CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 DICEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Anche nei due procedimenti cui si riferiscono le presenti conclusioni si tratta di valutare la legittimità, con riguardo alle norme del GATT, della riscossione di diritti per servizi amministrativi, ai sensi della legge italiana 15 giugno 1950, all'importazione di merci da paesi aderenti all'Accordo suddetto.
La tesi delle attrici nelle cause principali, secondo cui la riscossione dei diritti era illegittima ed i diritti versati dovevano quindi essere restituiti, veniva accolta in parte dal giudice di primo grado, il Tribunale di Milano. Richiamandosi all'art. II, n. 1, leu. b), del GATT — di cui trattasi anche in altri procedimenti ( 2 ) —, detto giudice condannava infatti l'Amministrazione delle finanze alla restituzione in relazione alle merci tassate che figuravano nella lista di concessioni XXVII concernente l'Italia, negoziata all'atto dell'adesione dell'Italia al GATT. La domanda attrice veniva per contro respinta per quanto riguarda le merci menzionate per la prima volta nella lista XL-CEE, la quale — come abbiamo appreso nell'ambito degli altri procedimenti — venne redatta solo all'inizio degli anni sessanta con la partecipazione della Comunità. Manifestamente, il Tribunale aderiva in tal modo al punto di vista dell'Amministrazione delle finanze, secondo cui — poiché con la lista XL-CEE erano state fissate nuove aliquote di dazi, senza per questo modificare il regime tributario anteriore — per valutare la legittimità dei diritti italiani per servizi amministrativi è rilevante solo il se le merci considerate fossero state o no incluse nella originaria lista di concessioni concernente l'Italia.
Le attrici impugnavano la sentenza del giudice di primo grado dinanzi alla Corte d'appello di Milano. A loro parere, l'obbligo di restituzione sussiste, per l'Amministrazione italiana delle finanze, indipendentemente dal se le merci tassate siano menzionate nelle liste di concessioni, poiché la legge italiana non è compatibile con il divieto — risultante dal preambolo del GATT — di riscuotere tributi che non esistevano ancora al momento dell'adesione dell'Italia al GATT. La violazione dell'art. II, n. 1, lett. b), del GATT sussisterebbe comunque, anche se si ammettesse che le merci tassate non erano incluse nell'originaria lista di concessioni per l'Italia, poiché si dovrebbe ritenere che la lista XL-CEE è subentrata alle originarie liste di concessioni nazionali.
In considerazione di tali problemi riguardanti l'interpretazione del GATT la Corte d'appello, con ordinanze 6 luglio 1981, ha sospeso i procedimenti dinanzi ad essa pendenti e vi ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause:
«1)
Se, in dipendenza di quanto stabilito dal preambolo dell'Accordo GATT, sia nella sua originaria formulazione con la quale gli Stati contraenti si dichiaravano desiderosi (“désireux”) di ridurre le tariffe doganali e gli altri ostacoli agli scambi e di eliminare le discriminazioni al commercio internazionale, sia nella formulazione risultante dal protocollo di Ginevra del 10 marzo 1955, ratificato dall'Italia con legge 7 novembre 1977, n. 1307, mediante il quale gli Stati contraenti precisavano con l'espressione “désirent” (intendono) l'assunzione dei precitati impegni, il diritto per servizi amministrativi, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330 (posteriore all'adesione dell'Italia all'Accordo ma anteriore al menzionato protocollo di Ginevra), possa ritenersi compatibile con le previsioni dell'Accordo medesimo, indipendentemente dall'inserimento delle merci importate nelle originarie liste di concessione e dall'espresso riferimento testuale solo ad esse della clausola di non aggravamento delle preesistenti imposizioni collaterali alle importazioni;
2)
Se, per effetto della sostituzione della lista XXVII con la lista XL (tariffa doganale comune), il divieto di aggravamento delle preesistenti imposizioni collaterali alle importazioni, contenuto nell'art. II, paragrafo 1, lett. b), dell'Accordo GATT, sia compatibile, dalla data di decorrenza di tale sostituzione (per l'Italia, il 13 gennaio 1963), con il già vigente diritto per servizi amministrativi se applicato alle merci non comprese nella originaria lista XXVII ed incluse solo nella lista XL».
Circa tali questioni osserverò quanto segue:
1.
Diversamente da quanto ha fatto nelle cause 267-269/81, la Corte d'appello non ha chiesto che venga precisato da quando gli obblighi giuridici derivanti dal GATT che qui ci interessano siano da considerare obblighi di diritto comunitario.
Non è da escludere che tale questione sia giustificata anche nel presente procedimento, poiché dalle osservazioni svolte in questa sede non risulta esattamente quando le importazioni controverse sono state effettuate e quando sono stati riscossi i diritti per servizi amministrativi. Sappiamo soltanto, in relazione alla causa 291/81, che viene chiesta una restituzione per il periodo 1960-1970, e quindi si può ritenere che delle importazioni siano state effettuate in tale periodo.
Se i fatti di cui si discute nelle cause principali si fossero effettivamente svolti interamente o parzialmente prima del 1o luglio 1968, quindi prima dell'entrata in vigore della tariffa doganale comune, dovrebbe valere al riguardo ciò che è già stato chiarito nelle cause 267-269/81 su espressa richiesta del giudice di rinvio: che cioè al riguardo, poiché a quel tempo la Comunità non era ancora completamente subentrata agli Stati membri nel campo doganale, la valutazione va effettuata solo in base al combinato disposto del diritto italiano e delle norme del GATT in materia. Non è necessario ora che io motivi dettagliatamente quest'opinione; rinvio, in proposito, alle approfondite considerazioni che ho svolto nelle conclusioni relative alle cause 267-269/81.
2.
La prima questione non può essere risolta così come è formulata, poiché la Corte di giustizia in un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE non può pronunciarsi direttamente sulla compatibilità di una legge nazionale con norme di diritto comunitario, cioè sulla validità di norme nazionali. La questione è quindi da riformulare nel senso che si tratta di interpretare il preambolo e altre disposizioni del GATT con riguardo alla legge tributaria italiana successiva all'adesione al GATT. Al riguardo si deve in particolare chiarire se, tenuto conto del fatto che l'art. II del GATT, col divieto di aggravio dei tributi all'importazione, fa espressamente riferimento alle liste di concessioni, sia rilevante il se le merci tassate fossero menzionate nella lista di concessioni originaria.
Si tratta essenzialmente — come risulta chiaramente da quanto esposto dalle attrici nelle cause principali — del problema se il GATT vieti, dopo l'adesione a tale accordo, l'istituzione di nuovi tributi prescindendo completamente dal fatto che le merci considerate siano state o no comprese in liste di concessioni. Al riguardo ho già detto tutto quanto è necessario nelle conclusioni relative alle cause 267-269/81. Dopo una minuziosa valutazione di tutti gli argomenti dedotti in proposito, ho acquisito il convincimento che, in realtà, il GATT non contiene un obbligo di «standstill» quale le attrici credono di ravvisare.
Pertanto, così come nelle cause sopra menzionate, la legittimità della riscossione dei diritti italiani per servizi amministrativi non può, nei casi in esame, essere messa in dubbio per il solo motivo che la legge italiana è stata emanata dopo l'adesione dell'Italia al GATT.
3.
La seconda questione mira — secondo una riformulazione anche qui necessaria — all'interpretazione dell'art. II, n. 1, lett. b), del GATT con riguardo ai diritti italiani per servizi amministrativi. In particolare si deve stabilire se, nel caso in cui la merce importata fosse compresa non nell'originaria lista di concessioni XXVII, ma solo nella lista XL-CEE, il divieto di aggravare i tributi all'importazione sia divenuto efficace al riguardo solo con l'entrata in vigore delle nuove liste di concessioni. Non è ben chiaro, a questo proposito, se le merci di cui trattasi fossero menzionate anche nella lista XL-CEE stabilita dopo la conclusione del cosiddetto Kennedy Round.
Posto che lo fossero — come ritiene la Commissione — ne deriva senz'altro che il problema da trattare nei presenti procedimenti in base alla seconda questione è identico a quello menzionato da ultimo nei procedimenti 267-269/81. Anche in questo contesto posso quindi limitarmi a rinviare a quanto da me esposto nelle conclusioni presentate nelle suddette cause ed a riassumere il mio punto di vista dicendo che la riscossione dei diritti italiani per servizi amministrativi non appare incompatibile con le norme del GATT allorché si tratta di merci che non erano ancora comprese nella lista di concessioni XXVII concernente l'Italia, ma sono state incluse solo in liste di concessioni successive.
4.
Le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Milano si possono pertanto risolvere nel modo seguente :
a)
Dalle disposizioni del GATT non risulta il divieto di riscuotere su merci importate, indipendentemente dal se esse fossero comprese o no in liste di concessioni, tributi la cui riscossione non era ancora contemplata al momento dell'adesione del paese importatore al GATT.
b)
Se i prodotti importati non erano ancora compresi nell'originaria lista di concessioni XXVII, concernente l'Italia, ma sono stati inclusi solo nella lista XL-CEE ad essa subentrata, il divieto stabilito dall'art. II, n. 1, lett. b), di aggravare i tributi all'importazione vale solo dal momento dell'entrata in vigore del protocollo relativo alla lista XL-CEE.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Cause da 267 a 269/81.
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