CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 1° GIUGNO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La Société cooperative d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Béarn gestisce un centro di fecondazione artificiale autorizzato dal ministro francese dell'agricoltura ad operare in esclusiva nella zona assegnatagli. I sigg. Mialocq e Saphore, a quanto pare abilitati ad esercitare l'inseminazione artificiale, venivano accusati dalla Société coopérative di essere penalmente responsabili per aver praticato la fecondazione artificiale in una zona non di loro competenza e cioè la zona assegnata alla Société coopérative. Veniva quindi intentata, in via solidale nei confronti loro e del loro datore di lavoro, la Société Agri-Sem, un'azione di risarcimento danni nella misura di FF 50000 a favore della Société coopérative.
A norma degli artt. 4 e 5 della legge 28 dicembre 1966 n. 66-1005, che si prefigge, fra l'altro, lo scopo del miglioramento genetico del patrimonio bovino, le operazioni di raccolta del materiale seminale e di inseminazione possono essere eseguite soltanto dai titolari di licenza di capo di un centro di fecondazione o sotto il controllo degli stessi. Detti centri possono eseguire soltanto una di tali operazioni o entrambe. Il ministro dell'agricoltura rilascia un'autorizzazione, tenuto conto, fra gli altri fattori, delle attrezzature già esistenti. Ogni autorizzazione definisce una zona limitata entro la quale il centro dispone di un monopolio nella somministrazione del seme, ma gli allevatori possono chiedere ad esso di fornire loro il materiale seminale proveniente da altri centri di produzione rispondenti alle norme in materia, restando le spese derivanti da tale scelta a carico dell'allevatore. Quando una cooperativa ottiene un'autorizzazione, è tenuta ad accettare come utenti gli altri allevatori della zona che non sono soci di essa.
Ulteriori particolari del sistema di controllo risultano dal decreto 22 marzo 1969 n. 69-258 e da un decreto del ministro dell'agricoltura del 17 aprile 1969. A norma dell'art. 1 di quest'ultimo, in mancanza di un accordo di reciprocità con taluni altri paesi, il titolare dell'autorizzazione deve avere la cittadinanza francese o essere una persona giuridica a maggioranza francese. A norma dell'art. 10, l'attività dei centri di produzione si estende normalmente alle zone dei centri d'inseminazione coi quali essi hanno in corso contratti; a norma dell'art. 12, centri di inseminazione debbono stipulare contratti con uno o più centri di produzione che garantiscano la regolarità delle forniture di materiale seminale; ai sensi dell'art. 13, i centri di inseminazione, pur dovendo normalmente rifornirsi presso i centri di produzione coi quali hanno stipulato contratti, possono, su domanda scritta da parte di un allevatore, procurarsi il materiale seminale presso «altri centri». Il materiale seminale conservato da un centro di inseminazione è normalmente destinato ad essere utilizzato solo nella zona definita nell'autorizzazione e, in caso di mancata utilizzazione, può soltanto essere restituito al centro di produzione che lo ha fornito. Inoltre, a norma del decreto, il ministro può limitare o sospendere il prelievo temporaneo di materiale seminale da un dato animale e i centri di produzione possono delegare taluni compiti ai centri di inseminazione coi quali hanno contratti in corso.
Con decreto 12 novembre 1969 il precedente requisito della cittadinanza francese per il rilascio dell'autorizzazione è stato esteso così da ricomprendere i cittadini di altri Stati membri.
In ordine all'importazione di materiale seminale da altri paesi vigono disposizioni specifiche, in particolare quelle contemplate nel decreto 22 ottobre 1949 (JORF 20. 10. 1949, pag. 10800) e nel decreto 16 febbraio 1970 n. 70-137 (JORF 19. 2. 1970, pag. 1766) e nei vari avvisi rilasciati agli importatori. In sostanza il loro effetto è quello di subordinare a distinta licenza del ministero dell'agricoltura ciascuna importazione di materiale seminale. Al fine di ottenere una licenza l'interessato deve produrre vari documenti da cui risulti non solo il numero di dosi da importare ma anche un attestato proveniente da un laboratorio autorizzato del paese di origine. Le licenze possono essere rilasciate soltanto per razze di bestiame approvate e per animali che rispondano ai requisiti stabiliti dal ministro dell'agricoltura francese.
Nel corso del procedimento penale (nel quale i convenuti erano rimasti contumaci) il Tribunal correctionnel de grande instance ha accertato che il centro gestito dalla Société coopérative si occupa soltanto dell'inseminazione e non della raccolta di materiale seminale. Il giudice nazionale ha ritenuto che i centri a cui è attribuita una zona specifica in via esclusiva costituissero per loro natura dei monopoli e che tale assegnazione potesse contrastare con l'art. 37 del Trattato. «Essi trovano la loro fonte in un atto pubblico ... e ... la loro esclusiva è giuridicamente tutelata». L'amministrazione controlla direttamente i centri di produzione per quanto riguarda la qualità, la quantità e il prezzo ed esercita un controllo indiretto sui centri di inseminazione mentre entrambi i centri non sono effettivamente soggetti alla concorrenza. Il giudice del rinvio ha affermato che un monopolio nazionale può influenzare l'economia nazionale e gli scambi di materiale seminale fra gli Stati membri. Benché esso riconosca che gli allevatori stranieri possono avere centri di inseminazione e di produzione di materiale seminale, vengono loro imposti il rilascio di una licenza nonché l'autorizzazione del ministero dell'agricoltura. Di conseguenza «vi è motivo per chiedersi se tali misure, quando non comportino nessuna garanzia di parità di trattamento, siano discriminatorie, non apparendo assoluto tale carattere», e se «un sistema di autorizzazione lasciato alla discrezione del monopolio comporti un carattere discriminatorio ai sensi dell'art. 37».
Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
1.
se le prestazioni di servizi abbiano un carattere commerciale ai sensi dell'art. 37 del Trattato di Roma quando, organizzate in forma di monopolio nazionale, permettono allo Stato di assumere il controllo di un settore dell'economia nazionale;
2.
in caso di risposta affermativa alla questione precedente se un sistema di autorizzazioni rilasciate dallo Stato per tali prestazioni di servizi possa rivestire un carattere discriminatorio ai sensi della stessa norma;
3.
infine, ancora più specificamente, se la discriminazione in questione possa riguardare esclusivamente le persone e non i prodotti.
La Société coopérative osserva, in via preliminare, che, non essendo comparsi i convenuti, non si è avuto un vero e proprio contraddittorio. Se essi fossero comparsi, il rinvio pregiudiziale non avrebbe avuto luogo. A mio parere, al giudice nazionale bastava che sorgesse una questione di interpretazione che egli ritenesse necessario decidere per impedirgli di pronunziare una sentenza. La circostanza che i convenuti non erano comparsi non lo privava di tale potere. Sembra comunque assai improbabile che i convenuti avrebbero ammesso, dinanzi al giudice nazionale, l'improponibilità di questioni di diritto comunitario. Il loro caso è l'opposto.
I fatti e gli argomenti emersi dal dibattimento inducono a ritenere configurabili numerose restrizioni tali da porre questioni di validità a norma del diritto comunitario, ed in particolare alla luce degli artt. 30, 52-59 e 85 e 86 del Trattato CEE, quali: la normativa della Union nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle, il sistema delle licenze di importazione e le asserite difficoltà da parte di coloro che intendono importare materiale seminale dall'estero, l'impossibilità, per i centri di inseminazione, di detenere riserve di materiale seminale salvo quelle loro fornite in base a contratti permanenti notificati al ministero, le restrizioni per gli allevatori nel rifornirsi direttamente di materiale seminale, la limitazione delle razze di bestiame, la difficoltà, per i residenti in altro Stato membro, di ottenere un'autorizzazione per un centro di inseminazione mentre l'intero territorio è già stato suddiviso in zone esclusive. Non mi pare tuttavia che tali problemi rientrino nell'esame da effettuare alla luce delle questioni sollevate e, comunque, vengono forniti insufficienti elementi di fatto dal giudice del rinvio per consentire alla Corte di giustizia una loro trattazione. Non si tratta di una critica al giudice del rinvio: semplicemente non si è ritenuto che tali problemi si ponessero. Mi pare giusto, di conseguenza, restringere le mie conclusioni alle questioni attualmente sottoposte che, a mio parere, possono essere trattate in breve.
L'imputazione riguarda soltanto le pratiche di fecondazione artificiale ed il centro che ha proposto l'azione esercita esclusivamente l'inseminazione. A mio parere, nella fattispecie in esame non emergono direttamente restrizioni in ordine alla fornitura del materiale seminale.
La tesi del giudice nazionale secondo cui è configurabile un monopolio nazionale ai sensi dell'art. 37 sembra ampliamente basata su di un'interpretazione della normativa che impone le citate restrizioni. Ad un corretto esame di detta normativa non mi pare che sia istituito, di diritto, un monopolio nazionale in ordine alla fornitura di materiale seminale né mi pare, in base ai fatti accertati, che esso sia stato stabilito di fatto. Esiste, ed è riconosciuto, un monopolio per la somministrazione di materiale seminale in ogni singola zona. Nella presente controversia non è forse necessario stabilire se ciò equivalga ad un monopolio nazionale. Tuttavia, anche ammettendo che un monopolio nazionale possa essere limitato ad una parte del territorio di uno Stato membro e che una serie di singoli monopoli possa essere così strettamente vincolata, ed essere influenzata o controllata dallo Stato, da poter essere considerata in realtà come un monopolio nazionale, non mi sembra che nella fattispecie in esame sia stata dimostrata l'esistenza, di fatto, di un monopolio del genere.
Una cosa appare chiara: l'art. 37 non è riferito alle prestazioni di servizi ma agli scambi di merci (causa 155/73, Sacchi, Race. 1974, pag. 409). Vi possono essere casi, in un'operazione commerciale consistente nello scambio di beni e nella prestazione di servizi, in cui il servizio prestato è di entità così esigua da dover essere tratato come parte del processo di fornitura di beni più che come un'attività distinta. Malgrado gli argomenti addotti, non mi pare che questo caso si verifichi
nella presente controversia. Il fatto di acquistare materiale seminale per conto di un allevatore o di vendere a questo materiale seminale acquistato da un centro in base a propri contratti permanenti, va, a mio parere, trattato come un'attività diversa dal servizio dell'inseminazione praticata da un operatore autorizzato.
Sembra essere avanzata la tesi secondo cui al riguardo si tratterebbe di un'operazione «agricola» più che «commerciale», così che l'art. 37 in ogni caso non si applicherebbe. Tale distinzione non appare, a mio modo di vedere, accoglibile. Ciò che qui rileva è che la questione sollevata, come il fatto imputato quale reato, riguarda semplicemente l'atto della fecondazione artificiale ossia un servizio. I convenuti, a quanto mi sembra, non sono accusati di essersi procurati materiale seminale violando la legge francese né viene sollevata alcuna questione, nella presente controversia, in ordine ad una loro infrazione a norme restrittive delle importazioni di materiale seminale da altri Stati membri, il che farebbe sorgere diverse questioni in ordine alla validità di tali norme restrittive (ove esistenti) della libera circolazione delle merci nel mercato comune.
In base a quanto sopra non sussiste alcuna violazione dell'art. 37 e la seconda e terza questione sono prive di oggetto.
Infatti, ove si configurasse una discriminazione fra cittadini di Stati membri in base alle modalità e alle condizioni per la concessione di un'autorizzazione a praticare il servizio della fecondazione artificiale, potrebbe rendersi necessario un esame alla luce degli artt. 52-59 del Trattato. Un monopolio nazionale per la prestazione di tali servizi, anche se esistesse, non potrebbe ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 37. Un provvedimento restrittivo nei confronti di persone può, a mio parere, prestarsi a ricadere nell'ambito di applicazione sia dell'art. 37, in cui sono considerati gli scambi di merci, sia degli artt. 52-59 del Trattato riguardanti le prestazioni di servizi.
Di conseguenza, risolverei le questioni sollevate nel senso che «l'art. 37 non si riferisce ad un monopolio di servizi e, ai sensi di tale norma, non è configurabile alcuna questione di discriminazione nella prestazione di tali servizi».
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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