CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 29 SETTEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le questioni pregiudiziali di cui mi occupo oggi sono state sollevate in un procedimento penale a carico del sig. Noble Kerr, comandante di un peschereccio britannico, imputato di contravvenzione al decreto 10 marzo 1978, n. 88, relativo alla limitazione delle catture nella zona adiacente alla Groenlandia.
Il suddetto decreto fissava, tra l'altro, quote globali di catture per varie specie ittiche in vari settori della zona di pesca groenlandese. Dal combinato disposto del § 8 e dell'allegato II del suddetto decreto, si desume che le catture di gamberetti, entro le 200 miglia marine dalle coste occidentali della Groenlandia, erano state ripartite in quote spettanti alla Groenlandia, alla Danimarca, alla Francia e alle isole Færøer. Ai sensi del § 10 del decreto, la contravvenzione alle suddette disposizioni poteva dar luogo ad una diffida o ad un'ammenda.
Il 12 giugno 1978, col peschereccio «MS Goth», il Noble Kerr iniziava a pescare gamberetti nelle acque costiere groenlandesi nel settore ICNAF la — lf, situato ad ovest di Holsteinsborg, fra le 12 e le 200 miglia dalle linee di base della Groenlandia. Egli era in possesso di una licenza, rilasciata il 14 aprile 1978 dal ministero britannico della pesca, in forza di cui il battello era autorizzato a pescare, dal 6 giugno 1978, 475 tonnellate di gamberetti nel settore ICNAF 0 — 1.
Dopo ripetuti inviti, da parte delle autorità marittime danesi, a sospendere immediatamente la pesca, il battello veniva infine sequestrato il 16 giugno 1978. Il Noble Kerr si dichiarava colpevole ed accettava di pagare «con riserva» l'ammenda di 80000 corone, oltre alla confisca di 41500 corone, ossia l'equivalente dei gamberetti pescati. Per sua iniziativa, la questione veniva sottoposta al giudice di primo grado competente per la Groenlandia, il quale con sentenza 14 novembre 1979 condannava l'imputato ad un'ammenda di 100000 corone ed alla confisca di 41150 corone per contravvenzione al suddetto decreto relativo alla limitazione delle catture di gamberetti.
La sentenza veniva impugnata dinanzi allo Østre Landsret sia dall'imputato che dal pubblico ministero.
L'imputato sostiene che il decreto danese n. 88 è in contrasto con il diritto comunitario, in quanto tratta diversamente i pescatori dei vari Stati membri nella zona di pesca adiacente alla Groenlandia, situata tra le 12 e le 200 miglia marine. Questa discriminazione basata sulla nazionalità sarebbe in contrasto sia con l'art. 7 del Trattato CEE che con gli am. 1 e 2, n. 1 del regolamento 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU 28 gennaio 1976, L 20, pag. 19) secondo cui, nell'esercizio della pesca, sono vietate disparità di trattamento tra gli Stati membri e deve essere espressamente garantita la parità d'accesso delle navi da pesca degli Stati membri ai fondali soggetti alla sovranità o alla giurisdizione di altri Stati membri. Anche se in generale è innegabile che la fissazione di quote globali di cattura in vista della conservazione delle risorse ittiche possa avvenire mediante disposizioni nazionali, la ripartizione delle suddette non potrebbe avvenire sulla base di cosiddetti diritti storici, vale a dire tenendo conto dell'esercizio della pesca fino a quel momento nella zona, poiché questi diritti sarebbero stati in gran parte aboliti dal Trattato CEE. L'illegittimità del decreto non sarebbe stata sanata nemmeno dall'autorizzazione data dalla Commissione solo il 20 novembre 1978.
Il pubblico ministero invece sostiene che nel periodo in questione gli Stati membri avevano la facoltà di adottare provvedimenti per la conservazione delle risorse ittiche nonché quella di stabilire al riguardo una disciplina delle quote per determinare un limite massimo di catture per i singoli Stati membri. Col decreto, i quantitativi di gamberetti sarebbero stati ripartiti tra gli Stati membri sulla base delle catture effettuate sino allora nella zona considerata, e tenendo conto della proposta di ripartizione delle risorse ittiche per il 1978 fatta dalla Commissione. Il criterio del tradizionale esercizio della pesca da parte degli Stati membri nella zona in questione sarebbe obiettivamente giustificato in quanto i provvedimenti adottati a norma del preambolo del regolamento n. 101/76 dovevano servire tra l'altro a garantire un adeguato tenore di vita alle persone che traggono le loro risorse dalla pesca. La compatibilità del decreto con il diritto comunitario emergerebbe infine anche dalla circostanza che il suddetto è stato notificato alla Commissione conformemente alla procedura stabilita nell'allegato VI della convenzione dell'Aia, e che la Commissione lo ha approvato.
Per potersi pronunciare sulla compatibilità del decreto del 10 marzo 1978 con il diritto comunitario, la XVI Sezione dello Østre Landsret ha sospeso il procedimento, e con atto del 29 ottobre 1981, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :
1)
Se sia compatibile con le disposizioni del Trattato CEE, e in particolare con l'art. 7 dello stesso, il fatto che nel 1978 uno Stato membro ripartisse mediante provvedimenti di diritto interno in materia di pesca la quota globale di catture per una determinata specie ittica, in un determinato settore della zona nazionale di pesca, in base alla situazione fino ad allora esistente per la pesca di quella specie in detto settore, di guisa che agli Stati membri i quali avevano esercitato tale attività alieutica prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti in questione è stata attribuita una quota di catture, mentre ai battelli di altri Stati membri è stato precluso l'esercizio di una siffatta attività.
2)
Se gli artt. 1 e 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, ostino al fatto che nel 1978 uno Stato membro ripartisse mediante provvedimenti di diritto interno in materia di pesca la quota globale di cattura per una determinata specie ittica, in un determinato settore della zona nazionale di pesca, in base alla situazione fino ad allora esistente per la pesca di quella specie in detto settore, di guisa che agli Stati membri i quali avevano esercitato tale attività alieutica prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti in questione è stata attribuita una quota di catture, mentre ai battelli di altri Stati membri è stato precluso l'esercizio di una siffatta attività.
Questa è la mia opinione al riguardo:
1.
Basandosi sul regime della pesca in vigore nel 1978, il giudice a quo ha deliberatamente focalizzato la sua questione sulla problematica che finora non è stata ancora trattata espressamente dalla Corte di giustizia, vale a dire se, nell'anno 1978, uno Stato membro potesse ripartire un quantitativo globale di catture in vista della conservazione di una determinata specie ittica in un determinato settore della propria zona di pesca, tra taluni Stati membri nonché paesi terzi, basandosi sul criterio del «tradizionale esercizio della pesca».
Poiché la Corte di giustizia ha già avuto varie volte l'occasione di valutare le disposizioni di diritto comunitario in vigore prima della scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione, avvenuta il 1° gennaio 1979, da ultimo nella causa 32/79 ( 2 ), per quanto riguarda la situazione giuridica posso rinviare alle precedenti sentenze ed alle mie conclusioni in proposito. Qui debbo citare soltanto il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta alla Comunità adottare provvedimenti di conservazione delle risorse ittiche nelle zone di pesca degli Stati membri le quali, dal 1° gennaio 1977, sono state estese nel Mare del Nord e nell' Atlantico settentrionale a 200 miglia marine dalle coste dei suddetti. A seguito della notevole estensione del territorio di pesca conseguente all'allargamento della Comunità, nell'art. 102 dell'Atto di adesione si è dovuto soltanto prevedere in proposito un nuovo periodo transitorio durante il quale il Consiglio avrebbe dovuto adottare i provvedimenti di conservazione necessari. Tuttavia, finché il Consiglio non avesse esercitato la propria competenza nel suddetto settore, gli Stati membri avevano, come ha dichiarato ripetutamente la Corte di giustizia, il diritto e il dovere di adottare i provvedimenti di conservazione necessari nelle zone marittime soggette alla loro sovranità, nell'interesse generale e tenendo conto delle disposizioni di diritto comunitario sostanziali e formali, quali risultano anche dall'allegato VI della risoluzione dell'Aia adottata dal Consiglio il 3 novembre 1976 e dalla successiva risoluzione del Consiglio del 31 gennaio 1978.
Poiché nel marzo del 1978 il Consiglio non aveva adottato per la zona in questione provvedimenti di tutela delle risorse di gamberetti, il Regno di Danimarca — come tutti i partecipanti al giudizio ammettono — era competente ad adottare i provvedimenti necessari e a fissare in proposito un quantitativo globale di catture. Inoltre tutti i partecipanti sono d'accordo sul fatto che il Governo danese ha osservato le condizioni procedurali previste nella risoluzione dell'Aia e nella risoluzione del Consiglio del 31 gennaio 1978, in quanto sin dal 1° marzo 1978 si è adoperato per ottenere l'approvazione da parte della Commissione del progetto di provvedimento ed ha consultato la suddetta in ogni fase della procedura.
2.
Circa le disposizioni sostanziali di diritto comunitario, l'imputato nonché i Governi britannico ed olandese, si domandano invece se la ripartizione delle quote di cattura stabilita nel decreto sia compatibile con il principio della parità di trattamento che domina il diritto comunitario e trova espressione in particolare nell'art. 7 del Trattato CEE e nell' art. 2, n. 1 del regolamento n. 101/76.
Mentre l'art. 7 del Trattato CEE vieta qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, l'art. 2, n. 1 del regolamento n. 101/76, dando forma concreta a tale divieto, dispone che il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all'esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la sua sovranità o giurisdizione non può implicare differenze di trattamento per altri Stati membri e che ai pescherecci di questi dev'essere garantito uguale accesso ai fondali ed alla pesca nelle acque soggette alla sovranità di tutti gli Stati membri.
Sorge di conseguenza la questione se sia compatibile col diritto comunitario la fissazione da parte di uno Stato membro di quote annue di cattura distinte per altri Stati che esercitano la pesca nella zona adiacente alle proprie coste — com'è avvenuto nella fattispecie — ed eventualmente se il fatto di tener conto, nel ripartire le quote, del tradizionale esercizio della pesca nella suddetta zona non implichi una discriminazione degli altri Stati membri.
Il Governo olandese, in questo contesto, nutre seri dubbi sulla possibilità, per uno Stato costiero, di ripartire un quantitativo globale di catture, fissate nella propria zona di pesca in vista della conservazione di una specie ittica, mediante la fissazione di quote di cattura per singoli Stati membri. Esso ritiene che tale facoltà, nonché i controlli relativi all'osservanza del regime delle quote, dovrebbero essere riservati agli Stati di bandiera, i quali dovrebbero mettersi d'accordo tra loro con la partecipazione della Commissione. Qualora infatti gli Stati costieri e gli Stati di bandiera stabilissero quote diverse, ciò potrebbe originare un contrasto tra siffatti regimi contraddittori a scapito dei pescatori.
A tale proposito occorre osservare in generale che il fatto che in determinati casi, come ad esempio in quelli oggetto delle cause Kramer ( 3 ), van Dam (I) ( 4 ) e van Dam (II) ( 5 ), la fissazione di quote da parte dello Stato di bandiera per i propri pescatori sia stata ritenuta ammissibile a norma del diritto comunitario, non implica l'illegittimità dell'altro principio, ossia della fissazione di quote di cattura da parte dello Stato costiero, qualora questa soluzione risulti più opportuna per motivi pratici. Come la Corte di giustizia ha ripetutamente affermato, una politica comune della pesca deve infatti tener conto della circostanza che il volume ed il numero delle risorse ittiche non possono essere adeguate a piacere alla domanda. Tuttavia è possibile prevenire efficacemente l'eccedenza di catture di singole specie solo mediante la fissazione di quantitativi globali di cattura che vanno ripartiti in quote di cui va garantito il controllo. La fissazione e la ripartizione di quote di cattura per i singoli Stati membri sono quindi strettamente connesse al provvedimento vero e proprio di conservazione, ossia la fissazione di un quantitativo globale di cattura. Tuttavia, qualora non si giunga ad un accordo in proposito in seno al Consiglio, secondo il disposto dell'allegato VI della risoluzione dell'Aia «gli Stati membri possono ... adottare i provvedimenti necessari per la conservazione delle risorse ittiche nelle zone di pesca adiacenti alle loro coste». Che tra questi provvedimenti di conservazione rientrino anche la fissazione e la ripartizione di quote di cattura tra i singoli Stati membri, lo si può infine desumere chiaramente dalla risoluzione del Consiglio del 31 gennaio 1978, la quale dispone che «provvedimenti nazionali possono essere adottati solo qualora siano strettamente indispensabili per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche». È perciò assodato che tanto lo Stato costiero quanto gli Stati di bandiera possono fissare le quote di cattura e controllare la loro osservanza, mentre il controllo comunitario dei provvedimenti dev'essere sempre garantito mediante la procedura di consultazione prescritta. Con ciò si evita infine anche la possibilità che — come il Governo olandese ha rilevato — gli Stati membri fissino quote di cattura contrastanti.
3.
Già dalle suddette considerazioni si desume che anche le altre perplessità manifestate dai Governi britannico, olandese e francese, secondo cui la fissazione e la ripartizione delle quote di cattura tra i singoli Stati che esercitano la pesca non vanno considerate provvedimenti di conservazione bensì meri provvedimenti amministrativi, non sono plausibili. La risoluzione del 31 gennaio 1978 summenzionata dimostra infatti che anche il Consiglio ritiene che la fissazione di un quantitativo globale di catture ed il relativo sfruttamento economico debbano essere considerati congiuntamente quando si tratta di esaminare la compatibilità dei provvedimenti nazionali con il diritto comunitario. Inoltre, anche la convenzione relativa alla futura cooperazione multilaterale nel settore della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU 30 dicembre 1978, L 378, pag. 1) sottoscritta dalla Comunità il 24 ottobre 1978, si basa sul presupposto che la fissazione di determinati quantitativi di catture globali sia strettamente connessa alla loro ripartizione mediante quote di cattura, mentre la Commissione per l'esercizio della pesca è incaricata della gestione e della conservazione delle risorse ittiche. Infine anche la Commissione riconosce la stretta correlazione tra conservazione e gestione delle risorse ittiche, come dimostrano le sue proposte al riguardo: si veda la proposta relativa ad un regolamento del Consiglio sull'adozione di una disciplina comunitaria per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche, dell'8 ottobre 1976 (GU 28 ottobre 1976, C 255, pag. 3), modificata da ultimo dalla proposta della Commissione 6 marzo 1981 (GU C 141, pag. 6).
4.
Che gli Stati membri siano competenti anche per la fissazione di quote di cattura, lo si può inoltre desumere dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nella causa Kramer ( 6 ) è stato espressamente chiarito «che le istituzioni sono autorizzate all'interno della Comunità ad adottare tutti i provvedimenti per la conservazione delle risorse biologiche del mare, ivi compresa la fissazione e la ripartizione di quote di cattura tra i singoli Stati membri». Di conseguenza — e con ciò ribatto all'obiezione del Governo francese — anche l'art. 4 del regolamento n. 101/76, che autorizza il Consiglio ad adottare provvedimenti per la conservazione delle risorse ittiche, deve essere interpretato in tal senso. Qualora tuttavia il Consiglio non abbia esercitato, come nella fattispecie, la propria competenza, secondo la giurisprudenza della Corte questo potere può essere esercitato dagli Stati membri.
5.
Rimane perciò da accertare se il divieto di discriminazione posto dal diritto comunitario e che trova espressione nell'art. 7 del Trattato CEE c nell'art. 2, n. 1 del regolamento n. 101/76, non sia stato trasgredito per il fatto che la ripartizione delle quote è avvenuta sulla basedell'attività ittica esercitata sino ad allora, con la conseguenza che non tutte le navi da pesca degli Stati membri avevano pari accesso ai fondali.
Poiché, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una discriminazione vietata sussiste solo se vi è una differenziazione obiettivamente ingiustificata, occorre qui accertare unicamente se, tenuto conto degli scopi e del funzionamento della politica comune della pesca, fosse obiettivamente giustificata una ripartizione del quantitativo globale di catture quale quella effettuata dal regolamento in questione.
Secondo quanto ha sostenuto in particolare il Governo britannico, nella fattispecie l'assegnazione di quote di cattura ai singoli Stati, membri non era necessaria per garantire l'osservanza del quantitativo globale di catture. Il Governo britannico ritiene che il suddetto scopo avrebbe potuto essere raggiunto perfettamente se non meglio consentendo il libero accesso ai fondali a tutti i pescherecci fino all'esaurimento del quantitativo globale di catture, mediante un regime di licenze rilasciate a parità di condizioni a tutte le navi da pesca degli Stati membri, oppure tenendo conto del numero dei pescherecci.
Contro la suddetta tesi occorre anzitutto osservare, con la Commissione, che qualsiasi fissazione di un quantitativo globale di catture per una determinata specie ittica solleva immediatamente diversi problemi. In primo luogo occorre garantire il rispetto del suddetto limite mediante controlli efficaci; in secondo luogo occorre ripartire equamente tra i pescatori l'onere derivante dalla limitazione delle catture; in terzo luogo occorre garantire lo sfruttamento razionale del quantitativo globale.
Per quanto riguarda il controllo efficace dell'osservanza del quantitativo globale di catture — e il suddetto è tanto più necessario nel caso in cui, come nella fattispecie, si tratti di una specie ittica che si estende anche nella zona di pesca di un paese terzo — è assodato che la ripartizione delle quote tra singoli Stati membri costituisce uno strumento efficace e di conseguenza obiettivamente giustificato. Esso garantisce infatti che i singoli Stati di bandiera debbano verificare dal canto loro anche l'osservanza delle quote di cattura loro assegnate. Se a tutte le navi da pesca degli Stati membri fosse consentito il libero accesso ai fondali, un controllo di questo genere da parte del singolo Stato membro si rivelerebbe estremamente difficile, se non del tutto impossibile, indipendentemente dalle considerevoli complicazioni amministrative che implicherebbe un regime di licenze aperto a tutti.
La soluzione proposta dal Governo britannico non garantirebbe inoltre, come hanno fatto osservare anche i Governi danese e francese, il raggiungimento degli altri scopi di cui si deve tener conto nel ripartire un quantitativo globale di catture — equa ripartizione delle catture e sfruttamento razionale delle quote globali. Qualora a tutti i pescatori fosse garantito l'accesso assolutamente libero, ciò implicherebbe un trattamento più favorevole per coloro che giungono per primi sul luogo di pesca, nonché il pericolo di dover impedire prematuramente l'accesso ai fondali, probabilmente a detrimento di quei pescatori che sino ad allora hanno tratto il loro reddito, completamente o parzialmente, da tali risorse ittiche. Un regime di licenze aperto a tutti peserebbe di conseguenza, in determinati casi, più su coloro che da sempre hanno esercitato la pesca nelle zone in questione, che su coloro che non vi hanno finora pescato e che quindi non hanno dovuto sopportare direttamente i danni derivanti dalla limitazione delle catture.
Se infine si assegnassero quote anche ai pescatori di quegli Stati membri che in passato o nella stagione in corso non si sono dimostrati interessati a pescare nella zona, o se si tenesse conto unicamente del numero dei pescherecci, si correrebbe il rischio di non esaurire le quote di cattura, il che sarebbe oltretutto incompatibile con lo sfruttamento razionale delle risorse. Questi provvedimenti non consentirebbero quindi di raggiungere gli scopi di «promuovere uno sviluppo armonioso del settore della pesca nell'ambito dell'attività economica generale» e di «favorire lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare», scopi cui mira l'art. 1 del regolamento n. 101/76.
Viceversa un'adeguata ripartizione tra gli Stati membri dei quantitativi globali di cattura assegnati alla Comunità può essere opportunamente effettuata, tenendo conto dei suddetti scopi, basandosi sui tre criteri contenuti nella dichiarazione del Consiglio del 30 maggio 1980, relativa alla politica comune della pesca (GU 27 giugno 1980, C 158, pag. 2) nonché nel preambolo della proposta della Commissione 24 luglio 1981, relativa ad un regolamento per la ripartizione dei quantitativi globali di catture di risorse ittiche assegnata alla Comunità (GU 3 settembre 1981, C 224, pag. 11). Su questi criteri — particolare considerazione per l'esercizio tradizionale della pesca, per le particolari esigenze delle regioni la cui popolazione trae il proprio reddito soprattutto dalla pesca e dalle industrie ad essa connesse, e per la perdita delle possibilità di catture nelle acque dei paesi terzi — si è già basata la Commissione, come essa ha espressamente assicurato, nella proposta presentata al Consiglio circa la ripartizione del quantitativo globale di catture dei gamberetti in questione per il 1978.
6.
Indubbiamente il decreto 10 marzo 1978, n. 88, relativo alla limitazione delle catture nella zona di pesca adiacente alla Groenlandia, è conforme alla proposta presentata dalla Commissione al Consiglio, in ogni caso per quanto riguarda la ripartizione di quote di cattura di gamberetti, nella zona di pesca in questione, tra la Groenlandia, la Danimarca, la Francia e le Isole Færoer. Di conseguenza si deve ritenere che i suddetti criteri siano stati parimenti osservati nell' adottare il provvedimento nazionale di conservazione, emanato previa consultazione approfondita della Commissione. Poiché il provvedimento nazionale è entrato in vigore prima della scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione, sotto il profilo formale non occorreva infine nemmeno la previa approvazione, espressa o tacita, della Commissione.
La circostanza che il provvedimento nazionale sia conforme al provvedimento di conservazione proposto dalla Commissione, implica inoltre che la sua legittimità non può essere messa in dubbio sostenendo che esso ha accordato un'importanza eccessiva all'esercizio tradizionale della pesca e non ha invece tenuto conto delle perdite di catture subite dalle navi da pesca britanniche nelle acque dei paesi terzi. Come ha giustamente osservato la Commissione, questo conguaglio non può avvenire all'atto di ciascuna singola ripartizione delle quote di cattura, bensì solo in occasione della valutazione complessiva della gestione delle risorse ittiche nella zona di pesca della Comunità globalmente considerata. Ora, quando la Commissione ci garantisce che si è tenuto conto adeguatamente delle perdite di catture del Regno Unito nelle acque dei paesi terzi a proposito di altre risorse ittiche, non vi è motivo di dubitare di tale affermazione.
Non si può inoltre nemmeno contestare che, se si vuole raggiungere uno sviluppo armonioso del settore della pesca nell'ambito dell'attività economica comune, occorre tener conto, accanto ai criteri summenzionati, dell'esercizio tradizionale della pesca quale adeguato criterio di differenziazione. L'importanza di questo criterio, che trova inoltre riscontro in tutte le raccomandazioni delle commissioni per l'esercizio della pesca nell'Oceano Atlantico, è stata del resto riconosciuta indirettamente anche dalla Corte di giustizia nelle cause 61/77 ( 7 ), 32/79 ( 8 ) e 804/79 ( 9 ).
La tesi contraria non può essere assolutamente sostenuta, come vorrebbe l'imputato, in base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Burgoa ( 10 ), in cui si trattava tra l'altro della legittimità dei regolamenti del Consiglio 20 febbraio 1978, n. 341 (GU 21 febbraio 1978, L 49, pag. 1) e 21 giugno 1978, n. 1376 (GU 23 giugno 1978, L 167, pag. 9), i quali subordinavano al possesso di una licenza l'esercizio dei diritti di pesca delle navi spagnole nelle acque della Comunità. Al riguardo, la Corte di giustizia ha espressamente dichiarato che si trattava di provvedimenti transitori, adottati dalla Comunità in forza di disposizioni proprie, i quali s'inseriscono nell'ambito delle relazioni stabilite con la Spagna dalla Comunità per risolvere i problemi connessi all'espansione delle zone di pesca esclusive e per garantire ai pescatori della controparte l'accesso alle acque soggette a siffatti provvedimenti. Di conseguenza, da questa sentenza non si può desumere che la Corte di giustizia abbia rifiutato di riconoscere i diritti derivanti dall'esercizio tradizionale della pesca.
7.
Non si può nemmeno criticare il fatto che la Commissione abbia basato la propria proposta relativa alla determinazione delle quote di catture per il 1978 sull'attività di pesca svolta nel 1976 nella zona in questione. Al riguardo si deve tener conto del fatto che, per quanto riguardava la ripartizione del quantitativo globale di catture fissato per i gamberetti in questione, non sussisteva alcuna raccomandazione della commissione internazionale per l'esercizio della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del fatto che lo sfruttamento delle risorse di gamberetti in questione era iniziato da poco e che il 1976 era l'anno che aveva fornito i più recenti dati sicuri sulla capacità di cattura delle singole flotte di pesca nella zona in questione.
Infine, poiché le navi da pesca britanniche non avevano sino ad allora esercitato la pesca dei gamberetti nella zona, non si può parlare di esercizio tradizionale della pesca. Ciò rimane vero, malgrado il fatto che il Governo britannico fosse entrato in trattative con quello danese per quanto riguarda la ripartizione delle quote di cattura, poiché si trattava in questo caso, come ha giustamente rilevato il Governo danese, solo di colloqui bilaterali che miravono a fissare una quota per il 1977.
8.
Essendo quindi assodato che nemmeno la ripartizione delle quote contenuta nella proposta della Commissione, e recepita in sostanza dal Governo danese nel decreto 10 marzo 1978, n. 88, può essere considerata come una violazione delle norme di diritto comunitario, non occorre più esaminare la questione, sollevata dal Governo britannico, se l'eventuale violazione possa essere sanata dalla successiva espressa approvazione della Commissione.
9.
In conclusione, propongo quindi di risolvere le questioni sollevate come segue:
E compatibile col principio comunitario della parità di trattamento, che trova espressione in particolare nell'art. 7 del Trattato CEE nonché nell'art. 2, n. 1 del regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, il fatto che uno Stato membro, prima della scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione, abbia ripartito la quota globale di catture relative ad una determinata specie ittica in un determinato settore della propria zona di pesca mediante provvedimenti di diritto interno, tra l'altro sulla base delle catture fino ad allora effettuate in detto settore, qualora il Consiglio non abbia adottato provvedimenti di conservazione ed il provvedimento nazionale sia stato emanato previa consultazione della Commissione e conformemente alle sue proposte.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 10 luglio 1980 nella causa 32/79, Commissione e/Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Racc. 1980, pag. 2403.
( 3 ) Sentenza 14 luglio 1976 nelle cause riunite 3, 4 e 6/76 — Cornells Kramer e.a., Racc. 1976, pag. 1279.
( 4 ) Sentenza 3 luglio 1979 nelle cause riunite 185/78 bis 204/78 — procedimento penale e/Ditta J. van Dam en Zonen, e.a., Racc. 1979, pag. 2345.
( 5 ) Sentenza 2 giugno 1981 nella causa 124/80, procedi-mento penale e/J. van Dam & Zonen, Race. 1981, pag. 1447.
( 6 ) Semenza 14 luglio 1976 nelle cause riuniic 3, 4 e 6/76 — Cornells Kramer e.a., Racc. 1976, pag. 1279.
( 7 ) Sentenza 16 febbraio 1978 in causa 61/77, Commis-sione c/Irlanda, Racc. 1978, pag. 417.
( 8 ) Sentenza 10 luglio 1980 nella causa 32/79, Commis-sione c/ Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Racc. 1980, pag. 2403.
( 9 ) Sentenza 5 maggio 1981 nella causa 804/79, Commis-sione c/Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Racc. 1981, pag. 1045.
( 10 ) Sentenza 14 ottobre 1980 nella causa 812/79, procedi-mento penale contro Juan C. Burgoa, Racc. 1980, pag. 2787.
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