CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 15 LUGLIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
le ricorrenti nella presente causa sono un'associazione di produttori greci di conserve in scatola e due imprese greche che producono concentrato di pomodoro. Esse chiedono l'annullamento del regolamento della Commissione 10 luglio 1981, n. 1962 (GU 1981, L 192, pag 11) nella parte in cui vengono fissati i coefficienti da applicare in Grecia, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, agli aiuti alla produzione di concentrato di pomodoro. La Commissione ha sollevato, in via preliminare, un'eccezione di irricevibilità del ricorso e, in questa fase del procedimento, è unicamente su tale eccezione che la Corte deve pronunciarsi.
Il regime di aiuti alla produzione, fra l'altro, di concentrato di pomodoro risulta dagli artt. 2 bis e 3 bis, ter e quater, del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977 (GU 1977, L 73, pag. 1) come modificato dal regolamento del Consiglio 30 maggio 1978 dal regolamento del Consiglio 30 maggio 1978, n. 1152 (GU 1978, L 144, pag. 1). Esso è basato su contratti in forza dei quali i trasformatori s'impegnano ad acquistare dai produttori, in un determinato periodo e ad un prezzo convenuto, determinati quantitativi di pomodori. Per le consegne effettuate in base a tali contratti è fissato, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, un «prezzo minimo» che i trasformatori devono pagare ai produttori, calcolato secondo quanto precisato all'art. 3 bis, n. 3. Ai sensi del regime istituito dal suddetto regolamento, ai trasformatori è concesso un aiuto per compensare la differenza tra i prezzi dei prodotti comunitari e quelli dei prodotti dei paesi terzi. I prezzi dei prodotti comunitari sono stabiliti tenendo conto del «prezzo minimo» e delle spese di trasformazione, senza prendere in considerazione le imprese che hanno le spese più elevate.
Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori destinati alla fabbricazione di pomodori concentrati e l'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodoro venivano fissati nell'art. 1 del regolamento della Commissione 10 luglio 1981, n. 1963 (GU 1981, L 192, pag. 16). Per la Grecia veniva fissato un prezzo meno elevato che per gli altri Stati membri. Lo stesso articolo precisava che l'aiuto alla produzione di cui all'art. 3 bis del regolamento n. 516/77 si riferiva a concentrato di pomodoro di una determinata qualità (o tenore percentuale di estratto secco) e con un determinato condizionamento (precisamente, imballaggio immediato di 1,5 kg o più).
Nel regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1981, n. 1962 (GU 1981, L 192, pag. 13) si considerava che «per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, l'applicazione di coefficienti all'importo dell'aiuto per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali ha evidenziato la necessità di fissare, relativamente alle concentrazioni più basse e più elevate, coefficienti maggiormente connessi con il tenore di estratto secco dei prodotti in causa» e che «è altresì opportuno fissare, per l'applicazione dei suddetti coefficienti ..., un rapporto massimo tra il peso netto e il peso semilordo secondo i vari imballaggi».
L'importo dell'aiuto alla produzione per altre qualità ed imballaggi di altre dimensioni doveva essere corretto mediante applicazione di un coefficiente compreso nella tabella di cui all'allegato I del regolamento n. 1962/81. Entrambi i regolamenti venivano dichiarati obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Nel ricorso, tutte le ricorrenti hanno sostenuto che il regolamento n. 1962/81 è illegittimo o viziato in quanto non tiene conto delle spese di trasformazione per i piccoli imballaggi di peso inferiore a 1,5 kg, né prende adeguatamente in considerazione la differenza tra le spese di trasformazione sostenute, per i piccoli imballaggi, in Grecia, da un lato, e negli altri Stati membri, dall'altro. Esse assumono che tale omissione costituisce violazione dell'art. 103, dell'Atto relativo all'adesione della Grecia alle Comunità europee (GU 1979, L 291, pag. 17). Ai sensi di detto articolo, durante le prime sei campagne di commercializzazione successive all'adesione si applicano, per il calcolo degli aiuti alla produzione di prodotti greci a base di ortofrutticoli, disposizioni speciali. L'importo dell'aiuto dev'essere fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti di paesi terzi ed il livello dei prezzi dei prodotti greci stabilito tenendo conto del prezzo minimo, fissato secondo le relative norme, e dei costi di trasformazione in Grecia, senza prendere in considerazione le imprese aventi i costi più elevati.
Le ricorrenti sostengono, perciò, che non è sufficiente tener conto delle spese di trasformazione in Grecia una sola volta (cioè nello stabilire l'importo per i concentrati di pomodoro di qualità normale e condizionati in imballaggi standard); la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle suddette spese anche nel compilare la tabella dei coefficienti: in particolare, essa avrebbe dovuto tener conto delle spese relative al condizionamento del concentrato di pomodoro in imballaggi di dimensioni inferiori a quelli normali. La seconda e la terza delle ricorrenti sostengono di esser state danneggiate da questa omissione da parte della Commissione nella loro qualità di imprese di trasformazione greche, mentre la prima dichiara di essere un'associazione professionale il cui scopo è quello di tutelare gli interessi dei produttori greci di conserve in scatola, nel loro complesso.
Nel ricorso non è stato chiesto l'annullamento del regolamento n. 1963/81. In udienza, si è a volte avuta l'impressione che il patrono delle ricorrenti chiedesse alla Corte di annullare anche questo regolamento. A mio avviso, in tale fase del procedimento, gli era ormai preclusa la possibilità di proporre una domanda del genere. In via subordinata, egli ha fatto valere che, se il regolamento n. 1962/81 venisse annullato, diverrebbe in pratica caduco anche il regolamento n. 1963/81, in quanto inestricabilmente connesso al primo. I suoi argomenti sono stati perciò rivolti contro quello che è in realtà il regolamento derivato, piuttosto che avverso il regolamento originario.
La ricevibilità del ricorso dipende dal fatto che il regolamento n. 1962/81 possa qualificarsi come una decisione che, sia pure sotto forma di regolamento, riguardi direttamente e individualmente le ricorrenti.
Tale regolamento appare immediatamente come un atto normativo di carattere generale, col quale vengono fissati i coefficienti per tutti i prodotti di pomodoro trasformati nella Comunità. A prima vista, esso sembra essere manifestamente un regolamento, e non una «decisione» in senso proprio. Anche ammesso, in ipotesi, che una decisione possa «assumere la forma» di un regolamento, si può dire, nella fattispecie, che quanto in esso disposto «riguardi direttamente e individualmente» le ricorrenti?
Per quanto concerne le due imprese produttrici di conserve, è chiaro che le disposizioni del «regolamento» le riguardano direttamente, in quanto incidono sull'attività e sui diritti di tali imprese.
Si può affermare ch'esse le riguardino «individualmente»? Questa nozione è stata presa in esame in numerose cause trattate dalla Corte. Secondo quanto mi sembra di poter desumere dalle relative pronunzie, la questione decisiva al riguardo è quella del se si possa constatare che la «decisione» si riferisce ad una determinata persona o ad un determinato gruppo di persone, esistente e identificabile, e — nel caso di un gruppo di persone — che sia delimitato nel momento in cui il regolamento entra in vigore. Un gruppo siffatto deve avere (in senso concreto) carattere di specificità, cioè distinguersi dalla generalità degli individui o addirittura di coloro che svolgono la propria attività in un determinato settore. Quanto più ampia è la categoria interessata, tanto più si può presumere che l'atto sia un regolamento e tanto meno è probabile trattarsi di una decisione che riguardi «individualmente» il gruppo, anche se lo riguarda, nel suo complesso, «direttamente». D'altra parte, qualora un atto influisca sulla situazione giuridica di un singolo o di un gruppo «in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario», si tratta di una decisione (ved. causa 100/74, CAM e/ Commissione, Race. 1975, pag. 1393 e, in particolare, pagg. 1403 e 1411; come pure causé riunite 103-109/78, Société des usines de Beauport c/ Consiglio, Race. 1979, pag. 17 e, in particolare, pag. 30). Il criterio è analogo a quello adottato in merito ad una decisione destinata ad un soggetto e che si sostiene riguardare direttamente e individualmente un altro soggetto (ved., ad esempio, causa 62/70, Bock c/ Commissione, Race. 1971, pag. 897 e, in particolare, pag. 908; causa 88/76, Société pour l'exportation des sucres SA e/ Commissione, Race. 1977, pag. 709 e, in particolare, pag. 725; causa 40/64, Sgarlata e/ Commissione, Race. 1965, pag. 272 e, in particolare, pag. 288).
A mio parere, un regolamento che si applica a tutti gli operatori, o a tutti gli operatori di un determinato settore, nell'intera Comunità non costituisce, normalmente, un provvedimento destinato a persone determinate in modo da individualizzarle ai sensi dell'art. 173 del Trattato (causa 30/67, Molitoria Imolese e/ Consiglio, Race. 1968, pag. 155 e, in particolare, pag. 164).
Nella fattispecie in esame, tutti gli operatori del settore risentono gli effetti dei coefficienti, anche se l'importo degli aiuti è stato fissato, nel regolamento n. 1963/81, ad un livello diverso per la Grecia e, rispettivamente, per gli altri Stati membri. Inoltre, il regolamento non riguarda soltanto un determinato gruppo di persone, e cioè quello esistente nel momento in cui l'atto è stato emanato. Esso si applicherebbe allo stesso modo a chiunque, nel periodo da prendere in considerazione e successivo all'entrata in vigore del regolamento, intraprenda l'attività di produzione o trasformazione di pomodori. Ciò vale per la Comunità nel suo complesso o per gli operatori economici greci, in quanto gruppo separato. Neppure la circostanza che sia possibile, in qualsiasi momento, accertare il numero e l'identità dei produttori mi sembra atta a trasformare questo provvedimento di carattere generale in una decisione riguardante individualmente determinati soggetti, ai sensi dell'art. 173.
Di conseguenza, il ricorso delle due imprese produttrici di conserve in scatola è, a mio avviso, irricevibile.
Quanto alla prima ricorrente, essa non fornisce alcuna precisazione sul come verrebbe danneggiata dal regolamento impugnato, a prescindere dall'affermazione secondo cui essa deve provvedere alla «tutela degli interessi dei produttori greci di conserve». Alla Corte non è stato comunicato il numero di tali produttori che sono rappresentati dall'associazione ricorrente. In precedenti pronunzie, comunque, la Corte ha respinto l'assunto che un'associazione professionale, in quanto rappresentante di una categoria di operatori, possa essere «individualmente» lesa da un provvedimento che incida sugli interessi generali di detta categoria. Com'è stato da essa affermato nelle cause riunite 16 e 17/62 (Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e altri e/ Consiglio, Race. 1962, pag. 879 e, in particolare, pag. 894), «ove Io si ammettesse, si giungerebbe a concentrare in un unico soggetto giuridico interessi che in realtà fanno capo agli appartenenti ad una determinata categoria, assoggettati come tali a veri e propri regolamenti, e ciò sarebbe in contrasto col sistema del Trattato che legittima i singoli ad impugnare unicamente le decisioni di cui sono destinatari ovvero gli atti a queste assimilabili» (ved. anche causa 72/74, Union Syndicale c/ Consiglio, Race. 1975, pag. 401 e, in particolare, pag. 410). In ogni caso, la prima ricorrente non ha sostenuto che i suoi membri siano lesi dal regolamento impugnato in modo diverso da quello in cui ne sarebbero lese la seconda e la terza ricorrente. Poiché, per le ragioni già esposte, tale regolamento non riguarda individualmente la seconda e la terza ricorrente, la prima non può sostenere che l'atto riguardi individualmente essa stessa, in quanto rappresentante degli operatori interessati.
Se il regolamento n. 1962/81 venisse annullato, all'aiuto contemplato dal regolamento n. 1963/81 non potrebbe applicarsi alcun coefficiente. Ciò non implica, tuttavia, che il regolamento n. 1963/81 risulterebbe a sua volta automaticamente illegittimo. È comunque superfluo approfondire l'esame di questo problema, dal momento che, a mio parere, la domanda relativa al regolamento n. 1962/81 è irricevibile.
Per questi motivi ritengo che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile e che le spese dovrebbero essere poste a carico delle ricorrenti.
( 1 ) Tr.idu/.ione dall'inglese.
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