CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 OTTOBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La causa pendente dinanzi al Bundesfinanzhof, che ha dato origine al rinvio di cui dobbiamo trattare oggi, verte sul problema se, per l'importazione dall'Australia di carne di cosiddetto bufalo selvatico, si potessero riscuotere prelievi e importi compensativi monetari.
È necessario premettere quanto segue :
La tariffa doganale comune, stabilita dal regolamento n. 950/68 (GU L 172 del 22. 7. 1968, pag. 7 e segg.), comprende nella voce 01.02, «Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo» tanto i bovini domestici (lett. A) quanto gli «altri» (lett. B), che — secondo le note esplicative della tariffa doganale comune — significa «bovini selvatici». Con la denominazione «carne e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate», la voce 02.01 comprendeva originariamente, sotto la lettera A II (carni della specie bovina) alla lettera a) carne di bovini della specie domestica e alla lettera b) altre carni bovine.
L'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (Reg. n. 805/68, GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24 e segg.) valeva in un primo tempo — per quel che ci interessava — solo per le carni commestibili di bovini domestici (voce 02.01 A II a). La sottovoce 02.01 A II b) (carne altri bovini) era invece menzionata nell'allegato del regolamento n. 827/68 (GU L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16 e segg.) e quindi rientrava nell'organizzazione di mercato speciale istituita con questo regolamento per determinati prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.
Il 14 febbraio 1977 veniva adottato il regolamento del Consiglio n. 425/77 «che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento (CEE) n. 827/68 nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune» (GU L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1 e segg.).
Questo regolamento modificava l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 805/68 — per quel che ci interessa — nel senso che l'organizzazione comune dei mercati valeva per la «carne bovina» (sottovoci 02.01 A II e 02.06 C I a). Fra l'altro, su questi prodotti — a norma dell'art. 9, n. 2 del regolamento n. 805/68 nella versione dell'art. 3 del regolamento n. 425/77 viene riscosso il prelievo. A norma dell'art. 5, n. 4 del regolamento n. 425/77 alla voce 02.01 A II è stata data una formulazione in base alla quale non si distingue più tra carne di bovini domestici e carne di altri bovini, ma solo si parla di «carne di bovini» suddivisa in a) (fresca o refrigerata) e b) (congelata). Infine l'art. 6 del regolamento n. 425/77 ha soppresso le parole «II di bovini: b, altre» di cui all'allegato del regolamento n. 827/68 che riguardavano la sottovoce 02.01 A II.
Nel dicembre del 1977, la ricorrente nella causa principale faceva sdoganare carne disossata di bufalo selvatico importata dall'Australia, congelata, parti di quarti anteriori e posteriori della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune. In quell'occasione venivano riscossi prelievi e importi compensativi monetari, perché la voce doganale in questione in primo luogo compare nell'allegato del regolamento della Commissione del 25 novembre 1977 n. 2599 che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (GU L 302 del 26. 11. 1977, pag. 19) e, in secondo luogo, anche nell'allegato I, parte 3 del regolamento della Commissione del 29 aprile 1977 n. 938 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6 e segg.).
La ricorrente ritiene illecita questa esazione. Essa conviene che i prodotti di cui all'art. 1, 1° comma, a), del regolamento n. 805/68 nella versione del regolamento n. 425/77 possano essere sottoposti a prelievo e, a norma dell'art. 6 del regolamento n. 1380/75 (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 37 e segg.), a importi monetari compensativi. Tuttavia, a ben vedere, l'art. 1 del regolamento n. 805/68 non comprende la carne di bufalo selvatico, ma solo la carne di bovini domestici. Questa interpretazione sarebbe confortata anzitutto dalla definizione di «bovini», aggiunta all'art. 1 del regolamento n. 805/68 dal regolamento n. 425/77, la quale marca «animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune». Ulteriore conferma sarebbe data dalla circostanza che nella motivazione del regolamento n. 425/77 non è affatto detto che la carne di bufalo selvatico sia ricompresa nell'organizzazione comune dei mercati. Se però quest'ultima proposizione fosse esatta, il regolamento n. 425/77 sarebbe invalido per difetto di motivazione, cioè per violazione dell'art. 190 del Trattato CEE, e in ogni caso il regime giuridico preesistente non si sarebbe modificato, cioè nell'organizzazione di mercato per la carne bovina sarebbe sempre chiaramente compresa solo la carne dei bovini domestici.
Questo assunto veniva disatteso tanto in sede amministrativa quanto nella causa dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. Questo, con sentenza del 7 novembre 1978, decideva che i regolamenti della Commissione, in base ai quali si riscuotevano prelievi e importi compensativi monetari, erano perfettamente conformi alle autorizzazioni date dal Consiglio col regolamento n. 805/68, nella versione del regolamento n. 425/77, e col regolamento n. 974/71 (GU L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1 e segg.) in relazione al regolamento n. 1380/75 (GU L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37 e segg.). Infatti, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 38, 3° comma e dell'allegato II del Trattato CEE e del fatto che la carne di bufalo selvatico è un prodotto che può sostituire la carne bovina, si doveva ritenere non solo che l'organizzazione dei mercati per la carne bovina potesse venire estesa anche alla carne di bufalo selvatico, ma anche che il regolamento n. 425/77 aveva effettivamente operato tale estensione. Di proposito andava rilevato che nella voce 02.01 A II non si parlava più di carne di bovini domestici, ma solo di carne bovina e che — cosa importante in considerazione del fatto che la voce doganale 02.01 comprende la carne di animali nominati nelle voci da 01.01 a 01.04 — i bufali selvaggi, secondo le note esplicative della tariffa doganale comune, rientravano incontestabilmente nella voce 01.02. Al contrario, dalla definizione della nozione «bovino» introdotta nell'art. 1 del regolamento n. 805/68 non si poteva arguire che nell'organizzazione dei mercati per la carne bovina fosse compresa solo la carne dei bovini domestici; questa disposizione, infatti, aveva solo lo scopo di chiarire che nell'intera normativa, ove si parlava di bovini — come ad esempio nell'art. 10 — si intendono solo bovini domestici vivi. Quanto poi ai dubbi della ricorrente circa la validità del regolamento n. 425/77, dato il presunto difetto di motivazione circa l'estensione della sua sfera d'applicazione nel senso sopraddetto si doveva osservare anzitutto che — secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia — l'obbligo di motivazione implicava solo l'indicazione della situazione generale e degli scopi generali, quindi certamente non l'enunciazione delle circostanze che avevano determinato l'inclusione della carne di bufalo selvatico, e, in secondo luogo, che l'estensione dell'organizzazione di mercato alla carne di bufalo selvatico appariva chiaramente intenzionale.
La ricorrente ha impugnato per cassazione questa sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof.
Questo giudice, in un primo tempo, accoglieva il ricorso con una pronuncia preliminare del 7 maggio 1981 e annullava la sentenza del Finanzgericht di Amburgo. Il Bundesfinanzhof non riteneva infatti che il regolamento n. 425/77 avesse modificato la situazione creata dal regolamento n. 805/68, in base al quale solo la carne dei bovini domestici era compresa nell'organizzazione dei mercati. Infatti la motivazione del regolamento n. 425/77 non parlava di estensione della sfera d'applicazione dell'organizzazione dei mercati alla carne di bovini diversi da quelli della specie domestica; nemmeno era ravvisabile un motivo per siffatta estensione, giacché fino ad allora la carne di bufalo selvatico non era stata importata nella Comunità in quantità rilevante e in esenzione dal prelievo. Inoltre la già ricordata definizione giuridica della nozione «bovini», introdotta nell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 805/68, consentirebbe di concludere che l'organizzazione dei mercati si riferiva solo alla carne di detti bovini, ed inoltre che tra i bovini vivi solo quelli domestici, ma non i bufali selvatici, rientravano nella sfera d'applicazione dell'organizzazione dei mercati.
Dopo la trattazione orale — secondo il diritto tedesco una pronunzia preliminare di questo tipo acquista valore di sentenza solo se una delle parti non chiede la trattazione orale — il Bundesfinanzhof cominciò tuttavia a dubitare dell'esattezza del suo orientamento iniziale. Con ordinanza 27 ottobre 1981 sospendeva perciò il procedimento e sottoponeva alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, a norma del regolamento (CEE) n. 425/77, le carni di bufalo selvatico rientrino nell'organizzazione comune dei mercati per le. carni bovine.
2)
In caso di soluzióne affermativa della prima questione: se il regolamento (CEE) n. 425/77 sia pertanto invalido, in quanto contrastante con l'art. 190 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.»
Ed ecco il mio punto di vista in merito:
1. Sulla prima questione
Essa può essere formulata diversamente: se, col regolamento n. 425/77, sia stata realmente ampliata la sfera di applicazione dell'organizzazione dei mercati perla carne bovina in modo da comprendervi non solo la carne di bovini domestici — come disponeva in origine il regolamento n. 805/68 — ma tutta la carne bovina, il che, a causa della suddivisione della voce 01.02 e in base alle note esplicative che vi si riferiscono, può solo significare che ormai anche la carne di bufalo selvatico rientra nella sfera d'applicazione dell'organizzazione dei mercati.
Dopo tutto quanto è stato dedotto in merito in corso di causa, mi pare fuori di dubbio che la questione va risolta in senso affermativo.
a)
È anzitutto importante un raffronto con la versione originale dell'art. 1 del regolamento n. 805/68, il quale definisce la sfera d'applicazione dell'organizzazione dei mercati.
Alla lettera a) vengono nominati in primo luogo gli «animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura». Ciò è rimasto immutato dopo l'adozione del regolamento n. 425/77. In due altre voci si parlava in precedenza di «carne commestibile di bovini domestici» che si suddivideva in «fresca, refrigerata o congelata» (02.01 A II a) e «salata o in salamoia, secca o affumicata» (02.06 C I a). Qui vi è stata una modifica, poiché nel regolamentò n. 425/77 non si parla più di bovini domestici, ma semplicemente di bovini.
Tenendo presente che la prima voce è rimasta immutata, da questo e dall'omissione della nozione di «domestico» nelle due altre voci, si può trarre solo la conclusione che si è voluto apportare una modifica, la quale — dato che nella voce 01.02 si distingue tra bovini domestici ed altri (cioè bovini selvatici) — può solo consistere nel fatto che attualmente la disciplina riguarda anche la carne dei secondi.
b)
È poi importante la connessione fra il regolamento n. 805/68 e il regolamento n. 827/68, il cosiddetto regolamento dei prodotti residui, il quale contiene idonee disposizioni per tutti i prodotti contemplati nell'allegato II del Trattato CEE, per i quali non esistono speciali organizzazione di mercato. Il secondo regolamento comprendeva originariamente — stando al suo allegato il quale si richiamava alla voce doganale 02.01 A II b) — la «carne bovina: altri», il che — secondo la tariffa doganale comune che nella sottovoce 02.01 A II a) nominava la carne di bovini domestici — può solo significare che si trattava di carne di bovini selvatici. Era quindi chiaro che anche per questo prodotto vi era l'esigenza di includerlo in una disciplina comunitaria. Con l'art. 6 del regolamento n. 425/77 — come ho detto all'inizio — venivano abolite nell'allegato del regolamento n. 827/68 le parole «II bovina: altri», riguardanti la sottovoce 02.01 A II; ciò rendeva manifesto che siffatti prodotti non dovevano più rientrare nella sfera di applicazione del regolamento n. 827/68.
Ciò, unitamente alla circostanza che in proposito occorre chiaramente una disciplina e tenuto conto della più ampia formulazione data all'art. 1 del regolamento n. 805/68 dal regolamento n. 425/77 — carne bovina semplicemente — può solo venir inteso nel senso che detta carne di altri bovini deve ormai essere inclusa nell'organizzazione dei mercati per la carne bovina.
c)
Infine va ancora ricordato che l'art. 5, n. 4 del regolamento n. 425/77 ha espressamente modificato la sottovoce 02.01 A II nel senso che vi si parla ormai solo di carne bovina, quindi non si distingue più — come faceva la tariffa comune nella versione vigente alla fine del 1976 (GU L 314 del 15. 11. 1976, pag. 17 e segg.) — tra carne di bovini domestici (02.01 A II a) ed altra carne bovina (02.01 A II 3). Ciò in realtà si può spiegare non solo richiamandosi all'undicesimo considerando, citato dalla ricorrente, del regolamento n. 425/77 — in cui si dichiara che la modifica della disciplina per la carne bovina implica la modifica della definizione di alcune merci — ma anche col fatto che una modifica della sfera d'applicazione dell'organizzazione dei mercati ha posto in evidenza l'opportunità di adeguare la tariffa doganale comune.
d)
Questa conclusione non cambia nemmeno alla luce di alcuni altri argomenti svolti dalla ricorrente.
i)
Ciò vale per l'assunto secondo cui nella motivazione del regolamento n. 425/77 non è indicata alcuna ragione di questa estensione della sfera d'applicazione dell'organizzazione dei mercati, mentre è espressamente motivata un'altra estensione, cioè quella ai riproduttori di razza pura. Infatti, se l'esame del tenore letterale di un regolamento porta ad una determinata conclusione, non è lecito, di fronte ad un eventuale difetto di motivazione, inferire che in realtà le inevitabili conseguenze non erano volute.
ii)
Lo stesso può dirsi per la tesi secondo cui evidentemente per gli animali vivi tutto è rimasto immutato, cioè non vi è stata estensione della disciplina ai bufali selvatici vivi. Ciò non giustifica certo l'illazione che necessariamente lo stesso deve valere per la carne, specie dal momento che sono chiari i motivi per cui è stata effettuata la distinzione. A questo proposito si può anzitutto ricordare che già per il Finanzgericht di Amburgo — come si desume dalla sentenza summenzionata — era chiaro che la carne di bufalo selvatico doveva considerarsi come prodotto di sostituzione della carne bovina, ragion per cui era opportuno includerla nell'organizzazione dei mercati. D'altro canto è calzante l'argomento della Commissione, secondo il quale per gli animali vivi la situazione non solo è diversa in quanto — a differenza della carne — è agevole distinguerli; ma non era nemmeno necessario includerli nell'organizzazione dei mercati, poiché l'importazione di animali selvatici vivi è poco redditizia e nella Comunità questi animali vivono solo negli zoo o nei circhi.
iii)
Lo stesso infine si può dire per il richiamo fatto dalla ricorrente alla definizione della nozione «bovini», introdotta nell'art. 1, n. 2, a), del regolamento n. 805/68 dal regolamento n. 425/77. Pur se a questo proposito si dichiara che la definizione vale per l'intero regolamento, non si può tuttavia ritenere che anche l'art. 1, n. 1, debba interpretarsi nello stesso senso. Infatti risulterebbe in-spiegabile perché il regolamento n. 425/77 in un primo tempo, nell'art. 1, n. 1, lett. a), apporti una modifica eliminando la parola «domestica», per rein-trodurci proprio questo elemento nella descrizione delle merci attraverso la definizione del n. 2. Se il legislatore avesse mirato a questo risultato, nell'art. 1, n. 1, avrebbe parlato direttamente di carni di bovini domestici e non di carni di bovini. Inoltre si deve ammettere che l'estensione della definizione del n. 2 al n. 1 dell'art. 1 non appare logica, perché in questo caso si dovrebbe leggere «carni di bovini domestici vivi». Si deve invece presupporre che la definizione abbia valore solo per il restante contenuto del regolamento ed in particolare in relazione con l'art. 3 del regolamento n. 805/68. Questo in un primo tempo distingueva i vitelli dai bovini adulti, per i quali vigevano prezzi orientativi e prelievi diversi. Questa distinzione — come è detto nel sesto considerando del regolamento n. 425/77 — essendo risultata spesso difficile, è stata abolita e la definizione con-tenuta a questo proposito nel vecchio art. 3, n. 3, è stata sostituita da quella ora contenuta nell'art. 1, n. 2.
2. Sulla seconda questione
Poiché l'esame del regolamento n. 425/77 ha dimostrato che esso ha effettivamente ampliato la sfera d'applicazione dell'organizzazione dei mercati per la carne bovina, nel senso della prima questione, si deve ora accertare se il regolamento n. 425/77 non debba considerarsi invalido in quanto non motiva specificamente ciò e quindi trasgredisce l'art. 190 del Trattato CEE..
La ricorrente nella causa principale ha rilevato che il regolamento n. 425/77 contiene varie disposizioni di tipo diverso e che per ciascuna di esse, anche per l'estensione della sua sfera d'applicazione ai riproduttori di razza pura, viene fornita una motivazione particolare. Una siffatta motivazione farebbe però difetto tanto per quel che riguarda l'estensione dell'organizzazione dei mercati a carne diversa da quella dei bovini domestici, quanto per le ragioni che hanno determinato l'estensione stessa.
Nemmeno su questo punto condivido il modo di vedere della ricorrente.
Ho già dimostrato che l'esame delle norme porta alla chiara conclusione che è stata realmente effettuata un'estensione della sfera d'applicazione dell'organizzazione dei mercati. Ciò rende naturalmente superflua — e mi riferisco alla prima parte della tesi della ricorrente — una particolare menzione nel preambolo del fatto che ormai anche la carne di altri bovini rientra nell'organizzazione.
Quanto poi al «perché» dell'estensione è significativo il fatto che il Finanzgericht nella sentenza, a pagina 6, in basso, ha dichiarato di partire dal presupposto che la carne di bufalo selvatico può sostituire quella dei bovini domestici e quindi era logico ricomprenderla nella relativa organizzazione dei mercati. Ciò avrebbe dovuto essere evidente anche per gli ambienti economici interessati. Per questi — e, come ha dimostrato la Commissione, l'unico operatore del settore era la ricorrente, che aveva grande esperienza in proposito — una specifica motivazione poteva dunque essere del tutto superflua, anche perché l'idea fondamentale si può desumere indirettamente dal nono considerando del regolamento n. 425/77 — evitare l'importazione in esenzione da prelievo dei prodotti che potevano sostituire le carni di cui alla voce 02.01.
Del resto hanno ragione gli organi comunitari quando — richiamandosi alla giurisprudenza in fatto di obbligo di motivazione — sostengono che la mancanza di un'apposita espressa motivazione sul punto che ci interessa non può considerarsi un vizio tale da implicare l'invalidità del provvedimento. Dalla giurisprudenza si desume infatti che l'ampiezza dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto e dalle circostanze in cui è stato emanato (cause 13/72 e 819/79) ( 2 ). Vi si rileva inoltre che, nel caso dei regolamenti, è sufficiente l'illustrazione delle grandi linee del provvedimento e non è necessario motivare i singoli particolari (causa 166/78) ( 3 ). A parte ciò, nella causa 35/80 ( 4 ) è stato chiarito che la motivazione di un regolamento va ricollocata nell'ambito dell'intera disciplina, il che — come ritiene il Consiglio — va inteso nel senso che è determinante il nocciolo della disciplina.
È quindi essenziale il fatto che lo scopo principale del regolamento n. 425/77 era la trasformazione della disciplina vigente per gli scambi con i paesi terzi, contenuta nel titolo II del regolamento n. 805/68. Oltracciò, per il punto che ci interessa, lo scopo perseguito è quantomeno accennato nel nono considerando del regolamento n. 425/77. Infine come «circostanza» rilevante ai sensi della succitata giurisprudenza, si può ricordare il fatto che l'estensione litigiosa della sfera d'applicazione del regolamento n. 805/68 ha importanza economica relativamente modesta — nel provvedimento preliminare del Bundesfinanzhof si dichiara che la carne dei bovini selvatici costituisce, economicamente parlando, una «quantité négligeable» — e che dal provvedimento era praticamente colpito un solo importatore (la ricorrente) come ha dimostrato la Commissione richiamandosi alla prassi attualmente seguita — sono ammessi i certificati d'origine australiani.
3.
Giunti a questo risultato, che consente di risolvere senza esitazioni la causa principale, non penso sia necessario esaminare anche il problema — che la Commissione ha definito una questione preliminare che fa apparire superflue le questioni sollevate — se la carne di bufalo selvatico australiano, su cui verte la lite principale, non possa senz'altro considerarsi come di bovini domestici e quindi soggetta a prelievo e importo compensativo indipendentemente dalla portata e dalla validità del regolamento n. 425/77. Le istituzioni comunitarie hanno sostenuto a questo proposito che per la classificazione doganale è decisiva — come evidenziano il tenore della tariffa in altre lingue e le note esplicative emanate in merito — la natura degli animali da cui si ottiene la carne. Di conseguenza sarebbe corretto classificare come bovini domestici i bufali australiani, infatti essi sono stati importati in quel continente come bufali domestici asiatici o indiani, e solo in seguito si sono parzialmente inselvatichiti. A parte ciò, si può ritenere che in parte essi siano un prodotto d'allevamento estensivo, come è pure importante il fatto che essi in ogni caso non costituiscono preda di caccia, ma vengono macellati in mattatoio.
Proprio dopo le discussioni in materia svoltesi sul presente provvedimento — è noto che la ricorrente, non solo mette in dubbio il fondamento giuridico della tesi della Commissione e i suoi dati sulla natura zoologica del bufalo australiano, ma insiste sul fatto che i bufali australiani vivono in gran numero in libertà come res nullius e possono quindi essere cacciati il che — secondo la sentenza 149/73 ( 5 ), ha grande importanza per la nozione di «selvaggina» — mi pare comprensibile che questo complesso problema, se pure dal punto di vista logico occupa il primo posto, non sia stato messo in primo piano dal giudice proponente.
Se però la Corte nel trattare le questioni sottopostele giungesse ad una conclusione diversa dalla mia — ossia ritenesse che, anche dopo l'adozione del regolamento n. 425/77, solo la carne di bovini domestici è soggetta all'organizzazione dei mercati, oppure che il regolamento n. 425/77 è invalido, per quel che riguarda l'estensione della sfera d'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati per la carne bovina, per difetto di motivazione — si dovrebbe indubbiamente esaminare anche questo ulteriore problema. La carne importata potrebbe infatti considerarsi esente da prelievo e da importo compensativo monetario solo qualora fosse certo che essa non cade già sotto il regolamento n. 805/68 nella sua versione originale.
4.
Propongo quindi la seguente soluzione per le prestazioni sottoposte dal Bundesfinanzhof :
a)
Il regolamento n. 425/77 ha incluso nell'organizzazione dei mercati anche la carne di bovini (bufali) non domestici.
b)
Non si può partire dal presupposto che il regolamento n. 425/77 sia invalido per trasgressione dell'obbligo di motivazione nella parte in cui dispone l'inclusione di cui alla lettera a).
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 11 gennaio 1973, causa 13/72 — Governo dei Paesi Bassi c/Commissione delle CE, Racc. 1973, pag. 27, sentenza 14 gennaio 1981, causa 819/79 — Repubblica federale di Germania e/Commissione delle CE, Racc. 1981, pag. 21.
( 3 ) Sentenza 12 luglio 1979, causa 166/78 — Governo della Repubblica italiana c/Consiglio delle CE —, Racc. 1979, pag. 2575.
( 4 ) Sentenza 14 gennaio 1981, causa 35/80 — Denkavit Nederland BV e/Produktschap voor Zuivel —, Racc. 1981, pag. 45.
( 5 ) Sentenza 12 dicembre 1973, causa 143/73 — Otto Witt KG e/Hauptzollamt Amburgo-Ericus —, Race. 1973, pag. 1587.
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