CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
dell'11 luglio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa, promossa a norma dell'art. 181 del trattato CEE e dell'art. 153 del trattato Euratom, verte su due contratti per la costruzione di due edifici separati presso il Centro comune di ricerca di Ispra. Entrambi i contratti sono stati stipulati dalla Commissione, rappresentata dal vicedirettore generale del Centro, con la CO.DE.MI. SpA. Il primo contratto, stipulato il 14 dicembre 1979, riguarda l'ingresso principale del Centro (in prosieguo: « contratto IP »). Il secondo contratto, stipulato il 20 dicembre 1979, riguarda un « management building » da costruirsi sull'area già occupata dal Centro (in prosieguo: « contratto MB »).
In forza dell'art. 2, n. 7, di ciascun contratto, il capitolato delle condizioni generali dei contratti stipulati dal Centro comune di ricerca, del febbraio 1976, era incorporato nello stesso contratto. L'art. 13 di ciascun contratto stabilisce il prezzo dei lavori da eseguire in 1068351682 LIT e, rispettivamente, 1370000000 LIT. Secondo l'art. 18 di ciascun contratto, la metà del prezzo doveva venir corrisposta entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Commissione del contratto firmato dalla CO.DE.MI. Il saldo doveva venir pagato frazionatamente, al termine delle varie fasi previste per l'esecuzione dei lavori. L'art. 15 di ciascun contratto, interamente sottolineato, recitava: « i prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori, anche se, per cause a noi non imputabili, il termine di consegna dei lavori stessi dovesse protrarsi di ulteriori due mesi oltre il termine fissato alla precedente voce 14 ». L'art. 16 stabiliva che si sarebbe redatto verbale circa l'inizio e la fine dei lavori. L'art. 14 di ciascun contratto stipulava che l'opera doveva esser terminata, rispettivamente, entro 420 e 450 giorni, a decorrere dalla data del verbale di inizio dei lavori.
Il verbale per il contratto IP è stato redatto il 20 marzo 1980, cosicché l'edificio « ingresso principale » avrebbe dovuto essere terminato il 13 maggio 1981. Il verbale per il contratto MB recava la data dell'11 febbraio 1980 e di conseguenza, tenendo conto dei ritardi dovuti alle intemperie, il termine per l'esecuzione di detto contratto scadeva alla fine di giugno del 1981.
Entrambi i contratti facevano espresso richiamo a due articoli del codice civile italiano. In primo luogo si ricordava l'art. 1341, il quale prescrive che determinate clausole contrattuali devono essere specificamente approvate per iscritto. A quanto pare, in ossequio a questa disposizione la CO.DE.MI. approvava espressamente gli artt. 6 (subappalto), 13 (recesso), 14 (responsabilità) e 16 (foro competente) delle condizioni generali. In secondo luogo la CO.DE.MI. firmava una specifica clausola in calce ad ogni contratto, in cui si dichiarava che i prezzi della manodopera e dei materiali indicati nel contratto stesso non sarebbero stati sottoposti a revisione per alcun motivo, cosicché era esclusa l'applicazione dell'art. 1664 del codice civile.
Il capitolato delle condizioni generali non veniva firmato dalle parti.
Il suo art. 13, n. 3, stabilisce:
« Fatti salvi gli altri diritti previsti dalla legislazione da applicarsi al contratto, la Commissione può, in caso di mancata esecuzione da parte del contraente, recedere dal contratto, di diritto e senza azione giudiziaria, previa intimazione notificata con indicazione di un termine ragionevole e rimasta senza effetto, oppure qualora l'esecuzione tardiva del contratto sia divenuta, in ragione della mancata esecuzione, priva d'interesse per la Commissione. In quest'ultimo caso l'intimazione non è necessaria ».
L'art. 15 contemplava la designazione di un perito per verifiche tecniche in caso di contestazioni fra le parti, che richiedessero una perizia. Il perito doveva venir designato di comune accordo fra le parti. Qualora non si fosse giunti ad un accordo, il perito sarebbe stato nominato dalla Corte di giustizia. L'art. 16 attribuiva competenza esclusiva alla Corte di giustizia per le controversie vertenti sull'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 181 del trattato CEE e dell'art. 153 del trattato Euratom. L'art. 17 stabiliva:
« Salvo deroga espressamente prevista nelle condizioni speciali, al contratto si applica il diritto belga. »
Le parti venivano a trovarsi in grave disaccordo circa l'esecuzione dei contratti. Per questo motivo il 5 maggio 1981 la CO.DE.MI. adiva il presidente del tribunale di Varese per far nominare un perito che accertasse lo stato dei lavori eseguiti ed esaminasse le decisioni prese dalle parti circa determinati lavori. Accogliendo l'istanza, il presidente del tribunale emanava un'ordinanza in questo senso il 12 maggio 1981. La CO.DE.MI. sostiene che la Commissione vietava al perito l'accesso ai cantieri. In ogni caso, a quanto pare, la CO.DE.MI. sospendeva ufficialmente i lavori I'11 maggio nell'edificio MB e il 17 maggio nell'edificio IP. Nella seconda relazione di perizia si dichiara che in effetti i lavori sono stati sospesi in entrambi i cantieri il 14 aprile 1981, pur se questa differenza non ha conseguenze di rilievo. Il 30 giugno 1981 la Commissione presentava memorie al tribunale di Varese per contestare la competenza di questo giudice ad emanare l'ordinanza in questione. Ciò induceva il presidente di detto tribunale a rivolgersi alla Corte di giustizia, in data 20 luglio 1981, per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza del 12 maggio. Con ordinanza 9 febbraio 1982, fondata sull'art. 92 del regolamento di procedura, il presidente della Corte di giustizia dichiarava l'irricevibilità dell'istanza del giudice italiano (causa 229/81, CO.DE.MI./Commissione, Race. 1982, pag. 377).
Nel frattempo la Commissione si era avvalsa del diritto di recesso spettamele a norma dell'art. 13, n. 3, delle condizioni generali. Essa denunciava entrambi i contratti con raccomandata del 1o luglio 1981, in cui si dichiarava che il vincolo contrattuale sarebbe venuto meno il quindicesimo giorno successivo alla ricezione di detta lettera da parte della CO.DE.MI. Comunque, entro detto termine di due settimane, la CO.DE.MI. avrebbe potuto dimostrare di essere in grado di riprendere i lavori e rispettare i termini di consegna previsti nei contratti. Poiché la Commissione non riceveva risposta, l'efficacia vincolante dei contratti veniva meno a decorrere dal 18 luglio 1981.
Il 23 dicembre 1981 la Commissione depositava presso la Corte di giustizia l'atto introduttivo della presente causa. La Commissione chiedeva alla Corte di dichiarare ricevibile il ricorso a norma degli artt. 181 del trattato CEE e 153 del trattato Euratom. Essa chiedeva pure l'adozione di vari provvedimenti istruttori, nonché, per quel che riguarda il merito:
1)
di dichiarare che i contratti in questione sono risolti di diritto a decorrere dal 18 luglio 1981 per effetto del recesso intimato il 1o luglio 1981 dalla Commissione alla CO.DE.MI. a norma dell'art. 13, n. 3, del capitolato; in subordine: dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento da parte della CO.DE.MI.;
2)
di dichiarare che la CO.DE.MI. doveva lasciar liberi i cantieri dal 18 luglio 1981 e condannarla allo sgombro immediato di essi;
3)
di condannare la CO.DE.MI. a restituire quanto percepito in anticipo sul prezzo globale aumentato degli interessi
e
4)
di condannare la CO.DE.MI. a risarcire i danni arrecati alla Commissione con il suo inadempimento.
All'udienza la Commissione dichiarava di rinunciare al punto n. 2, giacché i cantieri erano già stati evacuati il 21 dicembre 1982. Nel controricorso, la CO.DE.MI. chiedeva che venisse dichiarato che i contratti erano retti dal diritto italiano e che venissero respinte tutte le domande della Commissione circa la risoluzione dei contratti, la restituzione di determinate somme e il risarcimento del danno. Dal canto suo, in via riconvenzionale, essa chiedeva che la Corte volesse :
1)
dare atto che la committente e la direzione dei lavori erano responsabili per i ritardi verificatisi nell'esecuzione dei lavori;
2)
dare atto che l'esecuzione dei contratti era diventata eccessivamente onerosa per la CO.DE.MI, dato lo squilibrio economico sopraggiunto fra le prestazioni delle parti;
3)
dare atto che le varianti richieste dalla committente durante l'esecuzione dei lavori eccedevano un sesto del prezzo totale pattuito;
4)
dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento della committente e/o per eccessiva onerosità dei lavori e/o per il superamento del limite del sesto del prezzo contrattuale per le variazioni richieste in corso d'opera;
5)
determinare gli importi dovuti all'impresa CO.DE.MI. per le opere eseguite;
6)
condannare la Commissione al pagamento dell'eventuale residuo dovuto e comunque al risarcimento dei danni consistenti principalmente nel mancato utile sulla porzione di opera non potuta eseguire od altrimenti sui maggiori costi di cantiere in relazione alla minore porzione di opera realizzata.
In seguito venivano depositate nella cancelleria della Corte una replica ed una controreplica.
Con successiva domanda pervenuta il 31 marzo 1982 la Commissione chiedeva alla Corte di nominare in via urgente un perito onde accertare l'avanzamento e la qualità dei lavori eseguiti. Un'ordinanza del presidente in questo senso veniva emanata il 28 aprile 1982 (Race. 1982, pag. 1325). Il perito designato dalla Corte avrebbe dovuto: a) descrivere i lavori eseguiti dalla CO.DE.MI. e determinare il loro stato di avanzamento; b) descrivere la qualità di detti lavori, accertando il loro stato attuale e la conformità degli stessi ai termini dei contratti; e e) descrivere le attrezzature e i materiali ancora, a pie d'opera e le loro condizioni del momento. Nell'ordinanza si disponeva che il perito presentasse alla Corte la sua relazione entro tre mesi dalla notifica di tale provvedimento, ma questo termine veniva prorogato con successiva ordinanza del presidente in data 4 agosto 1982. La relazione, in realtà, perveniva alla Corte l'8 novembre 1982.
Il 25 aprile 1983, in un'udienza preliminare, appariva chiaramente che le parti non avevano raggiunto alcun accordo su nessuno dei punti di fatto o di diritto costituenti oggetto della causa. Tuttavia le parti concordavano pienamente circa il progetto di questioni da sottoporre ad un nuovo perito.
Di conseguenza il 18 maggio 1983, il presidente della Corte emanava una nuova ordinanza con cui si incaricava la persona che aveva redatto la prima relazione peritale di presiedere un nuovo collegio di periti e di nominare gli altri due membri del collegio stesso scegliendoli su due elenchi di nominativi a lui sottoposti. Nella sua relazione questo collegio avrebbe dovuto appurare gli elementi di fatto necessari per risolvere le questioni particolari indicate nell'ordinanza. Dette questioni riguardavano la responsabilità della CO.DE.MI. per la sospensione dei lavori, per il ritardo nell'inizio e nell'esecuzione dei lavori e per gli eventuali vizi rilevati nei lavori già compiuti. Il collegio avrebbe pure dovuto valutare il danno assertivamente subito da ciascuna delle parti.
Dopo aver ricevuto, il 9 agosto 1984, questa relazione peritale, la Corte invitava le parti a presentare le loro osservazioni in merito. Le osservazioni della CO.DE.MI. venivano depositate il 17 settembre 1984 e le osservazioni della Commissione il giorno successivo.
Il 19 marzo 1985 si è svolta l'udienza dinanzi alla quinta sezione.
Nel controricorso la CO.DE.MI. ha espressamente riconosciuto che la Corte è competente a pronunciarsi nella presente causa. Se ho ben compreso, ciò è dovuto al fatto che l'art. 16 delle condizioni generali, che attribuisce competenza alla Corte, è una delle disposizioni specificamente accettate dalla CO.DE.MI. in ciascuno dei contratti. In ogni caso, la competenza della Corte sembra essere fuori dubbio.
D'altro canto, la CO.DE.MI. contesta la tesi della Commissione secondo la quale i contratti sono retti dalla legge belga a norma dell'art. 17 delle condizioni generali. Secondo la CO.DE.MI. il contratto è retto dalla legge italiana.
Il ragionamento della Commissione è il seguente: l'art. 2 di ciascun contratto contiene un rinvio ricettizio al capitolato delle condizioni generali; l'art. 17 di tale capitolato stabilisce che, in assenza di disposizioni espresse in senso contrario, si applica la legge belga; né le condizioni generali, né i contratti contengono disposizioni in senso contrario; quindi, si applica la legge belga.
La CO.DE.MI. cerca di opporsi a questo ragionamento con tre argomenti. In primo luogo, essa sottolinea che i contratti erano stati stipulati ad Ispra, ed ivi andavano eseguiti. Di conseguenza, a suo avviso si deve presumere che sia da applicare la legge italiana. Sotto questo aspetto, l'inclusione dell'art. 17 nelle condizioni generali va considerato come null'altro che un tentativo della Commissione di sottrarsi a detto principio.
A mio avviso, questo modo di vedere non tiene conto del principio che un contratto è retto dalla legge scelta dalle parti. Nella relazione del prof. Giuliano sul progetto di convenzione relativa alla legge da applicarsi alle obbligazioni contrattuali si afferma che questo principio è riconosciuto in tutti gli Stati membri, compresi il Belgio e l'Italia (GU 1980, C 282, pag. 15). È vero che in alcuni casi norme imperative precludono alle parti la libera scelta della legge del contratto [cfr. art. 3, n. 3, del progetto di convenzione (GU 1980, L 266, pag. 1) e la relazione Giuliano a pag. 18]. Tuttavia, nessuno ha sostenuto che ciò avvenga nella fattispecie, né io ravviso alcuna valida ragione per cui la legge espressamente scelta dalle parti, vale a dire quella belga, non dovrebbe applicarsi.
In secondo luogo, la CO.DE.MI. sostiene di non essere vincolata dall'art. 17 delle condizioni generali perché non lo ha mai specificamente approvato. L'art. 17 non è una delle disposizioni del capitolato per le quali la CO.DE.MI. ha espresso la sua specifica approvazione in calce ai contratti, assertivamente in ossequio all'art. 1341 del codice civile italiano. La CO.DE.MI. sostiene che le rimanenti disposizioni del capitolato non si applicavano né ad un contratto né all'altro, giacché essa non ha mai sottoscritto detto capitolato.
La clausola in questione non doveva essere specificamente approvata a norma dell'art. 1341 del codice civile italiano. Tuttavia, essa fa sempre parte delle condizioni generali recepite nei contratti mediante rinvio. Il fatto che la CO.DE.MI., senza esservi obbligata, abbia specificamente accettato gli artt. 6 e 13 del capitolato non significa che le altre clausole non dovessero applicarsi. A mio parere, questo argomento dovrebbe essere disatteso.
Infine, la CO.DE.MI. sostiene che il rinvio agli artt. 1341 e 1664 del codice civile italiano dimostra che la legge da applicarsi era quella italiana.
A mio avviso, né per l'uno né per l'altro rinvio si può sostenere che si trattasse di un espressa disposizione nel senso che, ai fini dell'art. 17, dovesse applicarsi la legge italiana, privando di effetto la stipulazione convenzionale di applicare di regola il diritto belga.
Ritengo perciò che i due contratti siano retti dalla legge belga.
Per di più, trattandosi di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, essi sono disciplinati non già dal codice civile belga, ma dalla normativa belga in fatto di contratti per lavori pubblici. Ciò è confermato da talune disposizioni del capitolato che sarebbe strano trovare in un contratto tra privati. Ad esempio, l'art. 13, n. 1, autorizza la Commissione a recedere in qualsiasi momento da un contratto in corso di esecuzione, per la parte dell'opera non ancora eseguita, versando semplicemente un equo indennizzo. La CO.DE.MI. non fruiva di diritti analoghi nell'ambito dei contratti in questione. Lo stesso vale per l'art. 13, n. 3, che ho già ricordato.
Le ipotesi nelle quali una parte può sospendere i lavori senza portarli a termine sono molto meno numerose nella disciplina dei contratti per lavori pubblici che nella disciplina dei contratti privatistici retti dal codice civile. Una parte può infatti interrompere l'esecuzione di un contratto per lavori pubblici soltanto qualora sia costretta a farlo per sottrarsi a danni irreparabili o quando l'esecuzione sia divenuta assolutamente impossibile. In caso di altre inadempienze da parte dell'amministrazione, l'appaltatore deve agire in giudizio per far dichiarare la risoluzione del contratto e deve continuare ad eseguire il contratto durante la pendenza del giudizio. Ogni altro comportamento costituisce inadempienza contrattuale dell'appaltatore, della quale questi deve rispondere. In questo caso non vi è suddivisione della responsabilità tra l'appaltatore e l'amministrazione. Ciò significa che, nel calcolare i danni, non si tiene conto delle inadempienze dell'amministrazione che hanno indotto l'appaltatore a sospendere i lavori. Questa norma sarebbe giustificata dal principio della continuità dell'amministrazione e dal vantaggio di annoverare la pubblica amministrazione tra i propri clienti.
Chiara conferma del fatto che questo è quanto dispone la legge belga si trova nel «traite théorique et pratique des marchés publiques» di Fiamme, 1969, pag. da 755 a 764. L'autore cita tra l'altro una sentenza della Corte d'appello di Liegi in data 10 giugno 1961. Un'impresa si era impegnata a costruire delle condutture per un'amministrazione locale. Dopo l'esecuzione di una parte del lavoro, era divenuto impossibile portare a termine l'opera in quanto una delle condotte principali cui doveva riallacciarsi la costruenda rete non esisteva. L'amministrazione locale scriveva all'impresa proponendole di rinunciare, senza alcun indennizzo, al resto dei lavori da eseguire. Logicamente, l'impresa interessata respingeva la proposta e, dopo un periodo di infruttuose trattative, recedeva dal contratto. Nonostante l'illogico comportamento dell'amministrazione locale, la Corte d'appello riteneva illegittimo il recesso, giacché gli atti dell'amministrazione locale non avevano causato all'impresa un danno irreparabile.
In seguito veniva adottata la legge 14 luglio 1976 in fatto di lavori pubblici, cui veniva data attuazione col decreto ministeriale 10 agosto 1977. Nessuno di questi due provvedimenti ha modificato il diritto belga sotto il suddetto profilo (Fiamme, «Commentaire pratique de la réglementation des marchés publiques» 1978, pag. 524). Inoltre, una ricerca nelle raccolte belghe di giurisprudenza dal 1978 in poi non ha messo in luce alcuna sentenza innovativa su questo punto.
Ciò che più conta, questi principi di diritto belga non sono stati esclusi dalle parti nei due contratti. Anzi, l'art. 19 di ciascun contratto stipula che l'unica giustificazione per il ritardo o la sospensione dei lavori è la forza maggiore. Ciò implica che, a fortiori, la CO.DE.MI. non aveva il diritto di lasciare l'opera incompiuta se non sussistevano circostanze cogenti.
Dalla seconda relazione peritale, risulta chiaramente che i ritardi e le difficoltà che hanno indotto la CO.DE.MI. a sospendere i lavori erano in parte imputabili alla Commissione e ai suoi agenti. Ciononostante, detta relazione dimostra altrettanto chiaramente che in difetto era soprattutto la CO.DE.MI. e che le inadempienze imputabili alla Commissione non erano tali da rendere assolutamente impossibile per la CO.DE.MI. l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
Il verbale contemplato dall'art. 16 del contratto MB e attestante l'inizio dei lavori veniva redatto I'11 febbraio 1980, cioè 52 giorni dopo la stipulazione del contratto. Secondo il verbale, in Italia 45 giorni sono considerati un periodo ragionevole e il resto si dovrebbe effettivamente considerare trascurabile. Di conseguenza i periti ritengono che il lavoro sia iniziato senza ritardo. Ciò che più conta, esso ha avuto inizio allorché è stato redatto il verbale. Dato che il termine per l'esecuzione dei lavori decorreva da quel momento, a rigore non vi è stato dunque ritardo di sorta.
In seguito, il lavoro relativo al contratto MB proseguiva ad un ritmo normale. Tuttavia, sorgevano talune difficoltà per determinate modifiche tecniche proposte dalla CO.DE.MI., in particolare relativamente all'impianto d'aria condizionata. Dette modifiche venivano approvate dai collaudatori, che erano agenti della Commissione, con riserva di conferma da parte della Commissione stessa. Tale conferma non venne mai data, cosicché la CO.DE.MI. non ottenne mai l'approvazione necessaria per continuare i lavori in questo settore.
Quanto all'edificio IP, la situazione sembra esser stata molto più grave fin dal principio. Il verbale dell'inizio dei lavori per l'IP è datato 20 marzo 1980, vale a dire 90 giorni dopo la stipulazione del contratto, sebbene il lavoro fosse cominciato poco tempo prima. Perciò, ufficialmente, il lavoro ebbe inizio con 45 giorni di ritardo sulla data prevista. Questo ritardo, secondo i periti, era imputabile alla Commissione, che non aveva messo a disposizione della CO.DE.MI. la superficie edificabilc prima di quella data. Ancora una volta il problema era connesso a modifiche tecniche. Inizialmente, la Commissione aveva proposto un programma denominato « PERT », la cui esecuzione avrebbe richiesto ancora un anno dopo la scadenza prevista dal contratto, a quanto pare senza offrire un congruo supplemento di prezzo. Ciò non poteva venir accettato dalla CO.DE.MI. Anche in questo caso, comunque, a rigore non vi è stato ritardo, poiché il lavoro era già cominciato allorché veniva redatto il verbale e da questo momento cominciava a decorrere il termine per l'esecuzione del contratto.
Da allora, risulta che la situazione sia andata sempre più peggiorando. Si avevano continui disaccordi circa modifiche tecniche e la Commissione non ha mai dato la necessaria approvazione per il contratto IP. Per di più, la CO.DE.MI. stipulava con eccessivo ritardo contratti di subappalto per l'impianto di aria condizionata e per l'impianto elettrico, interrompeva spesso i lavori e il numero degli operai sui cantieri era molto variabile. A queste irregolarità faceva riscontro quella che nella relazione peritale è definita una « inspiegabile inerzia » dei collaudatori, che indiscutibilmente non hanno esercitato sulla CO.DE.MI. adeguate pressioni per farle osservare i termini stabiliti.
La conclusione fu che nel maggio 1981, allorché l'esecuzione del contratto IP avrebbe dovuto essere stata portata a termine, si era completata solo una piccola parte dei lavori. Il contratto contemplava la costruzione dell'edificio « ingresso principale » in tre parti: la parte A era un fabbricato piccolo, la parte B un porticato e la parte C un fabbricato più grande. Nel maggio 1981 la maggior parte dei lavori della parte A era terminata, ma le parti B e C non erano state nemmeno iniziate.
Sembra che i rapporti fra le parti si siano inaspriti a causa di due fattori interconnessi. Da una parte, pare sia emerso chiaramente fin dagli inizi che per entrambi i contratti erano necessarie o quanto meno auspicabili modifiche tecniche e queste richiedevano il consenso di entrambi i contraenti. Dall'altra, vi era disaccordo sul se ogni modifica tecnica dovesse comportare un aumento di prezzo e, in questo caso, quale dovesse essere l'entità di tale aumento. Questo problema era particolarmente grave in ragione del tenore di ogni contratto, che vietava la revisione dei prezzi tanto della manodopera quanto dei materiali. Nell'atto introduttivo la Commissione giunge a sostenere che la CO.DE.MI. ha mantenuto artificiosamente bassi i prezzi dell'offerta in modo da assicurarsi l'appalto, con la riserva mentale di modificare a suo vantaggio i rapporti contrattuali nel corso dei lavori. Una ulteriore censura della Commissione è che, avendo ricevuto il 50% del prezzo pattuito poco dopo la stipulazione dei contratti, la CO.DE.MI. non aveva più interesse ad eseguirli corretta- mente. In ogni caso, il clima di diffidenza era tale che la Commissione non dava la necessaria approvazione per la prosecuzione dei lavori.
Pur se ha chiaramente ostacolato l'esecuzione dei contratti, l'inerzia della Commissione non ha reso definitivamente impossibile per la CO.DE.MI. la prosecuzione dei lavori. Poiché non versava in difficoltà finanziarie, la CO.DE.MI. poteva benissimo aspettare l'approvazione necessaria e chiedere un indennizzo per il ritardo provocato dalla Commissione. Ovvero, essa avrebbe potuto chiedere alla Corte di dichiarare risolti i contratti, come era legittimata a fare in forza del diritto belga.
L'unica iniziativa che la CO.DE.MI. non poteva invece prendere in questi frangenti era arrogarsi il diritto di « farsi giustizia da sé » e decidere arbitrariamente di non dare esecuzione ai contratti. Ma proprio questa è stata la soluzione prescelta. Questo atteggiamento costituisce perciò, da parte della CO.DE.MI., un'inadempienza contrattuale che giustifica il ricorso all'art. 13, n. 3, delle condizioni generali. Di conseguenza i contratti sono stati validamente denunciati dalla Commissione nella lettera del 1o luglio 1981.
La domanda formulata dalla CO.DE.MI. in via riconvenzionale e mirante a far dichiarare la risoluzione del contratto da parte della Corte va perciò respinta, in quanto i contratti erano già stati risolti.
Allorché un appaltatore sospende unilateralmente, senza giustificazione, l'esecuzione di un contratto di lavori pubblici, il diritto belga non consente di ripartire la responsabilità tra le parti. L'unico responsabile è l'appaltatore. I danni vengono calcolati senza tener conto di eventuali inadempienze da parte della pubblica amministrazione.
Prescindendo dai danni per vizi delle opere eseguite (di cui parlerò separatamente), il risarcimento dovuto può dividersi in tre parti. In primo luogo la CO.DE.MI. deve rimborsare la differenza tra gli anticipi versati dalla Commissione e il valore del lavoro eseguito. In secondo luogo la Commissione deve venire risarcita per la maggior spesa relativa al fatto di dover affidare i lavori ad un nuovo appaltatore. In terzo luogo può spettare un risarcimento per il mancato godimento degli edifici.
Quanto al primo titolo, si tratta di un credito esigibile dal 18 luglio 1981, data di risoluzione dei contratti. A mio parere i periti hanno seguito la strada giusta calcolando a quella data l'eccedenza versata dalla Commissione. Essi hanno assunto come base gli anticipi versati alla CO.DE.MI., vale a dire 861380201 LIT per il contratto MB e 591396569 LIT per l'edificio IP. Da queste somme essi hanno defalcato il valore a quella data del lavoro eseguito, vale a dire 555838017 LIT e, rispettivamente, 115609817 LIT. Le rimanenze erano 305542184 LIT e, rispettivamente, 475786752 LIT, il che fa in totale 781328936 LIT. Sotto un profilo di secondaria importanza mi pare che queste cifre vadano leggermente rettificate: per le ragioni esposte appresso, ritengo che il valore del lavoro eseguito debba essere ridotto in modo da tener conto del fatto che il cemento, in ciascuno degli edifici, non aveva la resistenza prevista nel contratto.
Respingerei l'orientamento proposto in alternativa dalla CO.DE.MI. e fondato non già sul valore del lavoro eseguito, bensì sugli importi da essa versati per l'esecuzione dei contratti a subappaltatori e fornitori di materiali. Questa proposta dimentica lo scopo dell'operazione, che è quello di rifondere alla Commissione la parte degli anticipi eccedente il valore del lavoro effettuato. Per di più, la CO.DE.MI., che non ha dato esecuzione ai contratti, non può allegare che le sue spese siano state superiori al valore del lavoro eseguito.
D'altro canto, il valore dei materiali che la CO.DE.MI. ha lasciato sui cantieri dev'essere preso in considerazione. Altrimenti la Commissione godrebbe di un indebito arricchimento. Poiché il risarcimento dovuto al suddetto titolo riguarda un credito divenuto esigibile il 18 luglio 1981, si deve assumere il valore di questi materiali a tale data. Non può essere corretto assumere il loro valore al 21 dicembre 1982, allorché la CO.DE.MI. abbandonava i cantieri, poiché in tal modo la CO.DE.MI. trarrebbe vantaggio dall'aver continuato ad occupare i cantieri dopo la risoluzione dei contratti. La valutazione dei materiali al 18 luglio 1981 non è ancora disponibile e deve venir effettuata, sicché la cifra ottenuta andrà defalcata dall'importo di 781328936 LIT, ulteriormente modificato per tener conto dell'insufficiente resistenza del cemento.
Sulla somma così risultante sono dovuti gli interessi a decorrere dal 18 luglio 1981. Come ha proposto la Commissione, l'interesse dovrebbe essere del 5%, il che corrisponde al tasso abitualmente praticato in Italia. D'altro canto, direi che non può essere accolta la proposta della Commissione secondo cui questa somma dovrebbe venir moltiplicata per un coefficiente tale da adeguarla ai prezzi del 1985. Questa proposta è incompatibile col fatto che la somma in questione corrisponde ad un credito esigibile il 18 luglio 1981.
Quanto al secondo titolo di risarcimento (spesa sostenuta per far terminare il lavoro da altri appaltatori), entrambe le parti ammettono che i periti hanno seguito l'orientamento giusto. Anzitutto è stato calcolato il valore della parte di lavoro non portata a termine, in base ai prezzi pattuiti nel contratto. Questo valore è stato poi aumentato secondo un coefficiente tale da adeguarlo ai prezzi vigenti nel momento in cui avrebbero ragionevolmente potuto essere conclusi i contratti con i successori della CO.DE.MI. D'altro canto, vi è stato disaccordo quanto alla data da scegliere. I periti si sono basati sul 18 maggio 1983, data dell'ordinanza della Corte, e la Commissione concorda su questa scelta. La CO.DE.MI., invece, sostiene che il valore dovrebbe soltanto venir aggiornato al 21 dicembre 1982, momento in cui essa ha abbandonato i cantieri. Direi che il 18 maggio 1983 è la data giusta. Non perché l'ordinanza della Corte fosse comunque decisiva. La ragione è invece che la Commissione non poteva cominciare a preparare le aree edificabili, né indire una nuova gara finché la CO.DE.MI. occupava i cantieri. E quindi ragionevole assumere un periodo di 5 mesi per queste pratiche, giungendo così al maggio 1983.
Per di più non condivido l'assunto della CO.DE.MI. secondo cui si dovrebbe tener conto del ritardo di 45 giorni nell'inizio dei lavori per l'edificio IP, che i periti hanno imputato alla Commissione. Come quest'ultima ha sostenuto in udienza, tale ritardo è stato controbilanciato dal ritardo della CO.DE.MI. dopo l'inizio dei lavori. Nemmeno mi pare possibile tener conto, a questo titolo, del valore dei materiali lasciati sui cantieri dalla CO.DE.MI., come quest'ultima sembra voler sostenere. Ciò significherebbe tener conto di detto valore una seconda volta.
Ciò premesso, accetterei le conclusioni dei periti e respingerei le domande della CO.DE.MI. In definitiva, dovrebbero assumersi come base i dati forniti dai periti e cioè a) per l'edificio MB 704263865 LIT, b) per l'edificio IP 782201071 LIT, con un totale di 1486464936 LIT.
Quanto al terzo titolo, la Commissione si richiama all'art. 19 di ciascun contratto che prevedeva penalità da pagare in caso di ritardo. Tuttavia, questa disposizione stabiliva espressamente che dette penalità si sarebbero applicate solo nel periodo antecedente la risoluzione del contratto. Come ho già ricordato, entrambi i contratti sono stati risolti il 18 luglio 1981. Cionondimeno, la Commissione sostiene che l'art. 19 si dovrebbe applicare in via analogica al periodo successivo a questa data, almeno fino al 21 dicembre 1982, momento in cui la CO.DE.MI. abbandonava i cantieri.
Tutti sono d'accordo sul fatto che non era stata contrattualmente stabilita alcuna penalità per il mancato godimento degli edifici dopo la risoluzione dei contratti. Di conseguenza, la valutazione di questo danno va fatta in base ai principi generali. Non mi pare che si debba imporre il risarcimento, a meno che sia dimostrato che il danno è stato effettivamente patito. La Commissione non ha tentato di dimostrare di aver subito un danno sotto questo aspetto. Essa lo ha semplicemente dato come scontato, senza averne alcun diritto. Concludo quindi che nessun indennizzo dovrebbe venir concesso a questo titolo, giacché non è stato provato alcun danno.
Non ritengo che su questa conclusione possa influire il fatto che la CO.DE.MI. ha abusivamente occupato i cantieri, per un periodo di almeno un anno e mezzo dopo la risoluzione dei contratti. Per occupazione abusiva non è dovuto alcun indennizzo né alcuna altra forma di risarcimento, se non è provato il danno. Non sono propenso ad attribuire un risarcimento simbolico in una situazione come quella in esame.
Vi è inoltre un quarto titolo di risarcimento, che è indipendente dalla sospensione del lavoro e riguarda i vizi delle opere eseguite e l'incompetenza del personale. I periti hanno accertato vari difetti e raccolto prove di inaccuratezza nel lavoro. Questi vizi sono stati valutati in base ai prezzi risultanti il 18 maggio 1983, data alla quale si poteva ragionevolmente ritenere che la Commissione avesse stipulato nuovi contratti. Per i motivi già esposti, propongo di assumere tale giorno come data di riferimento.
Quanto all'edificio MB, i periti hanno constatato che, al pianterreno, il pavimento, parzialmente prefabbricato, era difettoso in quanto troppo piccolo per la superficie da ricoprire. Per questo vizio è stata ritenuta interamente responsabile la CO.DE.MI. L'indennizzo è stato stimato a 22776970 LIT. In udienza la CO.DE.MI. ha ammesso la propria responsabilità per questo difetto ed ha accettato la cifra summenzionata.
Un ulteriore esempio di inaccuratezza nel lavoro riguarda la resistenza del cemento, che risultava inferiore del 15% ai parametri contrattuali. Tuttavia, i periti hanno ritenuto che la stabilità dell'edificio non ne risentisse. Di conseguenza, a quanto pare, secondo la legge belga non è dovuto alcun risarcimento. In ogni caso, come ho già detto, questo punto deve venire preso in considerazione nel valutare il lavoro già eseguito dalla CO.DE.MI.
Anche gli altri pavimenti nell'edificio MB erano difettosi e i periti hanno valutato questo danno in 47346000 LIT. Ciononostante, dalla relazione risulta che questo difetto era parzialmente imputabile alla Commissione e ai suoi agenti, collaudatori, giacché essi avrebbero dovuto contestare l'esecuzione nel corso dei lavori. Ritengo quindi opportuno ridurre questi danni del 50%, portandoli a 23673000 LIT. In questo caso è possibile una suddivisione delle responsabilità, in quanto i difetti non hanno nulla a che vedere con la sospensione dei lavori.
I periti hanno poi constatato vari altri difetti nell'edificio MB e questi rilievi non incontrano ferma opposizione da parte della CO.DE.MI. Né la CO.DE.MI. contesta la valutazione del danno effettuata dai periti. Di conseguenza, anche le relative somme sono dovute alla Commissione.
Quanto all'edificio IP, i periti hanno constatato che la resistenza del cemento era inferiore del 10% ai parametri contrattuali. Anche in questo caso l'inconveniente non incideva sulla stabilità dell'edificio. Di conseguenza, vale anche qui quanto ho detto per l'edificio MB.
I periti hanno inoltre constatato che le balaustrate nell'edificio IP erano difettose. Comunque, la CO.DE.MI. ha sostenuto che il sistema costruttivo era stato espressamente approvato dai collaudatori e questa dichiarazione non è stata contestata dalla Commissione. Ne consegue che non è dovuto alcun indennizzo.
Infine, i periti hanno constatato difetti nel cemento apparente, che non essendo stato colato gradualmente o uniformemente, era di aspetto sgradevole. Il danno è stato valutato dai periti a 9888758 LIT, cifra sulla quale ritengo di poter essere d'accordo.
In definitiva, assumendo come base gli importi ottenuti dai periti, modificati come proposto in precedenza, i danni per vizi delle opere eseguite risultano essere i seguenti :
a)
Pavimento prefabbricato difettoso
22 776 970 LIT
b)
Pavimenti difettosi nell'edificio MB
23 673 000 LIT
c)
Cemento apparente difettoso
9 888 758 LIT
d)
Tubazioni
13 657 000 LIT
e)
Parti di marmo delle scale
2 546 973 LIT
f)
Rivestimenti
2 014 388 LIT
g)
Telai in cemento per finestre
5 324 347 LIT
79 881 436 LIT
Il risarcimento totale calcolato con riferimento alla data del 18 maggio 1983 — cioè quello per il costo del successivo completamento dei lavori ad opera di altri appaltatori e quello relativo ai vizi delle opere eseguite — dev'essere maggiorato dell'interesse del 5% a decorrere da quella data.
In definitiva, la CO.DE.MI. dovrebbe a mio parere venir condannata a versare alla Commissione le seguenti somme:
1)
un importo pari alla differenza tra, da una parte, gli anticipi versati alla CO.DE.MI. (1452776770 LIT) meno il valore, al 18 luglio 1981, dei materiali lasciati sui cantieri e, dall'altra, il valore del lavoro eseguito ai prezzi risultanti il 18 luglio 1981 (tenendo conto del fatto che il cemento aveva una resistenza inferiore ai parametri contrattuali), maggiorato degli interessi del 5% a decorrere dal 18 luglio 1981;
2)
l'importo di 1486464936 LIT (equivalente al maggior costo per il completamento dei lavori ad opera di altri appaltatori), maggiorato degli interessi del 5% dal 18 maggio 1983;
3)
l'importo di 79881436 LIT (per risarcimento dei danni per vizi delle opere eseguite e inaccuratezza d'esecuzione), aumentato del 5% d'interesse dal 18 maggio 1983.
Con reciproche concessioni, le parti dovrebbero poter convenire un importo per il punto 1, senza dover nuovamente far ricorso alla Corte. In caso di disaccordo sarà necessario formulare una nuova domanda.
Infine, la CO.DE.MI. dovrebbe esser condannata a rimborsare le spese alla Commissione, comprese quelle delle due perizie, giacché le spese sono state riservate nelle ordinanze della Corte del 28 aprile 1982 e del 18 maggio 1983.
D'altro canto, la Corte non può pronunciarsi sulle spese sostenute dalla Commissione relativamente alle osservazioni presentate nella causa 229/81. È vero che l'ordinanza della Corte del 9 febbraio 1982 nulla disponeva sulle spese. Tuttavia, si trattava di una questione che andava risolta dal tribunale di Varese, e se questo non si è pronunciato in merito la Commissione dovrà sopportare le spese incontrate.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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