CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 16 DICEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorrente, Harald List, è un dipendente della Commissione di grado LA 4. Per tutto il periodo che ci interessa egli occupava il posto di revisore presso il servizio linguistico. Questa causa (la seconda che ha intentato) riguarda il periodo di servizio iniziato il 1o ottobre 1979. Nella prima parte di questo periodo il List lavorava presso la DG IX. Egli sostiene che non gli veniva dato lavoro e quando se ne è lamentato è stato messo a disposizione della DG II dal febbraio del 1981. Anche qui gli veniva dato veramente poco lavoro. Inoltre la natura di quello affidatogli non era adeguata al suo grado. Con lettera 26 febbraio 1981, egli se ne lamentava formalmente e chiedeva di essere assegnato ad un posto al di fuori della sfera di responsabilità dei suoi superiori di allora.
Circa nello stesso periodo era candidato a numerosi posti pubblicati in una serie di avvisi di posto vacante (COM/895-934/80) ma veniva informato che la sua candidatura non aveva avuto esito. Con lettera 20 marzo 1981 egli presentava reclamo contro tale decisione e la validità delle nomine effettuate. Il reclamo era basato sulla tesi secondo cui il suo rapporto informativo per il periodo dal 1o luglio 1977 al 30 giugno 1979 non era stato compilato dai suoi superiori e non era disponibile per l'autorità che ha il potere di nomina al momento in cui aveva esaminato la sua candidatura. Egli assumeva inoltre che i suoi superiori non gli avevano dato lavoro per oltre un anno. Un terzo reclamo concernente il contenuto del rapporto informativo periodico veniva proposto il 10 giugno 1981, ma è pacifico che era prematuro e non rientra nella presente causa.
La Commissione non dava riscontro ad alcuno dei reclami e quindi il List si è rivolto alla Corte. La sua domanda si può dividere in tre capi:
1)
annullamento di una asserita «sanzione dissimulata» che consisterebbe nell'aver omesso di dare al List lavoro fra il 1o ottobre 1979 e la data del primo reclamo, in subordine il risarcimento dei danni;
2)
annullamento dell'assegnazione alla DG II e il risarcimento dei danni;
3)
annullamento della procedura di nomina conseguente agli avvisi di posto vacante, ivi comprese le stesse nomine, in subordine il risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda il primo capo, è apparso chiaro all'udienza che la vera lagnanza del List non era di non aver ricevuto lavoro, ma che gliene veniva affidato veramente poco sia nella DG IX, sia nella DG II. Egli deduce che a volte in un caso per un periodo di un anno, non aveva nulla da fare. Altre volte, come ad esempio nel novembre del 1980 quando gli erano stati dati tre documenti da tradurre, gli era stato dato molto meno del dovuto, tanto più che nella risposta ad un'interrogazione parlamentare la Commissione ha dichiarato che per i suoi traduttori tedeschi il rendimento nel 1981 era di 140 pagine al mese a testa (GU C 188 del 22. 7. 1982, pag. 14).
La Commissione non è in grado di precisare che cosa egli facesse fino alla data del trasferimento alla DG II (20 febbraio 1981) poiché il capo del servizio di traduzione tedesco, che gli dava direttamente il lavoro, non ha fornito tali dettagli. Non è tuttavia contestato che tale dipendente desse un certo lavoro al ricorrente.
Dopo il trasferimento gli è stata data — egli sostiene — in media, meno di una pagina e mezzo di traduzione al giorno. Inoltre, il livello di tale lavoro non corrisponde al suo grado. Richiesta di fornire dati precisi in merito all'entità del lavoro affidato al List dalla DG II, la Commissione ammette che nell'agosto del 1982 gli sono state date 25 pagine da tradurre in tedesco. È pacifico trattarsi di un dato indicativo del suo carico di lavoro medio. Risulta che due colleghi del List nella DG II ricevevano 23 e, rispettivamente, 33 pagine da tradurre nell'agosto 1982 il che, secondo la Commissione, rappresenterebbe all'inarca il loro carico di lavoro. La spiegazione data dalla Commissione è stata che, sebbene basso in confronto al livello di lavoro nelle sezioni di traduzione della Commissione, questo carico non era eccessivamente basso dato il genere di lavoro che viene svolto dai traduttori addetti alla DG II. Si chiede loro di eseguire in poco tempo (il più delle volte in sole cinque o sei ore) traduzioni di testi spesso di carattere tecnico.
È facile comprendere che il List potesse annoiarsi o sentirsi offeso per il fatto che le sue capacità e il suo tempo non erano usati in modo adeguato nel suo lavoro. Il semplice fatto, comunque, che a un dipendente non venga dato molto lavoro da fare o che il lavoro non sia molto difficile non dimostra che egli sia punito o sottoposto ad una qualche sanzione disciplinare o di altro genere, a parte le altre illazioni che se ne possono trarre. Non è stata fornita altra prova volta a dimostrare che la Commissione avesse l'intenzione di punirlo o che egli fosse allora punito dalla quantità e qualità del lavoro attribuitogli. Il primo capo della domanda, a mio parere, va pertanto disatteso.
Il secondo capo è basato su due argomenti:
1)
a norma dell'art. 25 dello Statuto del personale, la decisione di mettere il List a disposizione della DG II doveva essergli comunicata per iscritto;
2)
la decisione lo faceva in sostanza retrocedere da revisore a traduttore e doveva essere motivata.
È pacifico che la decisione di trasferimento è stata comunicata al List a voce e non è mai stata messa per iscritto. Secondo la Commissione, il List è stato ampiamente informato dei motivi del suo trasferimento in due colloqui avvenuti prima che fosse presa la decisione; egli aveva acconsentito al trasferimento e, poiché non alterava neppure i suoi diritti a norma dello Statuto del personale o la sua posizione amministrativa, ciò non aveva effetti negativi per lui. Il List sostiene, d'altra parte, di non essersi reso conto che le sue mansioni nella DG II sarebbero state solo quelle di traduttore finché il trasferimento non ha avuto luogo; egli aveva acconsentito allo stesso alla condizione che avrebbe continuato a svolgere le funzioni di revisore.
L'art. 25 dello Statuto del personale dispone, fra l'altro, «ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato». Lo Statuto del personale non fa espressa menzione della messa «a disposizione» di un particolare ufficio di una istituzione. È quindi, senza dubbio, sostenibile che una decisione del genere non è stata «presa in applicazione del presente Statuto» e che non deve essere comunicata per iscritto al dipendente; essa non modifica, almeno in teoria, la posizione del dipendente o il suo grado ed è un semplice provvedimento di organizzazione interna.
Se la mancata comunicazione scritta al List della decisione di trasferirlo fosse il solo motivo d'impugnazione, non ritengo che la domanda potrebbe nella fattispecie essere accolta.
Il secondo motivo dedotto ha invece maggior peso. Esso verte sulla questione se il lavoro che fa ora il List sia, preso nel suo insieme, un lavoro che può correttamente essere affidato ad un revisore. È pacifico che egli è stato trasferito alla D G II in esito ad una richiesta di un traduttore e che il trasferimento non ha modificato il suo impiego o il suo grado. La Commissione sembra ammettere che non vi è lì per lui del lavoro di revisione da fare e che entrambi i suoi colleghi sono traduttori. La tesi della Commissione è che ad un revisore può legittimamente essere affidato lavoro di traduzione e nient'altro, specialmente nel caso del ricorrente poiché non era previsto che un revisore correggesse le sue traduzioni.
La carriera del List, LA 4/5, comprende quattro diversi impieghi: capo di un gruppo di traduzione o d'interpretazione, revisore, traduttore principale o interprete principale. Ai sensi dell'art. 5, n. 4, dello Statuto del personale ciascuna istituzione «definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo». La definizione dell'impiego di revisore adottata dalla Commissione a suo tempo, che si trova in una comunicazione pubblicata I'11 ottobre 1979, indica, per quanto qui ci interessa, un dipendente cui vengono affidate la revisione di traduzioni e, se necessario, la traduzione di testi con o senza revisione («...charge d'effectuer la révision de traductions et le cas échéant la traduction de textes avec ou sans révision... »). Ad un traduttore principale, invece, vengono affidate traduzioni di testi, di norma senza revisione, e, se necessario, la revisione di traduzioni («... chargé d'effectuer la traduction de textes, normalement sans révision, et le cas échéant la révision de traductions ...»).
Ai nostri fini, la differenza fra i due impieghi non è che il revisore non fa altro che rivedere ed il traduttore principale non fa altro che tradurre, bensì che la revisione o controllo di traduzioni fatte da qualcun altro costituisce la parte essenziale o principale dell'impiego di revisore; nel caso del traduttore principale è soltanto qualche cosa che egli può essere incaricato di fare.
Spetta all'amministrazione stabilire, ragionevolmente alla luce delle sue esigenze, quante traduzioni affidare ad un revisore, ma gli deve essere dato essenzialmente il lavoro di un revisore e la Commissione deve rispettare la propria definizione dell'impiego di revisore. Nella presente fattispecie non si può dire che il List svolga mansioni da revisore, come sopra definite, poiché è ammesso che per lui non ci sono assolutamente revisioni da fare. Se questo fosse semplicemente il risultato di un cambiamento o di una momentanea diminuzione del lavoro di revisione, in questo caso al List potrebbero essere affidate delle traduzioni. Risulta chiaro dagli antefatti che non è questo il caso nostro. La DG II chiedeva un traduttore, non un revisore, e tradurre è tutto quanto fanno il ricorrente ed i suoi colleghi. Mi sembra chiaro che le mansioni del List non corrispondono alla descrizione dell'impiego di revisore.
Nella causa 66/75, Macevicius I Parlamento, Racc. 1976, pag. 593, la Corte ha affermato (al punto 16 della motivazione) che perché un provvedimento di riorganizzazione dei servizi sia lesivo degli interessi di un dipendente non è sufficiente che implichi «un semplice cambiamento o una qualsiasi riduzione delle attribuzioni» dello stesso, ma è necessario che comporti «un grave declassamento delle rimanenti funzioni che non corrispondono più, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza al grado ed all'impiego tipo dell'interessato». Applicando questa massima alla presente causa ritengo che la decisione che pone il List a disposizione della DG II è per lui lesiva e doveva essere motivata. A parte ciò, la decisione era anche illegittima poiché non rispettava il diritto del List «non solo al mantenimento del grado e della relativa remunerazione, ma pure a che le mansioni ed attribuzioni a lui affidate siano nel loro complesso conformi all'impiego corrispondente al suo grado gerarchico» (v. causa 15/65, Klaer I Alta Autorità, Race. 1965, pag. 1255, a pag. 1268, e causa 61/70, Vistosi I Commissione, Race. 1971, pag 535, punto 15 della motivazione). Per questi motivi ritengo superfluo accertare se fosse adeguatamente adempiuto l'obbligo di motivazione, come sostiene la Commissione, nei due colloqui che il List ha avuto prima della decisione.
La tesi della Commissione secondo cui il List era d'accordo sul trasferimento e non può ora lamentarsene deve, secondo me, essere anche essa respinta. Anzitutto non è evidente che il List fosse d'accordo con piena cognizione di quali mansioni gli sarebbero state affidate nella DG IL Anche la Commissione, nel controricorso, sostiene solo che il List poteva aver avuto informazioni circa le sue mansioni. In secondo luogo, qualunque asserita illazione di consenso ad una proposta, fatta da un superiore, lesiva di diritti attribuiti dallo Statuto del personale deve essere considerata con occhio critico e non va secondo me trattata qui. Infine il List se voleva proporre formale reclamo a proposito del trasferimento, poteva farlo solo dopo aver occupato il posto: dal fatto che egli ha proposto reclamo sei giorni dopo il trasferimento si può ragionevolmente arguire che non aveva dato il suo consenso allo stesso.
All'udienza l'avvocato del List ha dichiarato che la domanda andrebbe intesa, se non erro, come «annullamento dell'assegnazione del ricorrente alla DG II in considerazione delle condizioni di lavoro». Non mi sembra che ciò cambi la sostanza della domanda iniziale. Il secondo capo della domanda non verte sul fatto che egli sia stato mandato nella DG II, ma che quello che gli è stato dato da fare quando ci si è trovato non era quello che aveva il diritto di aspettarsi.
E stato sostenuto che il List non ha un effettivo interesse all'annullamento dell'assegnazione. Non mi sembra che sia così. Egli ha interesse ad ottenere che la natura delle mansioni affidategli corrisponda ad un tempo al suo grado ed al suo impiego. Se la Corte accerta che vi è stata una lesione del suo diritto nel solo lavoro che gli è stato dato e che può essergli dato, allora mi sembra che il suo trasferimento vada annullato. Questo è il solo rimedio veramente efficace a disposizione della Corte e, a mio parere, in questo caso va concesso. Spetta allora alla Commissione far sì che il lavoro che gli viene dato sia adatto, a parere dei suoi superiori, alla sua qualità di revisore che dipende dalle esigenze del lavoro, essendovi ovviamente comprese alcune traduzioni.
Non vi è la prova che il List abbia subito un danno materiale come conseguenza del trasferimento alla DG II, quindi, secondo me, l'annullamento della decisione sarebbe una forma sufficiente di risarcimento. Se la Corte ritenesse opportuno il risarcimento dei danni oltre all'annullamento, a mio parere sarebbe sufficiente un importo nominale.
Per quanto riguarda il terzo capo della domanda, la Commissione ha sostenuto che i posti cui si era candidato erano tutti della stessa carriera di quello occupato dal List cosicché non si trattava di una promozione e non costituiva, perciò, trasgressione dell'art. 45 dello Statuto del personale il fatto che il rapporto informativo periodico del List, che doveva essere compilato per il periodo 1977-1979, non fosse disponibile al momento in cui era stata pressa in considerazione la sua candidatura. Per quanto qui ci interessa, l'art. 45, n. 1, dispone quanto segue: «La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente e scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto». Nel caso del List nessuno dei posti cui era candidato avrebbe comportato una promozione, come sopra definita, se egli fosse stato prescelto, poiché appartenevano tutti alla carriera LA 5/LA 4. Cionondimeno, poiché l'art. 45 va applicato ai candidati di grado inferiore all'LA 4, la paritá di trattamento richiederebbe che la Commissione confronti i loro rapporti informativi periodici con quelli degli altri candidati, compreso il sig. List, prima di giungere ad una decisione. Anche se l'art. 45 non andasse affatto applicato, il rapporto informativo periodico, come chiarisce l'art. 43 dello Statuto del personale, contiene una valutazione ufficiale della competenza, del rendimento e del comportamento di un dipendente durante un dato periodo e, come è stato rilevato nella sentenza 24/79, Oberthur I Commissione (Racc. 1980, pag. 1743, al punto 8 della motivazione)«esso costituisce un indispensabile elemento di giudizio ogni volta che l'autorità gerarchica prende in esame la carriera del dipendente». Del rapporto informativo ľautorità gerarchica deve quindi tener conto nel procedere ad una nomina, anche nel caso in cui non vi sia nello Statuto del personale una disposizione espressa che richiede di farlo, e, nel caso in cui vi sia un certo numero di candidati, va esaminato il rapporto di ciascuno di essi, al fine di garantire la parità di trattamento degli stessi ed il corretto confronto dei loro meriti.
A prima vista, tale obbligo di esaminare i rapporti riguarda solo i rapporti che già esistono, e non si possono tenere indefinitamente pendenti dei concorsi in attesa di rapporti ancora da compilare o non ancora definitivi, se vi è un motivo valido per cui essi non sono stati stesi nel momento in cui una candidatura dev'essere presa in considerazione. Se, invece, i rapporti dovevano esistere e non è stato addotto un valido motivo per la loro mancata compilazione, la correttezza può esigere che la Commissione ne disponga prima di prendere una decisione.
Nella presente causa non è stato chiarito perché il rapporto non sia stato steso prima che venissero scelti i capi gruppo della traduzione tedesca (COM/895-901/80; gli altri sono secondo me irrilevanti, poiché riguardavano lingue di- verse dalla madrelingua del List e, se non erro, il suo difensore ha in definitiva rinunziato a trattarne). D'altra parte, la Commissione ammetteva di dover riesaminare il reclamo del List una volta compilato il suo rapporto informativo. Questo, steso nell'aprile del 1981, veniva modificato nel giugno del 1981 in seguito alle osservazioni del List, il quale chiedeva che fosse sottoposto al Comitato paritetico per il rapporti informativi. Dopo tale riechista, ma prima che il Comitato paritetico si riunisse per esaminare le deduzioni del List, al commissario responsabile veniva suggerito di non modificare le proposte di nomina.
Mi sembra chiaro che l'impegno di riesaminare la posizione del List alla luce del suo rapporto informativo deve riferirsi alla versione definitiva di tale rapporto la quale, per quanto consta alla Corte, non esiste ancora.
Ritengo che la Commissione effettuerà quello che mi sembra essere lo scopo del suo impegno quando disporrà della versione definitiva e lo farà imparzialmente e con larghezza di vedute. Stando così le cose, non mi sembra che vada accolta la domanda del List, diretta all'annullamento della procedura di nomina dei capi gruppo della traduzione.
Per questi motivi, a mio parere
1)
va respinto il primo capo della domanda del List, basato sulla tesi secondo cui l'aver omesso di dargli lavoro o un lavoro adeguato costituisce una sanzione dissimulata;
2)
va annullata la decisione della Commissione che lo ha messo a disposizione della DG II;
3)
la Corte non deve pronunciarsi sul terzo capo, diretto all'annullamento della procedura di nomina dei capi gruppo della traduzione, di cui agli avvisi di posto vacante COM/895-901/80, dato l'impegno della Commissione di riesaminare la candidatura del List, e non deve pronunciarsi in merito agli avvisi di posto vacante COM/902-934/80;
4)
a carico della Commissione vanno poste tutte le sue spese di causa e due terzi di quelle sostenute dal List.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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