CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 17 GIUGNO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
Nella presente causa il Centrale Raad van Beroep dei Paesi Bassi vi domanda una pronunzia pregiudiziale nell'ambito di una controversia che oppone la «Direzione della Sociale Verzekeringsbank» agli eredi e/o aventi causa di G. T. Kuijpers.
Si tratta dell'interpretazione delle norme che, nei regolamenti 3/58 e 1408/71, riguardano la determinazione della legislazione da applicarsi, in relazione alla normativa concernente il beneficio dell'assicurazione ai sensi dell'Algemene Ouderdomswet (AOW) (legge generale olandese sull'assicurazione vecchiaia) in caso di affiliazione già esistente a tale titolo in un altro Stato membro. Si tratta qui — malgrado importanti punti di concordanza tra il diritto nazionale e il diritto comunitario — di una questione diversa da quella posta nella causa 275/81, Koks. Nella presente causa è in discussione la situazione della donna sposata nel regime dell'AOW alla luce delle norme concernenti la legislazione da applicarsi in base al diritto comunitario.
2. Gli antefatti
Gli antefatti, per i quali rinvio principalmente alla relazione d'udienza, si possono così riassumere.
Dal 1° gennaio 1957 il sig. Kuijpers, nato il 22 luglio 1911 e cittadino olandese, che abitava nei Paesi Bassi, lavorava sia in questo paese che in Belgio.
Nel Belgio egli lavorava come addetto ai carrelli in una miniera di carbone. La data del 1° gennaio 1957 è menzionata in proposito solo perchè in tale data entrava in vigore l'Algemene Ouderdomswet. Inoltre, dal 1o giugno 1966 al 19 dicembre 1972, egli lavorava nei Paesi Bassi, di sera, come pulitore, per cinque giorni alla settimana dalle 18.00 alle 21.00. Alla fine del 1972 e all'inizio del 1973 il Kuijpers diveniva inabile al lavoro, ragion per cui gli veniva concessa una pensione d'invalidità belga, nonché determinate prestazioni ai sensi della «Ziektwet» olandese (legge sull'assicurazione malattia) e, rispettivamente, della «Wet op de Arbeidsongeschiktheidsuitkering» (legge olandese sull'assicurazione contro l'invalidità). Dal fascicolo risulta che il sig. Kuijpers risiedeva nei Paesi Bassi.
Dal 1° luglio 1976, al sig. Kuijpers, che compiva 65 anni il 22 luglio dello stesso anno, veniva concessa una pensione di vecchiaia ai sensi dell'Algemene Ouderdomswet.
La pensione di vecchiaia veniva ridotta del 32 %. In base all'Ouderdomswet, alla prestazione completa si applica una riduzione per ogni anno civile nel corso del quale l'avente diritto non è stato assicurato dopo aver raggiunto l'età di 15 anni, ma prima di aver raggiunto quella di 65. In breve, per i celibi il tasso di riduzione è del 2 % per ogni anno non coperto da assicurazione, mentre per le persone sposate tale tasso è dell'1 % per ciascuno dei coniugi e per ogni anno civile non assicurato.
Il periodo precedente al 1957, per il quale si tiene conto di anni di assicurazione fittizi, è irrilevante nella presente causa.
Il tasso di riduzione veniva fissato al 32 % dato che l'interessato aveva lavorato nel Belgio dal 1957 al 1972 e che, durante questo periodo, non era considerato assicurato in forza dell'Algemene Ouderdomswet. Ciò dava luogo ad una riduzione del 16 % per il sig. Kuijpers e ad una riduzione dello stesso importo per la sig.ra Kuijpers.
Il Centrale Raad van Beroep si domanda in qual misura il fatto di non essere assicurato ai sensi dell'AOW abbia incidenza anche per il periodo in cui il sig. Kuijpers, oltre alla sua attività professionale nel Belgio, ne esercitava una anche nei Paesi Bassi, avuto riguardo alle norme relative alla legislazione applicabile contenute nei regolamenti 3/58 e 1408/71. Qualora tali norme ostassero ad una riduzione per tale periodo, la riduzione totale sarebbe limitata al 20 %.
Il Centrale Raad van Beroep vi sottopone, di conseguenza, la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 13, 1° comma, lett. c), 1a frase, del regolamento n. 3/58 e 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71 vadano intesi nel senso che è con essi incompatibile una norma di uno Stato membro la quale stabilisca che un lavoratore residente in detto Stato membro non è assicurato contro la vecchiaia, in quanto è assicurato secondo il regime di un altro Stato membro per lo stesso rischio, nemmeno nel caso in cui risieda nel territorio del primo Stato e qui contemporaneamente — come attività collaterale a quella svolta nell'altro Stato membro — presti lavoro subordinato (sia pure da considerarsi come occupazione secondaria)».
Il Centrale Raad precisa la questione pregiudiziale nel senso che, in base alla sentenza di codesta Corte nella causa 110/79 (Coonan, Race. 1980, pag. 1445), «spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare i presupposti del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o ad un ramo particolare di tale regime, purché non venga effettuata in proposito alcuna discriminazione fra i cittadini dello Stato ospitante ed i cittadini degli altri Stati membri». Il Centrale Raad si domanda tuttavia se, nella fattispecie, non occorra statuire diversamente, dato che tanto le suddette norme di diritto comunitario quanto quelle di diritto interno mirano a delimitare i rispettivi campi di applicazione dei regimi nazionali di previdenza sociale.
3. La legislazione nazionale vigente
La Algemene Ouderdomswet olandese riguarda un'assicurazione cosiddetta «sociale», che non è limitata ai lavoratori, ma si estende in via di principio a tutti i residenti. La durata dell'assicurazione determina l'importo delle prestazioni, sul quale non influisce invece la contribuzione versata. L'importo integrale della pensione è pagato nel caso di un curriculum assicurativo completo di 50 anni. Ai sensi dell'art. 6 della legge, è assicurato colui che ha raggiunto l'età di 15 anni, ma non ancora quella di 65 anni, se «a) è residente; b) non è residente, ma è soggetto all'imposta sui redditi da lavoro per un lavoro dipendente effettuato per conto terzi nel territorio del Regno». Inoltre, secondo lo stesso articolo il campo di applicazione «ratione personae» può essere esteso o ristretto a mezzo o in forza di un regio decreto.
Su tale base, il regio decreto 18 ottobre 1968, Stb. 575, esclude tra l'altro dal campo di applicazione dell'AOW, all'art. 2, sub a): «il residente che presta lavoro subordinato fuori del Regno e a motivo di detta attività lavorativa è assicurato, in base alle leggi vigenti nel paese in cui è occupato, per quel che riguarda sia gli assegni familiari, sia la pensione di vecchiaia e superstiti».
Dall'esposizione dei motivi di tale norma, che figura nel fascicolo della causa 275/81, Koks, risulta quanto segue:
«Tale norma mira ad escludere dal campo di applicazione dell'assicurazione olandese contro la vecchiaia, al fine di evitare il cumulo di assicurazioni, il lavoratore frontaliero che risiede nei Paesi Bassi ma lavora all'estero ed è ivi assicurato contro le conseguenze pecuniarie della vecchiaia.
Tale deroga al regime assicurativo stabilito dall'Algemene Ouderdomswet si applica indipendentemente dal fatto che l'interessato, residente nei Paesi Bassi, sia anche occupato, nel corso dello stesso periodo, nel territorio nazionale o vi percepisca dei redditi. L'assicurazione obbligatoria all'estero, in base al lavoro ivi effettuato per conto terzi, prevale quindi sempre sull'assicurazione ai sensi dell'Algemene Ouderdomswet. Solo in tal modo si ha un sistema di possibile attuazione pratica. ...»
È inoltre considerata come non affiliata la donna sposata il cui marito non è assicurato tra l'altro per i motivi suindicati.
4. La legislazione comunitaria vigente
I regolamenti n. 3/58 e, rispettivamente, n. 1408/71 (di cui quest'ultimo ha sostituito il primo nel 1972) sono stati adottati dal Consiglio in base all'art. 51 del Trattato CEE al fine di realizzare la libera circolazione dei lavoratori.
Gli artt. 12-15 del regolamento n. 3/58 e, rispettivamente, 13-17 del regolamento n. 1408/71 figurano nel titolo II, il quale si riferisce, secondo i termini del regolamento n. 1408/71, alla «determinazione della legislazione applicabile».
Tali articoli mirano, così come l'avvocato generale Warner ha indicato nelle sue conclusioni nella causa 8/75, Football-club di Andlau (Race. 1975, pag. 739), a garantire che, in generale, il lavoratore migrante rientri in un solo regime di previdenza sociale di un solo Stato membro, al fine di evitare, nell'interesse del lavoratore, del datore di lavoro e degli enti previdenziali degli Stati membri, i cumuli e le inutili complicazioni che potrebbero ostacolare la libera circolazione dei lavoratori (cfr. causa 92/63, Nonnenmacher c/Sociale Verzekeringsbank, Race. 1964, pag. 553; causa 19/67, Sociale Verzekeringsbank c/van der Vecht, Race. 1967, pag. 407; causa 73/72, Bentzinger c/Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Race. 1973, pag. 283; causa 13/73, Angenieux c/Hakengerg, Racc. 1973, pag. 935; causa 8/75, Caisse primaire d'assurance maladie Sélestat c/Football-club di Andlau, Race. 1975, pag. 739; causa 102/76, Perenboom c/Inspecteur der directe belastingen di Nimega, Race. 1977, pag. 815).
Il principio definito in queste sentenze è espressamente ribadito dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, mentre una disposizione analoga mancava nel regolamento n. 3/58. La norma in questione è la seguente: «Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo».
Anche se la presente controversia è sorta sotto l'impero del regolamento n. 3/58 e tale regolamento è espressamente richiamato nella questione pregiudiziale accanto al regolamento n. 1408/71, esaminerò la questione alla' luce delle pertinenti norme del regolamento n. 1408/71. Il testo di queste norme è praticamente identico nei due regolamenti. Una certa differenza terminologica non comporta, a mio parere, alcuna diversità nelle conseguenze giuridiche. Come ho già rilevato, manca nel regolamento 3/58 una norma espressa, simile a quella dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, secondo cui un lavoratore può essere soggetto soltanto alla legislazione di un solo Stato membro; tuttavia, questo principio si applicava, in base alla vostra giurisprudenza, anche nell'ambito di questo regolamento precedente, qualora un inasprimento degli oneri non andasse di pari passo con un miglioramento delle prestazioni previdenziali. La norma dell'art. 13, n. 1, lett. c), del regolamento 3/58 è stata inserita nello stesso articolo dal regolamento 10 marzo 1964, n. 24.
5. Le norme comunitarie di cui trattasi
Il principio fondamentale è che il lavoratore è sottoposto alla legislazione dello Stato sul cui territorio è occupato, anche se risiede in un altro Stato membro. Tale norma figura all'art. 13, n. 2, che così recita:
«Con riserva delle disposizioni degli artt. 14-17, a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro ...»
Un certo numero di eccezioni a tale normativa sono contemplate all'art. 14, n. 1, a)-d). Tali eccezioni riguardano diverse situazioni. Sub a) è indicato il diritto applicabile nell'ipotesi di un distacco temporaneo del lavoratore sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'impresa, il punto b) tratta dei lavoratori dei trasporti internazionali; il punto e) riguarda il lavoratore «diverso dal lavoratore dei trasporti internazionali, che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri» e, infine, il punto d) definisce il regime applicabile allorché l'azienda è attraversata dalla frontiera comune.
Queste eccezioni al principio secondo cui la legislazione applicabile al lavoratore è quella dello Stato membro in cui egli è occupato mirano ad evitare che, nel caso di attività esercitate in più Stati membri, la legislazione di ciascuno di tali Stati membri sia applicabile in forza di tale norma (cfr. causa 73/72, Bentzinger, punto 3).
Dalla formulazione della questione pregiudiziale nonché dai fatti ad essa sottostanti si può dedurre che il giudice nazionale auspica di ottenere una pronunzia concernente la legislazione nazionale in quanto si tratta di un lavoratore residente nei Paesi Bassi e che è occupato sia in questo stesso paese sia in un altro Stato membro.
Tale situazione è quella della deroga di cui all'art. 14, n. 1, lett. c), sub i), che è formulata come segue :
«c)
il lavoratore diverso dal lavoratore dei trasporti internazionali, che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri, è soggetto :
i)
alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri»
Considerata in sé stessa, tale norma è chiara e non sembra affatto far sorgere problemi. A prima vista, se ne deduce facilmente che nella fattispecie è applicabile la legislazione olandese.
Il problema, tuttavia, deriva dal fatto che la legislazione nazionale esclude dal proprio campo di applicazione il lavoratore che è occupato in un altro Stato membro nel quale egli è anche assicurato, a prescindere dalla circostanza che egli eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività nel paese di residenza. Tale esclusione non pone problemi per l'ipotesi che rientra nella norma principale, cioè quella in cui il lavoratore, pur risiedendo nei Paesi Bassi, esercita la sua attività in un altro Stato membro. La legislazione olandese è conforme in questo caso al principio fondamentale della «legislazione applicabile», così come è enunciata all'art. 13, n. 2, sub a).
L'esclusione, tuttavia, vale altresì nell'ipotesi di attività svolte anche nei Paesi Bassi. Come ho già detto, anzi, a tale situazione viene fatto espresso riferimento nell'esposizione dei motivi su cui è basata la normativa nazionale.
Si tratta di accertare in qual misura tale esclusione sia compatibile con l'art. 14, n. 1, lett. c), sub i). Il Centrale Raad nutre dubbi circa l'applicazione di tale articolo del regolamento, in relazione alla sentenza Coonan, nella quale, come ho già detto, si afferma che le condizioni di affiliazione ad un regime di previdenza sociale sono definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro.
Inoltre, il titolo II del regolamento parla della «legislazione applicabile». Tuttavia, in conformità alla vostra giurisprudenza nella causa Coonan, la legislazione individuata su tale base non implica, di per sé, necessariamente un'applicazione effettiva.
La questione di accertare in qual misura la norma nazionale di cui trattasi sia conforme alla suddetta norma di diritto comunitario può essere valutata come segue.
Da un lato, non bisogna perdere di vista che Io scopo della normativa comunitaria è di evitare le situazioni di incertezza e, rispettivamente, i cumuli di oneri che possono derivare dall'applicazione simultanea di vari regimi dei vari Stati membri. La normativa nazionale di cui trattasi ha lo scopo di evitare una siffatta deprecabile incertezza, escludendo l'applicazione della legislazione nazionale e prescrivendo quella della legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore è occupato. Da tale punto di vista, è opportuno rilevare anzitutto che la situazione risulta chiarita solo nel caso in cui la residenza ed il lavoro si limitino allo Stato di residenza e ad un secondo Stato membro; nell'ipotesi in cui il lavoratore sia occupato in più di due Stati membri, la normativa nazionale di cui trattasi non fornisce alcuna precisazione relativamente alla legislazione applicabile, a parte l'escludere l'applicazione della legislazione nazionale. Essa non indica, tuttavia, quale legislazione debba in tal caso essere applicata.
Inoltre, si può sostenere che il principio stabilito dal regolamento si applica solo nei casi in cui vi sia un effettivo conflitto fra le legislazioni nazionali, cioè nei casi in cui le legislazioni nazionali siano effettivamente applicabili. Ora, un conflitto del genere non esiste nella fattispecie, data la norma di esclusione nazionale.
È tuttavia più importante rilevare che non è compito dello Stato membro porre esso stesso una norma — a carico degli altri Stati membri — per evitare la concorrente applicazione di diverse legislazioni, poiché è il regolamento stesso che indica la norma da seguire in caso di conflitto. Al riguardo si deve tener conto dello scopo dei regolamenti nn. 3/58 e 1408/71, in generale, e degli articoli applicabili alla fattispecie, in particolare. Questi ultimi costituiscono a mio parere un regime che, dati anche i termini imperativi di cui si è servito il legislatore, implica un sistema uniforme mirante a prevenire i conflitti di leggi (cfr. causa 92/63, Nonnenmacher, Race. 1964, pag. 598; causa 104/80, Beeck, Racc. 1981, pag. 518, punto 7). Ciò si deduce chiaramente, a mio parere, tra l'altro da quanto disposto dall'art. 13, 2a frase, che così recita: «Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo».
Ritengo che la normativa non solo si applichi in caso di conflitti, ma abbia anche lo scopo di prevenire questi ultimi disponendo l'applicazione di una sola legislazionale determinata. Non è in tale legislazione che si deve ricercare una norma di diritto internazionale privato la quale prescriva, a sua volta, l'applicazione di un'altra legislazione. In ciò consiste, a mio parere, la differenza rispetto alle sentenze di codesta Corte nelle cause 266/78, Brunori (Race. 1979, pag. 2712) e 110/79, Coonan. In queste cause si trattava delle condizioni di affiliazione ad un regime nazionale, dato che il regolamento stesso non disponeva nulla al riguardo. Nella presente fattispecie non si tratta di accertare in qual misura il lavoratore migrante possa essere affiliato al regime nazionale in base alla normativa nazionale, bensì, come rileva il Centrale Raad, giustamente a mio parere, dell'applicazione di una norma interna di diritto internazionale privato, allorché il regolamento stesso contiene una disposizione al riguardo.
Inoltre, in questo contesto si deve ricordare anche la vostra sentenza nella causa 8/75, Football-club di Andlau, in cui avete dichiarato che tale disposizione, la quale rinvia alla legislazione del luogo di residenza per il caso in cui il lavoratore sia occupato tanto nel luogo di residenza quanto in un altro Stato membro «presuppone che il lavoratore sia affiliato ad un ente previdenziale dello Stato di residenza» (punto 8). Qualora tuttavia risulti che l'interessato non è affiliato a tale ente, la legislazione applicabile deve essere individuata alla luce del principio generale, cioè sarà quella del paese di occupazione.
A mio parere, detta pronunzia non è in contrasto con l'opinione che ho sopra espresso circa la presente causa. Nella causa 8/75, non era per niente certo, in-, fatti, che i musicisti tedeschi di cui si trattava rientrassero effettivamente in Germania in un regime di assicurazione come indicato nel regolamento. Ora, se effettivamente non fossero stati assicurati nel loro luogo di residenza, la norma di cui trattasi avrebbe creato, in quanto essi si esibivano in Francia, un vuoto giuridico. Pertanto, codesta Corte dichiarava che, non essendo essi affiliati, ai sensi del regolamento, al regime di previdenza sociale dello Stato membro considerato, doveva applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui erano occupati. Inoltre, si può dire che, se i musicisti tedeschi non rientravano in un regime di previdenza sociale tedesco ai sensi del regolamento, non vi era tuttavia in pratica alcun conflitto tra le diverse legislazioni applicabili. Anche per questo motivo sembrava opportuna, in quel caso, l'applicazione del principio generale.
Nella causa 8/75 la situazione di fatto era diversa, a mio avviso, da quella in cui trattasi nella presente fattispecie. Con la questione pregiudiziale oggi sottopostavi vi si chiede di accertare non già se la legislazione nazionale, con particolare riguardo al fatto che la AOW contempla un'assicurazione «sociale» applicabile ai residenti, sia effettivamente applicabile al lavoratore interessato, bensì se detta circostanza escluda l'applicazione della legislazione nazionale in caso di affiliazione ad un regime assicurativo in un altro Stato membro. La disapplicazione può a mio parere aver luogo soltanto se in via di principio, la normativa debba essere applicata. Inoltre, l'eventuale disapplicazione è in tal caso interamente determinata, come ho già rilevato, dal diritto comunitario.
6. Attività principale ed attività accessoria
Prima di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale proposta, è opportuno soffermarsi ancora sull'incidenza che può avere sull'applicabilità della legislazione del luogo di residenza, il fatto che l'attività del sig. Kuijpers nei Paesi Bassi deve essere considerata come un'occupazione accessoria. Si ricorderà che l'interessato lavorava nel Belgio, come addetto ai carrelli in una miniera di carbone, e nei Paesi Bassi, cinque giorni alla settimana, di sera, dalle 18.00 alle 21.00. La direzione della «Sociale Verzekeringsbank» ha rilevato nelle sue osservazioni scritte che la legislazione del luogo di residenza non era applicabile, dato che l'attività principale veniva svolta nel Belgio e l'attività accessoria nei Paesi Bassi. Secondo tale punto di vista, il regolamento contemplerebbe principalmente un regime per l'attività a tempo pieno. Pertanto, nella fattispecie, sarebbe applicabile la legislazione belga. Rispondendo ad un quesito rivoltole per iscritto dalla Corte in proposito, la Commissione ha sostenuto che il regolamento non stabilisce alcuna differenza tra occupazione principale ed occupazione accessoria. A suo avviso, una siffatta distinzione potrebbe comportare un'inauspicabile incertezza, dato che non è sempre facile stabilire quali attività debbano essere considerate principali e quali accessorie.
Al riguardo, sono dello stesso parere della Commissione. Ritengo che si debba attribuire grande importanza ai termini in cui l'articolo è formulato, poiché si tratta di una norma che mira per l'appunto a chiarire la situazione. L'articolo in questione parla dell'esercizio di «parte» dell'attività nel territorio dello Stato di residenza. Non è posta alcuna altra condizione. Gli autori del regolamento hanno manifestamente ritenuto che non erano necessarie ulteriori precisazioni. Al riguardo sottolineo che alla nozione di «occupazione prevalente» si fa riferimento all'art. 14, n. 1, b) sub ii), per quanto riguarda i lavoratori dei trasporti internazionali. Il regolamento non ignora, quindi, tale distinzione.
In generale, si può ancora osservare che le norme di diritto internazionale privato sono basate su una valutazione degli interessi in causa. Nel caso della norma generale, l'interesse legato all'applicazione della legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore è stato occupato, pur risiedendo in un altro Stato membro, è ritenuto più importante di quello relativo all'applicazione della legislazione del luogo di residenza, anche se tale norma generale non è necessariamente sempre favorevole al lavoratore che si trovi in tale situazione. Qualora, tuttavia, in base a questo principio generale, siano applicabili più legislazioni, poiché l'interessato è occupato in più Stati membri, prevale l'applicazione della legislazione del luogo di residenza, se qui viene esercitata parte dell'attività. In tal caso, la preferenza è manifestamente data alla legislazione del luogo di residenza, in quanto la residenza costituisce un elemento di stabilità nell'insieme dei rapporti e, pertanto, si può ammettere ch'essa rappresenti il criterio di collegamento più stretto.
Faccio presente inoltre che la Commissione, nella risposta al quesito rivoltole dalla Corte, ha richiamato l'attenzione sull'art. 14 bis del regolamento 1390/81, relativo all'estensione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori autonomi (GU 1981, L 43), che modifica il regolamento n. 1408/71. Tale regolamento non è del resto ancora entrato in vigore. Dall'art. 14 bis, n. 2, si deduce che, a norma dello stesso, soltanto nel caso di lavoratori autonomi occupati in più Stati membri, ma non nello Stato di residenza, il criterio di collegamento in base al quale si determina la legislazione applicabile è quello dell'occupazione principale. Mi sembra importante il fatto che quest'articolo indica espressamente che saranno adottati criteri per la determinazione dell'attività principale. Se ne deduce che tali criteri uniformi sono auspicabili al fine di raggiungere l'obiettivo della chiarezza.
In base a quanto precede, ritengo, di conseguenza, che la ripartizione dell'occupazione in attività principale ed in attività accessoria sia priva di incidenza sulla norma di diritto internazionale privato di cui all'art. 14, n. 1, leu. e), sub i).
7. Il regolamento n. 3/58
Come ho già detto, esaminerò ancora la questione del se una differenza tra i regolamenti n. 3/58 e n. 1408771 comporti una differenza nelle conseguenze giuridiche ai fini della soluzione della questione pregiudiziale in esame. Ho già detto che il regolamento n. 3/58 si discosta chiaramente dal regolamento n. 1408/71 solo laddove quest'ultimo stabilisce espressamente che solo una legislazione può essere applicabile.
Dalla mancanza di una siffatta norma espressa nel regolamento n. 3/58 codesta Corte ha dedotto, a mio parere, che l'applicazione simultanea di più legislazioni è ammessa qualora da essa possano derivare altrettanti diritti. Non è consentito dichiarare applicabile, parallelamente alla legislazione designata dal regolamento, una normativa che crea obblighi o contempla una riduzione di prestazioni senza prevedere corrispondenti vantaggi (cfr. causa 92/63, Nonnenmacher, Race. 1964, pagg. 553; causa 19/67, van der Vecht, Race. 1967, pag. 407).
Ne deriva, a mio parere, per quanto riguarda la presente causa, che neppure il regolamento 3/58 consentiva una normativa nazionale che escludesse la propria applicazione in deroga alle norme di diritto internazionale privato contenuto nel regolamento stesso. Quanto al se l'esclusione di cui trattasi nella presente causa deroghi effettivamente alle altre norme di diritto internazionale privato, mi riferisco alle considerazioni da me già svolte a proposito dell'art. 14, n. 1, leu. e), sub i), del regolamento n. 1408/71, e che sono valide anche per quanto disposto dall'art. 13, lett. c), del regolamento n. 3/58.
8. Versamento delle prestazioni
Infine, noterò che dalla risposta al quesito che codesta Corte ha rivolto alla Sociale Verzekeringsbank sembra emergere che non è escluso che l'interessato abbia effettivamente versato contributi nei Paesi Bassi nel corso del periodo di cui trattasi. Da un lato, in base alla normativa nazionale per il periodo in esame, l'interessato non è da considerare come affiliato ai sensi dell'AOW. Dall'altro, risulta che sono stati effettivamente versati contributi, senza che si sia potuto stabilire se questi siano stati successivamente rimborsati o debbano essere considerati come, contributi volontari.
Bisogna rilevare al riguardo che la Sociale Verzekeringsbank, in risposta al quesito che le è stato rivolto dalla Corte, fa presente inoltre di non avere, a ragion veduta, preso in considerazione il problema del versamento dei contributi nelle osservazioni scritte da essa depositate nella presente causa. A suo avviso tale aspetto della questione è irrilevante nella fattispecie, dato che questo criterio è senza interesse per il Centrale Raad van Beroep ai fini di constatare se qualcuno debba o meno essere considerato come assicurato ai sensi dell'AOW.
Anche se la questione del versamento dei contributi fosse irrilevante quanto alla determinazione del se l'interessato fosse o meno assicurato in base al diritto nazionale, così come ha sostenuto la Sociale Verzekeringsbank, mi sembra che tale criterio possa tuttavia essere pertinente per il diritto comunitario.
Come ho già rilevato, nella giurisprudenza della Corte, a proposito del regolamento n. 3/58 si afferma che l'applicazione simultanea di più legislazioni di vari Stati membri non è esclusa qualora l'inasprimento degli oneri vada di pari passo con un corrispondente aumento delle prestazioni previdenziali.
La Corte si riferiva, in tal modo, non solo all'applicazione di un regime di previdenza sociale «in abstracto», ma anche all'applicazione di tale regime nel caso concreto. Quand'anche il regime olandese non esigesse, di per sé, nella fattispecie, il versamento di contributi da parte dell'interessato, tale versamento, una volta che sia stato effettuato, deve essere considerato incompatibile con la vostra giurisprudenza. Tale ragionamento è valido a fortiori per l'applicazione, in tale contesto, del regolamento n. 1408/71, dato che questo contempla imperativamente l'applicazione di una sola legislazione di un solo Stato membro, a mio avviso. Tale problema è tuttavia privo d'interesse nella presente causa, dato che ritengo applicabile, in base alla normativa comunitaria risultante dall'art. 13, lett. c), del regolamento n. 3/58 e dall'art. 14, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, la legislazione olandese.
9. Conclusione
In base a quanto precede, proporrei a codesta Corte di risolvere la questione sottopostale dal Centrale Raad van Beroep nel senso suggerito dalla Commissione. Nella vostra pronunzia non si dovrebbe, a mio parere, far riferimento in particolare ai problemi che sono stati sollevati circa la ripartizione dell'occupazione in attività principale e attività accessoria, dato che nemmeno la norma nazionale conosce una siffatta distinzione.
Pertanto rigengo che la soluzione possa essere formulata come segue:
L'art. 13, n. 1, lett. c), Io comma, del regolamento del Consiglo n. 3/58, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti e l'art. 14, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che è compatibile con tali norme una disposizione di uno Stato membro mirante a disapplicare nei confronti di un lavoratore una legislazione che risulta a lui applicabile in conformità al regolamento, per il fatto che egli è assicurato anche in un altro Stato membro.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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