CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 3 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa il ricorrente, sig. Salvatore Ragusa, un dipendente della Commissione di grado A4 che lavora presso il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, chiede l'annullamento della decisione con cui è stato nominato al posto di capo della direzione «Progetto Super Sara» ad Ispra il sig. Jack Randles e che venga ordinato alla Commissione di rinnovare il procedimento per coprire il posto.
Sebbene la Commissione non contesti la ricevibilità del ricorso, visto il complesso scaglionamento dei termini, è necessario accertare se il ricorso sia stato proposto in tempo.
Il termine di tre mesi entro cui deve essere proposto il reclamo contro un atto che rechi pregiudizio al dipendente, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, cominciava a decorrere in questo caso dal giorno successivo a quello in cui al Ragusa è stata resa nota la nomina del Randles. La decisione di nomina di questo (con effetto dal 1° agosto 1980) era del 17 luglio 1980, ma sembra che sia stata portata a conoscenza del personale di Ispra da una circolare del direttore del Centro in data 22 agosto. Il reclamo del Ragusa contro la nomina reca la data del 20 novembre e veniva, secondo lui, presentato alla Commissione il giorno seguente. La Commissione non lo contesta (la decisione di rigetto del reclamo dice che era stato depositato il 26 novembre, ma sembra che questa data si riferisca al giorno in cui il reclamo è pervenuto a Bruxelles e non a quello in cui è stato sottoposto dal Ragusa al suo superiore gerarchico, come prescrive l'art. 90, n. 3, dello Statuto del personale). In base al fatto che la nomina non era stata comunicata al Ragusa prima della circolare del 22 agosto, il reclamo è stato proposto entro il termine.
Il termine di quattro mesi, entro il quale la Commissione doveva notificare al Ragusa la propria decisione in merito al reclamo, scadeva il 21 marzo 1981 senza che fosse notificata alcuna decisione. Ai sensi dell'art. 90, n. 2, si doveva quindi ritenere acquisito il silenzio-rifiuto. Secondo l'art. 91, n. 3, il Ragusa aveva tre mesi per proporre ricorso alla Corte, ai quali il regolamento di procedura della Corte aggiunge dieci giorni poiché il ricorso andava inoltrato dall'Italia (art. 1, allegato II, del regolamento di procedura). Ciò portava al 1o luglio il termine entro il quale andava proposto il ricorso. Di fatto esso è stato presentato solo il 28 ottobre.
Risulta che il 5 giugno, cioè solo poche settimane prima della scadenza del termine d'impugnazione, la Commissione adottava una decisione espressa di rigetto, pervenuta al Ragusa solo il 22 luglio, cioè dopo lo scadere del suddetto termine. L'art. 91, n. 3, dispone che il termine per ricorrere alla Corte inizia a decorrere (I) dal giorno della notifica al dipendente della decisione adottata in esito al reclamo o (II) «dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo ...». Nell'ultimo caso, il termine d'impugnazione inizia nuovamente a decorrere «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte». Va osservato che l'art. 81, § 1, del regolamento di procedura della Corte dispone che il termine inizia a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Nella causa 5/76, Jänsch/Commissione (Race. 1976, pag. 1027), la Corte affermava che, ai fini di questa clausola, una decisione va considerata intervenuta il giorno in cui è stata adottata, ma il maggior termine per ricorrere alla Corte decorre dalla data della notifica, qualora il ritardo nella notifica non sia imputabile all'interessato. Non vi è, nella presente causa, alcun indizio che il ritardo di oltre un mese nella notifica della decisione del 5 giugno fosse imputabile al Ragusa. Quindi, aggiungendo 10 giorni al 22 ottobre, poiché egli era in Italia, il ricorso era nel termine il 28 ottobre.
Gli antefatti della causa sono i seguenti. Con decisione in data 15 febbraio 1971 la Commissione, che agiva ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del personale, faceva del direttore generale del CCR l'autorità che ha il potere di nomina per il personale del CCR, salvo alcune eccezioni che non hanno interesse qui. In una nota del 23 ottobre 1979, il direttore generale stabiliva la procedura da seguire per coprire i posti vacanti, che era stata concordata coi rappresentanti del personale del CCR. La procedura entrava in vigore il 1o novembre 1979, e si svolgeva, per quanto interessa nella presente causa, nel modo seguente:
1)
l'avviso di inizio della procedura doveva essere pubblicato;
2)
la selezione dei candidati ritenuti idonei a svolgere le mansioni doveva essere effettuata da un comitato locale composto da un membro dell'ufficio interessato, un membro per l'amministrazione, uno designato dal locale comitato del personale ed uno indipendente;
3)
il comitato, definito organo «consultivo», interveniva dopo la preselezione delle candidature effettuata dall'amministrazione e dall'ufficio interessato; questi compilavano ad uso del comitato una tabella riepilogativa dei loro giudizi;
4)
il comitato decideva se fosse il caso di effettuare un colloquio;
5)
esso informava l'autorità che ha il potere di nomina (il direttore generale) dei candidati ritenuti idonei a coprire il posto, se del caso, in ordine di precedenza, e faceva i commenti ritenuti idonei;
6)
in base all'elenco redatto dal comitato, gli uffici amministrativi consultavano i rappresentanti del personale e, contemporaneamente, chiedevano il parere dei responsabili della gestione del personale, circa l'inquadramento;
7)
i pareri raccolti venivano sottoposti al direttore generale al quale spettava decidere.
Il 19 maggio 1980 veniva pubblicato l'avviso di posto vacante COM/R/522/80. Esso riguardava un posto ad Ispra in grado A3, quale capo divisione responsabile di un programma di ricerca chiamato «Super Sara». Termine massimo per le candidature era il 6 giugno 1980. Il 3 giugno il Ragusa compilava l'atto di candidatura e lo presentava entro il termine. Vi erano complessivamente cinque candidati per il posto, quattro di Ispra ed uno che era in servizio presso il CCR di Karlsruhe.
L'11 e il 12 giugno il sig. R. Mas, che era il vice-direttore generale del CCR ed anche il direttore dello stabilimento di Ispra, riceveva separatamente i quattro candidati di Ispra. Secondo il Ragusa, il Mas lo riceveva l'11 giugno e lo informava che
1)
la sua candidatura non poteva venir accettata per motivi politici,
2)
sarebbe stato nominato il sig. Randles, uno degli altri candidati di Ispra.
Il 12 giugno il Mas scriveva al direttore generale facendogli il resoconto dei colloqui. In questa lettera esso spiegava di aver deciso di non seguire la procedura descritta nella nota 23 ottobre 1979 poiché
1)
i candidati venivano da Ispra ed egli li conosceva bene,
2)
i colloqui servivano solo a premettere ai candidati di esporre le ragioni della loro candidatura ed a parlare di ciò che avrebbero fatto qualora fossero stati nominati,
3)
i candidati erano interni e perciò i rappresentanti del personale non si dovevano inquietare all'idea dell'intrusione di estranei,
4)
non vi era necessità di discutere questioni di retribuzione e di condizioni di lavoro, ecc.
Esso continuava dicendo che, dopo aver sentito quello che i candidati avevano da dire, considerato «l'ensemble du contexte technique et politique» e valutate le loro doti tecniche e il loro carattere, egli preferiva il Randles e suggeriva ,la sua nomina. La lettera finiva dicendo che era urgente provvedere alla nomina. Va aggiunto che, in quel momento, sembra che il Mas non fosse informato che vi era un candidato di Karlsruhe.
Sembra che la lettera del Mas abbia spinto il comitato del personale di Ispra ad inviare, il 16 giugno 1980, al direttore generale un telex di protesta contro il suo operato. In seguito a ciò, il direttore generale scriveva, in data 1o luglio 1980, una nota al Mas dicendo di non poter accettare la proposta di discostarsi dalla procedura concordata e chiedendogli di convocare il comitato di assunzione perché potesse esaminare la questione e consentire al direttore generale di avere la sua relazione per poter effettuare la nomina. Lo stesso giorno il Mas scriveva a tre dipendenti che, secondo il Ragusa, erano direttori ad Ispra, dicendo che avrebbe sentito il candidato di Karlsruhe quando fosse arrivato e proponendo che anch'essi lo ricevessero in seguito per farsi un'idea della sua candidatura. Eccezionalmente il Mas acconsentiva che un membro del locale comitato del personale di grado quanto meno uguale a quello del candidato fosse presente all'incontro. Sembra che questo incontro sia avvenuto il 4 luglio.
Il 14 luglio il comitato di assunzione faceva la sua relazione. Esso era composto dal sig. Klersy, un dipendente degli uffici scientifici e tecnici, che sarebbe stato il superiore diretto del, candidato prescelto (grado A 3), dal sig. Chambaud, dipendente dell'amministrazione (grado A 4), dal sig. Ardente, rappresentante del personale, che era anch'esso degli uffici scientifici e tecnici (grado A 5) e dal sig. Ooms, presidente del locale comitato del personale (grado Β 3). La relazione del comitato, che l'Ardente non firmava, dichiara di aver esaminato i fascicoli dei cinque candidati e di aver tenuto conto delle speciali caratteristiche del posto da coprire prima di concludere che tre dei candidati erano i più idonei all'incarico, con una preferenza per il Randles. Il Ragusa non era fra questi tre. Secondo la Commissione, la relazione del comitato insieme ai fascicoli individuali dei candidati ed ai loro atti di candidatura venivano immediatamente trasmessi al direttore generale che adottava la decisione di nomina del Randles il 17 luglio.
Il Ragusa sostiene che la nomina del Randies era illegittima per due motivi:
1)
trasgressione dello statuto del personale e sviamento di potere, poiché il Randies era stato nominato a causa della cittadinanza anzichè dell'idoneità all'impiego,
2)
vizi nella procedura di nomina.
Il Ragusa ammette che la cittadinanza è un criterio rilevante, quantunque di secondaria importanza, di cui si può tener conto nell'effettuare una nomina e si richiama, fra. l'altro, alla causa 15/63, Lassalle/Parlamento (Race. 1964, pag. 57, alla pag. 72). Nella presente causa, tuttavia, il valersi del criterio della cittadinanza era fuori luogo, poiché esso non aveva la funzione sussidiaria attribuitagli dalla Corte ed il Randies era stato prescelto benché non possedesse parecchi dei requisiti prescritti. A sostegno, il Ragusa si rifà alla lettera 12 giugno, nella quale il Mas menziona il «contesto politico» e assume che, data la sua posizione, si deve supporre che il Mas non abbia espresso un parere personale e che abbia influenzato tanto il suo superiore, il direttore generale, quanto gli altri destinatari della lettera che erano suoi subordinati. Inoltre, esso sostiene che era impossibile per il comitato di assunzione discostarsi dall'opinione del Mas.
Purtroppo, non vi sono elementi di prova circa il modo in cui il Mas ha valutato il colloquio dell'I 1 giugno ed egli non lavora più presso la Commissione ad Ispra. Non vi è comunque alcuna prova dell'assunto che la cittadinanza del Randles sia stato l'unico criterio preso in considerazione, né che esso fosse considerato della massima importanza nella decisione finale. La Commissione ammette che il richiamo fatto dal Mas al «contesto politico» della nomina sia un'allusione alla distribuzione «geografica» dei posti ad Ispra che, a quell'epoca, era nettamente a favore dei dipendenti italiani. Resta cionondimeno il fatto che la lettera del 12 giugno, considerata nel suo insieme, non dimostra che il Mas abbia omesso di tener conto delle attitudini dei candidati; al contrario, essa suggerisce che egli tenne conto di tutti gli aspetti e che la cittadinanza era solo uno di questi. Anche se avesse tenuto conto solo della cittadinanza dei candidati, poteva aver espresso solo un parere personale; la nomina andava effettuata dal direttore generale e non vi sono prove che questi fosse fuorviato nella sua decisione dalla cittadinanza. L'assunto che il comitato di assunzione seguisse servilmente le direttive del Mas non è suffragato da alcuna prova.
Per sostenere la tesi secondo cui il Randles mancava dei requisiti prescritti per il posto o almeno non era all'altezza del Ragusa, ci si basa su fatti avvenuti dopo la nomina del Randles. La Commissione contesta l'interpretazione data dal Ragusa a questi fatti e non mi pare che le circostanze addotte provino la responsabilità del Randles. Comunque, non mi sembra che esse suffraghino la tesi secondo cui al momento della nomina egli non, aveva i titoli per essere nominato. Inoltre, dal confronto fra i titoli del Randles e quelli del Ragusa, quali si desumono dal ricorso, non emerge che il primo fosso manifestamente non idoneo o evidentemente meno idoneo del Ragusa e, di conseguenza, che il direttore generale fosse giunto ad una conclusione alla quale un direttore generale non poteva ragionevolmente pervenire in base ai dati a disposizione. Vi possono essere casi in cui una nomina è così manifestamente ingiusta che la Corte può interferire: ma, quando la decisione definitiva dipende dalla valutazione di attitudini tecniche, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un potere discrezionale nel quale, se viene esercitato in modo corretto e senza che si ecceda dai suoi limiti, la Corte non interferisce.
Il Ragusa lamenta che non ci si è attenuti alla nota 23 ottobre 1979. L'avvocato della Commissione, citando la sentenza 782/79, Geeraerd/Commissione (Race. 1980, pag. 3651, punti II-14 della motivazione), ha sostenuto che, poiché la procedura è un provvedimento interno e non una disposizione dello Statuto del personale, l'amministrazione resta libera di discostarsene. La causa Geeraerd riguardava una situazione particolare sorta dalla riorganizzazione delle carriere del personale del servizio linguistico. Nella presente causa non vi era una situazione particolare del genere ed i candidati avevano diritto di aspettarsi che l'amministrazione seguisse la procedura che aveva essa stessa stabilito (cfr. la situazione analoga della causa 105/75, Giuffrida/Consiglio (Race. 1976, pag. 1395, punto 17 della motivazione). Non ne consegue che il Ragusa abbia diritto all'annullamento della decisione per inosservanza della nota. Egli non ha interesse ad ottenere l'annullamento della nomina per vizio di procedura a meno che, in mancanza del vizio, il procedimento amministrativo potesse avere un esito diverso (causa 30/78, Distillers/Commissione, Racc. 1980, pag. 2229, punto 26 della motivazione).
La prima censura del Ragusa è che il comitato di assunzione doveva comprendere tre membri di grado almeno pari a quello del posto da coprire (A 3) ed un rappresentante del comitato del personale. Tale requisito non figura nella nota del 23 ottobre 1979, sebbene fosse stabilito, in una nota del 18 marzo 1975, che il comitato di assunzione di sei membri, allora in uso ad Ispra, doveva comprendere persone di grado pari a quello del posto da coprire. La nota 23 ottobre 1979 stabiliva una procedura uniforme per tutti gli stabilimenti del CCR e quindi, a mio parere, sostituiva ad Ispra il comitato di assunzione di sei membri. Non è stato sostenuto che la nota non rappresenti ciò che era stato concordato con i rappresentanti del personale e mi sembra che non fosse prescritto che i membri del comitato di assunzione composto da quattro persone (escluso il rappresentante del comitato del personale) fossero dello stesso grado del posto da coprire.
In secondo luogo, ci è stato detto che il sig. Ardente non firmava la relazione del comitato e che ciò dimostra che egli non aveva partecipato ai lavori. La questione è stata sollevata all'udienza sebbene, come ha rilevato il patrono della Commissione, sembri sia stato ammesso nella replica del Ragusa che l'Ardente era presente. Dopo l'udienza la Commissione esibiva una dichiarazione scritta dell'Ardente e del sig. Ooms nel senso che non andava attribuito alcun peso alla mancata firma della relazione da parte del primo. Purtroppo tale dichiarazione, sulla quale ha presentato osservazioni il difensore del Ragusa, non risponde adeguatamente ai quesiti specifici posti dalla Corte, ma, date le circostanze, appare giusto concludere che l'Ardente ha partecipato ai lavori. La mancata firma della relazione, benché non sia degna di lode, non costituisce, di per sé, un vizio tale da determinare la nullità della relazione. Sviste del genere avvengono ogni tanto, ma, secondo me, hanno importanza solo se manifestano un vizio sostanziale di procedura quale l'irregolare costituzione del comitato, il fatto che la relazione non è stata sottoposta per l'approvazione ad uno dei membri o il dissenso di un membro del comitato qualora la relazione vada approvata all'unanimità. Vizi del genere non sono stati provati nella presente causa.
La censura successiva è che l'Ardente era membro del comitato in qualità di rappresentante del personale. Di conseguenza, il comitato era irregolarmente costituito poiché vi erano due rappresentanti del personale e mancava il membro indipendente prescritto dalla nota 23 ottobre 1979. Ciò è confermato dalla relazione del comitato e dalla dichiarazione fatta dall'Ardente e dall'Ooms. Il patrono della Commissione ha sostenuto che, in sostanza, l'Ardente era un membro indipendente, poichè appartiene agli uffici scientifici e tecnici, pur non facendo parte dell'ufficio interessato, e svolge molto spesso questo compito nei comitati di assunzione. Il fatto che, a causa dei suoi interessi sindacali, egli fosse indicato nella relazione del comitato come rappresentante del personale non osta a ciò; come minimo, egli era membro del comitato in entrambe le vesti. Sarei stato pronto ad accettare tale spiegazione se non vi fosse il fatto che nella dichiarazione scritta prodotta dopo l'udienza, l'Ardente chiarisce non solo che egli aveva partecipato in qualità di rappresentante del personale, ma anche che, data la particolare natura del posto da coprire, i rappresentanti del locale comitato del personale (cioè l'Ooms e lui stesso) si limitavano a garantire la conformità formale allo Statuto del personale. Avendo egli limitato in tal modo la sua veste, si potrebbe sostenere che l'Ardente non era, in sostanza, un membro indipendente. Ne consegue che il comitato era irregolarmente costituito. Ciononostante, questo vizio di procedura non giustifica, secondo me, l'annullamento dell'intera procedura. A parte il fatto che il comitato ha solo funzione consultiva e non emette decisioni vincolanti, non è prescritto che esso esprima il suo parere all'unanimità. Nella presente fattispecie, la preferenza del comitato per tre dei candidati, in particolare per il Randles, rispecchia, a quanto pare, le opinioni dei sigg. Klersy e Chambaud, i quali non hanno gli stessi limiti. Se l'Ardente avesse esaminato quale candidato fosse più adatto al posto e fosse giunto ad una conclusione favorevole al Ragusa o almeno contraria ai candidati scelti del Klersy e dal Chambaud, è probabile che sarebbe rimasto in minoranza. Proprio per il motivo che il direttore generale aveva deciso che andava seguita la procedura concordata, è invero deplorevole che la composizione del comitato non fosse esattamente conforme a quanto prescritto. Nel nostro caso, e tenuto conto del fatto che l'Ardente era un rappresentante del personale piuttosto che un membro indipendente, non ritengo che sia giusto annullare la decisione per questo vizio di procedura.
La quarta censura riguarda il fatto che il candidato di Karlsruhe doveva essere sentito da tre direttori (ed alla presenza di un rappresentante del personale). Non vi è nulla nella nota del 23 ottobre 1979 che lo vieti e sembra che lo scopo sia stato di far conoscere il candidato ai direttori. Se non fosse stato sentito per niente, potrebbero sorgere alcuni dubbi in merito alla legittimità della procedura, ma è errato sostenere che, poiché la nota non contempla specificatamente un colloquio con tre direttori, vi è un vizio nella procedura. Anche se così fosse, è difficile vedere come, in mancanza di tale vizio, si sarebbe potuto avere un risultato diverso, dato che il comitato di assunzione non ha raccomandato questo candidato. È stato pure sostenuto che il rappresentante del personale non assistette al colloquio, assunto per il quale non sussistono prove concrete.
Infine è stato detto che il comitato di assunzione può stendere la relazione solo dopo un colloquio con i candidati. Un requisito del genere non compare affatto nella nota, la quale dice chiaramente che la decisione di convocare il candidato è adottata dal comitato stesso a richiesta di uno dei suoi membri. Non vi sono prove che la decisione del comitato di fare la proposta in base ai fascicoli dei candidati fosse dettata da motivi diversi dalla persuasione che i colloqui erano superflui.
Concludendo, per le suddette ragioni, ritengo che il ricorso vada respinto e che ciascuna delle parti vada condannata al pagamento delle proprie spese, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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