CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 15 SETTEMBRE 1982
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La via di ricorso prevista dall'articolo 169, secondo comma, del Trattato CEE viene utilizzata dalla Commissione, nel presente caso, per contestare alla Repubblica d'Irlanda la violazione dell'articolo 30 del medesimo Trattato, a seguito di certe iniziative, soprattutto di carattere pubblicitario, adottate al fine di promuovere la vendita di prodotti irlandesi. Si tratta dunque essenzialmente di stabilire se tali iniziative rientrino nella nozione di «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione».
Per quanto concerne i fatti, ricordo che, con lettera del 28 maggio 1979, la Commissione aprì la procedura regolata dall'articolo 169, primo comma, del Trattato CEE invitando il Governo irlandese a presentare le sue osservazioni circa la compatibilità con il diritto comunitario di una serie di misure che esso aveva prese nel quadro del programma triennale per la promozione dello smercio dei prodotti irlandesi, annunciato nel gennaio del 1978. Come veniva precisato specialmente alle pagine 3 e 4 della lettera, le misure che, secondo la Commissione, apparivano in contrasto con il citato articolo 30 erano le seguenti:
a)
l'istituzione di un marchio di fabbrica «Guaranteed Irish» e la possibilità per il consumatore di rivolgersi all'Irish Goods Council — associazione finanziata e controllata dal Governo irlandese — per eventuali reclami concernenti i prodotti contrassegnati da tale marchio;
b)
la creazione dello «Shoplink-Service», destinato a fornire ai consumatori informazioni sui prodotti fabbricati in Irlanda, e ciò attraverso cinque centri situati rispettivamente a Dublino, Cork, Limerick, Waterford e Galway;
c)
la promozione di varie forme di pubblicità dei prodotti irlandesi attraverso l'Irish Goods Council;
d)
la riserva ai soli prodotti nazionali delle possibilità di esposizione offerte dall'Ireland House Trade Centre di Dublino, ente che dispone di una superficie attrezzata di oltre due chilometri quadrati ed è gestito dall'Irish Goods Council.
Il Governo irlandese, con lettera del 20 luglio 1979, riconosceva di avere adottato, nel 1978, un programma triennale per promuovere la vendita di prodotti irlandesi, ed informava la Commissione che stava per estendere ai prodotti comunitari di importazione le possibilità di esposizione offerte dall'Ireland House Trade Centre, nonché i vantaggi connessi allo «Shoplink-Servicc». Ma questi propositi rimasero sulla carta; la Commissione, quindi, con il parere motivato del 25 febbraio 1981, constatò che le autorità irlandesi non avevano messo fine ad alcuna delle misure sopra indicate e ribadì la sua imputazione all'Irlanda di aver violato l'articolo 30 del Trattato CEE.
Il 5 maggio 1981, una riunione fra funzionari della Commissione e funzionari irlandesi permise a questi ultimi di rendere noto che il Governo irlandese aveva deciso di sopprimere sia il sistema dello «Shoplink-Servicc», sia le possibilità di esposizione presso l'Ireland House Trade Centre. Quanto invece agli altri due gruppi di misure, nessuna assicurazione o informazione nuova venne fornita dal Governo irlandese. Pertanto, la Commissione ha deciso, il 15 settembre 1981, di proporre il ricorso che mi accingo ad esaminare.
2.
La limitazione delle misure irlandesi, comunicata alla Commissione il 5 maggio 1981, ha evidentemente ridotto l'area della controversia; d'altra parte, le iniziative pubblicitarie non sono cessate, a quanto sembra, dopo la fine del programma triennale 1978-1981. A tal proposito, conviene ricordare che l'Irish Goods Council ha finanziato e condotto, almeno a partire dal 1978, una vasta campagna pubblicitaria in favore dei prodotti irlandesi, invitando i commercianti a venderli e i consumatori ad acquistarli. La campagna è stata realizzata attraverso la stampa quotidiana e periodica, nonché attraverso la televisione e la radio: ad esempio, l'Irish Times del 24 giugno 1981 recava l'annuncio «Esigete i prodotti garantiti irlandesi — Fate pendere la bilancia», mentre la pubblicità televisiva e radiofonica si serviva dello slogan «Acquistate più prodotti irlandesi e creerete posti di lavoro in Irlanda». Osservo che uno degli scopi di questa campagna pubblicitaria era certamente quello di sostituire i prodotti importati con prodotti nazionali. Ciò si deduce chiaramente dal discorso pronunciato dal ministro dell'industria, signor Desmond O'Malley, il 18 gennaio 1978: in quell'occasione il ministro affermò, tra l'altro, che l'obbiettivo del programma triennale del Governo in favore dei prodotti irlandesi era «la sostituzione della produzione irlandese alle importazioni, sino alla concorrenza del 3 °/o dell'insieme delle spese di consumo, così come un corrispondente aumento delle spese dell'industria». Di analogo tono le dichiarazioni rese, il 9 aprile 1981, dal ministro per l'ambiente, signor Raphael Burke, il quale tornò a riferirsi alle iniziative del Governo per «promuovere la sostituzione delle importazioni»; egli annunciò, in particolare, che un apposito gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, dei lavoratori e dell'amministrazione pubblica, e incaricato di «esaminare le misure suscettibili di favorire la sostituzione delle importazioni e l'aumento del volume degli acquisti di prodotti irlandesi», aveva presentato un «programma intensivo», prevedendo fra l'altro la redazione di un repertorio dei materiali irlandesi di costruzione. Tuttavia questo gruppo, secondo quanto afferma il Governo irlandese, ha finito di funzionare nel giugno 1981.
In definitiva, mi sembra che i fatti accertati, di carattere continuativo, sui quali bisogna concentrare l'attenzione nell'ambito della presente causa, sono questi: il Governo irlandese controlla e finanzia in misura notevole l'Irish Goods Council; tale Consiglio svolge una larga attività di promozione delle vendite dei prodotti irlandesi; il Governo irlandese ha appoggiato questa campagna di propaganda anche con talune prese di posizione ufficiali e con una certa collaborazione dei Ministeri competenti.
3.
Qual'è la posizione dell'Irish Goods Council nell'ordinamento irlandese? Si tratta di una associazione (precisamente una «Company limited by guarantee and not having a share capital»), formata da un certo numero di esponenti di società commerciali (company managers, company executives, accountants), aperta all'ammissione di altri membri — individui oppure società — e avente come scopi principali quelli di promuovere la vendita di beni e servizi irlandesi in Irlanda, di contribuire al miglioramento del livello tecnico e qualitativo dei prodotti irlandesi (e dei relativi metodi di presentazione, distribuzione e introduzione sul mercato), di fornire un largo servizio di informazione concernente beni e servizi irlandesi (v. Memorandum of association, articolo 2, lettere b, c, d, e).
I legami fra Governo irlandese e Irish Goods Council sono molto stretti. Basterà segnalare che qualsiasi modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto (rispettivamente chiamati «Memorandum» e «Articles of association») richiede l'approvazione del ministro dell'industria — su alcuni punti, previa consultazione del ministro delle finanze — (articolo 4 del Memorandum of association); che tutti i componenti del consiglio di direzione sono nominati dal ministro dell'industria, il quale provvede anche alla scelta del presidente (articoli 32 e 44 degli «Articles of association») ; che i controllori dei conti sono nominati con l'approvazione del ministro dell'industria dopo che il ministro delle finanze è stato consultato (articolo 60 degli «Articles of association»), e che la cifra dei contributi governativi al bilancio dell'ente rappresentava, negli anni dal 1978 al 1981, una quota variabile dai quattro quinti ai cinque sesti del totale dei fondi dell'associazione (lo si ricava dalla risposta del Governo irlandese ai quesiti posti dalla Corte; e in particolare dalla tabella che registra il finanziamento governativo accanto al contributo dell'industria).
Tenuto conto di tali elementi, ritengo che l'Irish Goods Council abbia una figura equivalente a quella di una istituzione pubblica con funzioni ausiliarie nel campo dell'economia; più esattamente, esso costituisce uno strumento che: a) persegue scopi coincidenti o paralleli rispetto a talune finalità proprie del Governo irlandese, relativamente allo sviluppo delle attività economiche nazionali, e b) può essere utilizzato o influenzato da questo Governo. Ciò non significa, tuttavia, che la posizione del Council sia quella di una «autorità» pubblica: esso non è organo dello Stato, non esercita alcun potere sui cittadini, non emana alcun atto avente effetti obbligatori per i singoli. È vero, dunque, a mio avviso, che le iniziative dell'Irish Goods Council possono essere considerate alla stregua di iniziative del Governo irlandese, specialmente là dove esse vengono inserite in un programma apertamente sostenuto dalle autorità ministeriali (come è avvenuto nel caso di specie); ma non bisogna dimenticare che il Council č solo uno strumento ausiliario dello Stato, c che nessuna sua iniziativa può essere qualificata come atto di un'autorità pubblica.
4.
Le considerazioni svolte finora permettono di stabilire che il finanziamento dell'Irish Goods Council da parte del Governo irlandese non è un comportamento che sia suscettibile di essere valutato in modo autonomo alla luce del diritto comunitario, ma č soltanto una delle prove del legame fra quel Governo e il Council. Non condivido, perciò, l'affermazione contenuta nella risposta della Commissione ai quesiti rivoltile dalla Corte, secondo cui il menzionato finanziamento sarebbe, di per sé, una misura di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 30. Non ò certo il finanziamento pubblico dell'Irish Goods Council che intralcia le importazioni provenienti da altri Stati membri; sono piuttosto certe iniziative del Council che rischiano di avere effetti negativi sugli scambi intracomunitari, e il finanziamento pubblico ò un elemento importante quando ci si interroga sul nesso fra quelle iniziative e il Governo irlandese.
Ciò chiarito, è necessario affrontare il problema centrale di questa causa: e cioè se una campagna pubblicitaria a favore dei prodotti nazionali, che si può ritenere imputabile al Governo di uno Stato membro sia perché svolta da un'istituzione che esso finanzia e controlla, sia perché alimentata da discorsi di ministri e dalla cooperazione tecnica della pubblica amministrazione, rientri o meno nell'ambito del divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione (articolo 30 del Trattato CEE).
Dirò subito che, a mio avviso, il problema non può essere risolto sulla base degli argomenti testuali che la Commissione invoca, deducendoli dalla propria direttiva n. 70/50, del 22 dicembre 1969, relativa alla «soppressione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE». Rientrano nell'ambito di tale direttiva, secondo il suo articolo 2, paragrafo 2, «... le misure che favoriscono i prodotti nazionali o accordano loro una preferenza, diversa da un aiuto, soggetta o meno a condizioni»; e fra esse sono da annoverare in particolare, come precisa il paragrafo 3, lettera k del medesimo articolo, le misure che «impediscono l'acquisto da parte dei privati dei soli prodotti importati, incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali, impongono tale acquisto oppure gli accordano una preferenza». Nel preambolo della direttiva, al secondo considerando si spiega a tal proposito «che per incitamento si intende ogni atto posto in essere da un'autorità pubblica, il quale, pur non vincolando giuridicamente i destinatari, ne determina un dato comportamento». In verità, anche se si potesse ravvisare nella citata disposizione del paragrafo 3, lettera k, una forma di interpretazione normativa della nozione di misure di effetto equivalente contenuta nell'articolo 30 del Trattato CEE (cioè una forma di interpretazione munita di effetti obbligatori generali), vi sarebbe luogo a dubitare che la propaganda svolta, nel caso di specie, da un'istituzione legata al Governo irlandese ma priva della veste di autorità pubblica, si presti ad essere qualificata come atto di incitamento posto in essere da un'autorità pubblica e capace di determinare il comportamento dei destinatari: questo tipo di atto fa pensare piuttosto alla raccomandazione rivolta da un pubblico ufficio ad uffici dipendenti, per indurli all'acquisto di soli prodotti nazionali. Ma, a parte ciò, bisogna considerare che la Commissione non aveva il potere di definire, con proprie norme, la nozione di misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.
La direttiva di cui trattasi fu adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 33, paragrafo 7, del Trattato CEE; a tale norma si fa infatti riferimento sia nel primo capoverso del preambolo, sia nello stesso titolo dell'atto (dove si afferma che la direttiva «trova la sua fonte normativa nel disposto dell'articolo 33, paragrafo 7, del Trattato»). Ora, questa regola dispone che «mediante - direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato». Il compito affidato alla Commissione consisteva quindi soltanto nel fissare la procedura ed i tempi della soppressione delle misure di effetto equivalente. Non mi sembra che ciò implicasse la possibilità di determinare l'ampiezza del concetto di «misure» accolto nell'articolo 30.
Su questo punto la Commissione osserva che siccome per definire tempi e procedure di soppressione delle misure era indispensabile individuare la portata dei termini «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative», spettava alla Commissione stessa dare attuazione all'articolo 30 anche sotto questo profilo sostanziale. Non mi sembra però che un ragionamento del genere possa essere condiviso. Altro è l'emanazione di regole procedurali — che, secondo l'articolo 32, capoverso 2, avrebbero dovuto avere efficacia, limitata al periodo transitorio —, altro è un intervento concernente la portata sostanziale di una disposizione così complessa come quella dell'articolo 30. Né vale opporre, come fa la Commissione, che gli Stati membri non hanno mai impugnato la direttiva del 1969: l'acquiescenza degli Stati non può infatti sanare l'illegittimità di un atto viziato per incompetenza e, d'altra parte, non era mai sorta fino ad oggi una controversia giudiziaria che ponesse in gioco la conformità all'articolo 30 di interventi pubblici privi di effetto vincolante. Resto perciò dell'avviso che l'orientamento accolto nella direttiva della Commissione 70/50 non possa avere influenza sulla soluzione del problema da risolvere in questa causa; esso dimostra soltanto la coerenza della Commissione nella sua interpretazione dell'articolo 30.
5.
Recentemente la nostra Corte ha avuto occasione di occuparsi dell'incidenza della pubblicità sullo smercio dei prodotti importati; mi riferisco alla sentenza 10 luglio 1980 nella causa 152/78, Commissione e/Repubblica francese (Raccolta 1980, p. 2299). Si trattava in quel caso di stabilire se le limitazioni apportate da norme nazionali alle possibilità di pubblicità per determinati prodotti (bevande alcoliche), pur non condizionando direttamente le importazioni, fossero tuttavia suscettibili di restringerne il volume, in quanto veniva pregiudicata la vendita dei prodotti importati. La Corte ha ritenuto che una legislazione nazionale di questo tipo possa costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 30 del Trattato CEE (v. punti da 11 a 14 della motivazione). Interessa però sottolineare che le misure prese in esame dalla Corte, sebbene riguardassero la pubblicità, avevano natura obbligatoria: consistevano cioè, come ho detto, in disposizioni legislative miranti a limitare il ricorso alla pubblicità per certi prodotti. La citata decisione rimane quindi sulla linea di quelle che qualificano come misure di effetto equivalente determinate forme di intervento pubblico aventi effetti vincolanti.
La Commissione, rilevando che la sentenza in questione riconosce l'influenza della pubblicità sul volume delle importazioni, vorrebbe dedurne che quando uno Stato promuove iniziative pubblicitarie a favore dei prodotti nazionali viola per ciò stesso l'articolo 30 del Trattato CEE. Tuttavia questo ragionamento mi sembra fragile. Affermare che la pubblicità può avere incidenza sui consumi, e quindi sulle importazioni, significa enunciare una regola economica elementare, ma essa non dimostra che l'attività di promozione delle vendite di prodotti nazionali attraverso campagne pubblicitarie finanziate con denaro pubblico rientri automaticamente nella nozione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, utilizzata dall'articolo 30. Rimango perciò convinto che la citata decisione del 10 luglio 1980 non vale a sorreggere un'interpretazione della nozione controversa, la quale si estenda anche ad iniziative pubblicitarie come quella del caso di specie.
6.
Secondo la difesa del Governo irlandese, le «misure» contemplate dall'articolo 30 sarebbero esclusivamente atti delle autorità pubbliche muniti di efficacia obbligatoria. A sostegno di questa tesi viene invocata la giurisprudenza della nostra Corte; in particolare, la sentenza 11 luglio 1974 nella causa 8/74, Dassonville (Raccolta 1974, p. 837), secondo cui va considerata misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (punto 5 della motivazione). Nello stesso senso la nostra Corte si è pronunciata anche nelle sentenze 8 luglio 1975 nella causa 4/75, Rewe-Zentralfinanz (Raccolta 1975, p. 843) e 20 maggio 1976 nella causa 104/75, de Peijper (Raccolta 1976, p. 613): nella prima, ha considerato misure di effetto equivalente le norme nazionali che prescrivono controlli fitosanitari al confine per i prodotti vegetali di importazione, e nella seconda ha ritenuto egualmente contrarie all'articolo 30 le norme o prassi nazionali che abbiano per risultato di canalizzare le importazioni, consentendole soltanto ad alcuni operatori economici ed impedendole ad altri. È significativo che la sentenza de Peijper abbia posto sullo stesso piano i provvedimenti di legge e le prassi amministrative: si tratta in entrambi i casi di interventi autoritatīvi con effetti vincolanti, e ciò giustifica la loro assimilazione ai fini del caso deciso da quella sentenza.
Da questo indirizzo giurisprudenziale si dovrebbe dedurre, secondo la difesa del Governo irlandese, che delle semplici iniziative pubblicitarie prive di efficacia obbligatoria non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 30. Io credo, tuttavia, che ci si debba limitare a constatare che la Corte non ha finora avuto occasione di occuparsi del problema delle iniziative pubblicitarie degli Stati membri a sostegno dei prodotti nazionali. In altri termini, è vero che i casi in cui la vostra giurisprudenza ha ravvisato l'esistenza di misure di effetto equivalente ex articolo 30 riguardano tutti misure legislative o amministrative aventi un qualche effetto obbligatorio; ma è ugualmente vero che sino ad ora la nostra Corte non era stata chiamata a giudicare della applicabilità dell'articolo 30 a iniziative statali prive di carattere obbligatorio. Il problema è dunque aperto.
A mio avviso, la soluzione di questo problema va ricercata tenendo presenti tre considerazioni. In primo luogo, l'equivalenza fra le restrizioni quantitative e le «misure» menzionate negli articoli 30 e 34 va determinata mantenendo fermo che le seconde debbono, come le prime, costituire atti di autorità pubbliche, le quali agiscano nell'esercizio della loro autorità (in italiano, direi, «provvedimenti»). Secondo me, l'ampiezza che la Corte ha riconosciuto al concetto di misure di effetto equivalente — ammettendo che la loro incidenza sugli scambi sia diretta o indiretta, attuale o potenziale — si giustifica finché si rimanga nel campo degli atti delle autorità: leggi, misure amministrative, prassi amministrative. Si andrebbe invece troppo lontano qualora, includendo nella nozione di «misure» delle iniziative prese su un piano diverso da quello dell'esercizio dell'autorità pubblica, si sommasse il loro legame indiretto con lo Stato alla natura potenziale e indiretta dell'intralcio recato alle importazioni mediante una propaganda in favore dei prodotti nazionali.
In secondo luogo, ritengo significativa la formula usata nell'articolo 36 («Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da ... ecc.»), dato che questa norma opera, come è noto, in stretta connessione con gli articoli 30 e 34, aprendo uno spazio all'interno del quale sono lecite sia certe restrizioni quantitative sia certe misure di effetto equivalente. Le une e le altre vengono implicitamente evocate con la formula «divieti o restrizioni»: una formula che non può essere dilattata includendovi degli atti di incitamento.
In terzo luogo, credo che la sistematica del Trattato, avendo separato le regole concernenti la libera circolazione delle merci dalle regole di concorrenza, abbia collocato su due piani diversi le barriere o gli ostacoli agli scambi intracomunitari, introdotti con misure delle autorità statali, e i comportamenti da cui è ristretta o falsata la concorrenza, i quali possono essere tenuti non solo dalle imprese ma anche dagli Stati, sotto forma di aiuti. Nel presente caso, mi sembra chiaro che la natura dell'iniziativa contestata non è tanto quella di barriera od ostacolo frapposto agli scambi dall'autorità pubblica, ma piuttosto quella di aiuto pubblico ai produttori nazionali per avvantaggiarli nella concorrenza con i produttori stranieri. Pertanto è sotto questo profilo che il tema richiede qualche ulteriore considerazione.
7.
È noto che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato CEE «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Tale disposizione è stata spesso interpretata come se il riferimento a «talune imprese o talune produzioni» avesse un valore strettamente limitativo: in altri termini, come se i soli aiuti statali dichiarati incompatibili con il mercato comune fossero quelli di natura settoriale. Ma io credo che questa interpretazione sia erronea. Basta osservare che, fra le categorie di aiuti dichiarati compatibili o potenzialmente compatibili con il mercato comune (paragrafi 2 e 3 del citato articolo 92), ve ne sono alcune di carattere certamente non settoriale (come gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, o quelli destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro); c non si vede perché sarebbe stato necessario farne menzione, se la regola generale di incompatibilità contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo di cui trattasi concernesse soltanto gli aiuti di settore. In ogni caso, al di là del testo dell'articolo 92, sono d'avviso che è ben giustificato parlare di un principio generale di divieto degli aiuti pubblici alla produzione nazionale, se non si vuole cadere nell'incongruenza di ritenere vietati gli aiuti settoriali e leciti quelli di portata più ampia. E ricordo, infine, ciò che la Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 10 dicembre 1969 relativa alle cause riunite 6 e 11/69, Commissione e/Repubblica francese (Raccolta 1969, p. 523): «Nell'articolo 92, gli Stati membri hanno sancito l'incompatibilità col mercato comune di qualsiasi aiuto statale, concesso in qualsiasi forma, che falsi o minacci di falsare la concorrenza» (punto 18/19: si trattava nel caso di specie di un tasso di risconto preferenziale all'esportazione, concesso da uno Stato a favore dei soli prodotti nazionali, e la Corte lo qualificò come un aiuto ai sensi dell'articolo 92).
Nel presente caso, la campagna pubblicitaria ispirata e finanziata dal Governo irlandese rappresenta certamente, a mio avviso, una forma di aiuto, da valutare in base all'articolo 92 del Trattato CEE. Quella campagna si sostituisce, infatti, alle iniziative pubblicitarie che i singoli produttori irlandesi (o delle associazioni di produttori effettivamente autonome rispetto al Governo) potrebbero lecitamente prendere; e riduce ovviamente i costi dei prodotti irlandesi — falsando in questo modo la concorrenza sul mercato comune — nella misura in cui l'onere delle spese di pubblicità viene assunto da una istituzione strettamente legata allo Stato.
La Commissione ha affermato, nella risposta ai quesiti rivoltile dalla Corte, che il finanziamento dell'Irish Goods Council da parte del Governo irlandese non può considerarsi un aiuto ai sensi dell'articolo 92. Questo è formalmente esatto, perché il Council non è un'impresa beneficiaria di un aiuto pubblico, ma un'associazione della particolare natura che precedentemente ho cercato di chiarire. Ma il punto decisivo è che tutto il complesso delle iniziative pubblicitarie del Council rappresenta una forma di aiuto, se è vero, come ho ritenuto, che quell'ente è una emanazione del Governo irlandese (o, quanto meno, nella misura in cui quell'ente è finanziato con denaro pubblico).
8.
La tesi da me accolta ha come conseguenza che la Commissione avrebbe dovuto seguire, nel caso di specie, la procedura prevista dall'articolo 93 del Trattato CEE. Essa ha preferito valersi dell'articolo 169 per contestare alla Repubblica d'Irlanda la violazione dell'articolo 30: ma io sono d'avviso, per le ragioni fin qui svolte, che tale violazione non sussista. Concludo, pertanto, per il rigetto del ricorso, con la condanna della Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta.
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