CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 3 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il sig. Franco Colussi vi ha chiesto l'annullamento di una decisione con la quale il presidente del Parlamento europeo ha nominato, mediante promozione, un altro candidato consigliere linguistico presso la divisione italiana.
I — Gli antefatti sono i seguenti:
Il 14 luglio 1980 il Parlamento europeo pubblicava l'avviso di posto vacante n. 2690 onde occupare sette posti di «consigliere linguistico» di carriera LA 3, cioè un posto per ogni lingua ufficiale, salvo il greco, poiché il settimo era destinato alla divisione della terminologia.
Si trattava di sette posti aggiunti dal Parlamento nel marzo 1978 all'organigramma della direzione generale della segreteria d'assemblea e dei servizi generali, ma riservati onde «porre il Parlamento direttamente eletto in condizione di svolgere le sue attività e di assolvere normalmente i suoi compiti dal momento della sua elezione a suffragio universale diretto nei suoi luoghi abituali di riunione» e che potevano venir coperti a seconda delle esigenze.
A norma dell'art. 29, n. 1, a), dello statuto del personale, si era deciso di occupare questi posti mediante mutazione o promozione.
Tre revisori di grado LA 4, tra i quali il ricorrente, presentavano tempestivamente la candidatura.
Il 3 settembre 1980, Franco Colussi presentava la candidatura e indirizzava una lettera alla direzione generale del personale con cui completava le proprie referenze comunicando, in particolare, che dal 1978 egli era in possesso di una laurea in giurisprudenza.
Il 1o ottobre 1980, egli si rivolgeva al presidente del Parlamento europeo chiedendo, ai sensi dell'art. 90, n. 1 dello statuto, che l'avviso di posto vacante fosse redatto in modo da eliminare qualsiasi discriminazione o incertezza e che la scelta fosse effettuata mediante l'effettivo raffronto dei titoli e dei meriti e non prevalentemente in base all'età dei candidati.
Il 1o dicembre 1980, il presidente del Parlamento europeo nominava un candidato diverso.
Franco Colussi ammette di esser venuto a conoscenza di questa nomina il 21 gennaio 1981; comunque fu affissa dal 23 gennaio al 5 febbraio 1981 ed egli ebbe conferma di non essere stato prescelto da un'annotazione apposta sul suo modulo di candidatura il 28 gennaio 1981.
Con lettera 15 aprile 1981, registrata il successivo 21 aprile, il Colussi presentava reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto avverso la reiezione della domanda del 1o ottobre 1980; il reclamo era pure rivolto contro la mancata nomina. Il reclamo era respinto dal presidente del Parlamento europeo il 4 settembre 1981.
Il 27 novembre 1981, il Colussi ha proposto il presente ricorso con cui chiede in sostanza l'annullamento della reiezione del reclamo e l'annullamento della nomina del candidato prescelto.
II — Ricevibilità
Il ricorso è stato proposto tempestivamente. Il Parlamento europeo non pone in dubbio la sua ricevibilità; esso ammette che il reclamo del ricorrente era rivolto contro il silenzio-rifiuto opposto alla richiesta relativa all'avviso di posto vacante, contro la promozione di un altro candidato e contro la mancata nomina. Tuttavia, esso sostiene che il mezzo relativo alla nullità dell'avviso di posto vacante è irricevibile, in quanto non è stato dedotto nell'atto introduttivo.
III — Discussione
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce vari mezzi relativi alla forma e al merito, che ho riunito.
A — Mezzi relativi alla forma
Il Colussi contesta la competenza degli organi che hanno partecipato alla procedura di promozione. Egli assume infatti che non è stato provato che il Parlamento abbia delegato l'esercizio della competenza per la promozione all'ufficio di presidenza e nemmeno è stata fornita la prova della subdelegazione dei poteri, da parte dell'ufficio di presidenza, al presidente.
Egli aggiunge che, pur se il presidente fosse competente, non è provato che egli abbia personalmente condotto il duplice esame comparativo dei meriti e delle note caratteristiche contemplate in questi casi. Inoltre non sarebbe dimostrato che l'ufficio di presidenza sia stato preventivamente informato della promozione decisa dal presidente. Infine egli osserva che l'autorità che si è pronunciata sul reclamo è la stessa che ha emanato l'atto lesivo, il che è contrario ad una norma di «equità».
Nessuno di questi argomenti mi pare possa essere accolto.
a)
Infatti, a norma dell'art. 2 dello statuto, spetta a ciascuna istituzione determinare le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.
Tanto nella versione in vigore al momento della promozione contestata, quanto in precedenza, l'art. 49 del regolamento interno del Parlamento europeo disciplina le funzioni del segretario generale, del presidente e dell'ufficio di presidenza. Questo, in particolare, è incaricato, sentita la competente commissione del Parlamento, di «fissare il numero dei dipendenti e la disciplina concernente la loro situazione amministrativa e finanziaria».
A norma della decisione 12 dicembre 1962, n. 175/62, emanata da detto organo, i poteri attribuiti dallo statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina vengono esercitati, per l'applicazione ai dipendenti della categoria A fino al grado A 7 compreso e del ruolo linguistico, fino al grado 6, fra l'altro, degli artt. 29 e 45, dal presidente su proposta del segretario generale.
Da queste norme emerge che l'ufficio di presidenza era competente a designare l'autorità che ha il potere di nomina e, quindi, il presidente designato in questa veste era a sua volta competente a decidere circa la promozione.
b)
D'altronde, l'obbligo per il presidente di informare previamente l'ufficio di presidenza delle sue decisioni prima di occupare un posto, riguarda, a norma della decisione n. 175/62, i dipendenti della categoria A.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la distinzione fatta da questa decisione tra dipendenti di categoria A e dipendenti del ruolo linguistico non è affatto dovuta ad un lapsus calami, come avete deciso nella sentenza Bernardi del 13 luglio 1972 ( 2 )
e)
Il Colussi sostiene inoltre che non è provato che il presidente abbia realmente esaminato di persona i meriti e le note caratteristiche dei candidati; si sarebbe limitato a tener conto di una nota di servizio inviata l'8 ottobre 1980 dal capo della divisione italiana al direttore della traduzione, nella quale erano indicati in modo incompleto ed inesatto i titoli e le qualifiche dei candidati. Egli sostiene che spetta al Parlamento fornire la prova del fatto che il presidente ha proceduto personalmente all'esame.
Orbene, nella lettera del 4 settembre 1981, si precisa che il presidente del Parlamento europeo respinge il reclamo del ricorrente dopo averlo «sottoposto a studio approfondito da parte dei suoi uffici». Questa formula non consente l'illazione che il presidente non abbia proceduto personalmente all'esame: essa garantisce al contrario che la pratica è stata seriamente vagliata onde consentire al presidente di prendere la sua decisione con piena cognizione di causa e, in ogni modo, sarebbe impossibile fornire la prova precisa che il Colussi parrebbe esigere.
d)
Il ricorrente osserva che l'autorità che si è pronunciata sul reclamo, nella fattispecie è la stessa che ha adottato l'atto contestato. Questo fatto è dovuto alla circostanza che il procedimento contemplato dal titolo VII dello statuto è di natura puramente amministrativa e priva di qualsiasi indole contenziosa. È forse auspicabile che questa situazione venga modificata, però essa è conforme alla normativa in vigore.
B — I mezzi relativi al merito
Le mansioni inerenti al posto vacante erano così descritte nell'avviso :
«consigliere linguistico addetto in particolare a lavori specialistici di revisione e di traduzione nonché alla formazione professionale dei funzionari e tirocinanti della divisione.
Sostituisce, in caso di assenza, il capo divisione».
a)
Il Colussi sostiene che il ricorso alla procedura di promozione invece che a quella del concorso interno costituisce sviamento di potere. Lo scopo perseguito con l'avviso di posto vacante sarebbe stato quello di riservare i posti vacanţi al dipendente più anziano o con maggiore anzianità di servizio di ciascuna divisione linguistica onde garantirgli automaticamente «come ricompensa» di terminare la carriera nel grado più elevato del ruolo linguistico. Per ottenere questo risultàto si è steso un avviso che contemplava, fra le mansioni, la preparazione professionale dei dipendenti di ruolo e dei tirocinanti della divisione e, in un secondo tempo, ci si è valsi dell'art. 29, n. 1, a) (promozione a scelta) piuttosto che della procedura di concorso interno.
Come ho detto all'inizio della mia esposizione, il Parlamento europeo sostiene che questo mezzo, in quanto dedotto contro l'avviso di posto vacante, è irricevibile, in quanto il ricorrente ha chiesto formalmente l'annnullamento di detto avviso solo nella replica.
Mi pare che questo mezzo sia strettamente collegato alla valutazione della validità della mancata promozione del Colussi poiché questa valutazione presuppone necessariamente che si accerti se siano state osservate le condizioni poste dagli artt. 29 e 45 dello statuto. Il ricorrente può dunque, quando chiede l'annullamento della mancata promozione, eccepire l'illegittimità di un atto che ha necessariamente influito su questa decisione.
Ciononostante, il mezzo mi pare infondato.
Si deve notare anzitutto che non è la decisione impugnata quella che avrebbe potuto, di per sé, conseguire lo scopo che il ricorrente attribuisce all'amministrazione, bensì il complesso dei provvedimenti adottati in esito all'avviso di posto vacante. Orbene, la dimostrazione che non si trattava di un progetto concertato è data dal fatto che, quanto meno per la divisione danese di traduzione, la scelta dell'autorità che ha il potere di nomina non è caduta sul dipendente più anziano. Il ricorrente ammette «che in realtà ci si potrebbe chiedere se l'età dei candidati non costituisce invece un elemento negativo per la sua attitudine». Però questa ammissione contraddice la sua tesi.
In realtà, non è stato prescelto il candidato più anziano, né quello con la maggior anzianità di servizio, bensì il dipendente con la maggior anzianità nel grado LA 4, anche per quel che riguarda la divisione italiana: quello dei tre candidati che era in questa posizione non poteva venir preso in considerazione, poiché era comandato presso un gruppo politico da otto anni; il candidato prescelto aveva infatti un'anzianità nel grado superiore a quella del ricorrente.
Ammesso, come sostiene il Colussi, che i dipendenti di grado LA 4 idonei alla promozione non abbiano mai partecipato alla preparazione professionale dei dipendenti di ruolo e dei tirocinanti, che costituiva uno degli aspetti delle mansioni inerenti ai posti vacanti, è vero che questa loro attitudine non poteva affatto essere valutata in base ai rapporti informativi dei candidati. Tuttavia non si vede come un concorso interno avrebbe consentito di meglio giudicare i candidati sotto il profilo della loro idoneità a svolgere queste particolari mansioni.
In realtà, secondo la vostra giurisprudenza ( 3 ), l'autorità che ha il potere di nomina deve anzitutto stabilire se il posto vacante possa essere coperto mediante tramutamento o promozione. Solo in un secondo tempo si deve bandire il concorso interno.
b)
Il Colussi assume poi che lo scrutinio per merito comparativo dei candidati, prescritto dall'art. 45, non è stato effettuato correttamente: i suoi meriti o capacità sarebbero stati superiori a quelli della persona prescelta, che non possedeva i prescritti requisiti.
Per quel che riguarda quest'ultimo punto, non posso, nell'ambito del presente ricorso, far altro che ripetere quanto ha sostenuto il ricorrente. Osserverò, tuttavia, circa la valutazione dei suoi meriti, che risulta da una nota dell'8 ottobre 1980 inclusa nel fascicolo, indirizzata dal capo della divisione della traduzione italiana al direttore della traduzione, che l'interessato, come l'altro candidato, aveva eccellenti note caratteristiche. Il capo divisione non ignorava che il ricorrente aveva più volte fatto parte di commissioni esaminatrici di concorsi delle quali egli stesso era stato membro o presidente. Egli non poteva ignorare che il Colussi, come si era premurato di ricordare il 3 settembre 1980, possedeva una laurea in lingue e letterature straniere ed una laurea in giurisprudenza.
Tuttavia, a parità di merito, l'età può costituire legittimamente un criterio sussidiario. Nella sentenza Costacurta ( 4 ), avete dichiarato che «l'età può costituire un fattore importante per quanto riguarda le capacità e il rendimento del dipendente da assumere».
Quando si tratta in particolare di preparare professionalmente i dipendenti di ruolo e in prova della divisione e di sostituire, in caso di impedimento, il capo divisione, il tener conto dell'anzianità nel grado non pare manifestamente inopportuno.
Stando così le cose, l'autorità che ha il potere di nomina ha effettuato una scelta che la vostra giurisprudenza si astiene, in generale, dal sottoporre ad esame approfondito.
Concludo proponendo:
—
che il ricorso sia respinto,
—
e che il ricorrente sopporti le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Race. 1972, pag. 609, n. 19:
«Poiché la norma richiamata fa in primo luogo una distinzione tra i dependenti di categorie A e quelli del ruolo linguistico, la riserva finale relativa alle decisioni che riguardano posti di categoria A va conseguentemente interpretata nel senso ch'essa non si riferisce ai posti del ruolo linguistico.»
( 3 ) Da ultimo, sentenza 28 ottobre 1982, Giannini, n. 3.
( 4 ) 21 marzo 1972, Racc. pag. 168, n. 9.
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