CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 SETTEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Gli antefatti della causa di cui ci occupiamo oggi ci sono sostanzialmente noti dalla causa 62/79 ( 2 ). Bastano quindi le brevi osservazioni seguenti:
Ľ8 luglio 1969, la società francese «Les Films La Boétie», produttrice del film «Le Boucher» e unica titolare dei diritti su tale pellicola cinematografica, stipulava un contratto con la società belga Ciné-Vog Films con cui le concedeva il diritto esclusivo di far rappresentare pubblicamente il film, fra l'altro nel Belgio ed in Lussemburgo, per un periodo di sette anni. Il film veniva proiettato per la prima volta sui teleschermi belgi nel maggio del 1970.
Il diritto di trasmettere il film per televisione in Germania veniva ceduto dalla La Boétie — verosimilmente attraverso una ditta di distribuzione francese — ad un'emittente televisiva tedesca. In Germania, il film veniva trasmesso nel gennaio 1971 in lingua tedesca sotto il titolo «Der Schlächter», quindi in un periodo in cui, in base all'accordo intercorso tra La Boétie e Ciné-Vog, il film non avrebbe ancora potuto essere trasmesso dalla televisione belga. La trasmissione veniva captata da tre società belghe di teledistribuzione (Coditei) e ritrasmessa via cavo, senza l'autorizzazione della La Boétie o di Ciné-Vog, ai loro abbonati nel Belgio.
La Ciné-Vog ravvisa in ciò una lesione dei propri diritti. Insieme alla Chambre syndicale belge de la cinematographic, si è quindi rivolta al Tribunal de première instance di Bruxelles ottenendo, il 19 giugno 1975, una sentenza secondo la quale, avendo agito senza l'autorizzazione di Ciné-Vog, le società Coditei si erano rese responsabili di una lesione dei diritti d'autore della stessa ed erano quindi condannate al risarcimento del danno.
Contro tale sentenza, le società Coditei interponevano appello dinanzi alla Cour d'Appel di Bruxelles, sostenendo che la cessione del diritto esclusivo di rappresentazione da parte della La Boétie alla Ciné-Vog era incompatibile con gli articoli 85 e 59 del Trattato CEE, che quindi l'accordo tra esse stipulato era nullo e che pertanto la Ciné-Vog non poteva vantare alcun diritto in base a cui citare in giudizio le società Coditei. Con sentenza 30 marzo 1979 la Cour d'Appel statuiva che il giudice di primo grado era giustamente partito dal principio che, a norma della disciplina belga sul diritto d'autore (legge del 22 marzo 1886) e a norma dell'art. 11 bis della Convenzione di Berna, le società Coditei avevano bisogno dell'autorizzazione della Ciné-Vog. A proposito dell'art. 85 del Trattato CEE, la Cour d'Appel riteneva che tale disposizione non fosse applicabile al caso sottopostole. L'art. 36 del Trattato CEE valeva essenzialmente anche per il diritto d'autore e il diritto di rappresentazione faceva parte dell'oggetto specifico del diritto d'autore. Ora, in ogni caso, titolare di tale diritto sarebbe rimasta la Ciné-Vog, anche qualora si fosse accolta la tesi secondo cui l'art. 85 del Trattato CEE implicava la nullità della clausola d'esclusiva. La Cour d'Appel, invece, aveva dubbi circa l'applicazione dell'art. 59 del Trattato CEE e pertanto, ci sottoponeva in proposito due questioni pregiudiziali che presumo note in quanto oggetto del procedimento 62/79 ( 3 ).
Con sentenza 18 marzo 1980 ( 3 ), la Corte ha dichiarato che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non si oppongono a che il cessionario dei diritti di rappresentazione di un film in uno Stato membro eserciti il proprio diritto per far vietare la rappresentazione del film in tale Stato via cavo, se il film così rappresentato viene captato e trasmesso dopo essere stato proiettato in un altro Stato membro da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto. La Cour d'Appel non ha ancora verosimilmente tratto alcuna conseguenza da tale pronunzia pregiudiziale.
Nel frattempo infatti le società Coditei avevano impugnato la sentenza della Cour d'Appel dinanzi alla Cour de Cassation. Esse sostenevano essenzialmente che la Cour d'Appel aveva errato nell'escludere che l'art. 85 del Trattato CEE si applicasse alla fattispecie. Poiché l'art. 36 non limitava la sfera di applicazione dell'art. 85, questo si poteva applicare qualora l'esercizio del diritto di proprietà industriale od intellettuale — come nel caso di cessione di una licenza esclusiva su di un film — costituisse l'oggetto, il mezzo o l'effetto di un accordo retrittivo della concorrenza. Al riguardo si doveva, non da ultimo, considerare se esistessero contratti analoghi tra le stesse parti o anche fra terzi e quali altre clausole contrarie alla concorrenza fossero contenute nel contratto in questione.
Nell'esaminare la fattispecie, manifestamente avendo presente la pronunzia pregiudiziale 62/79 ( 4 ), la Cour de Cassation belga giungeva alla conclusione che ¡1 motivo di cassazione relativo alla trasgressione della Convenzione di Berna, doveva essere disatteso. Circa gli articoli 36 e 85 del Trattato CEE, essa riteneva invece necessaria un'ulteriore interpretazione. Con sentenza 3 settembre 1981, sospendeva quindi il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Nel caso in cui una società titolare dei diritti di sfruttamento di un film cinematografico, conceda per contratto ad una società di un altro Stato membro il diritto esclusivo di rappresentazione di detto film, in tale Stato, per un periodo determinato, se detto contratto, a motivo dei diritti e degli obblighi che esso comporta e del contesto economico e giuridico nel quale figura, possa costituire un'intesa fra imprese vietata dall'art 85, nn. 1 e 2, del Trattato, oppure tali disposizioni siano inapplicabili vuoi perché il diritto di rappresentazione del film rientra nell'oggetto specifico del diritto d'autore e quindi l'art. 36 del Trattato osta all'applicazione dell'art. 85, vuoi perché il diritto fatto valere dal cessionario del diritto di rappresentazione scaturisce da un regime giuridico valido erga omnes, il quale è immune dalle caratteristiche contrattuali e di concertazione contemplate da detto art. 85».
La questione, a mio parere, va risolta come segue:
1.
Consentitemi di cominciare ricordando la giurisprudenza in materia.
a)
Poiché nella questione pregiudiziale ci si riferisce all'art. 36, il quale consente talune deroghe alle disposizioni del Trattato, tra l'altro per tutelare la proprietà industriale e commerciale, è soprattutto importante la massima giurisprudenziale, secondo cui in tale proprietà rientrano anche il diritto d'autore ed i diritti affini (vedi sentenze nelle cause 78/70 ( 5 ) nonché 55 e 57/80 ( 6 )).
b)
Inoltre, nella giurisprudenza si è sottolineato che dalla lettera dell'art. 36, e in particolare dalla seconda frase, nonché dalla posizione di tale articolo, si desume che, benché il Trattato non comprometta certamente l'esistenza dei diritti protetti, l'esercizio di tali diritti può tuttavia, in determinate circostanze, contrastare con i divieti fissati dal Trattato. Pertanto, le deroghe alle disposizioni del Trattato sono ammesse solo in quanto siano necessarie per tutelare i diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale — o di un'altra proprietà immateriale (vedi, per il diritto d'autore e per i diritti affini la causa 78/70 ( 7 ) e, per il diritti al marchio, la causa 192/73 ( 8 )).
Per quanto riguarda il diritto di rappresentazione di un film, che ci interessa qui, la Corte di giustizia ha rilevato nella causa 62/79 \che i problemi posti dal rispetto del diritto d'autore in relazione alle esigenze del Trattato non sono gli stessi di quelli riguardanti le opere letterarie ed artistiche la cui messa a disposizione del pubblico si confonde con la circolazione del supporto materiale dell'opera (punto n. 12 della motivazione). Il titolare del diritto d'autore su un film ed i suoi aventi causa hanno un interesse legittimo a calcolare il corrispettivo loro dovuto per l'autorizzazione a rappresentare il film in funzione del numero effettivo o probabile delle rappresentazioni e a non autorizzare la trasmissione televisiva del film se non dopo un determinato periodo di proiezione nelle sale cinematografiche (punto n. 13 della motivazione). La possibilità per il titolare del diritto d'autore e per i suoi aventi causa, di esigere un corrispettivo per qualsiasi rappresentazione pertanto fa parte dell'oggetto specifico del diritto d'autore su un film (punto n. 14 della motivazione). Per questo motivo le norme del Trattato CEE non si oppongono, in linea di principio, ai limiti geografici che le parti del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento hanno convenuto per proteggere l'autore ed il cessionario (punto n. 16 della motivazione), mentre il semplice fatto che detti limiti geografici coincidano con le frontiere nazionali non implica alcuna valutazione diversa.
e)
Circa i particolari problemi del rapporto tra l'art. 36 e le norme del Trattato relative alla concorrenza, la Corte ha dichiarato in un primo momento (sentenza nelle cause 56 e 58/64 ( 9 )), che il suddetto art. 36 non limitava la sfera d'applicazione dell'art. 85. Successivamente la Corte di giustizia ha invece stabilito, nella causa 40/70 ( 10 ), che i principi dell'art. 36 si potevano applicare anche in materia di concorrenza come espressione di un principio giuridico generale. Ciò si può soltanto interpretare nel senso che le norme in materia di concorrenza devono passare in secondo piano se ciò è necessario per salvaguardare i diritti ai sensi dell'art. 36 nel modo sopra indicato.
d)
I diritti di proprietà industriale (un diritto al marchio) sono stati trattati per la prima volta in relazione alle norme del Trattato sulla concorrenza nelle cause già citate 56 e 58/64 ( 9 ), in cui si trattava della concessione di un diritto di esclusiva per il territorio di uno Stato membro, con protezione territoriale assoluta, e del fatto che il titolare del diritto di esclusiva era stato autorizzato a servirsi di un marchio per garantire la protezione territoriale e per impedire le importazioni parallele. In tale sentenza veniva stabilito che il diritto comunitario incide sutt'esercizio dei diritti di proprietà industriale e che questo poteva essere limitato nella misura necessaria per far osservare l'art. 85. Il marchio non poteva essere usato per uno scopo perseguito con un accordo da considerarsi illecito; pertanto, era contrario ai principi fondamentali della disciplina comunitaria sulla concorrenza il fatto di abusare dei diritti derivanti dalle norme sui marchi dei vari Stati per scopi che contrastavano con la disciplina comunitaria delle intese. Su fatti analoghi verteva altresì la causa 28/77 ( 11 ), in cui la Corte aveva tratto conclusioni dello stesso genere.
Mentre nelle suddette cause la Corte di giustizia aveva dichiarato che l'esercizio di diritti di proprietà industriale non era degno di tutela qualora se ne abusasse per scopi contrari alla disciplina sulla concorrenza, in altri procedimenti essa si è spinta ben oltre. Nella causa 40/70 ( 10 ), in cui in marchio era stato trasferito per contratto ad imprese di vari Stati membri, la Corte di giustizia affermava che l'esercizio del diritto al marchio era atto a contribuire alla ripartizione dei mercati, e che la cessione contemporanea aveva quindi l'effetto di ristabilire le barriere fra gli Stati membri. Pertanto l'art. 85 si poteva applicare qualora i titolari del marchio od i loro aventi causa avessero stipulato accordi atti ad impedire le importazioni da altri Stati membri (punto n. 10 della motivazione); la situazione era invece diversa qualora, per evitare qualsiasi ripartizione dei mercati, gli accordi circa l'uso dei diritti nazionali relativi allo stesso marchio riuscissero a conciliare l'esercizio generale dei diritti al marchio sul piano comunitario col rispetto della concorrenza e dell'unità del mercato. L'esercizio del diritto al marchio poteva quindi ricadere sotto i divieti dell'art. 85 qualora risultasse essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa. Anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti d'autore e dei diritti affini, la sentenza nella causa 78/70 ( 12 ) dichiara che esso può ricadere sotto il divieto dell'art. 85 qualora risulti essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa per suddividere il mercato comune.
e)
Infine bisogna ancora ricordare la recente sentenza nella causa 258/78 ( 13 ) che riguardava un accordo di distribuzione esclusiva di sementi e la cessione del diritto di costituzione di varietà vegetali da parte del suo titolare al distributore esclusivo. Secondo tale sentenza, il diritto di costituzione di varietà vegetali non è un diritto di proprietà industriale avente caratteristiche talmente specifiche da richiedere, per quanto riguarda le norme sulla concorrenza, un trattamento diverso da quello degli altri diritti di proprietà industriale; ai fini dell'applicazione delle norme sulla concorrenza è necessario quindi prendere in considerazione la natura specifica dei prodotti che formano oggetto del diritto di costituzione (punto n. 43 della motivazione). Nel caso di concessione di una licenza esclusiva relativa ad un diritto di costituzione, è determinante il fatto che la licenza riguardi la coltura e la distribuzione di sementi ottenute dal titolare del diritto e che, al momento in cui si instaurava la collaborazione fra il titolare del diritto e il licenziatario, non erano note nella zona di concessione cui si riferisce la licenza. In una situazione del genere, si deve partire dal principio che il licenziatario non è disposto ad assumersi il rischio della coltura e della distribuzione qualora non abbia la certezza di non subire la concorrenza di altri licenziatari nella zona in questione o del titolare del diritto, il che ostacolerebbe la diffusione di una nuova tecnologia e recherebbe quindi pregiudizio alla concorrenza fra il nuovo prodotto ed i prodotti analoghi esistenti nell'ambito della Comunità (punto n. 57 della motivazione). Per questo motivo, tenuto conto della specificità dei prodotti di cui trattasi, la concessione delle cosiddette licenze esclusive aperte — per le quali il titolare del diritto si obbliga soltanto a non concedere altre licenze per la stessa zona e a non fare personalmente concorrenza al licenziatario — non è incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato (punto n. 58 della motivazione). Secondo questa sentenza l'art. 85 riguarda solo la protezione territoriale assoluta con la quale le parti mirano ad escludere, nella zona della licenza, qualsiasi concorrenza di terzi anche attraverso importazioni ed esportazioni parallele.
2.
a)
Se si esaminano i problemi sollevati in questa causa sullo sfondo di tale giurisprudenza, si deve innanzitutto ricordare che la questione sollevata mira in primo luogo a determinare se la concessione contrattuale di un diritto esclusivo di rappresentazione di un film per un determinato periodo da parte del titolare dei diritti sul film ad una società stabilita in un altro Stato membro ricada sotto l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Di conseguenza non si deve considerare il fatto che il contratto di cui è causa contenga anche altre clausole che possono essere importanti dal punto di vista della normativa sulla concorrenza. Ciò vale, ad esempio, per il calcolo del corrispettivo in caso di contemporanea proiezione di uno o di vari altri films o nel caso di contemporanea proiezione di un cortometraggio non prodotto dalla La Boétie o per le clausole relative alla possibilità di trasmettere il film sia alla televisione belga che alla televisione lussemburghese, cose che la Coditei considera in contrasto con l'art. 85, n. 1, leu. d) e e).
Indubbiamente tali clausole sono importanti qualora la questione principale vada risolta in senso affermativo e si tratti di determinare l'entità della restrizione della concorrenza, fra l'altro sotto il profilo della «rilevanza». Se invece la questione principale dev'essere risolta in senso negativo, le clausole — qualora ricorressero i presupposti dell'art. 85, n. 1, tra cui rientra la rilevanza della restrizione della concorrenza e del pregiudizio per il commercio fra Stati membri — potrebbero al massimo aver rilievo sotto il profilo dell'eventuale nullità dell'infero accordo stipulato tra la Boétie e Ciné-Vog e quindi anche della concessione del diritto di sfruttamento che costituisce la base dell'azione esperita dalla Ciné-Vog.
b)
Tenendo presente la giurisprudenza citata si può senz'altro ritenere inaccettabile la tesi sostenuta dalla Coditei secondo cui interessi tutelati a norma dell'art. 36 nell'ambito della libera circolazione delle merci si potrebbero prendere in considerazione nell'ambito delle norme sulla concorrenza di cui all'art. 85, n. 3, e, solo qualora risultasse che l'applicazione dell'infero art. 85, compreso il n. 3, pregiudica l'esistenza di un diritto di proprietà industriale, si dovrebbe dare a questo la precedenza rispetto alle norme sulla concorrenza. Il principio che a mio parere la Corte non ha finora abbandonato, secondo cui l'art. 36 dev'essere rispettato anche sotto il profilo della concorrenza, può invece interpretarsi ragionevolmente solo nel senso che l'art. 85 va a priori disapplicato qualora si tratti di tutelare i diritti che costituiscono [l'oggetto specifico di un diritto di proprietà industriale o di un altro diritto affine e che quindi, in un caso simile, non ci si deve rifare all'art. 85, n. 3, il quale implica una procedura relativamente complicata ed un margine d'incertezza giuridica.
e)
Secondo la giurisprudenza, per l'art. 85 non basta che sussista un contratto il quale abbia un rapporto qualsiasi con un diritto di proprietà industriale, bensì è necessario che l'esercizio di un diritto di proprietà industriale costituisca l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa, quindi di un accordo che restringe la concorrenza.
Contrariamente a quanto assume la Coditei, non si può parlare di un'intesa restrittiva della concorrenza qualora i diritti d'autore su un film — ammesso che ciò sia possibile — vengano ceduti in modo definitivo. Con ragione la Commissione ha sostenuto che si tratta di un atto giuridico una tantum e che tra il titolare iniziale e il suo avente causa non sussistono rapporti giuridici durevoli atti ad influire sulla concorrenza nel senso di limitare la libertà del titolare iniziale. Effettivamente, in un caso simile, non è l'accordo che impedisce al titolare iniziale di sfruttare personalmente il diritto o di concedere ad altri interessati licenze per la zona in questione; ciò è dovuto piuttosto allo stesso atto di cessione, e tutto ciò che avviene in seguito si riferisce semplicemente alla tutela del diritto ceduto da parte del nuovo titolare, sulla quale il precedente titolare non ha più alcuna influenza.
Se invece, per una zona determinata, si concede solo una licenza di esclusiva e quindi si consente ad un terzo, per un determinato periodo, l'esercizio del diritto che continua in linea di principio ad appartenere al titolare iniziale, in ciò si può in linea di massima ravvisare un'intesa ai sensi delle norme sulla concorrenza, in quanto la libertà del titolare di sfruttare economicamente il proprio diritto viene limitata per contratto sotto un duplice profilo: egli non può concedere altre licenze per la stessa zona e gli è altresì vietato di sfruttare ivi personalmente il diritto. In questo caso l'accordo crea quindi una situazione che esclude la concorrenza nella zona di esclusiva e che sottrae alle sale cinematografiche interessate alla proiezione di un film la possibilità di scegliere fra diversi distributori.
Si pone quindi il problema dell'esatta definizione del contratto stipulato tra la Boétie e Ciné-Vog, problema che, secondo quanto affermato dai giudici belgi — si parla di «mandat exclusif» e di cessione temporanea del diritto di rappresentazione — non è stato sinora chiaramente risolto. Detta definizione non spetta tuttavia a noi, bensì alla giurisprudenza nazionale. Benché il Governo britannico sia del parere che è impossibile distinguere la cessione dalla concessione della licenza, per cui entrambi i casi andrebbero trattati nello stesso modo sotto il profilo della concorrenza, ritengo che tale distinzione giuridica sia perfettamente possibile. Occorre all'uopo esaminare le clausole dell'accordo, ad esempio il termine, che può essere più breve della validità del diritto d'autore, e stabilire chi sopporti in ultima analisi il rischio dello sfruttamento, al qual proposito può fornire indizi rilevanti il modo in cui è stato stabilito il corrispettivo. Del resto credo che nella fattispecie non abbiamo a che fare con un'alienazione e cessione del diritto d'autore, bensì piuttosto — come sostengono anche la Commissione e la Coditei — con la conclusione di un contratto di licenza esclusiva.
d)
Se fosse effettivamente così e perciò vi fosse motivo di ritenere che sussiste un'intesa, si dovrebbe poi esaminare se la concessione di una licenza esclusiva per uno Stato membro non esuli cionondimeno dall'art. 85 in quanto tale modo di esercitare il diritto di autore su un film è necessario per tutelare i diritti che costituiscono Y oggetto specifico del diritto stesso.
In proposito si deve anzitutto ricordare la parte della sentenza 62/79 ( 14 ) in cui si rilevava che i problemi posti dal rispetto del diritto d'autore in relazione alle esigenze del Trattato sono diversi nel caso di un film rispetto al caso delle opere letterarie ed artistiche la cui messa a disposizione del pubblico si confonde con la circolazione del supporto materiale dell'opera (punto n. 12 della motivazione). Ciò dimostra che il richiamo della Coditei alle licenze di brevetto e alle licenze di marchio, nonché alla prassi seguita in materia dalla Commissione, non è senz'altro decisivo nel nostro caso.
Si deve inoltre tener presente che, nella suddetta sentenza, la Corte ha dichiarato che il titolare di un diritto d'autore su un film e i suoi aventi causa avevano un interesse legittimo a calcolare il corrispettivo dovuto per l'autorizzazione a proiettare i films in funzione del numero effettivo o probabile delle rappresentazioni e a non autorizzare la trasmissione televisiva del film se non dopo un determinato periodo di proiezione nelle sale cinematografiche (punto n. 13 della motivazione). Perciò la facoltà di pretendere un corrispettivo per ciascuna rappresentazione del film faceva parte della funzione essenziale del diritto d'autore su tale tipo di opere letterarie od artistiche, e quindi le disposizioni del Trattato CEE non ostavano in linea di principio alle limitazioni geografiche concordate dalle parti nel contratto di concessione dei diritti di sfruttamento a tutela dell'autore e dei concessionari. Se ne può certo desumere che l'esclusione della trasmisione televisiva del film per un certo periodo, stipulata nella fattispecie, non si può considerare in contrasto con l'art. 85. Del pari se ne può desumere che nulla si può eccepire circa la limitazione geografica del diritto di sfruttamento del film, la quale implica che l'impresa che ha ottenuto la licenza per un determinato paese non può operare al di fuori del proprio territorio e quindi nel territorio di un altro licenziatario.
È discutibile invece se la legittimità della concessione di licenze d'esclusiva per un territorio, quindi l'esclusione dell'attività del titolare nel detto territorio nonché della concessione di altre licenze relative allo stesso, possa basarsi sul passo della sentenza 62/79 ( 15 ) in cui si parla del calcolo del corrispettivo per le rappresentazioni. Si deve infatti ammettere senz'altro che, anche nel caso di concorrenza tra diversi licenziatari in un territorio, un calcolo del genere appare possibile poiché ciascuno dei distributori ha a che fare con determinate sale cinematografiche cui cede i diritti di rappresentazione e quindi, secondo il numero di rappresentazioni, si può calcolare il suo compenso come pure, in base ad essa, la percentuale del titolare iniziale.
e)
Prima di trarre una conclusione definitiva per la soluzione della questione sollevata, si deve tuttavia tener conto delle ulteriori considerazioni seguenti.
aa)
Su può avere l'impressione che le formule usate nella prima sentenza Coditei non siano del tutto sufficienti per caratterizzare l'oggetto specifico del diritto d'autore su un'opera cinematografica. Non si dovrebbe certo trattare solo del calcolo del corrispettivo, bensì della garanzia di un corrispettivo adeguato per la prestazione intellettuale fornita creando un film, che necessita l'uso di svariati diritti d'autore (musica, letteratura, ecc.) e che implica notevoli rischi finanziari. Questo tipo di opera non attribuisce quindi solo diritti — inalienabili — connessi alla personalità, bensì — sotto forma di monopolio — anche il diritto allo sfruttamento mediante riproduzione e rappresentazione. Ora, se il titolare del film non è lui stesso in grado di sfruttarlo — ciò che succede spesso per i piccoli produttori europei che non possiedono ovunque case di distribuzione proprie —, chiaramente il risultato economico sarebbe per lui decisamente diverso, in caso di cessione a terzi dei diritti di sfruttamento, a seconda che in un territorio vi sia un unico distributore oppure, nella zona ceduta — secondo quanto stabilito dall'art. 85 — vi sia concorrenza. In quest'ultimo caso i vari distributori
dovrebbero chiaramente giocare reciprocamente al ribasso per accaparrarsi i clienti e quindi a loro volta non potrebbero versare al titolare iniziale i compensi che egli avrebbe potuto ottenere sfruttando personalmente il proprio diritto d'autore.
In questa prospettiva appare plausibile la tesi secondo cui l'oggetto specifico del diritto d'autore su di un film non implica soltanto l'esclusione dello sfruttamento da parte di terzi non autorizzati, bensì eventualmente anche lo sfruttamento da parte di un'unica persona, sia essa il titolare stesso oppure un licenziatario esclusivo cui il diritto è stato ceduto contro corrispettivo. Ciò corrisponderebbe a quanto sostenuto dal Governo olandese — considerazioni analoghe sono state fatte dal rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania —, secondo cui l'esercizio del diritto d'autore su di un film mediante un contratto non può ricadere sotto l'art. 85 qualora resti entro i limiti di ciò che può fare personalmente il titolare a norma dell'art. 36.
bb)
Qualora, nel definire l'oggetto specifico del diritto di autore su di un film e quindi in relazione all'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE, non ci si voglia spingere tanto in là, la causa pendente dinanzi ai giudici belgi ed i problemi che ne derivano riguardano comunque un film nuovo, che a suo tempo era appena apparso sul mercato. Questa particolare situazione è diversa dalla distribuzione di un vecchio film, noto al pubblico e che è già stato ammortizzato.
A proposito di queste considerazioni è stato rilevato che i films vengono spesso realizzati col contributo finanziario del distributore. Ciò non avviene naturalmente senza una certa garanzia contro i rischi; il distributore sarà disposto ad anticipare una somma per finanziare il film solo se gli viene concesso in cambio il diritto di rappresentazione esclusiva per un mercato. Se si escludesse tale possibilità, la produzione dei films diminuirebbe notevolmente, impoverendo quindi il mercato e riducendo la concorrenza.
Altrettanto importante è il fatto che, alla stessa stregua di una nuova merce, un nuovo film dev'essere immesso sul mercato, il che può implicare una spesa notevole per la pubblicità o per le sincronizzazioni.
Ora il produttore, se non può sostenere personalmente tali spese, troverà un licenziatario disposto a farlo solo qualora gli conceda il diritto di rappresentazione esclusiva. Ciò implica conseguenze simili a quelle cui si è giunti nella causa Nungesser ( 16 ). In questa sentenza, come ho già detto, è stata ritenuta compatibile con l'art. 85 la licenza esclusiva per una nuova varietà di sementi in quanto, senza di essa, sarebbe stato impossibile penetrare su un nuovo mercato e si sarebbe quindi ostacolata la diffusione di nuove tecniche nonché il rinsaldarsi della concorrenza. Direi che, quanto meno in questo ordine di idee, si può escludere nel nostro caso l'applicazione dell'art. 85 anche per quanto riguarda la concessione di diritti di rappresentazione esclusiva per un nuovo film.
ce)
Non è invece molto importante il fatto, menzionato anche nella sentenza di rinvio, che la concessione di una licenza esclusiva per la proiezione di un film crei, secondo il diritto belga, un regime giuridico, come del resto avveniva già nella causa Grundig-Consten ( 17 ) per quanto riguarda il marchio. È altresì irrilevante, a mio parere, il fatto che l'interpretazione proposta comporti di per sé l'esclusione delle «importazioni parallele», alla cui conservazione si era attribuita tanta importanza nella causa Nungesser ( 18 ). Effettivamente non si può dimenticare che tale risultato — per quanto riguarda la televisione — era già stato dato per scontato nella prima sentenza Coditei ( 19 ) in considerazione dell'oggetto specifico del diritto d'autore su di un film. Ora, altri tipi di «importazioni parallele» non sono configurabili per il diritto d'autore su di un film, in quanto esso non si concreta, come avviene per i brevetti o altri diritti d'autore, sotto forma di supporti materiali, cosicché non vi può essere una circolazione di merci, ma solo la cessione di diritti di sfruttamento.
3.
In conclusione, propongo di risolvere la questione sollevata dalla Corte di Cassazione belga come segue:
Nel caso in cui una società, titolare dei diritti di sfruttamento di un film cinematografico, conceda per contratto ad una società di un altro Stato membro il diritto esclusivo di rappresentazione di detto film in tale Stato, per un periodo determinato, tale contratto non va considerato incompatibile con l'art. 85 qualora risulti che, senza l'esclusiva, non si troverebbe un licenziatario per il territorio in questione.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie generale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 3 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie genérale pour In diffusion Je la télévision, Codiicl, e alm e/SA Ciiii-Voi; Films e altri, Race. 1980, pai:. SS I.
( 4 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 5 ) Sentenza 8 giugno 1971. nella causa 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c/Metro-SB-Groß-nürklc GmbH & Co. KG, Race. 1971, pag. 4K7.
( 6 ) Semenza 20 gennaio 1981 nelle cause riunite 55 e 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH e K-tel International c/GEMA — Gesellschaft für musikalische Aullührungs- und mechanische Vervielfälügungsrcclite, Race. 1981, pag. 147.
( 7 ) Sentenza 1 luglio 1974 nella causa 192/7.1, Van Zuylen hercs c/Hai; AG, Race. 1974, par;. 731.
( 8 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 9 ) Semenza 13 luglio 1966 nelle cause riunite 56 e 58/64, Consten GmbH e Grundig-Verkaufs-GmbH c/Commissione, Race. 1966, pag. 322.
( 10 ) Sentenza 18 febbraio 1971 nella causa 40/70, Sirena Sri e/F.da Sri e 7 altri, Race. 1971, pag. 69.
( 11 ) Sentenza 20 giugno 1978 nella causa 28/77, Tepea BV e/Commissione, Race. 1978, pag. 1391.
( 12 ) Sentenza 8 giugno 1971 nella causa 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c/Meiro-SB-G roßmarkte GmbH & Co. KG, Race. 1971, pag. 487.
( 13 ) Sentenza 8 giugno 1982 nella causa 258/78, L. C. Nungesser KG e M. Kun Eisele e/Commissione, non ancora pubblicata.
( 14 ) Sentenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 15 ) Semenza 18 marzo 1980 nella causa 62/79, SA Compagnie generale pour la diffusion de la télévision, Coditei, e altri e/SA Ciné-Vog Films e altri, Race. 1980, pag. 881.
( 16 ) Sentenza 8 giugno 1982 nella causa 258/78, L. C. Nungesser KG e M. Kurt Eisele e/Commissione, non ancora pubblicata.
( 17 ) 13 luglo 1996 nelle 56 ľ 58/64, REC 1966.pag. 322.
( 18 ) 8 giuano 1981 25K/7H. I..C. Nun-/Commissioni, non anior.i .i
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