CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 23 FEBBRAIO 1983 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
in ambedue le cause di cui mi occupo oggi trattasi ancora una volta della disciplina delle quote di produzione per l'acciaio — già nota da varie altre liti — istituita con la decisione n. 2794/80 (GU L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1 e segg.) e rimasta in vigore dal 1° ottobre 1980 al 30 giugno 1981.
La prima delle due cause di cui trattasi verte sulla, decisione con cui la Commissione ha rifiutato di aumentare, in forza dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, il quale consente di derogare al regime generale di quote quando le restrizioni di produzione o di consegna imposte dalla decisione n. 2794/80 ed i provvedimenti d'attuazione implicano per un'impresa difficoltà particolarmente gravi, la quota di produzione assegnata alla ricorrente per il primo trimestre del 1981 e per i prodotti laminati del gruppo I.
La seconda causa si riferisce ad una decisione con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente in quanto questa ha superato le quote di produzione attribuitele nel primo trimestre del 1981. L'ammenda è stata inflitta in forza dell'art. 9 della decisione n. 2794/80, che a questo proposito recita:
«Alle imprese che superano la loro aliquota di produzione ..., verrà inflitta un'ammenda pari in genere a 75 UCE per tonnellata di superamento di acciai ordinari e di 150 UCE per tonnellata di superamento di acciai speciali.
Se la produzione di un'impresa supera la quota del 10 % e più o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di questi importi per tonnellata ...
Questo importo sarà maggiorato dell'I % per ogni mese iniziato di ritardo nel pagamento a decorrere dalla data fissata nella decisione di sanzione».
Quanto agli antefatti della controversia va, in primo luogo, osservato che:
II 19 dicembre 1980 la ricorrente riceveva dalla Commissione una comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 2794/80. Con essa la Commissione le notificava — per il primo trimestre del 1981 — le produzioni di riferimento, di cui si asseriva che erano state adeguate «secondo l'art. 4», e le quote di produzione. Circa queste ultime si rilevava che, in quanto fra i prodotti indicati ve n'erano pure alcuni non soggetti alla disciplina delle quote, esse dovevano essere adeguate a norma dell'art. 6, n. 2, della decisione n. 2794/80. Con lettera 1° aprile 1981, la Commissione comunicava alla ricorrente le quote rettificate ai sensi dell'art. 6. Per i prodotti del gruppo I la quota menzionata in tale lettera era, a dire il vero, identica a quella indicata nella comunicazione del dicembre del 1980.
Ancora durante il primo trimestre del 1981, i rappresentanti della ricorrente, il vicepresidente della Commissione responsabile della disciplina di quote e gli uffici della Commissione competenti entravano più volte in contatto a proposito dell'applicazione del summenzionato art. 14 della decisione n. 2794/80 cui, secondo la ricorrente, si riferiva una domanda da essa presentata il 4 febbraio 1981. Pare che già in tale occasione la ricorrente venisse informata del fatto che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione di tale disposizione ai prodotti del gruppo I. La ricorrente ne riceveva conferma scritta con la decisione 19 ottobre 1981. La Commissione vi asseriva di aver ammesso l'esistenza di difficoltà particolarmente gravi in casi analoghi unicamente quando il tasso di utilizzo di un'impresa era inferiore di oltre il 10 % a quello degli altri produttori della Comunità e la quota dei prodotti del gruppo I nella produzione globale di tutti i gruppi corrispondeva al 30 %. Giacché, secondo la Commissione, il tasso di sfruttamento della ricorrente nel primo trimestre del 1981 era inferiore sodo del 5,4 % a quello degli altri produttori della Comunità, non le si poteva applicare l'art. 14 della decisione n. 2794/80.
La ricorrente ha proposto avverso tale decisione un ricorso, registrato nella cancellarla della Corte il 30 novembre 1981, che mira all'annullamento della decisione 19 ottobre 1981 (causa 303/81.
Durante il controllo delle comunicazioni e informazioni che la ricorrente era tenuta a trasmettere alla Commissione, a norma della decisione n. 2794/80, veniva accertato che la ricorrente aveva superato le quote assegnatele per il primo trimestre del 1981. Avendo saputo che la Commissione aveva intenzione di infliggerle un'ammenda la ricorrente, con lettera 26 giugno 1981 indirizzata al capogabinetto del vicepresidente della Commissione competente per la disciplina della quote, ricordava che in una conversazione telefonica con i rappresentanti della ricorrente prima dell'inizio di quelli che vengono definiti i negoziati Eurofer II, le era stato promesso che se essa avesse partecipato a tali trattative, la Commissione avrebbe «risolto il problema» del superamento di quote nel primo trimestre — si trattava di circa 25000 tonnellate. Ciò tuttavia non avveniva; al contrario, con lettera 15 luglio 1981 essa veniva ufficialmente avvisata di aver superato le quote di 61955 tonnellate e la si invitava a presentare osservazioni in proposito a norma dell'art. 36 del Trattato CECA. La ricorrente aderiva all'invito con lettera 22 luglio 1981 nella quale sottolineava che il superamento era pari solo a 28682 tonnellate. Con lettera 19 agosto 1981, la Commissione le comunicava allora che, partendo da una rettifica delle quote per i prodotti del gruppo I che per errore era stato omesso nella lettera della Commissione 1o aprile 1981, si doveva effettivamente constatare un superamento di 61955 tonnellate. In questa lettera la Commissione insisteva pure sul fatto che il sopra menzionato capogabinetto non aveva potuto promettere che il problema del superamento sarebbe stato risolto, in quanto a norma dell'art. 9 della decisione n. 2794/80 qualsiasi superamento di quota va obbligatoriamente punito con un'ammenda. La ricorrente aveva ancora una volta l'occasione di esprimersi su questo punto il 25 agosto 1981, nonché all'audizione del 24 settembre dello stesso anno. Il 28 ottobre successivo, la Commissione adottava una decisione con cui infliggeva alla ricorrente un'ammenda in forza dell'art. 9 della decisione n. 2794/80. Vi si dichiarava che, giacché la quota in origine comunicata era stata confermata per inavvertenza il 1° aprile 1981 come quota rettificata, si doveva ritenere che il superamento della quota per i prodotti del gruppo I fosse di 28682 tonnellate. Di conseguenza veniva inflitta alla ricorrente un'ammenda di 75 UCE la tonnellata di superamento, ossia 2151150 ECU (DM 5235727). Questa ammenda doveva essere versata entro due mesi dalla comunicazione della decisione e l'importo di essa aumentava dell'1 % per ciascun mese iniziato di ritardo, a decorrere dalla scadenza del summenzionato termine.
Il 15 dicembre 1981 la ricorrente ha proposto alla Corte un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 28 ottobre 1981 e, in subordine, la riduzione dell'ammenda a un importo da stabilirsi dalla Corte (causa 312/81).
Su queste domande, che la Commissione ritiene infondate, prendo posizione come segue:
I — Per quanto riguarda la decisione basata sull'art. 14 della decisione n. 2794/80 (causa 303/81)
La ricorrente impugna tale decisione, ad-ducendo due gruppi di argomenti, per violazione dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, cioè — ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA — violazione del Trattato o delle norme relative alla sua applicazione. Il primo gruppo di argomenti riguarda il criterio, decisivo per la Commissione, secondo cui il tasso di utilizzazione dell'impresa dev'essere inferiore di oltre il 10 % a quello degli altri produttori della Comunità; l'altro si riferisce alla corretta valutazione della capacità della ricorrente nel primo trimestre del 1981.
1.
La ricorrente è anzitutto del parere che non si può parlare di difficoltà particolarmente gravi ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 unicamente quando il tasso di utilizzazione di una impresa è inferiore di oltre il 10 % alla media comunitaria. Ciò equivale a restringere in modo inammissibile la portata dell'esame da intraprendere e può causare discriminazioni. Al contrario occorre la valutazione di tutte le circostanze del caso singolo, tenendo conto del contesto economico e specialmente della situazione finanziaria ed è perfettamente possibile che si debbano constatare difficoltà particolarmente gravi anche quando il tasso di utilizzazione è inferiore di meno del 10 % alla media.
La Commissione cerca di giustificare la propria prassi amministrativa richiamandosi in via del tutto generale al fatto che l'art. 14 è una norma eccezionale da interpretarsi restrittivamente. Essa in realtà non si sarebbe rifatta solo ad un criterio, cioè a quello già menzionato. In primo luogo l'art. 14 sarebbe stato applicato altrimenti un'impresa non avrebbe potuto adempiere obblighi di consegna, pur tenendo conto di siffatte consegne solo entro ristretti limiti nello spirito che si è menzionato, cioè se ed in quanto fosse provato che trattavasi di consegne all' estero. Inoltre, si sarebbe pure proceduto al confronto dei tassi di utilizzazione, rifacendosi all'art. 14, quando — in seguito ad incidenti tecnici od a scioperi — la produzione di riferimento si era fortemente allontanata dalla media e non era possibile effettuare un aumento regolare della produzione ai sensi dell'art. 4, nn. 3-5. Tuttavia, a questo proposito, le sarebbe sembrato necessario determinare una grandezza fissa, in primo luogo al fine di evitare qualsiasi discriminazione e, in secondo luogo, per ragioni di semplificazione amministrativa, dato che l'adeguamento delle quote per ciascun trimestre doveva avvenire il più rapidamente possibile. A parte ciò, il tasso adottato sarebbe opportuno. Poiché nell'art. 14 si parla di difficoltà particolarmente gravi, sarebbe certo opportuno esigere uno scarto rilevante rispetto alla media. Inoltre, non sarebbe importante solo che la grandezza adottata abbia rilievo ai sensi dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80, ma pure che, secondo l'esperienza in fatto di mercato dell'acciaio, siffatte oscillazioni siano correnti nelle normali condizioni di mercato. Sarebbe stato poi necessario tener presente che la determinazione della capacità di un'impresa implica un certo margine d'incertezza e che il rischio di discriminazioni fra imprese aumenta quando si tiene conto di uno scarto modesto rispetto al tasso di sfruttamento medio. La Commissione si richiama ancora alla necessità di interpretare l'art. 14 restrittivamente sostenendo che, stando alla sua lettera, le difficoltà particolarmente gravi devono essere la conseguenza dell'applicazione della disciplina di quote di produzione. Non si potrebbe quindi tener conto di tutti gli aspetti, ad esempio quello — addotto dalla ricorrente — del servizio degli interessi, che è la conseguenza di decisioni dell'impresa, adottate prima dell'istituzione della disciplina di quote oppure delle circostanze economiche, quale la situazione finanziaria, che sarebbe stata un presupposto per l'istituzione della disciplina delle quote, non già una conseguenza della stessa.
Per quanto riguarda questo primo punto della controversia, è certamente vero che la clausola di equità di cui all'art. 14 va applicata con rigore. Nell'interesse della parità di trattamento, si può poi avere una certa comprensione per il fatto che in tale contesto sia stato considerato criterio rilevante uno scarto fisso rispetto al tasso medio di utilizzazione. Tuttavia, mi sembra altrettanto certo che l'attenersi rigidamente per l'appunto a tale criterio unico del 10 % — a parte i comprovati obblighi di consegna — presta il fianco a gravi rilievi. Quando la Commissione dichiara in proposito che ciò rappresenta, in normali condizioni di mercato, il margine di oscillazione corrente, si può obiettarle con ragione che con la disciplina di quote la produzione è stata compressa a un livello nettamente inferiore a quello normale e che in tale circostanza un calo ulteriore del tasso di utilizzazione, anche se non raggiunge il 10 %, può provocare difficoltà particolarmente gravi. Del pari, l'allusione alla difficoltà di determinare correttamente la capacità non è certo convincente; infatti, ove essa esista — il che è indubbio — si può facilmente pensare che la capacità accertata sia inferiore al vero, che in realtà quindi esista, rispetto all'esatta capacità, uno scarto superiore dalla media, il quale può perfettamente implicare difficoltà particolarmente gravi ai sensi dell'art. 14.
Anche ammettendo quindi che la scelta come principio direttivo di uno scarto del 10 % dalla media fosse in linea di principio opportuna, la Commissione non si è certo attenuta allo spirito dell'art. 14 — cioè cercare in un sistema relativamente approssimativo di calcolare nel miglior modo possibile le quote di produzione di ciascun caso singolo — applicando rigidamente il summenzionato criterio. Perciò, si deve partire dal principio che la Commissione — naturalmente di fronte ad argomenti concreti — era tenuta ad accertare se, anche in caso di scarto inferiore, non sussistessero difficoltà particolarmente gravi di cui l'impresa non era la sola responsabile. In proposito — senza che occorra sviluppare qui una teoria esauriente — si può pensare, ad esempio, alle osservazioni che il mio collega Ver-Loren van Themaat ha fatto nelle conclusioni per la causa 119/81 ( 1 ) in merito ai problemi creati dalle sovvenzioni, cioè che anche nell'ambito d'applicazione dell'art 14, il problema delle sovvenzioni attribuite a talune imprese e le difficoltà che ne derivano per altre imprese non sovvenzionate poteva avere un peso.
Giacché nel presente caso — come ci è stato detto — la decisione negativa della Commissione è stata determinata unicamente dal fatto che il tasso di utilizzazione della ricorrente si discostava dalla media di meno del 10 % — occorrerà accertare subito l'esattezza di questa asserzione — e comunque non è stata sostenuto che, nella domanda da essa presentata a norma dell'art. 14, la ricorrente non aveva addotto alcun argomento atto a comprovare difficoltà particolarmente gravi sotto un altro profilo, l'annullamento della decisione impugnata appare giustificato già per il fatto che la Commissione ha ristretto in modo inammissibile il controllo che le incombe in forza dell'art. 14 della decisione n. 2794/80.
2.
La ricorrente assume poi che a torto la Commissione ha negato che nel suo caso fosse soddisfatta la condizione decisiva — uno scarto superiore al 10 % dal tasso di utilizzazione medio della Comunità. La Commissione sarebbe pervenuta a questa conclusione, in primo luogo, in quanto si è basata su una valutazione troppo esigua della capacità del treno a bande larghe a caldo II dello stabilimento di Brema. Qualora, invece di valutare la capacità in 355000 tonnellate al mese, essa si fosse basata sulla capacità — indicata nelle memorie — di 459000 tonnellate al mese, sarebbe risultato che, in base alle quote comunicate, il tasso di utilizzazione della ricorrente era solo del 39 % ed era quindi in realtà di più del 10 % inferiore alla media comunitaria (56 % nel primo trimestre del 1981). In secondo luogo la ricorrente fa carico alla Commissione — in ogni caso nelle memorie — di non aver a torto preso in considerazione la capacità del treno I a bande larghe a caldo dello stabilimento di Brema, che era stato messo in servizio nel 1958 e il cui esercizio era stato sospeso provvisoriamente nell'aprile del 1974 in seguito a provvedimento di riorganizzazione.
a)
Per quanto riguarda il primo di questi due punti — la capacità del treno di laminazione II — la ricorrente assume che la Commissione non doveva semplicemente limitarsi alle precedenti comunicazioni in merito; è noto che nel questionario 2/61 ha ricorrente aveva indicato per gli anni 1977-1979 una capacità di 314000 tonnellate al mese, indi il 1° gennaio 1980 una capacità di 355000 tonnellate al mese e soltanto il 1° gennaio 1981 — dopo che dichiarazioni nello stesso senso erano state fatte durante un controllo dell'impresa effettuato nel novembre del 1980 — una capacità di 459000 tonnellate al mese. Al contrario, occorreva accertare se in seguito non fossero emersi motivi cogenti per modificare la valutazione, come è effettivamente avvenuto. A questo proposito, essa cita anzitutto un parere steso a richiesta della Commissione e del ministero federale dell'economia nel maggio del 1981. È vero che uno dei periti, cioè il Centre de Recherches Métallurgiques — CRM, vi parlava solo di una capacità di 337000 tonnellate al mese. Tuttavia ciò si spiegherebbe col fatto che esso si basava sul rendimento minimo del forno già garantito dal fornitore, il che non corrispondeva affatto alla capacità reale del forno. L'altro perito — la ditta giapponese Kawasaki — perveniva invece a tutt'altro risultato, ossia ad una capacità di 487000 tonnellate al mese, calcolando la capacità dei forni a longheroni mobili in una cifra (507 tonnellate/ora) che la ricorrente ritiene esatta. Onde provare che ciò è del tutto realistico, la ricorrente cita poi un altro parere redatto in base a test di capacità effettuati in presenza di rappresentanti del fornitore dei forni a longheroni mobili. Secondo tale parere, si può calcolare la capacità media dei forni a longheroni mobili, che costituiscono in un certo senso il punto debole del laminato e sono quindi decisivi per la capacità, in 570 tonnellate l'ora — ossia più della cifra indicata dalla ricorrente. Ciò avrebbe almeno dovuto indurre la Commissione ad accertare con cura la capacità controversa prima di adottare una decisione definitiva sulla domanda formulata dalla ricorrente a norma dell'art. 14 della decisione n. 2794/80.
La Commissione ribatte che essa poteva basarsi interamente sulle cifre stabilite dai suoi incaricati durante un controllo effettuato nel 1980 presso l'impresa ricorrente dopo la prima correzione della sua dichiarazione. Le asserzioni della Kawasaki non potevano in alcun caso dar luogo ad un'altra correzione; esse si riferivano infatti, solo alla capacità tecnica teorica non già alla produzione massima possibile ai sensi del questionario 2/61, la quale dipende dalla struttura produttiva in atto e dalle condizioni tecniche esistenti in concreto nell'anno di cui trattasi. Inoltre, si trattava unicamente di previsioni circa un'eventuale produzione futura. La Commissione si richiama poi alle affermazioni della ricorrente secondo cui la sua capacità era già negli anni 1977-1980 quella da essa indicata, il che in altre cause ha provocato una controversia sull'aumento corrispondente della produzione di riferimento, in forza dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80. Le due cose — applicazione di questa disposizione, da un lato, e dell'art. 14, dall'altro — non sono possibili contemporaneamente. Se infatti, ai sensi dell'art. 4, n. 3, la produzione di riferimento fosse stata aumentata per il primo trimestre del 1981 secondo i dati forniti dalla ricorrente, cosa che del resto la ricorrente non ha mai cercato di ottenere giudizialmente, si sarebbe pervenuti — come risulterebbe da un calcolo effettuato dalla Commissione — a quote secondo le quali il tasso di utilizzo della ricorrente sarebbe stato inferiore solo del 6,4 % alla media comunitaria; ancora una volta non sarebbe stata soddisfatta la condizione che la Commissione ritiene decisiva per l'applicazione dell'art. 14.
b)
Ritengo che non possiamo seguire la Commissione nemmeno su questo punto.
aa)
Qualora essa — come parrebbero indicare le sue allegazioni ultime menzionate — dovesse vedere in questo contesto problemi di ricevibilità per quanto riguarda la criticata applicazione dell'art. 14 sotto il profilo della valutazione della capacità, e ciò tenuto conto del fatto che la ricorrente, in un'altra causa (119/81 ( 2 )), aveva ritenuto opportuno un aumento della propria produzione di riferimento in forza dell'art. 4, n. 3, a causa della capacità del treno II che, già negli anni 1977-1979, sarebbe stata pari a 459000 tonnellate al mese, mentre non ha deipari impugnato per questo stesso motivo la comunicazione delle quote per il primo trimestre del 1981, sarebbe difficile darle ragione. Seconde me, non è dato di vedere come, riferendosi alla tattica seguita ed agli argomenti addotti in un'altra causa, si possa concludere per l'irricevibilità di un argomento nella presente causa, del tutto indipendente. Il fatto che la ricorrente non abbia impugnato la decisione con cui si fissavano le quote per il primo trimestre del 1981, invocando l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 — la ragione ne è forse l'asserita promessa, di cui tratterò nella causa 312/81, fatta nel marzo 1981 da un alto funzionario della Commissione, di risolvere i problemi della ricorrente nel primo trimestre del 1981, o anche la considerazione che l'esistenza di una maggiore capacità negli anni 1977-1979 è ormai difficile da provare — induce quindi tutt'al più ad ammettere il carattere definitivo della capacità della ricorrente negli anni 1977-1979 come l'ha determinata la Commissione. Cionondimeno, non se ne può trarre alcuna illazione circa la capacità della ricorrente all'inizio del 1981, di guisa che non si può vietare alla ricorrente d'invocare ora l'art. 14 la cui applicazione non dipende dalla capacità anteriore, ma da quella del trimestre di cui trattasi. A parte ciò, sono convinto che l'applicazione dell'art. 14 non sarebbe stata a priori esclusa nemmeno qualora si fosse praticato un aumento per il primo trimestre del 1981, in forza dell'art. 4, n. 3, nella proporzione calcolata dalla Commissione, proprio perché non si sarebbe potuta negare l'esistenza di difficoltà particolarmente gravi per il solo fatto che il tasso di utilizzazione della ricorrente sarebbe stato allora solo del 6,4 % inferiore alla media comunitaria.
bb)
È certo che, ai fini del punto in esame, non si può trarre alcuna indicazione dal fatto che la ricorrente abbia per anni indicato un'altra capacità sul questionario 2/61 né dalla sentenza 119/81 ( 3 ), nella quale si trovano accertamenti relativi alle capacità della ricorrente.
Di fatto, appare comprensibile che, in un periodo in cui, a causa della difficile situazione del mercato dell'acciaio, era lungi dal poter utilizzare in pieno i propri impianti, la ricorrente non abbia effettuato alcun preciso calcolo della propria capacità produttiva ed abbia quindi forse negligentemente fornito dati errati — di cui non era allora possibile conoscere l'importanza. Se si dovessero perciò applicare sanzioni, si dovrebbe in questo caso far ricorso all'art. 47 del Trattato CECA; l'infliggere ulteriori sanzioni attenendosi alle dichiarazioni effettuate, nell'ambito della disciplina di quote — la ricorrente ha dimostrato mediante dei calcoli le ripercussioni economiche che ciò avrebbe per essa — sarebbe invece eccessivo ed ingiustificato. In un caso del genere deve quindi in linea di principio essere possibile riesaminare le dichiarazioni precedenti e — qualora vi siano fondati motivi — chiederne la correzione.
Per quanto riguarda la sentenza 119/81 1, è decisivo che tale lite abbia avuto esclusivamente ad oggetto la corretta applicazione dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80, ossia la produzione massima possibile della ricorrente negli anni 1977-1979. Benché in proposito gli indizi forniti dalla ricorrente siano stati ritenuti insufficienti, in particolare in quanto nelle conclusioni della perizia si parlava di un possibile aumento della capacità, ciò non prova affatto che lo stesso valga per l'applicazione dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, la quale dipende dalla comprovata capacità produttiva all'inizio del 1981 e dal tasso di sfruttamento della stessa.
cc)
Per me non vi è alcun dubbio che le perizie prodotte dalla ricorrente con le relativi appendici — perizia stesa il 1° maggio 1981 in comune dal CRM e dalla Kawasaki Steel Corporation, la perizia della Kawasaki di pari data, il parere del prof. Jeschar in data 12 gennaio 1982 con l'allegato del 2 febbraio successivo come pure la lettera 15 febbraio 1982 del fornitore di forni a longheroni mobili della ricorrente con l'allegata perizia sui test di capacità effettuati nel dicembre 1981 — anche se dal punto di vista strettamente giuridico rappresentano solo «argomenti di parte», contengono indizi sufficienti per rimettere in questione la capacità calcolata dalla Commissione (355000 tonnellate al mese) ed avrebbero dovuto quindi indurre la Commissione a riesaminare la questione della capacità.
Non è anzitutto esatto che le perizie del CRM e della Kawasaki riguardassero solo la capacità tecnica teorica e non consentissero perciò di trarne illazioni per la produzione massima possibile ai sensi del questionario 2/61, la quale è la sola che conti agli occhi della Commissione. Ad esempio, nella perizia stesa in comune dal CRM e dalla Kawasaki è detto espressamente che si era tenuto conto dell'approvvigionamento di prodotti semifiniti, della composizione della domanda nel 1980 — industria automobilistica e produttori di tubi — nonché degli impianti a monte e a valle del treno; inoltre, la perizia separata della Kawasaki ha preso in considerazione cinque situazioni diverse nell'azienda della ricorrente e pure nel far ciò si è tenuto presente il programma di produzione in atto.
Stando alla perizia ultima menzionata, sulla quale soprattutto si basa la ricorrente, a seconda della situazione produttiva — gamma di prodotti e caratteristiche dei prodotti di partenza — la capacità del treno II può oscillare fra 427000 e 487000 tonnellate al mese e nelle «Conclusioni» della perizia redatta in comune è detto inoltre che, se si parte da una capacità del forno di 506 tonnellate l'ora, la produzione può salire a 5844000 tonnellate l'anno, ossia a 487000 tonnellate al mese. Dato il contenuto generale della perizia, tale cifra non deve essere considerata una semplice «previsione», bensì una possibilità attualmente esistente. In proposito, il riferimento allo standard giapponese non si presta ad alcuna obiezione, giacché il laminatoio della ricorrente è stato ricalcato sul modello giapponese. La ricorrente ha pure sostenuto durante la fase orale che, secondo tale perizia, qualora ci si basi sulle condizioni di produzione concrete del primo trimestre del 1981 e si detraggano gli acciai speciali, una capacità mensile di 430000 tonnellate va ritenuta ancora realistica.
Benché d'altra parte sia innegabile che nella perizia compilata in comune dal CRM e dalla Kawasaki si parli solo di una produzione annua massima possibile di 4050000 tonnellate, ossia 337500 tonnellate al mese, nonché della possibilità di aumentare tale cifra, non si deve cionondimeno perdere di vista che ci si è basati per questo calcolo su una capacità dei forni a longheroni mobili — che chiaramente hanno importanza decisiva per la capacità del treno — pari a 405 tonnellate l'ora, il che rappresentava la capacità minima garantita dal fornitore. Ora invece il parere Jeschar, che è stato steso in seguito ai test di capacità effettuati nel dicembre 1981 e nel gennaio 1982 in collaborazione col fornitore e tenendo conto di condizioni marginali in cui uno sfruttamento durevole sarebbe stato possibile, prova che i forni a longheroni mobili, in condizioni di sfruttamento diverse, avrebbero potuto produrre molto più di 500 tonnellate l'ora e che ci si poteva certamente aspettare che i due forni raggiungessero ciascuno una capacità di 600 tonnellate l'ora. Anche il fornitore dei forni conferma, in una lettera del 15 febbraio 1982, che in base a prove durante le quali i forni sono stati usati nel modo normale e sono state prese in considerazione diverse situazioni produttive, si sono potute accertare capacità in parte superiori alle 600 tonnellate l'ora; comunque, si può partire dall'idea che i forni sono in grado di produrre permanentemente 570 tonnellate l'ora. Ciò conferisce senza dubbio una portata permanente alla perizia Kawasaki e la Commissione non può porre rimedio a questo stato di fatto invocando semplicemente, per la prima volta nel procedimento orale, quindi certamente troppo tardi, una lettera del direttore del CRM dell'ottobre del 1982, secondo la quale durante un recente soggiorno in Giappone si sarebbe potuto stabilire che le imprese giapponesi munite di forni più o meno dello stesso tipo, li usano solo per produrre 300 tonnellate l'ora.
e)
Qualora, in base a queste considerazioni si sia autorizzati a concludere che la decisione adottata dalla Commissione relativamente all'art. 14 della decisione n. 2794/80 è pure viziata in quanto nonostante l'esistenza di indizi seri, la Commissione non ha accertato la capacità del treno II della ricorrente e non è quindi certo che il tasso di utilizzazione della ricorrente nel primo trimestre del 1981 non sia stato, malgrado tutto, inferiore di oltre il 10 % alla media comunitaria, non è più necessario affrontare l'altro argomento svolto nelle memorie — mancata presa in considerazione della capacità del treno I, del quale la ricorrente non ha del resto più trattato nella fase orale —. Se lo si fa, la critica a tale riguardo può essere difficilmente accolta. Infatti, quando si prende in considerazione il tasso di utilizzazione di una impresa anche nel contesto dell'art. 14, sono rilevanti esclusivamente le capacità sulle quali si può normalmente contare in un prossimo futuro. Ciò non può valere per il treno I della ricorrente, giacché è stato espressamente dichiarato che tale treno è stato messo fuori servizio nel 1974, in quanto è stato sostituito dal nuovo treno II.
3.
Quanto alle causa 303/81, si può quindi dire che la domanda ivi formulata appare fondata, in primo luogo perché la Commissione ha basato la decisione relativa all'art. 14 solo sul tasso di utilizzazione della ricorrente e, in secondo luogo, perché essa si è astenuta, malgrado vi fossero fondati motivi, dal controllare la capacità della ricorrente, il che l'avrebbe molto probabilmente portata a concludere che, in base alle quote che le erano state assegnate nel primo trimestre del 1981, il tasso di utilizzazione della ricorrente era inferiore di oltre il 10 % alla media comunitaria.
II — Quanto alla causa 312/81, ossia alla decisione con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente come sanzione per il superamento della quota nel primo trimestre del 1981
1.
Se si condivide il mio modo di giudicare la causa 303/81, se quindi si perora per l'annullamento della decisione, con cui la Commissione ha rifiutato di applicare alla ricorrente l'art. 14 della decisione n. 2794/80, è evidente che nemmeno il provvedimento con cui essa le ha inflitto un'ammenda può rimanere in vita. Infatti, in questo caso la Commissione deve riprendere in esame l'applicazione dell'art. 14 al primo trimestre del 1981, il che può indurla a concludere che la quota di produzione della ricorrente doveva essere maggiore. Può conseguirne che il superamento di quota sia più esiguo e che quindi l'ammenda sia meno elevata o fors'anche — qualora appaia opportuno aumentare la quota ad un livello corrispondente all'effettiva produzione della ricorrente — che non occorre infliggere un'ammenda mancando qualsiasi trasgressione dell'art. 9.
2.
Non è certo sufficiente limitarsi a questa constatazione e prenderò quindi in esame, in subordine, anche gli argomenti riguardanti specialmente la causa 312/81.
Questi si basano ora esclusivamente su una premessa, assertivamente fatta dal capogabinetto del membro della Commissione competente per la disciplina delle quote, di risolvere il problema risultante per la ricorrente dal superamento della quota nel primo trimestre del 1981. Benché nelle memorie, la ricorrente abbia inoltre eccepito l'illegittimità della decisione generale n. 2794/80, non occorre più trattare della questione né dei molteplici problemi di ricevibilità che vi sono in parte connessi, giacché la ricorrente ha espressamente dichiarato all'udienza che, dopo aver preso conoscenza della sentenza 119/81 ( 4 ), essa rinunziava al mezzo relativo all'illegittimità della decisione n. 2794/80.
3.
Quanto alla promessa fatta alla ricorrente, promessa da cui dovrebbe risultare l'illegittimità della decisione con cui si fissa l'ammenda, è stato in particolare sostenuto quanto segue.
La ricorrente sarebbe stata invitata a partecipare, il 20 marzo 1981, a discussioni dirette ad elaborare una disciplina per il periodo successivo al 30 giugno 1981 nell'ambito della quale le grandi imprese siderurgiche avrebbero concordato restrizioni volontarie della produzione. Essa non avrebbe avuto l'intenzione di parteciparvi, giacché temeva di non ottenere una giusta parte dei contingenti di produzione da concordare. La Commissione, che già prima aveva dichiarato di voler comunque porre fine al regime di quote a norma dell'art. 58 del Trattato CECA il 30 giugno 1981, avrebbe tenuto molto ad una disciplina volontaria dopo tale data e quindi alla partecipazione della ricorrente alle summenzionate trattative. Perciò, il 19 marzo 1981, il capogabinetto del membro della Commmissione responsabile per la disciplina delle quote, in nome e per conto di questo — la ricorrente usa qui il termine giuridico di «messo» avrebbe telefonato alla ricorrente ed ottenuto l'assenso di questa a partecipare alle trattative contro la promessa di risolvere — per così dire in compenso degli svantaggi che la ricorrente si aspettava dal nuovo regime — il problema creato dal fatto che la ricorrente aveva superato la propria quota di produzione nel primo trimestre del 1981. La ricorrente la quale, fidandosi di questa promessa, avrebbe pure rinunciato ad impugnare la decisione che fissava le quote per il primo trimestre del 1981, avrebbe preso parte alle trattative che avrebbero consentito di pervenire in parte ad un accordo. In considerazione di queste circostanze, la Commissione non potrebbe sciogliersi unilateralmente dalla promessa ed infliggere un'ammenda alla ricorrente senza risolvere il problema.
La Commissione non contesta — così ho capito durante la fase orale —, che il capogabinetto di cui trattasi abbia parlato alla ricorrente di risolvere il suo problema («to solve the problem»). Tuttavia, essa eccepisce anzitutto che, dato che l'art. 9 prescrive d'infliggere un'ammenda in caso di superamento delle quote di produzione, non era in alcun caso possibile promettere di non farlo e ciò basterebbe per rendere irricevibile il mezzo, in quanto inconferente. La Commissione sostiene poi che in realtà è impossibile accertare cosa sia stato promesso e manca quindi la precisione, necessaria in diritto amministrativo, come pure la volontà di vincolarsi. La Commissione nega inoltre che il membro della Commissione responsabile per la disciplina delle quote abbia dato al proprio capogabinetto un incarico del genere e — anche ammettendo che il capogabinetto abbia voluto fare una promessa vincolante — si dovrebbe almeno applicare la giurisprudenza secondo cui le assicurazioni date oralmente da pubblici impiegati devono essere approvate dall'ufficio responsabile. Infine — ammesso che sia stato promesso alla ricorrente di risolvere il problema aumentando la quota — una promessa così intesa sarebbe comunque invalida per mancanza della forma scritta.
4.
a)
Su questo punto, esito a parlare d'irricevibilità del mezzo per inconferenza.
E certo vero che, in caso di superamento della quota, non si può promettere di non infliggere l'ammenda in quanto la decisione n. 2794/80 non lascia alcun margine di discrezionalità in proposito. Non si deve tuttavia dimenticare che nei procedimenti che vertono su una sanzione del genere, si possano includere, in forza dell'art. 36 del Trattato CECA, decisioni per la cui inosservanza la sanzione è stata inflitta, cioè nel presente caso — come la stessa Commissione sembra ammettere — l'originaria decisione che fissa le quote e le decisioni che ne costituiscono il complemento come, ad esempio, la decisione adottata a norma dell'art. 14 della decisione n. 2794/80. In tale contesto sono del tutto concepibili delle promesse, sia che esse riguardino un aumento della produzione di riferimento in forza dell'art. 4, n. 3, in base a dati più recenti relativi alla capacità della ricorrente, sia che esse riguardino l'applicazione dell'art. 14 ed il riconoscimento del fatto che la disciplina di quote ha implicato difficoltà particolarmente gravi per la ricorrente. Di conseguenza, basta interpretare gli argomenti della ricorrente in modo che abbiano senso per escludere qualsiasi dubbio quanto alla loro conferenza, giacché qualora risulti che la decisione sulle quote è viziata in quanto, contrariamente alle promesse fatte, non è stata modificata, ne consegue pure che la decisione che fissa l'ammenda non può rimanere in vita.
b)
Esito poi a condividere il parere della Commissione secondo cui le dichiarazioni sarebbero state così imprecise da non poter in alcun caso produrre effetti giuridici. Quando — poco prima della fine del primo trimestre — vennero fatte era chiaro che la ricorrente stava superando la quota che le era stata attribuita in origine e che una sanzione le sarebbe stata quindi inflitta. Ciò costituiva evidentemente il «problema» della ricorrente che andava risolto. Orbene, se è stata promessa una soluzione — evitare le sanzioni — poteva trattarsi solo di far ricorso ai due mezzi già indicati: o rivedere la decisione relativa alle quota, che allora non era ancora definitiva — essa lo è divenuta, come ho detto sopra, solo con la decisione 1o aprile 1981 — tenendo conto dell'art. 4, n. 3, e della controversa valutazione della capacità della ricorrente o applicare l'art. 14, ammettendo l'esistenza delle difficoltà particolarmente gravi asserite dalla ricorrente. Ciò potrebbe di fatto escludere la possibilità di negare che la promessa fosse precisa e quindi giuridicamente vincolante.
e)
In definitiva, a dire il vero, ho l'impressione che il mezzo di cui mi occupo qui non può contribuire all'accoglimento del ricorso e ciò per varie ragioni.
aa)
Si può già porre in dubbio il fatto che la ricorrente abbia dimostrato in modo convincente che la promessa provenisse dal membro della Commissione competente in materia (modifica delle quote) in forza di una delega della Commissione. Infatti, nella lettera indirizzata il 26 luglio 1981 dalla ricorrente al capogabinetto sopra menzionato è detto «durante i colloqui che ha avuto con noi prima dell'inizio delle trattative Eurofer II, ... Ella ci ha detto che la Commissione avrebbe risolto ... il problema del nostro superamento di quote nel primo trimestre del 1981». Nelle memorie si dice — è vero — che questa dichiarazione era stata fatta immediatamente dopo un colloquio telefonico del capogabinetto col membro competente della Commissione e che, dato che il capogabinetto si era riferito al colloquio stesso, se ne doveva inferire che egli aveva trasmesso come portavoce una dichiarazione del membro competente della Commissione. Non è tuttavia possibile provarlo, nemmeno mediante la testimonianza degli interlocutori del capogabinetto i quali nulla potrebbero dire circa il contenuto della conversazione telefonica fra il capogabinetto e il membro della Commissione, di cui la Commissione nega energicamente che esso abbia avuto il senso che la ricorrente pretende attribuirgli. Sembra quindi effettivamente che vada applicata nel presente caso la giurisprudenza secondo cui l'assicurazione data da un dipendente abbisogna dell'espressa approvazione dell'ufficio responsabile (causa 21/64 ( 5 )), approvazione che non è stata tuttavia allegata né provata.
bb)
Si può dubitare del fatto che si fosse effettivamente voluto fare una dichiarazione vincolante. Quando la ricorrente interpreta la dichiarazione che il suo problema sarebbe stato risolto nel senso che con ciò le si prometteva, per il primo trimestre del 1981, una compensazione per lo svantaggio che essa avrebbe probabilmente subito da un accordo volontario sulle restrizioni di produzione dopo il 30 giugno 1981, ciò non mi sembra molto convincente. Non riesco, in realtà, ad immaginare un «affare» («Geschäft») del genere — come l'ha chiamato la ricorrente; infatti non riesco a pensare che la Commissione abbia potuto dare una certa assicurazione senza avere alcuna garanzia quanto all'esito positivo delle trattative sull'Eurofer II, tanto più che la ricorrente poteva cercare di evitare, nell'ambito di un sistema volontario, uno svantaggio che non si poteva quindi considerare come un dato acquisito.
ce)
Viceversa, se si parte dall'idea che vi fosse l'intenzione di fare una promessa vincolante, cioè che — per dirla con la sentenza 71/74 ( 6 ) — fossa stata data l'impressione di una dichiarazione vincolante per la Commissione, si dovrebbe per lo meno poter obiettare che la promessa non è tuttavia giuridicamente valida giacché trattasi solo di una dichiarazione orale. Ho già chiarito che il solo mezzo per risolvere i problemi della ricorrente consisteva nella modifica della decisione sulle quote per il primo trimestre del 1981. All'uopo è tuttavia necessaria una decisione ai sensi dell'art. 15 del Trattato CECA; se, a norma dell'art. 1 della decisione 7 settembre 1960, n. 22 (GU n. 61 del 29. 9. 1960, pag. 1249) occorre che questa decisione sia redatta per iscritto, anche la promessa di adottarla non può nemmeno essere ritenuta valida — la Commissione ha dimostrato che lo stesso vale per il diritto nazionale — solo se viene fatta per iscritto e non, come nel nostro caso, per telefono.
d)
Quanto alla causa 312/81, si deve constatare quindi che i mezzi dedotti unicamente in questo procedimento non consentono di ottenere l'annullamento della decisione che infligge l'ammenda. Quanto alla domanda in subordine diretta alla riduzione dell'ammenda, si deve osservare che — anche ammettendo che la Corte ne abbia la possibilità a norma dell'art. 36 del Trattato CECA, malgrado il disposto dell'art. 9 della decisione n. 2794/80 — non vi è nel caso di specie alcun motivo di accoglierla, dato che la ricorrente non ha svolto alcun argomento specifico su questo punto, come pure non vi è alcun valido motivo per provvedere d'ufficio.
III — Ciò premesso, proporrei di decidere come segue le due cause qui trattate:
Giusta la domanda della ricorrente, va annullata la decisione 19 ottobre 1981 con cui la Commissione ha respinto la richiesta fattale dalla ricorrente in forza dell'art. 14 della decisione n. 2794/80. Di conseguenza — dato che la fissazione delle quote di produzione della ricorrente per il primo trimestre del 1981 non deve ancora considerarsi definitiva — va del pari annullata la decisione 28 ottobre 1981, con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente per aver superato la quota di produzione attribuitale per il primo trimestre del 1981. Le spese del giudizio vanno pertanto poste a carico della Commissione.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 7 luglio 1982 nella causa 119/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2627.
( 2 ) Sentenza 7 luglio 1982 nella causa 119/81, Klöckner-Werke AG/Commissione della Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2627.
( 3 ) Sentenza 7 luglio 1982 nella causa 119/81, Klöckner-Wcrkc AG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2627.
( 4 ) Sentenza 7 luglio 1982 nella causa 119/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, Race. 1982, pag. 2627.
( 5 ) Sentenza 31 marzo 1965, per la causa 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli/Alta Autorità, Racc. 1965, pag. 221.
( 6 ) Sentenza 15 maggio 1975 per la causa 71/74, Nederlandse Vereniging voor Fruit en Groentenimporthandcl e Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geïmporteerd Fruit «Frubo»/Commissione della Comunità europee, Racc. 1975, pag. 563.
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