CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 23 FEBBRAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Durante il periodo di validità della decisione 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180 del 1o 7. 1981, pagg. 1 e segg.), l'impresa Klöckner, che nella causa 244/81 ( 2 ) ha impugnato la comunicazione con la quale le venivano notificate le proprie quote di produzione per il terzo trimestre 1981, ha pure ricevuto le comunicazioni corrispondenti per il quarto trimestre del 1981 ed i due primi trimestri del 1982.
Trattasi della decisione 26 ottobre 1981, che si basava — per quel che riguarda i tassi di riduzione determinanti per il quarto trimestre 1981 — sulla decisione n. 2979/81 (GU L 298 del 17. 10. 1981, pag. 11), della decisione 4 dicembre 1981 che si basava sulla decisione n. 3328/81 (GU L 334 del 21. 11. 1981, pag. 34) determinante per il primo trimestre del 1982, nonché della decisione 24 marzo 1982 per la quale la decisione n. 532/82 (GU L 65 del 9. 3. 1983, pag. 5) era determinante quanto ai tassi di riduzione.
Anche questi atti sono stati impugnati dinanzi alla Corte l'8 dicembre 1981, il 15 gennaio ed il 28 aprile 1982.
Il primo dei suddetti ricorsi — causa 311/81 — contiene le seguenti domande:
1.
annullare la decisione 26 ottobre 1981,
2.
in subordine:
a)
annullare le quote di produzione di cui alla sopramenzionata decisione nella parte in cui sono inferiori a determinati livelli per i gruppi di prodotti Ia e Ib,
b)
annullare le quote produttive nella parte in cui la produzione è comprovatamente destinata a paesi terzi,
c)
annullare la decisione nella parte in cui determina la percentuale delle quote di produzione che può essere consegnata sul mercato comunitario.
Nelle cause 30 e 136/82, le domande sono formulate in termini identici — prescindendo dal fatto che la domanda principale si riferisce in ciascun caso ad un'altra decisione — e valori diversi sono indicati solo nell'ambito delle domande in subordine 2a.
Anche in queste cause la Commissione considera alla stessa stregua le domande in subordine 2a e 2b come irricevibili e sostiene che occorre respingere le domande principali e le domande in subordine 2c.
Ecco, in breve, il mio parere in proposito, per tutte e tre le cause.
1.
Il mezzo principale dedotto nelle cause qui in esame è identico a quello della causa 244/81 ( 3 ).
È stato sostenuto che il regime di quote ha fatto sì che la ricorrente non raggiungesse il tasso di occupazione minimo prescritto dall'art. 58 del Trattato CECA, motivo che, dopo la pronuncia della sentenza 119/81 ( 4 ), è stato modificato nell'altro secondo cui il regime di quote non contiene, a torto, alcuna clausola che impedisca lo stato di necessità e garantisca la sopravvivenza della ricorrente. Viene dedotta inoltre la violazione di forme essenziali in quanto il deterioramento della situazione della ricorrente — rispetto a quella creata dalla decisione n. 2794/80 — provocato dalla decisione n. 1831/81 non è stato motivato. Registriamo poi le censure ben note relative al misconoscimento delle conseguenze del divieto di sovvenzioni di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nonché alla illegittima restrizione delle esportazioni nei paesi terzi ed alla illegittima fissazione di quote di consegna per il mercato comune. Infine, si ritrova pure qui il mezzo relativo alla mancanza del parere conforme del Consiglio dei ministri per la decisione n. 1831/81.
Non è necessario entrare ancora una volta nei particolari su tutti questi punti in quanto ho già tenuto conto, nella valutazione delle censure corrispondenti formulate nella causa 244/81 1, di eventuali sfumature e particolarità proprie dei mezzi dedotti nei presenti giudizi. Rinvio quindi semplicemente alle considerazioni esposte nelle conclusioni per la summenzionata causa e mi limito a constatare, riassumendo, che sono fondate solo la censura secondo cui il regime di quote non ha adeguatamente previsto la presa in considerazione di stati di necessità nonché quella secondo cui la decisione 1831/81 non contiene un'adeguata motivazione per il peggioramento della situazione di imprese che hanno fruito, in forza della precedente normativa, di particolari adeguamenti delle loro produzioni di riferimento, come pure si può ritenere che la conseguenza ultima menzionata del nuovo regime non è obiettivamente giustificata.
Vanno quindi accoltre pure le domande principali formulate nelle tre presenti cause: le comunicazioni di quote notificate alla ricorrente devono essere annullate in quanto la loro base giuridica, la decisione n. 1831/81, appare viziata.
2.
A parte ciò, nelle cause 30 e 136/82, è stato addotto per la prima volta nella replica, in relazione al primo mezzo, l'argomento integrativo secondo cui la Commissione ha applicato in maniera erronea l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 in relazione all'art. 6, n. 1, leu. b), della decisione n. 1831/81. La Commissione cioè, per gli anni 1977-1979, avrebbe calcolato una capacità troppo bassa per la ricorrente e sarebbe quindi pervenuta ad un aumento troppo esiguo della produzione di riferimento in base alla norma di adeguamento di cui all'art. 4, n. 3. Se avesse debitamente — attribuito al treno II nello stabilimento di Brema della ricorrente una capacità di 459 000 tonnellate al mese, avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente, nell'ambito della decisione n. 2794/80, quote di produzione maggiori e ciò a sua volta, avrebbe avvantaggiato la ricorrente al momento del calcolo della media aritmetica a norma dell'art. 6 della decisione n. 1831/81 (ho descritto i dettagli di questa normativa negli antefatti delle mie conclusioni per la causa 244/81 ( 5 ).
Non ho la certezza che la ricorrente abbia inteso tener ferma questa censura dopo la pronunzia della sentenza 119/81 ( 6 ), che è successiva alla stesura delle sue ultime memorie. Se ne può dubitare, in particolare, in quanto essa non ha più parlato all'udienza.
Comunque stiano le cose, si può in ogni caso facilmente dimostrare che da tali considerazioni non può ricavarsi un ulteriore motivo d'annullamento.
La Commissione ha, giustamente, richiamato l'attenzione sul fatto che ai fini dell'art. 6 della decisione n. 1831/81, solo le quote di produzione relative al quarto trimestre del 1980 ed al primo trimestre del 1981 assumono rilevanza ed ha rilevato che la ricorrente non ha impugnato le comunicazioni relative a queste quote di produzione, nella parte in cui trattasi di un'applicazione dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80. La Commissione poteva quindi partire dai valori a suo tempo fissati e non sembra possibile — trattasi dopo tutto di atti individuali — riparlarne dopo la scadenza del termine d'impugnazione. E importante inoltre il fatto che una censura analoga — relativa al secondo trimestre del 1981 — era già stata formulata nella causa 119/81 ( 7 ) e che la Corte ha affermato in proposito che non si poteva parlare di applicazione erronea dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 a causa dell'erronea valuta-zione della capacità della ricorrente durante gli anni 1977-1979. Orbene, nuovi elementi di fatti e probatori in proposito non sono emersi nemmeno qui, limitandosi la ricorrente a citare in sostanza documenti che sono già stati prodotti nella causa 119/81 1 Se essi non sono stati allora sufficienti per provare che occorreva fissare ad un livello superiore la capacità della ricorrente negli anni 1977-1979, si può difficilmente ammettere che la Corte pervenga oggi ad una valutazione diversa relativamente allo stesso periodo.
In proposito, si può tutťal più aggiungere la seguente osservazione: qualora la Corte dovesse accogliere il punto di vista che ho espresso nella causa 303/81 ( 8 ) ed ammettere che, a norma dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad una quota di produzione maggiore per il primo trimestre del 1981, ciò dovrebbe perlomeno riflettersi nell'ambito dell'art. 6 della decisione n. 1831/81, in cui infatti si parla di tutti gli adeguamenti concessi; è questa la ragione per cui si dovrebbe procedere ad un nuovo calcolo delle quote spettantile in forza della decisione n. 1831/81.
3.
Per quanto riguarda infine le domande in subordine dei presenti ricorsi, anche in proposito — in quanto esse corrispondono, a prescindere dalle cifre indicate, alle domande in subordine 2a, c e d della causa 244/81 ( 9 ) — posso semplicemente rinviare alle mie conclusioni per questa causa. Si deve quindi, in primo luogo, partire dall'idea che la domanda in subordine 2a non è stata tenuta ferma dopo la modifica dei mezzi dedotti e, in secondo luogo, dichiarare che, comunque, le domande in subordine 2b e c erano infondate.
4.
Propongo quindi di accogliere pure i ricorsi nn. 311/81, 30/82 e 136/82, di annullare le decisioni con cui si sono comunicate le quote alla ricorrente per il quarto trimestre del 1981 ed i due primi trimestri del 1982 e di condannare la Commissione alle spese.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Causa 244/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee,
( 3 ) Causa 244/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee.
( 4 ) Sentenza 7 luglio 1982 nella causa 119/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee — Racc. 1982, pag. 2627.
( 5 ) Causa 244/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee.
( 6 ) Sentenza 7 luglio 1982 nella causa 119/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee — Racc. 1982, pag. 2627.
( 7 ) Sentenza 7 luglio 1982 nella causa 119/81, Köckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee — Racc. 1982, pag. 2627.
( 8 ) Causa 303/81, Klöckner-Werke, AG/Commissione delle Comunità europee.
( 9 ) Causa 244/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee.
Full & Egal Universal Law Academy