cionondimeno, quindi, volutamente si sarebbe rinunciato nell'art. 58 ad una normativa in merito. Il regime delle quote avrebbe quindi dovuto limitarsi alla produzione e — nel caso in cui ciò non fosse stato ritenuto sufficiente — si sarebbe dovuto pensare a provvedimenti di accompagnamento degli Stati membri o all'applicazione dell'art. 95 del Trattato CECA.
a)
In merito a ciò va detto anzitutto che nel caso in esame non sembrano sussistere, dal punto di vista della ricevibilità, i dubbi che erano legittimi in cause precedenti. Una censura analoga non ha potuto essere presa in esame nella causa 119/81 ( 13 ), vertente sulla decisione n. 2794/80, in quanto le quote di consegna e, con ciò, la disciplina di cui agli artt. 7 e 9 della summenzionata decisione generale non avevano avuto alcun peso nella determinazione delle quote di produzione che costituivano allora il solo oggetto delle comunicazioni individuali rivolte alle imprese. Nel caso presente, ciò non vale in quanto la decisione n. 1831/81 contiene disposizioni diverse: la limitazione delle consegne non soltanto è contemplata dalla decisione generale, ma comunicazioni individuali vincolanti in proposito sono state pure notificate alle imprese. Ora si deve certo ammettere che esse riguardano direttamente le imprese come le comunicazioni relative alle quote di produzione, che esse sono quindi del pari direttamente impugnabili e che non è necessario attendere, ad esempio, una decisione che infligga un'ammenda per provocare il sindacato giurisdizionale.
b)
Ho tuttavia l'impressione — e ciò deve ancora essere dimostrato qui in termini concisi — che la censura concernente le quote di consegna non consenta più della censura relativa alla restrizione illecita delle esportazioni di ritenere illegittima la disciplina delle quote.
aa)
È stato confutato un argomento sostanziale e rilevante per il punto di vista della ricorrente secondo cui l'illegittimità dell'inclusione nella disciplina delle quote della produzione destinata all' esportazione non potrebbe in alcun modo servire da giustificazione per la necessità di limitare i quantitativi che possono essere consegnati nel mercato comune. Se — come detto — non era effettivamente illegittimo prevedere limitazioni della produzione generale comprendendovi le esportazioni, la ripartizione a seconda della destinazione delle vendite è chiaramente indispensabile, giacché altrimenti non sarebbe certo possibile conseguire lo scopo principale della disciplina delle quote, cioè l'adeguamento, nel mercato comunitario, dell'offerta alla minore domanda.
bb)
La Commissione ha giustamente pure sostenuto che, giacché la limitazione riguarda solo le quote di produzione, non si può in realtà parlare di «quote di consegna». Di fatto, le consegne a partire dalle scorte, cioè dalla produzione precedente, non sono state limitate e non si può quindi sostenere che la Commissione si sia permessa d'intervenire sull'entità delle giacenze.
Così pure la Commissione ha giustamente sostenuto, a proposito dell'importante argomento che la ricorrente ha ricavato dall'art. 29 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, che non si poteva perdere di vista il fatto che la summenzionata disposizione non riguardava un regime generale di quote di consegna, bensì mirava a restringere l'incremento netto delle consegne da una regione ad un'altra del mercato comune. Orbene, gli artt. 5 e 8 della decisione n. 1831/81 sono chiaramente diversi, giacché riguardano semplicemente le consegne nel mercato comune, non già un orientamento delle correnti di consegne in tale ambito.
cc)
A mio parere, infine, non si tratta di un problema di «implied powers» bensì semplicemente dell'applicazione logica e conforme al principio di proporzionalità dell'art. 58 del Trattato CECA.
Il suo scopo è quello di risolvere efficacemente una crisi provocata da un calo della domanda adeguando l'offerta alla domanda. Qualora ciò si traduca — come abbiamo visto, legittimamente — in restrizioni globali della produzione comprendenti pure le esportazioni, si capisce facilmente che il raggiungimento dello scopo perseguito potrebbe essere compromesso se, in caso di difficoltà di smercio nei paesi terzi, i quantitativi per questi previsti venissero ad aumentare l'offerta sul mercato comune. Due mezzi soltanto consentono di farvi fronte: o una riduzione d'autorità della produzione corrispondente al calo della domanda esterna, o la messa in atto di un sistema che faccia indirettamente sì che le imprese, in caso di calo della domanda nei paesi terzi, adeguino esse stesse la loro produzione e mantengano così costante la massima offerta interna. Il regime criticato non ha altro scopo di questo, cioè evitare in talune situazioni nuove riduzioni d'autorità della produzione, che sarebbero certamente possibili.
Quindi non vi è dubbio che la disciplina, osservando il principio di proporzionalità, resta nei limiti dell'art. 58 e che non può parlarsi di sconfinamento in settori estranei al Trattato, per il quale sarebbe stato necessario far ricorso al procedimento di cui all'art. 95.
IV — Sul quarto mezzo
La ricorrente ha infine sostenuto che mancava un rituale parere conforme del Consiglio dei Ministri relativo alla disciplina delle quote della decisione n. 1831/81 e che la comunicazione che essa ha impugnato era quindi giuridicamente infondata.
Tale censura è già stata dedotta nella causa 119/81 ( 14 ), quindi a proposito della decisione n. 2794/80. La ricorrente vi aveva principalmente sostenuto la tesi — che figurava all'inizio in primo piano pure nella presente causa — che non basta che il Consiglio dia il proprio assenso all'intento di istituire una disciplina delle quote, quindi al «se» dell'istituzione, ma è necessario che l'accordo verta su un progetto di decisione già elaborato, il quale chiaramente manca. In proposito, essa si è richiamata in sostanza ad una esegesi dell'art. 58, a procedimenti analoghi nei diritti amministrativi e costituzionali, nonché alle esigenze di conferire alla decisione sulle quote una legittimazione in senso sociologico.
Mi sembra che, in corso di causa, la ricorrente abbia abbandonato questo punto di vista estremo. In ogni caso, esso non è stato accolto nella sentenza 119/81 1, dopo che il mio collega VerLoren van Themaat aveva, in modo convincente, messo in dubbio la sua fondatezza e rilevato, in base ad un esame dell'art. 58, che pur se un semplice assenso al «se» non era sufficiente, lo stesso lo era qualora vertesse sugli elementi essenziali della disciplina e che ciò valeva appunto nel caso in esame.
Benché non contesti l'esistenza del parere conforme del Consiglio dei Ministri, il che sarebbe d'altronde difficile di fronte ai comunicati stampa, prodotti dinanzi a noi, della Segreteria generale del Consiglio a proposito delle sessioni del 4 e 24 giugno 1981, nonché alla comunicazione del presidente del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 196 del 4 agosto 1981, pag. 6, secondo la quale il Consiglio ha emesso il 5 giugno 1981 il parere conforme chiesto dalla Commissione, la ricorrente chiede tuttavia la produzione di tutti i documenti presentati al Consiglio, dei verbali e dei nastri registrati della sessione del Consiglio di cui trattasi; infatti, ciò solo consentirebbe di provare che il parere conforme del Consiglio avesse effettivamente il contenuto prescritto, comprensivo di tutto l'essenziale e che il progetto della Commissione non sia stato in seguito modificato su punti importanti, eventualmente in difformità da oneri e condizioni poste dal Consiglio.
Non vi è alcun motivo di seguire la ricorrente nemmeno su questo punto. Sappiamo che nella domanda di parere rivolta al Consiglio il 22 maggio 1981, domanda che è stata prodotta dinanzi a noi, come pure quella relativa alla decisione n. 2794, la Commissione non ha soltanto formulato intenzioni generali, ma ha illustrato tutti i punti essenziali della disciplina delle quote, la Commissione ha, giustamente, pure rilevato che la ricorrente non ha potuto dimostrare alcuna deviazione della decisione rispetto alla proposta iniziale e non ha addotto alcun argomento di peso onde provare la mancata concordanza su punti importanti. Ora, dato che nella causa 119/81 ( 15 ), a proposito di una lite analoga relativa alla decisione n. 2794/80, la Corte ha affermato essere pacifico che il Consiglio era stato interpellato dalla Commissione a norma dell'art. 58 del Trattato ed aveva effettivamente dato il proprio assenso al progetto di provvedimenti di cui la Commissione lo aveva informato (punto 7 della motivazione) ed ha respinto la censura afferente nonché l'offerta di prove della ricorrente rilevando che questa non ha dedotto alcunché che consenta di dubitare che il Consiglio avesse avuto le informazioni necessarie ed espresso parere favorevole (punto 8 della motivazione), non vedo come la pronunzia potrebbe ora essere diversa, tanto più che, anche nella presente causa, si può considerare come indizio rilevante a favore della corretta adozione della decisione n. 1831/81 il fatto che nessuno Stato membro abbia espresso critiche né parlato di superamento da parte della Commissione dei limiti dei suoi poteri.
Ciò non vale d'altronde solo per la decisione n. 1831/81 bensì pure per la decisione di modifica n. 1831/81. In proposito infatti, come ci è stato assicurato che è stato seguito lo stesso procedimento e la ricorrente non ha formulato oltracciò, alcuna particolare osservazione in proposito.
Β — Sulle domande in subordine
Per amor di completezza, dedico ancora alcune brevi osservazioni alle domande in subordine formulate nel ricorso.
I —
Per quanto riguarda la domanda in subordine 2a), ho già indicato che essa sembra essere stata abbandonata dopo la modifica del primo mezzo giacché la ricorrente non si è in seguito più basata sul tasso di utilizzo medio della Comunità cui si sarebbe dovuto adeguare il suo tasso di utilizzo.
Non vi è quindi motivo di occuparsi ulteriormente dei problemi connessi. A parte ciò, non occorre nemmeno tener conto, nel decidere sulle spese, del ritiro tacito della domanda. Ove la Corte condivida, infatti, il mio punto di vista, la domanda principale va considerata fondata e tutte le spese di causa devono quindi essere poste a carico della Commissione in quanto la ricorrente riesce in sostanza vittoriosa.
II —
La domanda in subordine 2b) mirava a che la quota di produzione del gruppo la fosse annullata nella parte in cui comprende le lamiere laminate a freddo di spessore superiore a 3 mm. A questo proposito nell'atto introduttivo è stato sostenuto che l'art. 1 della decisione n. 1831/81 — a norma del quale rientrano, fra l'altro, nel gruppo la le «lamiere laminate a freddo di spessore di 3 mm e più [in fogli o in rotoli]» — viola, fintantoché il Consiglio non avrà deciso all'unanimità un ampliamento dell'allegato I del Trattato CECA, gli artt. 81 e 84 del Trattato in relazione al summenzionato allegato I, in quanto il Trattato CECA contempla solo le «lamiere laminate a freddo di spessore inferiore a 3 mm».
La Commissione ha opposto che la contestata definizione era stata rettificata con la decisione 23 settembre 1981, n. 2804, il cui art. 1, n. 9, dispone che, fra l'altro, all'art. 1, 2° comma, quinto trattino della decisione n. 1831/81 si deve porre l'espressione «larghi nastri a caldo per la fabbricazione ...» davanti all'espressione «lamiere laminate a freddo di spessore di 3 mm e più». Quindi, la ricorrente ha dichiarato che questo punto della controversia era risolto e che a questo proposito restava solo da statuire sulle spese.
A mio parere, la Corte può tuttavia farne a meno in quanto questa domanda in subordine è comunque priva di oggetto. Se, invece, la Corte dovesse ritenere che la domanda principale va respinta, si dovrebbe certamente ammettere a proposito della domanda in subordine 2b) che la Commissione ha dato origine al ricorso e occorrerebbe porre a suo carico almeno una parte delle spese della ricorrente.
III —
Infine, a proposito delle domande in subordine 2c) e d), vorrei dire che gli argomenti a sostegno — come ho mostrato nell'esaminare la domanda principale — non possono essere considerati validi. Queste domande devono quindi in ogni caso essere respinte il che consente di fare a meno di esaminare ulteriormente le eccezioni di irricevibilità sollevate in proposito dalla Commissione.
C — In sintesi:
A mio parere, una parte delle censure mosse alla decisione generale n. 1831/81, è fondata. Ne concludo che la decisione che comunica alla ricorrente le sue quote è giuridicamente infondata e va quindi annullata. Tenuto conto di questo esito della causa, le spese vanno poste a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Causa 311/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee.
( 3 ) Causa 136/82 — Klöckner-Werke AG/Commissione delie Comunità europee.
( 4 ) Sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2627.
( 5 ) Sentenza 3 marzo 1982 nella causa 14/81, Alpha Steel Ltd./Commissione delle Comunità europee, Race. 1982, pag. 749.
( 6 ) Causa 303/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee.
( 7 ) Sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2627.
( 8 ) Causa 303/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee.
( 9 ) + Sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, Race. 1982, pag. 2627.
( 10 ) Sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2627.
( 11 ) Semenza 7 luglio 1982, causa 119/81 — Klöckner-Werke, AG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2627.
( 12 ) Sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee. Racc. 1982, pag. 2627.
( 13 ) Sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81 — Klockner-Werkc AG/Commissione delle Comunità europee, Race. 1982, pag. 2627.
( 14 ) Sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, Race. 1982, pag. 2627.
( 15 ) Sentenza 7 luglio 1982, causa II9/S1 — Klöckner-Werkc AG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2627.
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