CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 3 FEBBRAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La Control Data Belgium NV SA (la ricorrente) è un'affiliata al 100 % della Control Data Corporation, una società americana che con le sue affiliate fabbrica calcolatori. La ricorrente ha il diritto esclusivo di importare detti calcolatori nel Belgio per la vendita o il leasing. Nel 1980 l'Università Libera di Bruxelles e la Vrije Universiteit Brussel convenivano di noleggiare dalla ricorrente due elaboratori elettronici designati Control Data Cyber 170-720 e, rispettivamente, 170-750, per quella che era considerata la loro «vita» normale.
Il 6 agosto 1980, le Università chiedevano alle autorità doganali belghe che i due elaboratori (fra i quali non è fatta distinzione ai fini della presente causa) fossero ammessi in franchigia dai dazi doganali a norma del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1798/75 (GU L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1), emendato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (GU L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1), e del regolamento della Commissione n. 2784/79 (GU L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32). Le autorità belghe non erano in grado di decidere se detti elaboratori fossero strumenti od apparecchi scientifici e se esistessero strumenti od apparecchi di valore scientifico equivalente attualmente fabbricati nella Comunità. Esse trasmettevano di conseguenza la domanda alla Commissione, a norma dell'art. 7 del regolamento n. 2784/79, per stabilire se gli ordinatori che dovevano essere «usati nella ricerca, l'insegnamento, l'amministrazione interna e, specialmente, nei campi della fisica delle alte energie, dei plasmi, della termodinamica, della matematica pura, del genio civile, del genio elettrico e del genio nucleare, debbano essere considerati o meno apparecchi scientifici e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità».
Venivano formulate obiezioni all'importazione in franchigia dai dazi doganali di detti elaboratori da parte di tre Stati membri: l'Irlanda, i Paesi Bassi ed il Regno Unito, tutte basate sul fatto che non si trattava di strumenti o apparecchi scientifici e, per lo Stato nominato per ultimo, anche sul fatto che ci si poteva procurare un elaboratore equivalente nella Comunità. La Commissione rimetteva di conseguenza la questione ad un comitato di esperti, nell'ambito del Comitato per le franchigie doganali, il quale in una riunione del giugno 1981 decideva che gli elaboratori di cui trattasi non avevano «carattere scientifico».
Il 10 agosto 1981, in una decisione diretta agli Stati membri col n. 81/692/CEE, la Commissione concludeva che gli elaboratori non possedevano «le caratteristiche oggettive che li rendono specificamente atti alla ricerca scientifica», che «apparecchi del genere sono principalmente usati per attività non scientifiche» e che il loro uso da parte di università non poteva conferire loro il carattere di apparecchi scientifici e che pertanto essi non potevano essere importati in franchigia da dazi doganali come apparecchi scientifici.
Con ricorso 20 novembre 1981 a norma dell'art. 173 del Trattato CEE, la ricorrente ha chiesto alla Corte l'annullamento della decisione della Commissione.
Le disposizioni normative si possono riassumere brevemente come segue:
a)
Il regolamento n. 1798/75, premesso che, allo scopo di facilitare la libera circolazione delle idee e la ricerca scientifica, occorre, «nella misura del possibile», ammettere in franchigia dai dazi doganali gli oggetti di carattere educativo e scientifico e che l'accordo di Firenze, elaborato nel 1952 sotto gli auspici dell'UNESCO, in vigore nella maggior parte degli Stati membri, contempla la concessione di tali franchigie doganali, stabiliva all'art. 3 che, oltre agli articoli nominati che andavano importati in franchigia, «strumenti ed apparecchi scientifici» non contemplati «importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura» possono essere ammessi in franchigia ad uso degli istituti descritti (fra i quali è pacifico che vanno annoverate le due università) purché articoli di valore scientifico equivalente non siano prodotti nella Comunità.
Nella causa 72/77 Universiteitskliniek, Utrecht/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Utrecht (Race. 1978, pag. 189) la Corte dichiarava che i termini «strumento o apparecchio scientifico» designano uno strumento o apparecchio fornito di caratteristiche obiettive che lo rendono specialmente adatto alla ricerca scientifica pura, ma che poiché una simile destinazione deve essere valutata oggettivamente, alla luce soltanto delle summenzionate caratteristiche, il fatto che lo strumento o apparecchio sia usato nell'industria o altrove, a fini commerciali non esclude, di per sé, necessariamente il suo carattere scientifico, ai sensi del regolamento, purché siano del pari soddisfatte le altre condizioni all'uopo fissate.
b)
Il 26 novembre 1976 veniva adottato a Nairobi un protocollo relativo all'accordo di Firenze al fine di rendere più facile l'importazione di materiale educativo e scientifico. Esso sostituiva al requisito secondo cui l'apparecchio poteva essere ammesso in franchigia solo se destinato «esclusivamente» a fini educativi o alla ricerca scientifica «pura», la disposizione secondo cui gli apparecchi scientifici possono essere ammessi in franchigia, purché non siano destinati a fini commerciali.
c)
Il regolamento del Consiglio n. 1027/79, riconoscendo che il protocollo intendeva estendere la franchigia doganale a prodotti sino ad allora esclusi da tale agevolazione e che la legislazione comunitaria andava modificata per tener conto, compatibilmente con gli scopi della Comunità, del protocollo, introduceva un importante emendamento all'art. 3 del regolamento n. 1798/75. Dal 1o gennaio 1980, strumenti ed apparecchi non qualificati scientifici destinati ad istituti (che comprendono le due università) andavano ammessi in franchigia da dazi se «importati esclusivamente a fini non commerciali». Ai sensi di detto articolo per «strumento o apparecchio scientifico» si deve intendere «uno strumento o un apparecchio che, a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permette di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche».
d)
L'art. 5 del regolamento della Commissione n. 2784/79 sviscera ulteriormente la cosa, «si intendono per ”caratteristiche tecniche obiettive” di uno strumento o apparecchio scientifico quelle che, risultando dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali». Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche obiettive, non sia possibile determinare con certezza che uno strumento è strumento scientifico, «occorre verificare a quali fini siano generalmente utilizzati nella Comunità» gli strumenti di quel genere particolare. Se risulta che detto strumento è destinato «principalmente» alla realizzazione di attività scientifiche, gli si deve riconoscere il carattere scientifico.
Il richiamo fatto dalla Corte nella causa Utrecht alle caratteristiche oggettive di uno strumento si deve, perciò, ora intendere sottoposto alla definizione di «caratteristiche tecniche obiettive» contenuta nell'ultimo regolamento.
La Commissione solleva l'eccezione preliminare d'irricevibilità del ricorso.
Essa sostiene anzitutto che la decisione non riguarda individualmente la ricorrente, anche se la riguarda direttamente, ai sensi dell'art. 173 del Trattato. La decisione considera tutti gli apparecchi dello stesso tipo importati nella Comunità e va applicata da tutti gli Stati membri. Occorre quindi ritenerla una decisione in rem piuttosto che in personam. Inoltre la ricorrente non è un membro di una categoria fissa ed identificata, come definita dalla Corte in una serie di cause. È solo una società di un gruppo la cui capofila effettua e controlla la compravendita di questi elaboratori nella Comunità. Il diritto di importare gli elaboratori può essere concesso ad altri nel periodo di validità della decisione della Commissione ed altre affiliate della società madre possono sorgere ed ottenere il diritto d'importare. Solo la società madre è ad un tempo direttamente ed individualmente interessata. Di conseguenza, quello che si sarebbe dovuto fare sarebbe stato impugnare la decisione dinanzi ai giudici belgi, il che non è avvenuto.
Non ammetto questa tesi. Vi sono diversi tipi di calcolatori destinati ad usi diversi e la decisione su un particolare modello può non riguardare affatto il prodotto di un altro fabbricante. La fattispecie è completamente diversa da quelle che riguardano i venditori e gli acquirenti di prodotti agricoli. E ben vero che la ricorrente è solo un membro del gruppo e che questo opera su una base comune controllata dalla società madre. Non vi è alcunché che faccia apparire plausibile che estranei vengano autorizzati ad importare i prodotti e mi sembra troppo tecnico e cavilloso basarsi nella presente causa sulla personalità giuridica distinta della ricorrente. Secondo me, questa è direttamente ed individualmente interessata esattamente quanto la società madre. Vi sono qui attributi particolari della società e circostanze in cui è distinta da altre persone, nel senso indicato nelle sentenze del genere di Plaumann/Commissione (Race. 1963, da pag. 195 a pag. 220).
In secondo luogo si sostiene nel controricorso che questa non è una decisione che costituisce il punto d'arrivo della procedura per quanto riguarda la ricorrente. E un atto interno fra la Comunità e gli Stati membri: l'atto finale è quello con cui le autorità belghe attuano la decisione. All'udienza la convenuta ha dichiarato di non «insistere» su questo punto. Non mi è parso che ciò implicasse la rinuncia al punto, ma solo la realistica ammissione della sua scarsa rilevanza. Chiaramente la decisione era il punto finale della procedura per quanto riguardava la Commissione, la quale non doveva adottare alcun ulteriore provvedimento sulla richiesta di esenzione. Significa esagerare la portata delle pronunzie della Corte su questo requisito il sostenere che il fatto che occorra una decisione delle autorità nazionali impedisce ad una decisione della Commissione di essere una decisione finale, tanto più quando le autorità nazionali applicano automaticamente la decisione della Commissione. Indipendentemente da se sarebbe stato meglio che questa impugnazione venisse proposta dinanzi al giudice nazionale contro il provvedimento d'attuazione della decisione della Commissione adottato dalle autorità belghe, mi sembra che vi sia qui una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 173.
Di conseguenza il ricorso è secondo me ricevibile.
La ricorrente sostiene che vi sono difetti di procedura e di forma che viziano la decisione.
Anzitutto, la decisione non è adeguatamente motivata, in contrasto con l'art. 190 del Trattato. Essa ripete, a pappagallo, le frasi usate in un certo numero di altri casi in cui è stata negata la franchigia dai dazi doganali agli elaboratori, decisioni nessuna delle quali è stata adeguatamente motivata. Come risultato, non vi sono elementi in base ai quali la ricorrente e la Corte si possano convincere che la Commissione ha proceduto su basi corrette o per motivi plausibili. Nessuno degli argomenti particolareggiati ha avuto risposta: nessuno degli elementi di fatto contenuti in una relazione di cinquanta pagine alle autorità belghe è stato trattato.
In secondo luogo la ricorrente sostiene di non aver avuto affatto o di non aver avuto sufficiente agio di rivolgersi alla Commissione, di dare spiegazioni, di ribattere agli argomenti a suo sfavore, di conoscere il punto di vista della Commissione. La procedura adottata contrasta così profondamente con quella seguita quando si tratta di trasgressioni degli artt. 85 e 86 del Trattato che si deve dichiarare che la ricorrente è stata privata dei diritti e delle garanzie procedurali fondamentali. Anche se, come essa ammette, la Commissione ha seguito strettamente la lettera del procedimento disposto dal regolamento, l'equità richiedeva, nelle particolari circostanze di questo caso, che la ricorrente fosse informata degli argomenti a suo sfavore e che le fosse consentito replicare.
Non mi pare che la decisione sia stata emessa in modo corretto. Questa è una faccenda importante, accuratamente preparata e ampiamente motivata nei documenti ai fini della domanda alle autorità belghe. Sono in gioco rilevanti dazi doganali. Gli emendamenti introdotti dai regolamenti del 1979 sono relativamente nuovi e la Commissione, nella decisione, non ha chiarito il proprio atteggiamento né indicato i criteri seguiti, né tanto meno trattato delle asserite particolari caratteristiche dei due elaboratori. Sarebbe stato meglio, a mio parere, se lo avesse fatto. Cionondimeno mi sembra possibile desumere dalle forti espressioni usate i motivi fondamentali della decisione. Giusti o sbagliati che siano, questi sono a) che l'esistenza di caratteristiche obiettive (per esempio quelle indicate nell'art. 5 del regolamento n. 2784/79) non è stata dimostrata; b) di fatto calcolatori dello stesso tipo sono principalmente usati per attività non scientifiche; e) il fatto che possano essere usati qui per scopi scientifici non è sufficiente per farli considerare apparecchi scientifici.
A proposito del secondo argomento, è chiaramente sbagliato sostenere, ed alla fin fine la ricorrente ha dimostrato di non averlo sostenuto, che poiché per altri tipi di pratiche viene seguita una migliore procedura, la procedura contemplata da questi regolamenti è così difettosa che la Corte può intervenire. Sui fatti del caso concreto non penso che la ricorrente abbia il diritto di essere sentita (né, se non erro, ha chiesto di esserlo) o possa sostenere di non aver avuto la possibilità di esporre il proprio punto di vista. Proprio la domanda che assertivamente avrebbe dovuto dar luogo ad una particolareggiata motivazione nella decisione espone in modo esauriente gli argomenti a favore della ricorrente. Inoltre, anche se la ricorrente non poteva arguire, dal tenore laconico di precedenti decisioni, le ragioni precise per cui la franchigia è stata negata ad altri elaboratori, pare probabile che almeno sapesse che la Commissione, in linea di massima, non concedeva l'importazione in franchigia degli elaboratori a meno che non fossero incorporati in altri strumenti che, nel loro complesso, andavano dal canto loro considerati come scientifici.
Vi sono casi in cui decisioni di questo genere vanno adottate rapidamente ed in cui il procedimento deve quindi prestar-visi. Questo non era un caso del genere e sarebbe stato meglio se si fosse ribattuto agli specifici argomenti addotti dalla ricorrente. Cionondimeno, in definitiva, è chiaro che la Commissione avrebbe proceduto in base ai soliti criteri piuttosto «omnicomprensivi» ed io non sono convinto che la ricorrente sia stata danneggiata dal fatto di nonessere stata informata delle singole obiezioni agli specifici argomenti addotti.
Di conseguenza, e sebbene abbia formulato delle riserve per quanto riguarda il primo mezzo, non ritengo che sarebbe giusto annullare la decisione della Commissione per l'uno o per l'altro di questi motivi.
La principale tesi della ricorrente è che questi elaboratori sono strumenti o apparecchi scientifici e che la Commissione è giunta ad una decisione erronea in fatto e si è sbagliata nella sua indagine quando ha deciso che non lo erano. Mentre altri fabbricanti producono calcolatori per usi commerciali o industriali, il Control Data Group si è specializzato in ordinatori specificamente destinati ad applicazioni di alto livello nella ricerca scientifica. Lo «hardware», la struttura di base dell'elaboratore, come pure il software, sono studiati per lavorare ad alta velocità e con grande precisione. Lo hardware predisposto per detti fini scientifici non può essere modificato o può esserlo solo con grande difficoltà. Mentre al calcolatore usato a fini commerciali si richiede essenzialmente di ricevere le istruzioni dall'operatore, di registrarle e di elaborare i dati all'interno dell'apparecchio, e di effettuare calcoli matematici relativamente semplici, gli elaboratori di cui trattasi si occupano di calcoli matematici molto complessi che implicano poco movimento di dati. Possono venir usati numeri molto grandi o molto piccoli che non avrebbero importanza per gli usi commerciali. Le unità, i gruppi di comando elettronici posti negli elaboratori Cyber sono più grandi così da consentire l'uso di numeri più lunghi. Queste unità sono necessarie per i calcoli matematici o scientifici, ma sono sprecate per i numeri più piccoli usati per i negozi commerciali. Inoltre vi è una importante differenza fra i due in quanto l'unità centrale di elaborazione è collegata solo alla memoria dell'apparecchio e le istruzioni non possono essere fornite direttamente da fonti esterne che altrimenti interromperebbero ogni volta l'attività del calcolatore. Per l'attività scientifica viene usato un linguaggio di programmazione diverso che per l'attività commerciale in cui prevalgono le parole, anziché i numeri. È stato mostrato il tipo di ricerche che possono essere fatte sul comportamento degli elettroni, nella fisica del plasma e delle particelle e nelle previsioni del tempo. La velocità degli elaboratori è tale che per esempio la soluzione di equazioni, che richiederebbero anni per il singolo scienziato, può richiedere qualche minuto o qualche ora. Il comportamento, ad esempio, di particelle atomiche può essere calcolato o previsto matematicamente in un modo che sarebbe difficile o impossibile con esperimenti fisici. E stato sostenuto che, se non vi fosse la possibilità di effettuare calcoli e confronti molto rapidamente, gran parte delle ricerche scientifiche contemporanee sarebbero, se non impossibili, almeno molto più lunghe. Il calcolatore Cyber, anche se può svolgere lavoro amministrativo (il che avviene qui per il 5 o 7 % del tempo) è scomodo ed inefficiente e viene usato solo perché l'università ne dispone e sarebbe assurdo avere inoltre un calcolatore di tipo commerciale solo per l'altro genere di lavoro, anche se un calcolatore di tipo commerciale sarebbe più efficiente.
In punto di fatto, la Commissione ammette che gli elaboratori sono idonei a calcoli complessi e bene adattati al calcolo scientifico. Quanto maggiore è la capacità del calcolatore, tanto maggiore è la rapidita con cui si possono effettuare calcoli complessi e si ammette che questi rientrano fra i più grandi elaboratori esistenti. D'altra parte la Commissione contesta l'assunto secondo cui lo hardware orientato sulle parole e l'aritmetica a virgola mobile, addotti dalla ricorrente, siano peculiari dell'elaboratore Cyber, e sostiene che tali caratteristiche si trovano normalmente nei calcolatori. Ciò che determina effettivamente l'uso scientifico di un elaboratore è il software, e questo dimostra che lo hardware non è un apparecchio scientifico. Questi elaboratori possono usare tanto il linguaggio a prevalenza numerica (Fortran, formula translation) quanto quello a prevalenza verbale (Cobol, common business oriented language). Inoltre, anche con sistema Fortran si possono svolgere mansioni puramente amministrative, cosicché questi si potrebbero considerare solo come «un congegno di calcolo autonomo in grado di funzionare ad alta velocità, destinato ad una ampia serie di tipi di calcoli e di applicazioni amministrative e non ad una specifica forma di ricerca scientifica».
Per quanto riguarda l'interpretazione dei regolamenti, la Commissione considera «estremamente importante» il punto che un elaboratore non è «uno strumento» poiché è impossibile misurare, rilevare, trasformare o trattare una qualsiasi dimensione o caratteristica fisica con un calcolatore. È un «congegno tecnico alla stessa stregua, ad esempio, di una calcolatrice». Uno strumento scientifico deve essere atto a trattare le proprietà fisiche al fine di effettuare esperimenti e gli elaboratori operano solo sui numeri, non già sulle proprietà fisiche.
Non ritengo possibile ammettere questa tesi. Non ravviso una limitazione del genere nel significato consueto della parola e non credo che la si debba inferire dal regolamento. Un'attrezzatura capace di fare complesse operazioni matematiche è, secondo me, «uno strumento»; se non lo fosse, è comunque un «apparecchio».
Come tesi generale e fondamentale la Commissione sostiene poi che gli elaboratori non sono strumenti scientifici. Questo non significa solo che i calcolatori come quelli di cui trattasi non sono strumenti scientifici. Gli elaboratori come tali non sono strumenti scientifici. Se non erro, la tesi della Commissione è che gli elaboratori come tali, se si interpreta correttamente il regolamento, non possono essere strumenti scientifici. Questi devono essere atti a trattare le proprietà fisiche al fine di effettuare esperimenti. Gli elaboratori non operano su proprietà fisiche, ma solo sui numeri. Perciò essi non possono evidentemente essere strumenti scientifici. La Commissione «non nega il contributo degli elaboratori elettronici alla ricerca scientifica», ma sostiene che il processo di calcolo è solo ausiliario in campo scientifico. È prassi costante della Commissione concedere l'ammissione in franchigia da dazi doganali degli elaboratori solo se sono incorporati in altra apparecchiatura la quale, considerata nel suo insieme, costituisce dal canto suo uno strumento scientifico.
Ritengo insostenibile anche questa tesi. La presente causa non riguarda quello che si intende per «strumento scientifico» nel linguaggio corrente o in un contesto diverso da quello dei regolamenti di cui trattasi. Il regolamento n. 1027/79 chiarisce che, ai fini dell'art. 3 dello stesso, è uno strumento scientifico lo strumento o apparecchio che a motivo delle sue caratteristiche tecniche obiettive e dei risultati che permette di ottenere è esclusivamente o principalmente adatto alle attività scientifiche. Non mi sembra possibile sostenere che un'apparecchiatura che effettua equazioni matematiche estremamente complesse e calcoli con grande rapidità non è, in linea di diritto, atta ad essere uno strumento scientifico, più di quanto sarebbe possibile assumere che, poiché un bambino può usare un piccolo microscopio per guardare degli oggetti come passatempo, i microscopi non possono essere strumenti scientifici. Ciò che bisogna chiedersi in ciascun caso, una volta ammesso che l'«oggetto» è uno strumento o apparecchio, è se siano soddisfatti gli altri punti della definizione di cui all'art. 3 del regolamento n. 1027/79 e dell'art. 5 del regolamento n. 2784/79.
La Commissione assume che gli elaboratori, dato che possono essere usati, oltre che per la ricerca, per l'insegnamento e per lavori d'amministrazione interna, vanno considerati attrezzature «tuttofare» anziché strumenti scientifici. Mi sembra un uso improprio del linguaggio descrivere come tuttofare o d'uso generale uno strumento che è studiato e designato per un uso, è particolarmente adatto a quell'uso ed è principalmente assegnato a quell'uso, solo perché, dal momento che c'è, viene usato, per quanto con difficoltà, per un altro scopo al massimo per il 7 % del tempo. Sia come sia, non mi sembra che impedisca ad un elaboratore di essere uno strumento scientifico ai sensi del regolamento il semplice fatto che esso è atto ad essere usato, ed è usato in misura limitata, per altri scopi. Una conclusione del genere sarebbe comunque in contrasto con quanto è stato deciso dalla Corte nella sopraccitata causa Utrecht.
Sebbene gli usi «scientifico» e «commerciale» non mi sembrino in senso linguistico coprire l'intero campo degli usi a cui può servire un calcolatore, va ricordato che uno strumento scientifico deve essere:
a)
importato esclusivamente a fini non commerciali;
b)
destinato ad istituti aventi come attività «principale» l'insegnamento o la ricerca scientifica;
c)
uno strumento che
i)
a motivo delle sue caratteristiche tecniche obiettive, cioè di quelle, inerenti alla sua struttura, che consentono di ottenere prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per uso industriale o commerciale, e
ii)
dei risultati che permette di ottenere
è esclusivamente o principalmente atto alle attività scientifiche.
Non mi risulta che sia stato contestato che gli elaboratori di cui trattasi sono stati importati esclusivamente per fini non commerciali; se lo fosse, respingerei l'eccezione dal momento che le università sono evidentemente autorizzate ad acquistare strumenti scientifici in franchigia doganale, e per altri motivi, è altresì chiaro che le università hanno come attività «principale» l'insegnamento o la ricerca scientifica. I punti a) e b) di cui sopra sono quindi soddisfatti.
In considerazione del fatto che la Commissione ammette che gli elaboratori sono in grado di eseguire calcoli complessi e sono «del tutto adatti a calcoli scientifici» ed in considerazione delle prove incontestate circa l'uso cui possono essere e sono adibiti questi elaboratori ed al quale non possono essere adibiti altri tipi di calcolatori, mi sembra evidente qui che è «possibile» (non «solo possibile») ottenere prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per l'uso industriale o commerciale.
La questione residua è se, a causa di tali caratteristiche e dei risultati che essi consentono d'ottenere, gli elaboratori di cui trattasi si possano dire «principalmente» atti alle attività scientifiche. «Principalmente atto a» non significa «usabile solo per»; e «attività scientifiche» è, secondo me, più ampio di «ricerca scientifica». Lascio da parte il termine «esclusivamente» malgrado la tesi secondo cui un oggetto può essere atto esclusivamente ad uno scopo anche se può essere usato «impropriamente» o inadeguatamente per un altro, poiché l'elaboratore, se non è «principalmente atto ad» attività scientifiche, non può essere «esclusivamente atto» alle stesse.
Se si ha riguardo al fascicolo di causa, non mi sembra comunque possibile sostenere che il punto e) di cui sopra non è soddisfatto, in altre parole che la Commissione sia giunta ad una conclusione corretta sui fatti.
In linea di massima, se le risultanze di fatto fossero contraddittorie e di difficile interpretazione, purché la Commissione potesse dimostrare di aver correttamente interpretato il regolamento e di aver rispettato la logica, riterrei ingiusto interferire nella sua decisione. Secondo me, non sarebbe legittimo seguire questa linea di condotta nella presente causa. La Commissione ha commesso un errore di logica giuridica (circa il significato di «strumento», il se gli ordinatori possano essere strumenti scientifici e circa le conseguenze del fatto che una macchina è atta ad essere usata per altri limitati fini) e gli argomenti di fatto addotti dalla ricorrente non sono stati confutati.
Ritengo che la decisione vada annullata.
Se l'espressione «caratteristiche tecniche obiettive» non fosse stata definita avrei ritenuto necessario l'annullamento della decisione senza pregiudizio per la questione se tali elaboratori fossero strumenti scientifici, per il motivo che essa poteva essere risolta solo dalla Commissione, sentiti dei periti. Questo non è però il caso. Vi è una definizione e mi semba che si debba chiaramente stabilire qui che le caratteristiche (per esempio la velocità e la complessità dei calcoli che sono possibili) che risultano dalla costruzione dello strumento (per esempio il collegamento dell'unità di elaborazione centrale con la memoria e l'impossibilità di effetuare «interruzioni» inserendo istruzioni dall'esterno, la prevalenza verbale e la lunghezza delle parole usate, la rinunzia ad una parte della capacità della macchina per poter usare il Fortran e le altre caratteristiche indicate dal Dr. Jackson, nelle memorie e all'udienza) sono tali da raggiungere prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per l'uso industriale o commerciale.
Sebbene la Commissione contesti talune delle tesi svolte dalla ricorrente, mi sembra che essa sostanzialmente ammetta che le dimensioni e la struttura di questi elaboratori consente di effettuare calcoli complessi molto velocemente, in un modo particolarmente adatto alla ricerca scientifica e che non è di solito necessario per l'uso industriale o commerciale. Di conseguenza, mi sembra che i punti a), b) e e) siano stati soddisfatti, e che la Commissione si sia sbagliata tanto nell'interpretare quanto nell'applicare il regolamento e perciò nell'uso dei poteri attribuitile, quando ha respinto la richiesta della ricorrente.
Se non fossi stato convinto di ciò, sarei stato del parere che la decisione dovesse essere annullata per il fatto che la Commissione non ha ragionato correttamente nell'adottarla e la Commissione avrebbe in tal caso dovuto riesaminare la richiesta alla luce delle considerazioni che ho svolto.
Non mi sono occupato del 2o comma dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2784/79 poiché vi è un contrasto nelle risultanze circa l'uso cui sono destinati gli altri calcolatori di questo modello. Se la decisione fosse annullata per il secondo motivo sopra indicato, spetterebbe alla Commissione decidere, alla luce delle considerazioni che ho esposto, se il secondo comma sia soddisfatto, qualora non fosse in grado di stabilire con certezza in base alle loro caratteristiche obiettive (come definite) se questi elaboratori vadano considerati strumenti od apparecchi scientifici.
Ho deliberatamente lasciato per ultimo il fatto che la Commissione si è richiamata ad un documento di lavoro 12 febbraio 1980 preparato dal Comitato per le franchigie doganali al fine di applicare il regolamento n. 1798/75, emendato, ed il regolamento n. 2784/79. Pur ammettendo il valore di documenti di lavoro di questo genere per coloro che applicano i regolamenti o vi hanno interesse, non mi sembra giusto tenerne conto nell'interpretare i regolamenti stessi. Il documento non osta, comunque, alle conclusioni sopra formulate. Per riassumere le note:
1.3.1.
Normalmente, i calcolatori elettronici normalmente usati per la produzione, lo sfruttamento commerciale della produzione, le analisi abituali o altri scopi non scientifici sono esclusi dalla categoria degli strumenti scientifici. Se mai, ciò suggerisce che gli elaboratori possono essere strumenti scientifici se vengono usati come parti di procedimenti scientifici.
1.3.2.
Gli strumenti esclusi dal punto 1.3.1 possono «in taluni casi» essere considerati strumenti scientifici se vi sono state «aggiunte o modifiche sostanziali aventi l'effetto di renderli specificamente atti alla ricerca o all'insegnamento». Tali modifiche o aggiunte possono, secondo me, essere fatte durante la fabbricazione iniziale, come pure successivamente, se i cambiamenti sono effettuati su un modello per il resto comune e non compreso nella categoria di quelli scientifici. Se, come ritengo, un elaboratore è uno strumento, non vi può essere alcun plausibile motivo per includere una versione comune modificata, ed escludere invece un modello che è sin dall'inizio «specificamente atto» alla ricerca ed all'insegnamento. «Specificamente atto a» non significa «esclusivamente usabile per» ed uno strumento può essere specificamente atto ad uno scopo anche se può essere usato per un altro.
1.3.3.
Infine uno strumento può essere ammesso in franchigia se incorporato in un complesso che, considerato globalmente, è ritenuto scientifico.
Non ritengo che le specifiche esenzioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 costituiscano comunque le categorie esclusive di eccezioni alla regola generale.
Alla luce di queste circostanze il mio parere è che la decisione della Commissione 10 agosto 1981, n. 692/CEE, va annullata.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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