CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 15 LUGLIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La Howe & Bainbridge BV chiedeva un parere di classificazione doganale vincolante per merci che intendeva importare in Germania. Il 22 maggio 1975, l'Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno stabiliva che le merci andavano classificate nella voce 51.04 A, «tessuti di fibre tessili sintetiche». La ditta obiettava che la merce avrebbe dovuto essere classificata nella voce 59.08, «tessuti impregnati, spalmati, o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali».
Il reclamo essendo stato respinto, la Howe & Bainbridge BV adiva il Bundesfinanzhof. La discussione verte sull'interpretazione della nota 2 A), lett. a), del capitolo 59 della tariffa doganale comune cui ci si deve incontestabilmente rifare per interpretare la voce. Questa nota stabilisce che la voce 59.08 non comprende «i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (in generale capitoli da 50 a 58 e 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni». Il testo francese della nota, per quanto qui ci interessa, stabilisce che non possono rientrare nella voce 59.08 i tessuti la cui impregnazione, spalmatura o ricopertura «ne sont pas perceptibles à l'œil nu».
In forza dell'art. 177 del Trattato, il Bundesfinanzhof chiede alla Corte la corretta interpretazione della suddetta nota. In particolare, chiede: a) se la valutazione dipenda dalla capacità di percezione di «un qualsiasi osservatore, di un impiegato della dogana medio o particolarmente esperto, ovvero da quella di un perito»; b) se l'espressione «non percettibile ad occhio nudo» significhi solo che dev'essere valutato visivamente un pezzo di tessuto posato in piano su un supporto ovvero consenta anche di ricorrere a mezzi di accertamento visivo indiretti che facciano ritenere che la rigidità del tessuto è dovuta all'impregnazione, spalmatura o ricopertura (per esempio l'assenza di sfilacciature sull'orlo del taglio, il fatto che il tessuto conservi le pieghe); e, e) se per il caso in cui dipenda dalia capacità di percezione di un qualsiasi individuo o di un impiegato della dogana non esperto, la nota sia valida, «nella parte in cui pone le suddette persone di fronte a problemi di classificazione doganale difficilmente solubili».
Precedenti versioni delle note, basate sulle note del capitolo 59 del Consiglio per la collaborazione doganale («CCD») avevano escluso da tale voce le merci la cui impregnazione era «non appariscente», ed il Comitato per la nomenclatura del CCD aveva interpretato tale espressione nel senso di «non percettibile ad occhio nudo»; vedi allegato E al documento n. 13.810 E (C.N. 17 novembre1966) che fa parte dei documenti prodotti dinanzi alla Corte. Al momento della sua incorporazione nelle note, l'espressione «non percettibile ad occhio nudo» era stata interpretata «in modo restrittivo» dal Comitato per la nomenclatura del CCD, nel senso della percezione diretta nell'osservare la superficie del tessuto. Il fatto che un'impregnazione invisibile conferisse al tessuto una certa rigidità non era sufficiente a farlo rientrare nella suddetta voce.
All'udienza, l'avvocato della ditta ha sostenuto che tale espressione va interpretata nel senso corrente e naturale dei termini nel contesto in cui si inserisce — quando ciò è possibile — ma che deve essere invece interpretata diversamente se, dal complesso degli aspetti presi in considerazione, risulta che ha un altro significato. A suo parere, non è possibile attribuire qui all'espressione il suo senso letterale corrente. Secondo l'avvocato, un'elevata percentuale di cittadini della Comunità — compresi quindi gli impiegati delle dogane — porta gli occhiali e, se l'espressione viene interpretata letteralmente, le persone che portano gli occhiali non sarebbero idonee ad effettuare il controllo. Egli sostiene altresì che, per controllare il tessuto, è necessario toglierlo dall'imballo e svolgerlo e che quindi, se la norma venisse applicata letteralmente, si potrebbe vedere solo l'imballo esterno della merce.
Egli continua sostenendo che, poiché il tessuto dev'essere toccato prima di poter essere visto, è necessario attribuire all'espressione un significato diverso. È quindi logico consentire all'impiegato doganale di servirsi dei suoi sensi, il tatto o l'olfatto, nonché di esporre il tessuto alla luce, oltre ad esaminarlo ad occhio nudo.
A mio parere, in questo contesto l'espressione «non percettibile ad occhio nudo» dev'essere interpretata nel senso proprio e corrente del termine che mi sembra del tutto chiaro. Affinché le merci rientrino nella suddetta voce, è la loro impregnazione o la loro spalmatura che dev'essere percettibile ad occhio nudo. Se l'impregnazione stessa non è percettibile, non è sufficiente, secondo me, che il tessuto appaia rigido o che, tagliato o avvolto intorno ad un tubo, abbia caratteristiche che indicano che è stato effettivamente spalmato o impregnato. Non è sufficiente, a mio parere, che dall'esame visivo o tattile si possa desumere che vi è una spalmatura di per sé invisibile. L'espressione usata mi sembra implicare un mero controllo ed escludere qualsiasi forma di esame chimico o tecnico. Condividerei piuttosto la tesi dell'agente della Commissione secondo cui le merci, se non superano questo semplice esame, non rientrano nella suddetta voce anche se di fatto sono impregnate o spalmate.
Respingerei l'argomento secondo cui, una volta accertato che il tessuto è impregnato, è necessario procedere a controlli diversi da quello semplicemente ad occhio nudo. L'espressione mostra chiaramente che si deve usare solo l'occhio nudo. L'occhio nudo di cui trattasi è quello di una persona che abbia una vista normale senza occhiali. Ritengo quindi che se l'individuo che procede al controllo necessita di occhiali per avere una vista normale, puo' usarli per esaminare la merce. Dall'espressione non desumo che sia escluso l'impiego di occhiali a tale scopo. L'impiegato o la persona incaricata del controllo non può invece usare una lente d'ingrandimento o qualsiasi altro strumento scientifico o tecnico. Respingerei l'argomento — ingegnoso — secondo cui, dato che il tessuto dev'essere toccato per essere svolto e controllato, la persona a ciò preposta pùo servirsi di tutti i suoi sensi. E pacifico che la prescrizione è che, quando la merce può essere vista ai fini del controllo, dev'essere usato solo l'occhio nudo.
L'avvocato della ditta amette, credo, che l'esame non pùo essere effettuato da chiunque. Questo mi sembra chiaro. L'esame dev'essere effettuato da un impiegato doganale. A mio parere, l'impiegato doganale che deve procedere al controllo ad occhio nudo è un individuo che viene considerato dai suoi superiori (responsabili della riscossione dei dazi) ragionevolmente competente e con un'esperienza sufficiente per decidere quale sia la voce giusta. Non è necessario che sia particolarmente esperto di impregnazioni plastiche e non basta che sia del tutto sprovvisto di esperienza. Di conseguenza, considerata la natura del semplice esame visivo richiesto, e benché possano esistere casi limite, non ritengo che questa interpretazione causi problemi di classificazione doganale insolubili e difficoltà di natura tale da rendere invalida la nota. Propendo per la tesi del Consiglio secondo cui, anche se esistono difficoltà, queste non sono tali da rendere di per sé invalida la nota. Se l'esame è semplice, come io ritengo, non credo che tali difficoltà siano dell'entità che il giudice a quo sembra prospettare.
Per questi motivi, la questione andrebbe risolta nel senso che, per le merci che rientrano nella voce 59.08, l'impregnazione, spalmatura o ricopertura deve essere percettibile all'occhio nudo di un impiegato doganale di normale competenza ed esperienza, che porti gli occhiali se necessario per avere una vista normale, e che la nota 2 A), lett. a), del capitolo 59 della tariffa doganale comune è valida.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy