CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 17 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Dovete pronunciarvi su due ricorsi proposti contro il Parlamento da Vassilis Mavridis (causa 289/81) e Constantin Verras (causa 306/81), entrambi candidati al posto di capo divisione responsabile dell'ufficio informazioni di Atene di detta istituzione.
I due ricorrenti mirano, in ultima analisi, all'annullamento :
—
della decisione del comitato di selezione, costituito dal Parlamento, che rigettava la loro candidatura
e
—
della nomina intervenuta in esito alla procedura di selezione.
Il ricorso di Vassilis Mavridis chiede altresì l'annullamento dell'intera procedura.
Il contenuto analogo ed il carattere in parte comune dei mezzi dedotti giustificano la presentazione di conclusioni uniche nelle due cause.
I —
1.
All'inizio del 1981, il Parlamento avviava la procedura di assunzione necessaria per coprire il posto di cui è causa. Poiché le vie della promozione, del trasferimento e del trasferimento da un'altra istituzione non sortivano effetto a causa del carattere molto specifico dell'impiego, l'amministrazione del Parlamento decideva d'applicare la procedura eccezionale di assunzione senza concorso di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto. La commissione paritetica approvava la decisione il 7 maggio 1981.
Il 18 giugno successivo veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un avviso di vacanza per il posto in causa. L'avviso descriveva le mansioni che l'impiego comportava. Esso indicava altresì i requisiti richiesti dai candidati, cioè in particolare:
«—
preparazione universitaria sancita da un diploma o esperienza professionale che garantisca un livello equivalente,
—
provata esperienza in materia di pubbliche relazioni e di giornalismo,
—
perfetta conoscenza dei problemi europei».
Non erano quindi stabiliti limiti d'età.
I candidati venivano invitati a manifestarsi entro il 20 luglio.
Per vagliarli, il Parlamento costituiva un comitato di selezione, che comprendeva fra l'altro un rappresentante del personale. Nella riunione costitutiva, il 7 luglio, il comitato decideva, in base all'avviso di posto vacante, di scegliere i candidati che avessero:
«—
provata esperienza di almeno dieci anni in materia di pubbliche relazioni e di giornalismo;
—
attitudine ai contatti con interlocutori disparati ed esperienza di ambienti politici;
—
età compresa fra 35 e 50 anni (essere nati cioè fra il 10 agosto 1931 e il 10 agosto 1946)».
2.
Vassilis Mavridis e Constantin Verros proponevano entrambi la loro candidatura il 17 luglio 1981.
Il 7 agosto, il presidente del comitato di selezione li informava che la loro candidatura non era stata accettata poiché non rientravano «nella categoria di coloro la cui età è di 35-50 anni — limiti stabiliti dallo stesso comitato». Vassilis Mavridis aveva infatti superato il limite massimo d'età e Constantin Verros non raggiungeva il limite minimo.
Con lettera 14 agosto inviata al servizio del personale del Parlamento, il secondo manifestava il suo grande stupore di fronte alla giustificazione addotta per rifiutare la sua condidatura, in quanto l'avviso di vacanza non indicava requisiti d'età. Il 25 agosto, egli inviava copia della lettera al segretario generale ed al direttore generale dell'amministrazione del Parlamento.
Il 2 settembre egli riceveva la risposta a firma del presidente del comitato di selezione. Apprendeva così che le operazioni di assunzione per l'impiego in causa venivano effettuate in base all'art. 29, n. 2, dello Statuto e che pertanto non andava necessariamente applicato l'allegato III e che i comitati di selezione disponevano di un più ampio potere discrezionale nello stabilire i criteri secondo loro appropriati.
I candidati ammessi dal comitato di selezione venivano convocati per un colloquio ad Atene il 1o, 2 e 3 settembre 1981. In esito ai lavori, il comitato sceglieva vari nomi che venivano iscritti nell'elenco degli idonei. L'autorità che ha il potere di nomina nominava uno di essi con effetto dal 1o gennaio 1982.
I ricorsi di Vassilis Mavridis e di Constantin Verros sono stati registrati nella cancelleria della Corte I'11 novembre e, rispettivamente, il 10 dicembre 1981.
II —
La ricevibilità del ricorso di Constantin Verros non è contestata.
Viceversa, il Parlamento sostiene che quello di Vassilis Mavridis è irricevibile per mancanza di reclamo precontenzioso. Secondo il Parlamento, la giurisprudenza della Corte in materia di concorsi, di cui l'interessato si è avvalso nel ricorso, non può essere proficuamente addotta nella fattispecie. Infatti, la procedura seguita in questo caso non era quella dei concorsi, in secondo luogo non sussisteva il presupposto della giurisprudenza speciale che consente di adire direttamente la Corte senza preventivo reclamo all'autorità amministrativa, giacché questa autorità poteva determinare essa stessa i limiti d'età.
Solo l'ultimo punto merita, secondo me, di essere preso in considerazione. Una giurisprudenza, sia pure speciale, relativa ad un determinato settore può essere trasposta in un altro. Sottolineo inoltre che la soluzione adottata in materia di concorsi è già stata estesa ai ricorsi contro un rapporto informativo divenuto definitivo ( 2 ).
La ricevibilità del ricorso di Vassilis Mavridis dipende pertanto da un'unica circostanza: se l'amministrazione del Parlamento potesse modificare i limiti d'età stabiliti dal comitato di selezione.
Si desume dagli atti, confermati dalle dichiarazioni all'udienza di uno dei rappresentanti del Parlamento, che la questione va risolta in senso negativo. Infatti l'APN aveva lasciato al comitato di selezione libertà assoluta di introdurre un requisito d'età, se lo riteneva necessario. Essa si è in tal modo volutamente preclusa la possibilità di riesaminare tale scelta.
Il ricorso di Vassilis Mavridis è pertanto ricevibile.
III —
Poiché Constantin Verros ha dedotto nuovi mezzi nella replica, occorre risolvere la questione della loro ricevibilità prima di entrare nel merito dei ricorsi.
Infatti, a norma dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura, «è vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta». La vostra giurisprudenza ammette inoltre la ricevibilità di un mezzo nuovo se lo si può considerare «un'estensione di un mezzo precedentemente dedotto», potendo la norma giuridica assertivamente violata essere stata considerata direttamente o indirettamente nell'atto introduttivo del giudizio ( 3 ).
I mezzi dedotti per la prima volta nella replica riguardavano la violazione delle seguenti disposizioni: art. 1, n. 1, leu. g), dell'allegato III dello Statuto ( 4 ) e l'art. 29, n. 2, dello Statuto al quale il Parlamento sarebbe ricorso senza motivo.
È evidente che l'art. 42, § 2, non si applica ad alcuno dei due mezzi.
D'altra parte, la lettura del ricorso dimostra che l'art. 29, n. 2, non è né espressamente menzionato, né indirettamente considerato nell'atto. Il mezzo relativo alla sua trasgressione è quindi irricevibile.
Viceversa ritengo che per il secondo mezzo nuovo vada adottata la soluzione opposta. Nel ricorso il mezzo unico riguardava la violazione di un'altra disposizione dello stesso allegato, l'art. 5, 1° comma, poiché Constantin Verras faceva carico al comitato di selezione di aver aggiunta una condizione concernente l'età a quelle fissate dall'avviso di va canza. Ora, la trasgressione dell'art. 1, n. 1, lett. g), consiste nella mancata fissazione di un limite d'età nell'avviso di vacanza emesso dall'amministrazione del Parlamento. I due mezzi risultano quindi ben connessi perché è il comitato di selezione quello che ha supplito alla mancanza della condizione di cui è causa nell'avviso di vacanza.
Osservo del resto che, nella controreplica, il Parlamento non ha dedotto l'eccezione di irricevibilità di questo mezzo che ha esaminato insieme alla violazione dell'art. 5.
IV —
Poiché il mezzo relativo alla trasgressione dell'art. 29, n. 2, è manifestamente irricevibile, lo escludo dalla discussione.
Gli altri mezzi riguardano la violazione di parecchie disposizioni dell'allegato III dello Statuto relative alla «procedura di concorso», e, solo nella causa Mavridis, la violazione del principio del legittimo affidamento, principio generale del diritto ammesso dalla vostra giurisprudenza. Di fatto, però, essi hanno tutti un'unica origine: i ricorrenti trovano inammissibile che la loro candidatura sia stata esclusa in base ad una condizione che essi non potevano conoscere perchè il solo testo in loro possesso, l'avviso di vancanza pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, non ne faceva cenno.
Tuttavia, visto il loro diverso contenuto, non conviene esaminare congiuntamente questi mezzi.
Inizierò dalle asserite trasgressioni dell'allegato III.
1.
Vassilis Mavridis fa carico al Parlamento di non aver osservato l'art. 1 dell'allegato, il quale dispone che «il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina» ( 5 ). La condizione di cui è causa è stata infatti stabilita dal comitato di selezione. Si tratta quindi di un mezzo d'incompetenza.
I due ricorrenti si dolgono che il Parlamento abbia trasgredito il punto g) dello stesso articolo, ai sensi del quale il bando di concorso deve specificare «eventualmente, i limiti d'età». Ora, nella fattispecie, le condizioni relative all'età sono state comunicate ai ricorrenti solo nella lettera che rigettava la loro candidatura. La violazione di tale norma è già stata condannata dalla vostra sentenza 22 marzo 1972 ( 6 ).
Essi sostengono altresì che è stato trasgredito l'art. 5, 1° comma. Questa norma dispone che «la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso». Ora, il comitato di selezione ha basato il rigetto della candidatura dei ricorrenti su una condizione che non era fissata dal bando di concorso né — aggiunge Vassilis Mavridis — contemplata da un regolamento comunitario. In quanto violano questa disposizione, le decisioni impugnate vanno annullate per i motivi esposti in termini non equivoci nelle vostre sentenze Anselme, 28 giugno 1979 ( 7 ) e Ruske, 18 febbraio 1982 ( 8 ).
2.
A sua difesa il Parlamento osserva che esso fissa spesso limiti d'età minimi e massimi per l'accesso ad un posto, cosa che deve far escludere qualsiasi idea di imposizione arbitraria da parte del comitato di selezione.
Esso sottolinea altresì che i criteri di valutazione aggiunti a quelli enunciati nell'avviso di vacanza sono stati fissati dal comitato nella sua riunione costitutiva del 7 luglio, cioè prima di ricevere le candidature di Vassilis Mavridis e di Constantin Verros, le quali portano la data del 17 luglio. L'esame delle stesse è quindi avvenuto in modo del tutto obiettivo.
Questi dati sono incontestabili. Mi sembra tuttavia siano lungi dall'esaurire la discussione. Questa va condotta anzitutto sul piano degli argomenti di diritto. L'argomento essenziale del Parlamento è infatti che è inutile invocare la trasgressione di disposizioni relative alla procedura di concorso in atti che riguardano la via di assunzione eccezionale dell'art. 29, n. 2.
Da parte mia aggiungo che la formulazione letterale fornisce la prova della differenza fra la procedura di cui è causa e quella ordinaria. Non si può parlare qui né di bando di concorso, né di commissione giudicatrice, ma di avviso di vacanza e di comitato di selezione.
La questione essenziale sollevata da questi mezzi consiste quindi, come ha sottolineato il difensore di Vassilis Mavridis nella discussione, nel se la giurisprudenza della Corte, secondo cui il collegio che effettua la selezione («Auswahlausschüsse») è vincolato dalle indicazioni dell'avviso di vacanza e del bando di concorso, vada limitata alle sole procedure di concorso o possa essere estesa a tutti i casi in cui è stato effettivamente pubblicato un avviso o un bando.
3.
Vediamo le soluzioni che si possono dare a tale questione.
a)
Il Parlamento assume che la procedura speciale dell'art. 29, n. 2, non è né definita, né precisata dallo Statuto. La ragione di ciò consisterebbe nel fatto che gli autori hanno voluto lasciare alle istituzioni comunitarie la scelta dei mezzi più idonei per coprire i posti che da esse dipendono.
Si può peraltro vederne la prova nella disparità di politica delle istituzioni comunitarie in fatto di assunzione senza concorso. La Commissione non pubblica di solito avvisi quando si tratta di coprire un posto ai sensi dell'art. 29, n. 2. Al Consiglio, i posti vacanti di grado A 1 e A 2 non sono mai stati oggetto di pubblicazione, mentre cinque dei sette posti di altro grado coperti con questa procedura sono stati segnalati nella Gazzetta ufficiale e nella stampa. Quanto al Parlamento, sebbene non pubblichi detti posti in modo sistematico, lo fa però nella maggior parte dei casi.
È, secondo me, eccessivo affermare che l'assunzione in forza dell'art. 29, n. 2, è lasciato alla sola discrezione delle istituzioni. Le sentenze con cui avete sindacato l'uso fatto di tale procedura ostano a una conclusione del genere ( 9 ).
È vero che la suddetta giurisprudenza non riguardava gli impieghi di grado A 1 e A 2. Per questo penso che l'osservazione del Parlamento sia giustificata: gli autori dello Statuto hanno voluto lasciare piena libertà alle istituzioni. Viceversa, per le assunzioni negli altri gradi, l'art. 29, n. 2, fissa condizioni («... nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza») che vanno interpretate in senso stretto ( 10 ).
Nella fattispecie, ci troviamo in un'ipotesi del secondo tipo. In particolare, l'assunzione del capo dell'ufficio informazioni del Parlamento ad Atene si inquadra nell'adesione di un nuovo Stato membro. Tale adesione impone senz'altro, in un certo numero di casi, criteri particolari di assunzione, definiti da un regime intermedio fra il regime speciale dell'art. 29, n. 2, e quello ordinario del l'art. 29, n. 1. Ecco perché il Parlamento ha consultato la commissione paritetica sulla procedura prescelta ed ha garantito la partecipazione di un rappresentante del personale ai lavori del comitato di selezione.
b)
Ma il Parlamento si rifà anche alla vostra sentenza Marenco 29 ottobre 1975 in cui è detto che «l'applicazione dell'art. 29, n. 2, non è subordinata ad alcun obbligo di pubblicità, ma presuppone unicamente l'esistenza di posti vacanti di grado Al o A2 o che “richiedono una speciale competenza”» ( 11 ). Esso
ne desume che, se aveva il diritto di non effettuare alcuna pubblicazione, non gli si può fare carico di aver pubblicato l'avviso di vacanza di cui è causa, sia pure non indicandovi le condizioni d'età. Il Parlamento richiama in proposito l'adagio francese «Qui peut le plus» (non pubblicare l'avviso di vacanza) «peut le moins» (pubblicare un avviso di vacanza che non indichi tutte le condizioni di assunzione).
Mi sembra tuttavia che un'instituzione, quando decide di pubblicare i posti vacanti da coprire secondo l'art. 29, n. 2, senza specificare che si tratta di un'assunzione di questo tipo, deve indicare tutte le condizioni di assunzione. I motivi di un obbligo del genere sono stati enunciati nella vostra sentenza Grassi del 30 ottobre 1974 ( 12 ), relativa ad un avviso di vacanza, e nelle sentenza Costacurta, Anselme e Ruske, relative a bandi di concorso. Tali motivi, esposti in casi in. cui si trattava di procedure di assunzione per la via ordinaria del concorso, mi sembrano altrettanto validi nel caso presente. Ritengo che nella fattispecie anche 1ΆΡΝ avrebbe dovuto «rendersi conto, fin dal momento della redazione dell'avviso di posto vacante, degli specifici requisiti necessari» per coprire il posto e che la procedura sarebbe irregolare "qualora precisasse tali requisiti solo dopo la pubblicazione dell'avviso, in considerazione dei candidati che si siano presentati, ed interpretasse i termini dell'avviso stesso nel senso ch'essa ritiene più opportuno per le esigenze di servizio ( 13 ). Ritengo altresì che non sia normale poter giustificare l'esclusione di taluni candidati «in base a condizioni di assunzione che non abbiano costituito oggetto di un'adeguata previa comunicazione a tutti gli interessati» ( 14 ). Ritengo infine che «se l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni» di una procedura di assunzione, qualunque essa sia, i comitati di selezione sono vincolati dal testo dell'avviso di vacanza quale è stato pubblicato, come le commissioni giudicatrici lo sono dai bandi di concorso. Infatti, la funzione essenziale di un avviso, previsto o meno dallo Statuto, «consiste per l'appunto nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura» ( 15 ).
Ciò deve valere a maggior ragione nella fattispecie in quanto, come ha ammesso all'udienza il rappresentante del Parlamento, le differenze fra l'avviso di posto vacante pubblicato e dei bandi di concorso potevano facilmente sfuggire, all'attenzione di una persona non iniziata alle procedure di assunzione nelle istituzioni comunitarie.
V —
Vassilis Mavridis ha del pari dedotto la trasgressione del principio del legittimo affidamento dei singoli nei confronti dell'amministrazione.
1.
Egli sostiene che tutti i candidati ad un posto nelle istituzioni comunitarie devono poter fare affidamento nelle comunicazioni che provengono da tali istituzioni. In particolare, le persone interessate ad un posto oggetto di un avviso di posto vacante devono poter stabilire, in base all'avviso, se soddisfino almeno le condizioni formali poste e quindi se la loro candidatura sia ammissibile e se abbiano la possibilità di essere assunti. Poiché proprio in base a tali comunicazioni i singoli regolano il loro comportamento, decidendo o meno di presentare la loro candidatura e compiendo poi i passi che ritengono necessari per il buon esito della procedura, le comunicazioni devono essere esatte e complete.
2.
Il Parlamento ribatte che il principio del legittimo affidamento non va applicato nella fattispecie.
Esso basa la propria posizione sulla giurisprudenza della Corte riassunta dell'avvocato generale Capotorti nelle conclusioni per le cause 167/80, Curtis, e 268/80, Guglielmi ( 16 ). L'avvocato generale vi ha dichiarato che l'affidamento, per poter essere invocato con successo, deve basarsi su precise garanzie fornite dall'amministrazione agli interessati.
Ora, nel nostro caso, l'amministrazione del Parlamento non aveva preso alcun impegno nei confronti dei candidati. Essa si è limitata a pubblicare un avviso per rendere nota alle persone interessate la sua intenzione di assumere un dipendente responsabile dell'ufficio del Parlamento ad Atene.
Secondo Vassilis Mavridis, invece, formulando nell'avviso di vacanza un certo numero di condizioni da soddisfare, il Parlamento garantiva ai candidati che l'ammissione a partecipare alla procedura di reclutamento era subordinata solo a quelle condizioni e non ad altre.
3.
Mi sembra in realtà che, per i motivi che avete esposto nelle sentenze Costacurta, Grassi, Anselme e Ruske, il rigetto delle candidature in base ad una condizione non menzionata nell'avviso di vacanza lede l'affidamento legittimo dei candidati nel carattere di completezza delle indicazioni contenute nell'avviso.
Secondo me, le cose potrebbero stare diversamente solo se l'istituzione indicasse nell'avviso che l'impiego di cui alla pubblicazione viene coperto a norma dell'art. 29, n. 2, e che non saranno pertanto applicate le norme ordinarie d'assunzione. In un caso del genere, mi sembra pure che l'istituzione dovrebbe dare alla pubblicazione una forma nettamente diversa da quella di un bando di concorso, in modo che i candidati non possano confondere questa procedura con una procedura di assunzione normale.
Vi propongo quindi di annullare le decisioni di escludere Vassilis Mavridis e Constantin Verros dalla procedura di assunzione di cui è causa in quanto non soddisfano una condizione non menzionata nell'avviso di vacanza. Mi sembra, viceversa, inutile annullare la procedura d'assunzione nel suo complesso e la decisione di nomina con cui si è risolta. Se infatti il Parlamento rinnovasse la procedura di cui trattasi, pubblicando questa volta un avviso di vacanza che indicasse tutte le ulteriori condizioni fissate dal comitato di selezione, i ricorrenti ne resterebbero esclusi. Del pari, solo le persone selezionate in base ai criteri fissati dal comitato sarebbero ammesse a partecipare ai colloqui e la selezione finale, compresa la nomina che ne è risultata, potrebbe anch'essa essere tenuta ferma. In altre parole, come nella causa Anselme, «l'esclusione dei ricorrenti dall'elenco dei candidati non ha influito sull'ammissione a detto elenco delle persone selezionate», cosicchè non vi è motivo di annullare le operazioni d'assunzione successive a tale esclusione ( 17 ).
Per questi motivi, concludo:
—
per l'annullamento delle sole decisioni del comitato di selezione di non ammettere le candidature di Vassilis Mavridis e di Constantin Verros al posto di capo dell'ufficio informazioni di Atene del Parlamento europeo,
—
e per la condanna del Parlamento alle spese di causa.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Per esempio, Seconda Sezione, 3 luglio 1980, Grassi/Consiglio, cause riunite 6 e 97/79, Racc. 1980, pag. 2157 e 2158, punto 15 della motivazione.
( 3 ) Sentenza 30 settembre 1982, Seconda Sezione, Amylum, causa 108/81, punto 25 della motivazione,
( 4 ) «Il bando di concorso ... deve specificare ..., even-tualmente, i limiti di età ...».
( 5 ) N. 1, all'inizio.
( 6 ) Prima Sezione, Costacurta/Commissione, causa 78/71, Racc. 1972, pag. 168, punti 7-12 della motivazione.
( 7 ) Prima Sezione, Anselme e Constant/Commissione, causa 255/78, Racc. 1979, pag. 2332, punti 9 e 10 della motivazione.
( 8 ) Prima Sezione, Ruske/Commissione, causa 67/81, Racc. 1982, pag. 672, punti 9 e 10 della motivazione.
( 9 ) Sentenza 26 maggio 1971, Seconda Sezione, Rode/Commissione, cause riunite 45 c 49/70, punti 14-19 della motivazione, Racc. 1971, pag. 476-478; sentenza 5 dicembre 1974, Prima Sezione, Van Belle/Consiglio, causa 176/73, punti 14 c 24 della motivazione, Race. 1974, pagg. 1371 e 1373.
( 10 ) Sentenza Bode c Van Belle, summenzionata.
( 11 ) Sentenza 29 ottobre 1975, Prima Sezione, Marenco ed altri/Commissione, cause riunite 81-88/74, punto 23 delia motivazione, Racc. 1975, pag. 1257.
( 12 ) Sentenza 30 ottobre 1974, Prima Sezione, Grassi/Consiglio, causa 188/73, punti 39, 40 e 43 della motivazione, Racc. 1974, pagg. 1111-1112.
( 13 ) Sentenza Grassi, punto 39 della motivazione, Race. 1974, pag. Ull.
( 14 ) Sentenza Costacurta, punto 8 della motivazione, Race. 1972, pag. 167.
( 15 ) Sentenza Ruske, punto 9 della motivazione, Racc. 1982, pag. 672; in senso conforme, sentenza Anselme, punto 9 della motivazione, Race. 1979, pag. 2332.
( 16 ) Conclusioni nella causa 167/80, Curtis/Commissione c Parlamento, Racc. 1981, pag. 1551 c conclusioni nella causa 268/80, Guglielmi/Parlamento, Racc. 1981, pag. 2307.
( 17 ) Punto 15 della motivazione, Racc. 1979, pag. 2333.
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