CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DELL'8 DICEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In queste due cause dovete decidere su un ricorso per trasgressione degli obblighi proposto dalla Commissione contro, da un lato, la Repubblica italiana (causa 300/81) e, dall'altro, il Regno del Belgio (causa 301/81), poiché i due Stati membri hanno omesso di adottare, nel termine fissato, le diposizioni necessarie per conformarsi alla prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 780, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio.
Benché si tratti di due ricorsi distinti, mi permetto di presentare conclusioni uniche in considerazione dei punti comuni delle mie osservazioni.
I — 1.
L'art. 52 del Trattato CEE stabilisce il principio del divieto di qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento dei cittadini degli altri Stati membri nel territorio di uno Stato membro. L'art. 54, nn. 2 e 3, affida al Consiglio il compito di adottare le direttive per realizzare la libertà di stabilimento. Gli artt. 59 e segg. operano del pari in materia di libera prestazione di servizi. Secondo le vostre sentenze 21 giugno 1974, Reyners (Racc. 1974, pag. 631), e 3 dicembre 1974, van Binsbergen (Race. 1974, pag. 1299), la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi è diventata effettiva ed incondizionata dal 1o gennaio 1970.
La direttiva del Consiglio 28 giugno 1973, n. 183, ha in parte soppresso alcune restrizioni, al fine di agevolare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel campo delle attività non dipendenti delle banche e di altri istituti finanziari. Si constatava tuttavia che la soppressione di tali restrizioni non poteva attuarsi senza preliminarmente, o quanto meno simultaneamente, provvedere ad un coordinamento minimo delle norme nazionali che disciplinano il settore.
Infine, si è rilevato che la realizzazione progressiva dell'unione — o almeno della cooperazione — economica e monetaria e la libera circolazione dei capitali dovevano andare di pari passo con le misure di coordinamento nel settore bancario. Il Trattato stesso, all'art. 61, dispone:
«...
2.
La liberalizzazione dei servizi delle banche ... che sono vincolati a movimenti di capitale déve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali».
A tal fine, il Consiglio ha adottato, il 12 dicembre 1977, a firma del ministro belga A. Humblet, una prima direttiva (n. 77/780) relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio.
Tale direttiva fa riferimento in particolare all'art. 57 del Trattato. È stata adottata all'unanimità poiché il settore creditizio rientra nelle disposizioni legislative — almeno in tutti gli Stati membri originari — ed i provvedimenti riguardano la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 17 dicembre 1977.
È essenziale riportare la penultima delle disposizioni (art. 14) di detta direttiva, che è all'origine delle presenti cause:
«1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2.
Sin dalla notifica della direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
Se ne desume quindi che, in tutti gli Stati membri — in misura diversa — era necessario adottare determinati provvedimenti, anche solo al fine di operare un primo ravvicinamento dei regimi nazionali nel settore. Inoltre, poiché il diritto non può restare immutato in tutti gli Stati membri e per evitare che le divergenze fra gli Stati ricompaiano, persistano o anche si aggravino, gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione le disposizioni interne che, pur non essendo propriamente volte ad adattare alla direttiva il regime nazionale e pur essendo conformi alla stessa, introducevano innovazioni in materia.
Gli Stati membri fruivano di un termine che scadeva il 15 dicembre 1979 (1o gennaio 1981 per la Grecia) per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Senza attendere tale scadenza, essi dovevano informare la Commissione delle disposizioni fondamentali adottate dopo il 15 dicembre 1977 nel settore disciplinato dalla direttiva stessa, indipendentemente, per altro, dal se dette disposizioni costituissero provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva; la sola differenza consisteva nel fatto che, se si trattava di provvedimenti necessari, questi dovevano essere immediatamente comunicati alla Commissione.
2.
Il 29 maggio 1980, la Commissione inviava al Governo belga la lettera di messa in mora n. SG(80)D/6556 nella quale sosteneva che il Regno del Belgio aveva trasgredito gli obblighi derivantigli da «tali» direttive, non avendo essa ricevuto sino a quella data «alcuna comunicazione» in merito all'adozione dei necessari provvedimenti.
Ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la Commissione invitava il Governo belga a presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi, cioè entro il 1o agosto 1980. Senza anticipare il giudizio sul merito di tali osservazioni, essa si riservava di emettere in proposito un parere motivato qualora non le fossero pervenute osservazioni nel termine stabilito.
Lo stesso giorno, con lettera SG(80)D/6558, la Commissione si rivolgeva nei medesimi termini al Governo italiano.
Il 2 luglio successivo — quindi prima della scadenza del termine assegnato — la rappresentanza permanente del Regno del Belgio rispondeva che «con tutta prohabilità, il testo del disegno di legge che modifica le leggi sugli istituti di credito conformemente alla direttiva 12 dicembre 1977, n. 780, ... verrà prossimamente presentato alle Camere legislative. Come vi è già stato comunicato in precedenza» proseguiva la risposta «il ritardo rimproverato al Belgio va imputato non solo alle circostanze politiche, ma anche al carattere complesso della materia e all'esistenza di altri disegni di legge in materia bancaria ...»
Dalla lettera risulta che:
—
le disposizioni legislative nazionali in vigore al momento della notifica della direttiva non erano — almeno su certi punti — conformi alla stessa;
—
un disegno di legge, non ancora adottato a quella data dal Consiglio dei ministri, era destinato a rimediare a tale stato di cose;
—
il ritardo intervenuto nell'adozione del suddetto disegno di legge derivava tanto dalle vicissitudini politiche quanto dalla complessità della materia e dall'esistenza di altri disegni di legge nello stesso settore;
—
la situazione era già stata segnalata alla Commissione.
Vi è, a quanto pare, una contraddizione fra l'ultima affermazione e quanto sostenuto dalla Commissione, secondo la quale essa non aveva avuto alcuna comunicazione in merito. Alla fine della risposta data l'8 ottobre 1982 ad un quesito da voi posto, il Governo belga ha osservato che «le autorità nazionali hanno ufficiosamente consultato la Commissione nell'ottobre 1979 sul progetto del disegno di legge allo studio». Il Governo belga ha inoltre esibito in allegato al controricorso il rendiconto di una riunione del 17-18 marzo 1980, relativa all'applicazione della direttiva negli Stati membri, nel quale si dice che un disegno di legge era stato presentato al Parlamento belga e che ne era prevista l'adozione entro la fine del 1980. La Commissione — un dipendente della quale presiedeva la riunione — doveva quindi essere al corrente di tale scadenza. Tuttavia, il disegno di legge di cui trattasi non poteva a quella data essere stato presentato in Parlamento, poiché, come vedremo, esso è stato approvato dal Consiglio dei ministri solo il 12 dicembre 1980.
Qualunque sia l'esito della discussione su questo punto, il Governo belga non ha sostenuto, in questa sede, che le disposizioni legislative in vigore fossero conformi alla direttiva, né che un disegno di legge diretto ad ovviare a tale stato di cose fosse stato presentato al Parlamento e ancor meno approvato éntro il 15 dicembre 1979, anche ammesso che fosse stato comunicato alla Commissione.
Da parte sua, la rappresentanza permanente della Repubblica italiana rispondeva, il 10 settembre 1980 — quindi oltre la scadenza del termine assegnato — che il Consiglio dei ministri aveva approvato, il 19 giugno 1980, e presentato al Senato (come vedremo, il 1o luglio 1980) il disegno di legge n. 976 per l'attuazione, l'interpretazione e l'integrazione della direttiva n. 77/780. Il disegno di legge dava delega al Governo di adottare, nei tre messi successivi all'entrata in vigore della legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva.
Nella risposta si aggiungeva che «presumesi che iter provvedimento possa avere rapido corso», il che dimostrava la«ferma intenzione governo recepire in ordinamento giuridico interno principi contenuti in citata direttiva».
Dalla missiva si desume che:
—
le disposizioni nazionali in vigore al momento della notifica della direttiva non erano — almeno su certi punti — conformi alla stessa;
—
il Consiglio dei ministri aveva approvato il disegno di legge destinato ad ovviare a questo stato di cose solo il 19 giugno 1980;
—
il disegno di legge non era stato approvato — e a maggior ragione presentato — entro il 15 dicembre 1979, e non era quindi stato comunicato alla Commissione entro il 10 settembre 1980.
Il 29 dicembre 1980, il Governo belga informava a sua volta la Commissione che il disegno di legge diretto ad adeguare alla direttiva la legislazione nazionale era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 12 dicembre 1980 e che questo aveva l'intenzione di «chiedere al Parlamento l'iter d'urgenza per l'adozione dello stesso». Tale Governo ha effettivamente esibito alla fine della fase scritta del procedimento un disegno di legge firmato dal Ministro delle finanze e pubblicato negli atti della Chambre des Représentants il 4 maggio 1982. Stando all'intestazione dello stesso, si tratta di un progetto di legge «che modifica le leggi sugli istituti di credito per adeguarle al diritto delle Comunità europee». Secondo la motivazione, il disegno di legge «si limita a trasferire nella legislazione belga i soli precetti della direttiva ... nuovi per il nostro diritto nazionale. Non riporta neppure alcune disposizioni che, a norma del diritto comunitario, hanno efficacia diretta».
3.
Il 24 marzo 1981, la Commissione inviava, ai sensi dell'art. 169, 1o comma, del Trattato, al Regno del Belgio (C(81)397), ed alla Repubblica italiana (C(81)39S) i due pareri motivati redatti in termini pressoché identici, secondo i quali detti Stati, omettendo di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, avevano trasgredito gli obblighi loro imposti dall'art. 14, n. 1, della stessa. In applicazione dell'art. 169, 2o comma, essi venivano invitati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ovviare a tale omissione nel termine di due mesi dalla notifica, cioè entro il 24 maggio 1981.
Il 24 luglio 1981, la rappresentanza permanente della Repubblica italiana si rivolgeva nuovamente ala Commissione per comunicarle che «risoltasi ormai la crisi governativa, è da prevedere da parte della commissione (Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica) una sollecita ripresa della propria attività» ed un nuovo impulso del disegno di legge n. 976 diretto a delegare il governo ad adottare i provvedimenti necessari all'attuazione delle direttive comunitarie.
La Commissione, dopo aver atteso sino al 30 novembre 1981, vi ha presentato, in tale data, i due ricorsi separati ora in esame.
II—1.
Il Governo belga contesta la ricevibilità del ricorso della Commissione per insufficiente motivazione e perché i termini assegnati dalla direttiva e dal parere motivato ad esso inviato erano manifestamente insufficienti.
Sebbene tali censure rientrino nell'esame del merito, la ricevibilità dei ricorsi della Commissione solleva effettivamente dubbi.
Alcuni Stati membri (Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Grecia) hanno deciso, conformemente all'art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva, di differire l'applicazione della stessa nei confronti di taluni gruppi o tipi di enti creditizi il cui elenco è stato pubblicato, a cura della Commissione, nella GU CEE ( 2 ). Peraltro, anche se taluni Stati si sono, a prima vista, conformati all'art. 14, n. 1, della direttiva, le disposizioni adottate non sono forse, nel merito, pienamente conformi ai principi della stessa poiché la Commissione ha detto all' udienza di aver chiesto, il 30 settembre 1982, chiarimenti ad alcuni di essi.
Ci si può quindi chiedere se vi sia una obiettiva differenza fra le due situazioni che comportano entrambe l'applicazione differita della direttiva, vuoi per la mancanza di disposizioni nazionali d'attuazione, vuoi per la non conformità sostanziale delle disposizioni nazionali tempestivamente adottate.
Stando così le cose, sarebbe stato forse più opportuno che la Commissione proponesse al Consiglio una proroga del termine, come ha fatto, per esempio, in materia di imposta sul valore aggiunto. In questo settore è particolarmente suspicabile che l'applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri avvenga parallelamente.
Tenuto conto della vostra giurisprudenza, non mi fermerò tuttavia a queste obiezioni.
In merito ai termini, nella sentenza 26 febbraio 1976, Commissione/Italia, avete dichiarato :
«L'esatta attuazione delle direttive è tanto più importante in quanto i provvedimenti d'attuazione sono rimessi alla discrezione degli Stati membri e, ove non raggiungessero gli scopi prefissi nel termine stabilito, esse resterebbero lettera morta. Se è vero che, nei confronti degli Stati membri destinatari, le disposizioni di una direttiva non sono meno vincolanti di altre norme di diritto comunitario, ciò è ancora più vero delle disposizioni che fissano il termine per l'entrata in vigore dei provvedimenti contemplati: dopo la scadenza di questo termine, infatti, la disparità dei regimi applicati negli Stati membri potrebbe provocare delle discriminazioni». ( 3 )
Va altresì notato che, alla scadenza del termine d'attuazione della direttiva, il disegno di legge relativo non era stato ancora presentato né al Parlamento italiano, né a quello belga.
A proposito dell'obiezione basata sulla mancanza di reciprocità, nella medesima sentenza avete affermato:
«D'altra parte, l'eventuale ritardo con cui altri Stati membri hanno adempiuto gli obblighi imposti da una direttiva non può essere invocato da uno Stato membro per giustificare l'indempimento, sia pure temporaneo, dei suoi propri obblighi. Il Trattato non si limita, infatti, ad imporre ai singoli soggetti degli obblighi reciproci, bensì ha dato vita ad un nuovo ordinamento giuridico, il quale determina i poteri, i diritti e gli obblighi dei soggetti stessi, come pure le procedure per far constatare e reprimere le eventuali violazioni». ( 4 )
«Qualora il termine stabilito per l'attuazione di una direttiva si riveli troppo breve, l'unico rimedio compatibile col diritto comunitario consiste, per lo Stato membro interessato, nel prendere, sul piano della Comunità, le iniziative idonee allo scopo di ottenere, da parte dell'istituzione comunitaria competente, un'adeguata proroga del termine stesso». ( 5 )
2.
Pur non contestando che la direttiva non è stata formalmente trasposta nel loro ordinamento giuridico mediante un atto legislativo nel termine inizialmente previsto e neppure in quello assegnato dal parere motivato, i Governi belga ed italiano eccepiscono:
—
l'onerosità del compito che tale trasposizione comporta;
—
il fatto che essi colgono l'occasione per modificare la loro normativa in materia;
—
il fatto che, in pratica, i principi posti dalla direttiva sono già applicati, sia pure non mediante una legge formale; che il diritto comune nazionale offre già tutte le necessarie garanzie; che, inoltre «istruzioni interne» garantiscono la trasposizione della direttiva stessa;
—
che, poiché la maggior parte delle disposizioni della direttiva hanno «efficacia diretta» e non richiedono di essere trasposte nel diritto interno, la trasgressione loro contestata ha carattere puramente formale;
—
infine, il loro fermo proposito di sforzarsi di trasferire nel più breve termine la direttiva nel loro ordinamento giuridico interno.
Prescindendo dal loro carattere un po' contraddittorio, tali argomenti comportano le seguenti risposte:
a)
È evidente che la trasposizione di una direttiva del genere pone problemi di portata diversa da quelli dell'applicazione delle direttive d'armonizzazione tecnica, adottate per esempio nel settore dei veicoli a motore o dei trattori agricoli.
Tuttavia, nella direttiva si è tenuto conto, nel fissare il termine, della complessità della materia ed essa prevede anche, in alcuni casi, la possibilità dell'«applicazione differita». ( 6 )
Il 12 ottobre 1982, nella causa Commissione/Repubblica italiana, avete dichiarato che:
«Va inoltre rilevato che i governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e debbono pertanto essere in grado di predisporre, nel termine stabilito, il progetto dei provvedimenti di legge necessari alla loro attuazione. Orbene, risulta dalle informazioni comunicate nel corso del procedimento che, al momento della scadenza del termine per l'attuazione della direttiva, nessun progetto di legge era stato ancora sottoposto al Parlamento italiano».
b)
Una legge è sempre perfettibile. I Governi belga ed italiano menzionano, è vero, diségni di legge che vanno al di là di quanto richiede la direttiva, ma sarebbe stato meglio, in un primo tempo, limitarsi ad adottare le disposizioni conformi alla stessa, che si intitola «prima direttiva». Essa necessita quindi di disposizioni complementari, ma non è per questo priva di qualsiasi portata.
In proposito, il Governo italiano ha osservato all'udienza che la controversia che lo oppone alla Commissione dovrebbe piuttosto essere risolta nell'ambito del comitato consultivo istituito presso la Commissione ai sensi dell'art. 11 della direttiva.
Ora, tale organo ha solo funzione consultiva. Quando tratta degli enti creditizi ( 7 ), «non si occupa dello studio dei problemi concreti» ( 8 ). Ma comunque emette solo pareri o suggerimenti; esso si limita ad assistere la Commissione. Questa conserva quindi tutti i poteri conferitile dal Trattato, ed in particolare dall'art. 169.
c)
La direttiva copre un settore nel quale i regolamenti e le «istruzioni interne» sono almeno altrettanto importanti delle disposizioni legislative, Ma si desume sia della motivazione, sia dalla corrispondenza precontenziosa intercorsa fra la Commissione ed i Governi di cui trattasi, che l'adozione di disposizioni legislative era comunque necessaria per «eliminare le differenze più stridenti tra le legislazioni degli Stati membri».
Un problema diverso è quale dovrebbe essere il contenuto di tali disposizioni. La questione della corrispondenza più o meno completa alla direttiva del diritto interno nel suo stato attuale — o (anche) dopo l'adozione dei disegni di legge ora presentati — è stata sollevata solo nei controricorsi dei Governi convenuti ed è proseguita nella, fase orale del procedimento, a seguito, in particolare, dei chiaramenti che avete chiesto al Governo belga. Non credo sia possibile dare una soluzione definitiva su questo punto. Inoltre non lo ritengo necessario.
Si è detto che lo scopo perseguito dalla direttiva è già pienamente raggiunto mediante una prassi amministrativa. A questa tesi avete già risposto nella sentenza 6 maggio 1980, Commissione/Belgio:
«Uno Stato membro non ha adempiuto Tobbligo impostogli dall'art. 189, 3o comma, del Trattato qualora si sia limitato a rispondere alle esigenze derivanti dalle direttive di cui trattasi mediante una prassi o addirittura mediante la semplice tolleranza amministrativa». ( 9 )
«Semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di una adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo incómbente, in base all'art. 189, agli Stati membri destinatari ...». ( 10 )
d)
Avete già respinto la tesi secondo cui la trasposizione nel diritto nazionale del contenuto di una direttiva non è assolutamente indispensabile per garantire il risultato da raggiungere, ma tutt'al più auspicabile per la chiarezza e la certezza del diritto.
L'addotta giustificazione dell'«efficacia diretta» delle disposizioni della direttiva non può essere accolta. Nella medesima sentenza del 6 maggio 1980 avete dichiarato:
«Risulta infatti dall'art. 189, 3o comma, che l'attuazione delle direttive comunitarie dev'essere garantita mediante adeguati provvedimenti adottati dagli Stati membri. Solo in circostanze particolari, e in ispecie nel caso in cui uno Stato membro abbia omesso di emanare i provvedimenti di attuazione prescritti o abbia adottato provvedimenti non conformi ad una direttiva, gli amministratori hanno il diritto, secondo la giurisprudenza della Corte, di far valere in giudizio una direttiva nei confronti dello Stato membro inadempiente (a questo proposito si veda, in particolare, la sentenza 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti, Race. pag. 1629). Questa garanzia minima, che deriva dal carattere vincolante dell'obbligo imposto dalle direttive, ai sensi dell'art. 189, 3o comma, agli Stati membri, non può servire a giustificare la mancata adozione in tempo utile, da parte di questi, delle misure d'attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva». ( 11 )
e)
Gli argomenti basati su eventuali difficoltà interne (iter parlamentare, crisi politica, ecc.) e sulla ferma intenzione di adottare i necessari provvedimenti non costituiscono purtroppo giustificazioni di stretto diritto. Occorre almeno un inizio di adempimento. Come avete più volte affermato:
«gli Stati membri non possono invocare difficoltà interne o norme dell'ordinamento nazionale, ancorché di natura costituzionale, per giustificare la mancata osservanza degli impegni e dei termini risultanti dalla direttive comunitarie». ( 12 )
Senza anticipare il giudizio di merito sulla conformità dei disegni di legge menzionati dai Governi belga ed italiano alle disposizioni della direttiva, basta constatare che tali disegni di legge, il cui oggetto dichiarato era l'adeguamento dei regimi nazionali ai principi enunciati dalla direttiva, sono stati approvati dal Consiglio dei ministri solo il 12 dicembre e, rispettivamente, il 19 giugno 1980 ed il testo ne è stato comunicato alla Commissione solo successivamente a tali date.
Per quanto riguarda la Repubblica italiana, anche se il disegno di legge fosse stato approvato prima della scadenza del termine fissato dal parere motivato ed anche prima d'oggi, esso avrebbe solo autorizzato il Governo ad adottare le disposizioni necessarie per conformare alla direttiva l'ordinamento giuridico nazionale.
Il 25 maggio 1982, nella causa 96/81, Commissione/Regno dei Paesi Bassi, avete statuito che:
«Le informazioni che gli Stati membri sono così tenuti a fornire alla Commissione — ai sensi delle disposizioni finali della direttiva — devono essere chiare e precise. Devono indicare senza ambiguità quali siano i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli dalla direttiva. In mancanza delle suddette, la Commissione non è in grado di stabilire se lo Stato membro abbia effettivamente e completamente attuato la direttiva. La trasgressione di tale obbligo da parte di uno Stato membro — che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso — può giustificare di per sé l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE per far dichiarare la trasgressione stessa».
Stando così le cose, posso solo proporvi di dichiarare che:
—
omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 780, il Regno del Belgio e la Repubblica italiana hanno trasgredito un obbligo loro imposto dal Trattato CEE,
—
e di porre le spese a carico del Regno del Belgio e dalla Repubblica italiana.
( 1 ) Traduzione dal francese..
( 2 ) GU C 244 del 14. 10. 1978, pagg. 2 e 3, e C 254 del 6. 10. 1981, pag. 3.
( 3 ) Causa 52/75, Racc. 1976, pag. 284, punto 10 della motivazione.
( 4 ) Punto 11 della motivazione, pag. 284.
( 5 ) Sentenza 26 febbraio 1976, Commissione/Italia, punto 12 della motivazione, Racc. 1976, pagg. 284-285.
( 6 ) V. art. 2, nn. 5 e 6.
( 7 ) Art. 3, n. 5; art. 6.
( 8 ) Art. 11, n. 3.
( 9 ) Racc. 1980, pag. 1486, punto 10 della motivazione.
( 10 ) Racc. 1980, pag. 1486, punto 11 della motivazione.
( 11 ) Racc. 1980, pag. 1487, punto 12 della motivazione.
( 12 ) Sentenza 6 maggio 1980, Commissione/Belgio, Racc. 1980, pag. 1487, punto 15 della motivazione.
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