CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 16 SETTEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorso sul quale dovete pronunciarvi è stato proposto, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato CEE, dalla società Alusuisse Italia Spa e mira all'annullamento de! regolamento della Commissione 25 maggio 1981, n. 1411, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sull'ortoxilene (o-xilene) originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America, e del regolamento del Consiglio 22 settembre 1981, n. 2761, che istituisce un dazio antidumping definitivo sullo stesso prodotto.
I — Gli antefatti sono i seguenti:
a)
L'impresa ricorrente produce, nel suo stabilimento ubicato presso Scanzorosciate (Bergamo), anidride ftalica, prodotto intermedio utilizzato nella fabbricazione di plastificanti e di resine. L'ortoxilene, materia prima necessaria a tale produzione, viene importato dagli Stati Uniti e da Portorico direttamente o per il tramite di un «broker» di Amsterdam. Contrariamente ai suoi concorrenti nel settore dei plastificanti ftalici e delle resine, la Alusuisse non produce quindi essa stessa l'ortoxilene che le è necessario e non fa nemmeno parte di un gruppo di imprese comprendente un produttore di tale sostanza. Essa è un importatore indipendente.
I regolamenti impugnati sono stati adottati in base al regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea. Essi hanno istituito un dazio antidumping su tutte le importazioni di ortoxilene dagli Stati Uniti e da Portorico (art. 1, n. 1), ad eccezione dell'ortoxilene esportato da talune imprese specificamente indicate (art. 1, n. 2), ed hanno fissato l'aliquota del dazio al 14,47 % del valore in dogana, tranne che per le esportazioni effettuate da talune altre imprese, anch'esse specificamente indicate, alle quali si applica un'aliquota ridotta (art. 1, n. 3).
b)
Contro tale ricorso, proposto il 3 dicembre 1981, entrambe le istituzioni convenute hanno chiesto, in forza dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, che la Corte statuisca sull'eccezione di irricevibilità da esse sollevata, senza aprire il dibattito sul merito. Con ordinanza 9 giugno 1982 la Corte ha accolto tale domanda, decidendo di passare alla fase orale solo su tale eccezione. Con una seconda ordinanza in pari data essa ha inoltre deciso di rimettere la causa a codesta Sezione.
Le mie conclusioni riguarderanno quindi solo la ricevibilità del ricorso.
L'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio consiste nel sostenere che il regolamento da esso adottato costituisce un atto di portata generale e non riguarda individualmente la società Alusuisse: pertanto, non sono soddisfatte due delle condizioni poste dall'art. 173, 2o comma.
La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso proposto contro il proprio regolamento per mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 173, 3o comma, e fa suoi gli argomenti del Consiglio per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso riguardante quest'ultimo.
È assodato che il ricorso proposto contro il regolamento della Commissione è subordinato rispetto a quello proposto contro il regolamento del Consiglio. Ne deriva che, se l'irricevibilità del ricorso è basata sulla portata normativa del regolamento n. 2761/81, la stessa conclusione vale anche per quanto concerne il regolamento della Commissione che — com'è pacifico — non si differenzia, su tal punto, dal successivo regolamento del Consiglio.
e)
In generale, l'interesse della presente causa risiede nel fatto che essa solleva la questione della ricevibilità di un ricorso proposto da un importatore indipendente contro atti che istituiscono un dazio antidumping.
Come sapete, finora tali atti hanno dato luogo solo ad una serie di sentenze, pronunciate il 29 marzo 1979, nelle cause sui cuscinetti a sfera giapponesi ( 2 ). Ma il caso della società Alusuisse non è comparabile a quelle fattispecie in cui i ricorsi erano stati proposti dai produttoriesportatori giapponesi unitamente alle loro affiliate europee, o (causa ISO) dall'affiliata europea di un produttoreesportatore giapponese. Inoltre, il regolamento allora impugnato (n. 1778/77 del Consiglio) aveva specificamente indicato le imprese produttrici-esportatrici sui cui prodotti era stato istituito il dazio antidumping.
Il ricorso proposto dalla Alusuisse non è nemmeno comparabile a quello, attualmente pendente, della società Celanese Chemical (causa 236/81), che riguarda il regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1282, con il quale è stato istituito un dazio antidumping sull'acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti. Infatti, da un lato, la Celanese è un fabbricante di questo prodotto e non un importatore; dall'altro, essa è specificamente indicata nell'art. 1, n. 3, del regolamente controverso.
II —
Come ho già detto, il problema centrale posto dalla presente controversia è se le condizioni — da intendere senz'altro restrittivamente ( 3 ) — alle quali l'art. 173, 2o comma, del Trattato subordina la ricevibilità di un ricorso per annullamento proposto da un privato contro un atto del Consiglio o della Commissione, siano soddisfatte nel caso di un'azione promossa da un importatore contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping sui prodotti che esso importa nella Comunità.
a)
Come risulta in particolare dalla vostra sentenza 17 giugno 1980 nella causa Calpak ( 4 ), l'art. 173, 2o comma, «attribuisce ai singoli il diritto di impugnare, tra l'altro, qualsiasi decisione che, pur se emanata in forma di regolamento, li riguardi direttamente ed individualmente» (punto 7 della motivazione, Race. pag. 1961). La ricevibilità di un ricorso per annullamento fondato su tale norma è quindi subordinata alla contemporanea presenza di tre requisiti:
—
che l'atto impugnato sia un regolamento solo in apparenza, ma costituisca in realtà una decisione;
—
che esso riguardi direttamente il ricorrente;
—
che esso lo riguardi individualmente.
È pacifico che il regolamento n. 2761/81 riguarda direttamente la società Alusuisse.
b)
Mi sembra più logico, nella fattispecie, cominciare dall'esame del requisito riguardante la natura dell'atto ed accertare se si tratti in realtà di una decisione. Fin dalla vostra prima sentenza relativa all'art. 173, 2o comma, avete dichiarato che «il criterio di distinzione fra il regolamento e la decisione dev'essere visto nella “portata”, generale o no, dell'atto di cui trattasi» ( 5 )Allo stesso modo, fin dall'inizio, avete precisato che un atto ha portata generale allorché «si applica a situazioni determinate obiettivamente ed implica effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto» ( 6 ).
Inoltre, la vostra giurisprudenza ha precisato che «la natura di regolamento di un atto non viene poi meno ove sia possibile determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto, in relazione con la sua finalità» (giurisprudenza costante dalla sentenza 11 luglio 1968, Zuckerfabrik Watenstedt ( 7 ), fino alla suddetta sentenza Moksel, del 25 marzo u.s., punto 17).
c)
Secondo la Alusuisse, le particolarità del procedimento che porta all'adozione dei regolamenti antidumping escludono che si possa parlare di questi ultimi come di atti di portata generale e di natura normativa, che presentano tutte le caratteristiche di un atto legislativo. Data la partecipazione delle varie parti interessate alle successive fasi del procedimento, dal deposito del reclamo, all'audizione e, infine, alla possibilità di chiedere il riesame della situazione, ci si troverebbe tipicamente in presenza di atti amministrativi. Inoltre, l'inserimento, nel loro processo di formazione, di elementi propri dei procedimenti giurisdizionali (istanza di parte, regime delle prove, possibilità di riesame), contribuirebbe, come sottolineerebbe d'altra parte la relazione del Parlamento europeo conosciuta sotto il nome di relazione Welsh ( 8 ), a differenziarli e distanziarli ancor più dagli atti normativi.
È chiaro, Signori, che allo stato attuale della vostra giurisprudenza tale ragionamento non può essere accolto. Esso si basa infatti, manifestamente, su un'abusiva equiparazione della fase preparatoria dell'adozione del regolamento all'adozione stessa. In altri termini, la ricorrente confonde la natura del procedimento con la natura dell'atto. Ora, come ho ricordato, la vostra giurisprudenza si basa, per distinguere il regolamento dalla decisione, sulla natura e sugli effetti dell'atto e non sul modo in cui viene adottato.
È quanto confermano le sentenze in cui avete già respinto argomenti simili a quelli della Alusuisse. Nella causa Scholten Honig, a sostegno della sua tesi secondo cui il regolamento controverso costituiva in realtà un insieme di decisioni individuali, la ricorrente si era richiamata al fatto che la Commissione aveva organizzato un'audizione per gli operatori economici ai quali tale regolamento arrecava danno e che, a tal fine, essa non aveva rivolto agli interessati un invito generale formulato in modo astratto, ma aveva convocato i rappresentanti del gruppo, nettamente definito, dei fabbricanti di glucosio ad alto tenore di fruttosio ( 9 ). Ora, nella sentenza 5 maggio 1977, avete dichiarato irricevibile il ricorso senza dare espressa risposta a tale argomento. Nella sentenza 18 marzo 1975 ( 10 ) avevate però espressamente respinto lo stesso argomento, precisando che «la sola circostanza che le suddette organizzazioni (i ricorrenti) abbiano partecipato alle trattative che hanno preceduto l'adozione dell'atto impugnato non è d'altronde sufficiente a modificare la natura del diritto d'azione ad esse eventualmente spettante, nei confronti di tale atto, in forza dell'art. 173» (punto 19, Race. pag. 410).
d)
U secondo mezzo della Alusuisse consiste nel sostenere che la categoria dei destinatari del regolamento alla quale essa appartiene è chiusa, che essa costituisce un «genus limitatum» non suscettibile di alcuna modifica. Con tale argomento, la ricorrente si basa sulle sentenze in cui la Corte ha ammesso la ricevibilità di ricorsi basati sull'art. 173, 2o comma, e pertanto, negato il carattere normativo dell'atto impugnato per il fatto che, al momento della sua adozione, il numero delle persone alle quali esso arrecava danno non poteva più aumentare ( 11 ). Essa richiama in particolare il punto 11 della sentenza 29 marzo 1979 in una delle cause sui cuscinetti a sfera ( 12 ), secondo cui «l'art. 3 (del regolamento n. 1778/77) costituisce una decisione collettiva che riguarda destinatari designati nominativamente» e «si distingue per la particolarità che esso non riguarda tutti gli importatori, ma solo quelli che hanno importato i prodotti fabbricati dai quattro principali produttori giapponesi che esso indica».
Secondo la Alusuisse, la categoria degli importatori noti di ortoxilene nella Comunità è una categoria chiusa, poiché, in mancanza di intermediari indipendenti «brokers», «traders»), essa è limitata a coloro che utilizzano tale sostanza (i produttori di anidride ftalica). Questi costituirebbero un gruppo stabile, in ragione della complessità e del costo dei loro impianti di produzione. Il numero di importatori sarebbe stato, quindi, noto ed invariabile, sia al momento dell'instaurazione del procedimento che ha portato all'adozione dei regolamenti antidumping, sia alla data della loro adozione, e anche in seguito.
A mio parere, neppure questo argomento può essere accolto.
Sul piano dei fatti, rilevo che esso è in contraddizione con l'informazione fornita dalla stessa Alusuisse, secondo cui essa importa parzialmente l'ortoxilene di cui ha bisogno tramite un «broker» di Amsterdam.
Ma è soprattutto sul piano giuridico che il ragionamento mi sembra discutibile. Come ho già ricordato, poco importa in effetti che le istituzioni comunitarie conoscano il numero e anche l'identità dei destinatari di un atto, qualora risulti che questo si applica in forza di una situazione obiettiva da esso definita in relazione con la sua finalità. Anche ammesso che il numero degli importatori noti possa essere considerato come un «numerus clausus» — il che è lungi dall'essere certo, poiché la nozione di notorietà lascia un certo margine di'valutazione —, tale giurisprudenza può ugualmente estendersi al caso in esame se è assodato che l'applicazione del regolamento n. 2761/81 agli importatori di ortoxilene si effettua in forza di una situazione obiettiva definita da tale atto in relazione con la sua finalità.
Tale è senz'altro il caso. L'impresa ricorrente non ha nemmeno cercato di dimostrare che l'imposizione del dazio antidumping sull'ortoxilene originario di Portorico e degli Stati Uniti, ai sensi del regolamento n. 2761/81, non si effettua, nei confronti degli importatori di tale prodotto, a causa della loro sola qualità di importatori, dato obiettivo, a seguito della constatazione del dumping da parte della Commissione in conformità al regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, ed al solo scopo di mettere fine a tale pratica illegale del commercio internazionale.
Sotto questo aspetto la situazione della Alusuisse non è comparabile a quella degli importatori di cuscinetti a sfere dal Giappone, menzionati all'art. 3 del regolamento n. 1778/77, i quali non venivano presi in considerazione da questo articolo per la loro sola qualità di importatori, ma come importatori di prodotti fabbricati dai quattro grandi produttori giapponesi.
Infatti, al di fuori di questi casi eccezionali, gli importatori non sono, nei confronti di un regolamento antidumping, da cui deriva la riscossione di dazi del genere, in una situazione differente da quella derivante dai regolamenti che modificano la tariffa doganale comune, da cui discende l'imposizione di dazi doganali, poiché questi due tipi di regolamenti vengono, del resto, entrambi adottati nell'ambito della politica commerciale della Comunità (art. 113, n. 1, del Trattato). Ora, nessun importatore ha mai sostenuto che i regolamenti doganali non abbiano portata generale e costituiscano un insieme di decisioni individuali destinate a ciascun importatore effettivo o potenziale. La situazione non può quindi essere diversa per i regolamenti adottati in materia antidumping.
Pertanto, non si può seriamente contestare, a mio avviso, che il regolamento del Consiglio n. 2761/81 costituisca un atto di portata generale che riguarda e colpisce tutti gli importatori di ortoxilene originario degli Stati Uniti e di Portorico. Basta questa sola considerazione a rendere irricevibile il ricorso della Alusuisse, sia in quanto proposto contro tale regolamento, sia in quanto diretto contro il precedente regolamento della Commissione n. 1411/81, che coincide sostanzialmente con quello del Consiglio.
e)
Per di più, per il fatto stesso che, avendo portata generale, si applicano allo stesso modo a tutti gli importatori di ortoxilene dagli Stati Uniti e da Portorico — diversi da quelli che importano i prodotti delle imprese specificate in questi regolamenti — tali atti non possono più riguardare individualmente i destinatari, nel senso precisato dalla vostra giurisprudenza. Questi atti li colpiscono, infatti, in ragione della sola appartenenza alla categoria, definita astrattamente, di importatori del prodotto considerato e non «a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità, e che quindi li identificano alla stessa stregua dei destinatari» di un atto individuale ( 13 ).
In conclusione, posso solo invitarvi a dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla Alusuisse Italia Spa contro il regolamento della Commissione n. 1411/81 ed il regolamento del Consiglio n. 2761/81 ed a porre le spese del giudizio a carico della ricorrente, a norma dell'art. 69, § 2, 1o comma, del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzionie dal francese.
( 2 ) Causa M 3/77, NTN Toyo Bearing, Company, Race. 1979, pag. 1185; causa 118/77, ISO, Race. 1979, pag. 1277; causa 119/77, Nippon Seiko, Race. 1979, pag. 1303; causa 120/77, Koyo Seiko, Race. 1979, pag. 1337; causa 121/77, Nachi Fujikoshi, Race. 1979, pag. 1363.
( 3 ) Sentenza 14 dicembre 1962, Confederation nationale des producteurs de fruits et legumes c a., cause riunite 16 e 17/62, Race. pag. 879.
( 4 ) Causa riunite 789 e 790/79, Race. 1980, pag. 1949.
( 5 ) Sentenze «Confédération», già citata, Race. 1962, pag. 879, 26 febbraio 1981, causa 64/80, Giuffrida e Campogrande, punto 3, Race. pag. 702; 25 marzo 1982, causa 45/81, Moksel, punti 11 e 12.
( 6 ) Sentenze 17 giugno 1980, Calpak e a., già citata, punto 9, Race. 1980, pag. 1961; 26 febbraio 1981, Giuffrida e Campogrande, già citata, punto 6, Race.pag. 703; «Confédération», già citata, Race. 1962, pag. 894 (in termini leggermente differenti).
( 7 ) Causa 6/68, Race. 1968, pag. 550.
( 8 ) Relazionie del 1o settembre 1981 redatta a nome della commissione delle relazioni economiche esterne del Parlamento europeo sulle azioni antidumping della Comunità (documento I-422/81).
( 9 ) Causa 101/76, Race. 1977, pag. 804.
( 10 ) Causa 72/74, Union Syndicale — Service européen, Race. 1975, pag. 401.
( 11 ) In particolare: causa 25/62, 15 luglio 1963, Plaumann & Cic, Race. pap. 223.
( 12 ) Causa 113/77, N'I'N Toyo Bearing Company, Race. 1979, pag. 1205.
( 13 ) In particolare: sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann & Cie, Race. pag. 220.
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